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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Cc. 15/12/2009), Sentenza n. 1610
 
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Strutture turistico 
ricettive - Installazione di mezzi mobili in assenza di permesso di costruire - 
Attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Esclusione - 
Presupposti - Disciplina applicabile - Art. 3, c. 9, L. n. 99/2009 - Art. 44, 
lett.c); 181 d. lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 
n. 99/2009, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini 
urbanistici, edilizi e paesaggistici, anche in assenza di permesso di costruire, 
le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se 
collocati in modo permanentemente, per l'esercizio dell'attività e dell'offerta 
di servizi turistici, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive 
regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni 
strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali. (annulla 
l'ordinanza del 25.06.2009 con rinvio al Tribunale di Fermo) Pres. Petti 
Est.Teresi Ric.Ciarpella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Cc. 
15/12/2009), Sentenza n. 1610
      
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UDIENZA del 15.12.2009
SENTENZA N. 1646
REG. GENERALE N. 26673/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Ciro Petti                                    
Presidente
1. dott. Alfredo Teresi                          
Consigliere rel.
2. dott. Aldo Fiale                               
Consigliere 
3. dots. Margherita Marmo                   
Consigliere 
4. dott. Guida I. Mulliri                         
Consigliere
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Ciarpella Gabriele, nato a Fermo il xx.xx.xxxx, 
indagato dei reati di cui agli art. 44, lettera c); 181 d. lgs. n. 42/2004, 
avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo in data 25.06.2009 che ha dichiarato 
inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto l'istanza 
di revoca del sequestro preventivo di 9 case mobili e di altri manufatti 
istallati in un'area di sosta per camper sottoposta a vincolo paesaggistico;
- Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva;
- Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo 
Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il 
rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza 25.06.2009 il Tribunale di Fermo dichiarava inammissibile 
l'appello proposto da Ciarpella Gabriele avverso l'ordinanza del GIP che aveva 
respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di 9 case mobili e di 
altri manufatti istallati, tramite base di cemento e impianti fissi al suolo, in 
un'area di sosta per camper sottoposta a vincolo paesaggistico.
Rilevava il Tribunale che l'indagato non aveva proposto domanda di riesame; che 
la revoca della misura non era basata su fatti sopravvenuti idonei a modificare 
l'originario quadro valutativo e che comunque l'appello era infondato nel merito 
per l'accertata sussistenza del fumus e del periculum in mora.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione del diritto 
di difesa perché "nessun avviso era stato dato al difensore nè dell'avvenuto 
sequestro nè delle ulteriori vicende" e rilevando che, avendo pagato la 
"sanzione pecuniaria", non potevano essergli irrogate altre sanzioni per il 
medesimo fatto.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Con memoria depositata il 4.12.2009 l'indagato deduceva che il fatto 
attribuitogli era stato depenalizzato dalla legge n. 99/2009.
Il ricorso é fondato.
L'art. 3, comma 9, della legge n. 99/2009 dispone che "al fine di garantire 
migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta 
di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le 
installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se 
collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro 
delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino 
alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti 
regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini 
urbanistici, edilizi e paesaggistici".
Il sequestro preventivo ha a oggetto un'area attrezzata a parcheggio e sosta di 
camper e caravan collocati permanentemente, sicché la modifica normativa sarebbe 
applicabile al bene in sequestro in caso di accertato rispetto della normativa 
regionale sulle specifiche condizioni strutturali e di mobilità.
Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il suddetto 
accertamento.
PQM
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo. 
Cosi deciso nella Camera di 
Consiglio in Roma il 15.12.2009.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 GEN. 2010
		
 
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