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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 304
DIRITTO DELLE ACQUE - ESPROPRIAZIONE - Provvedimenti in materia di acque 
pubbliche - Cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Art. 140 
R.D.. n. 1175/33 - Provvedimenti espropriativi o di occupazione di urgenza delle 
aree occorrenti per la realizzazioni di opere idrauliche. Tra i 
provvedimenti in materia di acque pubbliche che il R.D. 11.12.1933, n. 1175, 
all’art. 140, lett. a) e d), devolve alla cognizione del Tribunale superiore 
delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime 
delle acque pubbliche e che, per effetto della loro incidenza sulla 
realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica 
riguardante un’acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le 
modalità di utilizzazione di quell’acqua; sicché vi sono compresi anche i 
provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per 
la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad 
oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque 
influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento (cfr. 
da ultimo, Cass., SS.UU., 12 maggio 2009, n. 1846). Pres. Giovannini, Est. 
Martino - S.P. (avv. Simeoni) c. Commissario Delegato per l’emergenza 
inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per 
l’acquedotto del “Simbrivio” (Avv. Stato), A.A. s.p.a. (avv. Puca) e altro (n.c.). 
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18/01/2010, n. 304
ACQUA - ESPROPRIAZIONE - Provvedimenti espropriativi delle aree occorrenti 
per la realizzazione di opere idrauliche - Giurisdizione del Tribunale superiore 
delle acque pubbliche - Rapporto con la giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo in materia di espropriazione per pubblica utilità - Art. 53 
d.P.R. n. 328/2001 - Abrogazione della giurisdizione del TSAP - Esclusione. 
L’art. 53 del d.P.R. n. 328/2001, prevede la giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo sulla generale materia delle espropriazioni per pubblica utilità, 
senza nulla innovare circa la devoluzione alla giurisdizione speciale delle 
controversie in materia di opere idrauliche. Anche l’art. 58 si limita ad 
abrogare solo alcune norme, sostanziali, del T.U. n. 1775 del 1993, senza 
incidere, come pure avrebbe potuto, sugli artt. 138 e ss. riguardanti la 
giurisdizione. Non può pertanto dedursi che tali disposizioni, articolate 
unicamente sul riparto di giurisdizione ordinario e giudice amministrativo, 
abbiano abrogato la giurisdizione del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche 
(cfr. Cass. SS.UU. n. 1846/2009). In difetto di un’abrogazione espressa, la 
disciplina delle funzioni attribuite al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1933, deve ritenersi ancora in vigore. Pres. 
Giovannini, Est. Martino - S.P. (avv. Simeoni) c. Commissario Delegato per 
l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal 
Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio” (Avv. Stato), A.A. s.p.a. (avv. Puca) 
e altro (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 304
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00304/2010 REG.SEN.
N. 11755/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 11755 del 2006, proposto da:
Simeoni Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Simeoni, con domicilio 
eletto presso Gianluca Simeoni in Roma, piazza Giovanni Da Verrazzano, 46;
contro
Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e crisi idrica nei territori 
dei Comuni serviti dal Consorzio per l’acquedotto del “Simbrivio”, rappresentato 
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, 
via dei Portoghesi, 12;
Acea Ato 2 s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e 
difesa dall'avv. Vincenzo Puca, con domicilio eletto presso Vincenzo Puca in 
Roma, via E. Guastalla, 4;
Comune di Cave, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti del Commissario Delegato:
a) Ordinanza commissariale n. 81 in data 14.2.2006 di approvazione del progetto 
esecutivo di realizzazione di una nuova condotta idrica DN 600/300;
b) Ordinanza commissariale n. 101 in data 31.5.2006 di autorizzazione 
all’occupazione temporanea in via d’urgenza, dei terreni interessati da detta 
realizzazione;
c) tutti gli altri provvedimenti ad esse collegati ed inerenti, sia anteriori 
che successivi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario Delegato intimato e di 
Acea Ato 2;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2009 la d.ssa Silvia 
Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere proprietario in Cave (Rm) di un castagneto, 
distinto nel Catasto Terreni del Comune di Cave al Fg. 4, part. 271.
Detto fondo risulta compreso tra i terreni oggetto di una procedura di esproprio 
per pubblica utilità finalizzata alla realizzazione di una nuova condotta 
idrica.
Autorità espropriante è il Commissario Delegato per l’emergenza inquinamento e 
crisi idrica nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio per l’Acquedotto del 
Simbrivio, mentre promotore dell’espropriazione è l’Acea Ato2 s.p.a..
Deduce, in primo luogo, l’omissione di compiute garanzie partecipative dell’iter 
del procedimento ablativo, in quanto gli avvisi, pubblicati ai sensi dell’art. 
11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, risultano essere, a suo dire, gravemente 
lacunosi, perché privi dei nominativi degli intestatari catastali.
L’ordinanza commissariale n. 101 del 31.5.2006, inoltre, non sarebbe stata 
validamente notificata e, comunque, l’occupazione della particella è avvenuta in 
violazione degli artt. 3, 11, 16, 22 - bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001.
Si sono costituiti, per resistere, il Commissario Delegato intimato e Acea Ato 
2, quest’ultima, depositando memoria.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’11 
novembre 2009.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo.
Nel caso di specie, l’opera pubblica di cui si controverte è un’opera di natura 
idraulica finalizzata a fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi 
idrica in atto nel territorio dei Comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio 
per l’acquedotto del Simbrivio.
La controversia in esame ricade pertanto tra quelle che il R.D. 11.12.1933, n. 
1175 all’art. 140, lett. a) e d), affida alla cognizione del Tribunale superiore 
delle acque pubbliche.
Al riguardo, è ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni 
Unite secondo cui, tra i provvedimenti in materia di acque pubbliche che il R.D. 
cit. devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, 
devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche 
e che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, 
sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, 
concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di 
quell’acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di 
occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera 
idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la 
loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione 
dell’opera idraulica o il suo spostamento (cfr. da ultimo, Cass., SS.UU., 12 
maggio 2009, n. 1846).
Il ricorrente obietta però che, se a tale conclusione poteva pervenirsi sulla 
base dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 - a mente del quale, se 
da un lato si prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo di tutte “le controversie aventi per oggetto gli atti, i 
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti 
alle stesseequiparati in materia urbanistica ed edilizia” (comma 1), dall'altro 
lato veniva comunque fatta salva la giurisdizione del Tribunale superiore delle 
acque (comma 3, lettera a), nonché quella del giudice ordinario per le vicende 
indennitarie (comma 3, lettera b) - a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi 
oggi che l’art. 53 del DPR n. 327 del 2001 (Testo Unico Espropriazioni), nel 
riconfermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia 
espropriativa, ha tuttavia fatto unicamente salva, in chiave derogatoria, la 
sola competenza dell'AGO circa le indennità che siano conseguenza di atti 
ablativi.
Fa rilevare, altresì che, l’art. 58 del medesimo Testo unico, dispone 
l’abrogazione, tra l’altro, di tutte le norme di cui al R.D. n. 1775 del 1933 
riguardanti la materia espropriativa (in particolare, gli articoli 29, 33, 34 e 
123).
Le argomentazioni del ricorrente risultano invero condivise da isolate pronunce 
giurisprudenziali (ad es. TAR Lecce, sez. I^, 9 ottobre 2008, n. 2802).
Il Collegio osserva però che l’art. 53 del cit. d.P.R. n. 328/2001, si limita a 
prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla generale 
materia delle espropriazioni per pubblica utilità, senza nulla innovare, almeno 
esplicitamente, circa la devoluzione alla giurisdizione speciale delle 
controversie in materia di opere idrauliche.
Anche l’art. 58, pure invocato dal ricorrente, si limita ad abrogare solo alcune 
norme, sostanziali, del T.U. n. 1775 del 1993, senza incidere, come pure avrebbe 
potuto, sugli artt. 138 e ss. riguardanti la giurisdizione.
Sul tema si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Cassazione 
(sentenza n. 1846/2009, cit.), ribadendo l’insufficienza del richiamo 
all’attuale formulazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 327/2001 per dedurne che 
tale disposizione, articolata unicamente sul riparto di giurisdizione ordinario 
e giudice amministrativo, avrebbe perciò solo abrogato la giurisdizione del 
Tribunale Superiore della Acque Pubbliche (espressamente salvaguardata, invece, 
come già ricordato, dall’art. 7 della l. n. 205/2000, laddove statuisce che 
“nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche”).
La Suprema Corte ha in particolare rilevato che, in difetto di un’abrogazione 
espressa, la disciplina delle funzioni attribuite al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche dal R.D. n. 1775 del 1933, deve ritenersi ancora in vigore, 
trovando siffatta conclusione conforto, in particolare, nei principii consacrati 
dall’art. 7, comma 6, l. 8 marzo 1999, n. 50 (recante “Delegificazione e testi 
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di 
semplificazione 1998”) secondo cui le disposizioni contenute in un testo unico - 
quali quelle incluse nel R.D. n. 1775 del 1933 - non possono essere abrogate, 
derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante 
l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o 
modificare.
Analogo principio si ricava dall’art. 14, comma 17, della l. n. 246/2005, come 
modificato dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 4, L. 18 giugno 2009, n. 69, il 
quale esclude, dal peculiare meccanismo di semplificazione ivi congegnato (c.d. 
“taglia - leggi”), tra le altre, tutte le disposizioni contenute nei testi 
normativi che rechino nell’epigrafe la “denominazione codice ovvero testo 
unico”;
3. In conclusione, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere 
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo.
Sembra equo però, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, compensare 
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I^, definitivamente 
pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per 
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Fissa, per la riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 
il termine di tre mesi dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione (se 
anteriore) della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE                              
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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