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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
  
	
	DIRITTO AGRARIO - Contributi finanziari comunitari relativi ai premi 
	speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione - 
	Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità dei 
	capi detenuti nell’azienda - Carni bovine - Nozione di “superficie foraggera 
	disponibile” - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi 
	di aiuti comunitari - Normativa nazionale - Erogazione dei contributi 
	finanziari comunitari  subordinati alla produzione di un titolo 
	giuridico valido - Giustificazione dell’utilizzazione delle superfici 
	foraggere dell’azienda - Regolamento n. 1254/1999/CE - Regolamenti (CEE) n. 
	3887/92 e (CE) n. 2419/2001. La normativa comunitaria, ed in particolare 
	il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo 
	all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non 
	subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi 
	e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo 
	giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le 
	superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa 
	comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa 
	nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano 
	rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi 
	generali del diritto comunitario, in particolare il principio di 
	proporzionalità. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai 
	sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso - Pres. Cunha Rodrigues - 
	Rel. Ó Caoimh. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza 
	C-375/08
	
	DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Rinvio pregiudiziale - Poteri del 
	giudice nazionale - Limiti della Corte. Nell’ambito di un rinvio 
	pregiudiziale, è compito del giudice nazionale chiarire il contesto fattuale 
	e normativo della causa principale (v. ordinanza 28/06/2000, causa C-116/00, 
	Laguillaumie). Non spetta alla Corte individuare le disposizioni del diritto 
	nazionale pertinenti ai fini della lite, pronunciarsi sull’interpretazione 
	di tali disposizioni e giudicare se l’interpretazione che il giudice del 
	rinvio ne dà sia corretta (C.G.E. sentenza 23/04/2009, cause riunite da 
	C-378/07 a C-380/07, Angelidaki e a.). 
	(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
	234 CE, dal Tribunale di Treviso) - Pres. Cunha Rodrigues - Rel. Ó Caoimh.
	CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
	
	DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO - Disposizioni di diritto comunitario - 
	Ermeneutica ed esegesi. Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni 
	di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto del loro tenore 
	letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla 
	normativa di cui esse fanno parte (C.G.E. sentenze 1°/03/2007, causa 
	C-34/05, Schouten e 24/05/2007, causa C-45/05, Maatschap Schonewille-Prins). 
	(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 
	234 CE, dal Tribunale di Treviso) - Pres. Cunha Rodrigues - Rel. Ó Caoimh.
	CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 24/06/2010, Sentenza C-375/08
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
		
		24 giugno 2010
		
		«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni bovine - 
		Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Contributi finanziari comunitari 
		relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione 
		- Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità 
		dei capi detenuti nell’azienda - Nozione di ‘superficie foraggera 
		disponibile’ - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 - 
		Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti 
		comunitari - Normativa nazionale che subordina l’erogazione dei 
		contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico 
		valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere 
		dell’azienda»
		
		
		Nel procedimento C-375/08,
		
		avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
		Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso con ordinanza 
		6 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2008, nel 
		procedimento penale a carico di
		
		Luigi Pontini e altri,
		
		
		LA CORTE (Seconda Sezione),
		
		composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (presidente di sezione), dalla 
		sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore) e A. 
		Arabadjiev, giudici,
		
		avvocato generale: sig. N. Jääskinen
		
		cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 
		gennaio 2010,
		
		considerate le osservazioni presentate:
		
		- per Emanuele Rech, Giovanni Forato e Laura Forato, dagli avv.ti B. 
		Nascimbene e F. Rossi dal Pozzo;
		
		- per Adele Adami e altri, dall’avv. W. Viscardini;
		
		- per Ivo Colomberotto, dagli avv.ti A. Mascotto e O. Bigolin;
		
		- per l’Agrirocca di Rech Emanuele e l’Asolat di Rech Emanuele & C., 
		dall’avv. G. Donà;
		
		- per l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, dagli 
		avv.ti A. dal Ferro e A. Cevese;
		
		- per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, 
		assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
		
		- per il governo ellenico, dalle sig.re A. Vassilopoulou e E. 
		Leftheriotou, in qualità di agenti;
		
		- per la Commissione europea, dai sigg. P. Rossi e N. Rasmussen, in 
		qualità di agenti,
		
		vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di 
		giudicare la causa senza conclusioni,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della 
		normativa comunitaria in materia di domande di aiuti per animale, e 
		segnatamente del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, 
		relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
		bovine (GU L 160, pag. 21, e rettifiche in GU 1999, L 282, pag. 16, e GU 
		2000, L 263, pag. 34).
		
		2 La questione è sorta nell’ambito di un procedimento penale a carico 
		dei sigg. Pontini, Rech, Forato, Bonora e Colomberotto, nonché delle 
		sig.re. Forato e Adami, imputati di vari illeciti penali commessi a 
		danno della Comunità europea, consistenti nella percezione, indebita 
		secondo la prospettazione dell’accusa, di contributi finanziari 
		comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti 
		per l’estensivizzazione nel corso degli anni 2000-2004.
		
		Contesto normativo
		
		La normativa comunitaria
		
		Il regolamento (CEE) n. 3508/92
		
		3 L’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, 
		n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo 
		di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), dispone che 
		ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di 
		controllo (in prosieguo: il «SIGC») applicabile a vari regimi di aiuti 
		comunitari nei settori della produzione vegetale e della produzione 
		animale.
		
		4 L’art. 2 del citato regolamento, come modificato con regolamento (CE) 
		del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1593 (GU L 182, pag. 4), dispone che il 
		SIGC comprende una base di dati informatizzata, un sistema di 
		identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e 
		di registrazione degli animali, delle domande di aiuti e un sistema 
		integrato di controllo.
		
		5 L’art. 6 del regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento 
		n. 1593/2000, così recita:
		
		«1. Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari 
		soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun 
		imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto 
		“superfici” che indichi:
		
		- le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le 
		parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le 
		parcelle a riposo,
		
		- eventualmente, qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai 
		regolamenti relativi ai regimi comunitari o dallo Stato membro 
		interessato.
		
		(…)
		
		6. Per ciascuna delle parcelle agricole dichiarate, l’imprenditore deve 
		indicare la superficie nonché l’ubicazione, elementi che devono 
		permettere di identificare la parcella nel quadro del sistema 
		alfanumerico per l’identificazione delle parcelle agricole.
		
		(…)».
		
		Il regolamento (CEE) n. 3887/92
		
		6 Il settimo e il nono ‘considerando’ del regolamento (CEE) della 
		Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione 
		del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni 
		regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal 
		regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n.1678 (GU L 212, 
		pag. 23; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»), recitano quanto 
		segue:
		
		«(…) il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve 
		essere controllato in modo efficace; (…)
		
		(…)
		
		(…) alla luce dell’esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, 
		del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti 
		ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno 
		adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le 
		irregolarità e le frodi; (…)».
		
		7 L’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3887/92 stabilisce che, 
		in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti 
		autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori 
		interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione o al loro diritto 
		di utilizzazione di tali superfici.
		
		8 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3887/92 è redatto come segue:
		
		«Fatti salvi i requisiti previsti nei regolamenti settoriali, le domande 
		d’aiuto per superficie devono contenere tutte le informazioni necessarie 
		e in particolare:
		
		- l’identificazione dell’imprenditore,
		
		- gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole 
		dell’azienda, la superficie, la localizzazione, l’utilizzazione, 
		eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua, 
		nonché il regime d’aiuto,
		
		- una dichiarazione del produttore che ha preso atto delle condizioni di 
		concessione degli aiuti.
		
		Per “utilizzazione” si intende il tipo di coltura o di copertura 
		vegetale o la mancanza di coltura.
		
		(…)».
		
		Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
		
		9 L’art. 4, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 
		dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari 
		delle Comunità (GU L 312, pag. 1), dispone quanto segue:
		
		«Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento 
		di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario 
		applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni 
		necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, 
		il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso».
		
		10 Ai sensi dell’art. 8 di tale regolamento:
		
		«1. Gli Stati membri adottano, secondo le disposizioni legislative, 
		regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per 
		assicurare la regolarità e l’effettività delle operazioni che 
		coinvolgono gli interessi finanziari delle Comunità.
		
		2. Le misure di controllo sono adeguate alle specificità di ciascun 
		settore e sono proporzionate agli obiettivi perseguiti. (…)
		
		(…)».
		
		Il regolamento (CE) n. 1254/1999
		
		11 Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999 enuncia 
		che, «data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si 
		dovrebbero limitare i premi connessi con l’allevamento in base al 
		potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie 
		di animali nell’azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione 
		eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti 
		premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti 
		nell’azienda».
		
		12 Per quanto riguarda la necessità di prevedere una struttura 
		flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, il quindicesimo 
		‘considerando’ del medesimo regolamento enuncia che «è essenziale che 
		gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali 
		esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare 
		pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare 
		distorsioni del mercato e della concorrenza».
		
		13 La nozione di «azienda» è definita all’art. 3, lett. b), del 
		regolamento n. 1254/1999 come «il complesso delle unità di produzione 
		gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro».
		
		14 Conformemente all’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, il 
		produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, 
		a richiesta, di un premio speciale.
		
		15 L’art. 12 del regolamento citato, dal titolo «Coefficienti di 
		densità», così dispone:
		
		«1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio 
		speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un 
		coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda pari a 2 unità 
		bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è 
		espresso in numero di UBA e correlato alla superficie foraggera 
		aziendale adibita all’alimentazione degli animali presenti nell’azienda 
		stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall’applicazione del 
		coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell’azienda 
		da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità 
		non sia superiore a 15 UBA.
		
		2. Per determinare il coefficiente di densità nell’azienda si tiene 
		conto:
		
		a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli 
		ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di 
		premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il 
		quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la 
		conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata 
		mediante l’apposita tabella riprodotta nell’allegato III;
		
		b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell’azienda 
		disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e 
		degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:
		
		- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
		
		- le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime 
		di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per 
		colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di 
		pagamenti per superficie a norma dell’articolo 17 del presente 
		regolamento e dell’articolo 19 del regolamento (CE) [del Consiglio 17 
		maggio 1999, n. 1255, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel 
		settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160, pag. 48)],
		
		- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore 
		dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime 
		di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma 
		nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.
		
		La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le 
		superfici adibite ad una coltura mista.
		
		3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 43, 
		le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità 
		comprendono in particolare quelle:
		
		- relative alle superfici utilizzate in comune e alle superfici adibite 
		ad una coltura mista,
		
		- che permettono di evitare un’applicazione non corretta del 
		coefficiente di densità».
		
		16 L’art. 12, n. 1, del regolamento n. 1254/1999 è stato modificato dal 
		regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512 (GU L 201, pag. 
		1), con l’aggiunta, dopo la prima frase di tale disposizione, della 
		frase seguente:
		
		«Il coefficiente di densità è di 1,9 UBA a decorrere dal 1° gennaio 2002 
		e di 1,8 UBA a decorrere dal 1° gennaio 2003».
		
		17 L’art. 13 del regolamento n. 1254/1999, rubricato «Pagamento per l’estensivizzazione», 
		al n. 1 dispone quanto segue:
		
		«I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per 
		vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l’estensivizzazione».
		
		18 L’art. 45 del regolamento n. 1254/1999 stabilisce che il regolamento 
		(CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento 
		della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), e le relative norme 
		d’attuazione si applicano ai prodotti di cui all’art. 1 del regolamento 
		n. 1254/1999.
		
		Il regolamento (CE) n. 1258/1999
		
		19 Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 1258/1999, il Fondo 
		europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG») 
		comprende una sezione «garanzia», che finanzia in particolare gli 
		interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
		
		20 L’art. 8, n. 1, di tale regolamento così dispone:
		
		«Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni 
		legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure 
		necessarie per:
		
		a) accertare se le operazioni [finanziate dal FEAOG] siano reali e 
		regolari;
		
		b) prevenire e perseguire le irregolarità;
		
		c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
		
		Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal 
		fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e 
		giudiziari».
		
		Il regolamento (CE) n. 1259/1999
		
		21 Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che 
		stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto 
		nell’ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113), si 
		applica, conformemente all’art. 1, ai pagamenti corrisposti direttamente 
		agli agricoltori nell’ambito di regimi di sostegno della politica 
		agricola comune (in prosieguo: la «PAC») finanziati in tutto o in parte 
		dalla sezione «garanzia» del FEAOG, eccetto quelli previsti dal 
		regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno 
		allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento 
		e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 
		160, pag. 80).
		
		22 Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1259/1999, fatte salve 
		eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun 
		pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato 
		che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i 
		pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli 
		obiettivi del regime di sostegno.
		
		Il regolamento (CE) n. 2419/2001
		
		23 L’art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 
		2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di 
		gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari 
		istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 
		11, e rettifica in GU 2002, L 7, pag. 48), rubricato «Identificazione e 
		dimensione minima delle parcelle agricole», al n. 1 stabilisce quanto 
		segue:
		
		«Il sistema d’identificazione di cui all’articolo 4 del regolamento 
		(CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli 
		Stati membri possono prevedere l’utilizzazione di un’unità diversa dalla 
		parcella agricola, come la parcella catastale o l’appezzamento. In tal 
		caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano 
		identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le 
		domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai 
		documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e 
		misurare ciascuna parcella agricola».
		
		24 L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 così dispone:
		
		«Ai fini del presente regolamento:
		
		(…)
		
		b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le 
		competenti autorità procedono alla ripartizione virtuale delle medesime 
		fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro 
		utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;
		
		c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per 
		l’allevamento degli animali per un periodo minimo di sette mesi a 
		decorrere da una data determinata dallo Stato membro, compresa tra il 1° 
		gennaio e il 31 marzo».
		
		25 LÒart. 10 del regolamento n. 2419/2001, rubricato «Requisiti relativi 
		alle domande di aiuto per animale», così recita:
		
		«1. Le domande di aiuto per animale devono contenere tutte le 
		informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità dell’aiuto e in 
		particolare:
		
		a) l’identità dell’imprenditore;
		
		b) un riferimento alla domanda di aiuto per superficie se questa è già 
		stata presentata;
		
		c) il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un 
		aiuto e, per i bovini, il codice d’identificazione degli animali;
		
		d) eventualmente, l’impegno dell’imprenditore a detenere gli animali di 
		cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di 
		detenzione, nonché il luogo e i periodi della medesima;
		
		e) eventualmente, il limite o il massimale individuale per gli animali 
		in questione;
		
		(…)
		
		g) una dichiarazione dell’imprenditore di aver preso atto delle 
		condizioni di concessione dell’aiuto in questione.
		
		Se il luogo in cui è detenuto l’animale cambia nel corso del periodo di 
		detenzione, l’imprenditore ne informa anticipatamente per iscritto 
		l’autorità competente.
		
		2. Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il 
		diritto di ottenere dall’autorità competente, senza oneri particolari, a 
		intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati 
		concernenti lui stesso e i suoi animali, contenuti nella banca di dati 
		informatizzata. Unitamente alla propria domanda di aiuto, l’imprenditore 
		dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, 
		corregge i dati errati o completa quelli mancanti.
		
		(…)».
		
		26 Conformemente all’art. 15 del regolamento n. 2419/2001, i controlli 
		amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire 
		l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli 
		aiuti.
		
		27 L’art. 22 di tale regolamento, dal titolo «Determinazione delle 
		superfici», dispone quanto segue:
		
		«1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si 
		effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente 
		autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella 
		richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. (…)
		
		2. La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in 
		considerazione, purché sia interamente utilizzata secondo le norme 
		usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi, 
		viene considerata la superficie realmente utilizzata.
		
		(…)
		
		3. Lo Stato membro verifica l’ammissibilità delle parcelle agricole con 
		qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la 
		presentazione di prove supplementari».
		
		28 L’art. 53, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 ha abrogato il 
		regolamento n. 3887/92, precisando al contempo che quest’ultimo sarebbe 
		rimasto applicabile alle domande di aiuti relative alle campagne di 
		commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziavano 
		anteriormente al 1° gennaio 2002.
		
		29 Conformemente all’art. 54, n. 2, del regolamento n. 2419/2001, esso 
		si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne 
		di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere 
		dal 1° gennaio 2002.
		
		Il regolamento (CE) n. 1782/2003
		
		30 L’art. 153, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 
		2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di 
		sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce 
		taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i 
		regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) 
		n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, 
		(CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 
		1, e rettifica in GU 2004, L 94, pag. 70), ha abrogato il regolamento n. 
		3508/92, precisando che esso avrebbe continuato ad applicarsi alle 
		domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il 
		2005.
		
		31 Il regolamento n. 1782/2003 ha altresì abrogato, a decorrere dal 1° 
		gennaio 2005, talune disposizioni del regolamento n. 1254/1999.
		
		La normativa nazionale
		
		32 Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, 
		recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del 
		pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole (GURI n. 305 del 30 
		dicembre 1999; in prosieguo: il «decreto n. 503/1999»), disciplina i 
		contenuti informativi dell’anagrafe delle aziende agricole e del 
		fascicolo aziendale o del produttore.
		
		33 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. f), del citato decreto, le 
		informazioni contenute in tale anagrafe devono comprendere, in 
		particolare, per ciascuna azienda, la consistenza territoriale, il 
		titolo di conduzione e l’individuazione catastale, ove esistente, degli 
		immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del 
		telerilevamento in possesso dell’amministrazione.
		
		34 Risulta dall’ordinanza di rinvio che la normativa nazionale 
		pertinente, vale a dire il decreto n. 503/1999 e i decreti del Ministero 
		delle Politiche agricole e forestali 4 aprile 2000, 10 agosto 2001 e 17 
		aprile 2003, prevede, per quanto riguarda gli adempimenti relativi al 
		fascicolo del produttore, che, ove il titolo di conduzione delle 
		superfici aziendali non sia un titolo di proprietà, il richiedente debba 
		allegare alla domanda di aiuti i documenti giustificativi della 
		conduzione medesima.
		
		35 L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA (in 
		prosieguo: l’«AVEPA»), l’organismo di pagamento per la Regione Veneto, 
		fa presente che il decreto n. 503/1999 è stato attuato mediante una 
		serie di circolari adottate dall’Agenzia per le Erogazioni in 
		Agricoltura, tra le quali la circolare 24 aprile 2001, n. 35, che 
		dispone quanto segue:
		
		«B) Adempimenti specifici per le domande [relative alla PAC; in 
		prosieguo: le ‘domande PAC’] seminativi:
		
		ai fini di migliorare la gestione della presentazione di una domanda PAC 
		seminativi, l’interessato è invitato a produrre copia delle 
		certificazioni catastali aggiornate, riferite ai terreni indicati in 
		domanda.
		
		Qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal 
		proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui al 
		comma 1, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (ad esempio 
		nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.) in 
		questione, fornendo: copia autentica del titolo regolarmente registrato 
		ai sensi della normativa vigente.
		
		(…) Nell’ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in 
		condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di 
		conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre 
		autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad 
		assolvere gli obblighi di cui alla legge [23 dicembre 1998, n. 448]; 
		tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo 
		conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, 
		la data di inizio, fine del contratto e superfici e oggetto del 
		contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di 
		conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere 
		all’autocertificazione».
		
		Fatti e questione pregiudiziale
		
		36 In esito ad indagini avviate nel 2004 su impulso della Procura della 
		Repubblica di Treviso, i sigg. Pontini e altri sono imputati dinanzi al 
		Tribunale di Treviso, sulla base delle pertinenti disposizioni del 
		codice penale italiano, dei reati di associazione per delinquere nonché 
		truffa aggravata e continuata ai danni della Comunità europea. L’accusa 
		contesta loro di avere indebitamente percepito, nel corso degli anni 
		2000-2004, contributi finanziari comunitari, segnatamente premi speciali 
		per bovini maschi e pagamenti per l’estensivizzazione, come 
		rispettivamente previsti all’art. 4, n. 1, e all’art. 13 del regolamento 
		n. 1254/1999.
		
		37 Dall’ordinanza di rinvio emerge che, secondo l’accusa, gli imputati 
		avrebbero posto in essere atti simulati o fraudolenti al fine di indurre 
		in errore le competenti autorità nazionali e di procurare a sé o ad 
		altri un ingiusto profitto. L’accusa muove dal presupposto che i premi 
		speciali per bovini maschi e i pagamenti per l’estensivizzazione siano 
		stati fraudolentemente percepiti mediante la presentazione, in allegato 
		alle domande, di contratti di comodato d’uso delle superfici foraggere 
		utilizzate dalle aziende dei richiedenti che sarebbero stati creati 
		all’insaputa dei proprietari dei terreni di cui trattasi.
		
		38 Stando al giudice a quo, la normativa nazionale vigente prevede che 
		il richiedente debba allegare alla domanda di aiuti la documentazione 
		comprovante il titolo giustificativo della conduzione delle superfici 
		che costituiscono il potenziale foraggero dell’azienda. Qualora il 
		richiedente sia soggetto diverso dal proprietario della superficie cui 
		si riferisce la domanda, deve allegare alla stessa i documenti 
		giustificativi della conduzione. Secondo tale giudice, la normativa 
		nazionale vigente sarebbe da interpretare nel senso che il richiedente 
		deve presentare un valido titolo che giustifichi la conduzione delle 
		superfici, non essendo sufficiente, contrariamente a quanto sostengono 
		gli imputati, che le aree foraggere, comunque possedute o sfruttate, 
		siano effettivamente utilizzate.
		
		39 Dinanzi al giudice a quo gli imputati hanno sostenuto che in alcuni 
		Stati membri l’erogazione dei contributi finanziari comunitari come 
		quelli in esame sarebbe subordinata soltanto al requisito dell’effettiva 
		disponibilità ed utilizzazione delle aree foraggere appropriate, senza 
		che venga in rilievo il titolo giuridico che legittima il godimento 
		delle aree medesime.
		
		40 Il giudice a quo si chiede se, con riferimento alle condizioni per 
		l’erogazione di contributi finanziari comunitari come quelli in esame 
		nella causa principale, il regolamento n. 1254/1999 contenga presupposti 
		rigidi, non derogabili dagli Stati membri, o se abbia invece dettato una 
		cornice generale di riferimento, rimettendosi alle competenti autorità 
		nazionali per la necessaria attuazione e la regolamentazione nel 
		dettaglio.
		
		41 Ritenendo che l’interpretazione del regolamento n. 1254/1999, in 
		particolare per quanto concerne la nozione di «superficie foraggera 
		disponibile» di cui all’art. 12 di quest’ultimo, rivesta una grande 
		importanza ai fini della soluzione della lite dinanzi ad esso pendente, 
		il Tribunale di Treviso ha deciso di sospendere il procedimento e di 
		sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
		
		«[Q]uali siano i presupposti per l’ammissione ai premi per bovini maschi 
		ed ai pagamenti per l’estensivizzazione ed in particolare se sia 
		sufficiente il requisito della utilizzazione di superfici foraggere, 
		indipendentemente dall’esistenza di un valido titolo giuridico che la 
		legittimi».
		
		42 Ritenendo che la questione imponga una risposta urgente della Corte, 
		considerato che il procedimento penale promosso a carico degli imputati 
		è pendente dal 2004 e che, nel frattempo, l’autorità nazionale 
		competente ha sospeso l’erogazione di tutti i contributi comunitari a 
		loro favore, il giudice a quo ha chiesto alla Corte di trattare il 
		presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza, in 
		applicazione dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.
		
		43 Con decisione 21 agosto 2008 la Terza Sezione della Corte ha respinto 
		tale richiesta sulla base del rilievo che la domanda di pronuncia 
		pregiudiziale non riguardava un settore riconducibile al procedimento 
		d’urgenza ai sensi degli artt. 23 bis dello Statuto della Corte e 104 
		ter del suo regolamento di procedura e che, in ogni caso, essa non 
		presentava l’urgenza richiesta per l’applicazione di tale procedimento.
		
		44 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in subordine e per le 
		stesse ragioni, di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento 
		accelerato, in applicazione dell’art. 104 bis, primo comma, del 
		regolamento di procedura della Corte.
		
		45 Con ordinanza 29 settembre 2008 il presidente della Corte ha respinto 
		tale richiesta con la motivazione che non ricorrevano le condizioni 
		previste dal citato art. 104 bis, primo comma.
		
		Sulla questione pregiudiziale
		
		46 Con la questione sollevata il giudice del rinvio domanda, in 
		sostanza, se le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria 
		relativa alle domande di aiuti per animale e, in particolare, il 
		regolamento n. 1254/1999 impongano che una domanda di premi speciali ai 
		bovini maschi o di pagamenti per l’estensivizzazione sia corredata di un 
		titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di 
		utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda.
		
		47 Occorre preliminarmente rilevare che, come risulta dall’udienza 
		svoltasi dinanzi alla Corte, i fatti di causa sono oggetto di vivaci 
		contestazioni. In particolare, è controverso se gli imputati, o alcuni 
		di loro, abbiano falsificato e presentato contratti di comodato per 
		ottenere i premi comunitari, nonché se le superfici oggetto delle 
		domande di aiuti in discussione nella causa principale possano per la 
		maggior parte essere qualificate come superfici foraggere disponibili ai 
		sensi del regolamento n. 1254/1999.
		
		48 Tuttavia, in forza dell’art. 234 CE, fondato sulla netta separazione 
		di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi 
		unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo comunitario 
		sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (v. in tal senso, in 
		particolare, sentenza 19 febbraio 2009, causa C-321/07, Schwarz, Racc. 
		pag. I-1113, punto 49).
		
		49 Spetta quindi al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato 
		luogo alla lite e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (v., 
		in particolare, sentenza 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a., 
		Racc. pag. I-5613, punto 32).
		
		50 Contestata dagli imputati è altresì la pertinenza dei decreti che il 
		giudice del rinvio menziona a titolo di normativa nazionale vigente, 
		citati al punto 34 della presente sentenza, nonché delle circolari cui 
		fa riferimento l’AVEPA, citate al punto 35 della presente sentenza, che 
		non sarebbero stati applicabili all’epoca dei fatti oppure avrebbero 
		avuto valore solo amministrativo e non giuridico.
		
		51 Tuttavia, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è compito del 
		giudice nazionale chiarire il contesto fattuale e normativo della causa 
		principale (v. ordinanza 28 giugno 2000, causa C-116/00, Laguillaumie, 
		Racc. pag. I-4979, punto 23). Non spetta alla Corte individuare le 
		disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini della lite, 
		pronunciarsi sull’interpretazione di tali disposizioni e giudicare se 
		l’interpretazione che il giudice del rinvio ne dà sia corretta (v., in 
		tal senso, sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a 
		C-380/07, Angelidaki e a. Racc. pag. I-3071, punto 48).
		
		52 Il procedimento principale verte segnatamente sull’interpretazione 
		della normativa comunitaria in materia di domande di aiuti per animale, 
		sulle condizioni stabilite da detta normativa per la concessione dei 
		premi speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione 
		previsti dagli artt. 4 e 13 del regolamento n. 1254/1999, nonché sul 
		modo in cui le autorità nazionali competenti nel procedimento principale 
		applicano la normativa comunitaria.
		
		53 Gli imputati sostengono che interpretare la normativa comunitaria 
		pertinente nel senso che l’allevamento può essere praticato unicamente 
		su aree foraggere di proprietà del produttore o sulle quali questi possa 
		vantare un preciso titolo di godimento contrasterebbe con lo spirito di 
		tale normativa, che si riferisce alle superfici utilizzate o godute dal 
		produttore, indipendentemente dal titolo in forza del quale avvengono 
		tale utilizzazione o tale godimento. A parere degli imputati, 
		l’intendimento del legislatore comunitario di condizionare i pagamenti 
		alla mera utilizzazione o alla disponibilità delle superfici foraggere 
		si desume in particolare dagli artt. 3, 12 e 17 del regolamento n. 
		1254/1999, dall’art. 1, n. 4, del regolamento n. 3508/92 e dagli artt. 
		5, 6 e 22 del regolamento n. 2419/2001.
		
		54 La normativa comunitaria relativa alle modalità di erogazione dei 
		premi speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione 
		non conterrebbe alcun riferimento al titolo di occupazione delle 
		superfici foraggere. Ciò che conta sarebbe soltanto l’utilizzazione 
		effettiva dei terreni destinati al pascolo. Il regolamento n. 1254/1999 
		prevederebbe il rispetto rigoroso di una serie di requisiti volti ad 
		accertare che l’allevatore abbia nella propria azienda un numero di 
		bovini sufficiente a conseguire la misura premiale. L’elemento 
		essenziale sarebbe l’esistenza dei capi di bestiame dichiarati.
		
		55 Per contro, l’AVEPA e i governi italiano ed ellenico ritengono che 
		una normativa nazionale che imponga al richiedente l’aiuto di produrre 
		un titolo giuridico valido attestante che egli dispone della superficie 
		cui si riferisce la sua domanda di premio speciale ai bovini maschi e di 
		pagamento per l’estensivizzazione non sia in contrasto con la normativa 
		comunitaria in materia. Spetterebbe agli Stati membri, nell’ambito del 
		SIGC, istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo al fine 
		di vigilare in modo efficace sul rispetto delle disposizioni in materia 
		di aiuti comunitari e introdurre norme dirette a prevenire e a 
		sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi.
		
		56 L’AVEPA e il governo italiano sostengono, in particolare, che imporre 
		la produzione di un titolo giuridico valido consente di controllare la 
		rispondenza dei dati forniti nelle domande di aiuti, contribuisce a 
		evitare che la capacità foraggera della superficie di cui trattasi sia 
		presa in considerazione due volte ed impedisce che gli allevatori 
		possano abusivamente sfruttare terreni altrui con l’evidente finalità di 
		aggirare la normativa in materia di aiuti.
		
		57 Come correttamente osserva la Commissione, occorre esaminare se la 
		normativa comunitaria, in particolare, il regolamento n. 1254/1999, 
		imponga, quale condizione di ammissibilità per l’erogazione dei premi 
		speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione, 
		l’obbligo di produrre un titolo giuridico valido che giustifichi 
		l’utilizzazione delle superfici foraggere oggetto della domanda di aiuti 
		e, in caso negativo, se la normativa comunitaria osti a che gli Stati 
		membri impongano un tale obbligo nella loro normativa nazionale.
		
		58 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione 
		delle disposizioni di diritto comunitario si deve tener conto non 
		soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli 
		scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenze 1° 
		marzo 2007, causa C-34/05, Schouten, Racc. pag. I-1687, punto 25, e 24 
		maggio 2007, causa C-45/05, Maatschap Schonewille-Prins, Racc. pag. 
		I-3997, punto 30).
		
		59 Per quanto riguarda anzitutto il tenore letterale delle disposizioni 
		comunitarie in esame, l’art. 3, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 
		definisce l’azienda come il complesso delle unità di produzione gestite 
		dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro.
		
		60 L’art. 12, n. 1, di tale regolamento stabilisce che il numero totale 
		dei capi che possono beneficiare del premio speciale di cui all’art. 4, 
		n. 1, viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi 
		detenuti nell’azienda, che è variato, nel corso degli anni cui si 
		riferisce il procedimento principale, da 2 a 1,8 UBA per ettaro e per 
		anno civile di riferimento.
		
		61 Come emerge dall’art. 12, n. 2, lett. a) e b), del citato 
		regolamento, tale coefficiente di densità corrisponde a una frazione 
		avente al numeratore il numero di capi per i quali sono state presentate 
		domande di premio e al denominatore la superficie foraggera dell’azienda 
		disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e 
		degli ovini e/o dei caprini. Di conseguenza, tanto più grande è la 
		superficie foraggera adibita all’allevamento dei bovini nel corso 
		dell’anno, quanto più elevato sarà il numero di animali per i quali si 
		può richiedere il premio speciale.
		
		62 Né la definizione di azienda di cui all’art. 3, lett. b), del 
		regolamento n. 1254/1999 né il riferimento alla «superficie dell’azienda 
		disponibile» di cui all’art. 12, n. 2, lett. b), di tale regolamento 
		consentono di dedurre che il produttore, allorché presenta una domanda 
		di aiuti, debba, in forza del citato regolamento e per fruire dei premi 
		di cui trattasi, produrre un atto giuridico valido, idoneo a dimostrare 
		che è proprietario della superficie di cui trattasi oppure che ha 
		diritto di utilizzarla ad altro titolo.
		
		63 Come sostiene la Commissione, tali disposizioni non escludono che la 
		mera utilizzazione effettiva di una superficie foraggera per tutto 
		l’anno civile di riferimento possa integrare gli estremi della 
		disponibilità di tale superficie ai sensi del regolamento n. 1254/1999.
		
		64 Emerge sia dall’art. 12, n. 2, ultimo comma, del regolamento n. 
		1254/1999 sia dall’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3887/92 
		che le superfici foraggere oggetto di una domanda di aiuti possono 
		essere utilizzate in comune. Conformemente all’art. 5, n. 1, lett. b), 
		del regolamento n. 2419/2001, che si applica alle domande di aiuti 
		presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai 
		periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002, in caso 
		di utilizzazione in comune di superfici foraggere le competenti autorità 
		possono procedere alla ripartizione virtuale delle medesime tra gli 
		imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di 
		tali superfici o al loro diritto di utilizzazione.
		
		65 Quanto all’art. 22 del regolamento n. 2419/2001, rubricato 
		«Determinazione delle superfici», esso stabilisce che la determinazione 
		della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo 
		appropriato e che, se la superficie totale di una parcella agricola non 
		è presa in considerazione perché quest’ultima non è stata utilizzata nel 
		suo complesso, viene considerata la superficie realmente utilizzata.
		
		66 Come risulta dalle summenzionate disposizioni, l’erogazione dei premi 
		in parola è determinata sulla scorta, da un lato, delle superfici 
		foraggere effettivamente utilizzate e, dall’altro, del numero di animali 
		detenuti su tali superfici nel corso dell’anno civile di cui trattasi, e 
		non dipende dalla produzione di un titolo giuridico valido che 
		giustifichi l’utilizzazione di dette superfici.
		
		67 Inoltre, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti con il 
		regolamento n. 1254/1999, dal quarto e dal tredicesimo ‘considerando’ di 
		quest’ultimo emerge che una delle sue finalità è di arginare la tendenza 
		all’intensificazione della produzione di carne bovina, dovuta al fatto 
		che i produttori detengono un numero di bovini continuamente crescente 
		nelle loro aziende senza che le superfici aumentino e siano dunque 
		sufficienti per nutrire tali animali (sentenza Schouten, cit., punto 
		28).
		
		68 Il coefficiente di densità stabilito dall’art. 12 del citato 
		regolamento è quindi diretto a far sì che i premi siano concessi 
		soltanto per gli animali detenuti in aziende la cui superficie sia 
		sufficiente a nutrirli. Come giustamente sostiene la Commissione, il 
		calcolo del coefficiente di densità sulla base della superficie 
		foraggera disponibile si riferisce quindi al potenziale foraggero 
		effettivo dell’azienda e al controllo dell’utilizzazione effettiva di 
		tale potenziale, e non al potenziale foraggero formalmente o legalmente 
		disponibile, ma non effettivamente utilizzato, di tale superficie.
		
		69 Come sostengono gli imputati, il conseguimento di tale obiettivo del 
		regolamento n. 1254/1999 non postula, come condizione per l’erogazione 
		dei premi di cui trattasi, la previa produzione di un titolo giuridico 
		valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere oggetto 
		della domanda di aiuti, essendo sufficiente a tal fine la prova 
		dell’utilizzazione effettiva di tali superfici.
		
		70 Da quanto precede risulta che l’art. 12 del regolamento n. 1254/1999 
		non subordina l’ammissibilità di una domanda di aiuti alla produzione di 
		un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di 
		utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda. Le pertinenti 
		disposizioni del regolamento n. 1254/1999, il contesto in cui esse si 
		inseriscono nonché le finalità perseguite in particolare da questo 
		regolamento indicano che è l’utilizzazione effettiva della superficie 
		foraggera a costituire una delle condizioni di ammissibilità per 
		l’erogazione dei premi in parola.
		
		71 Tuttavia, benché una condizione siffatta non sia imposta dalla 
		normativa comunitaria, si deve esaminare, come risulta dal punto 57 
		della presente sentenza, se tale normativa osti a che gli Stati membri 
		prevedano nella propria normativa nazionale un obbligo di produrre un 
		titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di 
		utilizzare le superfici foraggere oggetto della sua domanda di aiuti.
		
		72 Occorre a tal proposito esaminare la natura e gli obiettivi del SIGC 
		istituito dalla normativa comunitaria relativa ai regimi di aiuti 
		comunitari e determinare quale sia il margine di discrezionalità 
		concesso agli Stati membri in ordine al controllo del rispetto delle 
		condizioni previste per l’erogazione degli aiuti nell’ambito del SIGC.
		
		73 Conformemente agli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3508/92, ogni Stato 
		membro deve istituire un SIGC, che comprenda una base di dati 
		informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, 
		un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, domande 
		di aiuti e un sistema integrato di controllo.
		
		74 La finalità del SIGC, conformemente al settimo e al nono 
		‘considerando’ del regolamento n. 3887/92, è quella di controllare in 
		modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti 
		comunitari e di adottare disposizioni intese a prevenire e punire 
		efficacemente le irregolarità e le frodi (v., in tal senso, sentenze 17 
		luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. 
		I-4559, punto 51; 16 maggio 2002, causa C-63/00, Schilling e Nehring, 
		Racc. pag. I-4483, punto 25, nonché 1° luglio 2004, causa C-295/02, 
		Gerken, Racc. pag. I-6369, punto 41).
		
		75 Dalla normativa comunitaria relativa al SIGC, alla tutela degli 
		interessi finanziari delle Comunità e al finanziamento della PAC emerge 
		chiaramente che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a 
		garantire la corretta attuazione del SIGC e che sono tenuti segnatamente 
		ad adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni 
		finanziate dalle Comunità in generale, e dal FEAOG in particolare, siano 
		reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità.
		
		76 Emerge altresì dalla disamina delle pertinenti disposizioni della 
		normativa comunitaria in tema di regimi di aiuti comunitari e di SIGC 
		che gli Stati membri, in sede di attuazione di tali regimi e di scelta 
		dei provvedimenti nazionali che reputano necessari per prevenire e 
		sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi, godono di un 
		margine di discrezionalità.
		
		77 In tal senso, l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 3508/92 dispone che, 
		per essere ammesso a fruire dei regimi di aiuti comunitari soggetti alle 
		disposizioni di tale regolamento, ciascun imprenditore deve presentare, 
		per ciascun anno civile, una domanda di aiuto per superficie che indichi 
		le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, ed eventualmente 
		«qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti 
		relativi ai [detti] regimi [di aiuti] comunitari, o dallo Stato membro 
		interessato».
		
		78 Analogamente, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3887/92 stabilisce 
		che una domanda di aiuto per superficie deve contenere tutte le 
		informazioni necessarie e, in particolare, gli elementi atti a 
		identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro 
		superficie, ubicazione e utilizzazione.
		
		79 Il margine discrezionale di cui godono gli Stati membri in merito al 
		controllo delle domande di aiuti risulta altresì dal regolamento n. 
		2419/2001. Come risulta dal ‘considerando’ 48 di tale regolamento, gli 
		Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare 
		l’adeguata applicazione del regolamento stesso. Ai sensi del suo art. 4, 
		gli Stati membri devono garantire che le parcelle agricole siano 
		identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le 
		domande di aiuto per superficie siano corredate degli elementi o dei 
		documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e 
		misurare ciascuna parcella agricola. Conformemente all’art. 22, n. 3, 
		del medesimo regolamento, lo Stato membro verifica l’ammissibilità delle 
		parcelle agricole con qualsiasi mezzo appropriato e a tal fine può 
		essere richiesta, se necessario, la presentazione di prove 
		supplementari.
		
		80 Peraltro, l’art. 7 del regolamento n. 1259/1999 dispone che 
		nell’ambito dei regimi di aiuti disciplinati da tale regolamento non 
		sarà effettuato alcun pagamento a favore di beneficiari per i quali sia 
		accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per 
		ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio 
		contrario agli obiettivi del regime di sostegno di cui trattasi.
		
		81 Inoltre, i provvedimenti menzionati al punto 75 della presente 
		sentenza, che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per accertare se 
		le operazioni finanziate dalle Comunità siano reali e regolari, come 
		risulta dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2988/95 e dall’art. 8, n. 
		1, del regolamento n. 1258/1999 devono essere adottati in conformità 
		delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
		nazionali.
		
		82 Emerge chiaramente dall’insieme delle menzionate disposizioni della 
		normativa comunitaria in materia di regimi di aiuti e di modalità di 
		applicazione del SIGC che gli Stati membri dispongono di un margine di 
		discrezionalità per quanto riguarda i documenti giustificativi e le 
		prove che si possono pretendere dal richiedente in merito alle superfici 
		foraggere oggetto della sua domanda di aiuti. Tenuto conto di tale 
		discrezionalità, gli Stati membri sono legittimati ad introdurre 
		precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di 
		aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro 
		territorio nel settore dell’agricoltura relative al godimento e 
		all’utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre 
		a proposito di tale utilizzazione.
		
		83 Occorre tuttavia rammentare che questo margine di discrezionalità è 
		soggetto a taluni limiti.
		
		84 Come emerge infatti dal quindicesimo ‘considerando’ del regolamento 
		n. 1254/1999, gli Stati membri sono tenuti ad usare i loro poteri 
		discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da 
		salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da 
		evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Sebbene il 
		requisito della produzione di un titolo giuridico valido costituisca, in 
		via di principio, un criterio oggettivo, spetta nondimeno al giudice del 
		rinvio il compito di verificare se esso sia imposto a tutti i 
		richiedenti l’aiuto di cui trattasi che si trovino in situazioni 
		analoghe.
		
		85 Risulta parimenti dall’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2988/95 
		che le misure di controllo adottate dagli Stati membri per assicurare la 
		regolarità e l’effettività delle operazioni che coinvolgono gli 
		interessi finanziari delle Comunità, come le operazioni finanziate dal 
		FEAOG, devo essere adeguate alle specificità di ciascun settore e 
		proporzionate agli obiettivi perseguiti.
		
		86 Di conseguenza, l’esercizio da parte degli Stati membri della 
		discrezionalità di cui dispongono in materia di prove che devono essere 
		fornite a sostegno di una domanda di aiuti, in particolare allorché esso 
		si risolve nell’imporre al richiedente l’obbligo di produrre un titolo 
		giuridico valido che giustifichi il suo diritto di utilizzare le 
		superfici foraggere oggetto della sua domanda, deve rispettare gli 
		obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia e i principi 
		generali del diritto comunitario, in particolare il principio di 
		proporzionalità.
		
		87 Come la Corte ha dichiarato, quest’ultimo principio, che esige che i 
		mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a 
		realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario 
		per raggiungerlo, deve essere rispettato sia dal legislatore comunitario 
		sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto 
		comunitario (v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite 
		C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, Racc. pag. I-69, punto 
		33). Tale principio deve pertanto essere rispettato dalle competenti 
		autorità nazionali in sede di applicazione delle disposizioni del 
		regolamento n. 1254/99 e di quelle relative al SIGC.
		
		88 Come emerge dal punto 75 della presente sentenza, la normativa 
		comunitaria relativa al SIGC, alla tutela degli interessi finanziari 
		delle Comunità e al finanziamento della PAC esige l’emanazione di 
		provvedimenti nazionali atti a garantire la corretta attuazione del SIGC, 
		nonché l’effettività e la regolarità dei regimi di aiuti finanziati 
		dalla Comunità. Una normativa come quella applicabile alla fattispecie, 
		la quale, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, è diretta 
		segnatamente a impedire che gli allevatori possano abusivamente 
		sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria 
		relativa a detti regimi, cerca di rispettare tali obiettivi. L’obbligo 
		imposto da siffatta normativa quanto alla produzione di un titolo 
		giuridico valido sembra conforme al principio di proporzionalità.
		
		89 Spetta tuttavia al giudice a quo verificare se tale principio 
		sia stato rispettato nella circostanze di cui al procedimento 
		principale.
		
		90 Alla luce di quanto precede, la questione sollevata dev’essere 
		risolta dichiarando che la normativa comunitaria, ed in particolare il 
		regolamento n. 1254/1999, non subordina l’ammissibilità di una domanda 
		di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione 
		alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto 
		del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale 
		domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli 
		Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di 
		produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli 
		obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali 
		del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.
		
		Sulle spese
		
		91 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
		procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice 
		nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
		altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
		luogo a rifusione.
		
		Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
		
		La normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento (CE) del 
		Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune 
		dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina 
		l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di 
		pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico 
		valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le 
		superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la 
		normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella 
		loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a 
		condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa 
		comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in 
		particolare il principio di proporzionalità.
		
		Firme
		
 
		
     
		
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