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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 
VI, 22 ottobre 2010, Sentenza n. 7608
APPALTI - Allegazione della copia fotostatica del documento di identità - Artt. 
38, c. 3 e 47, c. 1, d.P.R. n. 445/2000 - Forma essenziale ex lege - 
Applicazione in concreto - Principio della massima partecipazione alle procedure 
competitive. Ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n. 
445 del 2000, l’allegazione della copia fotostatica del documento di 
identità…costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale 
autenticità alla sua sottoscrizione e configurandosi come elemento della 
fattispecie normativa diretta a comprovare, oltre alle generalità del 
dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della 
dichiarazione ad una determinata persona fisica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4420 
del 2009), trattandosi perciò di un caso di forma essenziale stabilita dalla 
legge (Cons. Stato, Sez. V, n. 3690 del 2009).Questa, pure essenziale, 
prescrizione di carattere formale deve però essere applicata verificando se nel 
contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, 
evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproporzionato e 
perciò inutile rigore, venendo con ciò a ledere, per converso, l’altresì 
rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive. 
Pres. Barbagallo, Est. Meschino - T. s.r.l. (avv. Crisci) c. Impresa G. s.p.a. 
(avv.ti Casavecchia, Giorgi e Romanelli) - (Conferma T.A.R. PIEMONTE, 
n.3717/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2010, n. 7608
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07608/2010 REG.SEN.
N. 03666/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2010, proposto da Tedde S.r.l., 
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Crisci, con domicilio eletto presso 
Stefano Crisci in Roma, via Giulio Caccini, 1; Si.Co.Tek. Srl, rappresentata e 
difesa dagli avv. Diego Lumbau, Stefano Crisci, con domicilio eletto presso 
Stefano Crisci in Roma, via Giulio Caccini, 1;
contro
Impresa Guerrini Costruzioni Generali Spa, rappresentata e difesa dagli avv. 
Marco Casavecchia, Luigi Giorgi, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto 
presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;
nei confronti di
Comune di Stresa, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Teodosio 
Pafundi, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da 
Palestrina, 63;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 03717/2009, resa tra 
le parti, concernente AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL PORTO TURISTICO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Impresa Guerrini Costruzioni 
Generali Spa e del Comune di Stresa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il consigliere 
Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Crisci, Ludovica Franzin per 
delega dell'avv.to Guido Francesco Romanelli e l'avv.to Gianluca Contaldi per 
delega dell'avv.to Mario Contaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Impresa Guerrini Costruzioni Generali S.p.a, con ricorso n. 1027 del 2009 
proposto al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ha chiesto 
l’annullamento: del bando e del disciplinare di gara, indetta dal Comune di 
Stresa per l’affidamento dell’appalto integrato relativo all’esecuzione della 
progettazione esecutiva e dei lavori di “completamento nuove opere porto 
turistico”, nella parte, ove intesa prevedere l'allegazione di più copie del 
documento di identità in relazione a dichiarazioni sottoscritte dallo stesso 
soggetto e nella parte in cui contengono clausole di esclusione generiche; dei 
verbali di gara non noti ivi compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria; 
della determina n. 129 del 28.7.2009, non nota, con la quale sono stati 
approvati i verbali di gara e aggiudicato provvisoriamente l'appalto integrato, 
a corpo, alla S.r.l. TEDDE e quale capogruppo mandataria della costituenda 
Associazione Temporanea con la mandante SI.CO.TEK Srl; della comunicazione del 
31.7.2009 di esclusione della ricorrente dalla gara, a firma del responsabile 
del servizio gestione del territorio area lavori pubblici e servizi tecnologici 
della Città di Stresa; della comunicazione dell' 8.9.2009, a firma del 
responsabile del detto servizio, di non accoglimento della richiesta di 
riammissione alla gara formulata dalla ricorrente; di tutti gli altri atti 
presupposti, connessi e consequenziali.
Nella suddetta nota del 31.7.2009 si comunica che l’esclusione della ricorrente 
dalla gara è stata disposta in quanto gli allegati “H, a firma dell’Ing. Stefano 
Puppo e dell’Ing. Giovanni Rolando, L, a firma dell’Ing. Stefano Puppo, 
dell’Ing. Pierfrancesco Russo e dell’Ing. Giovanni Rolando, M,a firma dell’Ing. 
Stefano Puppo e dell’Ing. Giovanni Rolando, complessivamente in numero di sei, 
sono privi della carta di identità o documento equipollente”, considerato che 
“l’omessa allegazione di copia del documento di identità alla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà” non costituisce mera irregolarità sanabile 
ma “rende tali dichiarazioni formalmente difformi dal modello tipico delineato 
dagli artt. 38 e 47 del testo unico 445/2000, che, perciò, non possono mai tener 
luogo degli atti alternativi pubblicistici”.
2. Il T.a.r., con sentenza n. 3717 del 2009, ha accolto il ricorso e, per 
l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato. Ha compensato tra le parti 
le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, 
con domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione.
Le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.
Nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010 l’esame della domanda cautelare è 
stato abbinato alla trattazione della causa nel merito.
4. All’udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si accoglie l’unico motivo di ricorso con il 
quale è dedotta la violazione degli articoli 3 e 7 del d.P.R n. 445 del 2000 
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”), nonché eccesso di potere per difetto di 
istruttoria, violazione del principio della massima partecipazione alle gare, 
aggravamento del procedimento, stante il fatto che la fotocopia del documento di 
identità degli ingegneri Puppo e Rolando era stata allegata alla loro lettera di 
accettazione dell’incarico di progettazione inclusa nella busta della 
documentazione amministrativa e che gli stessi avevano inserito in tale busta 
dieci allegati, corredati dalle relative copie dei documenti di identità, 
omettendo di produrre tali copie per gli allegati H, L ed M.
Si afferma infatti nella sentenza che, pur sussistendo giurisprudenza che non 
considera l’obbligo di allegazione all’offerta della fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore quale mero formalismo, con la conseguente 
impossibilità di regolarizzazione se mancante, è da condividere la diversa 
giurisprudenza che ritiene sufficiente, in quanto conforme alla lettera 
dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, la circostanza della presenza nella 
busta di una sola copia fotostatica dell’identità del dichiarante; ciò che si è 
verificato nella specie, data la presenza nella busta di altre fotocopie dei 
documenti di identità idonee a fugare ogni dubbio sulla paternità delle 
dichiarazioni di cui agli allegati carenti.
2. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado, in quanto:
-ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 la produzione della fotocopia 
del documento di identità del dichiarante è imprescindibile requisito formale 
dell’autocertificazione, a garanzia della sua provenienza e tanto più 
fondatamente la sua mancanza è sanzionata con l’esclusione dalla gara, come 
previsto nel bando di cui qui si tratta, a fronte della drastica semplificazione 
degli adempimenti consentita con il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di 
cui all’art. 47 del d.P.R. citato;
-né il principio affermato nella sentenza, della validità di più dichiarazioni 
personali fisicamente collegate ad un unico documento di identità del loro 
dichiarante, è condivisibile riguardo al caso in esame, caratterizzato dalla 
presenza di più dichiarazioni, rese peraltro da soggetti diversi, contenute in 
documenti distinti, alcuni corredati e altri no dal documento di identità del 
dichiarante, pure se inseriti nella medesima busta, provando ciò che le diverse 
dichiarazioni non si sono formate nel medesimo contesto.
3. Le censure dedotte in appello sono infondate.
Infatti:
-gli articoli 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 dispongono 
rispettivamente che “3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.” e che “1. L'atto di 
notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta 
dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.”;
-è indubbio che ai sensi di questa normativa “l’allegazione della copia 
fotostatica del documento di identità…costituisce un fondamentale onere del 
sottoscrittore, conferendo legale autenticità alla sua sottoscrizione e 
configurandosi come elemento della fattispecie normativa diretta a comprovare, 
oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità 
soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica” (Cons. Stato, 
Sez. VI, n. 4420 del 2009), trattandosi perciò di un caso di “forma essenziale 
stabilita dalla legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3690 del 2009);
-il Collegio ritiene però che questa, pure essenziale, prescrizione di carattere 
formale deve essere applicata verificando se nel contesto dei singoli casi lo 
scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che 
in concreto possano risultare di sproporzionato e perciò inutile rigore, venendo 
con ciò a ledere, per converso, l’altresì rilevante principio della massima 
partecipazione alle procedure competitive;
-nel caso di specie L’Amministrazione ha adottato, ad avviso del Collegio, una 
siffatta interpretazione; nella circostanza per cui nella stessa busta vi erano 
le dichiarazioni sostitutive, di cui qui si tratta, prive di fotocopia del 
documento di identità (allegati H, L ed M) ma ne risultavano diverse altre 
sottoscritte dai medesimi firmatari e regolarmente corredate dalla fotocopia del 
loro documento di identità;esigere che “più dichiarazioni rese dalla stessa 
persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme 
probatorio (inserite in una stessa busta, contenente la “documentazione 
amministrativa” per la gara), debbano necessariamente essere accompagnate, 
ciascuna, da una copia del documento” si tramuta “in un formalismo senza scopo” 
(Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2006, n. 25; cfr. anche Sez. IV, 5 marzo 2008, 
n. 949), poiché la prova del nesso di imputabilità soggettiva della 
dichiarazione alla persona fisica determinata da cui proviene emerge 
oggettivamente dal riscontro del contesto documentale, risultando raggiunta la 
finalità della normativa in materia e con ciò della legge di gara che ne 
costituisce applicazione.
4. Per quanto considerato l’appello deve essere respinto
Le spese fra le parti private seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono 
liquidate nel dispositivo. Ricorrono i presupposti per la compensazione fra le 
altre parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente 
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a 
favore della Impresa Guerrini Costruzioni Generali S.p.a, che liquida 
complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00).
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con 
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
Il Segretario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 
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