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CONSIGLIO DI STATO, Sez. 
V - 8 marzo 2010, Sentenza n. 1333
APPALTI - RIFIUTI - Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Provvedimenti autoritativi dell’autorità 
statale - Obbligo di conferimento in nuovi e diversi siti di discarica - Evento 
straordinario e imprevedibile - Aggravio di costi - Clausola preclusiva della 
revisione dei prezzi - Corretta interpretazione. L’obbligo di conferimento 
in nuovi siti di discarica dei rifiuti solidi urbani, diversi da quello indicato 
nel contratto di appalto, avvenuto in forza di provvedimenti autoritativi 
dell’autorità statale costituisce evento straordinario, imprevedibile, 
certamente non imputabile alla società affidataria del servizio ed incidente in 
maniera rilevante e sostanziale sul sinallagma contrattuale. Pertanto, anche in 
presenza di una clausola preclusiva alla revisione dei prezzi, deve ritenersi, 
con interpretazione conforme all’art.115 del d.lg.vo n.163 del 2006, che tale 
clausola vada riferita alla normale alea contrattuale, ossia a quel rischio, 
presente in tutti i contratti di durata a prestazione corrispettive, legato alle 
fluttuazioni fisiologiche del mercato ed agli effetti che possono derivare dal 
decorso del tempo. Certamente esulano dall’alea contrattuale i fattori di costo 
sopportati dall’imprenditore cagionati dall’adozione di provvedimenti 
autoritativi che determinato un abnome aggravio di costi. Una diversa 
interpretazione della clausola - se intesa come escludente in radice la 
possibilità di revisione periodica dei prezzi imposta dalla legge - ne 
comporterebbe la nullità ex art. 1339 c.c.. Pres. f.f. Lamberti, Est. Capuzzi - 
Fallimento S. (avv. Montefusco) c. Comune di Sorrento (avv. Marone) - Riforma 
TAR CAMPANIA, Napoli, n. 4137/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 marzo 
2010, n. 1333
 
 
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N. 01333/2010 REG.DEC.
N. 02696/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2001 proposto da Fallimento 
Sorrento Linda di Nocera Ernesto & C. s.a.s. in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele 
Montefusco, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, via Marianna 
Dionigi n.57;
contro
Comune di Sorrento in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, 
via Sicilia n.50;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI Sezione I n. 04137/2000;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2009 il Cons. Roberto Capuzzi e 
uditi per le parti gli avvocati Napolitano per delega di Montefusco e Marone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società appellante stipulava con il comune di Sorrento un contratto di 
appalto per il servizio di nettezza urbana comprensivo della raccolta del 
trasporto e della fase finale dello smaltimento in discariche autorizzate di 
rifiuti solidi urbani nonché assimilati oltre ad una serie di prestazioni 
accessorie elencate all’art.3 del contratto medesimo. Era previsto in contratto 
che la società appaltatrice conferisse i rifiuti presso la discarica di Terzigno 
distante circa 30 Km dal comune di Sorrento.
A seguito del commissariamento disposto dal Governo l’attività di gestione delle 
discariche venne assunta dal Prefetto di Napoli.
Tra le altre, anche la società Sorrento Linda, affidataria del servizio di 
smaltimento rifiuti presso il Comune di Sorrento in ottemperanza ai decreti 
prefettizi, fu costretta a conferire i rifiuti presso altri impianti allocati in 
località molto distanti con conseguente aggravio degli oneri di gestione del 
servizio.
A fronte della maggiore percorrenza e dei complessivi maggiori oneri (consumo di 
carburante, pagamento pedaggi autostradali, diversa organizzazione de personale 
impiegato) la società appaltatrice rivolse all’amministrazione comunale numerose 
richieste di adeguamento del corrispettivo per la gestione del servizio .
L’ente comunale oppose a tali richieste l’art. 10 del contratto che escludeva la 
revisione dei costi.
La Sorrento Linda adiva allora il TAR Campania che dopo avere esaminato e 
rigettato la eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Comune 
resistente, rigettava il ricorso.
Nell’atto di appello la Sorrento Linda ripropone le argomentazioni già esposte 
in primo grado
La società appellante veniva successivamente dichiarata fallita con sentenza del 
17.1.2002 del Tribunale di Torre Annunziata e la curatela fallimentare 
riassumeva la causa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sorrento chiedendo il rigetto 
dell’appello e la conferma della sentenza del primo giudice.
Sono state depositate ulteriori memorie difensive.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 18 
dicembre 2009.
DIRITTO
1. La società appellante stipulava con il comune di Sorrento un contratto di 
appalto per il servizio di nettezza urbana comprensivo della raccolta, del 
trasporto e della fase finale dello smaltimento in discariche autorizzate di 
rifiuti solidi urbani. La società appaltatrice, secondo il contratto conferiva i 
rifiuti presso la discarica di Terzigno, distante circa 30 km. dal comune di 
Sorrento.
A seguito del commissariamento effettuato dal Governo per far fronte a problemi 
legati alle c.d. ecomafie, l’attività di discarica fu assunta dal Prefetto di 
Napoli, autorità competente da un lato ad individuare le discariche utilizzabili 
la cui gestione fu affidata con apposite ordinanze all’ENEA, dall’altro ad 
autorizzare i comuni della regione a conferirvi i propri rifiuti. Pertanto la 
Sorrento Linda, in quanto società affidataria del servizio di smaltimento, non 
ebbe più la possibilità di conferire nella discarica individuata al momento 
della firma del contratto, ma fu costretta a conferire i rifiuti presso altri 
impianti allocati in posti molto più distanti rispetto a quelli individuati 
inizialmente.
2. In particolare, chiusa la discarica di Terzigno, la società Sorrento Linda, 
per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 4 gennaio 1996, conferì i rifiuti 
raccolti presso l’impianto DI.FRA.BI., la cui gestione era stata affidata 
all’ENEA con ordinanza del Prefetto di Napoli n.00959/DIS del 29 novembre 1994, 
con una maggiore percorrenza di circa 80 Km rispetto alla precedente discarica.
Dal 5 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, invece, il Prefetto di Napoli autorizzò, 
con apposita ordinanza, il Comune di Sorrento a conferire i propri rifiuti 
solidi urbani presso la discarica “Pirucchi” situata in Palma Campania la cui 
gestione era stata affidata all’ENEA dal medesimo Prefetto con ordinanza 
n.20770/DIS del 30 gennaio 1996, con una maggiore percorrenza di circa 120 KM 
rispetto alla precedente discarica.
Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 la società appaltatrice conferì i rifiuti 
solidi urbani del comune presso la discarica situata in località Tufino, con una 
maggiore percorrenza di circa 100 Km.
3.Espone la appellante che la maggiore distanza delle discariche individuate ha 
comportato maggiori oneri per la Sorrento Linda sia in termini di costi di 
trasporto per il maggiore consumo di carburante richiesto e per il pagamento di 
pedaggi autostradali, prima non necessari, sia in termini di costo del personale 
per la diversa organizzazione aziendale delle risorse umane . Inoltre la società 
ha dovuto anche soggiacere all’incremento delle tariffe disposte unilateralmente 
dalle discariche aperte per effetto della ordinanza Prefettizia n.P31/11/8/Dis 
del 14.5.1997.
Tali oneri non potevano gravare sulla ditta appaltatrice ma, secondo la 
appellante, dovevano ricadere sull’amministrazione produttrice del bene rifiuto 
di cui la ditta appaltatrice era il soggetto trasportatore.
La appellante ha rivolto all’amministrazione numerose richieste di adeguamento 
del corrispettivo ricevendo netti rifiuti sul presupposto che l’articolo 10 del 
contratto di appalto non consentiva per la voce richiesta, la revisione prezzi.
La appellante ha così adito il TAR Campania per vedersi riconosciuto il diritto 
alla corresponsione dei maggiori oneri connessi alle maggiori distanze delle 
discariche ed alle tariffe delle stesse.
Il TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza della I° Sezione n.4137/2000, 
affrontava la questione di giurisdizione rilevando che pur vertendo la 
controversia sulla richiesta di maggiore compenso del canone sulla base di 
prestazioni contrattuali rese dalla società ricorrente nell’esecuzione del 
contratto, l’appalto concerneva un servizio pubblico, materia nella quale la 
giurisdizione esclusiva concerne anche la fase di esecuzione dell’appalto e non 
è limitata, come per le opere pubbliche, alle sole procedure di affidamento.
Nel merito il TAR ha ritenuto infondate le pretese della ricorrente alla luce 
della clausola contrattuale soprarichiamata che esclude qualsiasi maggiorazione 
in relazione ad “oneri derivanti dalla discarica e dai rifiuti” (art.10).
4. Tuttavia la Sezione ritiene che le doglianze della ricorrente sono fondate.
Come prima rilevato sulla questione di giurisdizione si è pronunziato il giudice 
di prima istanza trattenendo la giurisdizione.
Non essendo peraltro stata censurata dall’appellata tale questione, sulla 
relativa statuizione si è definitivamente formato il giudicato .
Ed invero il Consiglio di Stato non puo’ rilevare d’ufficio il difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo, ”..se questa è stata ritenuta 
sussistente dalla sentenza impugnata con una pronunzia esplicita sul punto 
nessuna delle parti abbia proposto appello; ove per contro la sentenza impugnata 
abbia statuito solo implicitamente sulla giurisdizione, il difetto di questa 
ultima puo’ essere rilevato d’ufficio dal giudice d’appello (Cons. Stato, A.P. 
30 agosto 2005 n.4; Cons. Stato, sez. VI 13 marzo 2008 n.1059).
5. Nel merito è indubbio che l’obbligo di conferimento in nuovi siti di 
discarica dei rifiuti solidi urbani, diversi da quello indicato nel contratto 
stipulato dalla società Sorrento Linda con il comune di Sorrento, sia avvenuto 
in forza di provvedimenti autoritativi dell’autorità statale. Cio’ ha costituito 
un evento straordinario, imprevedibile, certamente non imputabile alla società 
affidataria del servizio ed incidente in maniera rilevante e sostanziale sul 
sinallagma contrattuale: si è così alterato l’equilibrio contrattuale 
determinato dal rilevante aumento del costo del servizio per factum principis 
senza però che il corrispettivo sia stato adeguato.
Ora se è vero che nel contratto vi era la previsione di una clausola preclusiva 
alla revisione dei prezzi, deve ritenersi che tale clausola fosse riferibile 
alla normale alea contrattuale, ossia a quel rischio, presente in tutti i 
contratti di durata a prestazione corrispettive, legato alle fluttuazioni 
fisiologiche del mercato ed agli effetti che possono derivare dal decorso del 
tempo.
Certamente esulano dall’alea contrattuale i fattori di costo sopportati 
dall’imprenditore cagionati dall’adozione di provvedimenti autoritativi che 
determinato un abnome aggravio di costi.
E’ innegabile che l’adozione dei provvedimenti prefettizi e la conseguente 
individuazione di nuovi siti costituiscono eventi del tutto fuori dall’ordinario 
che hanno inciso sul rapporto contrattuale squilibrandolo rispetto all’ 
originario assetto sinallagmatico. E’ del pari innegabile che gli eventi 
richiamati non erano prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto 
di appalto ed non potevano essere imputati alla ricorrente; per contro la 
notevole modificazione del rapporto contrattuale che ne è conseguita, qualora 
fosse fatta ricadere esclusivamente sulla ricorrente provoca a suo carico una 
illegittima perdita ed un altrettanto legittimo vantaggio a favore della 
amministrazione.
Deve sottolinearsi che l’art.6 comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n.537, oggi 
trasfuso nell’art.115 del codice di contratti pubblici (d.lg.vo n.163 del 2006) 
prevede che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a 
servizi e forniture debbono avere una clausola di revisione periodica del 
prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai 
dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati 
di cui all’art.7 comma 4 lett. c) e comma 5”.
Alla luce di tale disposizione deve essere interpretata la clausola prevista dal 
contratto stipulato dalla Sorrento Linda ed il comune di Sorrento che, se 
interpretata come escludente in radice la possibilità di revisione periodica dei 
prezzi imposta dalla legge, anche in presenza di eventi come quelli in esame, 
deve considerarsi nulla ex art. 1339 c.c..
Con l’effetto che l’amministrazione comunale deve revisionare il contratto 
adeguandolo ai costi del servizio, tenuto conto della nuova situazione 
contingente delineatasi, non imputabile certamente alla società.
6. In conclusione l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma 
della impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto della appellante alla 
corresponsione dei maggiori oneri connessi alle maggiori distanze delle 
discariche ed alla maggiorazione delle tariffe secondo le modalità indicate 
nell’art.6 comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n.537.
Spese ed onorari del giudizio tenuto conto della peculiarità della fattispecie 
possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente 
decidendo, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo 
grado e per l’effetto riconosce il diritto alla revisione dei prezzi nei termini 
di cui in motivazione.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con 
l'intervento dei Signori:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Aldo Scola, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 
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