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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 
VI, 20/07/2010, Decisione n. 4664
DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti - Autorizzazione alla costruzione ed 
esercizio - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - Competenza - 
Difetto. Al di fuori della procedura di autorizzazione unica di cui all’art. 
1, comma 26, della legge 23.8.2004. n. 239, al cui rilascio è competente il 
Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente, 
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti non rientra nella 
competenza del Ministero dell’ambiente. La competenza era infatti inizialmente 
attribuita alla Direzione generale della difesa del suolo, assegnata al 
Ministero dei Lavori Pubblici. Con la soppressione di quest’ultimo ministero 
(d.lgs. n. 300/1999), le relative competenze sono state distribuite tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio ed il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e, al secondo, sono state attribuite le “funzioni 
e i compiti spettanti allo Stato in materia…di reti infrastrutturali e opere di 
competenza statale e, in particolare, “la …realizzazione… delle reti 
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche…e delle 
altre opere pubbliche di competenza dello Stato” (cfr. il d.P.R. n. 184/2004). 
Nel d.lgs. n. 300 non è citata dunque la competenza specifica di autorizzazione 
alla costruzione ed esercizio degli impianti in questione, essendo oggetto della 
normativa la ripartizione delle attribuzioni funzionali di primo livello e non 
la loro articolazione in competenze puntuali, dovendosi però osservare che, pur 
in tale quadro, la materia delle reti elettriche e, in connessione, delle opere 
pubbliche di competenza statale, e perciò degli elettrodotti, è richiamata per 
la sua attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non al 
Ministero dell’ambiente, spettando a questo, invece, la funzione della “tutela 
dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema”, e connesse articolazioni, alla 
quale non attiene la responsabilità diretta per la realizzazione di opere con 
finalità diversa da quella della tutela ambientale (essendo volti gli 
elettrodotti ad assicurare la specifica finalità del trasporto dell’energia 
elettrica) ma la distinta responsabilità di garantire che tali opere siano 
ambientalmente compatibili, attraverso l’esercizio dei propri poteri nelle 
diverse, previste forme di necessaria compartecipazione procedimentale; il 
trasferimento al Ministero dell’ambiente della Direzione generale delle difesa 
del suolo, disposto con d.P.C.M. 10 aprile 2001, non può pertanto di per sé 
derogare al quadro della normativa primaria sopra visto. Pres. Barbagallo, Est. 
Meschino - T. s.p.a. (avv.ti Bruno, Clarizia e Passeggio) c. C.L. e altri (n.c.)- 
(Conferma T.a.r. Umbria, n. 807/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 
luglio 2010, n. 4664
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04664/2010 REG.DEC.
N. 01272/2009 REG.RIC.
N. 01273/2009 REG.RIC.
N. 01274/2009 REG.RIC.
N. 01275/2009 REG.RIC.
N. 01350/2009 REG.RIC.
N. 01414/2009 REG.RIC.
N. 01464/2009 REG.RIC.
N. 01555/2009 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2009, proposto da TERNA-Rete 
Elettrica Nazionale, S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo 
Bruno, Angelo Clarizia, Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Angelo 
Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 
contro
Cermaria Livia, De Angelis Alfredo, Giammorcaro Francesca, Giammorcaro Paolo, 
Giovenali Marcella, Passalacqua Loriana, Romani Maria, Sisti Orazio, 
Trequattrini Mario Felice, Troysi Vincenza, GEGN Società semplice; 
nei confronti di
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura 
Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Terni, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Alessandro, con 
domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di 
Ferro, 13; 
Regione Umbria n.c;,
Prefettura di Terni n.c.; 
Sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2009, proposto da TERNA-Rete 
Elettrica Nazionale, S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno, 
Angelo Clarizia, Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia 
in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 
contro
Giuli Giorgio, Ceccotti Emilio, Ricupero Tommaso, rappresentati e difesi dagli 
avv. Umberto Segarelli, Francesco Donzelli, con domicilio eletto presso Umberto 
Segarelli in Roma, via G.B.Morgagni, 2/A; 
nei confronti di
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, Prefettura di Terni, rappresentati e 
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, 
via dei Portoghesi, 12; 
Sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2009, proposto da TERNA-Rete 
Elettrica Nazionale, S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno, 
Angelo Clarizia, Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia 
in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 
contro
Settimi Antonella, Settimi Francesco n.c.; 
nei confronti di
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, Prefettura di Terni, rappresentati e 
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, 
via dei Portoghesi, 12; 
Sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2009, proposto da TERNA-Rete 
Elettrica Nazionale. S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno, 
Angelo Clarizia, Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia 
in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 
contro
Timpani Simonetta, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Segarelli, 
Francesco Donzelli, con domicilio eletto presso Umberto Segarelli in Roma, via 
G.B.Morgagni, 2/A; 
nei confronti di
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, Prefettura di Terni, rappresentati e 
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, 
via dei Portoghesi, 12; 
Sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2009, proposto da Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, Prefettura di Terni, rappresentati e difesi 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; 
contro
Timpani Gino Sesto; Ricupero Tommaso, Ceccotti Emilio, Giuli Giorgio, 
rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto Segarelli, Francesco Donzelli, con 
domicilio eletto presso Umberto Segarelli in Roma, via G.B.Morgagni, 2/A; 
nei confronti di
TERNA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Angelo Clarizia, 
Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via 
Principessa Clotilde, 2; 
Sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2009, proposto da Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, Prefettura di Terni, rappresentati e difesi 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; 
contro
Settimi Francesco, Settimi Antonella n.c.; 
nei confronti di
TERNA S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Angelo 
Clarizia, Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in 
Roma, via Principessa Clotilde, 2; 
 
Sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2009, proposto da Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, Prefettura di Terni, rappresentati e difesi 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; 
contro
GEGN Società semplice, Felice Mario Trequattrini, Passalacqua Loriana, Giovenali 
Marcella, De Angelis Alfredo, Sisti Orazio, Romani Maria, Cermaria Livia, Troysi 
Vincenza, Giammorcaro Paolo, Giammorcaro Francesca, rappresentati e difesi dagli 
avv. Maria Di Paolo, Giovan Paolo Ruggeri, con domicilio eletto presso Umberto 
Segarelli in Roma, via G.B. Morgagni, 2/A; 
nei confronti di
TERNA S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno, Angelo Clarizia, 
Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via 
Principessa Clotilde, 2; 
Comune di Terni, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Alessandro, con 
domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di 
Ferro, 13; 
Regione Umbria n.c.; 
Sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2009, proposto da Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, Prefettura di Terni, rappresentati e difesi 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; 
contro
Timpani Simonetta, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Segarelli, 
Francesco Donzelli, con domicilio eletto presso Umberto Segarelli in Roma, via 
G.B.Morgagni, 2/A; 
nei confronti di
TERNA S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno, Angelo Clarizia, 
Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via 
Principessa Clotilde, 2; 
per la riforma
quanto al ricorso n. 1272 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00807/2008, resa tra le 
parti, concernente AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCITARE COLLEGAMENTO 
ELETTRICO- OCCUPAZIONE D'URGENZA.
quanto al ricorso n. 1273 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00804/2008, resa tra le 
parti, concernente AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCITARE COLLEGAMENTO 
ELETTRICO-OCCUPAZIONE D'URGENZA.
quanto al ricorso n. 1274 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00806/2008, resa tra le 
parti, concernente AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCITARE COLLEGAMENTO 
ELETTRICO-OCCUPAZIONE D'URGENZA.
quanto al ricorso n. 1275 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00805/2008, resa tra le 
parti, concernente AUTORIZZAZIONE A. COSTRUIRE ED ESERCITARE COLLEGAMENTO 
ELETTRICO-OCCUPAZIONE D'URGENZA.
quanto al ricorso n. 1350 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00804/2008, resa tra le 
parti, concernente AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCITARE COLLEGAMENTO 
ELETTRICO - OCCUPAZIONE D'URGENZA.
quanto al ricorso n. 1414 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00806/2008, resa tra le 
parti, concernente AUTORIZ. COSTRUIRE ED ESERCITARE COLLEGAMENTO ELETTRICO - 
OCCUPAZIONE D'URGENZA.
quanto al ricorso n. 1464 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00807/2008, resa tra le 
parti, concernente AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCITARE COLLEGAMENTO 
ELETTRICO OCCUPAZIONE D'URGENZA.
quanto al ricorso n. 1555 del 2009:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 00805/2008, resa tra le 
parti, concernente AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCITARE COLLEGAMENTO 
ELETTRICO-OCCUPAZIONE D'URGENZA.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente, della 
tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, della Prefettura di Terni, del Comune di Terni, di Giuli Giorgio, 
Ceccotti Emilio, Ricupero Tommaso,Timpani Simonetta;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il consigliere di Stato 
Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Bruno, l'avv. Clarizia, 
l'avv. Tedeschini per delega dell’avv.Alessandro e l'avv. dello Stato Paola 
Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il decreto del Direttore generale della difesa del suolo del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DEC/DDS/2006/0379 in data 5 
giugno 2006, T.E.R.N.A. S.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercitare un 
collegamento elettrico a 220 kv in variante della linea aerea Villa Valle - 
Pietrafitta tra il sostegno n. 21 ed il sostegno n. 44, in località Gabelletta 
del Comune di Terni. Il provvedimento precisa anche la propria efficacia di 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ed inamovibilità, 
ai sensi del R.D. 1775/1933 e dell’articolo 9 del d.P.R. 342/1965. Con 
successivo provvedimento prot. DDS/DEC/2006/00414 in data 28 giugno 2006, è 
stato emendato un errore materiale del precedente.
2. Con decreto del Prefetto di Terni prot. 6296/07 in data 25 settembre 2007, 
T.E.R.N.A. S.p.a. è stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d’urgenza 
le aree necessarie all’esecuzione delle opere del suddetto elettrodotto.
3. La G.E.G.N. Società Semplice, Cermaria Livia, De Angelis Alfredo, Giammorcaro 
Francesca, Giammorcaro Paolo, Giovenali Marcella, Passalacqua Loriana, Romani 
Maria, Sisti Orazio, Trequattrini Mario Felice, Troysi Vincenza, proprietari di 
parte delle aree predette (ad eccezione di uno, il quale è usufruttuario), con 
ricorso n. 63 del 2008 proposto al TAR per l’Umbria, hanno chiesto 
l’annullamento: dei decreti del Direttore generale della difesa del suolo del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot. DEC/DDS/2006/0379 in 
data 5 giugno 2006 e prot. DDS/DEC /2006/00414 in data 28 giugno 2006; del 
decreto del Prefetto di Terni prot. 6296/07 in data 25 settembre 2007; degli 
atti connessi (quali le approvazioni dei progetti presentati ed i verbali delle 
conferenze di servizi citati nei decreti ministeriali e non conosciuti dai 
ricorrenti, nonché, per quanto occorrer possa, le note di T.E.R.N.A. S.p.a. prot. 
2480/2007 e 2417/2007). Con motivi aggiunti è stato chiesto l’annullamento: 
della deliberazione della Giunta comunale di Terni n. 64 in data 10 dicembre 
2004 (recante parere ai sensi dell’art. 112 del Testo Unico n. 1775 del 1933); 
della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 7789 in data 29 agosto 
2003 (recante autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 151 del Testo 
Unico n. 490 del 1999).
4. Il TAR, con le sentenze in epigrafe, ha accolto parzialmente il ricorso, con 
conseguente annullamento dei decreti ministeriali e prefettizio, nonché 
dell’autorizzazione paesaggistica regionale, impugnati. Ha compensato tra le 
parti le spese del giudizio.
5. Con gli appelli in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza impugnata.
6. All’udienza del 28 maggio 2010 le cause sono state trattenute per la 
decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli vanno riuniti ed esaminati congiuntamente in quanto connessi per 
i profili oggettivo e soggettivo.
2. Nelle sentenze di primo grado si rigettano, anzitutto, le eccezioni delle 
parti resistenti: a) tardività del ricorso; b) tardività e inammissibilità 
dell’impugnazione della deliberazione n. 64 del 2004 del Comune di Terni; c) 
carenza di interesse, non essendo previsti nuovi tralicci nella proprietà dei 
ricorrenti e seguendo la percorrenza aerea dell’elettrodotto il tracciato 
attuale.
Il rigetto è motivato, in quanto: a) il termine di impugnazione del 
provvedimento avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità decorre, per 
i soggetti interessati dal procedimento ablatorio, dal momento della sua 
effettiva e piena conoscenza, o della notifica, e non da quello della sua 
pubblicazione, e, nella specie, non vi è stata notificazione ai ricorrenti e non 
è provata la loro conoscenza del provvedimento ministeriale prima del momento da 
essi indicato; b) il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato 
tempestivamente, a far data dal deposito in giudizio del provvedimento comunale, 
mentre la natura endoprocedimentale dell’atto comunale di osservazioni non ne 
impedisce l’impugnazione una volta impugnato il provvedimento conclusivo; c) i 
provvedimenti impugnati costituiscono un nuovo titolo di passaggio sulla 
proprietà dei ricorrenti non essendo più in uso l’elettrodotto preesistente, per 
cui, prescindendo dalla eventuale utilizzabilità della preesistente servitù di 
elettrodotto per lo spostamento del tracciato o la modifica dell’opera, i 
provvedimenti appaiono lesivi delle posizioni giuridiche dei proprietari.
Nel merito si giudica fondata, e assorbente, la censura di incompetenza del 
Ministero dell’ambiente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed 
esercizio di elettrodotti.
Infatti:
-la competenza era inizialmente del Ministero dei lavori pubblici, nel cui 
ambito era stata assegnata alla Direzione generale della difesa del suolo (legge 
n. 183 del 1989; art. 4, comma 3, del d.m. ll.pp. n. 460 del 1990); con il 
d.lgs. n. 300 del 1999, di riordino del Ministeri, è stata attribuita al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 41 e 42)-Direzione 
generale per le reti (art. 4 del d.P.R. n. 184 del 2004) mentre, ai sensi del 
medesimo d.lgs. (art. 35), al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio spetta la “tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema”, 
comportando ciò la competenza alla valutazione dei profili ambientali 
dell’intervento ma non al rilascio della relativa autorizzazione;
-non vale in contrario il trasferimento della Direzione generale della difesa 
del suolo dal Ministero dei lavori pubblici a quello dell’ambiente disposto con 
il d.P.C.M. 10.4.2001, attuativo del d.lgs. n. 300 del 1999, poiché riguardante 
la struttura ma non le funzioni, risultando altrimenti il d.P.C.M. in contrasto 
con le disposizioni di legge di cui agli articoli 35 e 41 del citato d.lgs., e 
perciò da disapplicare data la riserva di legge, pur se relativa, di cui 
all’art. 95 della Costituzione;
-né il potere di autorizzazione in discorso si rinviene nella normativa sulle 
competenze del Ministero dell’ambiente (art. 5 della legge n. 183 del 1989 e 
successive modificazioni; d.P.R. n. 261 del 2003) ovvero in quella sulla tutela 
ambientale, in particolare la legge n. 36 del 2001 che, nel definire le funzioni 
statali in materia, individua quelle di regolazione tecnica, conoscitive e 
strumentali e, quale sola competenza autorizzatoria, quella per la “definizione 
dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV” (articoli, 4, 
comma 1, e 5), attribuendo altresì al Ministero dell’ambiente l’approvazione del 
piano di risanamento degli elettrodotti esistenti (art. 9) ma non quella di 
autorizzazione di nuovi elettrodotti;
-così come non incide il sopravvenuto articolo 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003 
(legge n. 290 del 2003), come modificato dalla successiva legge n. 239 del 2004 
(art.1, comma 26), che, nel prevedere la c.d. autorizzazione unica per la 
realizzazione degli elettrodotti facenti parte della rete di trasmissione 
nazionale, rilasciata da parte del Ministero delle attività produttive, di 
concerto con il Ministero dell’ambiente, previa intesa con le regioni 
interessate, conferma che la competenza autorizzatoria in questione è sempre 
spettata al Ministero competente per le politiche di settore (in precedenza 
quello delle infrastrutture, oggi quello titolare delle competenze in materia di 
energia) e non al Ministero dell’ambiente avente una competenza traversale a 
tutela dell’ambiente.
Quanto ai motivi aggiunti è poi accolta, nella sentenza, la censura 
dell’autorizzazione regionale per difetto di motivazione, essendo stata limitata 
la valutazione dell’impatto dell’intervento al solo profilo della riduzione 
della lunghezza del tracciato rispetto a quella dell’elettrodotto preesistente, 
venendo respinta quella avverso le osservazioni comunali, la cui motivazione è 
invece correttamente concentrata sugli aspetti strettamente ambientali.
3. Negli appelli n. 1272, n. 1273, n.1274 e n. 1275 del 2009 si censurano le 
sentenze impugnate:
-per avere asserito l’interesse al ricorso mentre dall’annullamento 
giurisdizionale dei provvedimenti impugnati non consegue alcun vantaggio per gli 
appellati, in quanto: a) l’elettrodotto esistente non è in disuso essendo da 
qualche anno non energizzato ma potendo essere sempre riattivato; b) la servitù 
di elettrodotto è diritto reale assoggettato a prescrizione estintiva 
ventennale, nella specie non verificatasi e al cui riguardo gli appellati non 
hanno avanzato azione o eccezione; c) non vi è spostamento del tracciato o 
modifica dell’opera, con asserito nuovo titolo di passaggio sulla proprietà dei 
ricorrenti, data la stesura di nuovi conduttori nella stessa posizione e 
percorrenza aerea dei preesistenti, essendo l’intervento comunque consentito in 
esercizio del diritto di servitù ed essendosi richiesta autorizzazione, con 
dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi di variante all’elettrodotto 
esistente, incidente, altresì, su fondi non gravati da servitù;
-per erroneità della pronuncia sulla competenza ministeriale: a) in rito, 
essendo stata affermata la competenza del Ministero delle infrastrutture non 
indicata dai ricorrenti così eccedendo dalla prospettazione della parte; b) nel 
merito: b.1) essendo il procedimento in esame in fase di conclusione, non 
dovendosi applicare di conseguenza la normativa sul “procedimento unico”di cui 
all’art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003, e successive modifiche, ma quella 
previgente recante la competenza del Ministero dell’ambiente; b.2) poiché, ai 
sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, al Ministero delle infrastrutture sono state 
trasferite soltanto le competenze sugli aspetti tecnici e localizzativi degli 
impianti (come confermato dai regolamenti di organizzazione del Ministero: art. 
3 del d.P.R. n. 171 del 2001; art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2004), restando 
trasferite al Ministero dell’ambiente le competenze del Ministero dei lavori 
pubblici di autorizzazione degli elettrodotti, in una con il passaggio della 
Direzione generale della difesa del suolo, per il principio di connessione del 
trasferimento delle funzioni con quello delle risorse posto dalla legge delega 
n. 59 del 1997, la cui violazione comporterebbe vizio di costituzionalità delle 
legge delegata;
-per non aver pronunciato, quanto ai motivi aggiunti, sulle eccezioni di: a) 
tardività avverso l’autorizzazione regionale, essendo questa già menzionata nel 
decreto ministeriale di autorizzazione del 5.6.2006 e nei decreti prefettizi di 
occupazione d’urgenza, non potendo perciò essere impugnata dopo il ricorso 
principale contro tali atti, comunque depositati in giudizio il 14.2.2008, con 
tardività dell’impugnazione in questione anche a decorrere da tale data; ragione 
questa, si soggiunge, di tardività anche dell’impugnazione del delibera comunale 
n. 64 del 2004; b) inammissibilità dell’impugnazione della detta autorizzazione 
regionale, in quanto atto non facente parte del procedimento principale; c) 
genericità dei motivi, non avendo gli appellati indicato alcuna lesione 
dell’interesse paesaggistico a fronte della non installazione di sostegni nei 
loro terreni, della sostituzione dei vecchi con modalità migliorative, della non 
dimostrazione di vincoli necessitanti una specifica istruttoria, peraltro 
condotta accuratamente, e, infine, del positivo bilancio paesaggistico 
dell’opera per lo smantellamento di impianti esistenti, la riduzione di 
lunghezza del tracciato, lo spostamento da una zona fortemente antropizzata.
4. Negli appelli n. 1350, n. 1414, n. 1464 e n. 1555 del 2009 si richiama, 
anzitutto, che il procedimento in questione si è svolto, ratione temporis, sotto 
la disciplina di cui al T.U. sulla acque e sugli impianti elettrici approvato 
con R.D. 11.12.1933, n. 1775, e non di quella disposta con l’art. 1, comma 26, 
della legge n.239 del 2004, poiché avviato con istanza presentata l’8 luglio 
2003 non avendo Terna richiesto l’applicazione della nuova normativa. Si afferma 
quindi la competenza autorizzativa del Ministero dell’ambiente, in quanto: a) il 
d.P.C.M. 10 aprile 2001 non contrasta con il d.lgs. n. 300 del 1999, poiché con 
l’art. 42 del d.lgs. sono stati attribuiti al Ministero delle infrastrutture 
compiti di pianificazione delle infrastrutture estranei alle competenze connesse 
al regime e alla gestione delle acque pubbliche, di cui è evidente la 
connessione con gli interessi ambientali; b) ai sensi dell’art. 29 della legge 
n. 179 del 2002 (di modifica dell’art. 5 della legge n. 183 del 1989) è chiara 
la letterale intestazione della Direzione generale della difesa del suolo alla 
competenza del Ministero dell’ambiente in luogo di quella del Ministero dei 
lavori pubblici; c) come è confermato dal citato art. 1. comma 26, della legge 
n. 239 del 2004, che: assegna l’autorizzazione unica al Ministero delle attività 
produttive, responsabile dell’approvvigionamento energetico; conferma quella 
alla pianificazione del Ministero delle infrastrutture, per il riscontro con 
essa della conformità dell’intervento; ribadisce la competenza autorizzativa del 
Ministero dell’ambiente con la controfirma del decreto di autorizzazione; non 
incidendo sulle competenze amministrative, infine, la legge n. 36 del 2001, che 
peraltro evidenzia le competenze funzionali in materia del Ministero 
dell’ambiente.
La sentenza impugnata è anche da censurare, si deduce (appello n. 1464 del 2009) 
per non aver rilevato la compiutezza della motivazione dell’autorizzazione 
paesaggistica regionale in quanto correttamente basata sul confronto tra il 
demolito e il realizzato.
5. Nelle memorie difensive delle parti appellate, affermata l’infondatezza degli 
appelli, si ripropongono le seguenti censure assorbite dal TAR:
-violazione dell’art. 57 del Testo Unico sulle espropriazioni, con mancata 
partecipazione procedimentale: non si applica nella specie l’art. 57 bis del 
T.U. del 1933, avendo Terna presentato l’istanza nel luglio 2003, e perciò dopo 
l’entrata in vigore del Testo unico sulle espropriazioni; in ogni caso si 
sarebbe dovuto applicare l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, con comunicazione 
diretta agli interessati in quanto non numerosi;
-scarsa chiarezza dell’iter procedimentale: si è proceduto a Conferenze di 
servizi pur avendo acquisito distintamente i necessari pareri, né si è proceduto 
nel loro ambito all’approvazione del progetto definitivo, necessario per 
l’ablazione della proprietà privata secondo l’art. 52 del T.U. sulle 
espropriazioni;
-difetto di motivazione del decreto ministeriale di variante, non essendo 
giustificata la scelta riguardo all’incidenza sulla salute degli abitanti 
coinvolti; carenza della relativa istruttoria per il mancato riscontro del 
rispetto degli obbiettivi di qualità prescritti dalla legge n. 36 del 2001 e dal 
d.P.C.M. dell’’8.7.2003.
6. Si passa ora all’esame degli appelli.
6.1. Sono da respingere in via preliminare le eccezioni:
a) di difetto di interesse dei ricorrenti in primo grado. Come emerge infatti 
dagli atti, e rappresentato in particolare nella relazione tecnica di Terna in 
data 15.9.2008 (e allegati ), con l’intervento in questione si procede, pur nel 
limiti di una variante a linea preesistente, ad un “elettrodotto di nuova 
costruzione” con “sostegni da costruire/ricostruire”, essendo perciò corretta la 
valutazione della sentenza di primo grado sulla costituzione di un nuovo titolo 
di passaggio sulla proprietà dei ricorrenti, come è peraltro confermato 
dall’intervenuta attivazione di uno specifico procedimento ablatorio della loro 
proprietà riguardo alle aree impegnate dalla variante;
b) di tardività e inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado 
avverso la determinazione regionale in materia paesaggistica, non essendo idonea 
a produrre piena conoscenza la citazione dell’atto, avendo comunque questo 
autonoma incidenza lesiva, in quanto determinante per lo svolgimento del 
procedimento, recando i motivi aggiunti un contenuto specifico in quanto vi si 
deduce, in particolare, la censura della mancata valutazione di incidenza sul 
paesaggio dei piloni nonostante, si sostiene, la loro notevole altezza.
6.2. E’ da respingere anche la censura di erroneità della sentenza di primo 
grado per aver affermato la competenza del Ministero delle infrastrutture, pur 
non indicata nel ricorso; con questo infatti è stato comunque posto il thema 
decidendum della incompetenza del Ministero dell’ambiente, con la indicazione 
del Ministero ritenuto competente, non potendo perciò sottrarsi il giudice al 
dovere di individuare la norma giuridica da applicare al caso dedotto in 
controversia.
6.3. Nel merito la statuizione della sentenza impugnata deve essere confermata 
risultando infondata la relativa censura dedotta in appello.
E’anzitutto corretto che nel caso in esame non sia stato applicata la procedura 
della autorizzazione unica di cui all’art. 1, comma 26, della legge 23.8.2004. 
n. 239, al cui rilascio è competente il Ministero delle attività produttive, di 
concerto con il Ministero dell’ambiente.
Per il procedimento in questione non risulta infatti istanza di Terna di 
applicazione della detta procedura ai sensi dall’art. 4-ter dell’art. 1-sexies 
del decreto legge n. 239 del 2003 (convertito nella legge n. 290 del 2003), 
introdotto dal citato art. 1, comma 26, essendo altresì il procedimento in fase 
di conclusione (come richiesto dal citato art. 4-ter), in quanto avviato su 
domanda di Terna dell’8.7.2003 ed essendosi svolta Conferenza di servizi con 
esito positivo il 28.4.2004.
Ciò visto il Collegio deduce dall’esame del quadro normativo, pur di non 
immediata chiarezza, l’esclusione della competenza del Ministero dell’ambiente.
Infatti:
-inizialmente la competenza è attribuita al Ministero dei lavori 
pubblici-Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, come emerge 
dal sistema di norme formato dagli articoli 108 e 113 del R.D. n. 1755 del 1933 
(“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”), 1 
del R.D. n. 1438 del 1940 (“Ordinamento dell’amministrazione centrale dei lavori 
pubblici”) e 9 del d.P.R. n. 342 del 1965 (“Norme integrative della legge 6 
dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle 
attività elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall’Ente Nazionale per 
l’Energia Elettrica”);
-con l’art. 7, comma 1, della legge n. 183 del 1989 (“Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”) la Direzione generale delle 
acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la 
denominazione di Direzione generale della difesa del suolo, la cui competenza 
all’autorizzazione di elettrodotti è richiamata nel nell’art. 4 del decreto 
ministeriale n. 460 del 1990 (“Regolamento recante organizzazione generale della 
difesa del suolo”);
-in questo contesto si inserisce il d.lgs n. 300 del 1999 (“Riforma 
dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 
59”), con cui le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, contestualmente 
soppresso, sono distribuite fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio (articoli da 35 a 40) ed il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (articoli da 41 a 44), e, al secondo, sono attribuite le “funzioni e i 
compiti spettanti allo Stato in materia…di reti infrastrutturali e opere di 
competenza statale” (art. 41, comma 2) e, in particolare, “la …realizzazione… 
delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti 
elettriche…e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato” (art. 42, 
comma 1, lett.a); funzioni che sono richiamate nel d.P.R. n. 184 del 2004 
(“Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”), con 
l’assegnazione alla Direzione generale per le reti del Ministero della 
“programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche…” 
(art. 4, comma 5);
-nel d.lgs. n. 300 non è citata dunque la competenza specifica di autorizzazione 
alla costruzione ed esercizio degli impianti in questione, essendo oggetto della 
normativa la ripartizione delle attribuzioni funzionali di primo livello e non 
la loro articolazione in competenze puntuali, dovendosi però osservare che, pur 
in tale quadro, la materia delle reti elettriche e, in connessione, delle opere 
pubbliche di competenza statale, e perciò degli elettrodotti, è richiamata per 
la sua attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non al 
Ministero dell’ambiente;
-spettando a questo, invece, la funzione della “tutela dell’ambiente, del 
territorio e dell’ecosistema” (art. 35), e connesse articolazioni, alla quale 
non attiene la responsabilità diretta per la realizzazione di opere con finalità 
diversa da quella della tutela ambientale (essendo volti gli elettrodotti, nella 
specie, ad assicurare la specifica finalità del trasporto dell’energia 
elettrica) ma la distinta responsabilità di garantire che tali opere siano 
ambientalmente compatibili, attraverso l’esercizio dei propri poteri nelle 
diverse, previste forme di necessaria compartecipazione procedimentale;
-risulta perciò corretta la valutazione del giudice di primo grado, per cui il 
trasferimento al Ministero dell’ambiente della Direzione generale delle difesa 
del suolo, disposto con d.P.C.M. 10 aprile 2001, non può di per sé derogare al 
quadro della normativa primaria sopra visto, dovendosi anche richiamare, da un 
lato, che nel medesimo d.P.C.M., in una con il detto trasferimento, sono citate 
le competenze di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 36 del d.lgs. n. 
300 del 1999, in nessuna delle quali si indica la materia delle reti elettriche, 
e, dall’altro, che nell’art. 6 del d.P.R. n. 262 del 2003 (“Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del lavoro”), tra le 
competenze della Direzione generale della difesa del suolo non vi è alcun 
richiamo della detta materia; così come si deve considerare, infine, che non 
osta a tale conclusione la connessione tra il trasferimento delle risorse e 
quello delle funzioni, essendo il secondo a determinare il primo e non 
viceversa, non sussistendo, di conseguenza, vizio di costituzionalità di un 
siffatto procedimento in quanto coerente con il principio di buon andamento 
della Pubblica Amministrazione.
7. E’ anche infondata la censura proposta con riguardo alla compiutezza della 
motivazione dell’autorizzazione paesaggistica regionale, che si asserisce non 
rilevata dal giudice di primo grado, risultando invero valutato in tale 
autorizzazione il solo profilo della comparazione tra vecchia e nuova struttura 
senza alcuna, ulteriore considerazione sulla caratteristiche del paesaggio e sui 
valori incisi da ponderare.
8. Per quanto considerato gli appelli in epigrafe devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente 
pronunciando sugli appelli in epigrafe, riunitili, li respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con 
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 
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