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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 
VI - 7 aprile 2010, Sentenza n. 1964
APPALTI - Consorzi stabili di imprese - Affidabilità morale degli organi di 
vertice delle imprese consorziate -Dimostrazione - Art. 35 d.lgs. n. 163/2006. 
I Consorzi stabili per partecipare a gare d’appalto per l’aggiudicazione di 
contratti della pubblica Amministrazione sono tenuti a dimostrare, nei termini 
stabiliti dal bando, l’affidabilità morale degli organi di vertice delle imprese 
consorziate, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Pres. 
Barbagallo, Est .Atzeni - Consorzio B. (avv.ti Giovannelli, Guzzo e Martino) c. 
E. s.n.c. (avv. Tanga) ed altri (n.c.) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI - 7 aprile 2010, n. 1964
 
 
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N. 01964/2010 REG.DEC.
N. 03413/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di registro generale 3413 del 2008, proposto da:
Consorzio di Bonifica dell'Ufita, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziano 
Giovannelli, Arcangelo Guzzo, Claudio Martino, con domicilio eletto presso 
l’avv. Arcangelo Guzzo in Roma, via Antonio Gramsci n. 9;
contro
Elettro Sannio Snc in proprio e quale mandataria capogruppo dell’associazione 
temporanea di imprese con Zaffiro Costruzioni Srl, rappresentate e difese 
dall'avv. Paolo Tanga, con domicilio eletto presso Giovanni Zitola in Roma, 
piazza M. Benti Bulgarelli n. 10;
Ditta Luongo Pasqualino, quale componente della suddetta ATI ed in proprio;
El. Mont. Impianti Srl, quale componente della suddetta ATI ed in proprio;
Monsud Spa in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese 
con Snec S.r.l.;
Idrotecna S.p.A.;
Warex S.r.l.;
Tech-Tron S.r.l.;
Schiavo e C. S.p.A.;
Tava di Angelo Triunfio e C. S.n.c.;
Ditta Pizzulo Vitantonio;
Ditta Manganiello Domenico;
Consorzio Leonardo S.r.l., già Consorzio Leonardo;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania – Salerno, Sezione I, 
n. 00062/2008, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI SU 
FALDA SOTTERRANEA - RISARCIMENTO DANNO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere di 
Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Guzzo e Tanga;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, la 
s.n.c. “Elettro Sannio” di Salomone Francesco e Cardone Massimino, la s.r.l. 
“El.Mont. Impianti” e la s.r.l. “Zaffiro Costruzioni” in persona dei rispettivi 
legali rappresentanti impugnavano il verbale in data 2475/2005 con il quale la 
commissione giudicatrice nominata dal Consorzio di Bonifica dell’Ufita aveva 
provvisoriamente aggiudicato all’associazione temporanea di imprese fra s.p.a. 
Monsud ed s.r.l. S.N.E.C. la gara d’appalto dei lavori di realizzazione di una 
soglia sotterranea per il rimpinguamento della falda sotterranea del Fiume Ufita 
in località Ponte Doganella e di impianti fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica, ove occorresse, nella parte in cui aveva disposto 
l’ammissione alla gara dell’A.T.I Tech-Tron/Schiavo, dell’A.T.I. Artistica/T.A.V.A./Pizzulo/Manganello, 
dell’A.T.I. Idrotecna Warex e del Consorzio Leonardo; impugnava inoltre la 
deliberazione n. 107 in data 26/5/2007 con la quale la Deputazione 
Amministrativa del Consorzio aveva approvato il suddetto verbale ed aggiudicato 
l’appalto alla suddetta A.T.I., la determinazione definitiva di aggiudicazione e 
le note consortili n. 1590 in data 28/5/2005 e n. 3788 in data 13/7/2005.
Deducevano violazione dei principi generali in materia di procedure di gara 
d’appalto di opere pubbliche e, in particolare, degli artt. 21 e segg. della 
legge 11/2/1994 n. 109 e degli artt. 75 e 90 del D.P.R. 21/2/1999 n. 554, del 
bando e del disciplinare di gara ed eccesso di potere, assumendo l’illegittimità 
dell’ammissione alla gara dell’A.T.I. Artistica/T.A.V.A./Pizzulo/Manganello, 
dell’A.T.I. Tech-Tron/Schiavo e dell’ l’A.T.I. Idrotecna/Warex e sostenendo che 
l’esclusione dalla gara delle stesse avrebbe dato luogo ad una diversa soglia di 
anomalia delle offerte con conseguente aggiudicazione dell’appalto all’A.T.I. 
ricorrente e non alla controinteressata Monsud/S.N.E.C.
Con successivo atto le stesse società hanno sostenuto l’illegittimità 
dell’ammissione alla gara anche del Consorzio “Leonardo”, assumendo la mancata 
introduzione nel procedimento di gara di parte della documentazione richiesta a 
pena di esclusione.
Analoga impugnazione è stata proposta anche dall’Impresa Luongo Pasqualino, 
facente parte della stessa A.T.I.
Le ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento 
dei danni.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di 
Salerno, Sezione I, riuniva i ricorsi, accoglieva il primo e, per l’effetto, 
annullava gli atti impugnati e condannava il Consorzio di bonifica dell'Ufita al 
risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, nei limiti indicati in 
motivazione, e dichiarava improcedibile il secondo ricorso proposto dall’impresa 
Luongo.
Avverso la predetta sentenza insorge il Consorzio di bonifica dell'Ufita in 
persona del legale rappresentante chiedendo la sua riforma ed il rigetto del 
ricorso di primo grado.
Si sono costituite in giudizio Elettro Sannio s.n.c. e Zaffiro Costruzioni 
s.r.l., in proprio e nella loro qualità di mandataria capogruppo la prima e di 
mandante la seconda, chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2010 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Il Consorzio, odierno appellante, ha indetto una gara d’appalto per 
l’aggiudicazione dei lavori di cui in narrativa.
La relativa aggiudicazione è stata impugnata dall’odierna appellata di fronte al 
Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, che ha accolto il 
ricorso, annullando gli atti impugnati e disponendo il risarcimento dei danni 
per equivalente.
Avverso la predetta sentenza insorge il Consorzio, odierno appellante.
La controversia può essere riassunta nei termini che seguono.
L’offerta dell’appellata non è stata presa in considerazione in quanto è 
risultata superiore alla soglia di anomalia.
Con il ricorso di primo grado l’appellata ha sostenuto che alcune offerte erano 
state ammesse illegittimamente; la loro esclusione avrebbe modificato la soglia 
di anomalia, in termini tali da consentirle di risultare aggiudicataria.
Il TAR ha condiviso integralmente l’impugnativa, annullando l’aggiudicazione ed 
accordando il risarcimento per equivalente.
Nel presente grado, le parti costituite concordano sul fatto che la sentenza 
deve essere confermata laddove risulti l’illegittimità dell’esclusione delle 
associazioni temporanee di imprese Techtron ed Idrotecna e del Consorzio 
Leonardo (si veda, in particolare, pag. 7 dell’appello).
Su tali punti, deve essere condiviso quanto argomentato dai primi giudici.
Le suddette associazioni temporanee hanno partecipato al procedimento senza 
subire contestazioni.
Dopo la sua conclusione, l’odierna appellata è venuta a conoscenza del fatto che 
entrambe le associazioni suddette avevano omesso di dichiarare l’inesistenza di 
cause di esclusione per alcuni amministratori o direttori tecnici cessati nel 
triennio.
Il fatto è ammesso anche dal Consorzio appellante, il quale peraltro sostiene di 
essere tenuto, in sede di gara, a rispettare le dichiarazioni rese dai 
partecipanti, senza possibilità di svolgere autonome indagini; richiama, a 
sotegno della tesi l’art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’interpretazione proposta della disposizione appena richiamata non può essere 
condivisa.
C.di S., V, 14 aprile 2008, n. 1608, ha affermato che in una gara di appalto per 
opere pubbliche, l'Amministrazione appaltante ha il potere-dovere di 
disattendere l'autocertificazione prodotta da un concorrente, in quel caso 
rivelatasi non veritiera in una diversa gara, malgrado, nella gara in oggetto - 
a differenza di quella in cui essa si è rivelata non veritiera - 
l'autocertificazione non fosse stata sottoposta (per sorteggio) al vaglio 
critico e dunque non fosse risultata immediatamente non veritiera.
In altri termini, il Consiglio di Stato ha affermato che la non veridicità delle 
dichiarazioni rese per partecipare alla gara inficia il suo risultato, anche se 
l’elemento è acquisito “aliunde”.
L’orientamento è condiviso dal Collegio, non essendo ammissibile che 
l’Amministrazione affidi un contratto sulla base di un’inesatta percezione del 
possesso, da parte dei partecipanti, dei necessari requisiti; deve anche essere 
soggiunto come la presentazione di dichiarazioni inesatte possa anche costituire 
reato.
Non è, deve ribadirsi, consentito, che comportamenti anche delittuosi 
condizionino un’attività quale quella dell’affidamento dei contratti pubblici, 
la cui disciplina costituisce attuazione del principio di cui all’art. 97 della 
Costituzione.
Afferma, in conclusione, il Collegio che l’art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, non esclude affatto l’incidenza della dichiarazione falsa sulla 
legittimità del provvedimento di aggiudicazione che ha concorso a formare; il 
significato della disposizione è invece quello di onerare il dichiarante della 
responsabilità per le conseguenze del suo atto dolosamente o colposamente 
infedele.
Di conseguenza, la falsità o erroneità delle dichiarazioni comporta 
l’illegittimità del provvedimento che si fonda sul loro contenuto.
Il motivo d’appello deve, pertanto, essere respinto.
L’appellante sostiene poi l’erroneità della sentenza appellata nella parte in 
cui afferma l’illegittima ammissione alla gara del Consorzio suddetto per non 
avere dimostrato l’affidabilità morale degli amministratori delle imprese 
consorziate.
Sostiene l’appellante che l’adempimento non era, nella specie, necessario in 
quanto il Consorzio ha partecipato alla gara in nome proprio, non per affidare 
l’esecuzione del contratto ad una consorziata, per cui è tenuto a dimostrare 
esclusivamente la sua affidabilità.
La tesi non è condivisa dal Collegio.
Occorre osservare che già l’art. 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
disponeva che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione 
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'art. 10, comma 
1, lettere b ) e c ), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole 
imprese consorziate, in tal modo dimostrando “a contrariis”, che i requisiti di 
affidabilità morale devono essere dimostrati anche dalle imprese consorziate (in 
termini C. di S., VI, 15 maggio 2003, n. 2646).
L’art. 35 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ancora più restrittivo, stabilisce 
che anche i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici dei consorzi di cui al primo 
comma, lett. b) e c), del precedente art. 34 devono essere posseduti e 
comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 
imprese consorziate.
La “ratio” delle disposizioni appena richiamate è ben evidente in quanto 
consentendo ad imprese diverse di confondere i rispettivi requisiti di 
affidabilità morale nell’ambito del consorzio questo costituirebbe uno strumento 
disposizione degli imprenditori meno affidabili, tra i quali si possono trovare 
imprese collegate alla criminalità organizzata, le quali potrebbero 
indirettamente partecipare a gare d’appalto, condizionandole.
Afferma, in conclusione, il Collegio che i Consorzi stabili per partecipare a 
gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della pubblica Amministrazione 
sono tenuti a dimostrare, nei termini stabiliti dal bando, l’affidabilità morale 
degli organi di vertice delle imprese consorziate.
Il motivo d’appello risulta, quindi, infondato.
La sentenza di primo grado deve, di conseguenza, essere confermata anche sotto 
questo profilo.
Atteso che, come riferito sopra, è pacifico che l’esclusione delle imprese di 
cui si è detto è sufficiente per confermare l’accoglimento del ricorso di primo 
grado, l’appello deve, in conclusione, essere respinto nella parte relativa alle 
domande a contenuto impugnatorio.
L’appellante contesta la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alla 
condanna al risarcimento dei danni.
Afferma in primo luogo che il richiamato art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, esclude la sua responsabilità in ordine alle conseguenze della 
presentazione di dichiarazioni non veritiere.
L’argomentazione non si attaglia al caso di specie nel quale l’odierna appellata 
aveva rappresentato alla stazione appaltante l’erroneità delle suddette 
dichiarazioni oltre un mese prima della sottoscrizione del contratto, in tal 
modo consentendole di verificare la circostanza ed adottare i provvedimenti 
conseguenti.
Di conseguenza, l’Amministrazione poteva evitare di incorrere nell’illegittimità 
riscontrata facendo uso dell’ordinaria diligenza, e verificando le dichiarazioni 
di cui si tratta ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’appellante sostiene poi che la sua colpa deve essere esclusa in quanto il 
Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 743 in data 7 luglio 2005 aveva 
respinto l’istanza di sospensione, presentata dalla parte odierna appellata.
Neanche questa argomentazione può essere condivisa in quanto l’ordinanza 
invocata è motivata con riferimento ad una sola delle censure dedotte in ricorso 
e quando ancora non erano stati notificati i motivi aggiunti, con i quali è 
stata dedotta l’illegittimità dell’ammissione alla gara del Consorzio Leonardo.
Di conseguenza, l’ordinanza richiamata non è sufficiente per escludere la colpa 
della stazione appaltante.
In conclusione, l’appello deve essere respinto anche in relazione alla condanna 
al risarcimento dei danni.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione della complessità 
della controversia.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge 
l’appello.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con 
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 
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