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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 06/05/2010, proc. riuniti Sentenze C-145/08 e 
	C-149/08
  
	DIRITTO DEGLI APPALTI - Appalti pubblici di servizi - Concessioni di 
	servizi - Contratto misto - Contratto comportante la cessione di un 
	pacchetto azionario di un'impresa pubblica - Direttiva 92/50/CEE - 
	Fattispecie: contratto con il quale l'amministrazione aggiudicatrice pone a 
	carico di un aggiudicatario la gestione dell'impresa di casinò e la 
	realizzazione di un progetto di modernizzazione e di sviluppo dei suoi 
	locali nonché la ristrutturazione degli spazi circostanti. Un contratto 
	misto il cui oggetto principale è l'acquisizione da parte di un'impresa del 
	49% del capitale di un'impresa pubblica e il cui oggetto accessorio, 
	indissolubilmente connesso con tale oggetto principale, verte sulla 
	fornitura di servizi e sull'esecuzione di lavori non rientra, nel suo 
	insieme, nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di pubblici 
	appalti. Pres. Lenaerts - Rel. Juhász - domande di pronuncia pregiudiziale 
	proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis 
	Epikrateias (Grecia). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 06/05/2010, proc. 
	riuniti Sentenze C-145/08 e C-149/08
	
	DIRITTO DEGLI APPALTI - Decisione dell'amministrazione aggiudicatrice - 
	Mezzi di ricorso efficaci e rapidi - Regole di procedura nazionali - 
	Condizione per la concessione del risarcimento danni - Previo annullamento 
	dell'atto o dell'omissione illegittimi o constatazione della loro nullità da 
	parte del tribunale competente - Membri di un raggruppamento offerente in un 
	procedimento di aggiudicazione di appalto pubblico - Decisione adottata 
	nell'ambito di tale procedura da un'autorità diversa dall'amministrazione 
	aggiudicatrice - Ricorso proposto a titolo individuale da taluni membri del 
	raggruppamento - Ricevibilità - Direttiva 89/665/CEE. Il diritto 
	dell'Unione, in particolare il diritto ad un'effettiva tutela 
	giurisdizionale, osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della 
	causa principale, interpretata nel senso che i membri di un'associazione 
	temporanea offerente in un procedimento di aggiudicazione di un pubblico 
	appalto siano privati della possibilità di chiedere, a titolo individuale, 
	il risarcimento del danno che ritengono di aver individualmente subìto a 
	seguito di una decisione adottata da un'autorità diversa 
	dall'amministrazione aggiudicatrice, implicata in tale procedimento 
	conformemente alle norme nazionali applicabili, e che è tale da influire 
	sullo svolgimento di quest'ultimo. Pres. Lenaerts - Rel. Juhász - domande di 
	pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal 
	Symvoulio tis Epikrateias (Grecia). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 
	06/05/2010, proc. riuniti Sentenze C-145/08 e C-149/08
	
	DIRITTO DEGLI APPALTI - Contratto misto - Parti differenti a termine del 
	bando di gara inseparabilmente connesse - Disciplina applicabile - Criterio 
	dell'oggetto principale o dell'elemento preponderante del contratto. Nel 
	caso di un contratto misto le cui differenti parti a termine del bando di 
	gara sono inseparabilmente connesse e formano così un tutto indivisibile, 
	l'operazione di cui trattasi dev'essere esaminata nel suo insieme in modo 
	unitario ai fini della sua qualifica giuridica e dev'essere valutata sulla 
	base delle regole che disciplinano la parte che costituisce l'oggetto 
	principale o l'elemento preponderante del contratto (v., in tal senso, 
	sentenze 5/12/1989, causa C-3/88, Commissione/Italia; 19/04/1994, causa 
	C-331/92, Gestión Hotelera Internacional; 18/01/2007, causa C-220/05, Auroux 
	e a.; 21/02/2008, causa C-412/04, Commissione/Italia, nonché 29/10/2009, 
	causa C-536/07, Commissione/Germania). Tale conclusione è valida 
	indipendentemente dalla questione se il capitolo che costituisce l'oggetto 
	principale di un contratto misto rientri o no nell'ambito di applicazione 
	delle direttive in materia di pubblici appalti. Pres. Lenaerts - Rel. Juhász 
	- domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 
	234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia). CORTE DI GIUSTIZIA CE, 
	Sez. IV, 06/05/2010, proc. riuniti Sentenze C-145/08 e C-149/08
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
		
		6 maggio 2010
		
		«Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici di servizi - Concessioni di 
		servizi - Contratto misto - Contratto comportante la cessione di un 
		pacchetto azionario di un'impresa pubblica di casinò - Contratto con il 
		quale l'amministrazione aggiudicatrice pone a carico di un 
		aggiudicatario la gestione dell'impresa di casinò e la realizzazione di 
		un progetto di modernizzazione e di sviluppo dei suoi locali nonché la 
		ristrutturazione degli spazi circostanti - Direttiva 89/665/CEE - 
		Decisione dell'amministrazione aggiudicatrice - Mezzi di ricorso 
		efficaci e rapidi - Regole di procedura nazionali - Condizione per la 
		concessione del risarcimento danni - Previo annullamento dell'atto o 
		dell'omissione illegittimi o constatazione della loro nullità da parte 
		del tribunale competente - Membri di un raggruppamento offerente in un 
		procedimento di aggiudicazione di appalto pubblico - Decisione adottata 
		nell'ambito di tale procedura da un'autorità diversa 
		dall'amministrazione aggiudicatrice - Ricorso proposto a titolo 
		individuale da taluni membri del raggruppamento - Ricevibilità»
		
		
		Nei procedimenti riuniti C-145/08 e C-149/08,
		
		aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla 
		Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias 
		(Grecia), con decisioni 15 febbraio 2008, pervenute in cancelleria il 9 
		aprile 2008, nelle cause
		
		Club Hotel Loutraki AE,
		
		Athinaïki Techniki AE,
		
		Evangelos Marinakis
		
		contro
		
		Ethniko Symvoulio Radiotileorasis,
		
		Ypourgos Epikrateias,
		
		con l'intervento di:
		
		Athens Resort Casino AE Symmetochon,
		
		Ellaktor AE, già Elliniki Technodomiki TEB AE,
		
		Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, già Hyatt Regency 
		Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE,
		
		Leonidas Bombolas (causa C-145/08)
		
		e
		
		Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)
		
		contro
		
		Ethnico Symvoulio Radiotileorasis,
		
		con l'intervento di:
		
		Michaniki AE (causa C-149/08),
		
		LA CORTE (Quarta Sezione),
		
		composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente 
		funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de 
		Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský, 
		giudici,
		
		avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
		
		cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 
		giugno 2009,
		
		considerate le osservazioni presentate:
		
		- per la Club Hotel Loutraki AE, dagli avv.ti I.K. Theodoropoulos e S.A. 
		Pappas, dikigoroi;
		
		- per l'Athens Resort Casino AE Symmetochon e la Regency Entertainment 
		Psychagogiki kai Touristiki AE, già Hyatt Regency Xenodocheiaki kai 
		Touristiki (Ellas) AE, dagli avv.ti P. Spyropoulos, K. Spyropoulos e I. 
		Dryllerakis, dikigoroi;
		
		- per l'Ellaktor AE, già Elliniki Technodomiki TEB AE, dall'avv. V. 
		Niatsou, dikigoros;
		
		- per l'Aktor ATE, dall'avv. K. Giannakopoulos, dikigoros;
		
		- per il governo ellenico, dalle sig.re A. Samoni-Rantou e E.-M. Mamouna 
		nonché dal sig. I. Dionysopoulos, in qualità di agenti;
		
		- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e 
		sig. D. Kukovec, in qualità di agenti,
		
		sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza 
		del 29 ottobre 2009,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione 
		delle disposizioni pertinenti, con riferimento alle circostanze delle 
		controversie di cui alle cause principali, delle direttive del Consiglio 
		18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione 
		degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e del Consiglio 21 
		dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, 
		regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure 
		di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
		forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla 
		direttiva 92/50 (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), nonché dei 
		principi generali del diritto dell'Unione in materia di pubblici appalti 
		e, in particolare, del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
		
		2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che 
		vedono contrapposte imprese private e persone fisiche all'Ethniko 
		Symvoulio Radiotileorasis (Consiglio nazionale della radiotelevisione; 
		in prosieguo: l'«ESR»), autorità che, conformemente alla normativa 
		nazionale, ha il potere e l'obbligo di controllare se soggetti aventi la 
		qualifica di proprietario, socio, azionista principale, membro di un 
		organo di amministrazione o quadro dirigente di un'impresa offerente in 
		un procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto presentino 
		talune delle incompatibilità previste da tale normativa e debbano, di 
		conseguenza, essere automaticamente esclusi dal procedimento.
		
		Contesto normativo
		
		La normativa dell'Unione
		
		3 A tenore dell'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50:
		
		«[Per] “appalti pubblici di servizi” [si intendono] i contratti a titolo 
		oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed 
		un'amministrazione aggiudicatrice (...)
		
		(…)».
		
		4 L'art. 2 di tale direttiva dispone:
		
		«Se un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di cui alla 
		direttiva [del Consiglio 21 dicembre 1976], 77/62/CEE, [che coordina le 
		procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 
		13, pag. 1)], che dei servizi di cui agli allegati I A e I B della 
		presente direttiva, esso rientra nel campo d'applicazione della presente 
		direttiva qualora il valore dei servizi in questione superi quello dei 
		prodotti previsti dal contratto».
		
		5 L'art. 3 della stessa direttiva prevede:
		
		«1. Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi 
		di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle 
		disposizioni della presente direttiva.
		
		2. Le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i 
		prestatori di servizi.
		
		(…)».
		
		6 A tenore dell'art. 8 della direttiva 92/50:
		
		«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I A 
		vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a 
		VI».
		
		7 L'art. 9 di tale direttiva così dispone:
		
		«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I B 
		vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16».
		
		8 L'art. 14 fa parte del titolo IV di tale direttiva, il quale verte 
		sulle norme comuni in campo tecnico e tratta delle specifiche tecniche 
		contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi 
		ad ogni contratto e l'art. 16 fa parte del titolo V, che regola le norme 
		comuni di pubblicità.
		
		9 L'allegato I B della direttiva 92/50, sotto il titolo «Servizi a norma 
		dell'articolo 9», comprende:
		
		«(…)
		
		17 Servizi alberghieri e di ristorazione
		
		(…)
		
		26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi
		
		27 Altri servizi».
		
		10 Infine, l'art. 26 della medesima direttiva al n. 1 prevede quanto 
		segue:
		
		«Le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di 
		servizi. A tali raggruppamenti non può venir richiesto di assumere una 
		forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò 
		può tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che 
		gli sia stato aggiudicato l'appalto».
		
		11 L'art. 1 della direttiva 89/665 così prevede:
		
		«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire 
		che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		pubblici disciplinati dalle direttive [del Consiglio 26 luglio 1971], 
		71/305/CEE, [che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5)], 77/62 (…) e 92/50 (...), le 
		decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di 
		ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo 
		le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare 
		nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in 
		materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.
		
		2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione 
		tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di 
		una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della 
		distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali 
		che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
		
		3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano 
		accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, 
		per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere 
		l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di 
		lavori [o di servizi] e che sia stato o rischi di essere leso a causa di 
		una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono 
		esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia 
		preventivamente informato l'autorità aggiudicatrice della pretesa 
		violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso».
		
		12 Secondo l'art. 2 di tale direttiva:
		
		«1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei 
		ricorsi di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:
		
		a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza 
		provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che 
		altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i 
		provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di 
		aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi 
		decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;
		
		b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la 
		soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie 
		discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d'oneri 
		o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione 
		dell'appalto in questione;
		
		c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
		
		(…)
		
		5. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni 
		viene domandato a causa di una decisione presa illegalmente, per prima 
		cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la 
		decisione contestata.
		
		6. Gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul 
		contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione dell'appalto sono 
		determinati dal diritto nazionale.
		
		Inoltre, salvo nel caso in cui una decisione debba essere annullata 
		prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può 
		prevedere che, dopo la stipulazione di un contratto in seguito 
		all'aggiudicazione dell'appalto, i poteri dell'organo responsabile delle 
		procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento 
		danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.
		
		(…)».
		
		La normativa nazionale
		
		13 La direttiva 89/665 è stata trasposta nel diritto greco con la legge 
		n. 2522/1997, relativa alla tutela giurisdizionale nella fase che 
		precede l'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e 
		di servizi (FEK A' 178).
		
		14 L'art. 2 di tale legge, intitolato «Portata della tutela 
		giurisdizionale», così dispone:
		
		«1. Chiunque abbia o abbia avuto un interesse all'aggiudicazione di un 
		appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi o abbia subito o 
		possa subire un danno in seguito alla violazione della normativa 
		comunitaria o nazionale ha il diritto di chiedere, secondo le modalità 
		definite negli articoli che seguono, una tutela giurisdizionale 
		provvisoria, l'annullamento o la dichiarazione della nullità dell'atto 
		illegittimo e il risarcimento del danno.
		
		(…)».
		
		15 L'art. 4 di tale legge, intitolato «Annullamento o constatazione 
		della nullità», così dispone:
		
		«1. L'interessato ha il diritto di chiedere l'annullamento o la 
		constatazione della nullità di qualsiasi atto o omissione 
		dell'amministrazione aggiudicatrice in contrasto con una norma di 
		diritto comunitario o nazionale avente ad oggetto il procedimento che 
		precede l'aggiudicazione dell'appalto (...).
		
		2. Se il tribunale annulla o constata la nullità di un atto o di 
		un'omissione dell'amministrazione aggiudicatrice successivamente 
		all'aggiudicazione dell'appalto, quest'ultimo non è invalidato salvo che 
		prima della sua aggiudicazione il procedimento di aggiudicazione 
		dell'appalto sia stato sospeso con decisione che dispone misure 
		provvisorie o con un'ordinanza provvisoria. In questo caso l'interessato 
		ha il diritto di esigere il risarcimento dei danni conformemente alle 
		disposizioni dell'articolo che segue».
		
		16 L'art. 5 della legge n. 2522/1997, intitolato «Domanda di 
		risarcimento danni», prevede:
		
		«1. L'interessato che sia stato escluso dalla partecipazione ad un 
		procedimento di aggiudicazione di appalto pubblico di lavori, di 
		forniture o di servizi, o dall'aggiudicazione di tale appalto, in 
		violazione di una norma di diritto comunitario o nazionale, ha il 
		diritto di chiedere un risarcimento del danno all'amministrazione 
		aggiudicatrice, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 197 
		e 198 del codice civile. Ogni disposizione che escluda o limiti tale 
		diritto non è applicabile.
		
		2. La concessione del risarcimento dei danni richiede il previo 
		annullamento o la constatazione della nullità dell'atto illegittimo o 
		dell'omissione illegittima da parte del tribunale competente. È 
		consentito cumulare un ricorso per risarcimento con uno per declaratoria 
		di nullità conformemente alle regole generali».
		
		17 Gli artt. 197 e 198 del codice civile, cui rinvia la precedente 
		disposizione, prevedono la responsabilità «in ragione delle trattative», 
		cioè l'obbligo di corrispondere un risarcimento dei danni nel caso in 
		cui gli interessati abbiano dovuto sostenere spese ingiustificate 
		nell'ambito di un procedimento inteso alla stipula di un contratto.
		
		18 Il decreto presidenziale n. 18/1989 codifica leggi relative al 
		Symvoulio tis Epikrateias (FEK A' 8). L'art. 47, intitolato «Interesse 
		legittimo», così dispone:
		
		«1. La persona fisica o giuridica interessata da un atto amministrativo 
		o i cui interessi legittimi, anche non finanziari, siano lesi da tale 
		atto, è legittimata a proporre un ricorso di annullamento.
		
		(…)».
		
		19 La legge n. 2206/1994 ha ad oggetto «la creazione, l'organizzazione, 
		la gestione e il controllo dei casinò, ecc.» (FEK A' 62). A tenore 
		dell'art. 1, n. 7, di tale legge, intitolato «Rilascio di licenze di 
		casinò»:
		
		«Le licenze per le imprese di casinò sono rilasciate con decisione del 
		Ministro del Turismo previa organizzazione di una gara di pubblico 
		appalto internazionale da parte di una commissione di sette membri».
		
		20 L'art. 3 di tale legge, intitolato «Funzionamento dei casinò», così 
		dispone:
		
		«Il funzionamento dei casinò è soggetto al controllo dello Stato.
		
		(…)».
		
		21 L'art. 14, n. 9, della Costituzione ellenica e la legge di attuazione 
		n. 3021/2002 (FEK A' 143) introducono un regime di restrizioni 
		applicabili alla stipula di contratti pubblici con persone che operano o 
		detengono partecipazioni nel settore dei mezzi di informazione. Tale 
		regime istituisce una presunzione di incompatibilità tra la qualità di 
		proprietario, socio, azionista principale o quadro dirigente di 
		un'impresa che esercita attività nel settore dei mezzi di informazione e 
		quella di proprietario, socio, azionista principale o quadro dirigente 
		di un'impresa cui viene conferita dallo Stato o da un ente del settore 
		pubblico in senso lato dotato di personalità giuridica, l'esecuzione di 
		appalti di lavori, di forniture o di servizi. Tale incompatibilità si 
		estende altresì alle persone fisiche tra le quali corre un rapporto di 
		parentela di un certo grado.
		
		22 La legge n. 3021/2002 prevede, in sostanza, che, prima di procedere 
		all'atto di aggiudicazione o di assegnazione dell'appalto pubblico e, 
		comunque, prima della firma del contratto, l'amministrazione 
		aggiudicatrice competente deve, pena la nullità del contratto o 
		dell'appalto pubblico, richiedere all'ESR l'emissione di un certificato 
		che attesti che non sussistono le condizioni di incompatibilità 
		enunciate in tale legge. La decisione dell'ESR è vincolante per 
		l'amministrazione aggiudicatrice, ma può costituire oggetto di un 
		ricorso di annullamento da parte di coloro che dimostrino un interesse 
		ad agire, ivi comprese le pubbliche autorità.
		
		23 Nella sua sentenza 16 dicembre 2008, causa C-213/07, Michaniki (Racc. 
		pag. I-9999, punti 1 e 2 del dispositivo), la Corte ha giudicato che, se 
		è vero che il diritto dell'Unione non osta ad una siffatta normativa che 
		persegue obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e 
		di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti 
		pubblici, esso tuttavia osta, sotto l'ottica del principio di 
		proporzionalità, all'istituzione di una presunzione assoluta di 
		incompatibilità quale prevista nella normativa nazionale di cui 
		trattasi.
		
		Cause principali e questioni pregiudiziali
		
		Causa C-145/08
		
		24 Dalla decisione di rinvio risulta che, con decisione 10 ottobre 2001, 
		la competente commissione interministeriale ha deciso la privatizzazione 
		della società Elliniko Kazino Parnithas AE (in prosieguo: l'«EKP»), una 
		società controllata della società Ellinika Touristika Akinita AE (in 
		prosieguo: l'«ETA»), la cui totalità delle azioni è nelle mani dello 
		Stato ellenico. Il bando di gara pubblicato nel mese di ottobre 2001 
		prevedeva una prima fase intesa a preselezionare quelli tra gli 
		interessati che rispondevano alle condizioni enunciate nel detto bando. 
		Una successiva fase era intesa a designare quello che tra gli 
		interessati rispondeva al meglio ai requisiti richiesti e che sarebbe 
		stato chiamato a firmare il contratto. Nel corso della prima fase sono 
		stati preselezionati il raggruppamento di imprese Koinopraxia Kazino 
		Attikis e il raggruppamento di imprese Hyatt Regency Xenodocheiaki kai 
		Touristiki (Ellas) AE - Elliniki Technodomiki AE.
		
		25 A seguito di un bando supplementare pubblicato nell'aprile del 2002, 
		i termini dello stipulando contratto erano fissati come segue.
		
		Il contratto ha carattere misto e comprende:
		
		- una convenzione avente ad oggetto la cessione da parte dell'ETA di una 
		quota del 49% delle azioni della EKP a una «società per azioni con 
		finalità esclusiva» (in prosieguo: l'«AEAS»), costituita 
		dall'aggiudicatario;
		
		- una convenzione sulla base della quale l'AEAS si impegna a dare 
		attuazione ad un piano di sviluppo da eseguirsi entro 750 giorni di 
		calendario a partire dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 
		Il piano di sviluppo deve includere la ristrutturazione dei locali del 
		casinò e la valorizzazione delle possibilità offerte dalla sua licenza 
		di gestione, la ristrutturazione e il miglioramento delle due unità 
		alberghiere appartenenti al complesso immobiliare e la sistemazione dei 
		terreni circostanti, aventi una superficie di circa 280 ettari. 
		L'esecuzione di tali opere costituisce una parte del prezzo da pagare 
		per l'acquisizione del 49% delle azioni della EKP;
		
		- una convenzione tra l'ETA e l'AEAS con la quale quest'ultima acquista 
		il diritto di designare la maggioranza dei membri del consiglio di 
		amministrazione dell'EKP e di amministrare così la società conformemente 
		alle condizioni enunciate nel contratto;
		
		- una convenzione a tenore della quale l'AEAS assume la gestione 
		dell'impresa di casinò dietro remunerazione, che sarà versata dall'ETA. 
		A titolo di tale remunerazione l'AEAS riceverà una somma che non potrà 
		eccedere una percentuale a scalare degli utili di gestione annuali 
		(decrescente dal 20% degli utili fino a EUR 30 milioni al 5% degli utili 
		superiori a EUR 90 milioni) e il 2% del fatturato;
		
		- in quanto gestore, l'AEAS deve esercitare l'impresa di casinò in modo 
		da mantenere costantemente un ambiente lussuoso che offra servizi di 
		alto livello in modo finanziariamente redditizio per la EKP. In 
		concreto, gli utili lordi non devono essere inferiori a un totale di EUR 
		105 milioni per i primi cinque esercizi finanziari dopo l'entrata in 
		vigore del contratto. Gli utili netti vanno divisi tra l'ETA e l'AEAS in 
		funzione della percentuale del capitale della EKP detenuto da ciascuna 
		di esse;
		
		- poiché la EKP è l'unica impresa di casinò che al momento funziona nel 
		dipartimento dell'Attica, nel contratto è previsto che, nel caso in cui 
		un altro casinò sia legittimamente istituito in tale ambito geografico 
		entro un termine di dieci anni a partire dall'entrata in vigore del 
		contratto, l'ETA sarà tenuta a indennizzare l'AEAS versandole a titolo 
		di risarcimento danni una somma pari al 70% del prezzo della 
		transazione. L'importo dell'indennizzo sarà ridotto di un decimo ciascun 
		anno a partire dall'entrata in vigore del contratto;
		
		- per quanto riguarda la gestione dell'impresa di casinò, il contratto 
		scadrà dieci anni dopo la sua entrata in vigore.
		
		26 Il raggruppamento Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) 
		AE - Elliniki Technodomiki AE, poiché è risultato essere quello meglio 
		rispondente ai requisiti richiesti nell'ambito del procedimento di cui 
		trattasi, veniva designato come aggiudicatario. Prima della firma del 
		contratto, l'ETA comunicava all'ESR l'identità dei proprietari, dei 
		soci, degli azionisti principali e dei quadri dirigenti 
		dell'aggiudicatario affinché fosse attestato che non rappresentavano 
		casi di incompatibilità contemplati dall'art. 3 della legge n. 
		3021/2002. Con certificato emesso il 27 settembre 2002, l'ESR attestava 
		che non esistevano nella specie casi di incompatibilità tra le persone 
		in precedenza indicate.
		
		27 Tale atto dell'ESR costituisce l'oggetto di un ricorso di 
		annullamento proposto da tre soltanto dei sette membri componenti il 
		raggruppamento offerente Koinopraxia Kazino Attikis, al quale non è 
		stato aggiudicato l'appalto. I ricorrenti affermavano che un membro del 
		raggruppamento cui è stato aggiudicato l'appalto rientrava in uno dei 
		casi di incompatibilità previsti dalla normativa nazionale e che, di 
		conseguenza, l'aggiudicazione dell'appalto avrebbe dovuto essere 
		annullata.
		
		28 Il giudice del rinvio rileva che l'appalto di cui trattasi è un 
		appalto misto, contenente, da un lato, un capitolo vertente sulla 
		vendita di azioni da parte dell'ETA al migliore offerente, capitolo che, 
		in quanto tale, non rientra sotto le regole dell'Unione in materia di 
		pubblici appalti, e, dall'altro lato, un capitolo vertente su un appalto 
		di servizi da concludere con l'offerente meglio rispondente ai requisiti 
		richiesti, il quale assume gli obblighi di gestione dell'impresa di 
		casinò. Il capitolo vertente sulla cessione delle azioni è, secondo il 
		giudice del rinvio, la parte più importante di tale contratto misto. 
		Inoltre, tale contratto comprende anche un capitolo vertente su un 
		appalto di lavori, nella misura in cui l'aggiudicatario si assume 
		l'obbligo di eseguire i lavori di cui trattasi nella decisione di 
		rinvio, a titolo di parziale pagamento delle azioni cedute. Il giudice 
		del rinvio rileva che quest'ultimo capitolo ha un carattere del tutto 
		accessorio rispetto al capitolo «servizi».
		
		29 In tale contesto, il giudice del rinvio vuole sapere se si possa 
		considerare che il capitolo «servizi» del contratto di cui trattasi 
		costituisca un appalto di concessione di pubblici servizi non soggetto 
		alla regolamentazione dell'Unione. A questo proposito si dovrebbe 
		verificare in quale misura i rischi connessi con l'organizzazione e la 
		gestione dei servizi di cui trattasi gravino sull'aggiudicatario, tenuto 
		altresì conto del fatto che tali servizi vertono su attività che, 
		conformemente alle regole nazionali cui esse sono soggette, possono 
		costituire oggetto di diritti esclusivi e speciali.
		
		30 Nel caso in cui la Corte dovesse giudicare che il capitolo del 
		contratto controverso avente ad oggetto la gestione del casinò 
		costituisce un appalto pubblico di servizi, il giudice del rinvio vuol 
		sapere se il ricorso di annullamento proposto a livello nazionale sia 
		coperto dalle garanzie processuali previste dalla direttiva 89/665, 
		tenuto conto del fatto che l'oggetto principale del contratto, cioè la 
		vendita di azioni dell'EKP, non rientra nell'ambito di applicazione 
		delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici e che gli 
		appalti aventi ad oggetto siffatti servizi, rientranti nell'allegato 1 B 
		della direttiva 92/50, debbono essere aggiudicati conformemente agli 
		artt. 14 e 16 di tale direttiva, che contengono unicamente obblighi di 
		natura procedurale. Il giudice del rinvio vuole tuttavia sapere se, 
		nonostante tale limitato aspetto degli obblighi, il principio di parità 
		di trattamento dei partecipanti ad un procedimento di aggiudicazione di 
		un appalto, che la direttiva 89/665 ha come obiettivo di salvaguardare, 
		si applichi anche a siffatti casi.
		
		31 Se la Corte dovesse considerare che un ricorso di annullamento come 
		quello della fattispecie nella causa principale rientra nell'ambito di 
		applicazione della direttiva 89/665, il giudice del rinvio si chiede se 
		le regole del diritto dell'Unione ostino ad una regola di procedura 
		nazionale come quella di cui all'art. 47, n. 1, del decreto 
		presidenziale n. 18/1989, quale interpretato da tale giudice, secondo 
		cui i partecipanti ad un procedimento di aggiudicazione di un pubblico 
		appalto sotto forma di un raggruppamento possono proporre un ricorso di 
		annullamento avverso atti che si inseriscono nell'ambito di tale 
		procedimento solo tutti congiuntamente, pena il rigetto del ricorso in 
		quanto irricevibile.
		
		32 Il giudice del rinvio fa a questo proposito riferimento alla sentenza 
		della Corte 8 settembre 2005, causa C-129/04, Espace Trianon e Sofibail 
		(Racc. pag. I-7805, punto 22), secondo la quale una disposizione 
		procedurale nazionale che prescrive che un ricorso d'annullamento contro 
		la decisione di un'autorità aggiudicatrice di attribuire un appalto 
		pubblico sia proposto da tutti i membri che compongono l'associazione 
		temporanea offerente non limita l'accessibilità di tale ricorso in modo 
		contrario all'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665.
		
		33 Il giudice del rinvio vuole tuttavia sapere se tale conclusione, che 
		riguardava, in tale sentenza, un ricorso di annullamento avverso la 
		decisione di un'amministrazione aggiudicatrice di attribuire un pubblico 
		appalto, sia valida anche per qualsiasi forma di tutela giurisdizionale 
		concessa dalla sopra menzionata direttiva e, in particolare, per la 
		rivendicazione del risarcimento danni. Tale problematica è connessa alla 
		circostanza che, nella specie, il legislatore nazionale che esercita la 
		facoltà conferita agli Stati membri dall'art. 2, n. 5, della direttiva 
		89/665 ha subordinato, con l'adozione dell'art. 5, n. 2, della legge n. 
		2522/1997, la concessione del risarcimento danni al previo annullamento 
		dell'atto asseritamente illegittimo.
		
		34 Il combinato disposto di tale norma con la regola di procedura di cui 
		all'art. 47, n. 1, del decreto presidenziale n. 18/1989, quale 
		interpretata dal giudice del rinvio, porta all'impossibilità per 
		qualsiasi singolo membro di un raggruppamento che ha partecipato senza 
		successo ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto non solo di 
		ottenere l'annullamento dell'atto lesivo dei suoi interessi, ma anche di 
		rivolgersi al giudice competente per richiedere la riparazione del 
		pregiudizio da lui individualmente subìto. Si deve sottolineare che, 
		nella specie, il giudice competente in materia di ricorsi di 
		annullamento è il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato), mentre 
		in materia di risarcimento danni la competenza appartiene ad un altro 
		giudice.
		
		35 In questo contesto, il giudice del rinvio rileva che la possibilità 
		per ciascuno dei membri di un raggruppamento di chiedere al giudice 
		competente la concessione del risarcimento danni dipenderà pertanto 
		dalla volontà di tutti gli altri membri del raggruppamento di proporre 
		un ricorso di annullamento, allorché il pregiudizio che i membri del 
		raggruppamento hanno subìto, a titolo individuale, a causa della mancata 
		attribuzione dell'appalto può essere diverso a seconda dell'entità delle 
		spese cui i membri si sono esposti per partecipare a tale appalto. Di 
		conseguenza, l'interesse di ciascuno dei membri del raggruppamento a 
		proporre un'azione di annullamento avverso una decisione può essere 
		anche diverso. Pertanto sarebbe lecito chiedersi se, in un siffatto 
		contesto processuale, il principio di tutela giurisdizionale efficace 
		voluto dalla direttiva 89/665 sia salvaguardato.
		
		36 Il giudice del rinvio fa infine presente che, secondo le regole di 
		procedura nazionali relative al diritto generale al risarcimento dei 
		danni prodotti da atti illegittimi dello Stato o delle persone 
		giuridiche di diritto pubblico, è il giudice competente in materia di 
		concessione del risarcimento dei danni che controlla altresì, in via 
		incidentale, la legittimità dell'atto amministrativo in occasione del 
		ricorso per risarcimento danni, e non un altro giudice come avviene nel 
		caso dei ricorsi di annullamento proposti nell'ambito di procedure di 
		pubblici appalti. Vuole pertanto sapere se le procedure destinate ad 
		assicurare la salvaguardia dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione 
		siano meno favorevoli di quelle vertenti sulla salvaguardia di diritti 
		simili o analoghi che derivano dalle norme nazionali.
		
		37 Il giudice del rinvio rileva infine che la sua attuale 
		interpretazione dell'art. 47, n. 1, del decreto presidenziale n. 
		18/1989, secondo cui è ricevibile la domanda di annullamento di un atto 
		che si inserisce nell'ambito di un procedimento di aggiudicazione di un 
		pubblico appalto solo se proposta da parte di tutti i membri di un 
		raggruppamento, che agiscano congiuntamente, costituisce un cambiamento 
		della sua costante giurisprudenza secondo cui i membri potevano proporre 
		un ricorso individualmente.
		
		38 Sottolinea al contempo il particolare contesto nel quale si colloca 
		la fattispecie di cui alla causa principale, cioè che, inizialmente, il 
		ricorso di cui trattasi è stato proposto dal raggruppamento in quanto 
		tale e dai suoi sette membri dinanzi alla Quarta Sezione del Symvoulio 
		tis Epikrateias. Quest'ultimo collegio giudicante ha dichiarato 
		irricevibile il ricorso nei confronti del raggruppamento nonché di 
		quattro dei suoi membri che non avevano regolarmente abilitato il loro 
		avvocato ad agire in giudizio e, nei confronti dei tre restanti membri, 
		ha rimesso la causa alla formazione plenaria di tale giudice, tenuto 
		conto della sua importanza. Pertanto la detta Quarta Sezione ha 
		applicato la giurisprudenza fino ad allora costante, secondo la quale 
		anche il ricorso proposto da taluni membri di un raggruppamento era 
		ricevibile.
		
		39 Tuttavia la decisione di irricevibilità di tale Quarta Sezione circa 
		il ricorso del raggruppamento in quanto tale e di quattro dei suoi 
		membri è definitiva, con la conseguenza che non può esservi posto 
		rimedio nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al giudice del 
		rinvio in formazione plenaria. Quest'ultimo vuole pertanto sapere se 
		tale mutamento della sua giurisprudenza sia conforme al principio 
		dell'equo processo, che costituisce un principio generale del diritto 
		dell'Unione ed è altresì sancito all'art. 6 della Convenzione europea 
		per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
		firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché al 
		principio della tutela del legittimo affidamento.
		
		40 Alla luce di tali considerazioni, il Symvoulio tis Epikrateias, in 
		formazione plenaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di 
		sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
		
		«1) Se costituisca un contratto di concessione, come tale non 
		disciplinato dalla direttiva [92/50] (…), un contratto con cui 
		l'amministrazione aggiudicatrice affida all'appaltatore la gestione di 
		un casinò e la realizzazione di un piano di sviluppo consistente nella 
		ristrutturazione dei locali del casinò e nella valorizzazione 
		imprenditoriale delle possibilità offerte dalla licenza relativa a tale 
		casinò e nel quale è inclusa una clausola in base alla quale, se nella 
		zona - intesa in senso ampio - in cui si trova il casinò di cui trattasi 
		dovesse legalmente entrare in funzione un altro casinò, l'autorità 
		aggiudicatrice assume l'obbligo di pagare all'appaltatore un indennizzo.
		
		2) In caso di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale: se 
		un mezzo di ricorso esperito dai partecipanti ad una procedura di gara 
		d'appalto pubblico di natura mista, che prevede anche la prestazione di 
		servizi compresi nell'allegato I B della direttiva [92/50] (…), con il 
		quale si lamenta la violazione del principio della parità di trattamento 
		dei partecipanti alla gara (principio confermato all'art. 3, n. 2, della 
		direttiva in parola), rientri nell'ambito di applicazione della 
		direttiva [89/665] (…), oppure se tale applicazione sia esclusa, nella 
		misura in cui alla procedura di aggiudicazione del summenzionato appalto 
		per la prestazione di servizi, in conformità a quanto previsto all'art. 
		9 della direttiva [92/50] (…), si applicano solo gli artt. 14 e 16 della 
		medesima.
		
		3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione 
		pregiudiziale: qualora si ammetta che, in linea di principio, non è 
		contraria al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della 
		direttiva [89/665] (…), una norma nazionale secondo la quale solo 
		l'insieme dei membri di un raggruppamento senza personalità giuridica, 
		raggruppamento che abbia partecipato senza successo ad una procedura di 
		aggiudicazione di appalti pubblici, e non singoli membri del medesimo, 
		può proporre ricorso contro l'atto di aggiudicazione, ciò valendo anche 
		quando il ricorso sia stato inizialmente esperito da tutti i membri del 
		raggruppamento congiuntamente, ma sia infine risultato irricevibile 
		rispetto a taluni di essi, se sia inoltre necessario, per dichiarare il 
		suddetto ricorso irricevibile, accertare, quanto all'applicazione della 
		summenzionata direttiva, se questi singoli membri conservino dopo di ciò 
		il diritto di adire un altro giudice nazionale per ottenere il 
		risarcimento eventualmente previsto da una norma di diritto nazionale.
		
		4) In una situazione in cui esisteva una giurisprudenza costante di un 
		giudice nazionale che ammetteva che anche un singolo membro di un 
		raggruppamento potesse validamente esperire un mezzo di ricorso contro 
		un atto adottato nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di 
		appalti pubblici, se sia compatibile con le disposizioni della direttiva 
		[89/665] (…), interpretata alla luce dell'art. 6 della [CEDU], in quanto 
		principio generale del diritto comunitario, il rigetto del mezzo di 
		ricorso come irricevibile, a causa del mutamento di tale costante 
		giurisprudenza, senza dare preliminarmente al ricorrente la possibilità 
		di sanare tale irricevibilità né, comunque, quella di presentare, in 
		conformità al principio del contraddittorio, le proprie osservazioni 
		sulla questione».
		
		Causa C-149/08
		
		41 La città di Salonicco ha deciso di organizzare una gara di pubblico 
		appalto di lavori per la costruzione di un'opera intitolata «Costruzione 
		del palazzo municipale e di un parcheggio sotterraneo». Con decisione 1° 
		luglio 2004 della commissione comunale, l'appalto veniva assegnato al 
		raggruppamento costituito dalle società Aktor ATE, Themeliodomi AE e 
		Domotechniki AE. In vista della conclusione del contratto, 
		l'amministrazione aggiudicatrice comunicava all'ESR, conformemente alla 
		vigente normativa nazionale, l'identità delle persone aventi la qualità 
		di proprietario, di socio, di azionista principale o di quadro dirigente 
		delle società partecipanti al raggruppamento sopra menzionato, affinché 
		fosse attestato che tra tali soggetti non esistevano casi di 
		incompatibilità rientranti tra quelli di cui all'art. 3 della legge n. 
		3021/2002.
		
		42 Dopo aver constatato che un membro del consiglio di amministrazione 
		della società Aktor ATE presentava un caso di incompatibilità rientrante 
		tra quelli previsti dalla sopra menzionata disposizione nazionale, l'ESR, 
		con atto del 1° novembre 2004, rifiutava di rilasciare il certificato 
		che avrebbe costituito condizione necessaria per la firma del contratto. 
		Il reclamo della società Aktor ATE avverso tale atto di diniego dell'ESR 
		veniva respinto con decisione di quest'ultima del 9 novembre 2004. 
		Avverso tali due decisioni di diniego dell'ESR la società Aktor ATE, 
		sola tra le tre società che compongono il raggruppamento cui è stato 
		attribuito l'appalto, proponeva un ricorso di annullamento dinanzi al 
		giudice del rinvio, fondandosi sulla giurisprudenza esistente di 
		quest'ultimo, secondo cui sono ricevibili i ricorsi proposti a titolo 
		individuale da membri di un'associazione temporanea.
		
		43 Ciò considerato, il Symvoulio tis Epikrateias, pure in formazione 
		plenaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla 
		Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
		
		«1) Qualora si ammetta che, in linea di principio, non è contraria al 
		diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva 
		[89/665] (…), una norma nazionale secondo la quale solo l'insieme dei 
		membri di un raggruppamento senza personalità giuridica, che abbia 
		partecipato senza successo ad una procedura di aggiudicazione di appalti 
		pubblici, e non singoli membri del medesimo, può proporre ricorso contro 
		l'atto di aggiudicazione, ciò valendo anche quando il ricorso sia stato 
		inizialmente esperito da tutti i membri del raggruppamento 
		congiuntamente, ma sia infine risultato irricevibile rispetto a taluni 
		di essi, se sia inoltre necessario, per dichiarare il suddetto ricorso 
		irricevibile, accertare, quanto all'applicazione della summenzionata 
		direttiva, se questi singoli membri conservino o meno, dopo di ciò, il 
		diritto di adire un altro giudice nazionale per ottenere il risarcimento 
		eventualmente previsto da una norma di diritto nazionale.
		
		2) In una situazione in cui esisteva una giurisprudenza costante di un 
		giudice nazionale che ammetteva che anche un singolo membro di un 
		raggruppamento potesse validamente esperire un mezzo di ricorso contro 
		un atto adottato nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di 
		appalti pubblici, se sia compatibile con le disposizioni della direttiva 
		[89/665] (…), interpretata alla luce dell'art. 6 della [CEDU] in quanto 
		principio generale del diritto comunitario, il rigetto del mezzo di 
		ricorso come irricevibile, a causa del mutamento di tale costante 
		giurisprudenza, senza dare preliminarmente al ricorrente la possibilità 
		di sanare tale irricevibilità né, comunque, quella di presentare, in 
		conformità al principio del contraddittorio, le proprie osservazioni 
		sulla questione».
		
		44 Con ordinanza del presidente della Corte 22 maggio 2008, le cause 
		C-145/08 e C-149/08 sono state riunite ai fini della fase scritta e 
		orale del procedimento nonché della sentenza.
		
		Sulle questioni pregiudiziali
		
		Sulle questioni sollevate nella causa C-145/08
		
		45 Con le questioni vertenti sull'applicabilità della direttiva 92/50 a 
		un contratto quale quello oggetto della causa principale, il giudice del 
		rinvio vuole sapere se la direttiva 89/665 trovi applicazione nella 
		specie, dato che la sua applicazione presuppone l'applicabilità di una 
		delle direttive in materia di pubblici appalti di cui all'art. 1 della 
		stessa direttiva 89/665. Pertanto, tali questioni vanno esaminate 
		congiuntamente e si deve stabilire se un siffatto contratto rientri 
		nell'ambito di applicazione di una delle direttive contemplate al detto 
		articolo.
		
		46 Dalle dettagliate e circostanziate argomentazioni della decisione di 
		rinvio come pure dalla qualifica data dal giudice del rinvio alla 
		transazione oggetto della causa principale risulta che quest'ultima 
		costituisce un contratto misto.
		
		47 Infatti, questo in sostanza è costituito da una convenzione avente ad 
		oggetto la cessione da parte dell'ETA del 49% delle azioni dell'EKP all'AEAS 
		(in prosieguo: il «capitolo “vendita di azioni”»), e di un accordo a 
		tenore del quale l'AEAS assume la gestione dell'impresa di casinò dietro 
		remunerazione (in prosieguo: il «capitolo “servizi”»), e di un accordo 
		in forza del quale l'AEAS si impegna ad attuare un piano di 
		ristrutturazione dei locali del casinò e delle unità alberghiere 
		contigue nonché di valorizzazione dell'ambiente circostante (in 
		prosieguo: il «capitolo “lavori”»).
		
		48 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nel caso di un 
		contratto misto le cui differenti parti a termine del bando di gara sono 
		inseparabilmente connesse e formano così un tutto indivisibile, 
		l'operazione di cui trattasi dev'essere esaminata nel suo insieme in 
		modo unitario ai fini della sua qualifica giuridica e dev'essere 
		valutata sulla base delle regole che disciplinano la parte che 
		costituisce l'oggetto principale o l'elemento preponderante del 
		contratto (v., in tal senso, sentenze 5 dicembre 1989, causa C-3/88, 
		Commissione/Italia, Racc. pag. 4035, punto 19; 19 aprile 1994, causa 
		C-331/92, Gestión Hotelera Internacional, Racc. pag. I-1329, punti 
		23-26; 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Auroux e a., Racc. pag. I-385, 
		punti 36 e 37; 21 febbraio 2008, causa C-412/04, Commissione/Italia, 
		Racc. pag. I-619, punto 47, nonché 29 ottobre 2009, causa C-536/07, 
		Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 28, 
		29, 57 e 61).
		
		49 Tale conclusione è valida indipendentemente dalla questione se il 
		capitolo che costituisce l'oggetto principale di un contratto misto 
		rientri o no nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di 
		pubblici appalti.
		
		50 Si deve di conseguenza esaminare se il contratto misto di cui 
		trattasi nella causa principale costituisca un tutto indivisibile e, se 
		del caso, se rientri, nel suo insieme, in ragione del suo oggetto 
		principale, in una delle direttive contemplate dall'art. 1 della 
		direttiva 89/665, che disciplinano i pubblici appalti.
		
		51 Occorre, in primo luogo, rilevare che tale contratto si iscrive in 
		un'operazione di privatizzazione parziale di una pubblica impresa di 
		casinò, che è stata decisa dalla commissione interministeriale 
		competente a livello nazionale ed è stata lanciata con un unico invito a 
		presentare offerte.
		
		52 Dagli atti, in particolare dalle condizioni del bando supplementare 
		pubblicato nel mese di aprile del 2002, risulta che il contratto misto 
		di cui trattasi nella causa principale si presenta come un contratto 
		unico vertente contemporaneamente sulla cessione di azioni dell'EKP, 
		sull'acquisizione del diritto di designare la maggioranza dei membri del 
		consiglio di amministrazione dell'EKP, sull'obbligo di assumere la 
		gestione dell'impresa di casinò e di offrire servizi di alto livello, 
		finanziariamente redditizi, nonché sull'obbligo di effettuare lavori di 
		ristrutturazione e di valorizzazione dei luoghi interessati nonché dei 
		terreni circostanti.
		
		53 Tali constatazioni traducono la necessità di stipulare il detto 
		contratto misto con un partner unico che disponga allo stesso tempo 
		della necessaria capacità finanziaria per acquistare le azioni di cui 
		trattasi e dell'esperienza professionale in materia di gestione di un 
		casinò.
		
		54 Da ciò consegue che i differenti capitoli di tale contratto debbono 
		essere intesi come costitutivi di un tutto indivisibile.
		
		55 In secondo luogo, dalle constatazioni operate dal giudice del rinvio 
		risulta che l'oggetto principale del contratto misto era la vendita, 
		all'offerente meglio rispondente ai requisiti prescritti, del 49% delle 
		azioni dell'EKP e che il capitolo «lavori» di tale transazione nonché il 
		capitolo «servizi», a prescindere dalla questione se quest'ultimo 
		costituisca un pubblico appalto di servizi o una concessione di servizi, 
		avevano carattere accessorio rispetto all'oggetto principale del 
		contratto. Il giudice del rinvio ha altresì fatto presente che il 
		capitolo «lavori» aveva carattere del tutto accessorio rispetto al 
		capitolo «servizi».
		
		56 Tale valutazione è confermata dagli elementi versati agli atti 
		sottoposti all'esame della Corte.
		
		57 Infatti, non può aversi dubbio che, in caso di acquisto del 49% delle 
		azioni di una pubblica impresa quale l'EKP, tale operazione costituisce 
		l'oggetto principale del contratto. Si deve rilevare che il reddito che 
		l'AEAS trarrebbe in quanto azionista pare nettamente più rilevante della 
		remunerazione che otterrebbe in quanto prestatore di servizi. Inoltre, 
		l'AEAS ricaverebbe tali redditi senza limiti nel tempo, mentre 
		l'attività di gestione scadrebbe dopo dieci anni.
		
		58 Dalle considerazioni che precedono risulta che i differenti capitoli 
		del contratto misto di cui trattasi nella causa principale formano un 
		tutto indivisibile, la cui parte relativa alla cessione delle azioni 
		costituisce l'oggetto principale.
		
		59 Orbene, la cessione di azioni ad un offerente nell'ambito di 
		un'operazione di privatizzazione di una pubblica impresa non rientra 
		nelle direttive in materia di pubblici appalti.
		
		60 Questo è quanto del resto opportunamente rilevato al punto 66 del 
		Libro verde della Commissione relativo ai partenariati pubblico-privati 
		ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni 
		[COM(2004) 327 def.].
		
		61 La Commissione, al punto 69 del detto Libro verde relativo ai 
		partenariati pubblico-privati, sottolinea che occorre accertarsi che 
		tale operazione in capitale non nasconda in realtà l'attribuzione ad un 
		partner privato di contratti definibili come appalti pubblici o come 
		concessioni. Tuttavia, nella specie, dagli atti non risulta alcun 
		elemento idoneo a mettere in dubbio la natura della transazione oggetto 
		della causa principale, come qualificata dal giudice del rinvio.
		
		62 Tenuto conto delle considerazioni che precedono si deve concludere 
		che un contratto misto il cui oggetto principale è l'acquisizione da 
		parte di un'impresa del 49% del capitale di un'impresa pubblica e il cui 
		oggetto accessorio, indissolubilmente connesso con tale oggetto 
		principale, verte sulla fornitura di servizi e sull'esecuzione di lavori 
		non rientra, nel suo insieme, nell'ambito dell'applicazione delle 
		direttive in materia di pubblici appalti.
		
		63 Questa conclusione non esclude che un siffatto contratto deve 
		osservare le regole fondamentali e i principi generali del Trattato, in 
		particolare in materia di libertà di stabilimento e di libera 
		circolazione di capitali. Tuttavia, non si deve affrontare nella specie 
		la questione del rispetto delle dette regole e principi, dato che il 
		risultato di un siffatto esame non potrebbe comunque portare 
		all'applicazione della direttiva 89/665.
		
		64 Pertanto, tenuto conto di quanto sopra precede, non occorre 
		rispondere alle altre questioni sollevate nell'ambito della causa 
		C-145/08.
		
		Sulla prima questione sollevata nella causa C-149/08
		
		65 Con tale questione, il giudice del rinvio vuole in sostanza sapere se 
		la direttiva 89/665 osti ad una normativa nazionale, come interpretata 
		da tale giudice, in virtù della quale solo l'insieme dei membri di 
		un'associazione temporanea di offerenti è legittimato a proporre un 
		ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di un appalto adottata da 
		un'amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che i detti membri 
		sarebbero, a titolo individuale, privati non soltanto della possibilità 
		di fare annullare una siffatta decisione dell'autorità aggiudicatrice, 
		ma altresì della possibilità di chiedere il risarcimento di un danno 
		subìto individualmente a seguito di irregolarità sopravvenute 
		nell'ambito del procedimento di aggiudicazione dell'appalto di cui 
		trattasi.
		
		66 Per risolvere tale questione si deve constatare che l'atto di cui 
		viene chiesto l'annullamento dinanzi al giudice del rinvio promana dall'ESR, 
		cioè da un'amministrazione diversa dall'amministrazione aggiudicatrice 
		che ha organizzato il procedimento di aggiudicazione dell'appalto 
		pubblico oggetto della causa principale.
		
		67 Orbene, dalla formulazione della direttiva 89/665, comunemente 
		denominata direttiva «ricorsi», risulta che la tutela voluta da tale 
		direttiva riguarda gli atti o le omissioni delle autorità 
		aggiudicatrici.
		
		68 Pertanto, dalla loro formulazione risulta chiaramente che il quinto 
		‘considerando' e l'art. 1, n. 1, di tale direttiva si riferiscono alle 
		misure da adottare nei confronti delle decisioni delle amministrazioni 
		aggiudicatrici. Parimenti, a tenore del n. 3 di tale articolo, gli Stati 
		membri possono esigere che la persona che intenda avvalersi di tale 
		procedura di ricorso informi preventivamente l'autorità aggiudicatrice 
		della pretesa violazione affinché quest'ultima possa porvi rimedio. 
		Inoltre, l'art. 3, n. 2, della detta direttiva accorda alla Commissione 
		la possibilità di notificare all'amministrazione aggiudicatrice 
		interessata le ragioni per le quali ritiene che all'atto del 
		procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto sia stata commessa 
		una violazione e di domandarne la correzione.
		
		69 Pertanto, si deve concludere che le controversie vertenti sulle 
		decisioni di un'autorità quale l'ESR non rientrano nel sistema di 
		ricorsi istituito dalla direttiva 89/665.
		
		70 Tuttavia, le decisioni dell'ESR sono idonee a produrre un impatto 
		certo sullo svolgimento, o perfino sull'esito, di un procedimento di 
		aggiudicazione di un pubblico appalto, in quanto possono portare 
		all'esclusione di un offerente, ovvero di un aggiudicatario, che a 
		titolo individuale presenti una delle incompatibilità previste dalla 
		pertinente normativa nazionale. Pertanto tali decisioni non sono prive 
		di interesse con riferimento alla corretta applicazione del diritto 
		dell'Unione in materia.
		
		71 Nella presente causa, dalle indicazioni fornite dal giudice del 
		rinvio risulta che la decisione dell'ESR che ha portato a privare il 
		ricorrente nella causa principale dell'attribuzione dell'appalto 
		pubblico di cui trattasi benché fosse stato designato aggiudicatario 
		sarebbe stata adottata, a parere del detto ricorrente, in violazione di 
		disposizioni della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, 
		che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
		lavori (GU L 199, pag. 54), nonché dei principi derivanti dal diritto 
		primario dell'Unione.
		
		72 Orbene, il ricorrente nella causa principale sostiene che, con 
		l'applicazione della normativa nazionale controversa, gli è stato 
		impedito non soltanto di agire per l'annullamento della decisione 
		asseritamente illegale dell'ESR, che ha portato alla sua esclusione dal 
		procedimento oggetto della causa principale, ma altresì di chiedere un 
		indennizzo per il danno prodotto da tale decisione. Sarebbe stato, 
		pertanto, privato del suo diritto ad un'effettiva tutela 
		giurisdizionale.
		
		73 Si deve a questo proposito ricordare che il principio della effettiva 
		tutela giurisdizionale costituisce un principio generale del diritto 
		dell'Unione (v., in tal senso, sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, 
		Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
		
		74 Conformemente alla costante giurisprudenza, in assenza di una 
		disciplina comunitaria in materia, spetta a ciascuno Stato membro 
		designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei 
		ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in 
		forza del diritto dell'Unione. Tali modalità procedurali non devono 
		tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi 
		analoghi previsti per la tutela dei diritti tratti dall'ordinamento 
		interno (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente 
		impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti 
		dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (v., 
		in tal senso, sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. 
		pag. I-2483, punti 44 e 46 nonché giurisprudenza ivi citata).
		
		75 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, dalle precisazioni 
		fornite dal giudice del rinvio risulta che, conformemente al diritto 
		interno che disciplina in via generale il risarcimento dei danni 
		provocati da atti illegittimi dello Stato o delle persone giuridiche di 
		diritto pubblico, il giudice competente in materia di concessione di 
		risarcimento danni è altresì competente a controllare, in via 
		incidentale, la legittimità dell'atto amministrativo recante 
		pregiudizio, il che può portare, previa azione proposta da un singolo a 
		titolo individuale, alla concessione di un indennizzo se sono integrati 
		i presupposti di merito a tal fine previsti.
		
		76 Per contro, in materia di pubblici appalti, settore coperto dal 
		diritto dell'Unione, questi due tipi di competenze, cioè, da un lato, la 
		competenza ad annullare o a constatare la nullità di un atto 
		amministrativo e, dall'altro lato, la competenza a concedere un 
		risarcimento del danno subìto, rientrano, nel contesto giuridico 
		nazionale considerato nel procedimento di cui alla causa principale, 
		sotto due diverse giurisdizioni.
		
		77 Pertanto, nel settore dei pubblici appalti, il combinato disposto 
		dell'art. 5, n. 2, della legge n. 2522/1997, che subordina la 
		concessione del risarcimento danni al previo annullamento dell'atto 
		recante pregiudizio, e dell'art. 47, n. 1, del decreto presidenziale n. 
		18/1989, secondo il quale il ricorso di annullamento di un atto 
		inserentesi nell'ambito di un procedimento di aggiudicazione di un 
		appalto pubblico è ricevibile solo se proposto da tutti i membri di un 
		raggruppamento, porta, come rilevato dal giudice del rinvio, 
		all'impossibilità per ciascun membro di un raggruppamento, che agisca a 
		titolo individuale, non solo di ottenere l'annullamento dell'atto che 
		gli arreca pregiudizio, ma anche di rivolgersi al giudice competente per 
		la riparazione del danno che avrebbe individualmente subìto, mentre una 
		siffatta impossibilità non sembra esistere in altri settori, in forza 
		delle regole di diritto interno applicabili alle domande di risarcimento 
		fondate su un pregiudizio prodotto da un atto illegittimo di una 
		pubblica autorità.
		
		78 Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve constatare 
		che, con l'applicazione della normativa nazionale oggetto della causa 
		principale, un offerente quale il ricorrente nella causa principale 
		viene privato di ogni possibilità di chiedere, dinanzi al giudice 
		competente, il risarcimento del danno che avrebbe subìto in ragione di 
		una violazione del diritto dell'Unione per effetto di un atto 
		amministrativo tale da poter influire sullo svolgimento e persino 
		sull'esito del procedimento di aggiudicazione del pubblico appalto. Un 
		siffatto offerente viene pertanto così ad essere privato dell'effettiva 
		tutela giurisdizionale dei diritti che gli derivano dal diritto 
		dell'Unione in materia.
		
		79 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 107-116 delle sue 
		conclusioni, si deve a questo proposito sottolineare che il presente 
		contesto è diverso da quello della causa che ha dato luogo alla citata 
		sentenza Espace Trianon e Sofibail. Infatti, mentre quest'ultima causa 
		verteva su un ricorso di annullamento avverso una decisione di 
		aggiudicazione che ha privato dell'appalto di cui trattasi il 
		raggruppamento offerente nel suo insieme, la presente causa verte di 
		fatto su una domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno 
		asseritamente prodotto da una decisione illegittima di un'autorità 
		amministrativa che ha constatato l'esistenza di un'incompatibilità ai 
		sensi della pertinente normativa nazionale in capo al solo offerente 
		ricorrente.
		
		80 Tenuto conto di quanto precede, la prima questione sollevata nella 
		causa C-149/08 va risolta dichiarando che il diritto dell'Unione, in 
		particolare il diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale, osta ad 
		una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, 
		interpretata nel senso che i membri di un'associazione temporanea 
		offerente in un procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto 
		siano privati della possibilità di chiedere, a titolo individuale, il 
		risarcimento del danno che ritengono di aver individualmente subìto a 
		seguito di una decisione adottata da un'autorità diversa 
		dall'amministrazione aggiudicatrice, implicata in tale procedimento 
		conformemente alle norme nazionali applicabili, e che è tale da influire 
		sullo svolgimento di quest'ultimo.
		
		81 Alla luce di tale risposta, non occorre rispondere alla seconda 
		questione sollevata nell'ambito della causa C-149/08.
		
		Sulle spese
		
		82 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
		procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice 
		nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
		altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
		luogo a rifusione.
		
		Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
		
		1) Un contratto misto il cui oggetto principale è l'acquisizione da 
		parte di un'impresa del 49% del capitale di un'impresa pubblica e il cui 
		oggetto accessorio, indissolubilmente connesso con tale oggetto 
		principale, verte sulla fornitura di servizi e sull'esecuzione di lavori 
		non rientra, nel suo insieme, nell'ambito di applicazione delle 
		direttive in materia di pubblici appalti.
		
		2) Il diritto dell'Unione, in particolare il diritto ad un'effettiva 
		tutela giurisdizionale, osta ad una normativa nazionale, quale quella 
		oggetto della causa principale, interpretata nel senso che i membri di 
		un'associazione temporanea offerente in un procedimento di 
		aggiudicazione di un pubblico appalto siano privati della possibilità di 
		chiedere, a titolo individuale, il risarcimento del danno che ritengono 
		di aver individualmente subìto a seguito di una decisione adottata da 
		un'autorità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, implicata in 
		tale procedimento conformemente alle norme nazionali applicabili, e che 
		è tale da influire sullo svolgimento di quest'ultimo.
		
		Firme
		
     
		
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