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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 
V, 15 ottobre 2010, Sentenza n. 7528
RIFIUTI - AGRICOLTURA - Spandimento di fanghi biologici - Art. 6 d.lgs. n. 99/92 
- Art. 196 d.lgs. n. 152/06 - Comuni - Potestà regolamentare in materia - 
Esclusione. L’art 6 del D.Lgs. n.99/92 demanda alla Regione la potestà di 
stabilire “ limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in 
relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla 
composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”, nonché di stabilire “ le 
distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli 
insediamenti sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi 
d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni 
(permeabilità, pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle 
caratteristiche fisiche dei fanghi”; l'art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce, 
inoltre, che spetta alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione 
dei rifiuti. Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà 
regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi 
solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari 
preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni 
della normativa regolamentare in materia di igiene. Pres. Riccio, Est. Metro - 
Comune di Lomello (avv. Adavastro) c. C. s.r.l. (avv.ti Ferraris, Masini e 
Robaldo) - (Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV, n. 3848/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 15 ottobre 2010, n. 7528
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07528/2010 REG.SEN.
N. 06123/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2009, proposto da:
Comune di Lomello, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Adavastro, con 
domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2;
contro
Cre - Centro Ricerche Ecologiche Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro 
Ferraris, Maria Stefania Masini, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso Maria 
Stefania Masini in Roma, via della Vite N.7; Asso Srl;
nei confronti di
Provincia di Pavia, Provincia di Lodi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO- SEZIONE IV n. 03848/2009, resa tra 
le parti, concernente REGOLAMENTO UTILIZZO FERTILIZZANTI, REFLUI ZOOTECNICI E 
FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cre - Centro Ricerche Ecologiche 
Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Adolfo Metro 
e uditi per le parti gli avvocati Adavastro e Robaldo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
 
Con l’appello in esame il comune di Lomello ha chiesto la riforma della sentenza 
con la quale il Tar della Lombardia, in accoglimento del ricorso del “Centro 
Ricerche Ecologiche” (CRE srl) e dell’ “Asso srl”, ha annullato la delibera del 
Consiglio Comunale n. 24/08, di approvazione del Regolamento per l'utilizzo, su 
terreni agricoli del comune, di fertilizzanti reflui zootecnici e fanghi di 
depurazione, sul presupposto dell'incompetenza dell’ente a regolamentare la 
materia.
Avverso tale decisione il comune ha sostenuto seguenti motivi di appello:
-inammissibilità del ricorso della “CRE srl” per carenza d'interesse, non 
essendo la società titolare di alcuna autorizzazione all'esercizio di attività 
di spandimento di fanghi al momento della proposizione del gravame, e comunque, 
per illegittimità dell'autorizzazione rilasciata, dalla provincia di Pavia, in 
corso di giudizio;
-infondatezza del gravame ed erroneità della sentenza, per carenza ed illogicità 
della motivazione, in quanto il potere regolamentare del comune, anche in 
relazione ai principi generali vigenti, non potrebbe essere limitato dalla 
normativa speciale in materia di rifiuti.
DIRITTO
L'appello deve ritenersi infondato.
Va respinta, in via preliminare, l’eccezione di mancanza di interesse all'azione 
della “CRE srl”.
Tale società svolge attività strettamente connesse al recupero e allo 
spandimento di fanghi biologici ed è collegata da rapporti societari con la 
“Asso srl”, sui terreni della quale viene effettuato lo spandimento.
L'approvazione del Regolamento del comune che poneva limiti a tale attività è 
sufficiente, pertanto,
a radicare l'interesse della “CRE srl” anche se, al momento della proposizione 
del gravame, mancava l'autorizzazione della provincia di Pavia, essendo la 
domanda pendente; né può far venir meno l’interesse, l'impugnativa di tale 
autorizzazione da parte del comune, atteso che l’asserita illegittimità non 
risulta ancora accertata al momento della discussione del ricorso.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L’art 6 del D.Lgs. n.99/92 demanda alla Regione la potestà di stabilire “ limiti 
e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi in relazione alle 
caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei 
fanghi, alle modalità di trattamento”, nonché di stabilire “ le distanze di 
rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti 
sparsi, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dei corsi d'acqua 
superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, 
pendenza), delle condizioni meteo climatiche della zona, delle caratteristiche 
fisiche dei fanghi”; l'art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce, inoltre, che 
spetta alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti.
Deve, quindi, considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in 
materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di 
sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente 
stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa 
regolamentare in materia di igiene.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo che il comune, nell'ambito dei propri 
poteri, detti norme derogatorie sia della disciplina sopra richiamata che delle 
specifiche norme della Regione Lombardia, di regolamentazione della materia e di 
delega alle province delle funzioni autorizzative in materia di spandimento di 
fanghi biologici.
I motivi di appello sono, pertanto, infondati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente 
pronunziando sul ricorso n. 6123/09, meglio specificato in epigrafe, respinge 
l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le spese 
del presente giudizio, per complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre 
IVA e CPA, a carico del comune soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009, con 
l'intervento dei Signori:
Stenio Riccio, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
 
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 
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