AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16394
 
DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d’uso (da artigianale a 
residenziale) - Esecuzione di opere interne con caratteristiche residenziali - 
Sussistenza. In tema di modifica della destinazione d’uso, l'accertata 
esecuzione di opere interne con caratteristiche residenziali - in una situazione 
in cui rimangono assolutamente evanescenti le attività artigianali che i 
soggetti interessati andrebbero ad esercitare nelle singole unità immobiliari - 
appare, indubbiamente idonea a configurare la modifica della precedente 
destinazione d'uso. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Farina ed altri. CORTE DI 
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16394
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Commissione con 
condotte eterogenee - Concorso di persone nel reato - Accordo preventivo - 
Necessità - Esclusione. Il reato di lottizzazione abusiva nella molteplicità 
di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una 
pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di 
persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte 
anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno 
di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure 
svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta 
illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo 
preventivo [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. IDI: 21.12.2009, n. 
48924, Tortora ed altri; 8.10.2009, n. 39078, Apponi ed altri; 22.9.2009, n. 
36844, Contò; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta ed altri]. Pres. Grassi, 
Est. Fiale, Ric. Farina ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 
27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16394
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Nozione - Condotta 
dell'acquirente in buona fede, malafede e sub-acquirente - Effetti. La 
lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, 
poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione 
unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari 
partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione 
territoriale. La condotta dell'acquirente, non configura un evento imprevisto ed 
imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo 
causale allo concreta attuazione del disegno criminoso di quello [Cass., Sez. 
Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente 
nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il 
venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno 
criminoso da quello concepito, posta in essere anche attraverso la violazione 
(deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e 
conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà 
sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [Corte Costituzionale sentenza n. 
364/1988]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale 
sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo 
egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare 
di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato 
la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione 
e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. 
Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o 
avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega 
con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive 
azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la 
formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo 
convergente al conseguimento del risultato Iottizzatorio. Le posizioni, dunque, 
sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in 
inganno acquirenti comunque diligenti, li convincano della legittimità delle 
operazioni [Cass., Sez, III: 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano]. Neppure 
l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione 
aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si 
consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben 
potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a 
vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale 
[vedi Cass., Sez. III, 8.11.2000, Petracchi]. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. 
Farina ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 
17/02/2010), Sentenza n. 16394
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione negoziale - Contributo causale 
all'attività illecita del venditore - Posizione del compratore. In tema di 
lottizzazione abusiva, il compratore che omette di acquisire ogni prudente 
informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una 
situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante 
contributo causale all'attività illecita del venditore [Cass., Sez. III, 
26.6.2008, Belloi ed altri]. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Farina ed altri. 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 
16394
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Riesame di provvedimenti di sequestro - 
Procedimenti incidentali - Tribunale del riesame - Limiti - Fumus 
commissi delicti - Accertamento e congruità degli elementi rappresentati. 
Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro, non è 
ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita 
esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della 
funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la 
correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri 
della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento 
dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. 
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto 
sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono 
essere censurati sul piano fattuale, ma che vanno valutati così come esposti, al 
fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole 
probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pres. Grassi, 
Est. Fiale, Ric. Farina ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 
27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16394
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Oggetto dei sequestro preventivo - Limiti del 
vincolo coercitivo - Art. 321 c.p.p.. Oggetto dei sequestro preventivo di 
cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque 
appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, 
pure indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, 
idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze 
del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente 
rilevanti [Cass.: n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 
29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992]. Ciò che 
rileva, in relazione al sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, è 
l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il 
suo autore [Cass., Sez. III, 21.12.2009, n. 48924; 19.1.2009, n. 1806], poiché 
l'oggetto della situazione di indisponibilità è rappresentato da qualsiasi cosa 
pertinente al reato, indipendentemente dal titolo di proprietà, possesso o 
detenzione vantato dal soggetto, imputato o terzo, che ne dispone. Il vincolo 
coercitivo pertanto - a fronte di una valutazione di "pericolosità" connessa 
alla libera disponibilità, che non comprometta inutilmente i diritti dei terzi - 
può logicamente cadere anche su cose detenute per qualunque titolo da un 
soggetto estraneo alla condotta delittuosa. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. 
Farina ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 
17/02/2010), Sentenza n. 16394
     
www.AmbienteDiritto.it©
UDIENZA del 17.02.2010
SENTENZA N. 297
REG. GENERALE N. 40487/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi 
Sigg.ri Magistrati: 
Dott. ALDO GRASSI                                    
- Presidente 
Dott. CIRO PETTI                                         
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE                                        
- Rel. Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO                          
- Consigliere
Dott. GIULIO SARNO                                    
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FARINA ALESSANDRO N. IL xx/xx/xxxx
2) GARGIONE SABATO N. IL  xx/xx/xxxx
3) AUTUORI VINCENZO N. IL 17/10/1956
4) PALMENTIERI MARCELLO N. IL  xx/xx/xxxx
- avverso l'ordinanza n. 135/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 24/06/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- sentite le conclusioni del PG 
Dott. Giocchino Izzo il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del 
ricorso;
- Udito il difensore Avv.to Mauro Germani, il quale ha chiesto l'accoglimento 
del ricorso.
 
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno - con provvedimento del 17.10.2007 - 
convalidava il sequestro preventivo di due fabbricati in corso di realizzazione 
nel territorio del Comune di Pontecagnano.
Detto sequestro era stato disposto in relazione al reato di lottizzazione 
abusiva (art. 44, lett. c, del T.U. n. 380/2001), ipotizzato nei confronti di 
Rizzo Vincenzo per avere eseguito, quale rappresentante legale della s.r.I. 
"Residence Immobiliare", in concorso con altri soggetti, in zona omogenea 
artigianale-commerciale (D14) - in totale difformità del permesso di costruire 
n. 45 del 31.5.2005 e del permesso in variante n. 45 del 2007, che prevedevano 
la costruzione di due edifici a destinazione artigianale - opere edili 
consistite nella realizzazione di due edifici, composti da piano-terra, primo e 
secondo piano, per complessive 18 unità immobiliari a destinazione residenziale, 
con trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni in violazione delle 
prescrizioni dello strumento pianificatorio vigente ed in mancanza deIl'autorizzazione 
a Iottizzare.
Il Rizzo presentava istanze di dissequestro, rigettate con provvedimenti 
confermati dal Tribunale del riesame.
Autonoma istanza veniva presentata da Farina Alessandro, Gargione Sabato, 
Autuori Vincenzo e Palmentieri Marcello, i quali - qualificandosi come 
promettenti-acquirenti di alcune delle unità immobiliari in costruzione - 
chiedevano la revoca del sequestro delle stesse, contestando la sussistenza del 
reato di lottizzazione abusiva e prospettando di avere diritto alla restituzione 
per essere "terzi in buona fede concretamente interessati'.
Assumevano di svolgere tutti attività artigianale, che intendevano continuare ad esercitare negli immobili sottoposti a sequestro.
Il G.I.P. del Tribunale di Salerno rigettava la richiesta e, sull'appello 
proposto avverso tale diniego, il Tribunale di Salerno - con ordinanza del 
24.6.2009 - respingeva il gravame, argomentando che:
- gli appellanti non potevano considerarsi "terzi acquirenti in buona fede degli 
immobili oggetto della contestata lottizzazione", in quanto non hanno stipulato 
alcun contratto di compravendita con il costruttore Rizzo Vincenzo, nemmeno 
preliminare: essi avevano depositato semplici copie di scritture private, 
riportanti esclusivamente la firma dell'interessato ma non quella del 
costruttore Rizzo, attestanti una mera opzione di acquisto degli immobili in 
costruzione;
- le unità immobiliari realizzate presentano tipologia "più consona ad edifici 
per civili abitazioni, per la presenza di opere tipiche di un uso residenziale, 
quali l'attacco di carico e scarico delle cucine, canne fumarie per i camini, 
distribuzioni di bagni finemente rifiniti ed accessori di pregio";
- la stessa amministrazione comunale, in data 4.12.2007, aveva emesso ordinanza 
di demolizione, sulla scorta dell'accertata diversa destinazione d'uso degli 
edifici;
- sussisteva il periculum in mora, trattandosi di opere in corso di 
esecuzione.
Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione 
il difensore degli appellanti, il quale - sotto i profili della violazione di 
legge e del vizio di motivazione - ha eccepito che:
- erroneamente sarebbe stato 
escluso che i propri assistiti siano "terzi acquirenti di buona fede" degli 
immobili oggetto di sequestro, tenuto conto del valore giuridico che assume una 
opzione accettata dal destinatario, confermata dalI'emissione di assegni bancari 
e di fatture. Strumentale deve ritenersi la notifica ad essi di un avviso di 
conclusione delle indagini, intervenuta successivamente alla presentazione 
dell'istanza di dissequestro;
- nella specie, le riscontrate caratteristiche delle unità immobiliari non 
consentirebbero "una prognosi sicura della loro destinazione";
- non sussisterebbe il periculum in mora, perché i lavori risultavano già 
interrotti volontariamente ed autonomamente all'atto del sequestro.
**********
Il ricorso deve essere 
dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Va ribadito anzitutto che 
il reato di lottizzazione abusiva - secondo concorde interpretazione 
giurisprudenziale - nella molteplicità di forme che esso può assumere in 
concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in 
base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono 
partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse 
da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un 
contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli 
diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita 
complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo [vedi, 
tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. IDI: 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed 
altri; 8.10.2009, n. 39078, Apponi ed altri; 22.9.2009, n. 36844, Contò; 
29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta ed altri].
La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente 
plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti 
verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i 
comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di 
programmazione territoriale.
La condotta dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto 
ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante 
contributo causale allo concreta attuazione del disegno criminoso di quello 
[vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la 
cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o 
un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una 
semplice adesione al disegno criminoso da quello concepito, posta in essere 
anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di 
specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta 
esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della 
Costituzione [vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la 
Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini 
del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di 
questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a 
rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone 
positivamente la tutela giuridica].
L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua 
qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli 
tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di 
avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la 
necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e 
conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o 
avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega 
con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive 
azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la 
formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo 
convergente al conseguimento del risultato Iottizzatorio.
Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei 
venditori, che, traendo in inganno acquirenti comunque diligenti, li convincano 
della legittimità delle operazioni [vedi Cass., Sez, III, 22.5.1990, Oranges e 
26.1.1998, Cusimano].
Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con 
valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, 
allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto 
successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente 
finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione 
negoziale [vedi Cass., Sez. III, 8.11.2000, Petracchi].
Il venditore non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione 
produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della 
zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere 
cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e 
pianificatone di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente 
informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una 
situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante 
contributo causale all'attività illecita del venditore" [così testualmente 
Cass., Sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri].
Nel caso in questione, comunque, quale che sia la effettiva valenza civilistica 
delle cc.dd, "opzioni di acquisto" prodotte (che potrà trovare opportuno 
approfondimento, in sede dibattimentale, a fronte della possibilità di 
interposizioni fittizie nella circolazione dei beni):
- i ricorrenti non sono stati ritenuti estranei al reato, tanto che ad essi è 
stato notificato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415bis c.p.p.;
- il Tribunale di Salerno non ha ravvisato in alcun modo la buona fede degli 
stessi, i quali - del resto - non hanno addotto alcun elemento idoneo in 
concreto a dimostrare di essere rimasti coinvolti, per inconsapevolezza non 
colpevole o perché tratti in inganno, in un'operazione di illecita 
lottizzazione.
Essi hanno prodotto, infatti, documentazione attestante la loro qualità di 
artigiani ma non hanno indicato quale attività artigianale intenderebbero 
specificamente e rispettivamente svolgere nelle unità immobiliari opzionate (sì 
da consentire la verifica della concreta praticabilità delle attività medesime 
in relazione alla situazione ed alle caratteristiche degli immobili).
2. L'accertata esecuzione di opere interne con caratteristiche residenziali - in 
una situazione in cui rimangono assolutamente evanescenti le attività 
artigianali che i ricorrenti andrebbero ad esercitare nelle singole unità 
immobiliari - appare, allo stato, significativamente idonea a configurare la 
modifica della precedente destinazione d'uso.
Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro, 
infatti, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale 
è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità 
dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a 
verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi 
endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere 
conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice 
del procedimento principale.
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto 
sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono 
essere censurati sul piano fattuale, ma che vanno valutati così come esposti, al 
fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole 
probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
3. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte Suprema, 
oggetto dei sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può 
essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona 
estranea al reato - purché esso sia, pure indirettamente, collegato al reato e, 
ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di 
aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione 
della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [vedi Cass.: n. 
37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 
4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992].
In relazione alle misure di cautela reale deve ritenersi preclusa ogni 
valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli 
stessi [vedi Cass., Sez. Unite, 25.3.1993, n. 4] e la eventuale carenza 
dell'elemento soggettivo del reato può essere valutata soltanto allorquando 
emerga ictu oculi in modo evidente e si riverberi sulla componente 
materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato.
Ciò che rileva, in relazione al sequestro preventivo non finalizzato alla 
confisca, è l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il 
reato e il suo autore [vedi Cass., Sez. III, 21.12.2009, n. 48924; 19.1.2009, n. 
1806], poiché l'oggetto della situazione di indisponibilità è rappresentato da 
qualsiasi cosa pertinente al reato, indipendentemente dal titolo di proprietà, 
possesso o detenzione vantato dal soggetto, imputato o terzo, che ne dispone.
Il vincolo coercitivo pertanto - a fronte di una valutazione di "pericolosità" 
connessa alla libera disponibilità, che non comprometta inutilmente i diritti 
dei terzi - può logicamente cadere anche su cose detenute per qualunque titolo 
da un soggetto estraneo alla condotta delittuosa.
4. Quanto al periculum in mora, nella specie (caratterizzata dalla 
stretta pertinenza degli immobili al reato di lottizzazione abusiva) - 
risultando che i lavori non sono ultimati - razionalmente è stata ritenuta 
prevedibile la prosecuzione delle opere abusive, sicché la misura di cautela 
reale appare legittimamente adottata, ai sensi dell'art. 321, l° comma, c.p.p., 
al fine di impedire ed evitare l'aggravamento o la protrazione di un reato 
tuttora in itinere.
La pregressa spontanea interruzione dei lavori da parte del costruttore Rizzo - 
ove effettivamente si sia verificata prima dell'esercizio dei poteri cautelari e 
sanzionatori dell'amministrazione comunale - non esclude di per se stessa 
l'esigenza preventiva, poiché la libera disponibilità dell'immobile ben può 
essere concretamente utilizzata dagli indagati per proseguire la condotta 
illecita, sì da portare a compimento le unità immobiliari non appena ciò possa 
tornare utile o economicamente fattibile.
Va altresì evidenziato che, a fronte di un nuovo insediamento residenziale 
tutt'altro che insignificante, si impone il rispetto degli standards 
correlati alle residenze dall'art. 3 del D.M. n. 1444/1968 ed a ciò si connette 
la esigenza di reperimento delle relative aree da parte dell'Amministrazione 
comunale.
Ulteriormente si pone, per il Comune, la necessità di provvedere ad una nuova 
complessiva organizzazione del proprio territorio (da attuarsi, in sede di 
ripianificazione, con îl coordinamento delle varie destinazioni d'uso, in tutte 
le loro possibili relazioni, e con l'assegnazione ad ogni singola destinazione 
d'uso di determinate qualità e quantità di servizi), risultando alterate e 
compromesse precedenti scelte pianificatone correlate allo sviluppo economico e 
sociale del territorio.
5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono si ritiene, dunque, 
pienamente giustificato il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare 
in questione.
6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e 
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto 
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 
inammissibilità.", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a 
norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del 
versamento, da parte di ciascun ricorrente, di una somma, in favore della Cassa 
delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella 
misura di curo 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127, 325, 607 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle 
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00, in favore della 
Cassa delle ammende
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 17.2.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  27 APR. 2010
		
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata 
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 
1974-9562