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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 31 marzo 2010, n. 1752
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Richiesta inerente lo stato della pratica e il 
nominativo del responsabile del procedimento - Sussumibilità nel novero delle 
istanze di accesso - Esclusione - Disciplina in materia di accesso alle 
informazioni ambientali - D.lgs. n. 195/2005 - Art. 3 sexies d.lgs. n. 152/2006 
- Oggetto della richiesta. Ove si chieda di conoscere lo stato della pratica 
e il nominativo del responsabile del procedimento, la relativa richiesta non è 
qualificabile come istanza di accesso, in quanto volta a promuovere la 
conclusione del procedimento e ad assicurare la partecipazione allo svolgimento 
dello stesso (Tar Lazio, Roma, n. 292/2008). Siffatta conclusione non muta per 
effetto del più ampio spettro di azione conferito all’istituto dalla normativa 
dettata in tema di accesso alle informazioni ambientali, di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ed all’articolo 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, come aggiunto dal decreto correttivo n. 4 del 2008. E’ vero che 
l’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali non si assoggetta ai limiti 
soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi, nel 
senso che non è sottoposto al filtro soggettivo potendo essere esercitato da 
chiunque “senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse 
giuridicamente rilevante”, né al limite oggettivo proprio della legge n. 
241/1990 “potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e 
non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l’amministrazione” (cfr., 
Tar Campania, Napoli, n. 68/2010). Resta tuttavia fermo che deve pur sempre 
trattarsi, ex art. 1 del d.l.vo n. 195/2005, di informazioni ambientali detenute 
dalle autorità pubbliche e concernenti lo stato degli elementi dell'ambiente, i 
fattori che incidono o possono incidere sui suoi elementi, le misure, anche 
amministrative che incidono o possono incidere sui ripetuti elementi e fattori e 
così via seguendosi l’elencazione di cui all’art. 2 del decreto cennato. 
Pres.f.f. Scafuri, Est. Monaciliuni - E.V. (avv. Carbone) c. Comune di Caserta (n.c.) 
- TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 31 marzo 2010, n. 1752
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01752/2010 REG.SEN.
 N. 00809/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2010, proposto da:
Ebraico Vincenzo, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto 
introduttivo del giudizio, dall'avv. Bruno Carbone, presso il cui studio è 
eletto domicilio in Napoli, via S. Teresa al Museo, n. 8
contro
Comune di Caserta, in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituito 
in giudizio
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi ex art. 25 l. 241 del 1990 sull’istanza di 
accesso presentata, ai sensi degli artt. 25 l. 241 del 1990 cit. e 7 del d.l.vo 
n. 195 del 2005, dalla parte ricorrente al Comune di Caserta in data 23 dicembre 
2009
nonché, per la declaratoria
del suo diritto all’accesso alle notizie relative all’attivazione della tutela 
paesaggistica di cui alla suddetta istanza
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 il dott. Arcangelo 
Monaciliuni ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- A mezzo del gravame in esame, notificato il 28 gennaio 2010 e depositato l’11 
febbraio successivo, il sig. Ebraico Vincenzo ha adito questo Tribunale con 
l’azione prevista dall’art. 25 della legge n. 241/1990 per ottenerne 
l’annullamento “del silenzio rifiuto formatosi ex art. 25 l. 241 del 1990 
sull’istanza di accesso presentata al Comune di Caserta in data 23 dicembre 
2009, ai sensi del combinato disposto fra art. 25 l. 241 del 1990 cit. ed art. 7 
del d.l.vo n. 195 del 2005”, nonché per la declaratoria del suo diritto 
“all’accesso alle notizie relative all’attivazione della tutela paesaggistica di 
cui alla suddetta istanza”.
1a- In punto di fatto il ricorrente ha dapprima esposto:
- di essere condomino del parco Carlo III sito in Caserta alla via Feudo di San 
Martino;
- in tale qualità di aver denunciato, con nota del 30 marzo 2009, l’arbitrario 
abbattimento di un pino di particolare anzianità e bellezza esistente in detto 
parco, fatto eseguire dall’amministratore “senza la preventiva autorizzazione 
degli organi preposti alla tutela dei beni paesaggistici ex d.l.vo 22.1.2004, n. 
42” ed in presenza di un atto del Comando dei vigili del fuoco di Caserta che 
“non aveva prescritto l’abbattimento del pino, bensì solo un intervento di 
assicurazione e manutenzione dell’albero”;
- che il comando provinciale di Caserta del Corpo forestale dello Stato, con 
nota del 2 aprile 2009, aveva chiarito come l’intervento fosse stato effettuato 
in zona vincolata, nella quale era “vietato il taglio e l’espianto di alberi di 
alto fusto” ed aveva chiesto al Comune di Caserta di adottare i conseguenti 
provvedimenti.
L’esposizione attorea a questo punto prosegue significando di aver inoltrato nel 
dicembre del 2009 al Comune di Caserta l’istanza sulla quale si è formata il 
silenzio per cui è causa.
1b- Con detta istanza, dopo essersi ripercorsi i fatti quali innanzi 
riepilogati:
- si assume che “è pertanto palese nella fattispecie la violazione alle 
disposizioni del piano territoriale paesistico vigente e che quindi codesto 
ente, preposto alla tutela ed alla vigilanza dei beni paesaggistici del proprio 
territorio, deve attivare la procedura ex art. 181, comma 1, del d. l.vo n. 42 
del 2004 ed adottare ogni più opportuno provvedimento al fine di sanzionare 
l’arbitrario comportamento denunciato”;
- si invita, quindi, l’amministrazione “ai sensi dell’art. 25 l. 241 del 1990 
cit. e dell’art. 3 del d.l.vo n. 195 del 2005 di far conoscere lo stato della 
procedura relativa all’attivazione della tutela paesaggistica richiesta e 
specificata in premessa ed il nominativo del responsabile del procedimento”.
2- Prima di procedere con l’esame del merito, va precisato che il ricorso, 
proposto in presenza del silenzio fatto maturare a fronte di siffatta richiesta, 
risulta essere stato spedito -da parte dell’ufficiale giudiziario cui l’atto era 
stato affidato per la notifica al solo Comune di Caserta- a mezzo plico 
raccomandato in data 28 gennaio 2010, senza tuttavia che sia stata poi 
depositato l'avviso del relativo ricevimento.
3- Nondimeno, ritiene il Collegio di prescindere dai profili di rito relativi 
alla corretta instaurazione del contraddittorio in quanto il gravame va 
dichiarato inammissibile poichè la pretesa attorea non può essere fatta valere a 
mezzo dell’azione giudiziaria invece qui utilizzata.
Come si è visto innanzi, a mezzo dell’istanza formulata nel dicembre del 2009 il 
sig. Ebraico pretende che il Comune di Caserta attivi le procedure di cui 
all’art. 181, comma 1, del d.lvo n. 42 del 2004 (volte a sanzionare, con 
refluenze anche penali, l’esecuzione di opere eseguite su beni paesaggistici 
senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa), assumendo la 
sussistenza del relativo cogente obbligo giuridico e, in relazione a detta 
pretesa ed obbligo, chiede di conoscere lo stato della procedura ed il 
nominativo del funzionario responsabile del procedimento.
Orbene, nel sistema delineato dalla legge 241 del 1990 l'accesso è limitato ai 
documenti, ove esistenti, e non è esteso alle informazioni.
Secondo principi pacifici, a tutela di quest’ultimo diverso diritto, beninteso 
ove sussista l'obbligo giuridico per le amministrazioni di fornirle, 
“l'ordinamento appresta altri rimedi, id est, contro il possibile silenzio 
formatosi sulla richiesta, l'azione disciplinata dall'art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 
241 perché l'Amministrazione concluda il procedimento o un ordinario giudizio 
annullatorio contro il diniego di rilascio di informazioni” (cfr., da ultimo, 
Tar Lazio Roma, sezione terza, 5 novembre 2009, n. 10837); ed invero “ove si 
chieda di conoscere lo stato della pratica e il nominativo del responsabile del 
procedimento l'istanza non è qualificabile come istanza di accesso in quanto 
volta, come chiarito dal suo inequivocabile tenore testuale, a promuovere la 
conclusione del procedimento e ad assicurare la partecipazione allo svolgimento 
dello stesso” (Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 17 gennaio 2008, n. 292).
Ne consegue l’irritualità dell’azione proposta ex art. 25 della l. 241 del 1990, 
a maggior ragione in situazione quale quella qui data in cui la pretesa 
sostanziale fatta valere è che l’amministrazione adotti i provvedimenti 
sanzionatori, nella prospettazione già qui offerta sussistendone tutti i 
presupposti di doverosità.
4- Siffatta conclusione non muta per effetto del più ampio spettro di azione 
conferito all’istituto dalla normativa dettata in tema di accesso alle 
informazioni ambientali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 
(di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 
gennaio 2003, n. 2003/4/CE) ed all’articolo 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 (recante norme in materia ambientale), come aggiunto dal decreto 
correttivo n. 4 del 2008.
Il Collegio è ben consapevole che l’istituto dell’accesso alle informazioni 
ambientali non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri 
dell’accesso ai documenti amministrativi, nel senso che non è sottoposto al 
filtro soggettivo potendo essere esercitato da chiunque “senza essere tenuto a 
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al 
limite oggettivo proprio della legge n. 241/1990 “potendo riguardare anche 
informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed 
esistenti presso l’amministrazione” (cfr., sul punto, Tar Campania, sezione 
quinta, sentenza 12 gennaio 2010, n. 68).
Resta tuttavia fermo che deve pur sempre trattarsi, ex art. 1 del d.l.vo n. 
195/2005, di informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e 
concernenti lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che incidono o 
possono incidere sui suoi elementi, le misure, anche amministrative che incidono 
o possono incidere sui ripetuti elementi e fattori e così via seguendosi 
l’elencazione di cui all’art. 2 del decreto cennato.
5- Ne consegue che la domanda qui azionata non può ritenersi ammissibile 
-ancorchè, come la disattesa richiesta di accesso, fondata sulle previsioni di 
tale ultima normativa in combinato disposto con quella recata dalla legge sul 
procedimento- posto che, come innanzi chiarito, nella fattispecie data non è 
stata avanzata richiesta di alcuna informazione in materia ambientale, nel caso 
da elaborarsi traendola dagli atti detenuti dall’amministrazione; al contrario, 
parte ricorrente è già in possesso di quante informazioni necessarie a 
“pretendere” l’attivazione dei poteri sanzionatori: pretesa tuttavia che non può 
essere fatta valere direttamente o indirettamente a mezzo del proposto gravame, 
ma tramite diversa azione giudiziaria nell’integrità del contraddittorio.
7- Traendo le fila, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio in carenza di costituzione 
dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sede di Napoli, sezione 
sesta, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla a statuirsi sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con 
l'intervento dei Signori:
Angelo Scafuri, Presidente FF
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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