AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 novembre 2010, n. 14196
APPALTI - Dichiarazioni ex art 75 d.P.R. n. 554/99 - Imprenditore cedente - 
Imprese non tecnicamente qualificabili come cessionarie - Assoggettabilità agli 
obblighi di dichiarazione - Esclusione. Le dichiarazioni di cui all’art. 75 
del D.P.R. n. 554/99, oggi sostanzialmente trasposto nel d. lgs. n. 163 del 
2006, riguardando la soggettività, affidabilità e serietà del dichiarante, 
piuttosto che la sua competenza tecnica, devono in ogni caso coinvolgere anche 
l’imprenditore cedente (e i suoi più stretti ausiliari contemplati dalla norma), 
che è assoggettato agli stessi oneri declaratori degli amministratori e 
direttori tecnici cessati (C.g.a. 403/09); tuttavia, per altro verso, non può 
affermarsi - in difetto di una previsione legislativa in tal senso o della 
stessa lex specialis - che siffatti obblighi possano imputarsi anche alle 
altre imprese che, in quanto interessate da siffatti mutamenti in via indiretta, 
non possono tecnicamente considerarsi quali «cessionarie». Pres. Adamo, Est.La 
Greca - S. s.r.l. (avv.ti Immordino e Immordino) c. Comune di Marineo (avv. Lo 
Monaco). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 novembre 2010, n. 14196
APPALTI - DURC - Regione Siciliana - Dichiarazione ex art. 77 bis d.P.R. n. 
445/2000. Nell’ambito della Regione Siciliana l’obbligo di produzione del 
documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 19 comma 12 della 
legge n. 109 del 1994 - siccome richiamata in ambito regionale - e relative 
disposizioni attuative, deve ritenersi superato per sopravvenuta incompatibilità 
di detta disposizione con l’art. 16 bis comma 10 del decreto legge n. 185/08, 
introdotto dalla legge di conversione n. 2/09, espressione di principi di 
semplificazione contenuti anche nella legislazione regionale (cfr. art. 21 L.r. 
n. 10 del 1991), disposizione per effetto della quale le notizie attestate dal 
d.u.r.c. possono essere comunque rese oggetto della dichiarazione ex art. 
77 bis D.P.R. n. 445 del 2000. Pres. Adamo, Est.La Greca - S. s.r.l. (avv.ti 
Immordino e Immordino) c. Comune di Marineo (avv. Lo Monaco). TAR SICILIA, 
Palermo, Sez. III - 29/11/2010, n. 14196
APPALTI - Legge di gara - Obbligo di dichiarare fusioni, incorporazioni o 
acquisizioni - Acquisizioni per effetto di partecipazione a procedure 
fallimentari di vendita coattiva - Inclusione. Qualora la legge di gara 
preveda l’obbligo di dichiarare, a pena di esclusione, se, nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, l’impresa partecipante alla gara 
sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o 
parziale a «qualsiasi titolo» di altra impresa, nonché i nominativi dei soggetti 
tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. 
n. 163 del 2006, tale obbligo deve valutarsi quale rilevante anche con 
riferimento alle acquisizioni di aziende o rami di aziende avvenute per effetto 
della partecipazione a procedure fallimentari di vendita coattiva. Pres. Adamo, 
Est.La Greca - S. s.r.l. (avv.ti Immordino e Immordino) c. Comune di Marineo 
(avv. Lo Monaco). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 novembre 2010, n. 14196
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 14196/2010 REG.SEN.
N. 00895/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2010 proposto dall’Impresa 
Sogresal Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni 
Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in 
Palermo, via Libertà, n. 171;
contro
il Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 
dall’Avv. Saverio Lo Monaco, con domicilio eletto presso il suo studio in 
Palermo, via dei Biscottari, n. 17;
nei confronti di
Impresa Roma Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo designata del raggruppamento 
costituendo con l’Impresa Ponteggi Tubolari s.p.a., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, congiuntamente e 
disgiuntamente, dagli Avv.ti Ignazio Scuderi e Giovanni Mandolfo, con domicilio 
eletto presso lo studio dell’Avv. Luca Di Carlo in Palermo via N. Morello, n. 
40;
- l’Urega - Sezione Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Palermo, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Palermo, via Alcide De 
Gasperi, n. 81;
per l'annullamento
- del verbale di gara dei giorni 22 febbraio, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 
marzo 2010 relativo all’appalto dei «lavori di adeguamento sismico ai sensi 
dell’OPCM 3274/03 del complesso scolastico “San Ciro”» nella parte in cui è 
stata dichiarata aggiudicataria l’A.t.i. Ponteggi Tubolari s.p.a.»;
- del medesimo verbale di gara nella parte in cui è stata ammessa anziché essere 
esclusa l’ATI Ponteggi Tubolari s.p.a. a) per avere la capogruppo Roma 
Costruzioni s.r.l. prodotto un d.u.r.c. rilasciato per agevolazioni, 
finanziamento, sovvenzioni ed autorizzazioni; b) per avere omesso, la mandante, 
di produrre il d.u.r.c., di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 lett. b) 
e c) ed m - ter) del d. lgs. n. 163 del 2006 nei confronti dei direttori tecnici 
Alessandro Scalia e Viviana Liseni nonché nei confronti dell’amministratore 
unico sig. Francesco Virlinzi, per aver dichiarato la mandante che nel triennio 
precedente la pubblicazione del bando di gara non è stata interessata da 
fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di 
altra impresa, «mentre risulta essere stata cessionaria in data 13.1.2010 di 
ramo d’azienda dalla Bierrebi s.p.a. in liquidazione relativamente alla quale ha 
omesso di rendere qualsiasi dichiarazione»;
- del provvedimento di eventuale approvazione tacita da parte del Comune di 
Marineo dei sopraindicati verbali di gara trasmessi dall’UREGA con nota prot. n. 
561 del 29 marzo 2010;
- della determinazione dirigenziale n. 49 del 5 maggio 2010 con la quale il 
Comune di Marineo ha preso atto del suddetto verbale;
- della determinazione dirigenziale n. 50 del 10 maggio 2010 con cui il Comune 
di Marineo, dopo avere effettuato le verifiche delle dichiarazioni rese e dopo 
avere dato atto di avere sospeso con determinazione n. 22 del 26 marzo 2010 il 
verbale di cui sopra ha disposto «l’aggiudicazione dei lavori […]» dando atto 
che gli stessi rimangono aggiudicati alla a.t.i. Roma s.r.l. - Ponteggi Tubolari 
s.r.l.;
- nonché degli atti tutti, presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marineo;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata A.T.I. Ponteggi 
Tubolari s.p.a. - Roma s.r.l, ed il ricorso incidentale dalla stessa proposto;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Urega, Sezione Provinciale di 
Palermo, ed i documenti dallo stesso depositati;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Vista l’ordinanza n. 532/2010 di fissazione dell’ udienza pubblica;
Vista l’ordinanza n. 231/2010, emanata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. 
proc. amm. e le conseguenti memorie prodotte dalle parti (ad eccezione dell’Urega);
Visti gli artt. 73, comma 3, 119, 120 e 125 cod. proc. amm.;
Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;
Uditi all’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 l’Avv. G.ppe Immordino, per la 
parte ricorrente; l’Avv. S. Lo Monaco, per il Comune di Marineo (presente nella 
fase preliminare, sostituito, con delega, dall'Avv. D. Giracello nella 
discussione); l’Avvocato dello Stato G. Ciani per l’Urega - Sez. provinciale 
Palermo; l’Avv. C. Comandè, su delega dell'Avv. I. Scuderi, per l’A.T.I. 
controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24 maggio 2010 e depositato il successivo 25 
maggio, la Società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, vinte le 
spese - il verbale della gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento 
sismico ai sensi dell’OPCM 3274/03 del complesso scolastico “San Ciro” ed i 
conseguenti provvedimenti dirigenziali con cui la stessa è stata aggiudicata 
alla controinteressata a.t.i. Ponteggi Tubolari s.p.a.
2. Il ricorso è affidato a tre articolati motivi con cui la ricorrente deduce:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara in 
relazione all’art. 19, comma 12 bis, della l. n. 109 del 1994, nonché del d.a. 
24.2.2006 nel testo modificato con d.a. 15.01.2008, in quanto:
- la controinteressata avrebbe prodotto un d.u.r.c. rilasciato per altre 
finalità, diverse dalla partecipazione a gare per l’aggiudicazione di appalti 
pubblici (con validità mensile e dunque) scaduto;
- la controinteressata avrebbe reso una dichiarazione sostitutiva priva 
dell’indicazione della posizione nei confronti della cassa edile (non 
dichiarando i dati relativi a tale iscrizione);
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del disciplinare in relazione 
alla omissione, da parte del procuratore dell’a.t.i. controinteressata, delle 
dichiarazioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del d. lgs. n. 163 del 2006, 
riguardante l’amministratore unico, i direttori tecnici e l’institore;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del disciplinare, in relazione 
alla mancata dichiarazione e documentazione del requisito di moralità 
professionale inerente ai direttori tecnici ed all’amministratore unico 
dell’impresa cedente il ramo d’azienda, ed in particolare:
- la Ponteggi Tubolari s.p.a. avrebbe dichiarato di non essere stata interessata 
- nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara - da «…fusione, 
incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 
impresa», mentre risulterebbe essere cessionaria di specifico ramo d’azienda di 
altra impresa in liquidazione;
- la Ponteggi Tubolari, con riferimento alla Società cedente, non avrebbe 
rilasciato la dichiarazione prevista dal disciplinare riguardante i soggetti per 
i quali la legge la prescrive, ivi compreso, secondo la difesa di parte 
ricorrente, il liquidatore della medesima cedente (Bierrebi s.p.a.).
2.1. La ricorrente ha altresì chiesto la dichiarazione di inefficacia del 
contratto ove stipulato ed il subentro nello stesso; in via gradata ha chiesto 
il risarcimento del danno per equivalente.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Marineo il quale, con memoria, ha 
replicato alle doglianze della ricorrente.
4. L’Urega si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello 
Stato.
5. Si è altresì costituita in giudizio l’a.t.i. controinteressata che, con due 
distinte memorie, ha replicato alle difese di parte ricorrente e, quanto al 
secondo motivo, ha dedotto la regolare produzione, in sede di gara, delle 
dichiarazioni, così come successivamente accertato.
6. L’a.t.i. controinteressata ha proposto ricorso incidentale con cui ha 
impugnato il verbale di gara, chiedendone anch’essa l’annullamento, nella parte 
in cui la ricorrente è stata ammessa alla gara mentre - si sostiene - la stessa 
avrebbe dovuto esserne esclusa.
6.1. Con l’unico motivo in cui si articola il gravame incidentale, l’a.t.i. Roma 
s.r.l. - Ponteggi Tubolari s.p.a. ha contestato la violazione e falsa 
applicazione del bando e del disciplinare di gara stante l’ammissione della 
stessa ricorrente alla gara, e ciò pur in - asserita - assenza della prescritta 
dichiarazione sui requisiti di moralità professionale dei legali rappresentanti 
e direttori tecnici dell’Impresa Piras Mario: la quale, secondo quanto 
prospettato, avrebbe operato, nel triennio di riferimento, una cessione 
d’azienda in favore della Sogresal s.r.l., dal cui ramo d’azienda sarebbe stata 
poi costituita la Sogresal Costruzioni s.r.l.
7. Con ordinanza del 22 giugno 2010 (n. 532/10) è stata fissata - per la 
discussione del ricorso - l’odierna udienza pubblica, in prossimità della quale 
le parti hanno prodotto ulteriori memorie e documenti.
8. In data 2 luglio 2010 è stato stipulato il contratto d’appalto (rep. n. 
58/2010).
9. All’udienza pubblica del 5 ottobre 2010, uditi i difensori delle parti che 
hanno insistito sulle già rassegnate rispettive conclusioni, il ricorso, su 
richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
9.1. Con ordinanza collegiale n. 231/2010 sono stati assegnati termini alle 
parti in causa ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
9.2. Tutte le parti ad eccezione dell’Urega hanno prodotto memorie ai sensi 
della surrichiamata disposizione.
10. In data 25 novembre 2010 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza (n. 
85/2010), come previsto dall’art. 120, comma 9, cod. proc. amm..
DIRITTO
1. Ritiene il Collegio di dover esaminare con priorità il ricorso incidentale 
proposto da parte controinteressata, poiché lo stesso tende a far valere la 
sussistenza di specifiche cause di esclusione dalla gara - alla quale ha 
partecipato una pluralità di soggetti - in capo alla ricorrente, di talché, ad 
un suo eventuale accoglimento, conseguirebbe una pronuncia di improcedibilità 
del ricorso principale (C.g.a. n. 653/09) per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Il ricorso incidentale è infondato.
3. L’a.t.i. controinteressata e ricorrente incidentale deduce che la Sogresal 
Costruzioni s.r.l. avrebbe violato sia il disciplinare che il disposto di cui 
all’art. 38, comma lett. b) e c) del d.lgs. n. 163 del 2006, avendo omesso di 
rendere la dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione ivi 
contemplate relativa ai titolari, agli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza ed ai direttori tecnici dell’Impresa Piras (cedente).
Essa sottolinea, in punto di fatto, che:
- la Sogresal Costruzioni s.r.l., odierna ricorrente, ha dichiarato di essere 
stata costituita dal ramo d’azienda della Sogresal s.r.l.;
- la Sogresal s.r.l, anteriormente alla «trasformazione» in Sogresal Costruzioni 
s.r.l., ha acquistato «l’azienda o un suo ramo dall’Impresa Piras Mario».
L’illegittima ammissione alla gara della Sogresal Costruzioni s.r.l., secondo la 
ricorrente incidentale, sarebbe conseguente alla circostanza che essa avrebbe, 
da un lato, taciuto la cessione del ramo d’azienda da parte dell’Impresa Piras 
Mario, dall’altro avrebbe omesso di produrre le dichiarazioni di legge 
riguardanti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori 
tecnici della medesima Piras Mario. Quanto alla cessione Sogresal s.r.l. - 
Sogresal Costruzioni s.r.l., in realtà, si tratterebbe di una vera e propria 
trasformazione, stante la medesima proprietà cui le stesse farebbero capo, di 
guisa che - sempre secondo l’impostazione difensiva della ricorrente incidentale 
- sussisterebbe, nel triennio di riferimento, «una continuità tra la gestione 
della Piras e quella della Sogresal Costruzioni».
La ricorrente principale replica che il ramo d’azienda ceduto dalla Piras alla 
Sogresal s.r.l. era stato da quest’ultima già ceduto alla Costruzioni Sanzone 
s.r.l. «e non è stato affatto trasferito alla Sogresal s.r.l.» (cfr. memoria del 
29 settembre 2010): circostanza, questa, che avrebbe esentato la ricorrente 
dagli obblighi dichiarativi invocati da parte controinteressata, stante 
l’assenza della qualità di «cessionaria» in capo alla medesima Sogresal 
Costruzioni s.r.l. (posto che il rapporto di cessione si sarebbe realizzato tra 
la Piras e e la Sogresal s.r.l. e che quest’ultima avrebbe ceduto il ramo 
d’azienda non già alla Sogresal Costruzioni s.r.l., odierna ricorrente, quanto 
alla Costruzioni Sanzone s.r.l.).
Ad avviso dell’a.t.i. Roma s.r.l.-Ponteggi Tubolari s.p.a., una lettura delle 
disposizioni legislative - e della lex specialis della procedura - tendente ad 
impedire un’ulteriore estensione, rispetto a quella già frutto 
dell’interpretazione giurisprudenziale, della portata sostanziale delle 
disposizioni che regolano le fattispecie di cessione di ramo d’azienda, non 
sarebbe in linea con lo stesso impianto normativo, il cui scopo è quello di 
offrire una garanzia, comunque, alle amministrazioni aggiudicatrici chiamate a 
contrarre con soggetti effettivamente dotati dei requisiti di moralità 
professionale (da intendersi anche riferita ai soggetti cessati, nel triennio, 
dalla complessiva gestione dell’impresa ovvero appartenenti a soggetti 
imprenditoriali «cedenti»).
Ciò detto, è da ritenere, da un lato, che le dichiarazioni di cui all’art. 75 
del D.P.R. n. 554/99, oggi sostanzialmente trasposto nel d. lgs. n. 163 del 
2006, riguardando la soggettività, affidabilità e serietà del dichiarante, 
piuttosto che la sua competenza tecnica, devono in ogni caso coinvolgere anche 
l’imprenditore cedente (e i suoi più stretti ausiliari contemplati dalla norma), 
che è assoggettato agli stessi oneri declaratori degli amministratori e 
direttori tecnici cessati (C.g.a. 403/09); tuttavia per altro verso non può 
affermarsi - in difetto di una previsione legislativa in tal senso o della 
stessa lex specialis - che siffatti obblighi possano imputarsi anche alle altre 
imprese che, in quanto interessate da siffatti mutamenti in via indiretta, non 
possono tecnicamente considerarsi quali «cessionarie».
Nel caso di specie, infatti, nessun rapporto è dato rinvenire, come sopra 
specificato, tra la Piras e la Sogresal Costruzioni s.r.l..
Sul punto ritiene il Collegio di non doversi discostare dal consolidato 
orientamento di questo Tribunale che, in più occasioni, ha privilegiato una 
lettura dell’art. 38 nel senso di estenderne il perimetro applicativo, e, 
tuttavia, detta impostazione, frutto proprio dell’interpretazione 
giurisprudenziale, non può essere ulteriormente «allargata»; ciò in difetto di 
una - decisiva - espressa previsione del disciplinare, nel senso di estendere 
gli obblighi dichiarativi con riferimento anche ad acquisizioni, nel triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara, in cui l’impresa concorrente 
assuma la posizione del terzo, e ciò a prescindere dal fatto che, dalle stesse 
modificazioni, il soggetto partecipante alla gara possa, in ipotesi, ricevere, 
quantunque indirettamente, un vantaggio (ad esempio anche in termini di 
qualificazione).
L’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c), cui il 
punto 4 lett. a) del disciplinare rinvia, è previsto, tra gli altri, «nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara». L’estensione dell’ambito applicativo della 
norma agli amministratori, direttori tecnici ed agli altri soggetti dalla stessa 
individuati facenti parte delle imprese che hanno ceduto l’azienda od un ramo di 
essa a quella partecipante alla gara, costituisce, dunque, già frutto di una 
lettura ampia del dato legislativo (e della lex specialis riproduttiva di esso), 
di guisa che, un’ulteriore estremizzazione della sua portata applicativa, 
sembrerebbe non potersi giustificare sul piano interpretativo in difetto, si 
ribadisce, di una previsione del bando o del disciplinare di gara.
Riconducendo le suesposte considerazioni al caso di specie non può di certo 
affermarsi che la Sogresal Costruzioni s.r.l. fosse cessionaria della Piras; e 
pertanto nessuna di tali dichiarazioni inerenti alla medesima Piras essa doveva 
rendere.
Quanto alla possibilità - paventata dall’a.t.i. controinteressata - che una 
diversa lettura della richiamata disciplina possa, in qualche misura, prestarsi 
a fenomeni elusivi, va detto che, in ogni caso, la stazione appaltante è libera, 
ove lo ritenga necessario, di prescrivere, con la lex specialis, ed a 
pena di esclusione, l’obbligo di dichiarare la catena dei mutamenti 
organizzativi intervenuti nel triennio e, eventualmente, procedere ai relativi 
successivi accertamenti. Non può invece ritenersi, sulla base del dato 
legislativo di riferimento, che possa giungersi a considerare ipso iure 
sussistente tale obbligo dichiarativo anche in assenza di espressa previsione 
del bando, come invece accade con riferimento alle imprese cd. «cedenti» in 
senso stretto (quanto a quest’ultimo aspetto, v. C.g.a. n. 59/10).
D’altronde, anche la copiosa giurisprudenza citata dall’a.t.i. controinteressata 
a sostegno della propria difesa non riguarda casi di cd. «catena» delle cessioni 
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, ma, invero, casi di 
cessione «diretta» cedente-cessionaria (quest’ultima intesa quale partecipante 
alla gara); così come va considerato del pari inconferente il richiamo alla 
decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2718/02 la quale riguarda la 
diversa questione del requisito di «qualificazione» dato dal computo dei servizi 
svolti nell’ultimo triennio, a prescindere dalle cessioni o modificazioni 
avvenute nell’arco temporale di riferimento.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso incidentale, poiché 
infondato, va rigettato.
5. Può adesso il Collegio passare all’esame del ricorso principale il quale è 
fondato nei sensi e limiti che seguono.
5.1. Il gravame muove dall’asserita illegittimità dell’operato 
dell’Amministrazione la quale ha ammesso alla gara l’a.t.i. controinteressata 
risultata poi aggiudicataria pur avendo la capogruppo Roma s.r.l. prodotto un 
d.u.r.c. rilasciato per «agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed 
autorizzazioni», con la conseguenza che lo stesso avrebbe avuto una durata 
limitata ad un mese: detto d.u.r.c., poiché datato 4 gennaio 2010, avrebbe 
dovuto, in tesi, considerarsi già scaduto alla data del 22 febbraio 2010, 
allorché sono state avviate le operazioni di gara.
Con una seconda censura parte ricorrente deduce l’assenza, in seno alla 
dichiarazione sostitutiva resa dall’associata Ponteggi Tubolari s.p.a., 
dell’indicazione dell’iscrizione alla Cassa edile, e dell’identificativo della 
relativa posizione e connessa regolarità della stessa.
Si può prescindere dall’eccezione con cui l’Avvocatura dello Stato ha revocato 
in dubbio la ammissibilità del motivo, poiché lo stesso è nel merito infondato e 
prescinde dalla specifica previsione del regolamento di gara.
Dagli atti di causa emerge che l’amministratore unico della Roma s.r.l. ha reso 
la dichiarazione, prevista dal bando, inerente all’insussistenza, in capo alla 
società, delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 
2006.
Tale modalità di dichiarazione della regolarità contributiva deve ormai 
ritenersi idonea a soddisfare le previsioni di legge - e nel caso di specie del 
bando che pur ha fatto riferimento a specifiche disposizioni regolamentari 
regionali - tendenti a garantire, quanto meno nella fase di selezione, che 
l’Amministrazione individui quale privato contraente un soggetto in regola con 
le pertinenti disposizioni in materia di previdenza.
Ed invero, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nell’ambito della 
Regione Siciliana l’obbligo di produzione del documento unico di regolarità 
contributiva di cui all’art. 19 comma 12 della legge n. 109 del 1994 - siccome 
richiamata in ambito regionale - e relative disposizioni attuative, deve 
ritenersi superato per sopravvenuta incompatibilità di detta disposizione con 
l’art. 16 bis comma 10 del decreto legge n. 185/08, introdotto dalla legge di 
conversione n. 2/09, espressione di principi di semplificazione contenuti anche 
nella legislazione regionale (cfr. art. 21 L.r. n. 10 del 1991), disposizione 
per effetto della quale le notizie attestate dal d.u.r.c. possono essere 
comunque rese oggetto della dichiarazione ex art. 77 bis D.P.R. n. 445 del 2000.
Tale obbligo, come detto, è stato, peraltro, assolto in sede di gara con 
l’assorbente dichiarazione sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (in termini, cfr. ord. n. 933/09, 
confermata in appello con ord. C.g.a. n. 1165/09).
Nel caso di specie, del resto, l’avvenuta produzione del d.u.r.c., ancorché 
riferito ad un utilizzo diverso da quello proprio della partecipazione a 
procedure di gara, ha fatto si che l’Amministrazione disponesse comunque di ogni 
ulteriore riferimento utile per l’acquisizione d’ufficio, ove necessario, del 
predetto documento, ai sensi proprio di quanto previsto dalla soprarichiamata l. 
n. 2 del 2009, espressione di imprescindibili principi di semplificazione.
Sotto tale profilo il motivo si appalesa, perciò, infondato.
Quanto alla seconda parte della doglianza, va ritenuto che - indipendentemente 
dalla necessità o meno dell’iscrizione dell’impresa alla Cassa edile-, 
richiamate le considerazioni soprariportate relative alla funzione della 
dichiarazione sostitutiva, l’applicazione della suesposta nuova disciplina in 
materia di acquisizione d’ufficio (e corrispondente divieto di richiederne la 
produzione alle imprese) di detto documento, esonera l’impresa partecipante alla 
gara, ad avviso del Collegio, dall’effettuare una specifica dichiarazione, 
dovendosi, invero, ritenere, questa, ricompresa in quella inerente alla cd. 
regolarità contributiva, fermi restando gli obblighi di verifica da parte 
dell’Amministrazione nella fase successiva.
6. Con il secondo motivo parte ricorrente ha dedotto l’illegittima ammissione 
alla gara della controinteressata poiché la Ponteggi Tubolari s.p.a. non avrebbe 
reso la dichiarazione di cui all’art. 38 lett. b) e c) del d. lgs. n. 163 del 
2006 riguardante l’amministratore unico, l’institore ed il direttore tecnico 
della medesima Società.
Il Comune di Marineo e l’Urega hanno invece provato che, in realtà, al cospetto 
della originaria denunziata assenza di siffatta documentazione, dette 
dichiarazioni erano state prodotte dalla controinteressata ma inserite 
all’interno di altro plico (in cui sono state rinvenute) contenente la 
documentazione di altra impresa partecipante alla gara come attestato dal 
«verbale di verifica della documentazione» del 3 giugno 2010 (depositato in 
copia dall’Avvocatura dello Stato).
Ed infatti, dal predetto verbale si evince che:
a) che un primo esame della documentazione in possesso dell’Urega è stata 
riscontrata la mancanza delle dichiarazioni delle quali è stata addotta la 
mancata produzione;
b) che da una verifica «della documentazione di tutte le offerte esaminate dalla 
Commissione il giorno 25 marzo 2010» dette dichiarazioni sono state rinvenute 
all’interno del plico n. 215, contenente la documentazione di altra impresa 
partecipante alla gara (a.t.i. Cantieri edili s.r.l. - A.B.M.).
Avuto riguardo, pertanto, alle surrichiamate risultanze in punto di fatto, il 
motivo può ritenersi infondato.
7. Con la terza ed ultima questione portata all’attenzione del Collegio, parte 
ricorrente si duole della circostanza secondo cui l’associata Ponteggi Tubolari 
s.p.a. avrebbe dichiarato di non «essere stata interessata da fusione, 
incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 
impresa», mentre invece, secondo la stessa parte ricorrente, risulta essere 
stata cessionaria della Società Bierrebi s.p.a. in liquidazione, la quale le ha 
ceduto in data 13 gennaio 2010 (e, dunque, nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara) un ramo d’azienda.
Deduce altresì che detta dichiarazione sarebbe stata omessa con riferimento 
anche al liquidatore della medesima Società.
L’a.t.i. controinteressata sostiene che la Ponteggi Tubolari s.p.a. non sarebbe 
una «cessionaria» di ramo d’azienda della Bierrebi s.p.a in liquidazione, e ciò 
in ragione della circostanza che, in realtà, la prima avrebbe «appreso i beni 
mobili di tale società dalla curatela del fallimento Bierrebi s.p.a. in 
liquidazione, dopo essere stata aggiudicataria definitiva nella relativa 
procedura di vendita coattiva» (cfr. pag. 15 memoria del 29 maggio 2010), 
modalità che, ad avviso della difesa di parte, non può considerarsi alla stregua 
di una cessione in senso tecnico.
Il motivo è fondato.
Sul punto, risulta dirimente il tenore letterale della lex specialis della 
procedura, la quale poneva l’obbligo di specificare - a pena di esclusione - se 
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa 
concorrente fosse stata interessata o meno da «fusione, incorporazione o 
acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso 
positivo [l’obbligo di indicare] i nominativi degli eventuali titolari, soci 
[…]».
Va ritenuto che qualora la legge di gara preveda l’obbligo di dichiarare, a pena 
di esclusione, se, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
l’impresa partecipante alla gara sia stata interessata o meno da fusione, 
incorporazione o acquisizione totale o parziale a «qualsiasi titolo» di altra 
impresa, nonché i nominativi dei soggetti tenuti alla dichiarazione di cui 
all’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163 del 2006, tale obbligo 
deve valutarsi quale rilevante anche con riferimento alle acquisizioni di 
aziende o rami di aziende avvenute per effetto della partecipazione a procedure 
fallimentari di vendita coattiva.
Pertanto, l’avvenuta acquisizione del ramo d’azienda - che, nel caso di specie, 
ha dato luogo ad un vero e proprio trasferimento di proprietà - e l’assenza o 
meno delle cause di esclusione in capo agli organi dell’impresa «acquisita» (recte: 
fallita), avrebbero dovuto essere dichiarati, nel caso di specie, all’atto della 
partecipazione alla gara («[…] acquisizione a qualsiasi titolo […]»), ragion per 
cui l’a.t.i. controinteressata non avrebbe dovuto essere ammessa alla procedura.
Acclarata la sussistenza dell’obbligo in argomento in forza del dato testuale 
del disciplinare, non vale a supportare la tesi della controinteressata - nel 
senso della non necessità di tale dichiarazione - l’assunto secondo cui detta 
acquisizione non risponderebbe alla stessa ratio e finalità - valorizzata dalla 
consolidata giurisprudenza - che individua in dette disposizioni un mezzo per 
far sì che non siano eluse le prescrizioni in tema di moralità professionale: e 
ciò, sulla base della considerazione che, «in caso di fusione o di altra 
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo in capo al 
soggetto partecipante alla gara, il nuovo soggetto può avvalersi per la 
qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato 
origine» (cfr. art. 15, comma 9 d.P.R. n. 34 del 2000; analogo testo è contenuto 
all’art. 76 dello schema di Regolamento attuativo del Codice di contratti 
pubblici in corso di emanazione).
8. Ritiene il Collegio che ogni altra questione od eccezione, poiché ininfluente 
ed irrilevante ai fini della presente decisione, può rimanere assorbita.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale, in ragione 
della fondatezza del terzo motivo va accolto, con conseguente annullamento dei 
provvedimenti impugnati, mentre il ricorso incidentale va rigettato.
10. Devono adesso valutarsi le refluenze dell’accoglimento del ricorso 
principale sul contratto stipulato in data 2 luglio 2010 (ed in atti depositato, 
da parte controinteressata, il 23 settembre 2010), e, nello specifico, la 
domanda di dichiarazione di inefficacia dello stesso e di subentro formulata da 
parte ricorrente.
Orbene, con ordinanza n. 532 del 22 giugno 2010, questo Tribunale, delibando la 
domanda cautelare, pur ravvisando profili di illegittimità dei provvedimenti 
impugnati, non ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei 
provvedimenti medesimi ed ha fissato l’ udienza per la discussione del ricorso 
nel merito.
La fondatezza del ricorso, secondo l’impianto complessivo dell’art. 122 del 
Codice del processo amministrativo, in situazioni quali quelle per cui è causa, 
darebbe luogo alla dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto - fermo 
restando l’ambito di scelta rimesso al Giudice ai sensi della predetta 
disposizione - «fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli 
interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di 
conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di 
esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei 
casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la 
gara e la domanda di subentrare sia stata proposta».
Peraltro, ad un attento esame della documentazione versata in atti dalla difesa 
del Comune di Marineo, emerge che l’intesa istituzionale per la realizzazione 
dei lavori di cui all’impugnata gara, costituisce misura attuativa del piano 
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono 
sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, redatto ai sensi dell’art. 
80, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 («Nell’àmbito del programma di 
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono 
essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree 
danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa 
in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che 
insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. […]»).
L’inquadramento dei lavori in argomento sotto il genus «opere 
strategiche» è rilevante sotto il profilo sia sostanziale che processuale, in 
ragione del fatto che, trattandosi di opere riconducibili al programma di 
infrastrutture strategiche di cui alla l. n. 443 del 2001, le stesse, quantunque 
di valore inferiore alla soglia di cui al Regolamento comunitario n. 1177 del 30 
novembre 2009, vanno ritenute appartenenti a quelle disciplinate dalla parte II, 
titolo III, capo IV del d.lgs. n. 163 del 2006, cui rinvia l’art. 125 del Codice 
del processo amministrativo (e, prima, l’art. 246 d. lgs. n. 163 del 2006).
Ed ai sensi di detta disposizione, l’«annullamento dell’affidamento non comporta 
la caducazione del contratto già stipulato» (e neppure, dunque, il subentro 
nello stesso), e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per 
equivalente, facendosi applicazione, a tal fine, dell’art. 34, comma 3: ragion 
per cui, con ordinanza ex art. 73, comma 3, il Collegio ha manifestato di aver 
valutato la verosimile inammissibilità della domanda di subentro, conseguente 
alla, del pari, inammissibile domanda di dichiarazione di inefficacia del 
contratto.
10.1. Su tale questione, tutte le parti in causa, ad eccezione dell’Urega, hanno 
prodotto memorie.
In particolare, la difesa della parte ricorrente ha sviluppato una perspicua ed 
articolata enucleazione delle ragioni che, in punto di diritto, indurrebbero a 
ritenere non inquadrabile l’odierna fattispecie nella previsione di cui all’art. 
125 cod. proc. amm.; e ha insistito per il subentro della ricorrente nel 
contratto già stipulato.
Sul punto, essa afferma che non si verterebbe in tema di «infrastrutture 
strategiche» posto che «il legislatore sembrerebbe […] avere inteso attribuire 
una procedura particolare soltanto alle infrastrutture strategiche e 
insediamenti produttivi facenti parte del programma di cui alla l. n. 443 del 
2001 affidati e/o da affidare in concessione o a contraente generale 
disciplinando all’art. 177 la relativa procedura di aggiudicazione» (cfr. 
memoria del 4 novembre 2010). A sostegno della propria tesi richiama la 
giurisprudenza del Consiglio di Stato (V, 17 marzo 2009, n. 1589) secondo cui la 
previsione dell’«art. 246, comma 4 del Codice dei contratti di cui al d. lgs. 
n.163 del 2006 e successive modificazioni […] è disposizione eccezionale 
applicabile solo agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche e agli 
insediamenti produttivi di interesse nazionale, individuati a mezzo del 
programma di cui all’art. 1, l. 21 dicembre 2001, n. 443, non essendo 
sufficiente per la sua applicazione ad ipotesi diverse una analoga esigenza di 
speditezza della procedura» (cfr. pag. 4 memoria del 4 novembre 2010).
La suespressa prospettazione non si ritiene di poter condividere.
Ciò che qui rileva è la riconduzione degli interventi oggetto del piano di cui 
all’art. 80, comma 21 della l. n. 289 del 2002 alla disciplina delle cd. 
infrastrutture strategiche a prescindere dalle modalità con cui le stesse sono 
realizzate e ciò in ragione anche della necessità di sottoporre gli interventi 
in argomento al regime di celerità proprio di tali infrastrutture strategiche, 
sulla base anche, nel caso di specie, di apposita ordinanza di protezione 
civile.
In tal senso, non può ritenersi irrilevante che il documento di attuazione 
dell’intesa istituzionale per la realizzazione del piano straordinario per la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici redatto e sottoscritto ai sensi 
dell’art. 80, comma 21, della l. n. 289 del 2002, rinvii proprio alla disciplina 
delle cd. opere strategiche, risultando, come detto, irrilevanti le modalità di 
realizzazione degli interventi.
Ed invero, l’odierno art. 161 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 
del 2006) prevede lo strumento dell’intesa istituzionale, quale quella stipulata 
con riferimento alle opere e lavori ex art. 80, comma 21, l. n. 289 del 2002, in 
relazione ad interventi per i quali «l'interesse regionale è concorrente con il 
preminente interesse nazionale», nel rispetto di eventuali leggi regionali allo 
scopo emanate; ciò ha peraltro indotto il Comune di Marineo ad applicare 
l’ordinaria procedura di selezione del contraente prevista dall’ordinamento 
regionale (art. 30 l.r. n. 7 del 2002 che pur fa riferimento ad un improprio 
«preminente interesse regionale»).
La sottile linea argomentativa della ricorrente sembra impingere nella mancata 
considerazione, nello sviluppo del ragionamento, delle disposizioni, diverse e 
di varia natura, a presidio dei lavori per cui è causa, a partire dalla 
richiamata intesa istituzionale di programma, dal documento di attuazione 
sottoscritto dai diversi soggetti istituzionali - tra cui il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - per finire al dato legislativo di riferimento 
(art. 80, comma 21, l. n. 289 del 2002).
L’appartenenza delle opere al predetto programma di infrastrutture strategiche 
(che sconta, lo si ribadisce, il regime processuale ex art. 125 cod. proc. amm., 
con una disciplina omologa a quella di cui al modificato art. 246 d. lgs. n. 163 
del 2006), la si deduce, oltre che dalla richiamata l. n. 289 del 2002 (art. 80, 
comma 21), anche dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 190 del 2002 - in parte 
ormai abrogato e trasposto nel Codice dei contratti pubblici approvato con d. 
lgs. n. 163 del 2006 - il cui campo di applicazione riguardava le medesime opere 
cui fa riferimento l’odierno art. 125 cod. proc. amm. (e prima, anche l’art. 246 
dello stesso Codice dei contratti pubblici).
Da ultimo, va altresì segnalato, e ciò appare essere decisivo, che è stato 
ancora il legislatore statale a ribadire la natura di opere strategiche degli 
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici quali quello per cui è 
causa, allorché ha chiaramente affermato, con l’art. 7-bis, d.l. 1 settembre 
2008, n. 137, conv. con l. 30 ottobre 2008, n. 169, che il piano straordinario 
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi 
dell’articolo 80, comma 21, della l. n. 289 del 2002 è ricompreso nel «programma 
per le infrastrutture strategiche».
Conclusivamente, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. amm. (art. 246 d. lgs. n. 163 
del 2006), il ricorso, per la parte in cui contiene la domanda di inefficacia 
del contratto e di subentro della ricorrente nello stesso, va dichiarato 
inammissibile.
11. Deve. pertanto il Collegio passare all’esame della domanda di risarcimento 
del danno per equivalente proposta, in via subordinata, dalla ricorrente.
12. Con il ricorso introduttivo la Sogresal Costruzioni s.r.l. ha proposto la 
già scrutinata domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, di 
dichiarazione di inefficacia del contratto e di conseguente subentro nello 
stesso e, in via gradata la domanda di «risarcimento del danno per l’equivalente 
ai sensi dell’art. 245-quinquies d. lgs. n. 163 del 2006 nella misura che verrà 
provata nel corso del giudizio».
Tale ultima richiesta risarcitoria va qui riqualificata, in ragione 
dell’appartenenza della fattispecie alla previsione di cui all’art. 125 cod. 
proc. amm. (ed in quella prevista dal previgente art. 246, comma 4 d. lg. n. 163 
del 2006, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1 lett. d) d. lgs. n. 53 del 
2010, di recepimento cd. direttiva ricorsi).
Quanto alla domanda di risarcimento per equivalente, ricondotta la stessa 
nell’alveo dell’art. 125 cod. proc amm. (che a differenza del precedente art. 
123 non stabilisce espressamente che questo debba essere «subito e provato»), va 
ritenuto che la stessa, per le fattispecie di cui all’art. 125 citato, vada 
ricondotta all’ambito del danno da mancato utile e, quanto al criterio 
riconosciuto dalla giurisprudenza, ad una percentuale dell’importo dei lavori, 
depurato dal ribasso d’asta proposto, pari al dieci per cento (misura che anche 
la ricorrente, nella memoria del 4 novembre individua quale satisfattiva).
Tale mancato utile ad avviso del Collegio deve essere ridotto nella misura del 
cinquanta per cento, in considerazione della mancata dimostrazione, che 
l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri 
lavori o servizi, ed in considerazione, altresì, del puntuale dovere per 
l’impresa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., di non concorrere ad aggravare il danno 
con l’immobilizzazione tutti i mezzi di impresa nelle more del giudizio, 
nell’attesa dell’aggiudicazione in proprio favore, essendo invece ragionevole 
che l’impresa si attivi per svolgere altre attività (in termini Cons. St., VI, 
21 settembre 2010, n. 7004)
Per quanto sopra il risarcimento del danno per equivalente va riconosciuto, in 
via equitativa, alla ricorrente in misura pari al 5% (cinque per cento) 
dell’importo a base d’asta depurato del ribasso offerto in sede di gara.
La superiore obbligazione risarcitoria va posta a carico di entrambe le 
Amministrazioni resistenti, in parti uguali e con il vincolo di solidarietà: 
quanto all’Urega - Sez. prov. Palermo poiché ha direttamente proceduto alle 
operazioni di gara poi risultate illegittime, quanto al Comune di Marineo poiché 
lo stesso, da una parte, ha omesso l’esercizio dei poteri di controllo di cui 
all’art. 10 d. Pr. Reg. n. 1/2005 (Regolamento per il funzionamento dell'Urega), 
e, dall’altra, ha proceduto alla stipulazione del contratto.
Rispetto a tale ultima scelta è rimasta qui indimostrata l’impossibilità, per lo 
stesso Comune di Marineo, di attendere la data della (peraltro ravvicinata) 
udienza pubblica, stante, peraltro, la verosimile illegittimità del 
provvedimento di aggiudicazione evidenziata sin dalla fase cautelare (cfr. 
ordinanza n. 532/2010).
13. Conclusivamente, nell’ordine, il ricorso va dichiarato fondato quanto alla 
domanda di annullamento nei limiti sopraindicati, con conseguente annullamento 
degli atti con lo stesso impugnati; va dichiarata inammissibile la domanda di 
inefficacia del contratto e conseguente subentro da parte della ricorrente, e, 
da ultimo, va accolto, nei sensi di cui sopra, quanto alla domanda di 
risarcimento del danno per equivalente.
14. Le spese sono poste, in parti uguali, a carico delle parti soccombenti e 
sono liquidate come da dispositivo.
15. Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell’art. 361 
c.p., alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei 
Conti per la Regione Siciliana ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato - Roma, per le eventuali rispettive valutazioni di competenza, in 
relazione all’avvenuta presentazione, da parte di un’elevata percentuale di 
imprese partecipanti alla gara per cui è causa, dell’identico ribasso del 
7,3152%.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, 
definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, così statuisce:
- accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e per 
l’effetto annulla i provvedimenti impugnati e nella stessa epigrafe indicati;
- rigetta il ricorso incidentale;
- dichiara inammissibile la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto 
e di subentro;
- Condanna le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per 
equivalente in favore della ricorrente nella misura e con le modalità in 
motivazione specificate.
Condanna il Comune di Marineo, l’Urega sez. prov. di Palermo e la parte 
controinteressata alla rifusione, in persona dei rispettivi legali 
rappresentanti pro tempore ed in solido tra loro, in favore della ricorrente, 
delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 
4.000,00 (euro quattromila e zero centesimi) oltre IVA e CPA come per legge.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Termini Imerese, alla Procura Regionale presso la Sezione 
giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ed all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato - Roma.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 5 ottobre 2010, 19 
ottobre 2010 e 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere
Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
		
		
  AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it