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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116
APPALTI - Possesso della certificazione di qualità - Attestazione S.O.A. - 
Ricorso all’autocertificazione - Possibilità - Esclusione. Il possesso della 
certificazione del sistema di qualità deve essere in ogni caso provato 
attraverso l'attestazione della S.O.A, restando per tal via precluso il ricorso 
a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compreso il ricorso 
all'autocertificazione da parte delle imprese offerenti, e ciò perché nel nuovo 
“sistema unico di qualificazione” delle imprese, disciplinato dal d.P.R. 25 
gennaio 2000 n. 34, soltanto i previsti organismi di diritto privato (S.O.A.) 
sono competenti al rilascio dell'attestazione di qualificazione, che comporta la 
verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di 
qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l'esecuzione 
di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2009, n. 580). 
Pres. De Leo, Est. Grasso - C.G. (avv. Marenghi) c. Comune di Vallata (avv. 
Cicchetti) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116
APPALTI - Attestazione S.O.A. triennale scaduta al momento della 
pubblicazione del bando - Esclusione dalla gara - Legittimità. L’impresa in 
possesso di una attestazione S.O.A. triennale già scaduta al momento della 
pubblicazione di un bando, per la quale non operi alcuna disposizione 
transitoria di protrazione degli effetti e che non abbia richiesto la verifica 
per l’estensione quinquennale di validità, va necessariamente esclusa dalla gara 
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3742). Pres. De Leo, Est. Grasso 
- C.G. (avv. Marenghi) c. Comune di Vallata (avv. Cicchetti) - TAR CAMPANIA, 
Salerno, Sez. I - 23 settembre 2010, n. 11116
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11116/2010 REG.SEN.
N. 01992/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2007, proposto da:
Cornacchia Gerardo, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Maria Marenghi, con 
domicilio eletto presso Enzo Maria Marenghi Avv. *.* in Salerno, via Velia N.15;
contro
Comune di Vallata, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cicchetti, con 
domicilio eletto presso Enrico Cicchetti Avv. in Salerno, Segreteria Tar 
Salerno;
nei confronti di
So.Co.Re.Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Perna, con domicilio 
eletto presso Sabato Perna Avv. * . * in Salerno, via Robertelli.51 c/o Agosto; 
Santoriello Costruzioni S.r.l.;
per l'annullamento
a) della determina n. 357 del 29 novembre 2007, con la quale è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’ATI SO.CO.RE s.r.l. – Santoriello 
Costruzioni s.r.l. dei lavori di ripristino funzionale dell’invaso spaziale 
pubblico in località San Rocco;
b) della determina n. 306 del 30 ottobre 2007, con la quale è stata disposta 
l’aggiudicazione provvisoria;
c) del verbale di gara del 31 agosto 2007 documentante l’apertura delle buste e 
la successiva aggiudicazione provvisoria;
d) ove occorra, del bando e del disciplinare di gara, oltre a tutti gli atti 
presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.Co.Re.Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vallata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. Giovanni 
Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che – con ricorso notificato in data 7 dicembre 2007, integrato da 
successivi motivi aggiunti notificati in data 4 gennaio 2008 – Cornacchia 
Gerardo, nella qualità di titolare della omonima impresa, impugnava i 
provvedimenti, meglio ed analiticamente distinti in epigrafe, con i quali il 
Comune di Vallata aveva disposto, in favore della ATI controinteressata, 
l’aggiudicazione prima provvisoria e quindi definitiva dell’appalto di lavori di 
ripristino funzionale dell’invaso spaziale pubblico in località San Rocco, 
all’uopo criticamente prospettando: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 
17 lett. M d.p.r. n. 34/2000 (avuto riguardo alla denunziata falsità della 
attestazione resa dall’aggiudicataria in sede di gara in ordine al possesso di 
idonea certificazione di qualità, risultando la stessa scaduta in data anteriore 
a quella prescritta dalla lex specialis della procedura); b) violazione e falsa 
applicazione dell’allegato B del d.p.r. n. 34/2000 (avuto distinto riguardo alla 
erroneità dell’assunto – valorizzato dalla stazione appaltante al preordinato 
fine di argomentare la concreta irrilevanza della riscontrata irregolarità – 
secondo cui, per i lavori oggetto di causa non sarebbe stata obbligatoria la 
certificazione di qualità);
Ritenuto che non è oggetto di contestazione tra le parti in causa che l’impresa 
controinteressata abbia dichiarato, nell’istanza di partecipazione alla gara, di 
essere in possesso di certificazione ex art. 2, comma 1 lettera q del d.p.r. n. 
34/2000 valida fino alla prescritta data del 12 luglio 2010, laddove – in realtà 
– l’attestazione di qualificazione concretamente prodotta risultava valida solo 
fino alla data del 19 luglio 2007, risultando per l’effetto obiettivamente 
scaduta al momento di esperimento della gara;
Considerato che – in disparte ogni altro rilievo – costituiscono principi 
ricevuti, dai quali non sussistono ragioni per discostarsi, quelli per cui: a) 
il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere in ogni caso 
provato attraverso l'attestazione della S.O.A, restando per tal via precluso il 
ricorso a forme alternative di dimostrazione del requisito, ivi compreso il 
ricorso all'autocertificazione da parte delle imprese offerenti, e ciò perché 
nel nuovo “sistema unico di qualificazione” delle imprese, disciplinato dal 
d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, soltanto i previsti organismi di diritto privato (S.O.A.) 
sono competenti al rilascio dell'attestazione di qualificazione, che comporta la 
verifica, da parte di detti organismi, della sussistenza dei requisiti di 
qualificazione richiesti alle imprese che intendano concorrere per l'esecuzione 
di lavori pubblici (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2009, n. 580); b) 
l’impresa in possesso di una attestazione S.O.A. triennale già scaduta al 
momento della pubblicazione di un bando, per la quale non operi alcuna 
disposizione transitoria di protrazione degli effetti e che non abbia richiesto 
la verifica per l’estensione quinquennale di validità, va necessariamente 
esclusa dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3742);
Ritenuto che, nel caso di specie, le riassunte regole imponessero per ciò solo 
l’esclusione dalla gara della impresa controinteressata, in diverso senso non 
potendo valorizzarsi né la prodotta certificazione non risultante da idonea 
attestazione SOA in corso di validità né la ritenuta non obbligatorietà del 
relativo adempimento procedimentale (per contro formalmente imposto dalla lex 
specialis di procedura, in conformità all’allegato B del d.p.r. 34/2000, che – 
per lavori della categoria OG3 classifica III – impone la certificazione a 
decorrere dal 1° gennaio 2005);
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso appare fondato, discendendone 
l’attribuzione del carico delle spese giusta il criterio della soccombenza, nei 
sensi di cui al dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione 
I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Gerardo Cornacchia, come 
in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti 
impugnati.
Condanna le parti resistenti alla refusione delle spese di lite, quantificate in 
€ 1.250, oltre accessori come per legge (a carico dell’Amministrazione comunale) 
ed € 1.250, oltre accessori, a carico della impresa controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dei giorni 5 novembre 2009 e 18 
marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giovanni De Leo, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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