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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
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T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n.605
LAVORO E PROFESSIONI - Perito industriale - Competenza a collaudare opere 
meccaniche - Sussistenza - Fondamento - Tariffe professionali - L. n. 146/1957. 
La competenza del Perito Industriale a “collaudare” opere meccaniche trova un 
indubitabile presupposto normativo, determinato dalla riconosciuta possibilità 
di tariffazione al riguardo , laddove la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo 
1957 n. 146 (“Tariffa professionale per i periti industriali”) contempla una 
tariffa in materia di collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di 
collaudo di opere di terzi: e, se la tariffa professionale è di per sè inidonea 
a determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni 
intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate attività comuni a 
diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto ma per 
le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una 
concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti (cfr. sul punto 
Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087). Pres. f.f. Antonelli, Est. Rocco 
- B.G. (avv.ti Gollin e Alderuccio) c. Comune di Badia Polesine (avv.ti 
Gianluigi e Matteo Ceruti) e altro (n.c.).  T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 
marzo 2009, n.605
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ricorso n. 1370/2001
Sent. n. 605/09
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con 
l’intervento dei signori:
Elvio Antonelli Presidente f.f.
Italo Franco Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, estensore
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
sul ricorso R.G. 1370/2001, proposto da Boldrin Giampietro, rappresentato e 
difeso dall’Avv. Gianfranco Gollin e dall’Avv. Bruno Alderuccio, con domicilio 
presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Arnaldo Fusinato n. 42,
contro
-Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo - Ufficio Commercio e Polizia 
Amministrativa del Comune di Badia Polesine, in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il Comune di Badia Polesine (Rovigo), in persona del Sindaco pro tempore, 
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluigi Ceruti e 
dall’Avv. Matteo Ceruti, con elezione di domicilio in Venezia presso lo studio 
dell’Avv. Luca Partesotti, Dorsoduro n. 1249,
e nei confronti
- del Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Padova, in persona del 
suo Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- di Marzari Mario, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
del processo verbale della Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo costituita 
presso l’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Badia Polesine 
Prot. n. 66/6 dd. 20 aprile 2001, recante la prescrizione per cui i collaudi 
statici devono essere redatti esclusivamente dagli iscritti all’Albo degli 
Ingegneri e all’Albo degli Architetti, con la conseguente esclusione del 
ricorrente dallo svolgimento delle relative prestazioni professionali; nonché 
con riserva della proposizione di altro giudizio al fine del risarcimento dei 
danni all’immagine subiti dal ricorrente medesimo.
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 15giugno 2001 e 
depositato il 27giugno 2001;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Badia Polesine;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 23 ottobre 2008 (relatore il consigliere Fulvio 
Rocco) l’Avv. Partesotti, in sostituzione dell’avv. Ceruti, per Comune di Badia 
Polesine; nessuno comparso per la parte ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1 Il ricorrente, Per. Ind. Giampietro Boldrin, espone di aver sottoscritto in 
data 10 ottobre 2000 a Sanguinetto (Verona) il verbale di collaudo statico 
dell’attrazione denominata “Tiro ad aria compressa” con contrassegno del 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 011838 e numero identificativo n. 
P/1974/052 rilasciato dal Comune di Verona, di proprietà del Sig. Mario Marzari 
.
Come si legge nel verbale anzidetto, “l’attrazione” di cui trattasi, “montata su 
rimorchio e con un ingombro totale di circa m. 5,00 x 4,00, è costituita da una 
struttura metallica portante ricoperta esternamente di lamiera di alluminio 
verniciata e rivestita internamente da laminato sovrapposto a pannelli in 
multistrati. I tamponamenti sono in telai di alluminio e le pedane di accesso al 
tiro sono in lamiera di alluminio antiscivolo. L’illuminazione è fornita da neon 
e faretti” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Nel verbale medesimo il Perito, “avendo riscontrato un buon grado di 
conservazione e manutenzione delle strutture, buone condizioni di isolamento 
dell’impianto elettrico realizzato secondo le vigenti norme CEI, dotato di 
interruttori magnetotermici e interruttore differenziale con intervento 0.03A, 
che sottoposti a corto circuito hanno dato esito positivo, e relative messe a 
terra ed un corretto funzionamento dell’attrazione durante l’uso, dichiara, 
ferme restando le riserve di una corretta messa in opera e di un attento 
controllo giornaliero dei componenti nonché della loro manutenzione, che 
l’attrazione denominata “Tiro ad aria compressa” è attualmente idonea all’uso 
cui è destinata. Validità del presente è di anni uno dalla data di rilascio” 
(cfr. ibidem).
Tale verbale è stato utilizzato dal Marzari al fine di ottenere l’assenso delle 
Commissioni Comunali di vigilanza di cui all’art. 80 del T.U. approvato con R.D. 
18 giugno 1931 n. 773 e dell’art. 141 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e 
successive modifiche e integrazioni.
Il Boldrin ha poi rilasciato al Marzari in data 22 febbraio 2001 a Brendola 
(Vicenza) altro collaudo statico da utilizzarsi al medesimo fine per 
l’attrazione denominata “Rotonda tiri vari” con numero identificativo P/1974/051 
rilasciato dal Comune di Verona, a sua volta “montata su rimorchio e con un 
ingombro totale di mq. 4,00 x 2,00 … (e) costituita esternamente da una 
struttura in pannelli di alluminio. Nella parte anteriore è collocata una 
apertura, mediante cerniere, di un pannello per l’accesso al gioco del pubblico, 
internamente le pareti sono rivestite di pannelli di legno, la pavimentazione è 
in legno rivestita da linoleum. L’illuminazione fornita da neon”; il 
Perito,“avendo riscontrato” anche in questo caso “un buon grado di conservazione 
e manutenzione delle strutture, buone condizioni di isolamento dell’impianto 
elettrico realizzato secondo le vigenti norme CEI, dotato di interruttori 
magnetotermici e interruttore differenziale con intervento 0.03A, che sottoposti 
a corto circuito hanno dato esito positivo, e relative messe a terra ed un 
corretto funzionamento dell’attrazione durante l’uso” ha dichiarato, “ferme 
restando le riserve di una corretta messa in opera e di un attento controllo 
giornaliero dei componenti nonché della loro manutenzione, che l’attrazione 
denominata “Rotonda tiri vari” è attualmente idonea all’uso cui è destinata. 
Validità del presente è di anni uno dalla data di rilascio” .
Il medesimo esito positivo ha pure avuto il collaudo effettuato a Montecchio 
Maggiore (Vicenza) dal Boldrin, sempre al fine dell’assenso delle Commissioni 
Comunali di vigilanza di cui all’art. 80 del T.U. approvato con R.D. 773 del 
1931 e dell’art. 141 e ss. del R.D. 635 del 1940 e successive modifiche e 
integrazioni, sull’attrazione di proprietà del Marzari denominata “Giostra a 
seggiolini per bambini” con numero identificativo M/1988/046 rilasciato dal 
Comune di Verona, “… montata a terra e con un diametro d’ingombro di circa m. 
8,00 … costituita da n. 20 seggiolini monoposto appesi con doppia catenella ad 
una struttura rotante attorno al proprio asse verticale mediante un motore 
elettrico. I tamponamenti sono in materiale plastico colorato. L’illuminazione è 
data da lampadine e neon, il raggio d’azione dell’attrazione è protetto, lungo 
tutto il perimetro, da transenne metalliche”(cfr. ibidem, doc. 3).
Peraltro, la Commissione Ristretta di Vigilanza di Pubblico Spettacolo 
costituita presso il Comune di Badia Polesine (Rovigo), con verbale Prot. 66/6 
dd. 20 aprile 2001 ha prescritto che i collaudi statici delle attrazioni 
sopradescritte dovevano essere redatti soltanto da professionisti iscritti 
all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti, negando in tal modo 
validità agli atti formati al riguardo dal Boldrin.
1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe il Boldrin chiede l’annullamento del 
verbale testè menzionato, deducendo al riguardo eccesso di potere per difetto di 
motivazione, sviamento di potere e violazione di legge, ed invocando al riguardo 
- tra l’altro - i precedenti costituiti dalla sentenza di T.A.R. Lazio, Sez. III, 
14 febbraio 1995 n. 360 e dalla decisione di Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2000 
n. 6136.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Badia Polesine, eccependo in via 
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e - sotto più profili - 
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del 
ricorrente e per difetto di interesse di quest’ultimo.
Peraltro, la difesa del Comune ha pure replicato in via puntuale alle censure 
della controparte, concludendo comunque per la reiezione del ricorso.
3. Non si sono costituiti in giudizio i pur intimati Mario Marzari, la 
Commissione Ristretta Pubblico Spettacolo del Comune di Badia Polesine e il 
Consiglio dei Periti Industriali della Provincia di Padova.
4. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la 
decisione.
5.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi carico di disaminare le 
eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune.
5.2. Con una prima eccezione il Comune ha infatti affermato di non essere 
legittimato passivamente al presente giudizio e che il ricorso doveva essere 
notificato al Ministero dell’Interno in quanto, all’epoca dei fatti di causa, 
ossia alla data di formazione del qui impugnato processo verbale (20 aprile 
2001) la Commissione ristretta pubblico spettacolo” avrebbe agito quale 
“Sottocommissione”, ossia quale organo “ristretto” della Commissione Provinciale 
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”, costituita presso la Prefettura 
competente per territorio.
Pertanto, essendo tale Commissione provinciale l’organo tecnico titolare del 
potere di controllo in materia di pubblici spettacoli e di attrazioni 
viaggianti, ad esso - e non già alla “Sottocommissione” - competeva l’emissione 
del parere di cui agli artt. 141 e 142 del R.D. 635 del 1940 ai fini del 
rilascio della licenza contemplata dall’art. 80 del T.U. approvato con R.D. 773 
del 1931: e, pertanto, essendo la commissione medesima organo 
dell’Amministrazione Pubblica Sicurezza, la vocatio in ius andava notificata al 
Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege presso la competente Avvocatura 
Distrettuale dello Stato, e non già al Comune di Badia Polesine, presso il quale 
soltanto per effetto del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 - susseguentemente entrato 
in vigore - è stata istituita la “Commissione di vigilanza comunale” a’ sensi 
dell’art. 141-bis del R.D. 635 del 1940.
Il Collegio, per parte propria, rileva che - in effetti - soltanto a seguito 
dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D.P.R. 311 del 2001 - recante a’ sensi 
dell’art. 20 della L. 15 marzo 1997 n. 59, allegato 1, n. 78, la disciplina di 
delegificazione del procedimento di rilascio della dichiarazione di agibilità da 
parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico 
spettacolo e trattenimento - è stata contemplata l’istituzione della 
corrispondente Commissione comunale, la quale - ove effettivamente costituita - 
svolge le funzioni altrimenti devolute alla Commissione provinciale predetta.
Va peraltro denotato che l’art. 142 del R.D. 635 del 1940, nel testo vigente 
all’epoca dei fatti di causa, disponeva all’ultimo suo comma che per l'esercizio 
del controllo “fuori dal capoluogo della Provincia” sull’osservanza “delle norme 
e delle cautele imposte”, nonché del regolare funzionamento dei meccanismi di 
sicurezza”, la Commissione provinciale medesima “delega il Podestà del Comune 
nel quale trovasi il locale da visitare, l'Ufficiale sanitario e il comandante 
dei vigili del fuoco, o, in mancanza, altro tecnico del luogo” (cfr. ivi).
Orbene, nel caso di specie non solo è intervenuta una delega da parte della 
Commissione provinciale (organo per certo statale e incardinato 
nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto affermato 
dalla difesa del Comune), ma l’Amministrazione Comunale ha nella specie 
provveduto a sua volta, nell’ambito dei propri poteri di auto-organizzazione, a 
normare la funzione ad essa delegata mediante l’istituzione di un proprio organo 
ad hoc, incardinato nella propria struttura burocratica (segnatamente, l’Ufficio 
Commercio e Polizia Amministrativa del Comune) e composto da un Presidente quale 
rappresentante del Sindaco, da un membro rappresentante dell’U.L.S.S. n. 18 e da 
un tecnico incaricato dalla stessa Amministrazione Comunale.
Tale organo collegiale si avvaleva - inoltre - di un dipendente comunale con 
funzioni di Segretario.
Tutto ciò si evince dalla disamina dello stesso verbale della Commissione, 
depositato in copia agli atti di causa e che - per l’appunto - reca 
l’intestazione “Comune di Badia Polesine - Piazza Vittorio Emanuele II, 279 - 
C.A.P. 45021 - Tel. 0425/53671 - Fax 53678 - Ufficio Commercio e Polizia 
Amministrativa”, con espressa menzione nel testo dell’atto sia della circostanza 
che la Commissione agiva quale “delegata ai sensi dell’art. 142 del T.U.L.P.S.” 
(recte: del R.D. 635 del 1940, recante il regolamento di attuazione del 
T.U.L.P.S.), sia degli estremi della delega medesima, conferita con 
provvedimento Prot. n. 1590/2001/1.25.21 I° Sett. Dd. 19 aprile 2001 dalla 
Commissione Provinciale di Vigilanza di Locali di Pubblici Spettacoli.
Va anche evidenziato che, a’ sensi del testo del predetto art. 142 del R.D. 635 
del 1940, la Commissione provinciale risultava titolare - come detto innanzi - 
di una potestà di controllo sull’osservanza delle norme e delle cautele imposte, 
nonché del regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, “suggerendo gli 
eventuali provvedimenti” (così, testualmente, l’art. 142 cit.), e non già 
direttamente disponendo prescrizioni al riguardo: e, se così è, tali 
prescrizioni, non essendo di competenza della Commissione provinciale medesima, 
ragionevolmente neppure potevano formare oggetto di delega agli organi 
costituiti presso le singole Amministrazioni comunali.
Nel caso di specie, viceversa, la Commissione ristretta ha indubitabilmente 
disposto una prescrizione nei confronti del Marzari, posto che nel testo 
prestampato del verbale medesimo è stato inequivocabilmente aggiunto a mano 
quanto segue: “Per i collaudi statici delle attrazioni di Casagrande, Pescarolo, 
Marzari, si prescrive l’acquisizione di documentazione firmata da professionisti 
iscritti all’Albo degli Ingegneri oppure all’Albo degli Architetti”.
Il vizio di incompetenza a provvedere al riguardo da parte della Commissione 
ristretta non è stato, invero, dedotto dal Boldrin.
Tuttavia, deve anche concludersi nel senso che lo stesso Boldrin ha 
correttamente evocato in giudizio l’Amministrazione Comunale di Badia Polesine 
quale soggetto che ha costituito, con propri mezzi e proprio personale e 
all’interno della propria organizzazione amministrativa, un organo il cui 
operato, assodatamente svolto in regime di delega e contraddistinto da una 
prescrizione intrinsecamente riguardabile quale atto definitivo emanato con 
assunzione di propria responsabilità, risulta quindi - anche a prescindere dalla 
stessa questione sulla competenza a provvedere - comunque imputabile alla 
volontà della medesima Amministrazione delegata.
5.3. Né può essere condivisa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del 
ricorso per asserita carenza di legittimazione a provvedere da parte del Boldrin, 
argomentata dalla difesa del Comune in via di analogia rispetto all’assunto 
giurisprudenziale - ormai consolidato - secondo cui non sussiste un interesse, 
neppure morale, del professionista progettista all'impugnazione del diniego di 
rilascio del titolo edilizio, richiesto dal committente e ricusato dal Comune 
per errori di rappresentazione progettuale, in quanto tale diniego dispone dello 
ius aedificandi e non sull'esercizio della professione del progettista, nè sulle 
sue qualità e il suo prestigio, che non possono reputarsi chiamate in causa da 
un rilievo tecnico operato dall’Amministrazione Comunale. per scopi del tutto 
diversi, ossia per il perseguimento del corretto uso del territorio, tant'è che 
l'eventuale annullamento dell'atto produrrebbe effetti soltanto sulla sfera 
giuridica del concessionario e sulle sue facoltà inerenti all'edificazione, nel 
mentre nulla toglierebbe o aggiungerebbe alle doti professionali del progettista 
spesso (cfr., ex multis, al riguardo Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2001, 
n. 1250).
Nel surriferito contesto, pertanto, al professionista è riconosciuta la mera 
facoltà di proporre al riguardo un intervento ad adiuvandum ove il 
committente si risolvesse ad impugnare.
 
Il paragone prospettato dalla difesa del Comune, ad avviso del Collegio, non è 
peraltro proponibile in quanto nel caso di specie la prescrizione emanata 
dall’Amministrazione Comunale incide in materia di sicurezza e di pubblica 
incolumità, e cioè- congiuntamente - sia sull’attività svolta dal diretto 
destinatario della prescrizione stessa individuato nel processo verbale, sia del 
professionista che con la propria prestazione assicura la tutela dei pubblici 
interessi che ineriscono alla materia predetta.
In tal senso, va quindi considerato che, a differenza dell’ipotesi di diniego 
del rilascio del titolo edilizio, l’effetto del provvedimento impugnato non si 
risolve nell’esigenza che il progetto sia rielaborato dal professionista, ma 
nella sostanziale inibizione a quest’ultimo di svolgere la relativa attività: e, 
se così è, non si vede dunque il motivo per cui al professionista medesimo debba 
negarsi la legittimazione a impugnare direttamente l’atto con il quale, anche a 
prescindere dalle singole prestazioni da lui rese al Marzari e che l’organo 
comunale reputa rese da soggetto non abilitato al riguardo, gli si nega di fatto 
la stessa competenza ad operare nella “materia” di cui trattasi.
5.4. Concludendo sulle questioni preliminari, va pure respinta la terza 
eccezione di inammissibilità per carenza di interesse del ricorrente, formulata 
dalla difesa del Comune nel presupposto che le attrazioni dianzi descritte e per 
le quali il Boldrin ha redatto il verbale di collaudo statico non sono dotate 
soltanto di un impianto meccanico, ma anche di un impianto elettrico, con 
conseguente impossibilità per il Boldrin di esaminare la corretta funzionalità 
di quest’ultimo in quanto iscritto unicamente nell’elenco dei periti industriali 
dell’area meccanica, nel mentre a’ sensi dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 
n. 275 “spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive 
specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, 
navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime 
inerenti”.
In realtà, tale eccezione attiene all’interpretazione del complessivo “sistema” 
di disposizioni normative che disciplina la competenza professionale del 
ricorrente e - pertanto - la definizione della questione in tal modo introdotta 
dalla difesa del Comune non potrà che avvenire nella trattazione del merito di 
causa.
6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va accolto.
6.2. Innanzitutto, va evidenziata la fondatezza della prima censura formulata 
dal ricorrente in ordine alla carenza di motivazione del provvedimento 
impugnato.
Come si è detto innanzi, la Commissione, anziché limitarsi a “suggerire” alla 
competente Autorità di pubblica sicurezza gli “eventuali provvedimenti” reputati 
necessari, ha direttamente prescritto, relativamente alle attrazioni predette, 
l’acquisizione di documentazione firmata da un ingegnere o da un architetto in 
luogo di quella firmata dal Boldrin.
Tale “prescrizione”, sostanziandosi quale vero e proprio provvedimento 
definitivo, risulta ictu oculi immotivata, con conseguente violazione del 
generale principio contenuto nell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, stante 
il fatto che il provvedimento stesso non reca alcuna esternazione dei 
presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione assunta 
dalla Commissione.
Nella difesa del Comune si legge che tale integrazione documentale sarebbe stata 
in realtà imposta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo costituita presso la Prefettura di Rovigo con il proprio 
atto di delega Prot. n. 1590/2001/1.25.21 I° Sett., nel quale si legge - tra 
l’altro - che “dovrà essere … acquisita, per ciascuna attrazione, il relativo 
collaudo annuale a firma di tecnico abilitato” (cfr. doc. 2 di parte 
resistente): ma in tale ultimo atto, come ben si vede, nulla si dice in ordine 
al motivo per cui il Perito Industriale non sarebbe tale. 
Deve dunque concludersi nel senso che la motivazione manca del tutto nella 
specie, che l’urgenza del provvedere - sempre a differenza di quanto sostenuto 
dalla difesa del Comune - non esentava l’Amministrazione procedente 
dall’indicare i presupposti di fatto e di diritto che assistevano la propria 
decisione e che neppure può reputarsi applicabile, oltre a tutto in via 
retroattiva, l’art. 21-octies, comma 2 prima parte, della L. 241 del 1990 così 
come introdotto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n. 15 (cfr. ivi: “Non è 
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o 
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia 
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato”), trattandosi di provvedimento a natura non 
vincolata e in ordine al quale non può invero dirsi che il suo contenuto 
dispositivo non sarebbe comunque diverso ove venisse disposto l’annullamento per 
difetto di motivazione.
Nel caso di specie, semmai, soltanto nella memoria defensionale presentata nel 
presente procedimento giudiziale l’Amministrazione Comunale ha fornito il 
supporto motivazionale della disposizione da essa emanata: e, per ormai 
consolidata giurisprudenza, tale integrazione postuma della motivazione del 
provvedimento va considerata illegittima (cfr. sul punto, ex multis, 
Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2003 n. 342).
6.3. Ma, anche a prescindere dalla pur assorbente notazione che precede, il 
ricorso è fondato anche avendo riguardo all’intrinseca infondatezza dell’assunto 
secondo il quale i periti industriali sarebbero incompetenti ad emettere 
certificati di collaudo statico per le attrazioni di cui trattasi.
Tale incompetenza è pretesamente ricavata dal Comune in relazione:
a) all’anzidetto art. 16 del R.D. 275 del 1929, laddove riconosce ai periti 
meccanici, elettricisti ed affini la competenza a svolgere attività di 
“progettazione”, “direzione” ed “estimo” (e, quindi, non di “collaudo”) per le 
“costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o 
elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale”;
b) sempre all’anzidetto art. 16 del R.D. 275 del 1929 in quanto - ferma comunque 
restando l’altrettanto asserita incompetenza del perito industriale meccanico 
(quale è, per l’appunto, il Boldrin) a svolgere prestazioni professionali in 
materia di impianti elettrici (cfr. supra, § 5.4) - l’analisi delle 
sollecitazioni e il dimensionamento puntuale delle varie componenti di talune 
tipologie di attrazioni, tra le quali silurerebbe rientrerebbe la predetta 
“Giostra a seggiolini per bambini”, richiederebbe la conoscenza del calcolo 
infinitesimale e non rientrerebbe, quindi, nella competenza professionale del 
Boldrin.
Il Collegio, per contro, rileva che la competenza del Perito Industriale a 
“collaudare” opere meccaniche trova un indubitabile presupposto normativo, 
determinato dalla riconosciuta possibilità di tariffazione al riguardo , laddove 
- per l’appunto - la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo 1957 n. 146 (“Tariffa 
professionale per i periti industriali”) contempla una tariffa in materia di 
collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di collaudo di opere di 
terzi.: e, come è ben noto, se la tariffa professionale è di per sè inidonea a 
determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni 
intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate -come, per l’appunto, 
nel caso di specie - attività comuni a diverse professioni, ovvero attività 
certamente consentite all'iscritto ma per le quali, in difetto di specifica 
riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte 
di altri soggetti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087).
Per il caso in esame, quindi, l’acclarata esistenza di prestazioni di collaudo 
tariffabili dal Perito industriale in materia di “macchine”individua per certo 
un’area di competenza professionale comune nella materia di cui trattasi per 
periti industriali ed ingegneri meccanici, ed essendo al riguardo palesemente 
apodittico nella specie l’assunto della Commissione secondo il quale si 
configurerebbe al riguardo una competenza concorrente estesa agli architetti., 
stante quanto desumibile sul punto dalla disamina della L. 2 marzo 1949 n. 143 e 
successive modifiche, nonché del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive 
modifiche.
Né può sostenersi, in difetto di puntuale motivazione al riguardo, che l’analisi 
del corretto funzionamento delle attrazioni sopradescritte postuli in via 
inderogabile l’effettuazione del calcolo infinitesimale.
Inoltre, per quanto segnatamente attiene all’asserita incompetenza del perito 
meccanico a collaudare le attrazioni anzidette in quanto comprensive anche di un 
impianto elettrico che ne assicura il movimento, va evidenziato che la ben 
evidente funzione “servente” dell’impianto stesso rispetto all’impianto 
meccanico costitutivo delle attrazioni medesime consente comunque di attrarre 
nelle competenze del perito meccanico anche il riscontro della regolarità delle 
componenti elettriche delle macchine collaudate.
7. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente 
compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per 
l’effetto, .annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2008
		
		
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