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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 
V, 01/10/2010, Sentenza n. 7276
ACQUA - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Estensione 
- Fattispecie: Esclusione da una gara di appalto per la realizzazione di opere 
idrauliche - Cognizione del giudice amministrativo. La giurisdizione di 
legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 
143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sui ricorsi per 
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti 
definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche, sussiste solo 
allorquando i provvedimenti impugnati incidono direttamente ed immediatamente 
sulla materia delle acque, concorrendo in concreto a disciplinare la gestione, 
l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari ovvero a 
determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e/o alla 
realizzazione delle opere stesse o a stabilirne e/o a modificare la 
localizzazione di esse o influire sulla loro realizzazione mediante sospensione 
o revoca dei relativi provvedimento. Non rientrano per contro in tale speciale 
competenza giurisdizionale le controversie che hanno per oggetto atti solo 
strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime 
delle acque, così che appartiene alla cognizione del giudice amministrativo la 
controversia con cui si dubita della legittimità di un provvedimento di 
esclusione dalla gara di appalto per la realizzazione di opere idrauliche. Pres. 
f.f. Lamberti, Est. Saltelli - Comune di Caltavuturo e altri (avv.ti Corso, 
D'Amico e Scardina) c. ATO 1 Palermo (avv. Pitruzzella), A: s.p.a. (avv.ti 
Acquarone, Anselmi, Bertone , Di Gioia), Regione Sicilia (avv. Mari) e altri (n.c.) 
- (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I n. 10719/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 ottobre 2010, n. 7276
APPALTI - Offerente - Principio dell’immodificabilità soggettiva - Superamento 
giurisprudenziale e normativo - Art. 51 d.lgs. n. 163/2006. Il principio 
dell’immodificabilità soggettiva dell’offerente, delineato nella previsione di 
cui all’articolo 23 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, è stato progressivamente 
ridimensionato dalla giurisprudenza amministrativa anche sotto l’influenza del 
diritto comunitario, tant’è che l'art. 51 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
proprio in relazione alle vicende soggettive dei soggetti partecipanti ad una 
gara ad evidenza pubblica, ha previsto che "qualora i candidati o i concorrenti, 
singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo 
d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della 
società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante 
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, 
all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di 
ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base 
agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi 
dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della 
fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice". 
Le cautele di cui il legislatore nazionale ha circondato l'istituto della 
fusione, con l'adeguamento, alla normativa comunitaria, delle norme contenute 
nel codice civile, e la disciplina stabilita in tema di pubblici appalti non 
contraddicono, ma evidenziano, al contrario. il generale favore che 
l'ordinamento interno, non meno di quello comunitario, riservano all'istituto. 
Del resto, il principio della immodificabilità assoluta dell’offerente, 
caratterizzata da un fondamentale elemento di staticità, mal si concilia con il 
carattere dinamico della vita delle imprese e con la loro intrinseca necessità 
di adeguare costantemente le loro stesse strutture organizzative alle vicende 
del mercato per poter conseguire i propri fini sociali ed essere così anche 
elemento di sviluppo e di crescita economica per l’intera collettività, tanto 
più che le esigenze pubbliche sottese allo stesso procedimento ad evidenza 
pubblica, quali l’affidabilità, oggettiva e soggettiva - anche sotto il profilo 
della sussistenza dei necessari requisiti di moralità pubblica - dei soggetti 
che concorrono per l’affidamento di appalti pubblici sono sufficientemente 
assicurate dagli obblighi che tali soggetti hanno nei confronti della pubblica 
amministrazione di comunicare le avvenute trasformazioni, onde consentire 
proprio l’esercizio dei necessari poteri di controllo e verifica. Pres. f.f. 
Lamberti, Est. Saltelli - Comune di Caltavuturo e altri (avv.ti Corso, D'Amico e 
Scardina) c. ATO 1 Palermo (avv. Pitruzzella), A: s.p.a. (avv.ti Acquarone, 
Anselmi, Bertone , Di Gioia), Regione Sicilia (avv. Mari) e altri (n.c.) - 
(Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I n. 10719/2009)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 ottobre 2010, n. 7276
APPALTI - Società partecipante alla gara - Fusione - Successione a titolo 
universale della società derivante dalla fusione. La fusione della società 
che ha partecipato alla gara d' appalto con altra società comporta una 
successione a titolo universale della società che ne deriva nei rapporti 
giuridici di quella incorporata o fusa, e cioè il pieno e completo trasferimento 
di diritti ed obblighi delle Società preesistenti nella titolarità della nuova 
società o della incorporante, con sostanziale continuità dei rapporti giuridici 
in atto tra questa società e l'Amministrazione appaltante, che si trova, in 
effetti, a proseguire il rapporto in essere con un soggetto diverso per 
denominazione o forma societaria, ma nei cui confronti il rapporto giuridico 
instaurato con la partecipazione alla gara delle società incorporate o fuse 
continua senza alcuna modifica sostanziale (cfr. Cons. Stato, Sez, V, n. 487 del 
10 febbraio 2004) Pres. f.f. Lamberti, Est. Saltelli - Comune di Caltavuturo e 
altri (avv.ti Corso, D'Amico e Scardina) c. ATO 1 Palermo (avv. Pitruzzella), A: 
s.p.a. (avv.ti Acquarone, Anselmi, Bertone , Di Gioia), Regione Sicilia (avv. 
Mari) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. I n. 10719/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 ottobre 2010, n. 7276
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07276/2010 REG.SEN.
N. 01496/2010 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1496 del 2010, 
proposto da:
COMUNE DI CALTAVUTURO, COMUNE DI ALTOFONTE, COMUNE DI SCLAFANI BAGNI, COMUNE DI 
PETRALIA SOTTANA, COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA, COMUNE DI COLLESANO, COMUNE DI 
CAMPOFELICE DI ROCCELLA, COMUNE DI GRATTERI, COMUNE DI GERACI SICULO, ognuno in 
persona dei propri rispettivi sindaci in carica, rappresentati e difesi dagli 
avv. Guido Corso, Licia D'Amico e Ignazio Scardina, con domicilio eletto presso 
Licia D'Amico in Roma, via Germanico, n.197;
contro
AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTINALE – ATO 1 PALERMO, in persona del legale 
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pitruzzella, 
con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Pitruzzella in Roma, via Stoppani, 
n. 1;
DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA OPERATIVA DELL’A.T.O. 1; COMMISSARIO AD ACTA; 
PROVINCIA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante in carica; AMAP 
S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica; COMUNE DI PALERMO, in 
persona del legale rappresentante in carica; PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA; 
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA IDRICA, Mario Rosario Mazzola;
SOC. AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI S.p.A. in proprio e quale 
capogruppo R.T.I., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata 
e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Giulio Bertone , Giovan 
Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Candido Di Gioia 
in Roma, piazza Mazzini, n. 27;
REGIONE SICILIA, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, 
rappresentata e difeso dall'avv. Massimo Mari, domiciliata in Roma, via dei 
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I n. 
10719 del 3 novembre 2009, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' D'Ambito Territoriale 
Ottimale - Ato 1 Palermo e di Soc. Azionaria per la Condotta di Acque Potabili 
S.p.A., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese e 
di Regione Sicilia;
Visto l’appello incidentale spiegato dalla Soc. Azionaria per la Condotta di 
Acque Potabili S.p.A.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Carlo Saltelli 
e uditi per le parti gli avvocati D'Amico, Pafundi, per delega dell'Avv. 
Pitruzzella, Anselmi e Di Gioia;
Visto il dispositivo di decisione n. 473 del 2 luglio 2010;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO
1. Con ricorso giurisdizionale notificato il 13 marzo 2007 i Comuni Caltavuturo, 
Altofonte Sclafani Bagni, Giuliana, Contessa Entellina, Campofelice di Roccella, 
Scillato, Petralia Sottana, Grattieri, Collesano e Geraci Siculo chiedevano al 
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia l’annullamento: a) della 
delibera in data 26 gennaio 2007, con cui la Conferenza dei Sindaci 
dell’Autorità d’Ambito ATO 1 Palermo aveva approvato l’affidamento del Servizio 
Idrico Integrato a norma dell’art. 2 della convenzione di cooperazione; b) della 
determina dirigenziale n. 6 del 18 gennaio 2007, avente ad oggetto “Approvazione 
verbali di gara relativi alla procedura per l’affidamento della gestione del 
S.I.I. nell’ATO 1 Palermo – Aggiudicazione in via definitiva della gara per 
l’affidamento della gestione del S.I.I. nell’ATO 1 Palermo al raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito dalla Soc. Acque Potabili S.p.A. di Torino n.q. 
di mandataria, da Genova Acque S.p.A. di Genova, da S.M.A.T. S.p.A. di Torino, 
da Cons. Coop. di Forlì, da Galva S.p.A. di Pomezia, da Giovanni Putignano e 
figli s.n.c. di Noci, da Edil Putignano di Noci, da Studio Applicazioni 
Idrauliche S.A.I. s.r.l. di Palermo, da DESA s.r.l. di Torino in qualità di 
mandanti”; c) della delibera n. 1 del 28 dicembre 2005, con cui il commissario 
ad acta aveva approvato il Piano d’Ambito con il relativo addendum, la 
convenzione di gestione ed il disciplinare tecnico, a modifica degli atti a suo 
tempo approvati dalla Conferenza dei Sindaci; d) della delibera n. 2 del 28 
dicembre 2005, con cui il commissario ad acta aveva approvato il disciplinare di 
gara; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
L’impugnativa era affidata a sei motivi di censura, così articolati:
I) in relazione alla delibera della Conferenza dei Sindaci e del Presidente 
della Provincia regionale di Palermo 26 gennaio 2007; alla determinazione 
dirigenziale della Segreteria Tecnico – operativa dell’ATO 1 del 18 gennaio 
2007; ai verbali della commissione di gara approvati con i due atti precedenti: 
1) “Violazione dell’art. 23 co. 1, 2 e 6 del d.lgs. 158/1995 e dell’art. 1 del 
bando (disciplinare di gara) – Violazione dei principi in tema di associazione 
temporanea d’impresa – Violazione dell’art. 11 co. 5 del bando (termine per la 
presentazione dell’offerta”, in quanto, in macroscopica violazione del rubricato 
articolo 28 del D. Lgs. 158/1995, il R.T.I. aggiudicatario, dopo la 
presentazione dell’offerta (il cui termine era stato fissato nel bando di gara 
per il 28 febbraio 2006), aveva subito una profonda modificazione, giacchè, 
giusta atto notarile in data 30 maggio 2006, una delle società mandanti (Genova 
Acque) si era fusa per incorporazione con De Ferrari S.p.A. e Acque Italia 
S.p.A. nella Acquedotto Nicolay S.p.A. che, proprio per effetto della fusione, 
aveva assunto la denominazione di Mediterranea Acque S.p.A., non potendo trovare 
applicazione a tale fattispecie, diversamente da quanto inammissibilmente 
ritenuto dalla stazione appaltante, le disposizioni di cui all’art. 35 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recepita dalla legge 
regionale n. 7/2002; ciò senza contare che, per un verso, per effetto della 
disposizione di cui all’articolo 3 dell’atto di fusione (secondo cui dal momento 
della fusione cessava di pieno diritto ogni potere spettante all’organo 
amministrativo ed a quello di controllo delle società incorporate e cessavano 
altresì tutti i poteri che questi avevano conferito a terzi con procuri sia 
speciali sia generali) il mandato originariamente conferito da Genova Acque alla 
capogruppo si era estinto, e, per altro verso, la documentazione relativa agli 
amministratori di Mediterranea Acque S.p.A. era stata prodotta solo il 31 luglio 
2006, ben oltre il termine delle ore 14 del 28 febbraio 2006 fissato nel bando 
di gara; 2) “Nullità dell’offerta perché frutto di un’intesa restrittiva della 
concorrenza (art.2 L. 287/1990)”, in quanto sulla scorta delle peculiari 
disposizioni contenute in particolare nei commi 1 e 7 dell’art. 16 del bando di 
gara (secondo cui la gara sarebbe stata celebrata anche in presenza di una sola 
offerta e l’aggiudicazione definitiva era risolutivamente condizionata all’esito 
delle formalità previste in materia di tutela della concorrenza e del mercato) 
nonché del fatto che, sia nella gara della cui legittimità di discuteva, che in 
quelle indette dalle altre Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della 
Sicilia, era stata presentata una sola offerta (da parte di soggetti 
assolutamente diversi), era ragionevole ritenere che l’offerta presentata fosse 
il frutto di un preventivi accordi restrittivi della concorrenza da parte degli 
operatori;
II) in relazione alla delibera n. 2 del 28 dicembre 2005 con cui il commissario 
ad acta ha approvato il disciplinare di gara e alla delibera n. 1 del 28 
dicembre 2005 con cui il Commissario Delegato ha approvato il Piano d’Ambito col 
relativo addendum, la convenzione di gestione e il disciplinare tecnico: 3) 
“Incompetenza – Invalidità derivata”: in quanto il commissario ad acta, nominato 
dal Presidente della Regione siciliana – commissario delegato per l’emergenza 
idrica – con decreto n. 1205 del 16 agosto 2005, aveva solo il compito di 
provvedere alla stesura del bando per l’affidamento del Servizio Idrico 
Integrato (secondo quanto già approvato dalla conferenza dei sindaci), alla sua 
pubblicazione e all’espletamento della gara, non rientrando invece nelle sue 
funzioni l’approvazione di un nuovo Piano d’Ambito, di una nuova convenzione di 
gestione e di un nuovo disciplinare tecnico (attività queste che presupponevano 
un’inerzia dell’organo istituzionalmente competente, la conferenza dei sindaci, 
che nel caso di specie non era riscontrabile); ciò senza contare che, per un 
verso, anche le modifiche apportate alla convenzione (in particolare quanto al 
controllo del gestore, al personale, alla revisione tariffaria, al canone di 
concessione, agli obblighi del gestore, alle sub concessioni, alla cauzione e 
sanzioni pecuniarie, alla sanzione risolutoria, alla forza maggiore e al 
contenzioso) erano inopinatamente ed ingiustificatamente favorevoli per il 
gestore e inammissibilmente peggiorative per l’amministrazione appaltante, e, 
per altro verso, che, anche a voler ritenere ammissibili le predette 
modificazioni, essere dovevano essere sottoposte all’approvazione della 
conferenza dei sindaci; 4) “Invalidità derivata”, atteso che i dedotti vizi di 
legittimità che inficiavano il bando di gara si ripercuotevano irrimediabilmente 
sul procedimento di gara e sul relativo esito, viziandolo;
III) in relazione alla delibera della Conferenza dei Sindaci del 26 gennaio 
2007: 5) “Nullità della delibera”, in quanto, non solo non risultava quale fosse 
effettivamente il rappresentante del Sindaco di Palermo, due funzionari 
essendosi qualificati come tali in detta riunione, per quanto la dichiarazione 
effettuata da tal ing. Lo Cicero, direttore generale del Comune di Palermo, 
aveva un contenuto perplesso ed oscuro, così che se fosse stata da intendere 
come volontà favorevole, ma condizionata, come tale era da considerare nulla e 
sufficiente a far venir meno la stessa volontà della conferenza dei sindaci per 
difetto della maggioranza necessaria (assicurata proprio dalla partecipazione 
del Comune di Palermo); ciò senza contare, sotto altro concorrente profilo, che 
nella predetta delibera non vi era traccia dell’esame della problematica 
relativa al mutamento della composizione del raggruppamento temporaneo di 
imprese dopo la presentazione dell’offerta, su cui la segreteria tecnica aveva 
ritenuto di acquisire un parere legale che aveva ritenuto inammissibile 
l’offerta;
IV) in relazione a tutti gli atti impugnati: 6) “Violazione del principio di 
imparzialità – Violazione dell’art. 1 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 
15/2005”, in quanto il prof. Mario Rosario Mazzola, commissario ad acta giusta 
decreto n. 1205 del 16 agosto 2005, aveva ricoperto significativi incarichi in 
alcune società facenti parti proprio del raggruppamento temporaneo affidatario 
dell’appalto in questione (in particolare, quale componente del Consiglio di 
Amministrazione di Genova Acque – Società Servizi idrici per Azione dal 27 
maggio 2003 al 14 febbraio 2006; consigliere di amministrazione della Acquedotto 
Nicolay S.p.A. e della stessa Mediterranea Acque S.p.A.), così che egli era da 
ritenersi assolutamente incompatibile con l’incarico commissariale conferitogli.
Con successivo atto in data 4 luglio 2007 i comuni ricorrenti impugnavano con 
motivi aggiunti: f) la determinazione presidenziale n. 9 dell’11 giugno 2007, 
avente ad oggetto “Revoca Determinazione Presidenziale n. 5 del 26/04/2007 
avente per oggetto: Sospensione della procedura per l’affidamento della gestione 
del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 1 – Palermo, di cui alla gara pubblicata 
sulla GUCE in data 18/01/2006”; g) la convenzione di gestione sottoscritta il 14 
giugno 2007, deducendo un solo motivo di censura, rubricato “Eccesso di potere 
per contraddittorietà, illogicità e sviamento – difetto di motivazione (art. 3 
L. 241/1990), con il quale sostenevano che l’amministrazione appaltante aveva 
macroscopicamente ed immotivatamente disatteso la segnalazione del 18 aprile 
2007 dell’Autorità Garante del Concorrenza e del Mercato (che aveva evidenziato 
gravi anomalie riscontrate nella procedura concorsuale in esame), osservando, in 
particolare, che del tutto erroneamente aveva ritenuto che le finalità fissate 
dall’articolo 17, comma 7, del bando di gara erano state assicurate “con la 
pubblicazione del provvedimento n. 16712 del 20.04.2007 dell’AGCM”, ciò del 
resto al solo fine di evitare l’azzeramento della gara in esame che sarebbe 
derivato da un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati in tema di 
gestione delle risorse idriche (che negava la possibilità di nuovi affidamenti a 
provati, anche per quanto riguardava le procedure in corso) e per favorire il 
raggruppamento in gara.
L’adito tribunale, sez. I, nella resistenza della Provincia regionale di 
Palermo, Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, dell’AMAP S.p.A. e 
della soc. Acque Potabili S.p.A., in proprio e quale capogruppo del R.T.I. 
aggiudicatario della concessione del Sistema Indrico Integrale dell’A.T.O. 1, 
con la sentenza n. 1915 del 2 agosto 2007 dichiarava improcedibile il ricorso 
per incompetenza funzionale, impregiudicata la riproposizione del gravame 
innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nelle forme di legge, 
come indicato in motivazione.
2. Le suddette amministrazioni comunali riproponevano l’impugnazione, ai sensi 
dell’art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con 
modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, innanzi al Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio.
Quest’ultimo, sez. I, sempre nella resistenza sez. I, nella resistenza della 
Provincia regionale di Palermo, Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 
Palermo; del Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario 
Delegato per l’Emergenza Idrica in Sicilia, Commissario ad acta nominato per il 
compimento delle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato, ing. 
Mazzola; dell’AMAP S.p.A. e della soc. Acque Potabili S.p.A., in proprio e quale 
capogruppo del R.T.I. aggiudicatario della concessione del Sistema Indrico 
Integrale dell’A.T.O. 1, con la sentenza n. 10719 del 3 novembre 2009, 
respingeva il ricorso, dichiarandolo in in parte irricevibile ed in parte 
infondato.
In particolare, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del 
Tribunale superiore delle acque pubbliche e rigettata altresì l’eccezione di 
difetto di legittimazione dei comuni ricorrenti, i primi giudici hanno ritenuto 
tardive le censure proposte nei confronti delle delibere del commissario ad acta 
n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 ed infondate quelle concernenti 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del raggruppamento temporaneo 
di imprese guidato da Società Azionaria per la condotta di acque potabili 
(relativamente alla questione della modificazione del raggruppamento dopo la 
presentazione dell’offerta e alla dedotta esistenza di un’intesa 
anticoncorrenziale) e la nullità della delibera della Conferenza dei sindaci del 
26 gennaio 2007.
3. Tutti i comuni originariamente ricorrenti, eccezion fatta per quelli di 
Giuliana e di Scillato, hanno appellato tale sentenza, deducendone l’erroneità 
alla stregua di sette motivi di gravame, attraverso i quali sono stati 
sostanzialmente riproposti tutti i motivi di censura sollevati in primo grado, 
malamente apprezzati ed inopinatamente respinti con motivazione carente e 
approssimativa, frutto – a loro avviso - del superficiale esame del materiale 
probatorio versato in atti.
Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile ed 
infondato, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 di Palermo, la 
Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.a., in proprio e quale 
capogruppo dell’A.T.I. costituita con le società Mediterranea della Acque 
S.p.A., Metropolitana Acque Torino, Putignano & Figli s.r.l., Edil Putignano 
s.r.l., Galva S.p.A., Cons. Coop. Studio Applicazioni Idrauliche s.r.l. – S.A.I. 
Società di Ingegneria, e la Regione Sicilia.
La Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.a., in proprio e 
nella citata qualità, ha altresì spiegato appello incidentale, chiedendo la 
riforma della impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto le eccezioni: a) 
di difetto di giurisdizione in materia in favore del Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche; b) di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di 
legittimazione e di interesse dei comuni ricorrenti; c) di irricevibilità del 
ricorso di primo grado per tardività; d) di inammissibilità ed irritualità del 
ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per 
violazione dell’art. 31, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; e) 
di inammissibilità, sotto altro profilo, del ricorso di primo grado, travisando 
e/o ignorando la portata dell’eccezione, con vizio di infrapetizione; f) di 
difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione del provvedimento del 
Presidente dell’A.T.O. 1 Palermo che ha autorizzato la stipula della 
convenzione.
Tutte le parti hanno illustrato con diffuse memorie le proprie rispettive tesi 
difensive.
4. La causa, già fissata per l’udienza in camera di consiglio del 30 marzo 2010, 
per la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata per la decisione nel 
merito all’udienza pubblica del 25 giugno 2010, nella quale, dopo la rituale 
discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Per il suo carattere pregiudiziale deve essere innanzitutto esaminato il 
primo motivo dell’appello incidentale, col quale la Società Azionaria per le 
Condotte di Acqua Potabile S.p.A. ha lamentato l’erroneità della sentenza 
impugnata relativamente al capo con cui è stata respinta l’eccezione, formulata 
in primo grado di difetto di giurisdizione, appartenendo a suo avviso la 
cognizione della controversia de qua alla potestas iudicandi del Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche.
Il motivo è infondato, come correttamente ritenuto dai primi giudici.
Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi è 
motivo di discostarsi (ex pluribus, Cass. SS.UU. 6 luglio 2005, n. 14195; 
C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442), la 
giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque 
pubbliche ex art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, 
sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i 
provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche, 
sussiste solo allorquando i provvedimenti impugnati incidono direttamente ed 
immediatamente sulla materia delle acque, concorrendo in concreto a disciplinare 
la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari 
ovvero a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e/o 
alla realizzazione delle opere stesse o a stabilirne e/o a modificare la 
localizzazione di esse o influire sulla loro realizzazione mediante sospensione 
o revoca dei relativi provvedimento.
Non rientrano per contro in tale speciale competenza giurisdizionale le 
controversie che hanno per oggetto atti solo strumentalmente inseriti in 
procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, così che appartiene 
alla cognizione del giudice amministrativo la controversia con cui si dubita 
della legittimità di un provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per la 
realizzazione di opere idrauliche.
La controversia in esame che, come si ricava dalla documentazione in atti 
riguarda la legittimità dell’affidamento definitivo al raggruppamento temporaneo 
d’imprese costituito dalla società Acque Potabili di Torino nella qualità di 
mandataria, da Genova Acque S.p.A. di Genova, da S.M.A.T. S.p.A. di Torino, da 
Cons. Coop. di Forlì, da Galva S.p.A. di Pomezia, da Giovanni Putignano e figli 
s.n.c., da Edil Putignano di Noci, da Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. 
s.r.l. di Palermo, da DESA s.r.l. di Torino in qualità di mandanti della 
gestione del Servizio Idrico Intergrato nell’A.T.O. di Palermo (nonché degli 
atti presupposti, connessi e conseguenti), non incide in modo diretto ed 
immediato sulla gestione delle acque pubbliche e non appartiene quindi alla 
giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, bensì a quella di legittimità 
del giudice amministrativo, come correttamente statuito dai primi giudici.
6. Così accertata l’esistenza della potestas iudicandi, la Sezione, passando 
all’esame dell’appello principale è dell’avviso che esso invece infondato e che 
debba essere respinto.
Al riguardo si osserva quanto segue.
6.1. Con il primo motivo di gravame le appellanti amministrazioni comunali hanno 
innanzitutto contestato la declaratoria di irricevibilità dell’impugnativa dei 
provvedimenti commissariali n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 (aventi ad oggetto 
rispettivamente, il primo, “Organizzazione del Servizio Idrico Integrato, ex 
art. 9 legge 36/94 – Approvazione Piano d’Ambito con relativo Addendum, 
Convenzione di gestione e Disciplinare Tecnico”; il secondo “Scelta del sistema 
di affidamento e approvazione del bando di gara per la gestione del Servizio 
Idrico Integrato”), sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai primi 
giudici, non corrispondeva al vero né che essi fossero stati pubblicati all’Albo 
della Provincia di Palermo, né che con nota 1888 del 30 dicembre 2005 la 
Conferenza dei sindaci avesse comunicato ai comuni partecipanti “l’approvazione 
degli atti di gara da parte del Commissario ad acta e la loro visionabilità sul 
sito della Provincia”.
In particolare, secondo gli appellanti, nella ricordata nota era solo precisato 
che “atti e documenti redatti e approvati dal Commissario erano visionabili 
presso il sito www.provincia.palermo.it/ato/pres.htm”: non essendo stati 
indicati gli estremi e il contenuto di tali atti e non essendo il sito della 
provincia assimilabile all’albo pretorio ex art. 124 del T.U.E.L. (non 
rinvenendosi del resto alcun elemento in tal senso nella legge n. 36/94), non si 
era realizzata la fattispecie tipica della pubblicazione e di conseguenza 
l’impugnativa, in difetto di puntuale prova contraria da fornirsi dalle parti 
resistenti circa la conoscenza degli atti impugnati, doveva considerarsi 
tempestiva.
La tesi, pur suggestiva, non è meritevole di favorevole considerazione.
6.1.1. Come ha più volte sottolineato la giurisprudenza, ai fini della 
decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione di un atto innanzi al 
giudice amministrativo ciò che rileva, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, qualora il predetto atto non sia stato notificato, è la 
sua piena ed effettiva conoscenza, indipendentemente dal mezzo con cui tale 
conoscenza sia stata acquisita, con la precisazione che non è necessaria la 
conoscenza completa dell'atto, essendo invece sufficiente la conoscenza dei suoi 
elementi essenziali (quali l'organo che lo ha adottato, la data ed il contenuto 
del dispositivo, ex pluribus, C.d.S., sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1690; sez. IV, 
30 giugno 2004, n. 4803; 2 dicembre 2002, n. 6601), fermo restando che la parte 
che eccepisce la tardività del ricorso deve dare prova della diversa data in cui 
la parte ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto impugnato (ex multis, C.d.S., 
sez. IV, 18 dicembre 2008, n. 6365; 15 maggio 2008, n. 2236; 20 dicembre 2004, 
n. 8115; sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 540).
E’ stato anche precisato che se è vero che, ai fini della decorrenza del termine 
per l' impugnazione occorre la conoscenza piena del provvedimento causativo 
della lesione, è anche vero che la tutela dell'amministrato non può ritenersi 
operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, 
formali o estemporanei, quali, ad esempio, atti d'iniziativa di parte (richieste 
d'accesso, istanze, segnalazioni, ecc.), con la conseguenza inaccettabile che 
l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano 
soggette indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di 
impugnazione, anche quando l'interessato non si renda parte diligente nel far 
valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (C.d.S., 
sez. IV, 5 marzo 2010, n. 1298).
6.1.2. Ciò precisato, con riferimento al caso di specie occorre rilevare che, 
anche a voler prescindere dalla circostanza che, come eccepito dall’appellata 
Società azionaria per la condotta di acque potabili S.p.A., il bando di gara 
(che evidentemente si fonda sulle impugnate delibere commissariali) è stato 
ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 18 
gennaio 2006 (circostanza quest’ultima che già di per sé oggettivamente sarebbe 
sufficiente a supportare adeguatamente, secondo l’id quod plerumque accidit, un 
giudizio di tardività di impugnazione degli atti che costituiscono il necessario 
presupposto giuridico e fattuale del bando stesso) , con la citata nota 1888 del 
30 dicembre 2005, in pari data trasmessa via fax ai comuni ricorrenti e da 
questi effettivamente ricevuta (come risulta dalla documentazione versata in 
atti, senza che sul punto sia stata svolta dagli interessati alcuna 
contestazione), la segreteria tecnica – operativa dell’Ambito Territoriale 1 di 
Palermo informava dell’avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico 
Integrato, quale “conseguenza delle determinazioni assunte il 28/12/05 dal 
Commissario allo scopo incaricato dal Presidente della Regione Siciliana con 
proprio decreto n. 1205/05”, avvisando nel contempo che “atti e documenti 
redatti e approvati dal Commissario sono visionabili presso il sito 
www.provincia.palermo.it/ato1/pres.htm”.
La circostanza che i provvedimenti adottati dal commissario ad acta in data 28 
dicembre 2005 fossero soltanto i decreti n. 1 e n. 2, di cui si discute, così 
che non sussisteva alcuna possibilità di eventuale confusione con altri 
provvedimenti e che non poteva esservi dubbio alcuno sul loro effettivo 
contenuto (essendo stato fatto tra l’altro nella ricordata comunicazione 
riferimento al decreto stesso n. 1205/05 con cui era stato nominato), induce 
ragionevolmente a ritenere che la predetta comunicazione costituiva adeguato 
mezzo di conoscenza dei provvedimenti, sufficiente a far decorrere il termine di 
impugnazione, contenendo quanto meno indicazioni formali, certe ed inequivoche, 
circa l’effettiva esistenza di provvedimenti amministrativi che potevano essere 
potenzialmente lesivi degli interessi dei comuni ricorrenti, a nulla rilevando 
la mancata conoscenza del relativo contenuto, ciò potendo giustificare solo la 
proposizione di motivi aggiunti.
A tutto voler concedere, deve rilevarsi che detta comunicazione era quanto meno 
sufficiente a far conseguire, attraverso un comportamento di minima diligenza e 
di auspicabile buona fede, la dovuta conoscenza dei provvedimenti commissariale: 
del resto non è stato giammai contestato che, malgrado la predetta 
comunicazione, gli atti e i provvedimenti di cui trattasi non fossero stati 
effettivamente messi a disposizione degli interessati e che pertanto era stato 
effettivamente impedito l’esercizio del diritto di difesa ed in concreto la 
possibilità di proporre tempestivo ricorso giurisdizionale.
Sotto altro concorrente profilo, peraltro, anche a prescindere dalle 
considerazioni fin ad ora svolta, dalla documentazione versata in atti, emerge 
che all’ordine del giorno della conferenza dei sindaci dell’A.T.O. 1 di Palermo 
del 5 luglio 2006 vi era “1. Compimento delle procedure di affidamento in 
concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 
Territoriale Ottimale 1 Palermo ex art. 12 della Convenzione di Cooperazione” e 
che in particolare la discussione su tale argomento riguardò la questione delle 
modalità di designazione dei componenti della Commissione di gara (essendo 
quindi implicito che tutti i sindaci dell’ambito in questione erano a conoscenza 
dell’esistenza della gara – della legittimità del cui affidamento si discute – 
ovvero ancora avrebbero potuto attivarsi, secondo un fondamentale principio di 
comportamento secondo buona fede, per avere conoscenza degli atti presupposti 
della gara).
Nella successiva riunione del 20 luglio 2006, poi, nella quale al primo punto 
all’ordine del giorno vi era: “1. Comunicazione componenti commissione di gara 
designati”, si registrò inizialmente un puntuale intervento del Sindaco del 
Comune di Caltavuturo il quale, tra l’altro, sostenne espressamente la tesi 
della illegittimità della procedura di gara (sia per la possibilità prevista dal 
bando di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, sia perché 
era previsto che gli stessi soggetti progettassero ed eseguissero i lavori, sia 
ancora per la situazione di incompatabilità in cui versava il commissario ad 
acta); nel corso della seduta il predetto sindaco, intervenendo ulteriormente 
nella discussione, relativamente al terzo punto all’ordine del giorno 
(“Adeguamento convenzione di cooperazione al nuovo D. Lgs. 152/06”) ed alla 
proposta (conciliativa rispetto ad un contenzioso in atto con l’AMAP) a tal fine 
avanzata dal Comune di Palermo, affermò testualmente “…di trovarsi di fronte ad 
una follia istituzionale e giuridica. Essendo già stata prestabilita dal 
commissario ing. Rosario Mazzola, la modalità di affidamento del servizio, sulla 
base di un piano di ambito e di un apposito capitolato, con questo accordo si 
andrebbe a modificare il sistema di aggiudicazione e, soprattutto il piano di 
ambito, sul quale Palermo raccoglie oltre il 50% degli interventi previsti”.
Prescindendo da ogni considerazione sul merito di tali interventi e sugli esiti 
delle deliberazioni assunte in tali sedute dalla Conferenza dei servizi 
(trattandosi evidentemente di questioni che non interessano la controversia in 
esame), dalla lettura dei ricordati verbali emergono incontrovertibilmente 
elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti da cui si ricava l’effettiva 
conoscenza da parte dei comuni interessati (regolarmente convocati a tali 
riunioni, profilo - anche questo – su cui non è stata prospettata alcuna riserva 
o svolta alcuna contestazione) dell’esistenza e del contenuto dei provvedimenti 
commissariali n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 del commissario ad acta quanto 
meno alla data del 20 luglio 2006, così che la notificazione del ricorso 
introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale della 
Sicilia, avvenuta il 15 marzo 2007, è evidentemente tardiva, come correttamente 
ritenuto dai primi giudici.
6.1.3. D’altra parte è appena il caso di rilevare che, come del resto emerge 
dalla lettura delle stesse censure formulate dai comuni interessati fin dal 
primo grado di giudizio, gli impugnati decreti commissariali contengono 
determinazioni autonomamente ed immediatamente lesive degli interessi dei comuni 
facenti parti dell’ambito ottimale, quali, per esempio, le (contestate) 
modifiche del precedente Piano d’Ambito, della convenzione di gestione e del 
disciplinare di gara, già approvati dalla Conferenza dei sindaci dei comuni 
dell’A.T.O.
Detti decreti, pertanto, pur costituendo atti (necessariamente) presupposti del 
bando di gara e del successivo procedimento concorsuale, non possono essere 
qualificati come meramente procedimentali e, ai fini della tempestività della 
loro impugnazione, non è dunque sufficiente la tempestiva impugnazione del 
provvedimento (aggiudicazione definitiva) conclusivo del procedimento.
6.2. La delineata tardività dell’impugnazione dei ricordati decreti del 
commissario ad acta, n. 1 e n. 2 del 28 dicembre 2005 impedisce l’esame delle 
censure di merito sollevate con il secondo motivo di gravame.
6.3. Deve essere altresì confermata, alla stregua delle osservazioni già svolte 
sub 6.1., anche la declaratoria di tardività della censura sollevata in primo 
grado (in ordine alla violazione del principio di imparzialità) circa la 
situazione in cui versava il commissario ad acta, autore dei decreti n. 1 e n. 2 
del 28 dicembre 2005, per aver svolto significativi incarichi in alcune società 
facenti parte proprio del raggruppamento temporaneo di imprese risultato poi 
aggiudicatario dell’appalto.
Sul punto, indipendentemente da ogni altra considerazione, ad avviso della 
Sezione è decisiva la considerazione che tale situazione di incompatibilità 
risulta essere sicuramente conosciuta ben prima dei sessanta giorni precedenti 
la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado innanzi al 
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, essendovene espressa menzione 
nel già citato verbale della conferenza dei sindaci del 20 luglio 2006.
Per completezza giova evidenziare che l’inammissibilità (per tardività) della 
censura in questione in sede di giudizio amministrativo non preclude la 
segnalazione della asserita incompatibilità all’autorità giudiziaria, qualora 
ovviamente sussistano elementi di fatto tali da configurare l’esistenza di 
specifiche condotte delittuose.
Devono essere pertanto respinti anche il sesto ed il settimo motivo di appello.
6.4. Con il terzo motivo di gravame è stata lamentata l’erronea declaratoria di 
infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la 
macroscopica violazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 158, stante la pacifica, ma inammissibile, modificazione soggettiva del 
raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicataria, intervenuta dopo la 
presentazione dell’offerta.
Secondo gli appellanti, infatti, la specialità della disciplina degli appalti 
riguardanti i settori esclusi, in cui s’iscriveva l’appalto in questione, 
escludeva in radice la correttezza dell’assunto dei primi giudici che avevano 
ritenuto applicabile al caso di specie un più recente, ma non condivisibile, 
indirizzo giurisprudenziale teso a superare il principio della immodificabilità 
assoluta dell’offerente; ciò senza contare che per effetto dell’intervenuta 
fusione, come si ricavava dalla lettura dell’articolo 3 del relativo atto 
notarile, erano venuto meno l’originario mandato conferito da Genova Acque alla 
capogruppo Acque Potabile Società Azionaria per la condotta di acque potabili 
S.p.A.
La doglianza è infondata.
Come hanno correttamente rilevato i primi giudici, il principio dell’immodificabilità 
soggettiva dell’offerente, delineato nell’invocata previsione di cui 
all’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è stato 
progressivamente ridimensionato dalla giurisprudenza amministrativa anche sotto 
l’influenza del diritto comunitario, tant’è che l'art. 51 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, proprio in relazione alle vicende soggettive 
dei soggetti partecipanti ad una gara ad evidenza pubblica, ha previsto che 
"qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, 
affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, 
fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il 
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono 
ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento 
sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei 
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla 
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, 
della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti 
dal presente codice".
Benché tale ultima disposizione, ratione temporis, non sia direttamente 
applicabile alla fattispecie in esame, la Sezione rileva che il diverso – e 
condivisibile - principio della modificabilità della compagine soggettiva che ha 
presentato l’offerta in una procedura di gara si può ricavare dalle disposizioni 
già contenute negli articoli 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che, 
secondo un prevalente indirizzo giurisprudenziale, costituiscono espressione di 
un principio generale applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici, ma 
anche a quelli di fornitura di beni e servizi, non essendoci peraltro alcun 
elemento, normativo o fattuale, che ne impedisca l’applicazione anche agli 
appalti c.d. esclusi, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
E’ significativo al riguardo rinviare alla convincente e approfondita 
motivazione di cui alla decisione 26 aprile 2005, n. 1873, di questa stessa 
sezione, che testualmente recita: “Correttamente l'appellante segnala la 
disciplina contenuta negli art. 35 e 36 L. 11 febbraio 1994 (confermati dalla 
successiva legge 2 giugno 1995 n. 216), il cui ambito di applicazione, fissato 
dall'art. 2 della stessa legge (comma 2, lett. b), ne consente l'analogica 
utilizzazione anche per ciò che riguarda il caso in esame, concernente la 
procedura informale avviata dall'Ente locale in vista dell'affidamento, a 
trattativa privata, del servizio di tesoreria.
Le cautele di cui il legislatore nazionale ha circondato l'istituto della 
fusione, con l'adeguamento, alla normativa comunitaria, delle norme contenute 
nel codice civile, e la disciplina stabilita in tema di pubblici appalti 
(anch'essa coerente con le direttive comunitarie) non contraddicono, ma 
evidenziano, al contrario. il generale favore che l'ordinamento interno, non 
meno di quello comunitario, riservano all'istituto, che non può essere, 
surrettiziamente, ostacolato da una interpretazione che riconduce il fenomeno 
nell'alveo della immutabilità del soggetto ammesso alla partecipazione alla 
gara.
Nelle linee generali, la Sezione ha avuto modo, anche di recente (Sez, V, n. 487 
del 10 febbraio 2004), di chiarire che la fusione della società che ha 
partecipato alla gara d' appalto con altra società comporta una successione a 
titolo universale della società che ne deriva nei rapporti giuridici di quella 
incorporata o fusa, e cioè il pieno e completo trasferimento di diritti ed 
obblighi delle Società preesistenti nella titolarità della nuova società o della 
incorporante, con sostanziale continuità dei rapporti giuridici in atto tra 
questa società e l'Amministrazione appaltante, che si trova, in effetti, a 
proseguire il rapporto in essere con un soggetto diverso per denominazione o 
forma societaria, ma nei cui confronti il rapporto giuridico instaurato con la 
partecipazione alla gara delle società incorporate o fuse continua senza alcuna 
modifica sostanziale.
Specificamente, con riferimento alla fusione verificatasi nel corso della 
procedura (nel caso, un'asta pubblica) la Sezione, richiamando pacifica 
giurisprudenza sulla materia (Cass. civ., Sez. lav., 10 agosto 1999 n. 8572; 
Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2000 n. 5734 ; Sez. IV, 31 luglio 1992 n. 696 
), ha confermato la definizione di successione inter vivos a titolo universale 
attribuita agli effetti che si determinano in seguito alla fusione delle 
società, e la conseguente acquisizione da parte della società incorporante (o 
della nuova società che ne deriva) dei diritti e gli obblighi della società 
incorporata (o, nel caso della fusione in senso stretto, delle società che vi 
hanno partecipato) (in termini, Sez. V, 26 settembre 2002 n. 4940)”.
Del resto, ad avviso della Sezione, il principio della immodificabilità assoluta 
dell’offerente, caratterizzata da un fondamentale elemento di staticità, mal si 
concilia con il carattere dinamico della vita delle imprese e con la loro 
intrinseca necessità di adeguare costantemente le loro stesse strutture 
organizzative alle vicende del mercato per poter conseguire i propri fini 
sociali ed essere così anche elemento di sviluppo e di crescita economica per 
l’intera collettività, tanto più che le esigenze pubbliche sottese allo stesso 
procedimento ad evidenza pubblica, quali l’affidabilità, oggettiva e soggettiva 
– anche sotto il profilo della sussistenza dei necessari requisiti di moralità 
pubblica - dei soggetti che concorrono per l’affidamento di appalti pubblici 
sono sufficientemente assicurate dagli obblighi che tali soggetti hanno nei 
confronti della pubblica amministrazione di comunicare le avvenute 
trasformazioni, onde consentire proprio l’esercizio dei necessari poteri di 
controllo e verifica.
Giova aggiungere per completezza che, quanto al caso in esame, per un verso, non 
è stato affatto contestato che sia mancata la comunicazione di tale 
modificazione soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese che aveva 
presentato l’offerta e che sussistessero elementi che, sotto il profilo della 
ricorrenza dei requisiti soggettivi, impeditivi della partecipazione alla gara 
del predetto raggruppamento nella sua nuova configurazione soggettiva, e che 
evidentemente la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione da 
parte del raggruppamento, soggettivamente modificato, non poteva avvenire nel 
rispetto dei termini fissati dal bando per la (originaria) presentazione delle 
offerte (14 febbraio 2006), l’atto notarile di fusione per incorporazione della 
società Genova Acque (una delle originarie mandanti del raggruppamento 
concorrente) con De Ferrari S.p.A. e Acque Italia S.p.A. nella società 
Acquedotto Nicolay S.p.A. (che proprio per effetto della fusione ha assunto la 
denominazione di Mediterranea Acque S.p.A.) essendo datato solo 30 maggio 2006.
Infine occorre sottolineare che, come emerge dall’indirizzo giurisprudenziale 
sopra ricordato, la fattispecie della fusione (per incorporazione) dà vita ad 
una fattispecie di “… di successione inter vivos a titolo universale…(con)… 
conseguente acquisizione da parte della società incorporante (o della nuova 
società che ne deriva) dei diritti e gli obblighi della società incorporata (o, 
nel caso della fusione in senso stretto, delle società che vi hanno partecipato) 
(in termini, Sez. V, 26 settembre 2002 n. 4940)”, così che, diversamente da 
quanto sostenuto dai comuni appellanti, in mancanza di una diversa espressa 
previsione nell’atto di fusione, che non è stata neppure dedotta, non si 
estingue affatto l’originario mandato conferito dalla società Genova Acque, la 
previsione contenuta nell’invocato articolo 3 dell’atto di fusione avendo valore 
solo per i nuovi rapporti e le nuove vicende successive allo stesso atto di 
fusione.
6.5. Con il quarto motivo di gravame i comuni appellanti hanno lamentato 
l’erroneo rigetto del secondo motivo di censura del ricorso introduttivo del 
giudizio, con il quale era stata dedotta la nullità, siccome frutto di un’intesa 
restrittiva della concorrenza, dell’offerta presentata dal raggruppamento 
temporaneo di imprese aggiudicatario.
In particolare, ad avviso degli appellanti, i primi giudici, non avevano tenuto 
conto degli specifici e gravi rilievi sollevati dall’Autorità garante della 
concorrenza (che aveva anche sollecitato anche l’esercizio dei poteri di 
autotutela da parte dell’amministrazione appaltante), stravolgendo il contenuto 
della censura e pervenendo perciò ad un inammissibile giudizio di ipoteticità e 
genericità della stessa.
Anche tale censura non è meritevole di favorevole considerazione.
Occorre innanzitutto premettere che, come emerge dalla documentazione versata in 
atti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva avviato 
un’apposita indagine istruttoria a seguito di un esposto relativo a presunte 
irregolarità nello svolgimento della gara per l’affidamento del servizio idrico 
di cui si tratta, chiedendo all’Autorità di Ambito Ottimale di Palermo le 
opportune notizie ed informazioni, con provvedimento n. 16712 del 12 aprile 2007 
(pubblicata sul proprio Bollettino Settimanale – Anno XVII – n. 15 del 30 aprile 
2000) ha deliberato il non luogo a provvedere in ordine all’operazione che, in 
relazione proprio alla gara bandita dall’A.T.O. n. 1 di Palermo per 
l’affidamento trentennale della gestione del Servizio Idrico Integrato, aveva 
dato luogo al raggruppamento temporaneo di imprese tra SAP, SMAT, MEDA, SAI, 
DESA, EDILPUT, GIOUT, GALVA e CONSCOOP, cui aveva fatto seguito la costituzione 
di una società denominata Acque Potabili Siciliane s.r.l.
In particolare la predetta Autorità ha espressamente affermato che “alla luce 
delle informazioni fornite,l’operazione comunicata non costituisce una 
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 
287/1990, in quanto l’insieme degli accordi intercorrenti tra i soci di APS – e 
segnatamente quelli relativi alla ripartizione delle attività di competenza di 
APS in qualità di gestore del SII – evidenzia un effetto cooperativo prevalente 
nell’attività della neo costituita impresa comune tale da escluderne la natura 
concentrativa”.
Se è vero poi che la stessa Autorità con la nota in data 26 aprile 2007 ha 
espresso perplessità in ordine al concreto svolgimento della gara, rilevando una 
asserita “…situazione discorsiva della concorrenza risultante da alcuni elementi 
della Gara, sia sotto il profilo delle disposizioni contenute nel relativo bando 
(“Disciplinare”), che di alcune delibere adottate da enti locali territoriali 
facenti parte dell’ATO di Palermo e che della Gara hanno condizionato 
profondamente gli esiti”, non può non rilevarsi che tale autorevole opinione non 
si è tradotto in specifici provvedimento sanzionatori, bensì ha assunto la forma 
di un parere, non vincolante, tant’è che la stessa Autorità conclude auspicando 
“…che gli organi indirizzo – nel caso specifico, eventualmente anche nelle forme 
proprie dell’autotutela amministrativa – assumano iniziative idonee ad 
assicurare che le gare per l’affidamento della gestione del servizio idrico 
integrato permettano un effettivo confronto concorrenziale, funzionale alla 
fornitura di servizi di qualità più elevata, evitando nel contempo che le 
procedure di selezione ad evidenza pubblica diventino lo strumento per il 
perseguimento di obiettivi diversi rispetto a quello dell’efficiente gestione 
del servizio”.
Ciò posto, pur nella obiettiva delicatezza della questione, proprio 
l’inesistenza, da un parte, di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato e, d’altra parte, la espressa 
dichiarazione che non sussisteva la fattispecie della concentrazione vietata ai 
sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rende corretto l’assunto dei primi 
giudici che hanno dichiarato ipotetica e generica la doglianza di nullità 
dell’offerta per presunta violazione del principio della concorrenza.
Infatti, le pur puntuali osservazioni della Autorità infatti sono da 
ragionevolmente da intendere nel senso che in presenza di quelle esaminate 
clausole della lex specialis è altamente probabile la distorsione del mercato, 
cosa che giustifica il richiamo all’eventuale esercizio del potere di 
autotutela: ma sotto il profilo che qui interesse, i comuni appellanti avrebbero 
dovuto provare in concreto non l’astratto effetto discorsivo del mercato, ma in 
concreto l’effettiva violazione della concorrenza, prova che è del tutto 
mancata.
Sotto altro concorrente profilo, ricordato che nei confronti del mancato 
esercizio da parte della pubblica amministrazione del potere di autotutela non 
sussiste in capo agli interessati alcun posizione differenziata (interesse 
legittimo) tutelabile in sede giudiziale, è appena il caso di rilevare che, a 
tutto voler concedere, le censure sollevate nei confronti della lex specialis di 
gara sono in ogni caso tardive e perciò inammissibili alla stregua delle 
osservazioni svolte nei paragrafi 6.1. e 6.2.
6.6. E’ ugualmente infondato il quinto motivo di gravame, in quanto innanzitutto 
non sussiste la dedotta nullità della delibera assunta dalla Conferenza dei 
Sindaci dell’A.T.O. n. 1 di Palermo in data 26 gennai 2007 circa l’affidamento 
della gestione del S.I.I. per l’asserita invalidità del voto espresso dal 
rappresentante del Comune di Palermo.
Pur dovendo ammettersi che la redazione del verbale presenta qualche errore e/o 
imperfezione, essendo indicato nell’epigrafe dell’atto, come rappresentate del 
Comune di Palermo, tal Geraci Giulio, laddove nel corso della discussione e 
della votazione rappresentate dello stesso comune è indicato nella persona 
dell’ing. Gaetano Lo Cicero, è decisivo rilevare che la volontà espressa dal 
rappresentante del Comune di Palermo in ordine alla questione oggetto di 
votazione (affidamento del S.I.I) è piena, libera ed incondizionata, essendo 
riportato testualmente che il predetto rappresentante “…dichiara il voto 
favorevole richiamando tutte le condizioni già stabilite da questa Assemblea”.
La circostanza che, dopo la votazione e dopo che l’esito della stessa era stata 
già proclamata, senza alcuna riserva o osservazioni da parte degli intervenuti 
(nel verbale si legge espressamente: “In relazione all’esito della superiore 
votazione il Presidente, Assessore Loddo, dichiara che la Conferenza dei Sindaci 
ha approvato l’affidamento del S.I.I. a norma dell’art. 2 della Convenzione di 
cooperazione”) ed anzi al termine della riunione, quando non vi è più alcun 
argomento su cui deliberare, il rappresentante del Comune di Palermo nella 
persona dell’ing. Lo Cicero prenda la parola e legga una nota che testualmente 
recita “Il Comune di Palermo esprime voto favorevole solo al fine dell’eventuale 
transazione tra tutti i soggetti coinvolti nei giudizi amministrativi in atto 
pendenti, senza che ciò possa in alcun modo intendersi, fino al perfezionamento 
della transazione, quale acquiescenza ai provvedimenti impugnati dallo stesso 
Comune”, non è idonea ad inficiare la precedente deliberazione.
Non solo, come evidenziato, si tratta di una dichiarazione che interviene 
allorquando la volontà dell’assemblea quanto allo specifico ad oggetto 
dell’affidamento del S.I.I. si è già definitivamente formata ed è stata anche 
espressamente proclamata, per quanto essa non risulta neppure riguardare in via 
diretta ed immediata l’affidamento del S.I.I. e sotto questo profilo sembra 
avere piuttosto una valenza “politica”, ma non certo giuridica.
Quanto poi al presunta profilo di nullità della delibera, asseritamente 
derivante dal fatto che i comuni partecipanti alla Conferenza non conoscevano 
adeguatamente e completamente la questione oggetto di deliberazione ed in 
particolare il contenuto degli atti di gara, ivi compresa la questione 
dell’inammissibilità della modificazione soggettiva del raggruppamento 
temporanea di imprese che aveva presentato l’offerta, è sufficiente osservare 
che, anche a prescindere dalla genericità ed ipoteticità della doglianza, la 
stessa è del tutto infondata, atteso che dalla lettura del verbale di riunione 
della Conferenza dei Sindaci del 23 novembre risulta, come si evince 
dall’intervento proprio del Sindaco del Comune di Caltavuturo, che erano 
puntualmente conosciute tutte le questioni relative all’affidamento di cui si 
tratta, ivi compreso quello relativo alla intervenuta modificazione soggettiva 
del raggruppamento temporaneo di imprese offerente.
7. L’infondatezza dei motivi dell’appello principale, che determina il suo 
rigetto, rende improcedibile per difetto di interesse gli altri motivi 
dell’appello incidentale, eccezion fatta per quello relativo al difetto di 
giurisdizionale, che invece è infondato.
8. In conclusione l’appello principale deve essere respinto, mentre l’appello 
incidentale deve essere dichiarato infondato, e come tale rigettato, ed in parte 
improcedibile.
L’esito delle impugnazioni, principale ed incidentale, giustifica la 
compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente 
pronunciando sull’appello principale, proposto dai comuni di Caltavuturo, 
Altofonte, Sclafani Bagni, Petralia Sottana, Contessa Entellina, Collesano, 
Campofelice di Roccella, Gratteri e Geraci Siculo, e sull’appello incidentale 
spiegato dalla Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A., in 
proprio e nella qualità in atti, avverso la sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, n. 10719 del 3 novembre 2009, 
così provvede:
- Respinge l’appello principale e quanto all’appello incidentale in parte lo 
rigetta ed in parte lo dichiara improcedibile;
- Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 e 30 giugno 2010 con 
l'intervento dei Signori:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Nicola Russo, Consigliere
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 
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