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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010 n. 28051
APPALTI - Requisiti di partecipazione - Fusioni, incorporazioni, cessioni di 
ramo d’azienda - Utilizzo dei requisiti tecnici e professionali delle imprese 
cedute - Appalti di servizi - Applicabilità. Costituisce principio generale 
che l'impresa che partecipa ad una gara d'appalto può avvalersi dei requisiti 
posseduti dalle imprese cedenti. Invero, la ragione delle operazioni di fusione, 
incorporazione, cessioni di ramo d'azienda ed operazioni similari consiste 
proprio nella possibilità, per la società acquirente, di utilizzare i requisiti 
tecnici e professionali propri delle imprese cedute. Tale principio, che trova 
un addentellato normativo nella disciplina sugli appalti di lavori pubblici, 
attesa la sua portata generale deve ritenersi applicabile anche nel settore 
degli appalti di servizi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 21 marzo 2006, n. 
3108). Pres. Guida, Est. Buonauro - I. s.n.c. (avv. Mite) c. Comune di 
Marcianise (avv. Magno)
- TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 28051
APPALTI - Iscrizione di dati nel casellario informatico presso l’autorità di 
vigilanza - Avviso di avvio del procedimento - Obbligo. Dell'eventuale avvio 
del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso 
l'Autorità di vigilanza deve essere notiziato l'interessato, anche quando la 
trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta 
in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che 
derivano da tale iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza 
delle iscrizioni, salva l’ipotesi di atti informativi equipollenti (C.d.S., Sez. 
VI, sentenza n. 3754 del 15 giugno 2010). Pres. Guida, Est. Buonauro - I. s.n.c. 
(avv. Mite) c. Comune di Marcianise (avv. Magno) -
 TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 28051
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 28051/2010 REG.SEN.
N. 00873/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2010, proposto da:
Impresa C.R.D. - Centro Riproduzione e Disegno - Snc, rappresentato e difeso 
dall'avv. Francesca Mite, con domicilio eletto presso Fresa in Napoli, via San 
Tommaso D'Aquino;
contro
Comune di Marcianise, rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Magno, con 
domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;
nei confronti di
Impresa Geomatic Srl Ingegneria Territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. 
Umberto Gentile, con domicilio eletto presso A. Abbamonte in Napoli, via 
Melisurgo, n. 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 1976 del 3.12.2009 del 
comune di Marcianise di revoca dell’aggiudicazione all’a.t.i. ricorrente del 
servizio di cartografia numerica, di esclusione della stessa a.t.i. dalla gara 
ed aggiudicazione alla seconda Geomatic;- di tutti gli atti e i verbali di gara 
e di ogni altro atto connesso e conseguente.
con ricorso incidentale: - dei verbali di gara in cui non è stato attribuito il 
punteggio massimo alla Geomatic, poi comunque risultata aggiudicataria della 
gara; - di ogni altro atto connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise e di Impresa 
Geomatic;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Michele 
Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, in proprio e nella qualità di capogruppo, espone di aver 
partecipato alla gara per l’affidamento del servizio di formazione di una 
cartografia mediante aerofotogrammetria bandita dal Comune di Marcianise.
La procedura si è svolta fra tre concorrenti secondo il criterio dell’offerta 
più vantaggiosa e si è conclusa con la ricorrente in prima posizione (86,83/100 
di cui 36,83 per l’offerta tecnica e 50 per quella economica) e la 
controinteressata-ricorrente incidentale al secondo posto (84,27/100 di cui 
40,61 per l’offerta tecnica e 43,66 per quella economica).
A seguito della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria provvisoria è 
emersa una irregolarità del d.u.r.c. della C.R.D., alla base della esclusione 
dalla gara ed aggiudicazione definitiva alla seconda graduata.
Avverso l’esclusione in gara della aggiudicataria è diretto il ricorso 
originario con il quale si censura la violazione dell’art. 38 del d. lgs. 163 
del 2006 (mancanza del requisito della gravità e definitività dell’irregolarità 
contributiva), in quanto per mero errore l’INPS competente non avrebbe tenuto 
conto di alcuni crediti contributivi maturati dall’impresa.
Si sono costituiti la stazione appaltante, che conclude per la reiezione del 
ricorso, e la controinteressata, che ha dispiegato ricorso incidentale. 
Quest’ultima censura a sua volta la mancata attribuzione del punteggio massimo 
(pari a 25 punti) per la voce relativa all’ “esperienza nel settore”, dovuta 
alla mancata considerazione dell’esperienza maturata dalla società Sirio 
Aerofotogrammetria, incorporata dalla attuale concorrente.
Respinta la richiesta cautelare avanzata con i motivi aggiunti, all’udienza di 
discussione del 3 novembre 2010 la causa è trattenuta per la decisione.
 
DIRITTO
 
Occorre in via preliminare esaminare le censure sollevate a mezzo ricorso 
incidentale dalla società aggiudicataria Geomatic. Ed invero ai fini della 
decisione della controversia, il ricorso incidentale risulta potenzialmente 
paralizzante quello principale.
Sul punto basta rammentare che laddove, in presenza di una pluralità di 
concorrenti come nel caso di specie, venga proposto un ricorso incidentale 
tendente ad ottenere il superamento dell’offerta della ricorrente principale, 
così paralizzando l'azione principale, volta a sindacare le operazioni di gara 
successive all’attribuzione dei punteggi, il giudice è tenuto a dare la 
precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale tenuto conto che 
le stesse hanno priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, 
riverberandosi sull'esistenza dell'interesse a ricorrere di quest'ultimo, atteso 
che dal suo accoglimento deriva la sopravvenuta carenza di interesse del 
medesimo all'annullamento del provvedimento impugnato.
La censura relativa al mancato computo dell’esperienza maturata dalla società 
incorporata dalla ricorrente incidentale è meritevole di positiva valutazione.
Va premesso in fatto che in sede di gara la Geomatic ha dichiarato, nelle forme 
di cui al d.P.R. 445 del 2000, di essere stata costituita per fusione di due 
società (Sirio Aerofotogrammetria e D.I.A. Servizi di ingeneria) già operanti 
nel settore. In particolare la prima delle due società poi trasfuse ha iniziato 
l’attivià in oggetto, con relativa iscrizione al CIIA nell’aprile del 1983.
Il bando di gara prevedeva l’assegnazione del punteggio massimo (25 punti) alla 
concorrente iscritta da maggior tempo nel registro delle imprese per attività 
principale di “produzione e applicazione fotografia aerea nel campo 
fotogrammetrico e cartografico”.
La commissione di gara, computando esclusivamente la data di iscrizione (1996) 
nel registro della impresa Geomatic, ha assegnato il massimo punteggio alle 
altre due concorrenti, mentre alla ricorrente incidentale ha assegnato, per tale 
voce, solo 20,31 punti. Di qui l’interesse al ricorso incidentale, tenuto conto 
che la redistribuzione del punteggio avrebbe consentito alla Geomatic di 
graduarsi al primo posto.
Costituisce principio generale che l'impresa che partecipa ad una gara d'appalto 
può avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti. Invero, la ragione 
delle operazioni di fusione, incorporazione, cessioni di ramo d'azienda ed 
operazioni similari consiste proprio nella possibilità, per la società 
acquirente, di utilizzare i requisiti tecnici e professionali propri delle 
imprese cedute. Tale principio, che trova un addentellato normativo nella 
disciplina sugli appalti di lavori pubblici, deve ritenersi applicabile anche 
nel settore degli appalti di servizi, attesa la sua portata generale, tanto più 
che, nel caso di specie, il bando non esclude specificamente la possibilità di « 
recupero » dei requisiti delle imprese cedute, onde l'iscrizione nel registro 
delle imprese ben può essere computata mediante la sommatoria dell'iscrizione 
dell'impresa concorrente con quelle delle imprese cedute (cfr. T.A.R. Campania 
Napoli, sez. I, 21 marzo 2006, n. 3108).
Pertanto la commissione di gara, a conoscenza dell’operazione di fusione in base 
alla autocertificazione presentata a corredo dell’offerta, avrebbe dovuto 
attribuire il massimo punteggio alla Geomatic, la cui esperienza nel settore va 
fatta risalire al 1983. D’altra parte la stazione appaltante non ha contestato 
tali dati, ma si è limitata a statuire che la vicenda della fusione avrebbe 
trovato ingresso solo in data 30 ottobre 2009, con un atto integrativo non 
valutabile.
Dalla documentazione esibita dalla ricorrente incidentale, non contestata dalle 
altri parti del processo, risulta invece che la circostanza relativa alla 
fusione fosse già stata indicata in sede di offerta (dichiarazione del 
2.10.2009) e fosse stata solo ulteriormente ribadita in data 30.10.2009 per 
contestare le operazioni di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche.
Pertanto il ricorso incidentale deve trovare accoglimento, con conseguente 
improcedibilità del ricorso principale ed inaccoglibilità della connessa domanda 
risarcitoria.
Ed invero, tenuto conto che il provvedimento gravato si limita a disporre 
l’esclusione della ricorrente dalla gara, dell'eventuale avvio del procedimento 
di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza 
deve essere notiziato l'interessato, anche quando la trasmissione di atti al 
casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di 
disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale 
iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza delle iscrizioni, 
salva l’ipotesi di atti informativi equipollenti (C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 
3754 del 15 giugno 2010).
Difatti, né dalla l. n. 241/1990, né dal sistema della legislazione sui pubblici 
appalti, si desume una deroga al principio generale dell'avviso di avvio del 
procedimento, quanto allo specifico procedimento di iscrizione dei dati nel 
casellario informatico presso l'Osservatorio. Anzi, una conferma della necessità 
di garantire la partecipazione (mediante avviso di avvio del procedimento e 
mediante contraddittorio) nel procedimento di iscrizione di dati e notizie nel 
casellario informatico si desume proprio dalla determinazione n. 1/2008 
dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ha istituito il 
casellario informatico per servizi e forniture (Cons. St., sez. VI, 4 agosto 
2009 n. 4905).
Va aggiunto che sia lo schema di regolamento di esecuzione del codice appalti, 
sia la delibera n. 1/2010 dell’Autorità di vigilanza, prevedono garanzie 
partecipative quanto al procedimento di iscrizione nel casellario.
Il dovere di instaurare il contraddittorio è ancor più ineludibile allorché si 
tratti di dati la cui comunicazione non è automatica e dovuta, ma frutto di 
valutazioni da parte della stazione appaltante su dati opinabili; ciò accade ad 
es. nel caso di segnalazione di episodi di grave negligenza o grave 
inadempimento, e nel caso di false dichiarazioni (cfr. C.d.S. 3754/10 citata). 
Infatti, in tali casi la stazione appaltante, per effettuare la segnalazione, 
deve valutare se vi è o meno grave negligenza, grave inadempimento, falsità 
della dichiarazione. Sicché l'interessato non può sapere "ex ante" se e quando 
tale valutazione verrà svolta in senso affermativo e se vi sarà o meno 
segnalazione all'Osservatorio. Pertanto, dell'avvio del procedimento di 
iscrizione nel casellario va dato avviso all'interessato, salvo individuare caso 
per caso equipollenti idonei allo scopo (ad es. comunicazione dell'esclusione 
per grave negligenza o falsa dichiarazione, accompagnata dall'avviso che l'atto 
viene trasmesso anche all'Osservatorio) (Cons. St., sez. IV, n. 4905/2009).
Pertanto l’accoglimento del ricorso incidentale priva il ricorrente di ogni 
utilità alla coltivazione del ricorso principale. Ne consegue l’improcedibilità 
dello stesso, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della 
natura della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso incidentale;
- dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con 
l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 
		
		
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