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1974-9562
T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. III - 22 giugno 2010, n. 19954
APPALTI - Commissione di gara - Organi ordinari dell’amministrazione 
appaltante - Competenza - Discrimine - Principi generali - Formale chiusura 
della gara pubblica. In difetto di una disposizione normativa ovvero di una 
espressa previsione della lex specialis della gara che disponga in senso 
contrario la questione della competenza della Commissione di gara va risolta in 
base ai principi generali che ne regolano i compiti, per cui il discrimine tra 
la competenza della commissione di gara e quella degli organi ordinari 
dell'amministrazione appaltante è segnato dalla formale chiusura della gara 
pubblica e che, pertanto, prima di tale momento, è il suddetto organo temporaneo 
e straordinario a dover provvedere a tutti gli adempimenti necessari, ivi 
compresa la verifica delle offerte sospette di anomalia Il momento della formale 
chiusura della gara può identificarsi con quello in cui la stazione appaltante, 
appropriandosi degli atti posti in essere, ne suggella gli esiti con 
l'approvazione e con l'aggiudicazione definitiva. (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 
Sez. giurisd, n. 413/2000; Consiglio di Stato, Sezione V, n. 661/2000; Tar 
Campania, Napoli, sez.II, n.5891/2007; Tar Trentino Alto-Adige, Bolzano, 
n.146/2009). Pres. f.f. Lundini, Est. Sapone - S. s.p.a. e altri (avv.ti 
Pitruzzella e Luzi) c. A. s.p.a. (Avv. Stato) - TAR LAZIO, Roma, Sez. III - 
22 giugno 2010, n. 19954
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 19954/2010 REG.SEN.
N. 05794/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.5794 del 2009 proposto dalle spa SI.GEN.CO SISTEMA GENERALI 
COSTRUZIONE, COM. ER. e PREVE COSTRUZIONI, in persona dei rispettivi legali 
rappresentanti pro-tempore, quali componenti del costituendo rti di cui la 
SI.GEN.CO era mandataria, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, 
dall’avv. prof. Giovanni Pitruzzella e dall’avv. Giaunluca Luzi ed elettivamente 
domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, Via dell’Olmata n.23;
contro
Anas Spa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, 
via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
FIP INDUSTRIALE spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in 
proprio e quale mandataria del RTI costituito con L. C. LAVORI COSTRUZIONI srl e 
TECNOLAVORI srl rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Biagini presso il cui 
studio in Roma, Via Porta Castello n.33, è domiciliataria;
e con l'intervento di
ad opponendum spa Impresa De Sanctis, in proprio e quale mandataria della 
costituenda ati con la spa De Moter e con la srl Ed EDILPALI, rappresentata e 
difesa dagli avv.ti Giancarlo Navarra e Lucrezia Vaccarella presso il cui studio 
in Roma, Piazzale di Porta Pia n.121, è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
1) della nota del 24 giugno 2009 con la quale l’ANAS ha comunicato l’avvenuta 
esclusione dell’ati ricorrente dalla procedura ristretta ai sensi del D.lgvo 
163/2006 inerente l’affidamento della esecuzione dell’opera “ strada a 
scorrimento veloce Licodia Eubea – A19. Tronco svincolo Regalsemi – Innesto SS 
117 bis. Lavori di costruzione del I° stralcio funzionale “ Variante di 
Caltagirone” dal km 3,700 comprensivo dello svincolo di S. Bartolomeo, 
all’innesto con la S.P. n.37 al KM 11,400”, deliberato dalla Commissione di gara 
nella seduta del 22 giugno 2009;
2) del citato provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione di gara;
3) del provvedimento di nomina della Commissione di gara;
4) di tutti gli atti inerenti l’istruttoria dell’anomalia dell’offerta 
presentata dalle ricorrenti;
5) dei verbali ed atti adottati successivamente all’intervenuta esclusione;
6) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva in 
favore del concorrente seguente in graduatoria;
7) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Fip Industriale Spa + Ati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Giuseppe 
Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il proposto gravame la ricorrente ati, la quale aveva partecipato alla 
procedura ristretta indetta dall’Anas ed in epigrafe indicata classificandosi al 
primo posto della relativa graduatoria, ha impugnato la determinazione con cui 
la menzionata stazione appaltante l’ha esclusa dalla suddetta gara, in quanto 
l’offerta presentata, che era risultata anomala, non aveva superato la 
successiva verifica di anomalia.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge art.3 della L. n.241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere 
sotto il profilo della illogicità ed arbitrarietà;
2) Violazione lex specialis – Violazione di legge (art.88 del D.lgvo n.163/2006 
ed art. 89 del DPR n.554/1999) – Violazione dei principi del giusto procedimento 
– Incompetenza e carenza di potere;
3) Violazione artt. 86, 87 e 88 del D.lgvo n.163/2006 – Violazione lex specialis 
– Eccesso di potere sotto il profilo dell’arbitrarietà, contraddittorietà e 
illogicità e difetto di istruttoria – travisamento dei fatti.
Successivamente alla proposizione del gravame l’attuale istante ha prospettato 
tre atti di motivi aggiunti:
a)con il primo dei suddetti atti, presentato a seguito dell’accesso alla 
documentazione infraprocedimentale posta a base della contestata esclusione, 
sono state sostanzialmente riprodotte le doglianze dedotte in via principale;
b) con il secondo degli atti de quibus è stata impugnata l’aggiudicazione dei 
lavori di cui alla presente controversia disposta a favore del rti odierno 
controinteressato e sono state nuovamente riproposte le medesime doglianze di 
cui sopra;
c) con il terzo atto di motivi aggiunti, proposto a seguito dell’accesso alla 
documentazione relativa all’offerta presentata dal rti aggiudicatario, odierno 
controinteressato, è stata contestata la legittimità della verifica 
dell’anomalia della suddetta offerta, conclusasi positivamente, ed è stata 
dedotta la seguente doglianza:
Violazione dei fondamentali principi del giusto procedimento e della par 
condicio – Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta disparità di 
trattamento nonché per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità sotto 
ulteriore profilo.
Si sono costituite sia l’Anas che l’ati aggiudicataria contestando con ampie ed 
articolate argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo 
per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.
E’ intervenuta ad opponendum la spa De Sanctis spa, in proprio e quale 
capogruppo della costituenda ati con la spa De Moter e la srl Edilpali, 
classificatasi al terzo posto dell’originaria graduatoria, la quale ha 
giustificato la propria costituzione in giudizio affermando che avendo impugnato 
con autonomo gravame l’aggiudicazione a favore del raggruppamento FIP 
INDUSTRIALE spa, nel contenzioso in trattazione risulterebbe assumere la 
qualifica di controinteressato.
Sulla base di tali premesse, ha confutato la fondatezza delle prospettazioni 
ricorsuali ed ha proposto, altresì, ricordo incidentale, lamentando la mancata 
esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente sotto altri profili.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010 il ricorso è stato assunto in 
decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame la ricorrente ati, la quale aveva partecipato alla 
procedura ristretta indetta dall’Anas ed in epigrafe indicata classificandosi al 
primo posto della relativa graduatoria, ha impugnato la determinazione con cui 
la menzionata stazione appaltante l’ha esclusa dalla suddetta gara in quanto 
l’offerta presentata, che era risultata anomala, non aveva superato la 
successiva verifica di anomalia.
Con il primo motivo di doglianza, dedotto in via principale, ma riproposto anche 
in tutti gli atti contenenti i motivi aggiunti, è stato prospettato il difetto 
di motivazione, in quanto non si evincerebbero le ragioni sulla base della quali 
la commissione di gara ha ritenuto inaffidabile l’offerta presentata dall’ati 
ricorrente.
Al riguardo, premesso che la contestata determinazione è stata adottata al 
termine di un analitico e complesso procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta nel corso del quale l’ati ricorrente è stata invitata a produrre 
due chiarimenti per iscritto sulle varie componenti dell’offerta ritenute 
economicamente non affidabili ed è stata da ultimo sentita in contraddittorio 
orale, il Collegio sottolinea che la contestata determinazione di esclusione, 
adottata dalla Commissione di gara e recepita integralmente dal responsabile del 
procedimento, ha ben evidenziato – come chiaramente si evince ictu oculi dal 
tenore del suddetto provvedimento che di seguito si riporta - le ragioni in 
forza delle quali l’offerta dell’odierna istante è stata ritenuta economicamente 
non affidabile.
Al riguardo il predetto organo ha fatto presente che:
I) “Con riferimento alla TABELLA B le voci componenti la medesima non sono state 
adeguatamente giustificate. Si rileva, infatti, che l’accorpamento di diverse 
voci all’interno della Tabella B non giustifica la riduzione del personale 
addetto al cantiere nonché i costi relativi all’area di cantiere, alla campagna 
geologica integrativa, ai sondaggi, alla bonifica bellica, alla sorveglianza 
archeologica e agli espropri. Inoltre, con specifico riferimento al personale di 
cantiere, il concorrente ha sottostimato il costo dello stesso e, nelle varie 
fasi del contraddittorio, ha ridotto le professionalità necessarie da n.10 a 7 
unità, modificando anche i relativi importi in maniera non proporzionale. Infine 
relativamente al costo degli onorari per collaudi statici, il concorrente 
continua a confermare quanto dichiarato e prodotto nella seconda fase del 
contraddittorio, e, pertanto, continua a sottostimare fortemente l’onere 
necessario”;
II) “ Con riferimento alla voce CAVE E DISCARICHE il concorrente conferma di 
voler riutilizzare, con percentuali anche del 100%, il materiale proveniente 
dagli scavi e dallo smarino in galleria, oltre che per la formazione di 
rilevati, anche per il confezionamento di calcestruzzi, senza portare alcuna 
analisi o prova documentale circa l’idoneità e le caratteristiche di resistenza 
meccanica degli inerti. Pertanto, per il confezionamento dei calcestruzzi, fase 
assai delicata per la sicurezza e durabilità dell’opera, il concorrente non 
fornisce garanzia di utilizzo di materiale idoneo. Tutta la documentazione 
citata, necessaria e più volte richiesta, non è stata mai fornita. Inoltre il 
concorrente dichiara di voler utilizzare la relazione di progetto, la quale però 
non riporta alcuna prova meccanica a sostegno del reimpiego di materiale come 
sopra descritto. Conseguentemente, per la voce “movimenti di materia e 
calcestruzzi” restano ferme le perplessità evidenziate in tutte le fasi 
procedimentali del contraddittorio. Infine non viene prodotto alcun crono 
programma lavori, seppur richiesto, necessario ad evidenziare, tra l’altro 
l’area di cantiere, di deposito, di stoccaggio e lavorazione, nonché i relativi 
costi analitici e dettagliati e la viabilità necessaria per evitare interferenze 
alle altre lavorazioni di cantiere. Ciò a seguito della sostanziale modifica 
nelle fasi di sviluppo del cantiere proposto dal concorrente”;
III) “ Con riferimento ai COSTI ELEMENTARI, alcuni di essi vengono documentati 
dal concorrente con la produzione di offerte commerciali della ditta Fortuna 
srl, che però appaiono fortemente sottostimati. A seguito dei chiarimenti 
integrativi richiesti, il concorrente ha affermato che la predetta ditta Fortuna 
ha potuto presentare offerte economicamente basse in quanto i membri della 
stessa sono figli dei titolari azionisti della SIGENCO e lavorano esclusivamente 
per il concorrente. Tale giustificazione non viene ritenuta accettabile e non 
risulta supportata da idonea documentazione. Per quanto riguarda il metodo del 
calcolo dell’ammortamento delle ore lavorative, il concorrente utilizza 2112 ore 
annue in virtù della legge finanziaria n.240 del 24.12.2007 anziché le consuete 
1840, così come indicato nella legge finanziaria 2008, in cui l’art.3, comma 7, 
abroga l’art.102, comma 3 , del TUIR”;
IV) “ per quanto riguarda le OFFERTE COMMERCIALI il concorrente, anche nel corso 
dell’audizione, conferma i contenuti e conferma che le offerte commerciali 
prodotte sono conformi all’originale. Risulta, però, evidente, che in alcune di 
esse mancano gli elementari dati identificativi e/o di trasmissione del 
documento stesso, il che non permette di verificare quanto dichiarato. Inoltre 
non sono mai stati esibiti gli originali, e alcune offerte commerciali, 
inizialmente indicanti una precisa prestazione nelle varie fasi del 
contraddittorio sono state modificate sino a snaturarne i contenuti. Nell’ultima 
documentazione integrativa prodotta, pur dichiarando il concorrente che si 
trattava di copia conforme all’originale, già consegnata sempre in copia, non 
era più riportato l’onere per la verniciatura dell’impalcato, presente nella 
precedente documentazione. Infine in alcune offerte sono state riscontrate delle 
variazioni nelle successive fasi istruttorie, non permettendo a questa 
Commissione di verificarne gli effettivi contenuti, lasciando aree di totale 
incertezza, in particolare in tutta le delicata fase di fornitura, di montaggio 
e varo dell’impalcato metallico e sua verniciatura”;
V) “ Con riferimento infine ai MEZZI DI OPERA il concorrente conferma anche 
nell’audizione l’errore di valutazione dei mezzi di opera, in quanto dichiara di 
offrire un mezzo della portata di 320 quintali (allineato con le tabelle ANAS) e 
quindi con la sua specifica produttività, ma fornisce documentazione per un 
mezzo notevolmente inferiore (146 quintali fotocopia del libretto di 
circolazione) indicando in analisi il costo di quest’ultimo, ma con la 
produttività di quello di progetto. In tal modo il concorrente, di fatto 
dichiara di utilizzare un mezzo di grande portata, con il costo di un mezzo 
notevolmente più piccolo, con evidente contraddizione in termini”.
Non meritevole di accoglimento è anche la successiva doglianza, pure riprodotta 
nei successivi motivi aggiunti, con cui è stata contestata la competenza della 
Commissione di gara ad adottare il gravato provvedimento di esclusione in 
quanto, secondo la prospettazione ricorsuale, alla luce di quanto disposto dalla 
lettera di invito (punto E2), ognuna delle attività inerenti il sub procedimento 
di verifica delle offerte anomale era attribuita in via esclusiva alla 
competenza dell’amministrazione aggiudicatrice e per essa quindi al responsabile 
del procedimento, né era riscontrabile alcuna delega da parte di quest’ultimo a 
favore della commissione ad effettuare la suddetta attività di verifica 
dell’anomalia delle offerte.
In merito il Collegio osserva che:
a) la stessa stazione appaltante in sede di nomina della commissione di gara 
(disposizione del Presidente dell’Anas n.260 del 28.11.2008) aveva testualmente 
stabilito che il suddetto organo era competente anche ad espletare anche 
l’eventuale fase di verifica di anomalia delle offerte;
b) come risulta dagli atti di gara le proposte formulate dalla suddetta 
Commissione nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta 
SIGENCO sono state integralmente recepite dal responsabile del procedimento, il 
quale ha sottoscritto per accettazione le risultanze delle valutazioni formulate 
dalla commissione sotto forma di mera proposta;
c) per giurisprudenza ormai maggioritaria, cui il Collegio intende conformarsi, 
(ex plurimis Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. giurisd, n. 413/2000; Consiglio di 
Stato, Sezione V, n. 661/2000; Tar Campania, Napoli, sez.II, n.5891/2007; Tar 
Trentino Alto-Adige, Bolzano, n.146/2009) in difetto di una disposizione 
normativa ovvero di una espressa previsione della lex specialis della gara che 
disponga in senso contrario la questione in esame va risolta in base ai principi 
generali che regolano i compiti della commissione, per cui il discrimine tra la 
competenza della commissione di gara e quella degli organi ordinari 
dell'amministrazione appaltante è segnato dalla formale chiusura della gara 
pubblica e che, pertanto, prima di tale momento, è il suddetto organo temporaneo 
e straordinario a dover provvedere a tutti gli adempimenti necessari, ivi 
compresa la verifica delle offerte sospette di anomalia Il momento della formale 
chiusura della gara può identificarsi con quello in cui la stazione appaltante, 
appropriandosi degli atti posti in essere, ne suggella gli esiti con 
l'approvazione e con l'aggiudicazione definitiva. Fino a quel momento, infatti, 
non vi sarebbe ragione di negare all'organo strumentale della stazione 
appaltante, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, di verificare la 
congruità delle offerte economiche già scrutinate;
d) il richiamo operato da parte ricorrente a sostegno della prospettata 
incompetenza della Commissione all’art.89 del DPR n.554/1999 risulta essere 
inconferente, in quanto la lex specialis richiama l’art.86 del D.lgvo 
n.163/2006, che fa riferimento al termine generico di stazione appaltante, il 
quale, non esclude in alcun modo la competenza, ad espletare la verifica 
dell’anomalia, della Commissione di gara, trattandosi quest’ultima di un organo 
temporaneo e straordinario della stazione appaltante.
Con il successivo motivo di doglianza l’ati ricorrente contesta tutte le ragioni 
poste a base della gravata determinazione di esclusione sulla base di 
argomentazioni che non appaiono idonee ad inficiare la correttezza dell’operato 
della stazione appaltante.
Al riguardo, premesso che l'adeguatezza delle giustificazioni addotte 
dall'impresa in ordine al carattere anomalo dell'offerta costituisce oggetto di 
discrezionalità tecnica della commissione di gara sindacabile solo sul piano 
della logicità e della coerenza e della veridicità dei presupposti di fatto, per 
cui non è sufficiente contrapporre alla verifica effettuata dall'Amministrazione 
una propria autonoma valutazione, senza individuare elementi oggettivi dai quali 
desumere in maniera indubitabile l'illogicità o l'incoerenza della valutazione 
dell'Amministrazione (Tar Lazio, sez .III, n. 6574/2009), il Collegio osserva 
che le argomentazioni prospettate dall’ati ricorrente non sono in alcun modo in 
grado di dimostrare l’illogicità dell’operato del seggio di gara né appaiono 
tali da dimostrare la sussistenza di errori di fatto in cui è incorso il 
suddetto organo.
A tal fine è sufficiente far presente che la sostenibilità e la serietà 
economica dell’offerta SIGENCO si basa fondamentalmente sulla possibilità di 
riutilizzare, con percentuali anche del 100%, il materiale proveniente dagli 
scavi e dallo smarino in galleria, oltre che per la formazione di rilevati, 
anche per il confezionamento di calcestruzzi, ma la possibilità di tale forma di 
utilizzo era stata correttamente esclusa dalla commissione in quanto non era 
stata in alcun modo adeguatamente dimostrata, atteso che l’ati ricorrente, 
sebbene fosse stata invitata nel procedimento di verifica di anomalia a produrre 
le analisi o le prove documentali circa l’idoneità e le caratteristiche di 
resistenza meccanica degli inerti, si era limitata a produrre delle mere 
relazioni geologiche che correttamente il seggio di gara, in considerazione 
delle importanti ricadute sulla sicurezza e sostenibilità dell’opera, non aveva 
ritenuto idonee a dimostrare in modo inconfutabile tali caratteristiche.
Né poteva ritenersi idoneo il riferimento operato in sede di offerta 
all’utilizzo della relazione di progetto, la quale non conteneva alcuna prova 
meccanica a sostegno del reimpiego del materiale.
La fondatezza della ragione di cui sopra di per sé è sufficiente ad avvalorare 
la correttezza dell’operato della commissione avuto presente il ruolo cruciale 
che aveva assunto nell’offerta SIGENCO la possibilità di reimpiego degli inerti 
per il confezionamento di calcestruzzi, ma nondimeno il Collegio sottolinea che 
anche relativamente agli altri aspetti nessuna illogicità è individuabile nel 
giudizio finale del seggio di gara, avuto presente che:
I) la modifica, non contestata, delle prestazioni di cui alle offerte 
commerciali avvenuta nel corso del procedimento di verifica non può in alcun 
modo costituire una semplice variazione formale, come semplicisticamente 
affermato da parte ricorrente, ma investendo un elemento essenziale delle 
offerte, non poteva non determinare, come logicamente evidenziato dalla 
commissione, una situazione di incertezza in ordine alla affidabilità 
dell’offerta SIGENCO;
II) in ordine poi all’asserita carenza di portata del camion l’ati ricorrente, 
pur riconoscendo di essere incorsa in errore, ha tuttavia tentato di 
giustificare la fattibilità anche sotto il profilo economico della soluzione 
prospettata sulla base dell’asserito riutilizzo del materiale di scavo, 
soluzione quest’ultima che correttamente era stata esclusa dalla Commissione;
III) per quanto concerne la non congruità economica delle offerte della srl 
Fortuna è palese che tale elemento, in alcun modo contestato in sede 
procedimentale, non poteva in alcun modo essere giustificato dalla circostanza, 
addotta ma non dimostrata nella suddetta sede, della sussistenza di un vincolo 
di parentela tra gli azionisti di quest’ultima società e quelli della SIGENCO, 
trattandosi di due autonome realtà giuridiche per le quali doveva trovare 
applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui il candidato 
all’aggiudicazione non può trasferire sul subappaltatore l’eventuale incongruità 
dei prezzi.
Da rigettare è infine anche l’ultima delle censure dedotte con i motivi aggiunti 
di doglianza con cui l’ati ricorrente ha prospettato la disparità di trattamento 
in cui sarebbe incorsa la commissione di gara in sede di verifica dell’anomalia 
della propria offerta e di quella del raggruppamento controinteressato, cui sono 
stati aggiudicati i lavori de quibus.
Al riguardo deve essere sottolineato che:
a) secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, a fronte di scelte 
discrezionali della pubblica amministrazione la disparità di trattamento può 
essere riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di 
fatto e di assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato (ex 
plurimis CS, sez.VI, n.5671/2009; sez.IV, n.959/2010);
b) poiché in tema di valutazione di offerte anomale non è dato in alcun modo 
riscontrare un’’assoluta identità tra due offerte, ne consegue che non è 
configurabile la prospettata illegittimità.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato, con conseguente 
improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla De Santis spa.
Le spese del presente giudizio, quantificate in dispositivo, seguono la 
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente 
pronunciando sul ricorso n. 5794 del 2009, come in epigrafe proposto, lo 
rigetta.
Condanna le società ricorrenti al pagamento, in parti uguali, delle spese del 
presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00= così suddivisi:
€ 4.000,00 a favore di Anas spa;
€ 2.000,00 a favore di FIP INDUSTRIALE spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con 
l'intervento dei Magistrati:
Domenico Lundini, Presidente FF
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Primo Referendario
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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