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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2010, n. 4242
DIRITTO URBANISTICO - Regione Puglia - Grandi strutture - Ampliamento - Mera 
comunicazione - Sufficienza - Esclusione. In virtù della normativa 
regolamentare regionale vigente nella Regione Puglia (cfr. rt. 20 del 
Regolamento n. 7/2009) non è possibile procedere alla trasformazione-ampliamento 
della grande struttura, pur inserita all’interno di un centro commerciale, con 
mera comunicazione, essendo necessaria a tal fine un’autorizzazione espressa (si 
confronti altresì art. 8, comma 3 legge Regione Puglia n. 11/2003). Pres. 
Urbano, Est. Cocomile - Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione Puglia (avv.ti Altamura 
e Bucci) e Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, 
Sez. II - 17 dicembre 2010, n. 4242
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Azione di accertamento - Codice del 
processo amministrativo - Previsione di singole e specifiche azioni di 
accertamento (artt. 31 e 34) - Esperimento di azioni di accertamento non 
espressamente previste - Principio di tipicità delle azioni - Esclusione. La 
circostanza che il codice del processo amministrativo non abbia disciplinato in 
generale l’azione di accertamento bensì previsto singole e specifiche ipotesi di 
azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34 ) non può deporre nel senso di 
doversi desumere dal tessuto della nuova codificazione un divieto implicito nel 
giudizio amministrativo di azioni di accertamento non espressamente previste 
(ovvero un principio di tipicità delle azioni), poiché un ostacolo di tal fatta 
ad esperire in generale azioni di accertamento si porrebbe in contrasto con il 
principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. 
(Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717). Pres. Urbano, Est. Cocomile - 
Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci) e Comune di 
Triggiano (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 
2010, n. 4242
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Ricorso principale e ricorso incidentale 
- Esame - Criteri di priorità - Apprezzamento del giudice. L’ordinamento 
processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri 
generali circa l’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale. 
La relativa scelta è pertanto lasciata al prudente apprezzamento del giudice 
adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell’irragionevolezza, 
circostanza che non ricorre nel caso in cui la priorità data al ricorso 
incidentale sia giustificata dalle censure nello stesso dedotte, suscettibili di 
incidere sull’interesse a ricorrere del ricorrente principale e, quindi, sulla 
sussistenza di una condizione dell’azione. (Cons. Stato Ad. Plen., 10 novembre 
2008, n. 11). Pres. Urbano, Est. Cocomile - Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione 
Puglia (avv.ti Altamura e Bucci) e Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala). 
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2010, n. 4242
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04242/2010 REG.SEN.
N. 00565/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2010, proposto da:
Coop. Estense, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio 
eletto presso Paolo Nitti in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Altamura e Anna Bucci, 
con domicilio eletto presso la sede della Regione Puglia in Bari, Lungomare 
Nazario Sauro, 31/33;
Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, 
con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 
94;
nei confronti di
Tricenter s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con 
domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5;
Auchan s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Augusto e Marco Sica, con 
domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, 147;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Aerbora 2006 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pinto, con 
domicilio eletto presso Antonio Pinto in Bari, via Manzoni, 93;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) del silenzio formatosi a seguito della comunicazione priva di data “novembre 
2009”, della Tricenter s.r.l. pervenuta al Comune di Triggiano il 20.11.2009 ed 
alla Regione Puglia in data non conosciuta;
2) dell’autorizzazione commerciale 13.3.2007 n. 17 rilasciata dal Comune di 
Triggiano relativa alla apertura di una grande struttura di vendita alimentare e 
misto di mq. 5470 ubicata presso il Centro Commerciale “Bari Blu” in Triggiano 
loc. Contrada Cutizza - Strada Provinciale 60 con i relativi allegati ed in 
particolare:
- verbali Conferenza di Servizi del 30.11.2006 e 11.12.2006;
- nota Comune di Triggiano prot. n. 26218 del 10.11.2006 a firma del Dirigente 
del Settore Polizia Municipale e Ambiente;
- nota Comune di Triggiano prot. n. 27193 del 23.11.2006 a firma del Dirigente 
del Settore Assetto del Territorio;
- atto dirigente del Settore Regionale Ambientale n. 419 del 10 ottobre 2005;
- nota prot. n. 13291 del 10.11.2005 a firma del Dirigente del Settore Regionale 
all’Ambiente;
- nota prot. n. 20317/2 dell’11.12.2006 a firma del Dirigente Regionale 
all’Urbanistica;
3) della nota con cui la Tricenter comunica di “appottare le seguenti modifiche: 
riduzione della superficie di vendita di cui all’autorizzazione amministrativa 
25.1.2007 n. 7 da mq. 2000 a mq. 912; ampliamento della superficie di vendita di 
cui all’autorizzazione amministrativa del 13.3.2007 n. 17 da mq. 5470 a mq. 6558 
pari a un aumento di mq. 1088 (19%)”;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque dipendente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Tricenter s.r.l.;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della Auchan s.p.a.;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’interventore ad adiuvandum Aerbora 
2006 s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Tricenter s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Auchan s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale per motivi aggiunti proposto da Auchan s.p.a. e 
depositato in data 2.7.2010;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il dott. Francesco 
Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Nitti, M. Altamura, F. 
Gagliardi La Gala, A. Pinto, F.E. Lorusso, E. Augusto e M. Sica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Coop. Estense impugna con il ricorso introduttivo principale, 
chiedendone l’annullamento, il silenzio formatosi sulla comunicazione inviata 
dalla Tricenter s.r.l. che rendeva edotto il Comune di Triggiano in data 
20.11.2009 (prot. n. 26574) circa l’intenzione della stessa Tricenter s.r.l. di 
apportare variazioni nel centro commerciale Bari Blu sito in Triggiano - San 
Giorgio - Strada Provinciale n. 60 di cui la Tricenter è titolare (tra cui 
riduzione e contestuale ampliamento della superficie di vendita inferiore al 
20%), senza aumento della superficie e della cubatura complessive, superficie 
che rimane di 23.000 mq.
La ricorrente (titolare di centri commerciali siti, tra l’altro, in Bari S. 
Caterina e Bari-Japigia a poca distanza dal summenzionato centro commerciale 
Bari Blu) contesta che possa trovare applicazione in tal caso il meccanismo di 
cui all’art. 20, comma 5, secondo inciso del Regolamento Regione Puglia n. 
7/2009 che prevede la semplice comunicazione (e non già la necessità di 
autorizzazione espressa) unicamente in ipotesi di trasformazioni che comportano 
un cambiamento della superficie complessiva inferiore al 20% senza ampliamento 
della grande struttura.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente si sarebbe viceversa realizzato 
nel caso di specie quell’ampliamento della grande struttura che necessita di 
autorizzazione espressa.
Dalla comunicazione del 20.11.2009 in atti si desume che la superficie 
complessiva resta effettivamente invariata rispetto a quella originaria (i.e. 
23.000 mq.) con consequenziale osservanza - secondo le argomentazioni della 
controinteressata Tricenter s.r.l. - di quanto statuito dal menzionato art. 20, 
comma 5 del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009.
Preliminarmente questo Collegio ritiene di dover qualificare ai sensi dell’art. 
32, comma 2 cod. proc. amm. l’azione proposta da parte ricorrente (azione volta 
ad ottenere “l’annullamento del silenzio formatosi a seguito della comunicazione 
priva di data “novembre 2009”, della Tricenter s.r.l. pervenuta al Comune di 
Triggiano il 20.11.2009 ed alla Regione Puglia in data non conosciuta”) in base 
ai suoi elementi sostanziali alla stregua di un’azione di accertamento atipica.
In tal modo la domanda di parte ricorrente assume la configurazione che alla 
stessa è stata correttamente attribuita dall’interventore ad adiuvandum Aerbora 
2006 s.r.l. con atto di intervento depositato in data 19.5.2010 che tuttavia non 
può ampliare il thema decidendum (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 
1996, n. 1311: “L’interventore nel giudizio amministrativo ha solo la 
possibilità di aderire o contrastare la domanda del ricorrente principale; lo 
stesso, infatti, non può estendere il “thema decidendum” alla propria 
situazione, anche se è correlata alla posizione del ricorrente, soprattutto 
qualora questa sia del tutto autonoma rispetto a quella delle parti originarie 
del procedimento.”).
Sul punto si evidenzia che il potere-dovere del giudice amministrativo di 
qualificare giuridicamente l’azione era già stato riconosciuto dalla 
giurisprudenza amministrativa prima dell’entrata in vigore del codice del 
processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3026: 
“Sebbene spetti al giudice il potere dovere di qualificare giuridicamente 
l’azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della 
fattispecie operata dalle parti, il nomen iuris al rapporto dedotto in 
giudizio, il giudice deve tuttavia lasciare inalterati il petitum e la 
causa petendi, non potendo attribuire all’interessato un bene della vita 
diverso da quello domandato.”).
Nel caso di specie la riqualificazione operata da questo Collegio nei termini su 
indicati della domanda giudiziale di cui al ricorso introduttivo principale 
lascia inalterati sia il petitum che la causa petendi, 
attribuendosi - come vedremo in seguito - alla Coop. Estense il bene della vita 
dalla stessa richiesto in sede giurisdizionale.
L’azione di accertamento atipica è certamente ammissibile nel giudizio 
amministrativo anche per la tutela degli interessi legittimi secondo quanto 
statuito dal Consiglio di Stato con decisione n. 717/2009.
Invero secondo Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717 “È ammissibile, da 
parte del terzo leso dagli effetti di una d.i.a., esperire un’azione di 
accertamento - ancorché atipica - della carenza dei presupposti per l’esercizio 
dell’attività oggetto di dichiarazione, e tale azione sarà sottoposta allo 
stesso termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto per l’azione di 
annullamento che il terzo avrebbe potuto esperire se l’Amministrazione avesse 
adottato un permesso di costruire, non potendosi ritenere applicabile un diverso 
termine di natura prescrizionale in quanto l’azione, ancorché di accertamento, 
non è diretta alla tutela di un diritto soggettivo, ma di un interesse 
legittimo.”.
Peraltro, anche a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo 
amministrativo detta azione di accertamento deve ritenersi parimenti ammissibile 
nel processo amministrativo pur non essendo stata espressamente codificata.
L’ammissibilità di detta azione si fonda altresì sul rinvio esterno di cui 
all’art. 39, comma 1 cod. proc. amm. ai principi generali del codice di 
procedura civile (ove è indiscutibilmente ammessa detta azione) ed in 
considerazione del fatto che il nuovo codice di cui al dlgs n. 104/2010 
contempla azioni sicuramente dichiarative quali l’azione avverso il silenzio e 
l’azione volta alla declaratoria della nullità (cfr. art. 31 cod. proc. amm.; 
cfr. altresì art. 34, comma 3 cod. proc. amm.: “Quando, nel corso del giudizio, 
l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il 
ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse 
ai fini risarcitori.”).
D’altra parte la circostanza che il codice del processo amministrativo non abbia 
disciplinato in generale l’azione di accertamento bensì previsto - come detto - 
singole e specifiche ipotesi di azione di accertamento (cfr. artt. 31 e 34 
citati) non può deporre nel senso di doversi desumere dal tessuto della nuova 
codificazione un divieto implicito nel giudizio amministrativo di azioni di 
accertamento non espressamente previste (ovvero un principio di tipicità delle 
azioni), poiché un ostacolo di tal fatta ad esperire in generale azioni di 
accertamento si porrebbe in stridente contrasto con il principio di effettività 
della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. come del resto 
sottolineato da Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717 al punto 7.9.4. 
della motivazione con argomenti che questo Collegio ritiene di condividere:
“7.9.4. A favore dell’ammissibilità di una azione atipica di accertamento gioca 
un ruolo decisivo anche l’art. 24 della Costituzione.
Tale norma sancisce il diritto di azione per la tutela degli interessi legittimi 
in sé considerati, e dunque, indipendentemente dal problema dell’annullamento 
dell’atto amministrativo. Viene così costituzionalizzato il carattere 
strumentale del processo rispetto al diritto sostanziale, in linea con la nota 
formula dottrinale secondo cui il processo deve dare per quanto è possibile 
praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha 
diritto di conseguire.
Ne deriva che anche per gli interessi legittimi la garanzia costituzionale 
impone di riconoscere l’esperibilità dell’azione di accertamento autonomo di 
questa posizione sostanziale, almeno in tutti i casi in cui, mancando il 
provvedimento da impugnare, una simile azione risulti necessaria per la 
soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente.
A tale risultato non può opporsi il principio di tipicità delle azioni, in 
quanto, come è stato di recente rilevato, uno dei corollari dell’effettività 
della tutela è anche il principio della atipicità delle forme di tutela, non 
diversamente da quello che accade nel processo civile.
E non vi è ragione di differenziare, in linea di principio, sotto il profilo 
delle implicazioni che possono trarsi dall’art. 24 della Costituzione, il 
processo amministrativo dal processo civile, soprattutto se si riconosce 
all’interesse legittimo, com’è ormai pacifico, una rilevanza sostanziale analoga 
a quella del diritto soggettivo.
Deve, allora, condividersi l’opinione di quanti sostengono che l’esigenza 
dell’effettività della tutela non può dirsi soddisfatta solo perché 
l’ordinamento consenta un rimedio giurisdizionale qualsiasi al diritto (o 
all’interesse) che si assume violato o insoddisfatto: occorre invece che la 
tutela assicuri in modo specifico l’attuazione della pretesa sostanziale. E 
sarebbe una tutela non effettiva quella che, sulla base di una aprioristica e 
indimostrata negazione dell’azione di accertamento, costringesse il terzo 
controinteressato rispetto all’attività edilizia iniziata sulla base della 
d.i.a. a presentare una istanza all’Amministrazione volta all’esercizio del c.d. 
potere di autotutela per poi ricorrere, in caso di mancata risposta, al giudizio 
contro il silenzio-rifiuto.”.
Questo Collegio non ignora quanto affermato nella relazione finale di 
accompagnamento al dlgs n. 104/2010 del luglio 2010 in relazione alle azioni di 
cognizione:
«Il Capo II è relativo alle azioni di cognizione.
Le norme sono state redatte in coerenza con la tradizionale tripartizione delle 
azioni di cognizione (costitutive, di accertamento e di condanna), ma senza 
trascurare la specificità dei giudizi amministrativi.
Non sono state introdotte, così come richiesto alla Commissione Giustizia della 
Camera, le azioni di adempimento e di accertamento, che pure erano state 
disciplinate dalla Commissione insediata presso il Consiglio di Stato. Il 
Governo ha infatti ritenuto di non esercitare, allo stato, in parte qua tale 
facoltà concessa dalla delega, ritenendo adeguata e completa la tutela 
apprestata dalle azioni già previste nel Capo II (cfr., in particolare, anche 
quanto previsto dall’art. 31).».
Cionondimeno va rammentato che i lavori preparatori di una legge o atto avente 
forza di legge (nel cui ambito può farsi rientrare la suddetta relazione finale) 
non vincolano l’interprete.
Come evidenziato da T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 15 marzo 2004, n. 1880 con 
riferimento al valore a fini interpretativi dei lavori preparatori “La 
circostanza che le restrizioni all’esercizio delle attività di scommessa e di 
raccolta telefonica o telematica delle giocate siano state introdotte a seguito 
della presentazione di un emendamento, inviato alle competenti commissioni, da 
parte della federazione italiana tabaccai e del sindacato dei totoricevitori 
sportivi non appare idonea a rendere la normativa italiana contrastante con il 
trattato CE, rivelandola restrittiva delle libertà di stabilimento e della 
prestazione dei servizi per fini solo fiscali e di salvaguardia di interessi di 
categoria; ciò in quanto tale circostanza potrebbe al massimo dare atto delle 
dinamiche sociali che hanno cercato di influenzare l’approvazione di una legge, 
ma non ha neanche il valore ufficiale dei lavori preparatori, che, peraltro, 
neanche vincolano l’interpretazione, poiché forniscono una visione storica della 
"ratio" della norma, la quale può essere superata dalla lettera di essa e dal 
sistema ordinamentale in cui oggettivamente si colloca.”.
In ogni caso la relazione finale de qua non sembra affatto deporre 
inequivocabilmente nel senso della inammissibilità nel processo amministrativo 
dell’azione generale di accertamento a tutela degli interessi legittimi che 
invece era stata espressamente prevista nella versione originaria dell’art. 36, 
comma 1 del testo del codice del processo amministrativo dell’8 febbraio 2010 
(“Chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’esistenza o 
dell’inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l’adozione delle 
consequenziali pronunce dichiarative”).
Inoltre l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che all’art. 
1 (rubricato “Effettività”) espressamente sancisce il principio in virtù del 
quale il giudizio amministrativo assicura una tutela piena ed effettiva secondo 
i principi della Costituzione e del diritto europeo (principio attuativo del 
criterio direttivo della legge delega n. 69/2009 di cui all’art. 44, comma 2, 
lett. a): “ assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela 
…”), non può evidentemente comportare una dimidiazione ed un arretramento della 
tutela giurisdizionale del singolo rispetto alle acquisizioni della precedente 
giurisprudenza amministrativa con riferimento alla ammissibilità dell’azione di 
accertamento atipica nell’ambito del processo amministrativo e rispetto agli 
stessi criteri direttivi contenuti nella legge delega (cfr. art. 44, comma 2, 
lett. b), n. 4 legge n. 69/2009: “… prevedendo le pronunce dichiarative … idonee 
a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”), pena l’incostituzionalità di 
una differente interpretazione delle disposizioni del nuovo codice.
Peraltro più disposizioni del codice del processo amministrativo (cfr. art. 31 
in tema di azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità; cfr. altresì 
art. 34, comma 1, lett. c): “1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, 
nei limiti della domanda: … c) condanna … all’adozione delle misure idonee a 
tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ….”; art. 34, 
comma 3: “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento 
impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta 
l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.”) 
depongono nel senso del superamento del tradizionale principio di tipicità delle 
azioni nel processo amministrativo e nella direzione della affermazione 
dell’opposto principio di atipicità delle azioni medesime.
Inoltre, posto che il codice del processo amministrativo si applica anche ai 
processi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (i.e. 16 settembre 
2010) pur se avviati in epoca antecedente, sarebbe assolutamente irrazionale 
alla stregua del principio costituzionale di ragionevolezza desumibile dall’art. 
3 Cost. che il mero dato neutro rappresentato dalla decisione di un giudizio 
amministrativo, introdotto - come nel caso di specie - in epoca precedente 
rispetto all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in epoca 
successiva rispetto a tale data comporti il rigetto ovvero l’inammissibilità 
della domanda, domanda che, se delibata in un momento storico anteriore, 
viceversa sarebbe stata accolta.
In conclusione dovendosi interpretare il sistema del codice del processo 
amministrativo in un’ottica costituzionalmente orientata in linea con il 
combinato disposto di cui agli artt. 3 e 24 Cost. si deve ritenere ammissibile 
l’azione generale di accertamento a tutela degli interessi legittimi nel nuovo 
processo amministrativo.
Secondo i principi affermati dalla citata decisione del Consiglio di Stato n. 
717/2009 l’azione di accertamento deve comunque essere esperita nel termine 
decadenziale di sessanta giorni, termine decorrente dal momento in cui il 
ricorrente è venuto a conoscenza della d.i.a. (nel caso di specie trattasi della 
comunicazione del 20.11.2009).
Tale termine è stato rispettato nella presente fattispecie in quanto dagli atti 
del processo risulta che la società ricorrente Coop. Estense abbia avuto piena 
conoscenza della comunicazione in esame (lesiva della propria posizione 
giuridica soggettiva) soltanto in data 10.2.2010 (v. nota del 10.2.2010 inviata 
dalla Coop. Estense al Comune di Triggiano ed alla Regione Puglia) mentre il 
ricorso introduttivo di questo giudizio è stato notificato in data 25.3.2010.
Siamo pertanto al cospetto di una (certamente ammissibile in forza delle 
argomentazioni espresse in precedenza) azione di accertamento, esperita dal 
terzo (nel caso di specie Coop. Estense) che si ritiene leso dallo svolgimento 
di un’attività di trasformazione posta in essere dalla controinteressata 
Tricenter s.r.l. sulla base di una mera comunicazione (atto equiparabile alla 
d.i.a.) ai sensi dell’art. 20, comma 5, secondo inciso del Regolamento Regione 
Puglia n. 7/2009, circa la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano il 
privato all’esercizio di detta attività attraverso la presentazione di una 
semplice d.i.a. (atto cui deve riconoscersi natura privatistica come sostenuto 
da Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalle controinteressate Tricenter 
s.r.l. e Auchan s.p.a., si deve ritenere che la ricorrente principale abbia 
legittimazione ad agire nel presente giudizio amministrativo di accertamento in 
virtù del principio statuito da Cons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2921 
(“I titolari di impresa sono portatori di posizioni che l’ordinamento riconosce 
meritevoli di tutela rispetto ad atti suscettibili di restringere i loro margini 
di profitto, quindi all’impugnativa di atti che autorizzano l’insediamento di 
nuovi centri commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni e 
ubicazione.”).
Nel merito ritiene il Collegio che il ricorso principale della Coop. Estense 
debba essere accolto poiché, come correttamente evidenziato dalla stessa 
ricorrente principale, trova applicazione nel caso di specie l’invocato art. 20, 
comma 5, terzo inciso del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 (rectius 
necessità di autorizzazione espressa per intraprendere l’attività viceversa 
avviata dalla Tricenter s.r.l. con mera comunicazione).
L’art. 20 del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 in tema di “Trasferimenti e 
trasformazioni” così dispone:
«1. I trasferimenti di grandi strutture di vendita all’interno del comune sono 
consentiti solo nelle aree urbanisticamente adeguate e secondo le procedure 
previste al precedente titolo IV.
2. Sono vietati i trasferimenti di medie e grandi strutture autorizzate 
all’interno di centri commerciali, di aree commerciali integrate o parchi 
commerciali al di fuori degli stessi, fatte salve le norme in materia di 
concentrazione ed accorpamento.
3. Sono vietati i trasferimenti al di fuori del territorio comunale.
4. Il cambiamento della modalità insediativa di una grande struttura di vendita 
è soggetta ad autorizzazione.
5. Nel caso di centri commerciali e aree commerciali integrate sono soggette 
altresì ad autorizzazione le trasformazioni che, senza modificare la superficie 
complessiva, comportino un cambiamento di almeno il 20% delle superfici di 
vendita delle diverse tipologie di esercizi rispetto all’autorizzazione. Negli 
altri casi è sufficiente la comunicazione al Comune e alla Regione. La 
trasformazione non può riguardare l’ampliamento della grande struttura.
6. La concentrazione o l’accorpamento di grandi strutture o di medie e grandi 
strutture sono consentiti nei limiti degli obiettivi di presenza e di sviluppo 
di cui al regolamento b).».
Ai sensi del secondo inciso del comma 5 la trasformazione del centro commerciale 
o area commerciale che, pur senza modificare la superficie complessiva, comporti 
un cambiamento inferiore al 20% delle superfici di vendita delle diverse 
tipologie di esercizi rispetto all’autorizzazione, necessita di semplice 
comunicazione al Comune ed alla Regione.
Viceversa, in base al tenore letterale ed alla collocazione sistematica del 
terzo inciso del comma 5 la trasformazione del centro commerciale o area 
commerciale che, pur senza modificare la superficie complessiva, comporti un 
cambiamento inferiore al 20% delle superfici di vendita delle diverse tipologie 
di esercizi rispetto all’autorizzazione, e tuttavia riguardi - come accaduto nel 
caso di specie - l’ampliamento della grande struttura necessita di 
autorizzazione espressa.
Conseguentemente si deve affermare che in virtù della normativa regolamentare 
regionale vigente nella Regione Puglia non sia possibile procedere alla 
trasformazione-ampliamento della grande struttura, pur inserita all’interno di 
un centro commerciale, con mera comunicazione, essendo necessaria a tal fine 
un’autorizzazione espressa che nel caso di specie è mancata.
Invero la controinteressata Tricenter s.p.a. ha nei fatti realizzato nella 
fattispecie all’esame di questo Collegio un’attività di 
trasformazione-ampliamento della grande struttura.
Infatti la comunicazione del 20.11.2009 specifica, tra l’altro, che viene 
apportata la seguente modificazione nel centro commerciale Bari Blu: “- 
ampliamento della superficie di vendita di cui all’autorizzazione n. 17 del 
13/03/2007 da mq. 5.470 a mq. 6.558 pari ad un aumento di mq. 1.088 (19%)”.
Dagli atti del giudizio emerge che l’autorizzazione n. 17 del 13.3.2007 ha ad 
oggetto una media e grande struttura di vendita.
Pertanto è evidente che la comunicazione del 20.11.2009 nel menzionare un “- 
ampliamento della superficie di vendita di cui all’autorizzazione n. 17 del 
13/03/2007 da mq. 5.470 a mq. 6.558 pari ad un aumento di mq. 1.088 (19%)” ha 
riguardo proprio a quella “trasformazione-ampliamento della grande struttura” 
necessitante ai sensi dell’art. 20, comma 5, terzo inciso del Regolamento 
Regione Puglia n. 7/2009 (nell’interpretazione condivisa da questo Collegio) di 
autorizzazione espressa.
Del resto dagli atti del presente giudizio emerge che in data 16.7.2009 la 
Tricenter s.r.l. aveva presentato istanza di autorizzazione (avente ad oggetto 
il medesimo intervento di cui alla successiva comunicazione del 20.11.2009) poi 
abbandonata con nota del 26.11.2009 (e cioè solo sei giorni dopo la 
comunicazione rivolta al Comune di Triggiano del 20.11.2009), il che denota la 
chiara consapevolezza presente negli amministratori della Tricenter s.r.l. in 
ordine alla necessità, alla stregua della normativa regionale vigente, della 
autorizzazione espressa al fine di poter esercitare l’attività di 
trasformazione-ampliamento della grande struttura di vendita successivamente 
posta in essere dalla Tricenter s.r.l. medesima sulla base di una mera (e quindi 
non adeguata) comunicazione ex art. 20, comma 5, secondo inciso del Regolamento 
Regione Puglia n. 7/2009.
Peraltro ad ulteriore riprova del fatto che la comunicazione del 20.11.2009 nel 
menzionare un “- ampliamento della superficie di vendita di cui 
all’autorizzazione n. 17 del 13/03/2007 da mq. 5.470 a mq. 6.558 pari ad un 
aumento di mq. 1.088 (19%)” avesse riguardo proprio a quella 
“trasformazione-ampliamento della grande struttura” necessitante ai sensi 
dell’art. 20, comma 5, terzo inciso del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 di 
autorizzazione espressa vi è la constatazione che la menzionata istanza di 
autorizzazione del 16.7.2009 presentata dalla Tricenter s.r.l. (successivamente 
- come visto - abbandonata per essere “sostituita” dalla comunicazione del 
20.11.2009) faceva riferimento in modo esplicito ad un “- ampliamento della 
superficie di vendita della grande struttura di cui all’autorizzazione 
amministrativa n. 17 del 13/03/2007 da mq. 5.470 a mq. 6.564”.
D’altra parte che venisse in rilievo nel caso di specie l’ampliamento di una 
grande struttura di vendita si ricava anche dalla superficie iniziale (mq. 
5.470) dell’area di cui all’autorizzazione n. 17 del 13.3.2007, superficie che 
dapprima con l’istanza di autorizzazione del 16.7.2009 e poi con la successiva 
comunicazione del 20.11.2009 la Tricenter s.r.l. ha inteso appunto ampliare; 
infatti in base all’art. 5, comma 3, lett. c) legge Regione Puglia n. 11/2003 
sono grandi strutture di vendita quelle con superficie di vendita superiore ai 
2.500 mq. (nello specifico si tratta di una grande struttura di vendita 
superiore G2 con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq.).
Va altresì evidenziato che comunque la comunicazione del 20.11.2009 risulta 
essere stata inviata dalla Tricenter s.r.l. unicamente al Comune di Triggiano e 
non già alla Regione Puglia (il relativo onere probatorio gravava ai sensi 
dell’art. 64, comma 1 cod. proc. amm. sulla controinteressata Tricenter s.r.l. 
che sul punto è rimasta inerte), pur essendo la comunicazione alla Regione 
espressamente prevista dalla norma regolamentare citata, dal che si desume che 
il relativo procedimento (in ogni caso non adeguato per le ragioni esposte in 
precedenza stante la necessità, nel caso di specie, per la Tricenter s.r.l. di 
ottenere l’autorizzazione espressa) non si è neanche perfezionato.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso 
principale della Coop. Estense e per l’effetto, qualificata ai sensi dell’art. 
32, comma 2 cod. proc. amm. l’azione proposta dalla ricorrente come domanda di 
accertamento, la declaratoria di insussistenza dei presupposti per l’esercizio 
della attività di trasformazione posta in essere dalla Tricenter s.r.l. sulla 
base di mera comunicazione ai sensi dell’art. 20, comma 5, secondo inciso del 
Regolamento Regione Puglia n. 7/2009.
Ogni altra censura formulata dalla ricorrente principale resta assorbita.
Nel corso del presente giudizio sia Tricenter s.r.l. che Auchan s.p.a. 
(affittuaria di uno dei rami di azienda [ipermercato] che costituiscono il 
centro commerciale di Triggiano di proprietà della società Tricenter s.r.l.) 
hanno proposto ricorso incidentale.
Cons. Stato Ad. Plen., 10 novembre 2008, n. 11 ha affermato che “L’ordinamento 
processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri 
generali circa l’ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale. 
La relativa scelta è pertanto lasciata al prudente apprezzamento del giudice 
adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell’irragionevolezza, 
circostanza che non ricorre nel caso in cui la priorità data al ricorso 
incidentale sia giustificata dalle censure nello stesso dedotte, suscettibili di 
incidere sull’interesse a ricorrere del ricorrente principale e, quindi, sulla 
sussistenza di una condizione dell’azione.”.
Nel caso di specie ritiene questo Collegio di dover esaminare solo in seconda 
battuta le questioni sollevate dalle società controinteressate nei ricorsi 
incidentali poiché le stesse non sono suscettibili di incidere sull’interesse a 
ricorrere della ricorrente principale e, quindi, sulla sussistenza di una 
condizione dell’azione.
Con riferimento ai ricorsi incidentali de quibus complessivamente considerati va 
evidenziato - come correttamente affermato dalla Regione Puglia nella memoria 
depositata in data 23.10.2010 (pagg. 7, 8 e 9) - che se per mera ipotesi 
venissero accolti i ricorsi incidentali e si annullasse conseguentemente la 
norma regolamentare regionale gravata con gli stessi (rectius art. 20 del 
Regolamento Regione Puglia n. 7/2009) come invocato sia da Tricenter s.r.l. che 
da Auchan s.p.a. troverebbe applicazione a maggior ragione la previsione 
normativa sopraordinata di cui all’art. 8, comma 3 legge Regione Puglia n. 
11/2003 (di cui l’art. 20 del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 costituisce 
attuazione) che prevede semmai un regime ancor più restrittivo nei confronti di 
Tricenter s.r.l. e di Auchan s.p.a. rispetto a quello contemplato dal menzionato 
art. 20, comma 5 del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009 e cioè l’assoluta 
necessità (sempre e comunque senza eccezione alcuna) dell’autorizzazione 
espressa per l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di 
vendita, il che esclude in radice la sussistenza ab origine dell’interesse delle 
controinteressate alla proposizione dei ricorsi incidentali in questione.
Invero ai sensi dell’art. 8, comma 3 legge Regione Puglia n. 11/2003 
“L’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e 
l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono 
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.”.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di 
inammissibilità per difetto originario di interesse del ricorso incidentale 
proposto da Tricenter s.r.l., del ricorso incidentale proposto da Auchan s.p.a. 
e del ricorso incidentale per motivi aggiunti proposto da Auchan s.p.a. e 
depositato in data 2.7.2010.
In considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della 
presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed 
eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, 
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie il ricorso principale della Coop. Estense e per l’effetto, 
qualificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 cod. proc. amm. l’azione proposta 
dalla ricorrente come domanda di accertamento, dichiara l’insussistenza dei 
presupposti per l’esercizio della attività di trasformazione posta in essere 
dalla Tricenter s.r.l. sulla base di mera comunicazione ai sensi dell’art. 20, 
comma 5, secondo inciso del Regolamento Regione Puglia n. 7/2009;
2) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Tricenter s.r.l.;
3) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Auchan s.p.a.;
4) dichiara inammissibile il ricorso incidentale per motivi aggiunti proposto da 
Auchan s.p.a. e depositato in data 2.7.2010.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con 
l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
		
		
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