AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. III, 28/01/2010, Sentenza C-456/08
  
	
	
	APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Notifica ai candidati e agli 
	offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto - 
	Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di 
	appalti pubblici - Termine di ricorso - Data a partire dalla quale comincia 
	a decorrere il termine di ricorso - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 
	93/37/CEE. L’Irlanda, per il fatto che la National Roads Authority non 
	ha informato l’offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione 
	dell’appalto relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento 
	e alla gestione dell’autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk, e 
	mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, del regolamento 
	di procedura degli organi giurisdizionali superiori (Rules of the Superior 
	Courts), nella sua versione risultante dallo Statutory Instrument n. 
	374/1998, dal momento che queste ultime comportano incertezza circa la 
	decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la 
	determinazione dei termini per proporre tale ricorso, è venuta meno, con 
	riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza 
	dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 
	89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e 
	amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in 
	materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, 
	quale modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, 
	nonché dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 
	93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
	pubblici di lavori, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo 
	e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, riguardo alla seconda censura, 
	agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 
	89/665, quale modificata dalla direttiva 92/50. Pres./Rel. Cunha Rodrigues - 
	Commissione europea c. Irlanda. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 
	28/01/2010, Sentenza C-456/08
  
      
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
		
		28 gennaio 2010
		
		«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/37/CEE - Appalti pubblici di 
		lavori - Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni 
		riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto - Direttiva 89/665/CEE - 
		Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - 
		Termine di ricorso - Data a partire dalla quale comincia a decorrere il 
		termine di ricorso»
		
		
		Nella causa C-456/08,
		
		avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 
		CE, proposto il 20 ottobre 2008,
		
		Commissione europea, rappresentata dai sigg. G. Zavvos, M. 
		Konstantinidis e E. White, in qualità di agenti, con domicilio eletto in 
		Lussemburgo,
		
		ricorrente,
		
		contro
		
		Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, 
		assistito dal sig. A. Collins, SC, con domicilio eletto in Lussemburgo,
		
		convenuta,
		
		LA CORTE (Terza Sezione),
		
		composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente della 
		Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, 
		dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, 
		giudici,
		
		avvocato generale: sig.ra J. Kokott
		
		cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 
		settembre 2009,
		
		sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza 
		del 29 ottobre 2009,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla 
		Corte di dichiarare che l’Irlanda, in ragione delle disposizioni di 
		diritto nazionale relative ai termini cui è soggetto l’esercizio del 
		diritto degli offerenti al controllo giurisdizionale nell’ambito dei 
		procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici, e non avendo 
		notificato la decisione di aggiudicazione al ricorrente nell’ambito del 
		procedimento di aggiudicazione interessato, è venuta meno agli obblighi 
		ad essa incombenti, con riferimento ai termini applicabili, in forza 
		dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 
		89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e 
		amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in 
		materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di 
		lavori (GU L 395, pag. 33), quale modificata dalla direttiva del 
		Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la 
		«direttiva 89/665»), nell’interpretazione fornita dalla Corte, e, per 
		quanto riguarda l’assenza di notificazione, in forza dell’art. 1, n. 1, 
		della direttiva 89/665, nell’interpretazione fornita dalla Corte, nonché 
		dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 
		93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), quale modificata dalla direttiva 
		del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 
		328, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 93/37»).
		
		Contesto normativo
		
		La normativa comunitaria
		
		2 L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 prevede quanto segue:
		
		«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, 
		per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		pubblici disciplinati dalle direttive [del Consiglio 26 luglio 1971, 
		71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di 
		lavori pubblici (GU L 185, pag. 5)], [del Consiglio 21 dicembre 1976, 
		77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		pubblici di forniture (GU L 13, pag. 1),] e 92/50/CEE, le decisioni 
		prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di 
		ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo 
		le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare 
		nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in 
		materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».
		
		3 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665:
		
		«1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei 
		ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:
		
		a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza 
		provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che 
		altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i 
		provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di 
		aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi 
		decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;
		
		b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la 
		soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie 
		discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri 
		o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione 
		dell’appalto in questione; 
		
		c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione».
		
		4 L’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 dispone quanto segue:
		
		«Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto 
		qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti 
		delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi 
		i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un 
		appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la 
		procedura. Esse informano altresì l’Ufficio delle pubblicazioni 
		ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni».
		
		La normativa nazionale
		
		5 L’art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi 
		giurisdizionali superiori (Rules of the Superior Courts), nella sua 
		versione risultante dallo Statutory Instrument n. 374/1998 (in 
		prosieguo: le «RSC»), stabilisce quanto segue:
		
		«Il ricorso avverso una decisione di aggiudicazione o l’aggiudicazione 
		di un appalto pubblico dev’essere proposto quanto prima possibile e 
		comunque entro tre mesi da quando sono emerse le ragioni su cui si basa 
		il ricorso stesso, salvo che il giudice ritenga giustificata una proroga 
		di detto termine».
		
		Fatti e procedimento precontenzioso
		
		6 La National Roads Authority (Autorità nazionale per la viabilità; in 
		prosieguo: la «NRA») è un organismo di diritto pubblico incaricato della 
		costruzione e della manutenzione delle strade in Irlanda.
		
		7 La SIAC Construction Ltd (in prosieguo: la «SIAC») è una società a 
		responsabilità limitata con sede in Irlanda che opera nel settore della 
		costruzione.
		
		8 Il 10 luglio 2001 la NRA pubblicava nella Gazzetta Ufficiale delle 
		Comunità europee un avviso per la manifestazione di interesse per la 
		progettazione, la costruzione, il finanziamento e la gestione 
		dell’autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk. L’appaltatore 
		avrebbe dovuto instaurare un rapporto di partenariato pubblico-privato 
		con la NRA e gestire detto tratto autostradale per un periodo di circa 
		30 anni.
		
		9 Nel dicembre 2001 quattro candidati erano invitati ad intavolare 
		trattative.
		
		10 Nell’aprile 2003, per procedere a trattative più approfondite, 
		venivano selezionati due di questi quattro candidati, vale a dire un 
		consorzio denominato EuroLink, di cui la SIAC faceva parte, e un 
		consorzio denominato Celtic Road Group (in prosieguo: il «CRG»).
		
		11 L’8 agosto 2003 la NRA invitava l’EuroLink e il CRG a presentare la 
		migliore offerta definitiva.
		
		12 Con lettera del 14 ottobre 2003 l’Eurolink veniva informato del fatto 
		che la NRA aveva deciso di scegliere il CRG come offerente preferito. In 
		questa lettera la NRA precisava che tale decisione non comportava 
		rigetto dell’offerta presentata dall’EuroLink. Nella lettera la NRA 
		dichiarava che essa avrebbe proseguito la trattativa con il CRG, che 
		poteva avere l’esito dell’aggiudicazione dell’appalto relativo al 
		progetto in questione. Tuttavia, qualora tale trattativa si fosse 
		conclusa senza aggiudicazione dell’appalto, la NRA si riservava il 
		diritto di invitare l’Eurolink a negoziare sostituendo il CRG.
		
		13 Il 9 dicembre 2003 la NRA decideva di aggiudicare l’appalto di cui 
		trattasi al CRG.
		
		14 Il 5 febbraio 2004 la NRA firmava il contratto con il CRG. Una 
		comunicazione riguardante tali circostanze veniva pubblicata sul sito 
		Internet della NRA il 9 febbraio 2004. L’avviso di aggiudicazione 
		dell’appalto in parola era pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
		dell’Unione europea il 3 aprile 2004.
		
		15 L’8 aprile 2004, la SIAC proponeva un ricorso per risarcimento danni 
		dinanzi alla High Court (Irlanda). Essa contestava in particolare, da un 
		lato, la scelta della procedura negoziata e, dall’altro, alcune 
		irregolarità che a suo parere sarebbero state commesse nella fase della 
		presentazione e della valutazione delle migliori offerte definitive. 
		Riguardo ai termini di ricorso, la SIAC rilevava che la data di 
		decorrenza del termine di ricorso coincideva con la data della firma del 
		contratto con il CRG, vale a dire il 5 febbraio 2004.
		
		16 La High Court considerava che i motivi pertinenti del ricorso si 
		erano prodotti alla data in cui il consorzio al quale apparteneva la 
		SIAC era stato informato dell’identità dell’offerente preferito, vale a 
		dire il 14 ottobre 2003. La SIAC avrebbe dovuto proporre il suo ricorso 
		entro tre mesi da tale data, conformemente all’art. 84 A delle RSC. Di 
		conseguenza, con sentenza 16 luglio 2004, la High Court respingeva il 
		ricorso della SIAC in quanto tardivo.
		
		17 La SIAC presentava una denuncia alla Commissione. Il 10 aprile 2006 
		quest’ultima indirizzava all’Irlanda una lettera di diffida, cui questo 
		Stato membro rispondeva il 30 maggio 2006.
		
		18 Il 15 dicembre 2006 la Commissione inviava all’Irlanda una lettera di 
		diffida complementare, alla quale l’Irlanda rispondeva il 21 febbraio 
		2007.
		
		19 Non convinta delle spiegazioni ricevute, la Commissione, in data 1° 
		febbraio 2008, inviava all’Irlanda un parere motivato, invitandola ad 
		adottare le misure necessarie per conformarsi al parere stesso entro due 
		mesi dal suo ricevimento. L’Irlanda rispondeva a tale parere motivato il 
		25 giugno 2008.
		
		20 Non essendo soddisfatta da tale risposta, la Commissione ha proposto 
		il presente ricorso.
		
		Sul ricorso
		
		Sulla prima censura
		
		21 La prima censura dedotta dalla Commissione è relativa al fatto che la 
		NRA non ha informato l’offerente escluso della sua decisione di 
		aggiudicazione dell’appalto relativo alla progettazione, alla 
		costruzione, al finanziamento e alla gestione dell’autostrada 
		tangenziale ovest della città di Dundalk.
		
		Argomenti delle parti
		
		22 La Commissione rileva che la notifica della decisione di 
		aggiudicazione di un appalto pubblico ai candidati e agli offerenti 
		respinti è obbligatoria ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 
		93/37. Essa afferma, inoltre, che, nell’ambito della direttiva 89/665, 
		una tutela giuridica completa presuppone l’obbligo di informare i 
		candidati e gli offerenti della detta decisione.
		
		23 La comunicazione all’EuroLink, con la lettera della NRA del 14 
		ottobre 2003, della designazione del CRG come offerente preferito non 
		equivarrebbe al rigetto dell’offerta presentata dall’EuroLink. Pertanto, 
		tale lettera non costituirebbe la notifica della decisione di 
		aggiudicazione prevista dalla direttiva 89/665 e dall’art. 8, n. 2, 
		della direttiva 93/37.
		
		24 Poiché è assodato che la SIAC non ha ricevuto notifica 
		dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto controverso, non sarebbero 
		state rispettati gli obblighi stabiliti nelle dette disposizioni.
		
		25 L’Irlanda riconosce l’obbligo degli Stati membri di informare quanto 
		più rapidamente possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni 
		adottate rispetto all’aggiudicazione dell’appalto e sostiene di aver 
		esattamente recepito nel proprio ordinamento giuridico le disposizioni 
		dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 che prevede quest’obbligo. La 
		Commissione, del resto, non pretenderebbe che la normativa irlandese in 
		materia si discosti dalle prescrizioni del diritto comunitario.
		
		26 Riguardo all’appalto relativo all’autostrada tangenziale di Dundalk, 
		l’Irlanda ammette che la comunicazione dell’offerente preferito, 
		effettuata all’EuroLink il 14 ottobre 2003, non abbia valore di notifica 
		della decisione di aggiudicazione di tale appalto.
		
		27 Tuttavia, dalla sentenza della High Court 16 luglio 2004 risulterebbe 
		che, alla detta data, per la SIAC sarebbe stato evidente che una 
		decisione di aggiudicazione del detto appalto era stata adottata. La 
		SIAC non poteva ignorare che la NRA stesse partecipando ad un 
		procedimento di conclusione di un contratto con il CRG. Secondo 
		l’Irlanda, da ciò conseguirebbe che, nelle circostanze del caso di 
		specie, il difetto di notifica dell’aggiudicazione definitiva 
		dell’appalto controverso non ha causato alcun danno.
		
		28 L’Irlanda rileva che, dal momento che il diritto nazionale recepisce 
		esattamente la disciplina comunitaria di notifica delle decisioni 
		adottate in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, non si 
		potrebbe considerare che l’Irlanda non abbia adempiuto agli obblighi di 
		diritto comunitario ad essa incombenti sulla base di un solo caso di 
		difetto di notifica.
		
		Giudizio della Corte
		
		29 L’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 prevede che le amministrazioni 
		aggiudicatrici informino quanto più rapidamente possibile i candidati e 
		gli offerenti delle decisioni adottate riguardo all’aggiudicazione 
		dell’appalto. La notifica della decisione di aggiudicazione di un 
		appalto pubblico ai candidati e agli offerenti respinti è obbligatoria 
		in forza di tale disposizione.
		
		30 Questo stesso obbligo deriva dall’art. 1, n. 1, della direttiva 
		89/665, dal momento che la possibilità di esperire un ricorso efficace 
		avverso le decisioni di aggiudicazione presuppone che i candidati e gli 
		offerenti siano informati tempestivamente di tali decisioni (v., in tal 
		senso, sentenze 24 giugno 2004, causa C-212/02, Commissione/Austria, 
		punto 21, e 3 aprile 2008, causa C-444/06, Commissione/Spagna, Racc. 
		pag. I-2045, punto 38).
		
		31 Nel caso di specie è assodato che la NRA non ha mai notificato 
		ufficialmente all’EuroLink la sua decisione di aggiudicare l’appalto 
		controverso al CRG.
		
		32 La diffusione di tale informazione sul sito Internet della NRA, il 9 
		febbraio 2004, e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
		dell’Unione europea, il 3 aprile 2004, non potrebbero costituire un 
		rimedio adeguato.
		
		33 Infatti tali informazioni sono state diffuse al pubblico dopo la 
		sottoscrizione del contratto, avvenuta il 5 febbraio 2004, mentre per 
		garantire un’effettiva tutela giurisdizionale ai candidati e agli 
		offerenti sarebbe stato necessario informare questi ultimi della 
		decisione di aggiudicazione della NRA con un certo anticipo prima della 
		stipula del contratto (v., in tal senso, citate sentenze 
		Commissione/Austria, punto 21, e Commissione/Spagna, punto 38).
		
		34 Di conseguenza la NRA non ha rispettato, per l’appalto di cui 
		trattasi, gli obblighi di informazione ad essa incombenti in forza 
		dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 e dell’art. 1, n. 1, della 
		direttiva 89/665.
		
		35 L’Irlanda, rinviando al riguardo alla lettera della NRA del 14 
		ottobre 2003, rileva che nel procedimento controverso la SIAC non ha 
		comunque subito alcun danno. Secondo tale Stato membro, dopo tale data, 
		la SIAC non ha potuto ignorare che la NRA fosse impegnata nelle 
		trattative per la conclusione di un contratto con il CRG.
		
		36 Tale tesi non può essere accolta.
		
		37 Da un lato, con la sua lettera del 14 ottobre 2003, la NRA non ha 
		notificato la decisione definitiva di aggiudicazione dell’appalto 
		controverso, ma ha semplicemente indicato che sceglieva il CRG come 
		offerente preferito. La NRA ha anche precisato che essa si riservava il 
		diritto, qualora la trattativa con il CRG non fosse andata a buon fine, 
		di avviare una trattativa con l’EuroLink, che sarebbe subentrato al CRG. 
		In tale fase l’Eurolink non era definitivamente escluso da ogni 
		possibilità di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi e poteva 
		legittimamente ritenere non ancora terminato il relativo procedimento.
		
		38 Dall’altro lato, e in ogni caso, per accertare l’inadempimento di uno 
		Stato membro non è necessario constatare l’esistenza di un danno da esso 
		derivante (sentenze 18 dicembre 1997, causa C-263/96, 
		Commissione/Belgio, Racc. pag. I-7453, punto 30, nonché 10 aprile 2003, 
		cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania, Racc. pag. 
		I-3609, punto 42).
		
		39 Infine, l’Irlanda sostiene che la normativa nazionale di cui trattasi 
		è conforme agli obblighi di informazione imposti dalla normativa 
		comunitaria. In tali circostanze, un caso isolato di difetto di notifica 
		di una decisione riguardante l’aggiudicazione di un appalto pubblico non 
		giustificherebbe la conclusione che lo Stato membro non ha adempiuto 
		agli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario.
		
		40 Neppure questo argomento può essere accolto.
		
		41 Senza dover prendere posizione sull’affermazione secondo cui la 
		normativa nazionale in parola recepisce in maniera adeguata gli obblighi 
		imposti in materia dal diritto comunitario, è sufficiente ricordare che, 
		per costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento per 
		inadempimento è possibile esaminare non solo la conformità delle 
		disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato 
		membro con il diritto comunitario, ma anche determinare una violazione 
		della normativa comunitaria commessa da un’autorità di uno Stato membro 
		in un caso specifico (v., con riferimento all’aggiudicazione degli 
		appalti pubblici, sentenze 10 aprile 2003, Commissione/Germania, cit., 
		punto 30, e 15 ottobre 2009, causa C-275/08, Commissione/ Germania, 
		punto 27).
		
		42 La prima censura è pertanto fondata.
		
		Sulla seconda censura
		
		43 La seconda censura della Commissione si suddivide in due parti. Da un 
		lato, la Commissione afferma che la normativa nazionale di cui trattasi 
		comporta incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve 
		essere proposto. Dall’altro, essa sostiene che tale normativa fa sorgere 
		dubbi circa la determinazione dei termini per proporre un ricorso.
		
		Sulla prima parte della seconda censura
		
		- Argomenti delle parti
		
		44 La Commissione afferma che per gli offerenti è difficile capire quale 
		decisione dell’amministrazione aggiudicatrice debbano impugnare e in 
		quale data cominci a decorrere il termine di ricorso per impugnare tale 
		decisione. La Commissione sostiene che tale incertezza è causata dalla 
		formulazione dell’art. 84 A, n. 4, delle RSC, nonché dalla sua dubbia 
		interpretazione.
		
		45 La Commissione sottolinea che l’espressione «una decisione di 
		aggiudicazione o l’aggiudicazione di un appalto pubblico» utilizzata 
		nell’art. 84 A, n. 4, delle RSC si riferisce alle decisioni che possono 
		formare oggetto di ricorso e che tale disposizione non menziona le 
		decisioni provvisorie precedentemente adottate dall’amministrazione 
		aggiudicatrice. Nella sua sentenza 16 luglio 2004 la High Court avrebbe 
		considerato che la detta disposizione si applica non soltanto alla 
		decisione di aggiudicazione o all’aggiudicazione di un appalto pubblico, 
		ma anche alle decisioni adottate dalle amministrazione aggiudicatrici 
		nell’ambito dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti.
		
		46 Secondo la Commissione, la normativa nazionale di cui trattasi non 
		risulta conforme al principio fondamentale della certezza del diritto e 
		all’esigenza di effettività sottesa alla direttiva 89/665, che 
		costituisce un’applicazione di tale principio, poiché gli offerenti sono 
		lasciati nel dubbio, circa la loro situazione, al momento in cui 
		intendono proporre un ricorso avverso una decisione di aggiudicazione di 
		un appalto adottata da un’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito di 
		un procedimento in due fasi, nel quale la decisione di aggiudicazione 
		definitiva ha luogo dopo la selezione di un offerente.
		
		47 La Commissione sostiene che si dovrebbe chiaramente precisare agli 
		offerenti che l’art. 84 A, n. 4, delle RSC si applica non solo alle 
		decisioni di aggiudicazione di appalti, ma anche alle decisioni 
		provvisorie adottate da un’amministrazione aggiudicatrice nel corso del 
		procedimento di appalto, quali, in particolare, quelle riguardanti la 
		selezione dell’offerente preferito.
		
		48 L’Irlanda ricorda che l’art. 1 della direttiva 89/665 impone agli 
		Stati membri di garantire l’efficacia dei ricorsi avverso tutte le 
		decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei 
		procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici, e non soltanto 
		avverso le decisioni di aggiudicazione di tali appalti. Secondo 
		l’Irlanda, i giudici nazionali interpretano e applicano l’art. 84 A, n. 
		4, delle RSC in conformità a tali prescrizioni. In particolare, la 
		sentenza della High Court 16 luglio 2004 avrebbe chiaramente dichiarato 
		che tale disposizione permette di proporre un ricorso contro qualsiasi 
		decisione delle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito di un 
		procedimento di aggiudicazione di appalti, il che è pienamente in linea 
		con l’art. 1 della direttiva 89/665.
		
		49 Quanto alla data a partire dalla quale decorre il termine per 
		impugnare una decisione provvisoria dell’amministrazione aggiudicatrice, 
		l’Irlanda rileva che la direttiva 89/665 esige che le decisioni adottate 
		dalle amministrazioni aggiudicatrici possono formare oggetto di ricorsi 
		esaminati in tempi rapidi. Un ricorso potrebbe essere esaminato 
		rapidamente soltanto qualora le due parti della controversia abbiano 
		l’obbligo di agire con celerità nell’ambito di tale procedimento. Questo 
		obiettivo non potrebbe essere raggiunto qualora le parti, nonostante 
		siano in possesso di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari 
		per avviare un siffatto procedimento, siano autorizzate ad attendere la 
		notifica formale della decisione di aggiudicazione prima di proporre un 
		ricorso.
		
		50 L’Irlanda sostiene che, se un offerente potesse semplicemente 
		attendere la notifica di una decisione formale di non aggiudicargli 
		l’appalto in parola, nonostante egli sia a conoscenza della circostanza 
		che tale appalto non gli è stato aggiudicato, come la High Court ha 
		constatato nella causa che ha condotto alla sua sentenza 16 luglio 2004, 
		si avrebbe come conseguenza un grave prolungamento dei termini per 
		esaminare tutte le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici.
		
		- Giudizio della Corte
		
		51 La Corte ha già dichiarato che la direttiva 89/665 non osta ad una 
		normativa nazionale la quale preveda che qualsiasi ricorso avverso una 
		decisione dell’amministrazione aggiudicatrice vada proposto nel termine 
		all’uopo previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di 
		aggiudicazione, invocata a sostegno di tale ricorso, debba essere 
		sollevata nel medesimo termine, a pena di decadenza, di modo che, 
		scaduto tale termine, non è più possibile impugnare tale decisione o 
		eccepire la suddetta irregolarità, a condizione che il termine in parola 
		sia ragionevole (sentenza 11 ottobre 2007, causa C-241/06, Lämmerzahl, 
		Racc. pag. I-8415, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
		
		52 Tale giurisprudenza è fondata sulla considerazione secondo cui la 
		completa realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 89/665 
		sarebbe compromessa se ai candidati ed agli offerenti fosse consentito 
		far valere in qualsiasi momento del procedimento di aggiudicazione 
		infrazioni alle norme sull’aggiudicazione degli appalti, obbligando 
		quindi l’amministrazione aggiudicatrice a ricominciare l’intero 
		procedimento al fine di correggere tali infrazioni (sentenza Lämmerzahl, 
		cit., punto 51).
		
		53 Per contro, i termini di decadenza nazionali, ivi comprese le 
		modalità della loro applicazione, non devono di per sé essere tali da 
		rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio 
		dei diritti eventualmente riconosciuti all’interessato dall’ordinamento 
		comunitario (sentenza Lämmerzahl, cit., punto 52).
		
		54 L’art. 84 A, n. 4, delle RSC prevede che «[I]l ricorso avverso una 
		decisione di aggiudicazione o l’aggiudicazione di un appalto pubblico» 
		dev’essere proposto entro un termine determinato.
		
		55 Tuttavia, com’è successo nell’ambito della causa che ha dato luogo 
		alla sentenza della High Court 16 luglio 2004, i giudici irlandesi 
		possono interpretare tale disposizione nel senso che essa si applica non 
		solo alla decisione definitiva di aggiudicare un appalto pubblico, ma 
		altresì alle decisioni intermedie adottate da un’amministrazione 
		aggiudicatrice nel corso dello svolgimento del procedimento di 
		aggiudicazione di tale appalto. Orbene, se la decisione definitiva di 
		aggiudicazione di un appalto interviene dopo la scadenza del termine 
		previsto per impugnare la decisione intermedia interessata, non si può 
		escludere che un candidato o un offerente interessato si trovi 
		nell’impossibilità, per intervenuta decadenza, di proporre un ricorso 
		relativo all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.
		
		56 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’applicazione di un 
		termine di decadenza non può tuttavia far sì che l’esercizio del diritto 
		a presentare ricorso contro una decisione di aggiudicazione sia privato 
		della propria efficacia pratica (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 
		2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617, punto 72; 
		27 febbraio 2003, causa C-327/00, Santex, Racc. pag. I-1877, punti 51 e 
		57, nonché Lämmerzahl, cit., punto 52).
		
		57 Come l’avvocato generale rileva al paragrafo 51 delle proprie 
		conclusioni, solo laddove dalla normativa nazionale risulti in maniera 
		inequivoca che anche gli atti preparatori o le decisioni intermedie 
		adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito di un 
		procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico fanno decorrere un 
		termine di decadenza, i candidati e gli offerenti possono adottare in 
		tempo utile i provvedimenti necessari a far accertare eventuali 
		violazioni del diritto degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 1, n. 
		1, della direttiva 89/665.
		
		58 Non è pertanto conforme a quanto prescritto dall’art. 1, n. 1, della 
		detta direttiva il fatto che l’ambito d’applicazione del termine di cui 
		all’art. 84 A, n. 4, delle RSC sia esteso ai ricorsi avverso decisioni 
		intermedie adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
		procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, senza che ciò 
		risulti chiaramente dal testo della disposizione.
		
		59 L’Irlanda obietta, avverso tale conclusione, che l’applicazione di un 
		siffatto termine alle dette decisioni intermedie risponde agli obiettivi 
		della direttiva 89/665, in particolare all’imperativo della celerità.
		
		60 È certamente vero che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 impone 
		agli Stati membri di garantire che le decisioni delle amministrazioni 
		aggiudicatrici possano formare oggetto di ricorsi efficaci e quanto più 
		rapidi possibile. Per realizzare l’obiettivo di celerità perseguito da 
		tale direttiva, gli Stati membri possono imporre termini di ricorso al 
		fine di obbligare gli operatori a contestare entro termini brevi 
		provvedimenti preparatori o decisioni intermedie adottati nell’ambito 
		del procedimento di aggiudicazione di un appalto (v., in tal senso, 
		sentenze Universale-Bau e a., cit., punti 75-79; 12 febbraio 2004, causa 
		C-230/02, Grossmann Air Service, Racc. pag. I-1829, punti 30 e 36-39, 
		nonché Lämmerzahl, cit., punti 50 e 51).
		
		61 Tuttavia l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 89/665 
		deve essere realizzato nel diritto nazionale nel rispetto delle esigenze 
		della certezza del diritto. A tal fine gli Stati membri hanno l’obbligo 
		di adottare una disciplina dei termini sufficientemente precisa, chiara 
		e prevedibile per consentire ai singoli di conoscere i loro diritti e i 
		loro obblighi (v., in tal senso, sentenze 30 maggio 1991, causa 
		C-361/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2567, punto 24, e 7 
		novembre 1996, causa C-221/94, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. 
		I-5669, punto 22).
		
		62 Il detto obiettivo di celerità non permette agli Stati membri di fare 
		astrazione dal principio di effettività, secondo il quale le modalità di 
		applicazione dei termini di decadenza nazionali non devono rendere 
		impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti 
		attribuiti agli interessati dal diritto comunitario, principio che 
		soggiace all’obiettivo dell’efficacia del ricorso, espresso all’art. 1, 
		n. 1, di detta direttiva.
		
		63 L’estensione del termine di decadenza previsto all’art. 84 A, n. 4, 
		delle RSC alle decisioni intermedie adottate dalle amministrazioni 
		aggiudicatrici nell’ambito di un procedimento di aggiudicazione di un 
		appalto pubblico secondo modalità che finiscono per privare gli 
		interessati del loro diritto di ricorso non è conforme alle esigenze 
		della certezza del diritto, né all’obiettivo di efficacia del ricorso. 
		Gli interessati devono essere informati con sufficiente chiarezza che la 
		disciplina dei termini si applica alle dette decisioni intermedie, per 
		poter utilmente proporre ricorso nei termini stabiliti. La mancanza di 
		una siffatta informazione non può essere giustificata dall’obiettivo di 
		celerità del procedimento.
		
		64 L’Irlanda fa valere che i giudici irlandesi interpretano e applicano 
		l’art. 84 A, n. 4, delle RSC conformemente alle prescrizioni della 
		direttiva 89/665. Questo argomento allude all’importante ruolo rivestito 
		dalla giurisprudenza nei paesi di common law quali l’Irlanda.
		
		65 Al riguardo si deve rilevare che, secondo una costante giurisprudenza 
		della Corte, anche se la trasposizione di una direttiva non esige 
		necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue 
		disposizioni in una norma di legge espressa e specifica, e può trovare 
		realizzazione in un contesto normativo generale, è tuttavia necessario 
		che quest’ultimo sia sufficientemente chiaro e preciso da consentire ai 
		beneficiari di conoscere la pienezza dei loro diritti e farli valere, 
		eventualmente, dinanzi ai giudici nazionali (sentenza 29 ottobre 2009, 
		causa C-474/08, Commissione/Belgio, punto 19 e giurisprudenza ivi 
		citata).
		
		66 Orbene, l’art. 84 A, n. 4, delle RSC non risponde a tali esigenze, 
		dal momento che permette ai giudici nazionali di applicare per analogia 
		il termine di decadenza da esso previsto per i ricorsi avverso le 
		decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblici ai ricorsi contro le 
		decisioni intermedie adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici 
		nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di tali appalti, riguardo 
		alle quali il legislatore non ha espressamente previsto tale decadenza. 
		La situazione giuridica che ne risulta non è sufficientemente chiara e 
		precisa per escludere il rischio che ai candidati e agli offerenti 
		interessati venga negato il loro diritto a ricorrrere contro decisioni 
		in materia di appalti pubblici da un giudice nazionale, in base ad una 
		sua interpretazione di tale disposizione.
		
		67 Ne consegue che la prima parte della seconda censura è fondata.
		
		Sulla seconda parte della seconda censura
		
		- Argomenti delle parti
		
		68 La Commissione ricorda che l’art. 84 A, n. 4, delle RSC prevede che i 
		ricorsi debbano essere proposti «quanto prima possibile e comunque entro 
		tre mesi». Secondo la Commissione, tale formulazione lascia gli 
		offerenti nel dubbio al momento in cui essi intendono esercitare il 
		diritto, ad essi conferito dal diritto comunitario, di proporre un 
		ricorso contro una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. 
		Infatti gli offerenti acquisirebbero conoscenza dell’interpretazione che 
		sarà data ai termini «quanto prima possibile» soltanto dopo che avranno 
		proposto ricorso e che il giudice competente avrà esercitato il suo 
		potere valutativo nell’interpretazione di tale disposizione. Una 
		situazione del genere sarebbe contraria al principio di certezza del 
		diritto.
		
		69 La detta disposizione darebbe inoltre luogo ad un’ulteriore 
		incertezza circa la distinzione dei casi in cui sarà applicato il 
		termine di tre mesi da quelli in cui sarà applicato il termine più 
		breve, in quanto era possibile presentare un ricorso prima.
		
		70 Conseguentemente la Commissione ritiene che il testo dell’art. 84 A, 
		n. 4, delle RSC non sia chiaro e generi incertezza del diritto. La 
		Commissione considera che, tenuto conto dell’obbligo di conformarsi al 
		principio della certezza del diritto, il termine applicabile deve essere 
		un termine fisso che possa essere interpretato in maniera chiara e 
		prevedibile da tutti gli offerenti.
		
		71 L’Irlanda ribatte che, a tutt’oggi, nessun giudice irlandese ha 
		respinto per tardività un ricorso avverso una decisione di 
		un’amministrazione aggiudicatrice, adottata nell’ambito di un 
		procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, che sia stato 
		proposto nel termine di tre mesi, ma non quanto prima possibile. Secondo 
		l’Irlanda, qualsiasi interpretazione in tal senso non può essere accolta 
		in quanto il termine «comunque» indica che ogni ricorso proposto entro i 
		tre mesi è proposto nel rispetto dei termini. Inoltre, la High Court 
		avrebbe espressamente dichiarato che, qualora necessario, il termine di 
		tre mesi sarebbe prorogato.
		
		72 L’Irlanda sottolinea che l’art. 84 A, n. 4, delle RSC conferisce ai 
		giudici irlandesi il potere di prorogare i termini di ricorso. Il 
		conferimento di tale potere al giudice da parte della normativa 
		nazionale costituirebbe una legittima possibilità lasciata agli Stati 
		membri per disciplinare i termini di ricorso. Gli Stati membri non 
		sarebbero tenuti a stabilire termini immutabili.
		
		- Giudizio della Corte
		
		73 Poiché la direttiva 89/665 persegue l’obiettivo di celerità, è 
		legittimo che lo Stato membro, nell’ambito dell’attuazione di tale 
		direttiva, imponga agli interessati un obbligo di diligenza per proporre 
		ricorsi in materia.
		
		74 Tuttavia la formulazione dell’art. 84 A, n. 4, delle RSC, secondo la 
		quale ogni ricorso in materia «dev’essere proposto quanto prima 
		possibile e comunque entro tre mesi», comporta una situazione di 
		incertezza. Non si può escludere che una siffatta disposizione 
		conferisca ai giudici nazionali la possibilità di respingere un ricorso 
		per decadenza prima ancora che sia scaduto il termine di tre mesi, 
		qualora essi ritengano che il ricorso non sia stato proposto «quanto 
		prima possibile» ai sensi di tale disposizione.
		
		75 La durata di un termine di decadenza non è prevedibile per gli 
		interessati se la sua fissazione è lasciata alla libera discrezionalità 
		del giudice competente. In tal caso, una disposizione nazionale che 
		preveda un termine del genere non assicura un’effettiva trasposizione 
		della direttiva 89/665.
		
		76 Avverso tale conclusione l’Irlanda afferma che nessun ricorso in 
		materia di appalti pubblici è stato respinto da un giudice irlandese per 
		il motivo di non essere stato proposto «quanto prima possibile».
		
		77 Al riguardo è sufficiente ricordare che, per determinare se la 
		trasposizione di una direttiva sia insufficiente, non è sempre 
		necessario comprovare gli effetti concreti della normativa nazionale di 
		trasposizione. Diversa è la situazione se nel testo stesso di tale 
		normativa è insita l’insufficienza della trasposizione (v., in tal 
		senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, 
		Racc. pag. I-5901, punto 60).
		
		78 L’Irlanda osserva che l’art. 84 A, n. 4, delle RSC conferisce ai 
		giudici irlandesi il potere di prorogare i termini di ricorso.
		
		79 Infatti tale disposizione prevede l’applicazione del termine 
		prescritto «salvo che il giudice ritenga giustificata una proroga di 
		detto termine».
		
		80 Si deve riconoscere che una simile disposizione sarebbe, di per sé, e 
		indipendentemente dal suo contesto, lecita nell’ambito dell’attuazione 
		della direttiva 89/665. In un settore quale quello degli appalti 
		pubblici, nel quale le procedure possono essere complesse e gli elementi 
		di fatto molto vari, la facoltà accordata dal legislatore nazionale ai 
		giudici nazionali di prorogare i termini di ricorso per motivi di equità 
		può essere dettata da ragioni di buona amministrazione della giustizia.
		
		81 Tuttavia, la facoltà per il giudice di prorogare i termini di 
		ricorso, prevista all’art. 84 A, n. 4, delle RSC, non è tale da colmare 
		le lacune che tale disposizione presenta rispetto alla chiarezza e alla 
		precisione, richieste dalla direttiva 89/665 con riferimento alla 
		disciplina dei termini di ricorso. Anche tenendo conto di questa facoltà 
		di proroga, il candidato o l’offerente interessato, dato il riferimento 
		all’obbligo di presentare ogni ricorso quanto prima possibile, non può 
		prevedere con certezza il termine che gli sarà impartito per proporre 
		ricorso.
		
		82 Di conseguenza, la seconda parte della seconda censura dev’essere 
		considerata fondata.
		
		83 Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che l’Irlanda,
		
		- per il fatto che la NRA non ha informato l’offerente escluso della sua 
		decisione di aggiudicazione dell’appalto relativo alla progettazione, 
		alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell’autostrada 
		tangenziale ovest della città di Dundalk, e
		
		- mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, delle RSC, 
		dal momento che queste ultime comportano incertezza circa la decisione 
		contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la 
		determinazione dei termini per proporre tale ricorso,
		
		è venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa 
		incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, nonché 
		dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 e, riguardo alla seconda 
		censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, 
		della direttiva 89/665.
		
		Sulle spese
		
		84 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte 
		soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché 
		la Commissione ha chiesto la condanna dell’Irlanda, quest’ultima, che è 
		risultata soccombente, deve essere condannata alle spese.
		
		Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
		
		1) L’Irlanda,
		
		- per il fatto che la National Roads Authority non ha informato 
		l’offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell’appalto 
		relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla 
		gestione dell’autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk, e
		
		- mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, del 
		regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori (Rules 
		of the Superior Courts), nella sua versione risultante dallo Statutory 
		Instrument n. 374/1998, dal momento che queste ultime comportano 
		incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere 
		proposto e circa la determinazione dei termini per proporre tale 
		ricorso,
		
		è venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa 
		incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 
		dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, 
		regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure 
		di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
		forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 18 
		giugno 1992, 92/50/CEE, nonché dell’art. 8, n. 2, della direttiva del 
		Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di 
		aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, quale modificata dalla 
		direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 
		97/52/CE, e, riguardo alla seconda censura, agli obblighi ad essa 
		incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, quale 
		modificata dalla direttiva 92/50.
		
		2) L’Irlanda è condannata alle spese.
		
		Firme
		
		
 
		
 Vedi 
altre: 
		SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562