AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-365/08
  
	DIRITTO AGRARIO - Zucchero - Calcolo dell’importo della tassa sulla 
	produzione - Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di 
	un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa - Principi di 
	proporzionalità e di non discriminazione - Art. 16 Regol. n. 318/2006/CE. 
	L’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, 
	relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, 
	deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota 
	oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale 
	regolamento e dell’art. 1 del regolamento della Commissione 16 marzo 2007, 
	n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la 
	percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del 
	Consiglio, è inclusa nella base imponibile della tassa sulla produzione. 
	Pres. Bonichot, Rel. Kuris - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
	alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria).
	CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 20/05/2010, Sentenza C-365/08
  
      
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
		
		20 maggio 2010
		
		«Zucchero - Regolamento (CE) n. 318/2006 - Art. 16 - Calcolo 
		dell’importo della tassa sulla produzione - Inclusione del quantitativo 
		di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base 
		imponibile della tassa - Principi di proporzionalità e di non 
		discriminazione»
		
		
		Nel procedimento C-365/08,
		
		avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
		Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), 
		con decisione 4 luglio 2008, pervenuta in cancelleria l’11 agosto 2008, 
		nella causa
		
		Agrana Zucker GmbH
		
		contro
		
		Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
		Wasserwirtschaft,
		
		LA CORTE (Quarta Sezione),
		
		composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. 
		Toader, dai sigg. K. Schiemann, P. Kuris (relatore) e L. Bay Larsen, 
		giudici,
		
		avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
		
		cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 
		novembre 2009,
		
		considerate le osservazioni presentate:
		
		- per la Agrana Zucker GmbH, dagli avv.ti W. Schwartz e H.-J. Prieß, 
		Rechtsanwälte, nonché dai sigg. B. Kurzai e H. Husemeyer;
		
		- per il governo spagnolo, dall’avv. F. Díez Moreno, in qualità di 
		agente;
		
		- per il governo lituano, dal sig. D. Kriauciunas, in qualità di agente;
		
		- per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di 
		agente;
		
		- per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. M. Moore e dalla sig.ra 
		Z. Kupcová, in qualità di agenti;
		
		- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e P. 
		Rossi, in qualità di agenti,
		
		sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza 
		del 21 gennaio 2010,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e 
		sulla validità dell’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 
		febbraio 2006, n. 318/2006, relativo all’organizzazione comune dei 
		mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1).
		
		2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto 
		dall’Agrana Zucker GmbH (in prosieguo: l’«Agrana Zucker») avverso la 
		decisione del Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
		Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, 
		dell’Ambiente e dell’Acqua) 25 marzo 2008, avente ad oggetto l’importo 
		della tassa sulla produzione per la campagna di commercializzazione 
		2007/2008.
		
		Contesto normativo
		
		Il regolamento n. 318/2006
		
		3 Il regolamento n. 318/2006, adottato dal Consiglio dell’Unione europea 
		nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel 
		settore dello zucchero, intervenuta nel corso del 2006, ha istituito un 
		nuovo regime e nuove riduzioni di quota. Ha inoltre istituito una tassa 
		denominata «tassa sulla produzione» e ha previsto nuovi strumenti di 
		mercato gestiti dalla Commissione europea, come il ritiro dal mercato.
		
		4 Per quanto riguarda la tassa sulla produzione, il diciannovesimo 
		‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 è così formulato:
		
		«È opportuno istituire una tassa sulla produzione che contribuirà al 
		finanziamento delle spese inerenti all’organizzazione comune dei mercati 
		nel settore dello zucchero».
		
		5 L’art. 16 del detto regolamento, intitolato «Tassa sulla produzione», 
		così dispone:
		
		«1. A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08 è riscossa 
		una tassa sulla produzione delle quote di zucchero (...) detenute dalle 
		imprese che producono tali prodotti (…).
		
		2. La tassa sulla produzione è fissata a 12 [euro] per tonnellata di 
		zucchero di quota (...).
		
		3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla 
		produzione, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul 
		suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso 
		della rispettiva campagna di commercializzazione.
		
		Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della 
		relativa campagna di commercializzazione.
		
		4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero (...) hanno la facoltà 
		di addebitare fino al 50% della tassa sulla produzione ai produttori di 
		barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o ai fornitori di 
		cicoria».
		
		6 Lo «zucchero di quota» è definito all’art. 2, punto 5, del regolamento 
		n. 318/2006 come la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data 
		campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa.
		
		7 L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 318/2006 precisa che la campagna di 
		commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre 
		dell’anno successivo.
		
		8 Per quanto riguarda il ritiro dal mercato il ventiduesimo 
		‘considerando’ di tale regolamento così recita:
		
		«È opportuno istituire nuovi strumenti di mercato affidandone la 
		gestione alla Commissione. (…) Per mantenere l’equilibrio strutturale 
		dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di 
		riferimento, è opportuno autorizzare la Commissione a procedere al 
		ritiro di zucchero dal mercato per il periodo necessario al ripristino 
		dell’equilibrio del mercato».
		
		9 L’art. 19 del medesimo regolamento, intitolato «Ritiro dello zucchero 
		dal mercato», è così formulato:
		
		«1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello 
		di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli 
		impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma 
		dell’articolo 300 del trattato [CE], può essere ritirata dal mercato una 
		percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, 
		fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.
		
		(…)
		
		2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 
		ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle 
		tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.
		
		3. Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a 
		proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di 
		zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al 
		paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa 
		campagna di commercializzazione.
		
		I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una 
		campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi 
		prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. 
		Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, secondo 
		la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere di 
		considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la 
		campagna successiva, tutto o parte dello zucchero (...) ritirati come:
		
		- zucchero eccedente (...) atto a diventare zucchero industriale (…),
		
		o
		
		- una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere 
		riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla 
		Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del 
		Trattato.
		
		(…)».
		
		Il regolamento (CE) n. 290/2007
		
		10 L’ottavo ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 16 
		marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 
		2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 
		318/2006 del Consiglio (GU L 78, pag. 20), è così formulato:
		
		«Nello stesso contesto andrebbe considerato il fatto che gli obblighi 
		connessi alla misura preventiva possono avere gravi conseguenze 
		economiche per le imprese degli Stati membri che hanno fatto sforzi 
		particolari nel quadro del regime di ristrutturazione istituito dal 
		regolamento (CE) n. 320/2006. Un simile effetto sarebbe di fatto 
		contrario all’obiettivo stesso del regime in causa e dell’organizzazione 
		comune dei mercati nel settore dello zucchero, che è quello di garantire 
		la redditività e la competitività del settore. È dunque necessario 
		prevedere per gli Stati membri un’esenzione dall’applicazione della 
		percentuale di ritiro preventivo proporzionata alla percentuale della 
		quota nazionale che è stata liberata nell’ambito del regime di 
		ristrutturazione sopra citato».
		
		11 L’art. 1 del regolamento n. 290/2007 così dispone:
		
		«1. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di 
		cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è 
		fissata al 13,5%.
		
		2. In deroga al paragrafo 1:
		
		a) la percentuale di cui al suddetto paragrafo non si applica alle 
		imprese la cui produzione è inferiore all’86,5% della propria quota per 
		la campagna di commercializzazione 2007/2008;
		
		b) per le imprese che, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, 
		producono un quantitativo pari o superiore all’86,5% della propria 
		quota, i quantitativi prodotti oltre la soglia dell’86,5% sono ritirati;
		
		c) La percentuale di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi 
		prodotti negli Stati membri la cui quota nazionale di zucchero è stata 
		liberata in misura pari almeno al 50% a partire dal 1° luglio 2006, a 
		seguito di una rinuncia alle quote ai sensi dell’articolo 3 del 
		regolamento (CE) n. 320/2006.
		
		Per gli Stati membri la cui quota nazionale è stata liberata in misura 
		inferiore al 50% a partire dal 1° luglio 2006, a seguito di una rinuncia 
		alle quote ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, la 
		percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è ridotta proporzionalmente 
		alle quote liberate.
		
		La percentuale applicabile in virtù della presente lettera è fissata 
		nell’allegato.
		
		(…)
		
		4. I quantitativi ritirati conformemente al paragrafo 2, lettera b), e 
		al paragrafo 3 sono considerati eccedenze di zucchero (…) della campagna 
		2007/2008, convertibili in zucchero o isoglucosio industriali (…).
		
		(…)».
		
		La controversia di cui alla causa principale e le questioni 
		pregiudiziali
		
		12 Nel 2006 la competente autorità amministrativa attribuiva all’Agrana 
		Zucker una quota di 405 812,4 tonnellate per la produzione di zucchero 
		nel corso delle campagne di commercializzazione dal 2006/2007 al 
		2014/2015. In applicazione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), del 
		regolamento n. 290/2007, la stessa autorità fissava per la campagna di 
		commercializzazione 2007/2008 la soglia di produzione di quota 
		applicabile alla Agrana Zucker all’86,5% della sua quota, ovvero a 351 
		027,73 tonnellate, imponendo così a tale società un ritiro del 13,5% 
		della sua quota, ovvero 54 784,67 tonnellate di zucchero.
		
		13 Con decisione 28 gennaio 2008, l’Agrarmarkt Austria (ente 
		liquidatore) fissava l’importo della tassa sulla produzione dovuta dalla 
		Agrana Zucker per la campagna di commercializzazione 2007/2008 in EUR 4 
		869 748,80 e invitava quest’ultima a versargli tale importo.
		
		14 Lamentando il fatto che la tassa sulla produzione era stata calcolata 
		sulla base della quota che le era stata attribuita e quindi includendo 
		in detta base le 54 784,67 tonnellate di zucchero ritirate che non 
		poteva più vendere a titolo di quantità di zucchero di quota, l’Agrana 
		Zucker proponeva reclamo avverso la decisione dell’Agrarmarkt Austria 
		presso il Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
		Wasserwirtschaft. Quest’ultimo respingeva il detto reclamo con decisione 
		del 25 marzo 2008, che costituisce l’oggetto del procedimento proposto 
		dinanzi al giudice del rinvio.
		
		15 Secondo quanto risulta dalla decisione di rinvio, l’Agrana Zucker 
		sostiene, nel procedimento principale, che prendere in considerazione 
		nel calcolo della tassa sulla produzione il quantitativo di zucchero che 
		ha costituito oggetto di un ritiro dal mercato viola il principio di 
		proporzionalità e quello di non discriminazione sancito dall’art. 34, n. 
		2, CE. Una siffatta violazione potrebbe, a suo avviso, essere evitata se 
		fosse effettuata un’interpretazione dell’art. 16 del regolamento n. 
		318/2006 conforme al diritto primario.
		
		16 Il giudice del rinvio rileva in sostanza che, tenuto conto delle 
		valutazioni giuridiche delle parti, della sentenza della Corte 8 maggio 
		2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e 
		a. (Racc. pag. I-3231) e delle riserve formulate dalla ricorrente nel 
		procedimento principale circa la validità dell’art. 16 del regolamento 
		n. 318/2006, il problema posto nell’ambito del diritto dell’Unione non 
		può essere facilmente risolto e non trova soluzione nella giurisprudenza 
		della Corte.
		
		17 Ciò considerato, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema 
		amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre 
		alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
		
		«1) Se l’art. 16 del regolamento (...) n. 318/2006 (...) vada 
		interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a 
		causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell’art. 1 del 
		regolamento (...) n. 290/2007, debba includersi nel calcolo della tassa 
		sulla produzione;
		
		2) in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
		
		se l’art. 16 del regolamento (...) n. 318/2006 (...) sia compatibile con 
		il diritto primario, in particolare con il principio di proporzionalità 
		e il divieto di discriminazione che discende dall’art. 34 CE».
		
		Sulle questioni pregiudiziali
		
		Sulla prima questione
		
		18 Con la prima questione, il giudice del rinvio vuole in sostanza 
		sapere se l’art. 16 del regolamento n. 318/2006 debba essere 
		interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto 
		di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale 
		regolamento e dell’art. 1 del regolamento n. 290/2007 è incluso nella 
		base imponibile della tassa sulla produzione.
		
		19 La ricorrente nella causa principale come pure i governi spagnolo e 
		lituano sono del parere che la tassa sulla produzione si applichi al 
		quantitativo di zucchero di quota che è effettivamente prodotto e che 
		può essere smaltito in quanto tale e non alla quota in sé e per sé. Da 
		ciò conseguirebbe che il quantitativo di zucchero ritirato dal mercato 
		non debba essere preso in considerazione per fissare la base imponibile 
		della detta tassa.
		
		20 Si deve a questo proposito ricordare che l’art. 16, n. 1, del 
		regolamento n. 318/2006, prevede che a partire dalla campagna di 
		commercializzazione 2007/2008 è percepita una tassa sulla produzione 
		sulla quota di zucchero detenuta dalle imprese produttrici di zucchero. 
		Tale disposizione indica, pertanto, chiaramente che la detta quota 
		costituisce la base imponibile della tassa sulla produzione. Da ciò 
		risulta che la base imponibile della tassa che un’impresa produttrice di 
		zucchero deve pagare è costituita dalla quota di zucchero attribuitale 
		per la campagna di commercializzazione di cui trattasi.
		
		21 Certamente, i termini «tassa sulla produzione» utilizzati nel 
		diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 come pure nel 
		titolo e nelle disposizioni di cui all’art. 16 di tale regolamento 
		possono dar luogo a confusione circa la definizione della base 
		imponibile di tale tassa, poiché sembrano designare non già una tassa 
		che si applica ad una quota, ma una tassa che si applica a derrate 
		effettivamente prodotte. Dicasi altrettanto per la formulazione 
		dell’art. 16, n. 2, del detto regolamento a tenore del quale la «tassa 
		sulla produzione è fissata a [12 euro] per tonnellata di zucchero di 
		quota», dato che lo «zucchero di quota» è definito dall’art. 2, punto 5, 
		del detto regolamento come quantità di zucchero prodotta a titolo di una 
		data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota 
		dell’impresa interessata.
		
		22 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46-51 
		delle sue conclusioni, dal contenuto e dalla ratio dell’art. 16 del 
		regolamento n. 318/2006 risulta che il legislatore dell’Unione, 
		nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel 
		settore dello zucchero, ha voluto istituire una nuova tassa avente come 
		base imponibile non già il quantitativo di zucchero effettivamente 
		prodotto, ma la quota di zucchero detenuta. Infatti, mentre il n. 1 di 
		tale articolo enuncia il principio della riscossione della tassa sulla 
		quota di zucchero detenuta dalle imprese produttrici di zucchero, il n. 
		2 di detto articolo ha il solo obiettivo di fissare l’importo della 
		detta tassa.
		
		23 Tale analisi è confermata dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 
		318/2006, il quale precisa, da parte sua, le modalità concrete della 
		riscossione della tassa sulla produzione. Infatti, da un lato, al primo 
		comma dispone che «lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa 
		sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1 alle imprese 
		stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta 
		nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione». D’altro 
		lato, il secondo comma di tale articolo 16, n. 3, prescrive che le 
		imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa 
		campagna di commercializzazione. Orbene, per tale data, il quantitativo 
		prodotto a titolo di tale campagna non è conosciuto, poiché, 
		conformemente, all’art. 1, n. 2, del detto regolamento, una campagna di 
		commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre 
		dell’anno successivo.
		
		24 Peraltro, né dal regolamento n. 318/2006, né da alcun altro elemento 
		risulta che il legislatore dell’Unione abbia inteso sottrarre alla base 
		imponibile della tassa sulla produzione il quantitativo di zucchero di 
		quota ritirato dal mercato conformemente all’art. 19 di tale 
		regolamento. La tesi secondo cui tale tassa si applicherebbe solo al 
		quantitativo di zucchero corrispondente alla differenza tra la quota di 
		zucchero detenuta e il quantitativo di zucchero di quota ritirato dal 
		mercato non trova, in particolare, alcun fondamento nell’art. 16 del 
		detto regolamento analizzato ai punti 20-23 della presente sentenza.
		
		25 Di conseguenza la prima questione va risolta dichiarando che l’art. 
		16 del regolamento n. 318/2006 deve essere interpretato nel senso che il 
		quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in 
		applicazione dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del 
		regolamento n. 290/2007 è incluso nella base imponibile della tassa 
		sulla produzione.
		
		Sulla seconda questione
		
		26 La seconda questione verte sulla validità dell’art. 16 del 
		regolamento n. 318/2006. Nell’ipotesi di soluzione positiva alla prima 
		questione, il giudice del rinvio nutre in particolare dubbi circa la 
		validità di tale disposizione sotto il profilo dei principi di 
		proporzionalità e di non discriminazione.
		
		Sulla validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006 sotto il profilo 
		del principio di proporzionalità
		
		27 La ricorrente nella causa principale sostiene, in sostanza, che 
		l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato 
		nella base imponibile dell’imposta sulla produzione è in contrasto con 
		il principio di proporzionalità, perché si risolve nel pagamento di una 
		tassa su un quantitativo di zucchero che non è stato prodotto e che 
		quindi non esiste, ovvero nel pagamento di una tassa su un quantitativo 
		di zucchero effettivamente prodotto ma considerato zucchero eccedentario 
		che può diventare zucchero industriale venduto due volte meno caro dello 
		zucchero di quota o essere riportato, quale zucchero di quota, sulla 
		campagna di commercializzazione successiva nel corso della quale sarà 
		nuovamente gravato della tassa sulla produzione. Gli oneri così imposti 
		alle imprese produttrici di zucchero non sarebbero necessari per 
		raggiungere l’obiettivo perseguito, quale definito dal diciannovesimo 
		‘considerando’ del regolamento n. 318/2006, poiché il provento della 
		tassa sulla produzione, sarebbe superiore alle spese che intervengano 
		nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello 
		zucchero.
		
		28 Tale punto di vista è condiviso dai governi spagnolo, lituano e 
		polacco i quali ritengono altresì che la riscossione della tassa sulla 
		produzione sul quantitativo di zucchero di quota che ha costituito 
		oggetto di un ritiro dal mercato si risolva nel far sopportare alle 
		imprese interessate un onere finanziario sproporzionato. Facendo 
		riferimento, come la ricorrente nella causa principale, alla citata 
		sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., il governo lituano sottolinea in 
		particolare che, nonostante l’ampio margine di valutazione discrezionale 
		di cui le istituzioni dispongono in tale settore, i produttori non 
		possono essere tassati oltre quanto è necessario per la realizzazione 
		degli obiettivi della tassazione. Il governo polacco, che rileva inoltre 
		che lo zucchero ritirato dal mercato non produce alcuna spesa collegata 
		con l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, 
		considera, dal canto suo, che le istituzioni non hanno in materia un 
		ampio margine di valutazione discrezionale, tenuto conto della natura 
		tecnica della disposizione di cui trattasi.
		
		29 A questo proposito, occorre rammentare che il principio di 
		proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto 
		dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni di quest’ultima non 
		superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli 
		scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo 
		restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure 
		appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli 
		inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli 
		scopi perseguiti (sentenza 11 giugno 2009, causa C-33/08, Agrana Zucker, 
		non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31 e la giurisprudenza ivi 
		citata).
		
		30 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di 
		attuazione di un siffatto principio, è giurisprudenza costante che il 
		legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale in 
		materia di politica agricola comune e che, considerato questo potere, 
		solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato 
		in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente 
		intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento 
		(v. sentenza Agrana Zucker, cit., punto 32 e la giurisprudenza ivi 
		citata).
		
		31 In tal senso, si tratta non di sapere se il provvedimento adottato 
		dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse 
		manifestamente inidoneo (sentenza Agrana Zucker, cit., punto 33 e la 
		giurisprudenza ivi citata).
		
		32 Nella specie, dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 
		318/2006 risulta che la tassa sulla produzione è stata istituita per 
		contribuire al finanziamento delle spese che intervengono nell’ambito 
		dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
		
		33 Avendo come base imponibile la quota detenuta dalle imprese, tale 
		tassa consente di procurare al bilancio dell’Unione europea introiti 
		stabili in quanto non dipendono da quantitativi realmente prodotti o da 
		eventuali ritiri dal mercato. Inoltre, una siffatta determinazione della 
		base imponibile della tassa di cui trattasi, consente di percepire tali 
		introiti nel corso della campagna di commercializzazione, come previsto 
		dall’art. 16, n. 3, del regolamento n. 318/2006.
		
		34 Per quanto riguarda le spese che intervengono nell’ambito 
		dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, 
		contemplate nel diciannovesimo ‘considerando’ del detto regolamento, non 
		può ritenersi che si tratti unicamente di restituzioni all’esportazione 
		di zucchero e di isoglucosio, di restituzioni alla produzione per 
		l’utilizzo dello zucchero nell’industria chimica e di spese collegate 
		con misure di immagazzinamento come sostenuto dalla ricorrente nella 
		causa principale.
		
		35 Infatti, come rilevato ai paragrafi 38-40 e 81-84 delle conclusioni 
		dell’avvocato generale, la riforma dell’organizzazione comune dei 
		mercati nel settore dello zucchero ha tradotto la volontà del 
		legislatore, nell’ambito della nuova politica agricola comune, di 
		abbandonare progressivamente la politica di sostegno dei prezzi e della 
		produzione a favore di una politica di sostegno dei redditi agricoli 
		disaccoppiato dalla produzione. La riduzione del sostegno del mercato 
		dello zucchero è stata parzialmente compensata da un sostegno dei 
		redditi delle imprese agricole sotto forma di un aiuto diretto detto 
		«disaccoppiato». Il costo delle nuove misure, di cui l’aiuto diretto 
		disaccoppiato costituiva la parte principale, doveva essere 
		essenzialmente compensato, secondo il punto 5 della proposta di 
		regolamento del Consiglio sull’organizzazione comune dei mercati nel 
		settore dello zucchero [(COM (2005) 263 def.], dalle economie realizzate 
		grazie alla forte riduzione delle spese di restituzioni all’esportazione 
		e alla soppressione dell’aiuto alla raffinazione, data la necessità che 
		la riforma rispettasse lo status quo delle spese previste all’atto della 
		presentazione delle proposte della politica agricola comune nel corso 
		del mese di gennaio 2003.
		
		36 In questo contesto, si deve intendere l’obiettivo menzionato nel 
		diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 318/2006 nel senso che 
		la tassa sulla produzione contribuisce a finanziare le differenti misure 
		nel settore dello zucchero, compreso l’aiuto diretto disaccoppiato che 
		rappresenta la spesa più elevata.
		
		37 Orbene, è pacifico che il provento della tassa sulla produzione è, 
		per ciascuna campagna di commercializzazione, molto inferiore 
		all’insieme di tali spese.
		
		38 È pertanto giocoforza constatare che la tassa sulla produzione si 
		distingue dalla misura oggetto della causa che ha dato luogo alla citata 
		sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., in cui la Corte ha giudicato che la 
		modalità di calcolo del contributo analizzata ai punti 57-60 di detta 
		sentenza eccedeva quanto necessario per raggiungere l’obiettivo del 
		regolamento del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo 
		all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 
		178, pag. 1), che era inteso a far sopportare integralmente ai 
		produttori, in modo giusto ed efficace, gli oneri dello smaltimento 
		delle eccedenze di produzione comunitaria secondo il principio di 
		autofinanziamento.
		
		39 Per quanto riguarda l’onere finanziario sostenuto dalle imprese 
		assoggettate per effetto dell’inclusione del quantitativo di zucchero di 
		quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla 
		produzione, si deve rilevare che questo è parzialmente compensato dal 
		beneficio che tali imprese traggono dal ritiro dal mercato, in quanto 
		questo è inteso, come risulta dal ventiduesimo ‘considerando’ e 
		dall’art. 19, n. 1, del regolamento n. 318/2006, a mantenere 
		l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al 
		prezzo di riferimento fino a che tale equilibrio del mercato non sarà 
		stato ristabilito. Si deve inoltre rilevare che in forza dell’art. 16, 
		n. 4, del medesimo regolamento, tali imprese possono ripercuotere sui 
		produttori di barbabietole, di canne da zucchero o di cicoria fino al 
		50% dell’importo della tassa sulla corrispondente produzione.
		
		40 Da tutto quanto sopra consegue che l’inclusione del quantitativo di 
		zucchero di quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa 
		sulla produzione non è manifestamente inappropriata per raggiungere 
		l’obiettivo perseguito e, quindi, non può essere considerata in 
		contrasto con il principio di proporzionalità.
		
		Sulla validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006 sotto il profilo 
		del principio di non discriminazione
		
		41 La ricorrente nella causa principale e il governo lituano sostengono 
		che l’inclusione del quantitativo di zucchero di quota ritirato dal 
		mercato nella base imponibile della tassa sulla produzione dà altresì 
		luogo a una discriminazione fondata sulla nazionalità. Infatti, poiché i 
		ritiri dal mercato vengono effettuati, conformemente all’art. 1, n. 2, 
		del regolamento n. 290/2007, non già con l’applicazione di un’aliquota 
		uniforme ma in funzione di coefficienti differenti a seconda degli Stati 
		membri, a talune imprese verrebbe imposta una tassazione, con 
		riferimento al quantitativo di zucchero effettivamente prodotto, più 
		rilevante di quella sostenuta da altre imprese che si trovano in 
		un’analoga situazione ma stabilite in un altro Stato membro.
		
		42 A tal riguardo è d’uopo rammentare che, secondo costante 
		giurisprudenza, l’art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il 
		divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica agricola 
		comune, è solo l’espressione specifica del principio generale di 
		uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate 
		in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello 
		stesso modo, a meno che non sia obiettivamente giustificata una 
		differenza di trattamento (citata sentenza Agrana Zucker, punto 46 e la 
		giurisprudenza ivi menzionata).
		
		43 Nella specie, l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 290/2007 per la 
		campagna di commercializzazione 2007/2008 ha fissato al 13,5% la 
		percentuale, comune a tutti gli Stati membri, di zucchero di quota 
		ritirato dal mercato di cui all’art. 19, n. 1, del regolamento n. 
		318/2006. In deroga a tale disposizione, l’art. 1, n. 2, lett. c), del 
		regolamento n. 290/2007 prevede, in primo luogo, che tale percentuale 
		non si applica ai quantitativi prodotti negli Stati membri la cui quota 
		nazionale di zucchero è stata liberata in misura pari almeno al 50% a 
		partire dal 1° luglio 2006 a seguito di una rinuncia alle quote ai sensi 
		dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, 
		relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria 
		dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 
		1290/2005 relativo al [finanziamento] della politica agricola comune (GU 
		L 58, pag. 42), e, in secondo luogo, che tale percentuale è ridotta 
		proporzionalmente alle quote liberate per gli Stati membri la cui quota 
		nazionale è stata liberata ai sensi di tale disposizione in misura 
		inferiore al 50% a partire dal 1° luglio 2006.
		
		44 Da ciò consegue che l’importanza del ritiro dal mercato imposto alle 
		imprese per detta campagna di commercializzazione può variare in 
		particolare a seconda dello Stato membro in cui esse sono stabilite. 
		Pertanto, la parte della tassa sulla produzione che pagano e che 
		corrisponde al quantitativo di zucchero di quota ritirato dal mercato è 
		parimenti più o meno importante a seconda che esse siano stabilite in 
		questo o in quello Stato membro.
		
		45 Entro questi limiti, l’inclusione del quantitativo di zucchero di 
		quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla 
		produzione può portare, in ragione della modalità di fissazione di tale 
		ritiro, a un trattamento differenziato delle imprese che si trovano in 
		una situazione eventualmente comparabile, ma stabilite in Stati membri 
		differenti.
		
		46 Tuttavia, un siffatto trattamento delle imprese risulta 
		oggettivamente giustificato. Infatti, poiché la ripartizione delle quote 
		tra le imprese e la loro gestione continuano a essere garantite dagli 
		Stati membri, anche la rinuncia alle quote è organizzata da ciascuno di 
		essi e varia da uno Stato all’altro. In tale contesto, secondo quanto 
		emerge dall’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 290/2007, la 
		Commissione ha ritenuto necessario prendere in considerazione il fatto 
		che gli obblighi connessi alla misura di ritiro potevano avere gravi 
		conseguenze economiche per le imprese degli Stati membri che hanno fatto 
		sforzi particolari nell’ambito del regime di ristrutturazione istituito 
		dal regolamento n. 320/2006 e che un tale effetto sarebbe contrario 
		all’obiettivo stesso del regime in causa e dell’organizzazione comune 
		dei mercati, che è quello di garantire la redditività e la competitività 
		di tale settore. Pertanto, l’esenzione totale o parziale 
		dell’applicazione della percentuale di ritiro comune agli Stati membri 
		ha lo scopo di tener conto degli sforzi da questi profusi per rinunciare 
		definitivamente a determinate quote (v., per analogia, cit. sentenza 
		Agrana Zucker, punto 51).
		
		47 Da ciò consegue che l’inclusione del quantitativo di zucchero di 
		quota ritirato dal mercato nella base imponibile della tassa sulla 
		produzione non può considerarsi in contrasto con il principio di non 
		discriminazione.
		
		48 Alla luce di tutto quanto precede la seconda questione va risolta 
		dichiarando che dall’esame della stessa non è emerso alcun elemento tale 
		da inficiare la validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006.
		
		Sulle spese
		
		49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
		procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice 
		nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
		altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
		luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
		
		1) L’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 
		318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello 
		zucchero, deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di 
		zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione 
		dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del regolamento della 
		Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di 
		commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del 
		regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, è inclusa nella base 
		imponibile della tassa sulla produzione.
		
		2) Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non sono emersi 
		elementi idonei ad inficiare la validità dell’art. 16 del regolamento n. 
		318/2006.
		
		Firme
		
 
		
     
		
 Vedi 
altre: 
		SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562