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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. I - 13 marzo 2009, n. 602
APPALTI - Criterio del prezzo più basso - Calcolo della soglia di anomalia - 
Art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - Stazione appaltante - Det. 26.10.1999 dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Sequenza di calcolo. Quando il 
criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, il 
calcolo della soglia di anomalia è dato dal “ribasso pari o superiore alla media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media” 
(art. 86 del DLgs n. 163/06). Sul punto, con determinazione 26.10.1999 
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha precisato analiticamente la 
sequenza da rispettare a cura della stazione appaltante: 1) si forma l’elenco 
delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente di ribasso; 2) si calcola 
il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore; 
3) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso 
pari al numero di cui al punto 2), nonché un numero di offerte di maggior 
ribasso di cui al punto 2) (c.d. taglio delle ali); 4) si calcola la media 
aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione 
fittizia di cui al punto 3); 5) si calcola - sempre con riguardo alle offerte 
che rimangono dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3) - lo 
scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4), e, cioè, la 
differenza tra tali ribassi (superiori alla media) e la suddetta media; 6) si 
calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; 7) si 
somma la media di cui sub 4) con la media di cui sub 6): tale somma costituisce 
la soglia di anomalia. Pres. Borea, Est. Rovis - C.C. s.r.l. (avv. Cancrini) c. 
S. s.p.a. (avv.ti Domenicheli, Zago e Zambelli). T.A.R. VENETO, Sez. I - 
13/03/2009, n. 602
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ricorso n. 348/2008
Sent. n. 602/09
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con 
l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Antonio Borea - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere, relatore
Fulvio Rocco - Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 348/2008 , proposto da Corteggiano Costruzioni S.r.l. in persona 
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti 
Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Pier Vettor Grimani, con elezione di 
domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce - Piazzale Roma 
466/g,
contro
S.A.V.E. Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a. in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio 
Domenicheli, Guido Zago e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo 
studio dell’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22,
e nei confronti
di Alfa S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita 
in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione della parte ricorrente dalla gara indetta dalla 
società S.A.V.E. per l’affidamento dell’appalto di progettazione, lavori e opere 
“relative alla ristrutturazione edilizia di parte dell’edificio vecchia 
aerostazione passeggeri per la realizzazione di spazi da locarsi a ditta di 
spedizionieri e vettori aerei dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia” così 
come risultante dal verbale di gara dd. 10.12.2007; del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto alla società controinteressata, non 
conosciuto, della cui esistenza la parte ricorrente è stata informata mediante 
comunicazione inviata a mezzo racc. a.r. del 24.1.2008; delle disposizioni 
previste nella sezione III.2.3) del Bando di gara e del punto 3.2) art. 4 del 
Disciplinare di gara; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o 
conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno;
visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i 
relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di S.A.V.E. Aeroporto di Venezia Marco 
Polo S.p.a.;
viste le memorie delle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 (relatore il Consigliere 
Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da relativo verbale;
FATTO
L’odierna ricorrente ha impugnato, ritenendola illegittima per eccesso di potere 
sotto diversi profili, la propria esclusione dalla gara indetta da “SAVE 
Aeroporto di Venezia Marco Polo spa” (in prosieguo, SAVE spa) per l’affidamento 
dell’appalto di progettazione e lavori relativi alla parziale ristrutturazione 
dell’aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Venezia, esclusione disposta in 
ragione della mancata allegazione della “dichiarazione di cui all’art. III.2.3) 
del bando di gara e all’art. 4, punto 3.2) del disciplinare di gara”.
Si è costituita in giudizio SAVE spa eccependo, preliminarmente, 
l’inammissibilità del proposto gravame per difetto di interesse, ed opponendo, 
nel merito, la sua infondatezza e chiedendone, conseguentemente e comunque, la 
reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 12 febbraio 2009.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto, ancorchè la 
società ricorrente non fosse stata esclusa - com’è invece accaduto - per aver 
omesso di allegare all’offerta presentata la dichiarazione contenente il 
nominativo del soggetto a cui sarebbe stata affidata la progettazione esecutiva 
delle opere oggetto dell’appalto, sarebbe comunque stata esclusa per anomalia 
della propria offerta, in applicazione del disposto di cui alla sezione VI.3), 
punto 4, II capoverso del bando di gara che, appunto, stabiliva che (in caso di 
offerte in numero pari o superiore a cinque) si sarebbe proceduto “ai sensi 
dell’art. 124, VIII comma del DLgs n. 163/06 all’esclusione automatica delle 
offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del DLgs n. 163/06. Non si 
procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse sarà 
inferiore a 5”.
Qualora, pertanto, la ricorrente non fosse stata estromessa dalla gara in sede 
di verifica della documentazione, si sarebbe dovuto procedere all’individuazione 
della soglia di anomalia delle offerte presentate, in quanto ne sarebbero 
risultate ammesse cinque: orbene, in tale contesto l’offerta della ricorrente si 
sarebbe collocata oltre la soglia di anomalia, sicchè sarebbe stata 
automaticamente esclusa.
Ed in vero.
Quando, come nel caso di specie, il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, il calcolo della soglia di anomalia è dato dal “ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”.
Sul punto, con determinazione 26.10.1999 l’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici ha precisato analiticamente la sequenza da rispettare a cura della 
stazione appaltante:
1) si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente di 
ribasso;
nel caso di specie, le offerte ammesse sarebbero state: RANZATO, 8,831; SIMA, 
10,497; ATI, 11,861; CORTEGGIANO, 12,557; ALFA, 16,820;
2) si calcola il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda 
all’unità superiore;
nel caso di specie, il 10% delle offerte ammesse (n. 5) sarebbe stato pari a 0,5 
e, quindi, arrotondato all’unità superiore, pari ad 1;
3) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso 
pari al numero di cui al punto 2), nonché un numero di offerte di maggior 
ribasso di cui al punto 2) (c.d. taglio delle ali);
nel caso di specie, si estromettono (fittiziamente) i ribassi pari a 8,831 e 
16,820;
4) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo 
l’operazione di esclusione fittizia di cui al punto 3);
nel caso di specie, la media aritmetica (10,497+11,861+12,557):3 = 34,915:3 = 
11,638;
5) si calcola - sempre con riguardo alle offerte che rimangono dopo l’operazione 
di esclusione fittizia di cui al punto 3) - lo scarto dei ribassi superiori alla 
media di cui al punto 4), e, cioè, la differenza tra tali ribassi (superiori 
alla media) e la suddetta media;
nel caso di specie, vi sono due soli ribassi superiori alla media, e cioè 11,861 
e 12,557: la differenza tra tali ribassi e la media è pari (11,861-11,638) a 
0,223 e, rispettivamente (12,557-11,638), a 0,919;
6) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
nel caso di specie, detta media (0,223+0,919):2 = 1,142:2 = 0,571;
7) si somma la media di cui sub 4) con la media di cui sub 6): tale somma 
costituisce la soglia di anomalia;
nel caso di specie la soglia di anomalia (11,638+0,571) è pari a 12,209;
orbene, poiché la ricorrente ha offerto un ribasso pari a 12,557, superiore a 
12,209, sarebbe stata automaticamente esclusa dalla gara.
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è inammissibile per 
difetto di interesse, in quanto giammai la ricorrente avrebbe potuto 
aggiudicarsi l’appalto di cui è causa.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente 
pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009.
		
		
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