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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 
17/09/2010, Sentenza n. 6979
INQUINAMENTO ACUSTICO - Salvaguardia dell’ordine, della quiete e della salute 
pubblica - Ordinanza contingibile ed urgente - Mancata fissazione del termine di 
efficacia del provvedimento - Violazione del giusto procedimento e del 
contraddittorio - Illegittimità e colpa in capo all’amministrazione - Esclusione 
- Art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. La presenza di gravi elementi indicativi di 
pesante disagio per i residenti, considerati fronteggiabili dall’amministrazione 
solo attraverso la limitazione dell’orario dell’esercizio allo scopo di 
salvaguardare l’ordine, la quiete e la salute pubblici, in disparte ogni 
valutazione circa l’idoneità a creare il presupposto di urgenza connesso 
all’inquinamento acustico ed all’effettivo pericolo di danno grave ed imminente 
per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana per il legittimo ricorso ai 
poteri di ordinanza di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 (Cons. St. Sez. V, 
13.2.2009, n. 828), esclude l’elemento soggettivo della colpa in capo 
all’amministrazione procedente. (riforma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, 
Sez. III, n. 01102/2005) Pres. Piscitello - Est. Quadri - Comune di Verona 
(avv.ti Caineri, Clarich) c. Noidue S.n.c. (avv.ti Manzi, Tezza). CONSIGLIO 
DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6979
INQUINAMENTO ACUSTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO PROCESSUALE 
AMMINISTRATIVO - Provvedimento amministrativo illegittimo - Indizio presuntivo 
della colpa - Risarcimento del danno - Onere della prova - Fattispecie: 
situazione di inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la 
salute pubblica. In sede di giudizio di risarcimento del danno derivante da 
provvedimento amministrativo illegittimo, l’illegittimità dell’atto costituisce 
indizio presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere 
di dimostrare la scusabilità dell’errore per contrasti giurisprudenziali 
sull’interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per 
l’influenza di altri soggetti (Cons. St. Sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527), 
elementi questi liberamente valutabili dal giudice al fine di escludere la 
colpevolezza, non potendo l’imputazione avvenire sulla base del dato meramente 
oggettivo dell’illegittimità del provvedimento (Cons. St. Sez. V, 13.4.2010, n. 
2029). Nella specie, l’amministrazione ha fornito piena dimostrazione 
dell’assenza di imputabilità di ogni responsabilità a titolo di dolo o di colpa, 
data la molteplicità di richieste di intervento provenienti da soggetti pubblici 
e privati, l’emergenza della situazione creatasi a causa del livello dei rumori 
percepiti dall’interno delle abitazioni, la necessità di intervenire 
prontamente, il giustificato affidamento sulla sussistenza dei presupposti per 
l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente come unica misura idonea a 
fronteggiare immediatamente la situazione di inquinamento acustico e di pericolo 
per l’ordine, la quiete e la salute pubblica. (riforma, sentenza del T.A.R. 
VENETO - VENEZIA, Sez. III, n. 01102/2005) Pres. Piscitello - Est. Quadri - 
Comune di Verona (avv.ti Caineri, Clarich) c. Noidue S.n.c. (avv.ti Manzi, Tezza).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6979
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Resistente soccombente in primo grado - 
Divieto di ius novorum in appello - Esclusione. Non si applica 
al resistente soccombente in primo grado il divieto di ius novorum in 
appello, dovendo a questo essere riconosciuta la possibilità di formulare 
mediante i motivi di appello tutte le censure pur se non proposte in primo grado 
(Cons. St. Sez. V, 24.8.2007 n. 4486). (riforma, sentenza del T.A.R. VENETO - 
VENEZIA, Sez. III, n. 01102/2005) Pres. Piscitello - Est. Quadri - Comune di 
Verona (avv.ti Caineri, Clarich) c. Noidue S.n.c. (avv.ti Manzi, Tezza). 
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6979
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06979/2010 REG.SEN.
N. 05101/2005 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2005, proposto da: 
Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni R. Caineri, 
Marcello Clarich, con domicilio eletto presso l’avv.Marcello Clarich in Roma, 
piazza di Montecitorio, 115; 
contro
Noidue S.n.c. di Massari Lorenzo e Pugliese Claudio, rappresentata e difesa 
dagli avv. Luigi Manzi, Maria Luisa Tezza, con domicilio eletto presso l’avv.Luigi 
Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 
nei confronti di
Migliorini Flori; 
per la riforma parziale
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 01102/2005, resa tra 
le parti, concernente REGOLAMENTO APERTURA DI LOCALI PUBBLICI PER CONTENERE 
L'INQUINAMENTO ACUSTICO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Ditta Noi s.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il cons. Francesca 
Quadri e uditi per le parti gli avvocati Orlandini e Di Mattia, su delega 
rispettivamente degli avv.ti Clarich e Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Verona impugna la sentenza del Tar per il Veneto indicata in 
epigrafe nella parte in cui, accertata incidenter tantum - perché ormai rimossa 
con successivo provvedimento - l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 764 
del 16.5.2003 disponente la chiusura dalle ore 23 dell’esercizio di titolarità 
della ricorrente ditta Noidue s.n.c., è stato condannato al risarcimento del 
danno, liquidato in via equitativa in euro 200,00 al giorno per tutti i giorni 
di chiusura ovvero, se inferiore, per il periodo intercorrente tra la data di 
notifica dell’ordinanza impugnata e quella di notifica del provvedimento di 
rimozione (ordinanza n. 971 del 21 giugno 2003) della medesima.
Premette di aver ricevuto dal Prefetto di Verona, che chiedeva gli interventi 
più opportuni, l’esposto di un gruppo di residenti nel quartiere Cadrega, 
lamentante il grave stato di disagio e di sofferenza creato nelle ore notturne 
dagli schiamazzi, urla, suono di clacson e rumori provenienti dal locale Osteria 
“A la Carena”, nonché dall’intralcio al passaggio dei pedoni aggravato dalla 
strettezza della via a causa del protrarsi dell’apertura fino alle ore 2, nonché 
dalla presenza di rifiuti (cartacce, mozziconi, vetri) lasciati per strada, 
tanto da provocare la compromissione della salute di alcuni residenti. A ciò si 
aggiungevano l’intervento del Difensore civico (nota del 14.3.2003), altri 
esposti nonché la verifica della situazione lamentata a seguito di sopralluoghi 
della Polizia Municipale.
Tali circostanze conducevano all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente 
n. 794 del 16.5.2003, con cui veniva ordinata l’anticipazione dell’orario di 
chiusura del locale alle ore 23. Per il suo annullamento, oltre che per il 
risarcimento del danno conseguente, la ditta Noidue proponeva ricorso per 
violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 ed eccesso di 
potere sotto vari profili sintomatici, a causa dell’assenza dei presupposti di 
emergenza connessi con l’inquinamento acustico, in particolare nelle ore (dalle 
23 alle 2) per le quali era stata disposta la chiusura, nonché per la 
azionabilità, in luogo dei poteri straordinari esercitati, degli strumenti 
appositamente previsti dall’ordinamento (compiti della Polizia Municipale), 
diversi dalla chiusura dell’esercizio, per prevenire o reprimere i comportamenti 
di singoli denunciati, per mancata fissazione del termine di efficacia del 
provvedimento, per violazione del giusto procedimento e del contraddittorio.
In data 4.6.2003 veniva sottoscritto dall’Amministrazione comunale e dalle 
associazioni di categoria un codice di autoregolamentazione degli esercizi 
pubblici allo scopo di contenere i disagi denunciati dai residenti, sottoscritto 
per adesione anche dall’Osteria “A la Carena”, a seguito del quale l’ordinanza 
venive rimossa con provvedimento notificato il 24.6.2003.
Il Tar, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso a 
seguito della successiva rimozione dell’ordinanza e, ritenuta incidenter tantum 
la sua illegittimità per carenza di istruttoria in relazione all’insufficienza 
ed incongruità degli accertamenti disposti dal Comune, ha accolto la domanda di 
risarcimento del danno, liquidato in via equitativa.
L’appello rivolto avverso la pronuncia di condanna al risarcimento del danno è 
affidato ai seguenti motivi:
- insussistenza del presupposto dell’illegittimità del provvedimento accertato 
incidenter tantum, per mancanza di motivazione nonché per la acclarata 
situazione di grave disturbo della pubblica quiete che aveva giustificato 
l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente;
- assenza del presupposto della colpevolezza, per essere stata omessa ogni 
valutazione sul punto.
La ditta Noidue si è costituita eccependo la genericità dei motivi di appello e 
la novità del motivo fondato sull’assenza di colpa, contestando, nel merito, i 
motivi di ricorso.
Sono state depositate memorie ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi 
difensive.
All’udienza del 22.6.2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per 
genericità dei motivi, considerato che il gravame, pur riproducendo largamente 
il contenuto degli atti del precedente grado, investe con due distinti motivi 
precisamente il decisum, rispettando il carattere impugnatorio dell’appello e 
dando contezza delle ragioni per le quali le conclusioni cui è pervenuto il 
primo giudice non possono essere condivise.
2.Parimenti ammissibile è il motivo incentrato sulla carenza di colpa 
dell’amministrazione, poiché , in disparte la considerazione dell’avvenuta 
confutazione in primo grado dell’infondatezza sull’an debeatur della domanda di 
risarcimento del danno, non si applica al resistente soccombente in primo grado 
il divieto di ius novorum in appello, dovendo a questo essere riconosciuta la 
possibilità di formulare mediante i motivi di appello tutte le censure pur se 
non proposte in primo grado (Cons. St. Sez. V, 24.8.2007 n. 4486).
3.Nel merito, l’appello è fondato.
4.I motivi di appello si incentrano sulla mancata motivazione da parte del 
giudice di primo grado in ordine alla confutazione della documentata istruttoria 
da cui era supportata l’ordinanza contingibile ed urgente, denotante le 
condizioni di grave disturbo della quiete pubblica e di emergenza, ed 
all’elemento della colpa, che avrebbe dovuto essere vagliato tenuto conto della 
gravità della violazione commessa, dei precedenti, delle condizioni concrete e 
dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento.
5.Nella specie, sono state ampiamente documentate, oltre alle segnalazioni di 
residenti richiamate nel provvedimento, le richieste del Prefetto in data 
14.11.2002 e 28.4.2003, in cui ripetutamente “si ritiene di richiamare 
nuovamente l’attenzione della S.V. per l’adozione degli interventi ritenuti più 
opportuni”, l’esplicita richiesta del 14.2.2003 di riduzione di orario 
dell’esercizio sito nella piazzetta Cadrega da parte del Difensore civico, le 
relazioni di servizio del Corpo della Polizia Municipale sui disagi avvertiti 
dai residenti oltre le ore 23.
6.Il Collegio ritiene che la presenza di gravi elementi indicativi di pesante 
disagio per i residenti , considerati fronteggiabili dall’amministrazione solo 
attraverso la limitazione dell’orario dell’esercizio allo scopo di salvaguardare 
l’ordine, la quiete e la salute pubblici, in disparte ogni valutazione circa 
l’idoneità a creare il presupposto di urgenza connesso all’inquinamento acustico 
ed all’effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica 
e la sicurezza urbana per il legittimo ricorso ai poteri di ordinanza di cui 
all’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 (in senso affermativo, Cons. St. Sez. V, 
13.2.2009, n. 828, in fattispecie del tutto simile), escluda, comunque, 
l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione procedente.
7.Considerando l’orientamento secondo cui in sede di giudizio di risarcimento 
del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, l’illegittimità 
dell’atto costituisce indizio presuntivo della colpa, restando a carico 
dell’amministrazione l’onere di dimostrare la scusabilità dell’errore per 
contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, per la complessità 
del fatto ovvero per l’influenza di altri soggetti (Cons. St. Sez. V, 20 luglio 
2009, n. 4527), elementi questi liberamente valutabili dal giudice al fine di 
escludere la colpevolezza, non potendo l’imputazione avvenire sulla base del 
dato meramente oggettivo dell’illegittimità del provvedimento (Cons. St. Sez. V, 
13.4.2010, n. 2029), la Sezione ritiene che, nella specie, l’amministrazione 
abbia fornito piena dimostrazione dell’assenza di imputabilità di ogni 
responsabilità a titolo di dolo o di colpa, data la molteplicità di richieste di 
intervento provenienti da soggetti pubblici e privati, l’emergenza della 
situazione creatasi a causa del livello dei rumori percepiti dall’interno delle 
abitazioni, la necessità di intervenire prontamente, il giustificato affidamento 
sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed 
urgente come unica misura idonea a fronteggiare immediatamente la situazione di 
inquinamento acustico e di pericolo per l’ordine, la quiete e la salute 
pubblica.
8.Inoltre, l’avvenuta sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione se, da 
un lato, dimostra la disponibilità di tutte le parti a cooperare per trovare una 
soluzione al turbamento creatosi, permettendo in tempi brevi il ritiro del 
provvedimento, dall’altro comprova la necessità, riconosciuta dagli stessi 
esercenti, di regolare le modalità di svolgimento della propria attività, avendo 
contribuito al verificarsi dei gravi disagi lamentati.
9.In conclusione, l’appello va accolto, con la riforma parziale della sentenza 
impugnata ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata con il 
ricorso di primo grado.
10.Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di 
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente 
pronunciando, ACCOGLIE l’appello e, per l’effetto, in riforma parziale della 
sentenza di primo grado, respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con 
l'intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE                                         
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 
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