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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14 gennaio 2010, n. 4
VIA - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventivo parere 
della’autorità competente alla tutela paesaggistica - Mancato inoltro del parere 
- regione - Potere di deliberare in ordine alla compatibilità ambientale di un 
progetto incidente su area sottoposta a vincolo - Sussistenza - Art. 142 d.lgs. 
n. 42/2004 - Art. 74 d.lgs. n. 152/2006. Il mancato inoltro del parere 
dell’autorità competente per la tutela paesaggistica (Direzione regionale per i 
bei culturali e paesaggistici)e, ritualmente e tempestivamente richiesto, non 
priva la Regione del potere di deliberare in ordine alla compatibilità 
ambientale di un progetto incidente su un’area- risorgiva - sottoposta a vincolo 
ambientale paesaggistico , tanto più che la Regione ha comunque la disponibilità 
di un proprio organo tecnico cui compete l’espressione di parere in materia di 
impatto ambientale: non si ravvisa infatti, allo stato attuale della normativa, 
l’esistenza di uno specifico obbligo di pronunciamento espresso della 
sopracitata Autorità statale, men che meno alla luce del disposto degli artt. 
142 d.lgs 42/2004 in relazione all’art. 74 del d.lgs 152/2006. Pres. Corasaniti, 
Est. Settesoldi - G.S. e altri (avv. Longo) c. Provincia di Pordenone (avv.ti De 
Col e Rosati), Comune di San Vito al Tagliamento (avv.ti Marpillero e Cozzi) e 
Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Martini). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. 
I - 14 gennaio 2010, n. 4
 
N. 00004/2010 REG.SEN.
N. 00486/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 486 del 2008, proposto da: 
Gianfranco Santin, Antonio Bagnarol, Giampaolo Pizzuto, rappresentati e difesi 
dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale 
T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; 
contro
Provincia di Pordenone, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea De Col, 
Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, 
via Donota 3; 
Comune di San Vito al Tagliamento, rappresentato e difeso dagli avv. Marco 
Marpillero, Alessia Ottavia Cozzi, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini 
Avv. in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2; 
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Vinicio Martini, 
domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; 
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale dd. 26.6.2008, relativa a pronuncia 
di compatibilità ambientale in relazione al progetto definitivo della 
circonvallazione di San Vito al Tagliamento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Pordenone e di Comune 
di San Vito al Tagliamento e di Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Oria 
Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del gravame è la deliberazione della Giunta Regionale n. 1242 del 
26.6.2008 di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto 
definitivo della nuova circonvallazione del Comune di San Vito al Tagliamento 
che va ad interessare anche i terreni di proprietà dei ricorrenti, i quali 
ricordano anzitutto le pregresse vicende che hanno portato ad impugnare con 
ricorso straordinario sia la delibera della Giunta regionale di adozione del 
progetto preliminare alla circonvallazione comunale che la delibera della giunta 
provinciale di adozione del progetto definitivo.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 146 del d.lgs n. 42/2004, 4, 23 e 25 del d.lgs 
152/2006, 131 della l.r. n. 52/1999 e 7 della l. 241/90 ed eccesso di potere per 
travisamento di fatto , carenza di motivazione e di istruttoria, violazione dei 
principi sul giusto procedimento; trattandosi di zona di risorgiva, che ha dato 
luogo alla formazione di corsi d’acqua superficiali, si tratterebbe di zona 
sottoposta a vincolo ambientale paesaggistico, ma l’atto regionale sembra 
ritenere che così non sia perché i corsi d’acqua non sono inseriti negli elenchi 
delle acque pubbliche di cui al T.U. N. 1775/1933. Sarebbe quindi mancato il 
necessario parere preventivo della Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.
Sarebbe mancato anche il parere della Soprintendenza, necessario perché in 
materia ambientale concernente le acque pubbliche vi sarebbe competenze 
esclusiva dello Stato.
L’incidenza di VIA è stata limitata alle acque sotterranee mentre i corsi d’acqua superficiali presenti in zona – che appartengono ex lege al demanio- verrebbero direttamente coinvolti dalle opere realizzande.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di S. 
Vito e la Provincia di Pordenone ed hanno contro dedotto per il rigetto del 
ricorso. In via preliminare la Provincia e la Regione hanno sollevato 
l’eccezione di tardività, nell’assunto che il ricorso sarebbe stato notificato 
per posta con spedizione effettuata mediante consegna all’Ufficio Postale 
nell’ultimo giorno utile (30.10.2009) e conseguente arrivo a termine scaduto e 
che, trattandosi di notifica effettuata in proprio dall’avvocato ai sensi 
dell’art. 3 l. 53/1994, non si potrebbe giovare del meccanismo anticipatorio del 
perfezionamento della notifica previsto dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 477/2002 per il momento della consegna dell’atto all’Ufficiale 
giudiziario, come del resto sancito con la riformulazione dell’art. 149 cpc.
Il Collegio non ritiene necessario affrontare la problematica relativa alle 
controverse opinioni giurisprudenziali in relazione al momento del 
perfezionamento della notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio 
postale, dal momento che il ricorso è comunque da respingere perché infondato.
A parere dei ricorrenti la deliberazione qui gravata avrebbe dovuto essere 
preceduta da un preventivo esplicito pronunciamento sulla compatibilità 
paesaggistica da parte dell’Autorità amministrativa competente, cioè la 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici. Tale amministrazione 
risulta essere stata regolarmente individuata quale Autorità interessata alla 
procedura di valutazione di impatto ambientale della progettazione di cui 
trattasi, con relativo inoltro della richiesta di parere con nota del 4 gennaio 
2008, cui veniva allegata la copia cartacea e su supporto informativo dello 
studio di impatto ambientale ( corredato dal Riassunto non tecnico). Il mancato 
inoltro del parere, ritualmente e tempestivamente richiesto, non priva 
ovviamente la Regione del potere di deliberare, tanto più che la Regione ha 
comunque la disponibilità di un proprio organo tecnico cui compete l’espressione 
di parere in materia di impatto ambientale e che l’atto in questione si è 
espressamente conformato alle prescrizioni formulate da tale Commissione tecnico 
consultiva VIA, tradotte in prescrizioni specifiche riguardanti la progettazione 
esecutiva.
Non si ravvisa infatti, allo stato attuale della normativa, l’esistenza di uno 
specifico obbligo di pronunciamento espresso della sopracitata Autorità statale, 
men che meno alla luce del disposto degli artt. 142 d.lgs 42/2004 in relazione 
all’art. 74 del d.lgs 152/2006, come sostenuto in ricorso.
Nemmeno le ulteriori argomentazioni dei ricorrenti appaiono condivisibili. 
Infatti non risulta vero che la Regione abbia ritenuto non sottoposte a vincolo 
paesaggistico le zone prospicienti i corsi d’acqua presenti nell’area di 
intervento; al contrario tale vincolo paesaggistico risulta essere stato 
pienamente conosciuto e considerato, tanto è vero che risulta essere stata poi 
rilasciata l’apposita autorizzazione paesaggistica, gravata con separato ricorso 
anch’esso chiamato alla medesima udienza di discussione. Infine è il caso di 
ricordare che la attuale normativa configura la competenza della Soprintendenza 
in materia di autorizzazioni paesaggistiche come potere di controllo di 
legittimità, con eventuale annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche 
rilasciate dalle altre amministrazioni, cui ormai la legge ha demandato il 
potere di tutela attiva degli interessi paesaggistici.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere 
respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed 
eccezione, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere al Comune di San Vito al Tagliamento 
ed alla Provincia di Pordenone e alla Regione Friuli Venezia Giulia in solido 
l’importo delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000 
+ IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con 
l'intervento dei Signori:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE                                 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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