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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 12 gennaio 2010, n. 70
INQUINAMENTO - Bonifica - Amianto - Doverosità della funzione pubblica - 
Attribuzione dell’interesse ambientale diffuso in capo a singoli portatori - 
Esclusione - Vincolo di prossimità - Diritto soggettivo o interesse legittimo 
pretensivo idonei a fondare la legittimazione processuale - Esclusione. La 
doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati 
(nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce ipso facto 
nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai 
singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale suscettibile di 
essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo giudizio, con 
domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, anche allorché 
si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti 
contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino legati a quel 
territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di 
un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione 
procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati, 
rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la 
collettività locale in vario modo interessata.  Pres. Onorato, Est. 
Carpentieri - B. e altri (avv.ti Dessì e D'Antonio) c. Comune di Caserta (avv. 
Federico) e altri (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - sentenza 12 gennaio 
2010 n. 70 
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati da amianto - Azione verso il 
silenzio inadempimento della P.A. - Pretesa di buon andamento della funzione 
pubblica - Pretesa fondata su posizione qualificata e differenziata - Interessi 
generali e diffusi - Singolo individuo - Azionabilità - Esclusione. L’azione 
avverso il silenzio-inadempimento della p.a. non può valere a tutelare nella 
forma dell’azione individuale domande, reclami e pretese che possono essere 
fatti valere uti civis, che attengono, cioè, al buon funzionamento della 
funzione pubblica e alla cura efficace della qualità ambientale e della salute 
umana. Occorre sempre bene distinguere la pretesa di buon andamento della 
funzione e dei servizi pubblici, reclamabile nella sede civica e politica della 
partecipazione democratica, dalla pretesa di provvedimento specifico a sé 
favorevole fondata su di una posizione qualificata e differenziata che legittimi 
al procedimento, al provvedimento e, quindi, alla conseguente azione avverso il 
silenzio illegittimo dell’amministrazione. Una cosa sono i “propri diritti e 
interessi legittimi” contemplati dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 100 
c.p.c., cui è data azione in giudizio, altra cosa sono gli interessi generali, 
diffusi, che appartengono alla collettività e al singolo cittadino, ma come 
parte della collettività, non come singolo individuo. L’interesse alla bonifica 
dei siti contaminati dall’amianto è e resta pertanto un interesse generale, cui 
corrisponde, sì, un dovere funzionale delle amministrazioni competenti, ma non 
anche una pretesa differenziata e qualificata, suscettibile di tradursi in 
un’azione giudiziaria individuale, dei singoli soggetti prossimi allo specifico 
sito da bonificare. Pres. Onorato, Est. Carpentieri - B. e altri (avv.ti Dessì e 
D'Antonio) c. Comune di Caserta (avv. Federico) e altri (n.c.) - TAR 
CAMPANIA, Napoli, Sez. V - sentenza 12 gennaio 2010 n. 70 
 
N. 00070/2010 REG.SEN.
N. 05136/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2009, proposto da:
Barbato Mario, Cardone Gennaro, Salzano Ernesto, Rizza Giancarlo, Marcuccio 
Antonio, Nero Maurizio, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Dessì e 
Francesco D'Antonio, con domicilio eletto in Napoli, Salita Arenella n. 43, 
presso lo studio dell’avv. Gianpiero Galasso;
contro
il Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 
dall'avv. Camillo Federico, con domicilio eletto in Napoli, via G. Martucci, 35, 
presso lo studio legale commerciale ADC;
la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale – non 
costituita;
l’I.A.C.P. della Provincia di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t., non 
costituito;
per la declaratoria
<<del silenzio-rifiuto e il conseguente ordine di provvedere sull’istanza 
recapitata in data 29.09.2008, avente ad oggetto la rimozione dell’eternit 
presente sui tetti delle palazzine site in Caserta al Rione I.A.C.P. e la 
comunicazione del nominativo del responsabile del relativo procedimento>>.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Paolo 
Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20 giugno, il 7 e l’8 luglio 2009 e depositato in 
segreteria l’8 ottobre 2009, i sigg.ri riportati in epigrafe, verosimilmente 
proprietari e/o inquilini, o abitanti delle palazzine site in Caserta al Rione 
I.A.C.P. (i ricorrenti non hanno specificato il loro titolo di legittimazione, 
né nel ricorso, né nell’allegata diffida e messa in mora del 4 aprile 2009), 
agiscono per la declaratoria dell’obbligo di provvedere delle amministrazioni 
intimate sulla diffida notificata il 20 aprile 2009, con la quale avevano 
chiesto che fossero presi i più opportuni provvedimenti per la rimozione 
dell’eternit dai tetti delle citate palazzine e nel contempo di conoscere il 
nominativo del responsabile del procedimento.
Si è costituito in giudizio il solo Comune di Caserta.
Il ricorso è inammissibile.
In disparte la questione della mancata specificazione del titolo di 
legittimazione ad agire di ciascuno dei ricorrenti, è dirimente la 
considerazione che la doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale 
dei siti inquinati (nella specie, per la presenza di amianto) non si traduce 
ipso facto nell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in 
capo ai singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale, come tale 
suscettibile di essere fatta valere in sede procedimentale o in un successivo 
giudizio, con domanda o azione individuale, uti singulus. La tutela ambientale, 
anche allorché si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di 
specifici siti contaminati, non determina, in capo ai soggetti che si trovino 
legati a quel territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto 
soggettivo o di un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una 
legittimazione procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e 
qualificati, rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i 
componenti la collettività locale in vario modo interessata.
Né tale conclusione può essere infirmata o ribaltata, nel caso di specie, dalla 
circostanza, dedotta dai ricorrenti, per cui l’amministrazione comunale aveva in 
precedenza illegittimamente ordinato ad essi odierni soggetti ricorrenti di 
procedere alla bonifica delle palazzine in questione (ordinanze impugnate e da 
questo Tar precedentemente annullate con sentenza n. 1167 del 21 febbraio 2007). 
Il fatto che ingiustamente l’amministrazione comunale abbia ritenuto di gravare 
i singoli proprietari delle abitazioni de quibus dell’onere di bonifica, onere e 
dovere incombente, invece, sulle stesse amministrazioni qui intimate, non 
implica che tale dovere funzionale si traduca per ciò solo in un obbligo di 
procedere e di provvedere diretto nei confronti degli odierni ricorrenti, come 
tale suscettibile di rimedio ex art. 21-bis legge “Tar”.
L’azione avverso il silenzio-inadempimento della p.a., infatti, giova anche in 
questa sede ribadire, non può valere a tutelare nella forma dell’azione 
individuale domande, reclami e pretese che possono essere fatti valere uti civis, 
che attengono, cioè, al buon funzionamento della funzione pubblica e (nel caso 
in esame) alla cura efficace della qualità ambientale e della salute umana. 
Occorre sempre bene distinguere la pretesa di buon andamento della funzione e 
dei servizi pubblici, reclamabile nella sede civica e politica della 
partecipazione democratica, dalla pretesa di provvedimento specifico a sé 
favorevole fondata su di una posizione qualificata e differenziata che legittimi 
al procedimento, al provvedimento e, quindi, alla conseguente azione avverso il 
silenzio illegittimo dell’amministrazione. Una cosa sono i “propri diritti e 
interessi legittimi” contemplati dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 100 
c.p.c., cui è data azione in giudizio, altra cosa sono gli interessi generali, 
diffusi, che appartengono alla collettività e al singolo cittadino, ma come 
parte della collettività, per l’appunto, non come singolo individuo.
Nel caso di specie in esame l’interesse alla bonifica dei siti contaminati 
dall’amianto è e resta un interesse generale, un interesse pubblico, cui 
corrisponde, sì, un dovere funzionale delle amministrazioni competenti, ma non 
anche una pretesa differenziata e qualificata, suscettibile di tradursi in 
un’azione giudiziaria individuale, dei singoli soggetti prossimi allo specifico 
sito da bonificare.
Per le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi inammissibile.
Le ragioni sostanziali fatte valere dai cittadini ricorrenti, come tali 
meritevoli di considerazione, giustificano l’integrale compensazione delle spese 
di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara 
inammissibile.
Spese compensate
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con 
l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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