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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 28 settembre 2010, n. 2034
APPALTI - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Valutazione 
dell’offerta tecnica - Attribuzione di un mero punteggio numerico - Preventiva 
fissazione di criteri dettagliati nel bando. Nelle procedure per 
l'aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica può essere 
effettuata, mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico, allorquando 
nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati, come 
nel caso di specie, dei criteri sufficientemente dettagliati, con 
l'individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche 
singole voci e sottovoci comprese nel giudizio valutativo e costituenti i 
diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta. Pres. Cavallaro, 
Est. De Gennaro - P.s.r.l. (avv. Lazzari) c. Comune di Lizzanello (n.c.) - 
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 28 settembre 2010, n. 2034
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02034/2010 REG.SEN.
N. 00431/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 431 del 2010, proposto da:
Impresa Pepe Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Lazzari, con 
domicilio eletto presso Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, N.92;
contro
Comune di Lizzanello;
nei confronti di
Ati Cedis - Troso Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi 
Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via 
Garibaldi 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. 9 del 18.2.2010, comunicata con nota prot. n. 2063 del 
2.3.2010, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lizzanello; nonché 
di tutti gli atti di gara, ed in particolare dei verbali della Commissione di 
gara e degli atti successivi alla aggiudicazione ed, ove occorra, dell'eventuale 
contratto nel frattempo sottoscritto; per la conseguente declaratoria di 
aggiudicazione a proprio favore; per il risarcimento dei danni conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ati Cedis - Troso Costruzioni Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2010 il dott. Luca De Gennaro 
e uditi per le parti l’Avv. Lazzari e l’Avv. Luigi Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera G.C. n. 84 del 18.5.2009 del Comune di Lizzanello è stato approvato 
un progetto esecutivo di realizzazione dei lavori di collettamento delle acque 
pluviali in Lizzanello e Frazione di Merine.
Il 20.5.2009 è stato pubblicato il bando di gara.
Con determinazione n. 9 del 18.2.2010 il Comune di Lizzanello ha aggiudicato in 
via definitiva l’appalto per lavori di collettamento delle acque pluviali alla 
ATI Cedis srl – Troso Costruzioni.
Seconda classificata è l’ATI Pepe srl-Patella.
L’impresa Pepe srl, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI 
costituenda con l’impresa Patella, con il ricorso in epigrafe impugna 
l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara deducendo: Violazione e falsa 
applicazione art. 76 D.lgs. 163/2006, violazione del bando e del disciplinare, 
violazione dell’art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria 
e motivazione, eccesso di potere per errore sui presupposti. Sviamento, 
perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Si è costituita l’ATI aggiudicataria chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 3 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente lamenta in primo luogo che la soluzione progettuale proposta 
dall’ATI aggiudicataria stravolga il progetto di gara e non sia, di conseguenza, 
ricevibile; segnatamente, si deduce che il sistema di smaltimento proposto dalla 
controinteressata - che prevede la soppressione della vasca esistente con 
riferimento al recapito di Lizzanello, riducendo la capacità di assorbimento 
delle acque dell’intero sistema di smaltimento - non rispetti i requisiti 
prestazionali fissati dal bando.
Il motivo non è fondato.
Il progetto esecutivo si propone (pag. 9 della Relazione generale), al fine di 
limitare i fenomeni di allagamento, di aumentare i volumi di accumulo in 
relazione al recapito finale di Lizzanello.
Attualmente, il recapito del sistema di smaltimento del Comune di Lizzanello 
consiste in una vasca circolare, di volume pari a 5.769,75 mc, a cui sono 
collegati due pozzi disperdenti in falda.
Il progetto prevede, oltre alla dismissione dei pozzi disperdenti, la 
realizzazione di una nuova vasca di smaltimento per un volume pari a 16.000 mc, 
contigua a quella esistente; è previsto altresì il collegamento tra la nuova 
vasca e quella esistente mediante una tubazione che consenta il deflusso delle 
acque in esubero che la nuova vasca non sia in grado di contenere.
La variante proposta dall’ATI Cedis-Troso prevede invece per il recapito di 
Lizzanello, in luogo del sistema a doppia vasca prevista dal progetto esecutivo, 
una vasca unica.
L’intervento di miglioria consiste quindi nel riempimento della vasca esistente, 
nella realizzazione sopra di questa di un giardino botanico e nell’aumento della 
profondità della nuova vasca per m. 2,00 per un aumento di volume di invaso a 
pari a 4.118,56 mc e per un totale di 20.118 mc.
Va premesso che il disciplinare di gara ammette le varianti che “nella 
salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto esecutivo, possono 
riguardare miglioramenti qualitativi, tecnici e funzionali”. In questo ambito 
sono ammesse “proposte di soluzioni tecniche alternative o integrative nel pieno 
rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel progetto posto a base di 
gara”.
Mentre non sono consentite modifiche al tracciato a pena di esclusione, sono 
ammissibili varianti “tali da consentire un più efficace funzionamento rispetto 
a quanto previsto nel progetto a base di gara”.
La lex specialis consente dunque varianti all’idea progettuale che intervengano 
anche sulla struttura del recapito finale purché siano rispettati i requisiti 
prestazionali stabiliti dal progetto.
Occorre quindi chiarire quale siano i requisiti prestazionali fissati dal 
progetto di gara.
Il progetto prevede che la realizzazione del nuovo recapito consente un accumulo 
di circa 21.000 mc (pag. 12 della Relazione generale, rectius mc 21.769 cfr. 
infra).
Tale valore è comunque superiore a quello che lo stesso progetto (cfr. pag. 28 
Tabella relativa al “calcolo del massimo volume di accumulo”) individua 
relativamente al “volume massimo da invasare” (18.675 mc).
Il Collegio ritiene che tale ultima misura, che determina la massima 
funzionalità dell’impianto di collettamento, corrisponda al requisito 
prestazionale stabilito dal bando; tale misura costituisce l’effettivo limite 
per le varianti proposte dalle imprese concorrenti.
Non è quindi condivisibile l’obiezione del ricorrente secondo cui l’offerta 
della controinteressata sarebbe irregolare in quanto determinerebbe un riduzione 
della capacità di accumulo, che sarebbe fissata dal progetto in 21.769 mc 
(derivanti dalla sommatoria della nuova vasca di 16.000 mc e di quella esistente 
di 5.769,75 mc); tale previsione di volume di accumulo non assurge a requisito 
prestazionale ma rappresenta un dato di fatto modificabile nel quadro di 
un’offerta migliorativa che attribuisca complessivamente maggior pregio al 
progetto presentato rispetto a quello posto a base di gara.
Difatti una lettura complessiva del progetto non conduce a ritenere che il 
volume di 21.769 mc rappresenti un carattere imprescindibile dell’opera, atteso 
che la stessa Amministrazione espressamente fissa in diverso valore, 18.675 mc, 
il volume massimo da invasare e che la necessità di un volume di invaso maggiore 
non risulta essenziale, in base ai dati di progetto, per la funzionalità 
dell’intera opera.
Nell’ipotesi progettuale dell’Amministrazione, l’acqua affluisce quindi nel 
nuovo recapito per un volume di 16.000 mc; l’eccedenza viene convogliata nella 
vecchia vasca, che dunque è destinata a ricevere la differenza tra la capacità 
del recapito principale (16.000 mc) e il volume massimo da invasare (18.675 mc). 
Nel progetto dell’ATI controinteressata tale differenza può invece essere 
ricevuta nella nuova vasca dalla capienza maggiore.
Ne deriva che il progetto della ATI Cedis-Troso, che prevede un’unica vasca di 
circa mc. 20.118, rispetta i requisiti prestazionali dell’opera, segnatamente il 
volume massimo da invasare fissato in 18.765 mc, inteso come caratteristica 
tecnica irrinunciabile da parte dell’Amministrazione.
Non ha inoltre pregio la deduzione del ricorrente per cui il parere già reso da 
altre Amministrazioni (Autorità di Bacino, Provincia di Lecce, ARPA Puglia) non 
abbia investito la specifica tecnica in questione posto che non risulta che sul 
punto tale variante metta in discussione le finalità dell’intero progetto né che 
incida su competenze riservate alle Amministrazioni richiamate.
Il ricorrente contesta infine il giudizio numerico connesso all’”organizzazione 
del cantiere in funzione della mitigazione degli effetti sull’utenza”, 
segnatamente quello relativo al sub criterio “cantiere esterno all’abitato” per 
il quale l’ATI Pepe-Patella ha ottenuto 3 punti
La ricorrente lamenta l’illogicità dell’attribuzione posto che per il sub 
criterio “cantiere interno all’abitato” erano stati attribuiti alla stessa 
ricorrente 6 punti nonostante che nella propria offerta l’ATI Pepe – Patella 
avesse previsto per entrambi i profili, interno ed esterno, le stesse misure e 
cautele.
La censura non è fondata.
Nelle procedure per l'aggiudicazione di una gara pubblica con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica 
può essere effettuata, mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico, 
allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente 
prefissati, come nel caso di specie, dei criteri sufficientemente dettagliati, 
con l'individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche 
singole voci e sottovoci comprese nel giudizio valutativo e costituenti i 
diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta.
Al sub criterio in esame (“cantiere esterno all’abitato”) vengono assegnati 10 
punti sui 100 totali, da attribuire per qualità della proposta (3 punti offerta 
semplicemente migliorativa, 6 punti offerta migliorativa buona, 10 punti offerta 
migliorativa ottima); pertanto ciascun punteggio è correlato ad un parametro 
tecnico - qualitativo precostituito, che non richiede una ulteriore motivazione, 
esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella 
loro graduatoria.
Avuto riguardo alle previsioni del bando di gara, tale sub criterio è 
espressamente distinto da quello relativo al cantiere interno all’abitato, in 
base al quale sono attribuibili altri 10 punti, atteso che le cautele e gli 
accorgimenti necessari sono evidentemente diversi per i lavori interni ed 
esterni all’abitato a fronte delle distinte esigenze relative alla incolumità 
dei residenti, alla sicurezza stradale e alla fluidità della circolazione; non è 
quindi pertinente la deduzione della ricorrente relativa alla presunta 
arbitrarietà dei giudizi attribuiti all’organizzazione dei cantieri esterni ed 
interni all’abitato, che divergerebbero pur in presenza delle stesse misure e 
cautele.
Non ha pregio infatti la pretesa illogicità del giudizio espresso in sede di 
gara, atteso che le valutazione relative al cantiere esterno e al cantiere 
interno sono state distinte proprio in funzione della diversità degli aspetti da 
esaminare e che quindi a fronte della medesima organizzazione da parte 
dell’impresa, il giudizio dell’Amministrazione è variato, avendo l’ATI 
ricorrente proposto una soluzione identica per esigenze che possono richiedere 
una risposta differente.
Risulta quindi non irragionevole l’attribuzione di un punteggio inferiore per il 
cantiere esterno rispetto a quello assegnato all’ATI ricorrente per il cantiere 
interno.
In ragione di quanto precede, attesa l’infondatezza dei motivi, il Collegio 
respinge il ricorso in epigrafe.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Terza Sezione di Lecce 
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010 con 
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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