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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. II bis - 18 ottobre 2010, n. 32862
RIFIUTI - Osservatorio Nazionale sui Rifiuti - Art. 206 bis d.lgs. n. 
152/2006 - Istituzione - Finalità. L’ Osservatorio Nazionale sui Rifiuti 
trova la sua fonte primaria nell’art. l’art. 206-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n.152, recante “Norme in materia ambientale”, introdotto dall’art.2, comma 29 
bis del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Tale organismo è istituito per garantire 
l’attuazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti (parte IV del D.Lgs. 
n. 152 del 2006) anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia 
sulle varie categorie degli stessi, atteso che la gestione dei rifiuti 
costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalle norme 
nazionali e comunitarie in materia ambientale al fine di assicurare un’elevata 
protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo anche conto della 
gestione dei rifiuti pericolosi. Pres. Pugliese, Est. Caminiti - A.C. e altri 
(avv.ti Pungì e Romito) c. Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (Avv. Satto) e altri (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 18 
ottobre 2010, n. 32862
RIFIUTI - Osservatorio Nazionale sui Rifiuti - Art. 9, c. 4 DPR n. 140/2009 - 
Cessazione dell’incarico dei componenti - Illegittimità - Finalità di 
contenimento della spesa pubblica - Autonomia finanziaria dell’organismo. La 
cessazione dell’incarico dei componenti “generalizzata” anche nei confronti di 
quelli dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, disposta dall’art.9, comma 4,del 
DPR n. 140 del 2009., non può essere legittimata da finalità di contenimento 
della spesa pubblica essendo l’Organismo del tutto indipendente e autonomo anche 
dal punto di vista finanziario, né risultano emanati i provvedimenti di riordino 
dell’Organismo di ridimensionamento e revisione quantitativa e qualitativa delle 
professionalità richieste, finalizzati alla cessazione dell’incarico dei 
componenti l’organismo collegiale in relazione alla dichiarata razionalizzazione 
della struttura statale. Pres. Pugliese, Est. Caminiti - A.C. e altri (avv.ti 
Pungì e Romito) c. Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (Avv. Satto) e altri (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 18 ottobre 
2010, n. 32862
RIFIUTI - Osservatorio Nazionale sui Rifiuti - Art. 9 DPR 140/2009 - Potere 
di nomina - Conferimento al Ministero dell’Ambiente - Norma di cui all’art. 206 
bis del d.lgs. n. 152/2006 - Nomina dei membri dell’ONR - Decreto del Ministro 
dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. La norma 
recata dall’art.9 del DPR n. 140 del 2009 conferisce il potere di nomina dei 
componenti degli organismi di supporto soltanto al Ministro dell’Ambiente, 
mentre nello specifico la norma generale gerarchicamente superiore di cui 
all’art 206-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, confermato dall’art. 7, comma 1, del 
D.P.R. n.90 del 2007, n. 90, dispone invece la nomina dei membri dell’O.N.R. 
mediante decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Pres. Pugliese, Est. 
Caminiti - A.C. e altri (avv.ti Pungì e Romito) c. Ministero del’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Satto) e altri (n.c.) - TAR LAZIO, 
Roma, Sez. II bis - 18 ottobre 2010, n. 32862
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 32862/2010 REG.SEN.
N. 11319/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso RG n. 11319 del 2009, proposto dai signori Antonio CAVALIERE, 
Fabrizio CLEMENTI, Daniele MONTECCHIO, Agata MILONE, Loris Angelo Luigi RIVA, 
Giuseppina MONTANARI, rappresentati e difesi dagli avvocati Graziano Pungi' e 
Francesco Antonio Romito, con domicilio eletto presso Graziano Pungi' in Roma, 
via Ottaviano, 9;
contro
- il MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE, in 
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello 
Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del legale rappresentante 
p.t., n.c.;
- il MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO e delle ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona 
del Ministro p.t., n.c.;
- il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI e FORESTALI, in persona del 
Ministro p.t., n.c.;
- il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro p.t., n.c.;
- il MINISTRO del LAVORO, della SALUTE e delle POLITICHE SOCIALI, in persona del 
Ministro p.t., n.c.;
- la CONFERENZA PERMANENTE STATO – REGIONI, in persona del legale rappresentante 
p.t., n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del D.P.R. n. 140 del 03.08.2009, pubblicato sulla G.U. n. 228 dell' 1.10.2009 
nella parte (art.9, comma 4) in cui dispone la cessazione alla data della sua 
entrata in vigore della durata dell’incarico – tra gli altri – dei componenti 
dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (O.N.R.), istituito con D.L.5 
febbraio1997, n. 22, ricostituito con D.L. 8 novembre 2006, n. 284 (art.1) e 
confermato con DPR 14 maggio 2007, n. 90, e nella parte in cui prevede la nomina 
con decreto del Ministro, dei nuovi componenti dell’O.N.R. e dispone la 
soppressione dell’ultimo periodo dell’art.12, comma 2, del DPR 14 maggio 2007, 
n. 90;
- per quanto possa occorrere del decreto di nomina dei nuovi componenti dell’O.N.R. 
nonché di tutti gli altri atti e/o presupposti, consequenziali e comunque 
connessi, anche se non conosciuti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
delle Politiche Rapporti Agricole Alimentari e Forestali, del Lavoro Salute e 
Politiche Sociali, dello Sviluppo economico e delle Attività Produttive, 
dell’Economia e delle Finanze, della Conferenza Permanente Stato-Regioni presso 
il Ministero dei Rapporti con le Regioni;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Vista l’ordinanza n. 518/2010, pronunciata nella Camera di consiglio del 28 
gennaio 2010 che ha disposto incombenti istruttori eseguita dall’Amministrazione 
con nota depositata in data 4.3.2010;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il 1^Referendario 
Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel 
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti riferiscono che con Decreto18 gennaio 2008 , n.16 del Ministro 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, sono stati nominati membri dell’Osservatorio 
Nazionale sui Rifiuti, con sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio, ai sensi di quanto previsto dall’art 206 bis, comma 2, del 
D.Lgs. n.152 del 2006 e dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2007.
Il suddetto organismo (O.N.R.), istituito con D.L. 5.2.97, n. 22 e succ.mod. 
(ricostituito con D.L. 8.11.2006, n.284 e confermato con DPR 14.5.2007, n.90), 
trova la sua fonte primaria nell’art. 206 bis del predetto D. Lgs. 152 del 2006. 
e svolge un’attività generale di prevenzione della produzione della quantità e 
della pericolosità dei rifiuti e attende a compiti di controllo e vigilanza 
riguardo la gestione dei rifiuti nonché di valutazione su tutti i temi 
riguardanti il ciclo dei rifiuti stessi; in particolare, l’O.N.R. ha il mandato 
istituzionale di raccogliere ed esaminare i dati riguardanti la gestione dei 
rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, nonché di elaborare criteri e 
specifici obiettivi di azione riguardanti la prevenzione e la gestione dei 
rifiuti con compiti anche di vigilanza e di controllo, predisponendo un rapporto 
annuale sulla gestione dei rifiuti, imballaggi curandone la trasmissione al 
Ministero competente.
I membri dell’ONR - in numero di nove - vengono scelti tra persone, esperti in 
materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico 
scientifica nel settore pubblico e privato e sono designati ai sensi dell’art. 
7, comma 1, DPR n. 90 del 2007. Con il predetto D.M. n.16 del 2008 è stata 
disposta la nomina dei detti componenti e la durata della carica per tre anni a 
decorrere dalla data del medesimo decreto, con conseguente scadenza del mandato 
al 18 gennaio 2011.
In seguito con l’art. 9, comma 4, del D.P.R 3 agosto.2009,n. 140 (pubblicato il 
1° ottobre 2009) è stata disposta la “cessazione” della durata dell’incarico dei 
componenti dell’O.N. R alla data dell’entrata in vigore del Regolamento stesso 
prevedendo la nomina dei nuovi componenti dell’organismo con successivo decreto 
del Ministro dell’Ambiente. Il medesimo comma 4 dell’art. 9 del D.P.R. citato ha 
disposto inoltre la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 12, comma 2 ,del 
D.P.R. n. 90 del 2007, riguardante la durata dell’incarico dei componenti 
dell’organismo sino alla scadenza del detto termine.
Avverso il suddetto atto i ricorrenti hanno proposto ricorso deducendo la 
illegittimità, in parte qua, dello stesso ed hanno articolato i seguenti motivi:
1.Violazione di legge per contrasto con gli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90 e 
con l’art.6 della legge n. 145/2002. Eccesso di potere per difetto di 
motivazione e per sviamento di potere. Errore sui presupposti: il decreto 
ministeriale impugnato non avrebbe carattere di atto politico bensì di alta 
amministrazione (norma-provvedimento incidente su un numero determinato di 
destinatari) e come tale idoneo ad ingenerare situazioni giuridiche di interesse 
legittimo; come tale detto atto risulterebbe illegittimo per la violazione degli 
artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, in relazione alla mancata comunicazione 
di avvio del procedimento, al difetto di un’idonea istruttoria caratterizzata 
dalla partecipazione degli interessati e di un’adeguata motivazione circa 
l’interruzione dell’incarico dei medesimi quali componenti dell’O.N.R. . La 
disposizione impugnata si limiterebbe a statuire in merito alla cessazione 
dell’incarico dei componenti, senza nulla innovare né riguardo l’organizzazione 
e le competenze, né circa attività e funzioni dell’O.N.R.: secondo i ricorrenti 
la cessazione dall’incarico di tutti i componenti non potrebbe comportare la 
radicale novazione e la decadenza dell’organo medesimo, alla stregua del 
criterio di ragionevolezza, adeguatezza, coerenza e non discriminazione che, 
secondo la Corte Costituzionale, deve informare le norme-provvedimento.Esclusa 
l’ipotesi della decadenza “ex lege”, altrettanto si dovrebbe escludere dalla 
fattispecie in questione l’applicazione di una qualche normativa di “spoil 
system” (art. 6 L. n. 145/2002) perché i componenti medesimi, scelti in qualità 
di esperti e intuitu personae sarebbero perciò sottratti al c.d. spoil system 
della dirigenza amministrativa, non potendosi configurare una ipotesi di recesso 
da un rapporto negoziale di prestazione professionale, in quanto , nella specie, 
l’Amministrazione non si occupa dell’attività svolta dai componenti dell’organo.
Ritengono i ricorrenti di essere invece, in presenza di una vera e propria 
revoca degli incarichi di componente dell’organismo, che in quanto tale 
necessiterebbe del rispetto delle disposizioni procedurali di cui all’art. 21 
quinquies della legge n. 241 del 1990, disattese invece dal provvedimento 
impugnato ossia la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, il difetto 
di motivazione dell’atto, elementi necessari nel caso di specie in relazione 
all’ampia latitudine della discrezionalità amministrativa sottesa a tale tipo di 
provvedimento.
2.Eccesso di potere, sviamento, violazione del principio di imparzialità, di 
buon andamento e di continuità dell’attività amministrativa. Contrasto con i 
principi di ragionevolezza e non arbitrarietà delle norme-provvedimento. 
Violazione dell’art. 21 sexies della legge n. 241/90; mancato riconoscimento 
dell’indennità ivi prevista. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione 
dell’art.29 del D.L. 4.7.2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 
4.8.2006, n. 248) Violazione dell’art. 74 del D.L. 25.6.2008 n. 112 (convertito 
in L. 6.8.08, n. 133): la norma impugnata recante la decadenza dei componenti 
comporterebbe l’anticipata e immotivata cessazione dei ricorrenti da un 
complesso incarico tecnico-scientifico retribuito, prescindendo dai risultati 
conseguiti e senza alcun indennizzo. Ciò renderebbe la norma-provvedimento 
illegittima sotto i plurimi profili dello sviamento di potere, della violazione 
del principio di imparzialità e della violazione del principio di continuità 
dell’attività amministrativa. Il provvedimento impugnato inoltre sarebbe 
contraddittorio rispetto alle dichiarate finalità di razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica (comportando l’interruzione di molte 
istruttorie) e risulterebbe uno sviamento dalla finalità (finanziaria) 
dichiarata, dissimulando la sostanziale soppressione dell’organo e la sua 
ricostituzione con nuovi componenti.
Sostengono i ricorrenti che la mera sostituzione di tutti i componenti dell’O.N.R. 
- in difetto di ogni criterio di cui alle norme esplicitamente richiamate dal 
D.P.R.n.140 del 2009 in materia di riduzione della spesa sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche (ossia l’art. 29 del D.L. n. 223 del 2006, conv. dalla 
L. n. 248 del 2006) in relazione all’assetto funzionale e organizzativo 
dell’organismo - non risponderebbe ad alcuna logica di contenimento e 
razionalizzazione della spesa pubblica, con evidenti profili di eccesso di 
potere per sviamento.
Sottolineano, inoltre, che la medesima normativa volta a contenere la spesa 
delle Pubbliche amministrazioni non sarebbe comunque applicabile nella specie 
non gravando la gestione dell’O.N.R. sul bilancio dello Stato e sulla spesa 
pubblica, risultando onerati al funzionamento dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 
n.152 del 2006,solo soggetti privati e consorzi o aventi personalità giuridica 
di diritto privato, nessuno dei quali soggetti al controllo della Corte dei 
Conti bensì soggetti alla vigilanza dell’Osservatorio medesimo.
3.Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di 
motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità dell’azione 
amministrativa: il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo in quanto 
disposto nei confronti di tutti i componenti prima della scadenza del loro 
mandato, senza alcuna istruttoria volta all’accertamento e alla valutazione dei 
risultati dell’attività compiuta da ciascun componente e dall’organismo nel suo 
complesso e, quindi, senza alcun elemento idoneo a motivare la mancata conferma 
dei ricorrenti nell’incarico ancora in corso senza alcun giudizio comparativo 
tra i nuovi esperti e i vecchi componenti. Inoltre, mancherebbe qualsiasi 
modificazione dell’organizzazione, delle competenze e delle attività dell’O.N.R. 
idonea a giustificare la novazione dell’organo e il conseguente integrale 
rinnovo dei suoi componenti con profili di ingiustizia manifesta e irragionevole 
disparità di trattamento in danno dei componenti stessi, titolari di una 
legittima aspettativa a concludere il proprio mandato percependo il relativo 
compenso, o quantomeno, a partecipare ad un’adeguata istruttoria volta ad 
accertare la motivata necessità della revoca dell’incarico per superiori 
interessi pubblici (in disparte la considerazione della sottesa alea di 
disvalore morale e professionale provocata dalla immotivata e anticipata 
revoca),in violazione dei principi recati dall’art. 97 Costituzione.
4.Violazione art. 206 bis comma 2 D. Lgs 152/06 e dell’art. 7 comma 1 D.P.R. 
14.5.07 n. 90. Incompetenza: mentre l’art 206 bis, rubricato, confermato 
dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 14.5.07 n. 90, dispone la nomina dei membri 
dell’ONR mediante decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la 
norma-provvedimento impugnata, invece, conferisce il potere di nomina solo al 
Ministro dell’Ambiente, in violazione della norma generale e astratta 
gerarchicamente superiore.
Sussisterebbe anche il vizio di incompetenza dell’atto di revoca dei componenti 
dell’O.N.R. a causa del mancato coinvolgimento ai fini della sua adozione degli 
altri soggetti istituzionali ( in particolare la Conferenza Stato-Regioni), 
intervenuti nel procedimento di nomina.
5.Violazione dell’art. 17 L. 23.8.1988 n. 400; dell’art. 17, commi 25-28, L. 
15.5.1997 n. 127:il D.P.R. n.140 del 2009 impugnato risulterebbe adottato in 
difformità rispetto all’iter procedimentale previsto per gli schemi di 
regolamento: risulterebbe in atti che lo schema sottoposto al parere 
parlamentare e quello schema sottoposto al parere del Consiglio di Stato non 
riporterebbero il contenuto di cui all’art. 9, comma 4, del D.P.R. impugnato 
avente ad oggetto, tra l’altro, proprio la decadenza dall’incarico dei 
componenti dell’ O.N.R. per cessazione coatta della durata dell’incarico 
medesimo. Da ciò deriverebbe un vulnus nel procedimento di formazione del 
regolamento stesso, non essendosi espresso l’organo consultivo sul testo 
definitivamente emanato, in violazione dell’art. 17 della L.n. 400 del 1988. 
Concludono i ricorrenti chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato con riserva 
di formulare domanda di risarcimento dei danni.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per il tramite 
dell’Avvocatura Generale dello Stato per resistere al ricorso, controdeducendo 
alle censure attoree, previa eccezione di inammissibilità del ricorso per 
mancata contestazione dei singoli provvedimenti di conferimento degli incarichi 
conferiti ad altri soggetti, mancando altresì la notifica del ricorso a detti 
controinteressati nuovi componenti. Inoltre, secondo la difesa erariale non 
troverebbe spazio nella specie la possibilità di disapplicare il regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente, in virtù del quale l’incarico 
conferito ai componenti dell’Organismo sarebbe cessato sussistendo la natura 
normativa e non provvedimentale del regolamento stesso. La scelta 
dell’intervento del legislatore di disporre l’anticipata cessazione dei 
ricorrenti sarebbe una decadenza ex lege e non una revoca, motivata dalle 
esigenze di ridimensionamento della spesa pubblica con graduale riduzione degli 
organi collegiali. Inoltre, non sarebbe applicabile alla fattispecie la 
valutazione dei risultati valevole invece per gli incarichi dirigenziali, ma non 
per gli incarichi di un organo tecnico del Ministero (non trovando applicazione 
il meccanismo dello spoil system). Da ciò l’Amministrazione farebbe discendere 
il mancato accoglimento della domanda di indennizzo per il risarcimento del 
danno a causa dell’anticipata cessazione dell’incarico, anch’esso applicabile 
solo agli incarichi dirigenziali. Il nuovo assortimento qualitativo e 
quantitativo delle professionalità voluto dall’art.9, comma 4 del DPR n.140 del 
2009, volto a garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche con il 
contenimento della spesa pubblica, avrebbe determinato la rinnovazione della 
Commissione con un nuovo termine di durata dell’incarico e non la sostituzione 
dei componenti stessi.
Con memoria depositata in prossimità della Camera di consiglio del 28 gennaio 
2010 per la discussione dell’istanza cautelare, i ricorrenti hanno ulteriormente 
argomentato la propria posizione difensiva ed hanno chiesto altresì la 
sospensione del giudizio e il rinvio degli atti ex art.267 TFUE alla Corte di 
giustizia di Lussemburgo, prospettando specifici quesiti interpretativi riguardo 
la compatibilità dell’impugnato art.9 del DPR n.140 del 2009 al dettato 
comunitario: ciò in quanto secondo gli istanti l’O.N.R., istituito con l’art.206 
bis del D.Lgs.n. 152 del 2006, ha la funzione di garantire l’attuazione delle 
norme relative alla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche 
in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, anche pericolosi, sugli 
oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sulle discariche, 
sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portulai, 
sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e quelli contenenti amianto (cfr. 
Direttiva 94/62/Ce). Pertanto, lamentano i ricorrenti che l’azzeramento delle 
cariche dei membri dell’O.N.R. senza contestualmente provvedere a nominare i 
nuovi membri o prorogare l’attività di quelli “azzerati” comporterebbe una 
paralisi dell’attività nazionale riguardo le predette funzioni, venendo meno 
agli obblighi di vigilanza di alto livello tecnico scientifico impedendo la 
realizzazione del programma generale di prevenzione di cui all’art.225 del 
D.Lgs. n. 152 del 2006, di derivazione comunitaria.
Con l’ordinanza n. 518/2010, pronunciata nella Camera di consiglio del 28 
gennaio 2010 sono stati disposti incombenti istruttori a carico delle 
Amministrazioni resistenti che sono stati eseguiti con nota depositata in data 4 
marzo 2010, DAGL-UCCG 22.3./9017.
Con memoria prodotta per la Camera di consiglio del 25 marzo 2010 i ricorrenti 
hanno sottolineato che anche all’esito dell’istruttoria da parte 
dell’Amministrazione sarebbe emerso quanto sostenuto dagli stessi riguardo la 
difformità sostanziale della norma censurata rispetto allo schema sottoposto a 
parere che si occupava degli organismi di supporto del MATTM, con funzioni di 
polizia in materia ambientale: il comma riguardante gli organismi collegiale tra 
cuii l’O.N.R. sarebbe stato inserito in sede di approvazione del regolamento (in 
violazione dell’art.17 della Legge n. 400 del 1988) senza alcun precedente 
provvedimento di riorganizzazione dell’Organismo.
La cessazione anticipata dall’incarico dei componenti dell’O.N.R. e la loro 
sostituzione (allo stato non avvenuta), senza disporre la prorogatio, avrebbe 
determinato lo svuotamento dell’Ente e la interruzione delle attività 
istruttorie in corso, con rischio di una procedura di infrazione nei confronti 
dello Stato italiano per mancata attuazione della Direttiva.
In prossimità dell’Udienza pubblica i ricorrenti hanno ulteriormente ribadito 
con memoria conclusionale le proprie posizioni,insistendo per l’accoglimento del 
ricorso.
Alla Udienza pubblica del 20 maggio 2010, il ricorso dopo la discussione è stato 
introitato per la decisione.
DIRITTO
1.Viene in decisione la contestata vicenda, meglio descritta in fatto, 
riguardante la cessazione della durata dell’incarico dei ricorrenti componenti 
dell’O.N.R., prevista dall’art.9, comma 4,del DPR n. 140 del 2009.
2.Il Collegio prende in esame preliminarmente le eccezioni di rito prospettate 
dall’Amministrazione resistente in relazione ai profili di inammissibilità del 
gravame in quanto l’oggetto della contestazione dovrebbe essere il singolo 
provvedimento di conferimento degli incarichi ad altri soggetti e non l’adozione 
del regolamento di riorganizzazione dell’Amministrazione di cui al DPR n. 140 
del 2009 impugnato, configurando anche la violazione del principio del 
contraddittorio per la mancata notifica del ricorso ai nuovi componenti 
controinteressati.
Al riguardo, detti prospettati profili di irritualità del gravame possono essere 
superati dalla situazione di fatto riguardo l’attuale composizione 
dell’Organismo, in quanto come confermato dalle parti nel corso del giudizio, a 
seguito dell’adozione dell’impugnato provvedimento, l’Amministrazione ha 
impedito, in sua attuazione, l’accesso dei ricorrenti allo svolgimento delle 
proprie attività quali componenti dell’Osservatorio, evidenziandosi così la 
lesività del provvedimento stesso. Inoltre, non risulta ancora adottato da parte 
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il decreto 
di nomina dei nuovi membri, come previsto dal predetto art.9, comma 4, del DPR 
n. 140 del 2009.
Pertanto, la mancanza di un preciso provvedimento di nomina e conferimento di 
incarico dei nuovi membri dell’Organismo impedisce di circoscrivere l’oggetto 
dell’impugnazione su provvedimenti non ancora adottati, mancando così la 
individuazione di detti nuovi componenti dell’Organismo, tali da poterli 
considerare litisconsorzi necessari a cui notificare il ricorso.
Sulla base di ciò l’eccezione non appare fondata.
2.1. Passando all’esame del merito, il Collegio rileva che il ricorso presenta 
profili di fondatezza per le considerazioni di seguito riportate.
Al riguardo, occorre preliminarmente inquadrare il contesto normativo 
applicabile all’Organismo in questione: tale Organismo trova la sua fonte 
primaria nell’art. l’art. 206-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante 
“Norme in materia ambientale”, introdotto dall’art.2, comma 29 bis del D.Lgs. 16 
gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 3 
aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale”.
Le principali funzioni dell’O.N.R. sono così individuate dal predetto art. 
206-bis, comma 1 : “Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui alla 
parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione 
della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed 
all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, 
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute 
pubblica e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in 
appresso denominato Osservatorio.
L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio;
b) provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento permanente di criteri e 
specifici obiettivi d’azione, nonché alla definizione ed all’aggiornamento 
permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei 
rifiuti, anche attraverso l’elaborazione di linee guida sulle modalità di 
gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per 
promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche 
disponibili per la prevenzione, le raccolte
differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all’articolo 225 
qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
d) verifica l’attuazione del Programma generale di cui all’articolo 225 ed il 
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi 
medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i 
diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi 
e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare.”.
L’ Osservatorio è, quindi, istituito per garantire l’attuazione delle norme in 
materia di gestione dei rifiuti (parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006) anche in 
attuazione delle direttive comunitarie in materia sulle varie categorie degli 
stessi, atteso che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 
interesse ed è disciplinata dalle norme nazionali e comunitarie in materia 
ambientale al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli 
efficaci, tenendo anche conto della gestione dei rifiuti pericolosi.
L’O.N.R., ai sensi del comma 2 del predetto art.206-bis, “è composto da nove 
membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata 
qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore 
pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di 
genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”. Il successivo 
comma 3 stabilisce che “la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio è 
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90” 
(tre anni), mentre l’ultimo comma prevede che “All'onere derivante dalla 
costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della 
Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso 
di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il 
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui 
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 
233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da 
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento 
e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del 
predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme 
sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e 
Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con 
decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello 
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare”.
Orbene, l’art.9, comma 4, del DPR n.140 del 2009 soggetto a gravame ha 
introdotto la cessazione della durata dell’incarico dei componenti dell’O.N.R. 
stabilendo che “In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme 
restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi 
dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di 
cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 
14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in 
carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Gli organismi di 
cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in 
carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei 
nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo. 
All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 
2007, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso”.
L’Amministrazione resistente ha evidenziato nella memoria difensiva che il 
Regolamento di riorganizzazione del MATTM di cui al DPR n. 140 del 2009 
impugnato è stato emanato in attuazione della L. n. 112 del 2008, intervenendo 
anche con disposizione specifica sulla riorganizzazione degli organismi 
collegiali, riducendone le dimensioni e modificandone le caratteristiche. 
Inoltre, secondo la difesa erariale, gli artt. 68 e 74 del D.L. n. 112 del 2008, 
conv. dalla L. n. 133 dello stesso anno, dimostrerebbero con chiarezza la 
cessazione automatica degli incarichi in essere per effetto del verificarsi di 
nuovi assetti organizzativi della P.A.
Orbene deve rilevarsi che la questione del riordino di alcuni organismi operanti 
nell’ambito del MATTM ha formato oggetto di contenzioso in sede di prime cure 
presso questo Tribunale e, a seguito di gravame con decisione anche del giudice 
d’appello.
Questo Collegio, anche tenendo conto delle argomentazioni del Consiglio di Stato 
(cfr. sent., sez. VI, 17 dicembre 2009, n. 8253) riguardo analoga vicenda 
relativa ad altri organismi operanti presso il MATTM interessati dalla medesima 
normativa che ha modificato la composizione degli Organismi, deve rilevare però 
la particolarità del caso in esame.
Nella specie, l’art.9 del DPR n. 140 del 2009 ha disciplinato la cessazione 
della durata dell’incarico dei componenti degli organismi di cui agli artt. 1, 
3, 4, 5, 7 e 8 del DPR 90 del 2007 (tra i quali è indicato nell’art. 1 anche l’O.N.R.) 
disponendo la scadenza del mandato dei componenti stessi alla data di entrata in 
vigore del regolamento con la nomina dei nuovi componenti da adottare con 
decreto del solo Ministro dell’Ambiente e una durata in carica di tre anni 
dall’emanazione dei rispettivi decreti di nomina.
Al riguardo, volendo aderire alla tesi dell’Amministrazione della decadenza ex 
lege dei componenti degli organismi riordinati senza bisogno di procedere a 
specifica revoca, tuttavia si deve rilevare che dal dettato normativo emerge 
chiara la previsione della necessaria ricostituzione degli organi con nomina dei 
nuovi membri mediante specifico decreto del MATTM, che allo stato non risulta 
essere stato adottato, nonostante l’art.9 del DPR n.140 del 2009 abbia disposto, 
dalla sua entrata in vigore (ossia dal 18.8.2009), la cessazione della durata 
dell’incarico degli attuali componenti dell’O.N.R., senza prevedere altresì la 
prorogatio dei componenti stessi nell’ambito dell’Organismo fino all’emanazione 
del decreto di nomina dei nuovi componenti.
Nei fatti i ricorrenti hanno allegato in atti che dalla data di entrata in 
vigore del Regolamento suddetto non è stato consentito agli stessi 
dall’Amministrazione di svolgere alcuna attività nell’ambito dell’Organismo, 
senza tra l’altro percepire alcun compenso, circostanze, queste, non smentite 
dall’Amministrazione interessata.
Ben diversa, invece, appare la questione richiamata dall’Amministrazione 
resistente relativa alle altre Commissioni (IPPC, COVIS, ecc), laddove con 
normativa specifica è stata stabilita la riduzione del numero dei componenti 
nonché la nomina dei nuovi componenti con la previsione espressa della 
prorogatio degli stessi da considerare in carica fino al decreto di nomina dei 
nuovi componenti (cfr. art. 28 del richiamato D.L. n. 112 del 2008). In tali 
casi, il Ministro dell’Ambiente con propri decreti ha provveduto alla nomina dei 
nuovi componenti e con separate note ha comunicato ai componenti non nominati 
l’avvenuta cessazione dell’incarico, contenendo così i tempi dell’agire 
amministrativo nel senso indicato dalla relativa norma.
Un determinante elemento di particolarità dell’O.N.R., disciplinato dall’art. 
206 bis D.lgs. 152/06 (rispetto a quello antecedente il D.Lgs.152/06), è dato 
dal fatto che tale Organismo non è finanziato dallo Stato e neppure 
esclusivamente dal principale dei soggetti/Enti/organismi vigilati (ovvero dal 
CONAI, come avveniva per il “previgente” O.N.R.), ma da operatori privati 
soggetti alla
vigilanza dell’O.N.R. medesimo.
Al riguardo, non può non riconoscersi che tale forma di finanziamento da parte 
della platea dei soggetti privati soggetti a vigilanza e a provvedimenti da 
parte dell’O.N.R. stesso costituisce la principale caratteristica di 
“indipendenza” dell’Organismo e dei componenti rispetto alle fonti di 
finanziamento.
E’ opportuno sottolineare che l’O.N.R., in virtù di quanto precede, non grava in 
alcun modo sull’Erario o sulla P.A. e per le sue caratteristiche , pertanto, non 
può ritenersi soggetto alle disposizioni di cui all’art. 68 del richiamato D.L. 
112 del 2008 , conv. con L. 133 del 2008, né a quelle di cui all’art. 29, comma 
2 bis, del D.L. 223 del 2006, disposizioni tutte volte a contenere la spesa 
delle Amministrazioni pubbliche.
Né varrebbe obiettare, pertanto, come sostiene l’Amministrazione, che l’effetto 
della decadenza automatica degli incarichi sarebbe una mera conseguenza della 
riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente ai sensi degli artt. 68 e 74 del 
predetto D.L. n. 112 del 2008, in quanto l’Organismo in questione pur operando 
nell’ambito del Ministero dell’Ambiente per il suo funzionamento non grava sulla 
spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche e non rientra tra gli Organismi 
destinatari delle norme sul contenuto della spesa richiamate dalla stessa 
Amministrazione, ossia l’art.29 del citato D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 
4 agosto 2006, n. 248.
D’altra parte, qualora si volesse considerare applicabile all’Organismo in 
questione la riduzione del 30 per cento della spesa sostenuta dalle 
Amministrazioni pubbliche, prevista dal citato art. 29, tale riduzione, restando 
a favore all’Erario, determinerebbe una vera e propria imposizione a carico dei 
soggetti privati che hanno finanziato l’O.N.R. non prevista dalla legge delega 
in materia ambientale (Legge n.308 del 2004): si tratterebbe di un 
ingiustificato arricchimento da parte dello Stato per la suddetta quota del 30 
per cento.
In definitiva, appare fondata la censura di cui al secondo motivo in quanto la 
cessazione dell’incarico dei componenti “generalizzata” anche nei confronti di 
quelli dell’O.N.R., disposta dal provvedimento impugnato, non può essere 
legittimata da finalità di contenimento della spesa pubblica essendo l’Organismo 
del tutto indipendente e autonomo anche dal punto di vista finanziario, né 
risultano emanati i provvedimenti di riordino dell’Organismo ( di 
ridimensionamento e revisione quantitativa e qualitativa delle professionalità 
richieste), finalizzati alla cessazione dell’incarico dei componenti l’organismo 
collegiale in relazione alla dichiarata razionalizzazione della struttura 
statale ( in disparte anche i profili di illegittimità dedotti con il quarto 
motivo posto che la norma recata dall’art.9 del richiamato DPR n. 140 del 2009 
conferisce il potere di nomina dei componenti degli organismi di supporto 
soltanto al Ministro dell’Ambiente, mentre nello specifico la norma generale 
gerarchicamente superiore di cui all’art 206-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, 
confermato dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. n.90 del 2007, n. 90, dispone invece 
la nomina dei membri dell’O.N.R. mediante decreto del Ministro dell’Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico).
3. Infine, a seguito dell’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza 
n.518/2010, in relazione all’ultimo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti 
hanno censurato la violazione dell’art. 17 della L.n. 400 del 1988 per la non 
corrispondenza dello schema di regolamento sottoposto all’organo consultivo 
rispetto all’atto successivamente emanato, risulta in atti che lo schema 
sottoposto al parere parlamentare e quello sottoposto al parere del Consiglio di 
Stato non riportano il contenuto di cui all’art. 9, comma 4, del testo approvato 
del D.P.R. n. 140 del 2009 impugnato (inserito solo in sede di approvazione 
definitiva del Regolamento). Tale disposizione ha ad oggetto, tra l’altro, 
proprio la cessazione della durata dell’incarico, tra gli altri, dei componenti 
dell’ O.N.R., ma su di essa il Consiglio di Stato non è stato messo in 
condizione di svolgere le proprie funzioni consultive ai sensi dell’art. 100, 
primo comma, della Costituzione. Ne consegue che il mancato esame della 
riformulazione della disposizione in esame definitivamente emanata da parte del 
supremo organo consultivo appare illegittima in violazione dell’art. 17 della 
L.n. 400 del 1988, con conseguente fondatezza della censura dedotta.
4. La fondatezza delle sopra esaminate censure, dedotte sotto i plurimi profili 
indicati, comporta l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento 
del provvedimento impugnato e di ogni altro atto ad esso direttamente 
conseguente, esimendo il Collegio dalla sottoposizione alla Corte di Giustizia 
della questione di compatibilità comunitaria sollevata dagli stessi ricorrenti, 
che a giudizio del Collegio, non si palesa manifestamente infondata in relazione 
alla funzione svolta dall’Organismo (il cui funzionamento è stato impedito dal 
provvedimento impugnato) di garanzia dell’attuazione della disciplina nazionale, 
armonizzata a livello comunitario, in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 
152 del 2006, Parte IV), e quindi di Autorità Nazionale preposta agli 
adempimenti nazionali imposti agli Stati dell’Unione Europea dalle direttive 
comunitarie di riferimento.
All’accoglimento del ricorso consegue, altresì, l’accertamento, da un lato, del 
diritto dei ricorrenti di svolgere le proprie funzioni di componenti 
dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti fino alla naturale scadenza del proprio 
mandato - ossia al 18 gennaio 2011, o comunque fino alla loro successiva 
sostituzione secondo il generale istituto della prorogatio (ancora più pregnante 
nella fattispecie in esame alla luce delle pregresse considerazioni di diritto 
comunitario) con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere senza 
indugio alla reintegrazione dei ricorrenti nelle funzioni, ora per allora nonché 
dall’altro di corrispondere il relativo compenso - il cui onere non a carico 
dell’Erario, ma versato dai Consorzi privati obbligati all’entrata del bilancio 
dello Stato e riassegnata con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MATTM, come previsto 
dall’art. 206 bis del D.Lgs. n.152 del 2006 - anche al fine di evitare i 
descritti profili di criticità comunitaria e gli eventuali profili di 
responsabilità erariale in relazione all’impedimento dello svolgimento 
dell’attività di componenti effettivi dell’Organismo.
La peculiarità e delicatezza della vicenda sottoposta all’esame del Collegio 
inducono lo stesso a ritenere sussistenti giustificati motivi per la 
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per 
l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del giorno 20 maggio 2010 e 15 
luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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