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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 875
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO DELL’ENERGIA - D.M. 27 luglio 2005 - Obiettivo del 
conseguimento del risparmio energetico - Obiettivi perseguiti dalle norme di 
disciplina edilizia ed urbanistica - Contemperamento. L’obiettivo del 
conseguimento del risparmio energetico, perseguito nello specifico con D.M. 27 
luglio 2005, va contemperato con quelli perseguiti dalle norme di disciplina 
edilizia ed urbanistica, senza che possa affermarsi una generalizzata ed 
indiscriminata prevalenza della prima sulle seconde. Pres. Petruzzelli, Est. 
Conti - F.B. (avv. Corli) c. Comune di Brescia (avv.ti Moniga e Orlandi) - 
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 875
DIRITTO URBANISTICO - Interventi di risanamento e restauro - Finalità 
specifica - Elementi accessori e impianti - Opere di autonoma rilevanza - 
Qualifica di restauro - Esclusione. La finalità specifica degli interventi 
di risanamento e restauro è quello di consentire di rinnovare l'edificio nel 
rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista tipologico, formale e 
strutturale. In altri termini, mediante il restauro e risanamento conservativo 
non si può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente, 
dovendosi porre in essere solo quegli interventi sistematici i quali, pur con 
rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne conservano 
tipologia, forma e struttura (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 16 
giugno 2008, n. 2981). Gli unici elementi nuovi che sono ammessi nelle opere di 
restauro e risanamento conservativo sono quegli elementi accessori e quegli 
impianti che sono richiesti dalle esigenze d’uso (come ad esempio gli impianti 
idrici, di condizionamento o di riscaldamento), purché l’inserimento degli 
stessi non alteri in modo rilevante la struttura originaria. Viceversa, non 
possono rientrare fra gli interventi di restauro e risanamento conservativo 
quelle opere che, se pure oggettivamente di non grande rilievo, hanno comunque 
una loro autonoma rilevanza sotto il profilo edilizio perché prevedono 
l’aggiunta di nuove strutture alle parti preesistenti mediante interventi che 
travalicano quelli rivolti solo a conservare o proteggere le parti dell'edificio 
cui accedono, ovvero ad assicurarne la funzionalità o l'uso (cfr. Tar Campania 
Sez. IV, 6 luglio 2004 n. 9924). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - F.B. (avv. 
Corli) c. Comune di Brescia (avv.ti Moniga e Orlandi) - TAR LOMBARDIA, 
Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 875
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00875/2010 REG.SEN.
N. 00106/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 106 del 2009, proposto da:
Francesco Bazzoli, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Corli, con 
domicilio eletto presso Emanuele Corli in Brescia, via Carini, 1;
contro
Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga, Andrea 
Orlandi, con domicilio eletto presso Francesca Moniga in Brescia, C.tto S. 
Agata,11/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia prot. 25225/2008 in data 
14/11/2008, recante diniego di rilascio di permesso per costruire in sanatoria, 
nonchè di ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Sergio Conti 
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con ricorso notificato il 16.1.2008 e depositato presso la Segreteria della 
Sezione il successivo giorno 29, Francesco Bazzoli si grava avverso il 
provvedimento di data 14.11.2008 del Responsabile del Settore Edilizia con cui è 
stato negato il rilascio di permesso in sanatoria in relazione ad opere eseguite 
in parziale difformità rispetto al permesso a costruire n. 323 del 27.7.2005.
Il ricorrente articola le seguenti doglianze: 1.Violazione e/o falsa 
applicazione di legge (art. 67 NTA) – Eccesso di potere per errata valutazione 
dei presupposti – per travisamento del dato reale – per carenza di istruttoria e 
di motivazione – per scorretto esercizio dell’azione amministrativa – 
ingiustizia manifesta.)
2. Violazione e/o falsa applicazione di legge: D.M. 27.7.2005. Eccesso di potere 
per inadeguata istruttoria.
3. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 67 NTA) – Eccesso di potere 
per insufficiente valutazione del dato reale – per motivazione insufficiente, 
incongrua ed illogica.
4. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 27 LR 12/2005 – art. 31 L. 
n. 457/1978) – Eccesso di potere per errata rappresentazione dei presupposti – 
per travisamento delle condizioni legittimanti – subordinata istanza di 
annullamento in parte qua e/o disapplicazione dell’art. 67 delle NTA del PRG.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Brescia, chiedendo il rigetto 
del gravame.
Con memorie tempestivamente depositate le parti hanno esposto le rispettive 
divergenti argomentazioni in fatto ed in diritto.
Alla pubblica udienza del 27.1.2010 il ricorso è stato trattenuto per la 
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, viene impugnato l’atto di diniego di rilascio di 
permesso di costruire in sanatoria relativamente ad opere eseguite in parziale 
difformità rispetto al permesso a costruire n. 323 del 27.7.2005. La difformità 
riguarda: 1) il tamponamento in muratura della veranda del secondo piano che si 
affaccia nel cortile interno; 2) la realizzazione di un balcone che aggetta sul 
medesimo cortile.
In punto di fatto va premesso che:
- l’odierno ricorrente Francesco Bazzoli è nudo proprietario di un immobile, 
sito in Brescia via Antiche Mura n 4, costituito da fabbricato di civile 
abitazione inserito in zona A centro storico del vigente piano regolatore 
generale;
- in data 27.7.2005 Mariarosa Cesari, usufruttuaria di tale immobile, otteneva 
dal Comune di Brescia il rilascio di permesso di costruire n. 323 stat – 
010497/05 boll. per l'esecuzione di lavori di risanamento conservativo e 
consolidamento statico, implicanti altresì l'installazione di nuovo ascensore e 
la realizzazione di nuove autorimesse senza alterazione di volumi o delle 
superfici coperte;
- successivamente al rilascio di detto titolo, la Cesari presentava due DIA in 
variante al permesso di costruire: la prima, del 1.6.2006, attinente al recupero 
del sottotetto, la seconda, in data 9.8.2006, per la realizzazione, tra l'altro, 
di balconi sulla facciata interna e abbaini nel sottotetto;
- in relazione alla seconda denuncia d’inizio attività il Comune, con 
provvedimento notificato al Bazzoli e alla Cesari (rispettivamente in data 
31.8.06 e 18.9.06), formulava diffida a non eseguire i lavori in quanto 
l'intervento si poneva in contrasto con l'art. 67 delle NTA, che non consente 
l'alterazione delle partiture di facciata;
- la Cesari presentava quindi, in data 21.11.2006, domanda di permesso di 
costruire in variante al permesso n. 323 del 2005, cui il Comune opponeva 
diniego in data 16.12.2006;
- in data 19.10.2007 la Cesari presentava nuova DIA concernente, tra l'altro, il 
tamponamento della veranda e ancora la realizzazione di un nuovo balcone e 
l'apertura di abbaini nel sottotetto;
- il Comune notificava in data 15.11.2007 al Bazzoli e 16.1.2007 alla Cesari 
comunicazione di diniego per contrasto con l’art. 67 NTA, diffidando 
dall’intraprendere i lavori;
- in data 18.12.2007 la Cesari inoltrava un'ulteriore istanza di permesso di 
costruire, avente ad oggetto varianti in sanatoria;
- il Comune con atto in data 16.05.2008, a seguito di parere negativo reso dalla 
Commissione edilizia, negava il rilascio, rilevando il contrasto con l'art 67 
NTA degli interventi di tamponamento in muratura della veranda al piano secondo 
e della realizzazione del balcone.
Questi gli antefatti.
Venendo ora alla disamina del segmento della complessa vicenda edilizia sfociato 
nell’atto di diniego oggetto del presente gravame, va rilevato che:
- il 22.05.2008 era presentata dalla Cesari ulteriore domanda di variante in 
sanatoria;
- in data 9.10.2008 la Commissione edilizia esprimeva parere negativo con 
richiamo all'art 67 NTA, laddove non consente l'alterazione delle partiture di 
facciata, in relazione al tamponamento in muratura della veranda al piano 
secondo e alla realizzazione del balcone;
- con nota 25225/08 del 14.10.08 era comunicato sia alla Cesari sia al Bazzoli 
il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/9;
- il 31.10.2008 pervenivano osservazioni da parte del Bazzoli;
- il 14.11.2008 il Comune di Brescia emetteva il definitivo provvedimento di 
diniego.
L’atto di diniego è così motivato: “la Commissione Edilizia ritiene non 
approvabile il progetto per contrasto con l’art. 67 delle norme di attuazione 
del PRG vigente: in particolare non sono ammissibili: il tamponamento in 
muratura della veranda al piano secondo; la realizzazione del balcone.”.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del gravame sollevata 
dall’Amministrazione resistente, la quale evidenzia la presenza di ben quattro 
distinti dinieghi precedentemente opposti alle richieste di titoli edilizi 
avanzate dalla Cesari, atti tutti rimasti inoppugnati, sicché l’atto in data 
14.11.2008 - ora fatto oggetto d’impugnativa - si configurerebbe come meramente 
confermativo.
Invero, va rilevato che il provvedimento in esame è sì di conferma, ma non può 
essere considerato meramente confermativo. Come è noto è tale- e quindi privo di 
reale ed autonoma capacità lesiva e non impugnabile - soltanto quello che si 
limita a richiamare il precedente provvedimento ed a confermarlo integralmente, 
senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto già considerati. 
Laddove invece l'atto, come nella fattispecie, pur concludendosi con la conferma 
del provvedimento in origine adottato, sia il frutto di una nuova valutazione 
della fattispecie da parte dell'autorità emanante sulla base di una rinnovata 
istruttoria, non può più essere considerato meramente confermativo, ma come un 
nuovo provvedimento (cd. "di conferma”) che si sostituisce integralmente al 
precedente provvedimento ed è quindi autonomamente impugnabile.
Può quindi passarsi all’esame dei quattro motivi di ricorso articolati dal 
ricorrente.
I primi due sono relativi al tamponamento della veranda.
Con il primo motivo il Bazzoli afferma che l’intervento non costituisce 
alterazione della partitura della facciata, vietata dall’art. 67 delle NTA. 
L’edificio risultava caratterizzato, prima dell’intervento, dalla presenza, al 
secondo piano, di una apertura di m.7,20 x 2,80 chiusa da una pannellatura di 
vetro trasparente. In sede di esecuzione dei lavori, è stata eseguita un 
tamponamento in muratura per l’intero fronte dell’apertura, al fine di 
conseguire un risparmio energetico.
Poiché la struttura in vetro preesistente è stata integralmente ripristinata (e 
tale aspetto, innovativo rispetto ai precedenti, caratterizza la domanda di 
permesso in sanatoria denegata), il ricorrente contesta che possa essere 
affermata dal Comune l’alterazione della partitura della facciata.
La doglianza va disattesa.
La realizzazione della chiusura in muratura di una precedente apertura (ancorchè 
già chiusa con vetrata trasparente) costituisce una palese modifica della 
facciata dell’edificio non consentita dalle NTA del PRG. Lla circostanza che a 
tale chiusura sia stata giustapposta una vetrata, così cercando di richiamare lo 
stato antecedente, non può ritenersi elemento sufficiente a impedire siffatta 
conclusione, poiché è evidente che, anche sotto il mero profilo prospettico, 
altra cosa è la presenza di una vetrata a chiusura di uno spazio aperto rispetto 
alla copertura con vetrata di una parete in muratura.
Con il secondo motivo, il Bazzoli sostiene che il tamponamento della veranda – 
realizzando il contenimento dei consumi energetici – implicherebbe applicazione 
del D.M. 27.7.2005, con conseguente onere per il Comune di procedere alla 
disapplicazione delle NTA che si pongono in contrasto con l’obiettivo di 
conseguire i risparmi energetici.
La censura non risulta fondata.
Il D.M. 27.7.2005 - regolamento d'attuazione della L. 9 gennaio 1991, n. 10 
(articolo 4, commi 1 e 2) – reca disposizioni in tema di risparmio energetico.
L’art. 1, al primo comma, dispone che: “Il presente decreto definisce i criteri 
generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e 
convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla 
ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare 
l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella 
produzione o nell'utilizzo di manufatti.
Il secondo comma precisa il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione 
ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importanti.
Poiché l’intervento operato sull’edificio in questione attiene, in conformità 
alle disposizioni di piano, al risanamento conservativo e consolidamento 
statico, è da dubitare dell’applicabilità ad esso delle disposizioni dettata dal 
cit. D.M. Del resto il ricorrente afferma che l’intervento sarebbe volto a 
conseguire un risparmio energetico, ma non fornisce alcuna dimostrazione del 
conseguimento degli obiettivi di (significativo) risparmio perseguiti dalle 
disposizioni dettate dal D.M., in particolare per le ristrutturazioni dall’art. 
8.
Sotto concorrente profilo, va rilevato che l’obiettivo del conseguimento del 
risparmio energetico va contemperato - come correttamente posto in luce dalla 
difesa comunale - con quelli perseguiti dalle norme di disciplina edilizia ed 
urbanistica, senza che possa affermarsi una generalizzata ed indiscriminata 
prevalenza della prima sulle seconde.
Il terzo ed il quarto motivo sono invece relativi alla realizzazione del 
balcone.
Con il terzo, il ricorrente afferma che erroneamente il Comune ha ritenuto che 
la realizzazione del balcone costituisca alterazione della partitura della 
facciata, vietata dall’art. 67 delle NTA, poiché relativo alla facciata interna 
non visibile dalla pubblica via ed in quanto l’intervento, che ha rispettato le 
preesistenti aperture, ha reso armonico il precedente assetto che si presentava 
carente.
Con il quarto motivo, il Bazzoli sostiene che la realizzazione del balcone 
rientrerebbe a pieno titolo nell’ambito della nozione di restauro e risanamento 
conservativo, di guisa che l’art. 67 delle NTA, laddove inteso come ostativo 
alla realizzazione degli interventi andrebbe disapplicato, in quanto in 
contrasto con la nozione di tale tipologia d’intervento edilizio contenuta 
nell’art. 27 della L.R. n. 12 del 2005 e nell’art. 31 della L. n. 457/1978.
Entrambe le a censure non risultano fondate.
L’art. 67 delle NTA “Attività edilizia nelle zone A1 e A2”, specifica che “per 
l’attività di restauro e risanamento conservativo sono prescritti in ogni caso: 
… - il rispetto di ogni elemento architettonicamente rilevante come:facciate 
interne ed esterne, androni porticati, cortili, scale, pavimentazioni, ambienti 
particolari; …”.
Il dettato della norma è univoco nel prescrivere la conservazione della facciata 
anche interna in tutti i suoi elementi architettonici rilevanti. La ratio 
ispiratrice, in piena conformità con la nozione di restauro, è quella di 
mantenere la partitura esistente e non già quella di consentirne l’alterazione, 
fors’anche al fine di riarmonizzarla.
L’art. 31 della L. 5.8.1978 n. 457 - ora trasfuso nell’art. 3 del DPR 6.6.2001 
n. 380 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - 
alla lett. c) descrive come «interventi di restauro e di risanamento 
conservativo», “gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio 
e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo 
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi 
estranei all'organismo edilizio…”.
Formulazione sostanzialmente analoga è contenuta nell’art. 27 della L.R. 
11.3.2005 n. 12, che, alla lettera c) definisce come “ restauro e i risanamento 
conservativo” “gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare 
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi 
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione 
degli elementi estranei all'organismo edilizio;”.
Va rilevato che la disposizione di cui all’art. 67 NTA, pur rigorosa nel suo 
dettato, non si pone in rotta di collisione con le evocate disposizioni 
normative, in quanto specificamente dettata per le zone A1 e A2), vale a dire 
per particolari ambiti urbani, collocati nel centro storico, che si 
caratterizzano per la presenza di stabili di valenza storica anche quando non 
siano assoggettati a specifica tutela vincolistica.
Sotto un profilo d’ordine generale, va ricordato che la finalità specifica degli 
interventi di risanamento e restauro è quello di consentire di rinnovare 
l'edificio nel rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista 
tipologico, formale e strutturale.
In altri termini, mediante il restauro e risanamento conservativo non si può 
modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente, dovendosi porre 
in essere solo quegli interventi sistematici i quali, pur con rinnovo di 
elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma 
e struttura (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 16 giugno 2008, n. 
2981).
Gli unici elementi nuovi che sono ammessi nelle opere di restauro e risanamento 
conservativo sono quegli elementi accessori e quegli impianti che sono richiesti 
dalle esigenze d’uso (come ad esempio gli impianti idrici, di condizionamento o 
di riscaldamento), purché l’inserimento degli stessi non alteri in modo 
rilevante la struttura originaria.
Viceversa, non possono rientrare fra gli interventi di restauro e risanamento 
conservativo quelle opere che, se pure oggettivamente di non grande rilievo, 
hanno comunque una loro autonoma rilevanza sotto il profilo edilizio perché 
prevedono l’aggiunta di nuove strutture alle parti preesistenti mediante 
interventi che travalicano quelli rivolti solo a conservare o proteggere le 
parti dell'edificio cui accedono, ovvero ad assicurarne la funzionalità o l'uso 
(cfr. Tar Campania Sez. IV, 6 luglio 2004 n. 9924)
Con riferimento all’intervento realizzato, va rilevato che il nuovo balcone, 
come sottolineato dalla difesa comunale, ha caratteristiche diverse da quello 
preesistente al piano inferiore, sia per il disegno delle mensole sia per la 
loro collocazione, sicché l’insieme che ne deriva introduce aspetti di 
disarmonia.
Conclusivamente il ricorso non risulta fondato.
Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle 
spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione distaccata di 
Brescia I Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo 
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con 
l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Carmine Russo, Referendario
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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