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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27/11/2010, Sentenza n. 
8251
 
DIRITTO URBANISTICO - Azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi 
per effetto di DIA - Principio di effettività della tutela giurisdizionale - 
Tutela sostanziale degli interessi azionati. Nel caso di un indubbio 
collegamento tra l’azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi per 
effetto di DIA e del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza tesa 
all’annullamento del titolo stesso, sussiste la necessità di non dichiarare 
inammissibile il ricorso nel suo complesso ma di privilegiare, e quindi di 
considerare ammissibile, quanto meno l’azione alla quale il ricorrente risulta 
avere maggiore interesse (C. di S., VI, n. 893/1987 e più recentemente, C.d.S, 
VI, n.6896/2004). (riforma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 
00195/2006) Vadalà (avv.ti Colombo, Tedeschini e Murru) c. Comune di Vermezzo 
(avv.ti Vaiano e Venghi) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27/11/2010, 
Sentenza n. 8251
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Proposizione del ricorso amministrativo 
- C.d. ricorso cumulativo - Presupposti. Il ricorso deve essere rivolto a 
pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché 
collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di 
giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando 
sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le 
domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o 
di diritto (C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018; 3.11.1998 n. 1421; 11.6.1997 n. 629 e 
più recentemente, C.d.S., IV, n.1617/2010). (riforma sentenza del T.A.R. 
LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00195/2006) Vadalà (avv.ti Colombo, Tedeschini 
e Murru) c. Comune di Vermezzo (avv.ti Vaiano e Venghi) ed altro. CONSIGLIO 
DI STATO Sez. IV, 27/11/2010, Sentenza n. 8251
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 08251/2010 REG.SEN.
N. 03750/2006 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3750 del 2006, proposto dalla signora 
Vadala' Elvira, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Colombo, Federico 
Tedeschini e Giovanni Luca Murru, con domicilio eletto presso lo studio 
dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7; 
contro
Il Comune di Vermezzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e 
Claudio Venghi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano 
in Roma, Lungotevere Marzio n. 3; 
nei confronti di
Il signor Litta Luigi e la s.r.l. Ippos, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Della Valle e Guido 
Salvadori Del Prato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio 
Della Valle in Roma, piazza Mazzini n. 8 - Sc. C; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00195/2006, resa tra 
le parti, concernente DIA EDILIZIA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il Cons. Raffaele 
Potenza e uditi per le parti l’avv. Tedeschini e l'avv. Resta, su delega 
dell’avv. Vaiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso al TAR Lombardia, la sig.ra Elvira Vadalà, premesso di essere 
proprietaria di un edificio di civile abitazione ubicato in v. Barelli del 
Comune di Vermezzo (in zona classificata RV dal PRG ed insistente catastalmente 
sul mappale n. 191/fg.3), esponeva che su due mappali (n. 216 e n. 192) entrambi 
confinanti con la sua proprietà, il Comune assentiva, mediante due distinte 
D.I.A., due interventi edilizi in favore del sig. Luigi Litta (al quale, nella 
realizzazione degli interventi, subentrava poi la società Ippos); il primo 
intervento, sulla particella n. 216, consistente nella nuova edificazione di 5 
villette a schiera (DIA n. 18/2005), il secondo, sulla particella n.192 
costituito dalla ristrutturazione di un preesistente edificio di proprietà del 
sig. Litta (DIA n. 40/2005).
L’esponente, ritenendo entrambi gli interventi integrare una grave lesione della 
normativa urbanistico edilizia, sollecitava il Comune (prima con due istanze e 
poi con una formale diffida) ad assumere i provvedimenti cautelari previsti 
dalla legge.
Non avendo ottenuto esito alcuno, la sig.ra Vadalà adiva il TAR Lombardia, 
chiedendo l’annullamento delle summenzionate DIA, del silenzio formatosi 
sull’istanza presentata al Comune di Vermezzo (tesa all’esercizio da parte di 
quest’ultimo dei poteri repressivi nei confronti delle menzionate dichiarazioni 
di inizio di attività edilizia) e proponendo altresì domanda di risarcimento del 
danno, costituito dal depauperamento del valore della proprietà per effetto 
delle costruzioni realizzate.
L’interessata supportava il ricorso con motivi così riassumibili:
a- quanto alla contestazione della DIA n. 18/2005:
- eccesso di potere sotto vari profili, violazione dell’art. 1 della legge n. 
241/1990 e della normativa sulla DIA, sotto il profilo del mancato esercizio del 
potere inibitorio; violazione delle previsioni insediative del PRG;
- violazione ed errata applicazione degli artt. 12 del t.u. n.380/2001, degli 
artt. 8 e 15 delle NTA di PRG, sotto diversi profili;
- violazione dell’art.36 del regolamento edilizio comunale ed altri profili di 
violazione di legge in materia di oneri concessori;
- violazione ed omessa applicazione degli artt. 16 r.d. n.274/1929, 23 e 64 t.u. 
edilizia, 4 legge reg.le n.22/99 e 42 legge reg. n.12/05, 4 legge n. 493/1993, 
sotto diversi profili;
- violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990;
- ulteriori profili di eccesso di potere e di violazione della normativa sulla 
DIA con riferimento ai poteri inibitori.
b- contro la DIA n. 40/2005:
- violazione dell’art. 9 del DM n.1444/1968 e 872 cod. civ., in merito alla 
distanza dell’edificio oggetto di ristrutturazione;
- violazione degli artt. 16 del t.u. sull’edilizia, 43 e 44 della legge 
regionale n. 12/2005; violazione del principio del buon andamento dell’azione 
amministrativa ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
- violazione degli artt. 4 legge regionale n.22/1999, 19 della legge n.241/1990, 
4 della legge n.493/1993, 23 del t.u. sull’edilizia e 42 della legge regionale 
n.12/2005.
c- avverso il silenzio formatosi sulla diffida:
- invalidità derivata da quella inerente le DIA;
- violazione per errata o mancata applicazione degli artt. 4 della legge 
regionale n. 22/99, 41 e 42 della legge regionale n. 12/2005, 11, 22 e 23 del 
t.u. sull’edilizia, 19 e 20 della legge n. 241/1990 e diversi profili di eccesso 
di potere.
2.- Con la sentenza epigrafata il TAR dichiarava inammissibile il ricorso in 
quanto cumulativamente proposto avverso due atti ritenuti distinti ed autonomi e 
non connessi fra loro, nonché per aver introdotto due differenti azioni 
(annullamento e silenzio-inadempimento) col medesimo atto introduttivo del 
giudizio.
3.- La signora Vadalà ha appellato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma, 
argomentando a favore della piena ammissibilità del ricorso (ed in via 
subordinata la eccessiva latitudine della sentenza impugnata, che ben avrebbe 
potuto ritenere ammissibile il ricorso almeno in parte) e domandando quindi a 
questo giudice d’appello di definire nel merito l’impugnativa di primo grado.
4.- Si sono costituiti nel giudizio il Comune di Vermezzo ed i controinteressati 
in primo grado, odierni appellati, resistendo al gravame ed esponendo in 
successiva memoria le proprie articolate argomentazioni difensive.
5.- Con l’ordinanza n. 3379 del 2006 questa Sezione, considerato l’appello non 
sprovvisto di “fumus”, ma rilevato anche che l’intervento edilizio risultava già 
ultimato nelle linee strutturali (non residuando perciò spazio per misure 
inibitorie), ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, 
formulata dall’appellante.
6.- Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2010, l’appello è stato trattenuto in 
decisione.
7. Ritiene preliminarmente il Collegio che sia fondata la censura 
dell’appellante, secondo cui il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di 
primo grado, violando i principi sulla effettività della tutela giurisdizionale.
7.1- Premesso il principio per il quale il divieto di ricorso cumulativo è 
finalizzato ad evitare confusione tra controversie del tutto differenti o 
innescate da atti amministrativi promananti da autorità diverse e senza alcun 
collegamento tra loro, l’appellante ha correttamente evidenziato che le due DIA 
censurate in primo grado sono state rivolte alla medesima amministrazione (il 
Comune di Vermezzo), riguardano due interventi edilizi, avviati dal medesimo 
soggetto confinante ed entrambi censurati sotto il profilo della lesione del 
medesimo bene della vita in titolarità dell’interessata, costituito dal 
depauperamento del valore della proprietà per effetto delle costruzioni 
realizzate.
La Sezione condivide e fa propria la giurisprudenza di questo Consiglio, per la 
quale il principio secondo cui “il ricorso deve essere rivolto a pena 
d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché 
collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di 
giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando 
sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le 
domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o 
di diritto (v. C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018; 3.11.1998 n. 1421; 11.6.1997 n. 
629 e più recentemente, C.d.S., IV, n.1617/2010).
7.2.- L’inammissibilità non sussiste anche nell’ulteriore profilo rilevato dal 
TAR (e pure contestato dall’appellante) con riferimento alla proposizione di 
azioni diverse nel medesimo processo e contro atti collegati.
L’appellante ha del tutto correttamente richiamato il principio di effettività 
della tutela giurisdizionale, nonché la giurisprudenza amministrativa che 
privilegia l’esigenza di procedere ad una tutela sostanziale degli interessi 
azionati.
Pertanto, ribadita la sussistenza, nella fattispecie, di un indubbio 
collegamento tra l’azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi per 
effetto di DIA e del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza tesa 
all’annullamento del titolo stesso, la Sezione deve ribadire la necessità di non 
dichiarare inammissibile il ricorso nel suo complesso ma di privilegiare, e 
quindi di considerare ammissibile, quanto meno l’azione alla quale il ricorrente 
risulta avere maggiore interesse (cfr. C. di S., VI, n. 893/1987 e più 
recentemente, C.d.S, VI, n.6896/2004).
Peraltro questo principio è stato pienamente recepito dalla nuovo codice del 
processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010, il quale, 
all’art. 32, dispone che è sempre ammesso il cumulo di domande connesse, 
chiarendo inoltre che se le azioni proposte sono soggette a riti differenti, si 
applica il rito ordinario.
Per di più, nella specie si deve tenere conto degli ampi dibattiti dottrinali e 
giurisprudenziali sulla natura della d.i.a. e sulle azioni proponibili da parte 
dell’interessato leso dai conseguenti lavori, quando non sussistano i 
presupposti previsti dalla normativa di settore.
Poiché vi sono stati anche orientamenti giurisprudenziali che hanno ravvisato la 
proponibilità di azioni di accertamento (e dovendosi nella specie considerare 
irrilevante la questione di principio sulla identificazione dell’azione 
proponibile, poiché i termini decadenziali risultano comunque rispettati), 
risultano anche i presupposti per ravvisare un errore scusabile, in relazione 
alla contestuale proposizione delle domande di accertamento riguardanti le due 
distinte d.i.a.
8. L’accoglimento del primo motivo d’appello, con conseguente riforma della 
decisione, comporta la necessità di esaminare, come espressamente richiesto, i 
motivi posti a sostegno del ricorso di primo grado, con riferimento alla 
riproposta azione volta a far rilevare l’insussistenza dei presupposti previsti 
dalla legge e all’azione risarcitoria.
A tal fine il Collegio reputa indispensabile acquisire agli atti una documentata 
relazione, redatta e sottoscritta dall’Ufficio tecnico comunale, recante le 
caratteristiche edilizie degli interventi realizzati sul mappale n. 216 (DIA 
n.18/2005), e che chiarisca in particolare la misura e il numero dei piani 
previsti e realizzati, sia per le superfici residenziali che per quelle non 
abitabili o accessorie.
Il deposito di tale documentazione, presso la Segreteria della Sezione, dovrà 
avvenire entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della 
presente decisione, ovvero dalla eventuale sua previa notifica a istanza di 
parte.
Ogni ulteriore statuizione resta riservata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), pronunziando in 
ordine al ricorso in epigrafe:
1.- accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione, nei quali, per 
l’effetto, riforma la sentenza impugnata;
2.- per il resto, riservata ogni altra decisione in rito, merito e spese 
sull’appello, ordina al Comune di Vermezzo, in persona del Sindaco pro-tempore, 
di depositare la documentazione di cui in premessa presso la Segreteria della 
Sezione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente 
sentenza o dalla sua previa notifica a istanza di parte.
Fissa la successiva trattazione nel merito dell’appello alla prima pubblica 
udienza dell’11 gennaio 2011.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con 
l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE                                                                                     
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
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