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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2010, n. 287
RIFIUTI - Provvedimenti contingibili e urgenti emessi in materia di rifiuti - 
Destinatario - Soggetto che si torvi con il bene in rapporto tale da poter 
eseguire con celerità gli interventi necessari - Natura intrinseca dei 
provvedimenti contingibili e urgenti. Impregiudicata ogni rivalsa nei 
confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del 
provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di 
rifiuti, può essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da 
consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti 
necessari. (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678). Ciò trova una 
giustificazione nella necessità di procedere comunque alla eliminazione della 
situazione di minaccia all’interesse pubblico in base allo stato di fatto, in 
quanto la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e 
laboriosi, potrebbe essere incompatibile con l’intrinseca natura dei 
provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 
1991, n. 1137, che riprende Sez. V, 16 luglio 1960, n. 520; v. anche Cons. 
Stato, Sez. I, parere 7 aprile 1993, n. 2032/90). Pres. Piacentini, Est. Poppi - 
Ente Nazionale per le Strade (Avv. Stato) c. Comune di Malnate (n.c.). TAR 
LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2010, n. 287
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00287/2010 REG.SEN.
N. 00958/2002 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 958 del 2002, proposto da: 
Ente Nazionale Per Le Strade, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le di 
Milano presso la quale elegge domicilio, in Milano, via Freguglia, 1; 
contro
Comune di Malnate; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
dell’Ordinanza n. 1041 del 29.01.02 con la quale il Comune di Malnate ha 
ordinato alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti ai 
margini della carreggiata e nelle vicinanze delle piazzole di sosta della 
“Tangenziale Est di Varese” ed il ripristino dello stato dei luoghi. 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2009 il dott. Marco Poppi e 
uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con Ordinanza n. 1041 del 29.01.02, il Comune di Malnate, richiamando gli artt. 
14 e 17 del D. L.vo n. 22/1997, ha ordinato alla ricorrente la rimozione e lo 
smaltimento dei rifiuti presenti ai margini della carreggiata e nelle vicinanze 
delle piazzole di sosta della “Tangenziale Est di Varese” ed il ripristino dello 
stato dei luoghi. 
L’Ente ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato il provvedimento 
eccependo la violazione degli artt. 6, 7, 14 e 21 del D. L.vo n. 22/1997, 
nonché, del DPR n. 1126/1981.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, eccepisce la violazione dell’art. 
14, comma 3 del D. L.vo n. 22/1997 a norma del quale “fatta salva l'applicazione 
delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque viola i divieti di cui ai 
commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo 
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il 
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento 
sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.”
La disposizione non consentirebbe di imputare la condotta illecita al 
proprietario del fondo (o soggetto ad esso equiparato) in via automatica, ma 
imporrebbe una preventiva valutazione circa la sussistenza del dolo o colpa del 
medesimo: valutazione che, nell’ipotesi in esame, è stata omessa.
Il rapporto di gestione del demanio, si afferma, non consentirebbe alcuna 
equiparazione con il detentore dei rifiuti ma imporrebbe unicamente un dovere di 
informativa, peraltro adempiuto, all’Amministrazione comunale competente a 
provvedere in materia in quanto, a norma dell’art. 49, comma 2, “i costi per i 
servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque 
natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 
pubblico, sono coperte dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa”. 
Con il secondo motivo di ricorso, viene eccepita la violazione degli artt. 6, 7 
e 21 del D. L.vo n. 22/1997 nonché del DPR n. 1126/1981 in quanto il Comune 
avrebbe erroneamente individuato l’ANAS come soggetto proprietario delle aree o 
detentore ultimo delle stesse con l’effetto di imporre alla stessa un dovere di 
rimozione e bonifica incombente su un diverso soggetto.
La normativa richiamata definisce, infatti, le prerogative dei comuni cui 
competerebbe “la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” con 
adozione della relativa disciplina, nonché, “l'approvazione dei progetti di 
bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo”.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente, lamenta la violazione, sotto 
altro profilo, dell’art. 14, comma 3, del d. L.vo n. 22/1997 nella parte in cui 
prevede che “il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine 
necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede 
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme 
anticipate”.
Nella Camera di consiglio del 19 aprile 2002 veniva accolta la domanda 
incidentale di sospensione ed all’esito della pubblica Udienza del 4 dicembre 
2009, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La posizione della ricorrente si fonda, sostanzialmente, da un lato, 
sull’estraneità dell’Ente alla condotta illecita che non consentirebbe, in 
assenza di dolo o colpa alcuna equiparazione con il proprietario dei rifiuti; 
dall’altro, sulla competenza dell’Amministrazione comunale a provvedere alle 
operazioni in questione in quanto Ente individuato dalla disciplina normativa di 
settore alla gestione dei rifiuti.
E’ nota al Collegio la posizione giurisprudenziale in virtù della quale, 
valorizzando i solo dato letterale della norma, in assenza di un comportamento 
imputabile a titolo di dolo o colpa, non possa configurarsi, in capo al soggetto 
gestore, alcun obbligo di rimozione dei rifiuti (Cons. Stato, Sez. V, n. 
1759/09), ma si ritiene che l’esigenza di porre comunque rimedio ad una 
situazione di degrado, a tutela anche di un interesse pubblico alla salubrità 
dei luoghi ed alla salvaguardia della salute pubblica, debba privilegiare, 
conformemente ad un orientamento prevalente in giurisprudenza, una diversa 
lettura della prescrizione contenuta nell’art. 14, comma 3 del D. L.vo n. 
22/1997.
Il principio espresso dal comma 3 dell’art. 14, invocato da parte ricorrente, 
laddove prevede un obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o 
allo smaltimento dei medesimi, nonché, al ripristino dello stato dei luoghi “in 
solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di 
godimento sull’area” cui “tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o 
colpa”, non comporta, per il solo fatto del mancato accertamento dell’elemento 
soggettivo l’affermazione di un principio di generalizzata esenzione dai 
conseguenti obblighi.
La previsione, infatti, esprime un principio di massima escludendo qualsiasi 
forma di imputazione oggettiva in capo al proprietario o gestore, ma, tenuto 
conto della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e delle precise 
responsabilità che incombono sulle amministrazioni locali in materia di igiene e 
salute pubblica, non può escludersi a priori la possibilità, in situazioni di 
indifferibilità ed urgenza, che il Sindaco possa imporre specifici comportamenti 
anche a carico del soggetto incolpevole, senza alcun intento sanzionatorio ma al 
solo scopo di neutralizzare una situazione di pericolo e a prevenire ulteriori 
danni all’ambiente circostante e alla salute pubblica.
In simili casi, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito come un simile 
provvedimento possa essere legittimamente indirizzato al soggetto che, con il 
sito interessato, si trovi in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli 
interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione, 
ancorché essa sia da imputarsi ad altri (Cons. Stato, V, 2 aprile 2001, n. 1904, 
che richiama anche TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 22 maggio 1995, n. 241).
Ciò trova una giustificazione nella necessità di procedere comunque alla 
eliminazione della situazione di minaccia all’interesse pubblico in base allo 
stato di fatto, in quanto la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante 
accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere incompatibile con 
l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr. Cons. Stato, 
Sez. V, 7 settembre 1991, n. 1137, che riprende Sez. V, 16 luglio 1960, n. 520; 
v. anche Cons. Stato, Sez. I, parere 7 aprile 1993, n. 2032/90). 
Appare, pertanto, ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei confronti 
dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento 
contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti, possa 
essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli 
di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari. (Cons. 
Stato, Sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678)
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Non si da luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione 
dell’Amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione 
I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Piermaria Piacentini, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Marco Poppi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE                                       
IL PRESIDENTE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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