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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR VENETO, Sez. I - 15 settembre 2009, n. 2404
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa -Specificazione dei criteri 
di valutazione - Discrezionalità tecnico-amministrativa - Ponderazione relativa 
attribuita a ciascun criterio - Onere motivazionale - Art. 83 d.lgs. n. 
163/2006. In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle 
offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 
83 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 riconosce all’Amministrazione che indice la 
gara un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire 
nell’ambito della lex specialis gli elementi di giudizio dell’offerta tecnica: 
discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non 
in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze (T.A.R. Calabria, 
Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 1480). Rimane comunque ferma la necessità 
che l’Amministrazione aggiudicante predefinisca il peso che ciascuno degli 
elementi di valutazione da essa predeterminati assumerà nel giudizio finale 
dell’offerta tecnica, anche non necessariamente abbinandovi un punteggio 
determinato in modo assoluto, ma quantomeno individuando la rispettiva incidenza 
che il singolo parametro avrà rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a 
tale obbligo corrisponde un onere sul piano della motivazione del giudizio della 
commissione di gara, occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la 
composizione analitica della sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale 
sia il peso specifico che il singolo elemento ha avuto nella valutazione 
dell'offerta relativa a quella voce (così Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2007 
n. 6683). L’art. 83, comma 2, del D.L.vo 163 del 2006 rende invero obbligatoria 
l’indicazione, da parte della lex specialis di gara, dei criteri di valutazione, 
precisando “la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche 
mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto 
tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si 
riferisce la soglia deve essere appropriato”. Pres. Borea, Est. Rocco - T. srl 
(avv. Manè) c. U.L.S.S. N. 15 - Cittadella - (Pd) (avv.ti Aloisi e Bozzone) - 
TAR VENETO, Sez. I - 15 settembre 2009, n. 2404
 
 
N. 02404/2009 REG.SEN.
N. 01536/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 
(Sezione Prima)
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2008, proposto da:
Technologic “Hologic Italia” S.r.l., in persona del suo legale rappresentante 
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Manè, con elezione di 
domicilio presso lo studio dell’Avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo 
3080/L,
contro
U.L.S.S. N. 15 - Cittadella - (Pd), in persona del suo legale rappresentante pro 
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giampiero Aloisi e dall’Avv. 
Alessandro Bozzone, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo 
in Venezia-Mestre, Piazza XXVII Ottobre 43,
nei confronti di
Siemens Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato 
e difeso dall’Avv. Giuliano Berruti, dall’Avv. Vittorio Noseda, dall’Avv. Helga 
Garuzzo e dall’Avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo 
studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma 464,
per l'annullamento
dei verbali di gara dell’Azienda U.l.s.s. n. 15 “Alta Padovana” in data: 3 
gennaio 2008, 10 giugno 2008 e 16 ottobre 2008, inerenti gara per pubblico 
incanto per la fornitura di mammografi digitali, limitatamente a quanto previsto 
nel lotto n. 2 del bando di gara; in parte qua della delibera della medesima 
Azienda in data 26 giugno 2008 n. 568, di aggiudicazione della gara alla società 
Siemens S.p.a.; in parte qua del bando di gara dd. 5.novembre 2007; nonché di 
ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il 
risarcimento del danno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.L.S.S. N. 15 - Cittadella - (Pd);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siemens Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2009 il dott. Fulvio Rocco e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1. La ricorrente, Technologic Hologic Italia S.p.a., espone che in data 5 
novembre 2007 l’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana” ha emesso un bando di 
gara avente per oggetto la fornitura di apparecchiature radiologiche per alcune 
Aziende Sanitarie dell’Area Vasta di Padova, suddivise in più lotti (cfr. doc. 5 
di parte ricorrente)
Il lotto 2 aveva per oggetto la fornitura di tre mammografi digitali. (cfr. 
ibidem, doc. 4).
Technologic Hologic ha presentato la propria offerta limitatamente a tale lotto.
La Commissione di gara, riunitasi nei giorni 3 e 10 giugno 2008 (cfr. ibidem, 
doc.ti 1a e 1b), ha preso atto in quest’ultima seduta che la Commissione Tecnica 
appositamente costituita non aveva riconosciuto all’offerta di Technologic 
Hologic il punteggio minimo di 22/40 stabilito per il progetto minimo dalla lex 
specialis di gara, e ne ha pertanto disposto l’esclusione dal procedimento di 
scelta del contraente.
In conseguenza di ciò, non è stata aperta la busta recante l’offerta economica 
presentata dall’attuale ricorrente.
Nella successiva seduta del 16 giugno 2008 la stessa Commissione ha 
provvisoriamente aggiudicato il lotto di cui trattasi alla Siemens S.p.a. per un 
importo di € 1.340.900,00.- attribuendo alla relativa offerta complessivi punti 
100.
Technologic Hologic precisa che il proprio rappresentante presente a tale seduta 
della Commissione si è opposto a tale aggiudicazione, formulando osservazioni in 
ordine alle modalità con le quali erano state espletate le visite 
all’apparecchio offerto dalla ricorrente medesima.
Technologic Hologic evidenzia in tal senso, anche a pag. 3 e ss. dell’atto 
introduttivo del presente giudizio, che la Commissione preposta alla valutazione 
delle offerte tecniche si era recata presso centri ospedalieri ove erano in 
funzione ed operativi i mammografi offerti dalle altre imprese partecipanti, 
mentre per quanto attiene all’apparecchio offerto dalla medesima ricorrente la 
Commissione avrebbe operato “in maniera del tutto diversa ed extra 
procedimentale” (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo del presente giudizio): 
ossia alcuni membri della Commissione stessa, anzichè recarsi nei centri 
indicati a suo tempo da Technologic Hologic o richiedere una visita concordata 
al fine di verificare “sul campo” l’operatività, la funzionalità e le varie 
procedure del sistema di stereotassi si sarebbero recato ad una manifestazione 
congressuale tenutasi a Vienna (la Wiien E.C.R. – Congresso Europeo di 
Radiologia di Vienna: cfr. il relativo calendario, comprensivo pure degli eventi 
ivi organizzati dal gruppo cui fa capo l’attuale ricorrente in htpp://congresscalendar.ecr.org/files/563/1_1196158706.pdf).
In tale occasione. i membri della Commissione avrebbero quindi presenziato ad 
una dimostrazione avente ad oggetto la sola funzionalità generica del sistema 
proposto, senza pertanto assistere ad una procedura “in vivo” e nemmeno “in 
vitro”.
La presentazione viennese sarebbe durata soltanto 15 minuti, e ad avviso della 
ricorrente in tale ridotto lasso di tempo la Commissione non avrebbe potuto 
percepire i meccanismi tecnici e la procedura d’impiego dell’apparecchio.
La ricorrente, oltre al rilievo della brevità e sommarietà della visita, afferma 
che i membri della Commissione sarebbero pure incorsi nell’errore di ritenere 
necessaria la presenza di almeno due persone per attivare la procedura di 
stereotassi.
Sempre secondo la ricorrente i membri della Commissione neppure sarebbero stati 
messi in grado di comprendere in modo corretto la reale potenzialità del 
sistema; posto che non avrebbero assistito ad una vera e propria prova di 
applicazione dello stesso “sul campo”.
La ricorrente soggiunge pure che la presentazione del sistema, avvenuta a Vienna 
in lingua inglese, è stata accompagnata da una traduzione simultanea 
improvvisata sul posto, non professionale, e quindi inidonea a far comprendere 
le caratteristiche e il funzionamento del prodotto.
Sempre in sede di seduta dd. 16 giugno 2008 il rappresentante di Technologic 
Hologic ha evidenziato che ben 3000 mammografi del tipo offerto dalla stessa 
Società sarebbero stati già installati nel mondo, e che 500 di essi sarebbero 
dotati di dispositivo di stereotassi.
Lo stesso rappresentante ha proseguito il proprio intervento rimarcando a 
verbale che la Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche si 
sarebbe recata nei centri ospedalieri appositamente attrezzati per visionare il 
funzionamento degli apparecchi offerti dalle altre imprese concorrenti, nel 
mentre, nonostante i ripetuti inviti formulati da Technologic Hologic, si 
sarebbe astenuta dal fare altrettanto, omettendo in tal modo di verificare “sul 
campo” la funzionalità e la procedura operativa del sistema di stereotassi 
applicato ai mammografi da essa offerti.
Sempre secondo il rappresentante di Technologic Hologic, la Commissione avrebbe 
avuto a disposizione le referenze presentate in sede di offerta dalla medesima 
impresa (cfr. ibidem, doc. 6), dalla cui lettura emergerebbe la sussistenza di 
300 installazioni di consimili apparecchi in Italia, di cui ben 26 in Italia con 
sistema stereotassico.
In data 1 luglio 2008 l’Azienda U.L.S.S. 15 ha comunicato a Technologic Hologic 
che con deliberazione del proprio Direttore Generale n. 568 dd. 26 giugno 2008 
era stata disposta l’aggiudicazione definitiva del lotto di cui trattasi a 
favore di Siemens.
Il Patrocinio dell’attuale ricorrente ha indirizzato in data 11 luglio 2008 una 
nota nella quale ha riassunto le doglianze già formulate dal rappresentante 
della medesima Società in sede di gara (cfr. ibidem, doc. 7).
A tale nota ha fatto quindi seguito un’ulteriore missiva dello stesso patrocinio 
dd. 15 luglio 2008, recante l’invito a visionare il sistema di stereotassi 
attivato con apparecchi Technologic Hologic presso i vicini centri di Feltre 
(Belluno) e di Adria (Rovigo) (cfr. ibidem, doc. 8).
L’U.L.S.S. non ha dato riscontro a tali note di Technologic Hologic, la quale – 
viceversa – afferma che ove essa non fosse stata esclusa dal procedimento la 
propria offerta (cfr. ibidem, doc. 9) sarebbe stata certamente risultata 
vincitrice della gara in questione.
Technologic Hologic evidenzia, infatti, che l’importo della propria offerta 
economica ammontava ad € 902.000,00.-, IVA esclusa, mentre – come si è visto 
innanzi – l’offerta di Siemens ammontava a ben € 1.340.000,00.-: e, poiché a’ 
sensi dell’art. 7 del bando di gara al prezzo più basso venivano riconosciuti 
punti 60, la medesima ricorrente ne deduce che, ove la busta contente la propria 
offerta economica fosse stata aperta, essa sarebbe risultata sicuramente 
aggiudicataria.
La ricorrente produce pure agli atti di causa una dichiarazione resa dalla 
società statunitense Hologic, produttrice del sistema da essa offerto nella gara 
di cui trattasi e nella quale si afferma – tra l’altro - che il sistema 
medesimo, ossia lo StereoLoc, “con le oltre sue 1000 installazioni in tutto il 
mondo”, sarebbe “la più diffusa piattaforma per le biopsie stereotassiche 
verticali”;e si riserva di produrre al riguardo una traduzione asseverata (cfr. 
ibidem, doc. 14: “To whom it may concern. Hereby we declare: With more than 1000 
installations worldwide, Hologic StereolLoc is the most common platform for 
upright stereostatic biopsy”).
1.2.1. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe Technologic Hologic chiede 
l’annullamento dei verbali di gara dd. 3 gennaio .2008, 10 giugno 2008 e 16 
giugno 2008, inerenti la gara per la fornitura di mammografi digitali, 
limitatamente a quanto previsto nel lotto n. 2 del bando di gara; nonché della 
deliberazione del Direttore Generale della medesima Azienda n. 568 dd. 26 giugno 
2008 n. 568 recante l’aggiudicazione del lotto anzidetto alla Siemens S.p.a., 
nonché del bando di gara dd. 5 novembre 2007 e del conseguente disciplinare di 
gara e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
La ricorrente chiede – altresì - il risarcimento del danno conseguente agli atti 
da essa impugnati.
1.2.2. Con un primo ordine di censure Technologic Hologic deduce l’avvenuta 
violazione dell’art. 83, commi 2 e 3, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 per 
genericità dei criteri di aggiudicazione fissati negli atti di indizione della 
gara, violazione dei principi di trasparenza, di legalità e di correttezza 
dell’azione amministrativa e degli artt. 1, 2 e 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, 
eccesso di potere per omessa o carente o erronea valutazione degli elementi 
rilevanti per la comparazione delle offerte, omessa determinazione di opportuni 
sottoparametri, perplessità e difetto assoluto o insufficienza di motivazione.
La ricorrente evidenzia in tal senso che l’impugnato bando di gara impugnato, 
alla sezione IV, § 2.1 pag. 4, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, 
contempla l’applicazione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
L’art. 7 di quest’ultimo dispone, a sua volta, che l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sia valutata sulla base dei seguenti criteri: progetto tecnico, 
massimo punti 40; prezzo, massimo punti 60.
Contestualmente ivi si individua una griglia di valutazione dei diversi elementi 
tecnici e qualitativi del prodotto tra i quali ripartire il predetto punteggio 
massimo di 40/100, suddividendolo a sua volta in quattro elementi quali, ossia 
valore tecnico delle apparecchiature (max. punti 18) funzionalità tecnica e 
gestionale (max. punti 17) installazione in ambito comunitario (max. punti 3) e 
assistenza tecnica (max. punti 2).
Ad avviso della ricorrente, il disciplinare di gara si sarebbe peraltro limitato 
ad indicare genericamente tali quattro elementi, prevedendo per ciascuno di essi 
un “range” di valutazione che parte da zero fino ad un determinato voto massimo, 
e senza quindi specificare, per ciascun singolo elemento, i parametri che 
portano ad ottenere una valutazione numerica piuttosto che un’altra.
Tale mancanza di parametri, ad avviso della ricorrente, impedirebbe di 
individuare il percorso logico sotteso a ciascuna votazione e si porrebbe come 
evidente violazione di legge.
A tale proposito la ricorrente invoca, quale esempio, il criterio del valore 
tecnico della apparecchiatura, a cui viene attribuito un punteggio complessivo 
massimo di 18 ma senza alcuna predefinizione delle intrinseche caratteristiche 
tecniche dei singoli componenti del mammografo (quali l’unità mammografica, il 
generatore, il detettore, il tubo RX ed altri elementi), ivi comprese le 
caratteristiche tecniche del dispositivo di stereotassi.
In altri termini – ad avviso della ricorrente - la valutazione numerica finale, 
quale essa sia, non consentirebbe al partecipante alla gara di conoscere i 
motivi, tecnici e logici, che hanno portato la commissione giudicatrice a 
concludere per quella determinata valutazione, la quale – all’evidenza – 
dovrebbe risultare dalla somma aritmetica delle votazioni delle caratteristiche 
intrinseche del prodotto, singolarmente intese.
La ricorrente censura in particolare la mancata individuazione dei parametri 
relativi ai vari elementi di settore soprattutto per quanto attiene ai criteri 
relativi alla funzionalità clinica e gestionale, posto che non sarebbe dato di 
evincere nella specie quali siano gli elementi che compongono, tra loro, il 
concetto di funzionalità tecnica, e quale valore sia stato ad essi attribuito.
Sempre in tal senso, la ricorrente rimarca pure che non sarebbero stati forniti 
i parametri distintivi tra il mammografo. inteso in senso unitario come prodotto 
complessivo ed i suoi dispositivi accessori, quali il sistema stereotassi e il 
dispositivo di aiuto alla diagnosi R2 CAD, così come richiesti ed offerti nella 
gara.
In buona sostanza, secondo la tesi della ricorrente, la griglia di valutazione 
contenuta nell’art. 7 del disciplinare di gara non potrebbe essere considerata 
un elemento di riferimento in grado di integrare le ragioni giustificatrici dei 
vari punteggi attribuiti alle offerte presentate dai diversi concorrenti, in 
quanto recante la mera individuazione degli elementi caratteristici e 
necessitandi del prodotto in punto qualità, senza specificare, per ogni singola 
voce, i differenti e graduati parametri quantitativi da correlarsi a determinati 
punteggi.
Secondo la ricorrente, tali gravi carenze della lex specialis di gara non 
sarebbero state ovviate dalla Commissione giudicatrice al momento della presa in 
visione delle diverse offerte.
La ricorrente rimarca che dalla lettura del verbale di gara n. 1 dd. 14 gennaio 
2008 della Commissione costituita per l’esame delle offerte tecniche (cfr. 
ibidem, doc. 10) consta che la Commissione stessa si è limitata a 
pedissequamente richiamare quanto stabilito dall’art. 7 del disciplinare di gara 
astenendosi sia dall’integrare con ulteriori sottoparametri matematici i singoli 
elementi della fornitura, sia da qualsivoglia specificazione concettuale del 
contenuto del progetto tecnico.; e rimarca pure che dalla lettura del 
susseguente verbale di gara n. 7, pagg. 4 e 5, della stessa Commissione risulta 
che quest’ultima ha valutato i mammografi digitali formulando direttamente i 
propri apprezzamenti relativi alle apparecchiature offerte da tutti i 
concorrenti mediante giudizi comparativi sul valore tecnico delle 
apparecchiature (A 1) espressi con un punteggio finale matematico che di per sé 
non consentirebbe di verificare il procedimento logico e valutativo seguito 
dalla Commissione medesima.
La Stessa Commissione, poi, ha contestualmente espresso sulla funzionalità 
clinica e gestionale dei prodotti offerti (A2) viene una valutazione generale 
per tutti i sistemi di primo livello: e – rimarca sempre la ricorrente – se per 
l’apparecchio offerto da Technologic Hologic è ivi rintracciabile un’esplicita 
valutazione di merito, a nessuna delle concorrenti - ivi compresa la Technologic 
Hologic – sarebbe stato attribuito un punteggio segnatamente relativo alla 
funzionalità clinica e a quella gestionale, ovvero - come detto innanzi – 
valutativo dell’unità mammografo inteso come prodotto complessivo ed unitario, 
nonché dei suoi dispositivi accessori.
La ricorrente richiama a conforto della propria tesi l’indirizzo della 
giurisprudenza che richiede, per ogni valutazione comparativa da parte delle 
commissioni di gara, il supporto di un’idonea motivazione (cfr., ad es., T.A.R. 
Abruzzo, Sez. Pescara, 30 maggio 2006 n. 324 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 10 
gennaio 2006 n. 38), nonché T.A.R. Marche, 10 novembre 2006 n. 1133 laddove si 
afferma che “nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle qualità tecniche e 
funzionali dei beni e dei servizi proposti dai partecipanti alla selezione può 
essere considerata correttamente effettuata mediante l’attribuzione di un mero 
punteggio numerico, solo allorquando nel bando di gara o da parte dello stesso 
organo di valutazione, siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei 
criteri sufficientemente dettagliati con l’individuazione del punteggio minino e 
massimo, attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel 
paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della 
valenza tecnica dell’offerta, per cui ciascun punteggio è correlato ad un 
parametro tecnico - qualitativo precostituito in grado - di per sé - di 
dimostrare la logica e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla 
commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, 
esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella 
loro graduatoria”.
Sempre in tal senso, la ricorrente richiama pure Cons. Stato, Sez. IV, 16 
febbraio 1998 n. 300, T.A.R. Puglia, Sez. I, 27 febbraio 2002 n. 1106, T.A.R. 
Lombardia, Milano, Sez. III, 5 novembre 2003 n. 4916, T.A.R. Lazio e T.A.R. 
Toscana Firenze, Sez. II, 20 marzo 2003, n. 1051, per la quale ultima “è 
espressamente e logicamente richiesta l’esistenza di parametri di valutazione e 
di differenziazione della qualità delle offerte sufficientemente specificati 
dalla normativa di gara o che siano facilmente da essa individuabili per 
consentire di ripercorre l’iter valutativo della Commissione: tuttavia, ove i 
profili oggetto di valutazione risultino estremamente articolati e complessi, la 
ponderazione degli elementi deve avvenire o mediante sistemi o parametri di tipo 
matematico, o, in alternativa, necessariamente e comunque attraverso 
l’esternazione di una motivazione logica (e non esclusivamente numerica) sulla 
qualità delle offerte in comparazione”.
1.2.3. Con un secondo ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere 
per difetto di motivazione, con contestuale violazione e falsa applicazione 
dell’art. 3 della L. 241 del 1990, per manifesta illogicità della stessa, per 
erroneità dei presupposti di fatto e per incoerenza nella procedura valutativa.
La ricorrente afferma che la Commissione preposta alla valutazione dell’offerta 
tecnica si è recata a visionare gli apparecchi offerti dalle varie imprese 
concorrenti presso i centri attrezzati indicati dalle imprese medesime e che, 
peraltro, mentre per quanto attiene alle concorrenti GE MedicaI System e Siemens 
la Commissione avrebbe provveduto a visionare i prodotti rispettivamente offerti 
in un ambito ospedaliero (cfr. verbale dd. 10 aprile 2008, ibidem, doc. 12), 
diversamente sarebbe avvenuto per l’offerta di Technologic Hologic.
La ricorrente riferisce infatti che il proprio sistema di stereotassi del 
sarebbe stato visionato presso il proprio allestito in occasione del Congresso 
Europeo di Radiologia tenutosi a Vienna in data 7 febbraio 2008 e, pertanto, non 
in ambito di esercizio clinico.
Technologic Hologic reputa pertanto che la presa visione del sistema stesso 
sarebbe stata “anomala e non coerente con quanto effettuato in precedenza con le 
società concorrenti. Alcuni membri della commissione giudicatrice visionarono il 
sistema de quo in maniera frettolosa - pochi minuti - in uno stand commerciale, 
senza potere valutare la funzionalità del prodotto in esercizio clinico e 
percependo una realtà del tutto erronea. Tale condotta esaminatrice risulta 
essere incomprensibile ed incoerente e abnorme per plurime ragioni: 1) non è 
possibile valutare la funzionalità o meno di un’apparecchiatura medica se non in 
ambito clinico ed operativo; la Commissione avrebbe dovuto, come per le altre 
concorrenti, recarsi in un presidio ospedaliero e non limitarsi ad una presa 
visione frettolosa presso uno stand commerciale. 2) Non è possibile attribuire 
punteggi valutativi ad una apparecchiatura - campione non in funzione ed esposta 
per soli fini commerciali e, comunque, non operativa sul campo. 3) Per motivi di 
“par condicio” si debbono valutare i prodotti oggetto di offerta nelle medesime 
situazioni. nelle medesime condizioni e senza discriminare uno dei concorrenti 
(cfr. pagg. 11 e 12 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
La ricorrente, a conferma della fondatezza di tale ordine di censure, evidenzia 
la circostanza che la Commissione di gara, in sede di valutazione del lotto 1 
dello stesso bando di gara, pag. 4 del verbale n. 7 del 17 aprile 2008, ha 
escluso l’offerta ivi presentata dalla stessa Siemens proprio in quanto non era 
stato possibile valutare l’apparecchiatura proposta in esercizio clinico e con 
tutte le funzioni disponibili, e rimarca quindi che anche nel proprio caso non 
sarebbe stato possibile valutare l’apparecchiatura per le indagini di secondo 
livello, rappresentate dall’approfondimento diagnostico con eventuale biopsia 
istologica/citologica in ambiente clinico.
1.2.4. Con un terzo ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere per 
omessa e erronea valutazione degli elementi rilevanti per la comparazione delle 
offerte, perplessità, difetto assoluto o insufficienza di motivazione, nonché 
manifesta contraddittorietà in atti della procedura.
Technologic Hologic rileva che a pag. 5 del processo verbale n. 7della seduta 
dd. 17 aprile 2008 della Commissione preposta alla valutazione delle offerte 
tecniche si legge che “gli aspetti meccanici e funzionali e gestionali del 
sistema di stereotassi determinano, per gli esami di secondo livello, un limite 
alla funzionalità complessiva della attrezzatura che si ritiene nella 
fattispecie insuperabile, stante anche l’attuale organizzazione dell’attività 
delle unità operative preposte all’esecuzione dell’indagine” (cfr. doc. 11 di 
parte ricorrente) .
Secondo la ricorrente, “tale astrusa ed incomprensibile motivazione” dovrebbe 
“essere interpretata alla luce di quanto valutato dalla (stessa) Commissione con 
verbale n. 6 del 10 aprile 2008 cfr. ibidem, doc. 12), laddove a sua volta si 
legge che: “la struttura meccanica da installare sul mammografo è risultata 
pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti, difficilmente 
inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione”.
La ricorrente ribadisce in tal senso che la percezione del1a Commissione 
deriverebbe esclusivamente da una visita breve e non pertinente, quale quella 
effettuata nel corso dell’anzidetto convegno medico-scientifico di Vienna, e 
reputa – altresì – del tutto incomprensibili le risultanze cui è pervenuta la 
Commissione medesima laddove avrebbe inteso la necessità di almeno due persone 
per eseguire la procedura stereotassica mediante l’apparecchio in questione.
Da tale errore di valutazione sarebbe pertanto discesa, ad avviso della 
ricorrente, la scelta di non adottare il sistema proposto da Technologic Hologic, 
“stante anche l’attuale organizzazione dell’‘attività delle unità operative 
preposte all’esecuzione dell’indagine” (cfr. ibidem): scelta eloquentemente 
comprovata dall’avvenuta attribuzione all’apparecchio proposto da Technologic 
Hologic, in punto “funzionalità”, di soli 4 punti rispetto al punteggio massimo 
di 17 previsto al riguardo, con conseguentemente mancato raggiungimento del 
punteggio minimo di qualità di 24/40.
La ricorrente, a tale riguardo, afferma pure che le erronee convinzioni della 
Commissione sarebbero state puntualmente smentite dalla dichiarazione 
sottoscritta dal Vice Presidente della Società statunitense Hologic in data 22 
luglio 2008 (cfr. doc. 14 cit. di parte ricorrente: “To whom may concern. Hereby 
we declare … 2. Hologic StereoLoc is light (22lbs – 9,9 Kg.) and user friendly. 
Only one technologist is needed for biopsy procedures. …”).
1.2.5. Con un quarto ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere 
per omessa ed erronea valutazione degli elementi rilevanti per la comparazione 
delle offerte, perplessità, difetto assoluto o insufficienza di motivazione, 
nonché manifesta contraddittorietà in atti della procedura.
Ad avviso della ricorrente, la Commissione preposta alla valutazione 
dell’offerta tecnica sarebbe incorsa in un altro macroscopico errore di 
valutazione in ordine alla valutazione della componente di giudizio 
“installazione in ambito comunitario (A3)”.
In tal senso, Technologic Hologic rileva che a pag. 15 del verbale n. 7 della 
seduta dd. 17 aprile 2008 di tale Commissione si legge che “l’installato 
dichiarato da Siemens è nettamente superiore ai concorrenti” (cfr. doc. 11 di 
parte ricorrente): assunto, questo, dal quale è conseguita l’attribuzione a 
beneficio della medesima Siemens del punteggio massimo di 3 al riguardo previsto 
dal disciplinare di gara.
La medesima Commissione ha, viceversa, attribuito al riguardo a Technologic 
Hologic un solo punto, e in relazione a ciò nel verbale n. 5 della seduta dd. 6 
marzo 2008, pag. 9, l’organo giudicante afferma che l’attuale ricorrente avrebbe 
installato in Italia 21 sistemi di tale tipo.
A tale proposito la ricorrente rimarca che la lex specialis di gara indicava 
come criterio di valutazione l’installazione in ambito comunitario e non 
solamente italiano, e che la Commissione avrebbe comunque omesso di valutare la 
scheda tecnica prodotta in sede di gara da Technologic Hologic (cfr. ibidem, 
doc. 6), laddove erano state puntualmente evidenziate le principali referenze 
del gruppo in Europa, ammontanti a quel tempo a 300 apparecchi installati contro 
i 220 indicati da Siemens, nonché due elenchi indicanti gli apparecchi venduti 
in Italia, tra i quali uno specificamente dotato di sistema stereotassico.
In forza di tali elementi Technologic Hologic reputa quindi che ad essa, e non 
già a Siemens, doveva essere attribuito il punteggio massimo di 3.
12.6. Con un ultimo ordine di censure la ricorrente deduce ulteriore eccesso di 
potere in relazione alla violazione dell’art. 53, lett. a) della direttiva 
2004/18 CE, la violazione dei principi di buona e corretta amministrazione 
finalizzata al miglior risultato per la Pubblica Amministrazione sia in termini 
di costi che in termini di qualità, nonché l’avvenuta violazione dei principi di 
buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa discendenti 
dall’art. 97 Cost.
La ricorrente rileva in tal senso che l’Amministrazione intimata .A. aggiudica 
la fornitura ad una concorrente che avrebbe proposto l’acquisto del prodotto 
qualitativamente inferiore ed a un prezzo economicamente superiore.
In tal senso, la medesima ricorrente evidenzia che in forza della lex specialis 
il lotto n. 2 aveva come base di asta l’importo di € 1.650.000,00.- e che 
Siemens si è aggiudicata il lotto medesimo con un’offerta pari ad per € 
1.340.900,00.-, ben più onerosa per l’Amministrazione rispetto all’importo di € 
902.000,00.- richiesto da Technologic Hologic: e, pertanto, non potrebbe nella 
specie ritenersi economicamente vantaggioso per l’Amministrazione intimata 
corrispondere un prezzo superiore per acquisire le prestazioni di un prodotto 
tecnologicamente identico a quello presentato dai concorrenti.
La ricorrente afferma che dalla lettura delle valutazioni della Commissione 
predetta sulle qualità tecniche delle apparecchiature offerte (cfr. ibidem, doc. 
11), risulterebbe infatti che gli apparecchi Technologic Hologic e Siemens 
avrebbero le stesse caratteristiche e si distinguerebbero soltanto per dettagli 
tecnici, peraltro neppure valutati e comparati dalla Commissione medesima.
2. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.L.S.S. n. 15 “Alta Padiovana”, 
replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione 
del ricorso.
3. Si è parimenti costituita in giudizio la contro interessata Siemens, 
rassegnando analoghe conclusioni.
4. Alla pubblica udienza del 28 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per la 
decisione.
5.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va respinto.
5.2. Come si è visto innanzi, con il primo ordine di censure la ricorrente ha 
dedotto la genericità dei criteri di aggiudicazione contemplati dalla lex 
specialis della gara, non essendo stati a suo dire ivi specificati, per ogni 
singolo elemento di valutazione dell’offerta tecnica, “i parametri che portano 
ad ottenere una valutazione numerica piuttosto che un’altra”.
In particolare, secondo la prospettazione di Technologic hologic, la valutazione 
numerica finale attribuita dalla Commissione tecnica a ciascun concorrente non 
consentirebbe a questi di conoscere i motivi “tecnici e logici” che hanno 
materialmente indotto la decisione della Commissione, posto che la griglia di 
valutazione contenuta dall’art.7 del disciplinare di gara non sarebbe, di per 
sé, idonea ad “integrare le ragioni giustificatrici dei vari punteggi attribuiti 
alle offerte presentate dai diversi concorrenti” in quanto “non specifica, per 
ogni singola voce, i differenti e graduati parametri quantitativi da correlarsi 
a determinati punteggi”.
Il Collegio, per parte propria, richiama innanzitutto l’art. 7 del disciplinare 
di gara, laddove per la valutazione della componente tecnica dell’offerta 
vengono individuati i seguenti elementi: il valore tecnico delle apparecchiature 
(max punti 18); la funzionalità clinica e gestionale (max punti 17); le 
installazioni in ambito comunitario (max punti 3), l’assistenza tecnica e la 
formazione del personale (max punti 2).
Dalla lettura dell’articolo anzidetto emerge, quindi, che i criteri di 
valutazione sono stati individuati con ineludibile chiarezza 
dall’Amministrazione procedente, e che per ciascuno di essi è stato altrettanto 
puntualmente stabilito il massimale del punteggio numerico attribuibile.
E’ ben noto che nei procedimenti di scelta del contraente contraddistinti – come 
nel caso di specie – dall’applicazione del criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’Amministrazione fonda la propria 
scelta non solo sull’entità del prezzo offerto, ma conferisce rilievo ad una 
pluralità di elementi, pur variabili in relazione allo specifico oggetto della 
gara, ma comunque da essa valutabili discrezionalmente nei limiti imposti dalla 
legge o sindacabili, in via generale, dal giudice amministrativo nell’ambito 
delle figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez. 
VI, 22 gennaio 2001 n. 192).
In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle offerte 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’art. 83 del 
D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 riconosce all’Amministrazione che indice la gara 
un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di definire nell’ambito 
della lex specialis gli elementi di giudizio dell’offerta tecnica: 
discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non 
in presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze (cfr. sul punto, ad 
es., T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 1480).
Rimane comunque ferma la necessità che l’Amministrazione aggiudicante 
predefinisca il peso che ciascuno degli elementi di valutazione da essa 
predeterminati assumerà nel giudizio finale dell’offerta tecnica, anche non 
necessariamente abbinandovi un punteggio determinato in modo assoluto, ma 
quantomeno individuando la rispettiva incidenza che il singolo parametro avrà 
rispetto agli altri e nel giudizio complessivo: a tale obbligo corrisponde un 
onere sul piano della motivazione del giudizio della commissione di gara, 
occorrendo che la stazione appaltante chiarisca la composizione analitica della 
sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale sia il peso specifico che il 
singolo elemento ha avuto nella valutazione dell'offerta relativa a quella voce 
(così Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2007 n. 6683).
L’art. 83, comma 2, del D.L.vo 163 del 2006 rende invero obbligatoria 
l’indicazione, da parte della lex specialis di gara, dei criteri di valutazione, 
precisando “la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche 
mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto 
tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si 
riferisce la soglia deve essere appropriato”.
I surriportati elementi di valutazione fissati dall’art. 7 del disciplinare di 
gara risultano logici, compiuti ed esaustivi, e hanno consentito alla 
Commissione formata per la valutazione dell’offerta economica di espletare il 
proprio compito pervenendo ad un giudizio finale altrettanto logico, compiuto ed 
esaustivo.
Il Collegio a tale riguardo reputa corretto l’assunto della difesa della 
controinteressata secondo il quale “cosa completamente diversa” dalla fissazione 
dei criteri di aggiudicazione da parte della lex specialis della gara è invece 
la pretesa di ciascuna impresa concorrente di individuare il percorso logico 
compiuto dalla Commissione giudicatrice nell’assegnazione dei punteggi relativi 
a ciascuna delle voci di valutazione: tale percorso, infatti, risulta 
individuato dalle motivazioni che assistono l’attribuzione dei relativi 
punteggi.
Tali motivazioni – a loro volta parimenti sindacabili da questo giudice sotto il 
profilo dell’eccesso di potere nella loro intrinseca logicità, compiutezza ed 
esaustività – sono state puntualmente rese, nel caso di specie, e risultano 
immuni da qualsivoglia vizio.
Nel verbale della seduta della Commissione predetta tenutasi in data 20 maggio 
2008 (cfr. doc. 10 della parte contro interessata) si legge, infatti, per quanto 
segnatamente attiene al Lotto 2, “Valore tecnico delle apparecchiature”, quanto 
segue: “Tutte le ditte presentano genertori ad alta frequenza con potenza di 5 
kW. Il generatore di GE offre buon range di variabilità dei kV (22-49 kVp); 
Siemens offre un generatore con maggiore capacità di mAs sul tubo radiogeno. Per 
quanto concerne le tecniche di lavoro manuali e automatiche con controllo della 
esposizione tutte le ditte offrono questa possibilità. I sistemi di esposizione 
automatica proposti da Siemens e Technologic si basano sullo spessore della 
mammella in compressione e/o sulla entità della forza di compressione applicata. 
GE offre il sistema di esposizione automatico che consente di selezionare la 
combinazione dei parametri radiologici sulla base della densità radiologica del 
tessuto mammario, determinata da una pre-esposizione. Per la sorgente radiogena, 
tutte le ditte presentano anodo rotante e fuochi di dimensioni 0.1 e 0.3 mm. 
Rispondenti alle norme NEMA e IEC. GE e Siemens offrono un’apparecchiatura 
dotata di tubo radiogeno ad anodo rotante a doppia vista: Mo/W nel caso di 
Siemens e MO/RH nel caso di GE, con quattro fuochi (2 per ogni pista per GE e 2 
fuochi polarizzati per Siemens). La ditta Technologic, invece, offre il tubo 
radiogeno con unica pista al W. L’anodo del tubo proposto da GE ha una capacità 
termica di 360 kHU, quello di Technologic di 300 kHU e quello di Siemens di 162 
kHU. La ditta Technologic offre due filtri in Argento e Rodio, mentre Siemens e 
GE presentano un numero elevato di combinazioni tra diversi filtri: Mo, Rh, W 
per Siemens, e MO, RH e BE per GE. … Tutti i mammografi sono dotati di 
dispositivi di ingrandimento: la ditta Technologic presenta kit dedicato con 
fattore di ingrandimento pari x1,8, mentre GE e Siemens presentano kit con due 
fattori di ingrandimento, pari a x1,5 e x1,8. … La consolle di acquisizione 
immagini dei sistemi proposti da Technologic e GE utilizzano un sistema 
operativo di tipo Solarix mentre Siemens usa un sistema operativo basato su 
Windows. Le ditte presentano monitor di acquisizione di dimensioni adeguate ed 
un’ampia capacità di memoria. Nella workstation di lavoro, le ditte propongono 
monitors da 5 MP ed un’adeguata dotazione di software di post-processing. Le 
ditte offrono, oltre ai due monitors da 5 MP, un terzo monitor per visualizzare 
le immagini provenienti da altre modalità, dando possibilità di realizzare un 
esame completo e di gestire la Worklist. GE e Siemens offrono la possibilità di 
elaborare le immagini di MR e/o altre modalità. Tutti i sistemi presentano la 
possibilità di collegamento al sistema RIS/PACS aziendale e una dotazione di 
protocolli DICOM adeguata. … I sistemi mammografici presentati sono tutti 
predisposti per il sistema stereotassico. Tutte le Ditte dispongono di un 
dispositivo con angolazioni stereotassiche + 15°, Siemens presenta angolsazioni 
stereotassiche + 10°. La stereotassi di Technologic non è completamente 
integrata al sistea, in quanto articolata con sistema a parte comprensivo anche 
di PC dedicato alla sua gestione”.
La Commissione, “tenuto conto dei progetti tecnici” dei diversi apparecchi 
offerti dalle imprese e a loro volta dettagliatamente esposti nei precedenti 
verbali redatti dalla Commissione medesima, “delle visite presso i siti di 
installazione e delle valutazioni sovraesposte”, ha quindi attribuito a Siemens 
e a GE 18 punti, e a Technologic Hologic 14 punti.
Dalla lettura di quanto sopra risulta ben evidente un apprezzamento 
sostanzialmente paritario dei vari profili qualitativi evidenziati dalle offerte 
Siemens e Ge, nel mentre il minor punteggio attribuito all’offerta Technologic 
Hologic ben si giustifica con la valutazione della mancata completezza 
dell’integrazione della stereotassi nel sistema offerto, nonché per l’unicità 
della pista del tubo radiogeno e per la minor disponibilità di filtri.
Per quanto attiene all’elemento della “Funzionalità climica e gestionale”, nel 
medesimo verbale la Commissione reputa “buona e facile per tutti i sistemi 
l’utilizzazione per esami di primo livello. Adeguti i ritmi di lavoro. Buone per 
tutte le apparecchiature le immagini ottenute, salvo qualche rumorosità di fondo 
da segnalare per il sistema Technologic. Siemens e GE presentano stereotassi 
integrate nella macchina, facili da utilizzare per esami di secondo livello. Per 
Technologic, invece, gli aspetti meccanici, funzionale e gestionali del sistema 
di stereotassi determinano, per gli esami di secondo livello, un limite alla 
funzionalità complessiva dell’apparecchiatura, che si ritiene nella fattispecie 
insuperabile, stante anche l’attuale organizzazione dell’attività delle Unità 
Operative preposte all’esecuzione dell’indagine”.
Relativamente a tale elemento di valutazione Siemens e GE hanno pertanto 
ottenuto 17 punti a fronte dei soli 4 attribuiti a Technologic Hologic.
Risulta ben evidente, nel brano del verbale testè riportato, la motivazione di 
tale risultato: l’offerta di Technologic Hologic sconta, ancora una volta, la 
mancata completezza dell’integrazione della stereotassi nel sistema, e la 
relativa circostanza determina una valutazione non positiva da parte della 
Commissione proprio in relazione all’impatto prevedibilmente non positivo della 
modalità di funzionamento dell’apparecchio nella metodologia di lavoro 
attualmente applicata nelle Unità operative destinatarie della frnitura oggetto 
della presente gara.
Per l’elemento di giudizio costituito dalle “Installazioni in ambito 
comunitario”, dalla lettura del verbale consta l’avvenuta attribuzione di 3 
punti a Siemens e di un punto sia a GE che a Technologic Hologic in relazione 
alla circostanza che “l’installato dichiarato da Siemens è nettamente superiore” 
rispetto a quello delle altre du imprese, nel mentre per quanto concerne 
all’ultimo elemento, relativo all’ “Assistenza tecnica e formazione del 
personale”, sono stati attribuiti 2 punti a tutte e tre le imprese, in quanto 
“le proposte di assistenza tecnica e formazione del personale possono ritenersi 
adeguate per tutte le Ditte”.
Conclusivamente, avendo l’offerta tecnica di Technologic Hologic conseguito un 
punteggio di 21/40, ossia 14+4+1+2/40 = 21/40 e, quindi, inferiore alla soglia 
minimale di 24/40 fissata dalla lex specialis della gara, la stessa è stata 
esclusa dal procedimento di scelta del contraente.
Per tutto quanto sopra, risulta con ogni evidenza che nel processo verbale testè 
riassunto è stata data ampia contezza delle motivazioni che hanno assistito la 
Commissione preposta alla valutazione dell’offerta tecnica nell’attribuzione dei 
vari punteggi.
Va anche rimarcato che l’esaustività degli elementi di valutazione individuati 
dalla stessa lex specialis di gara escludeva, di per sé, la necessità di 
integrare nell’ambito di quest’ultima gli elementi medesimi con altri 
sub-parametri.
A maggior ragione, poi, tale integrazione doveva reputarsi già a quel tempo 
preclusa alla Commissione giudicatrice della gara.
Il Collegio, a tale ultimo riguardo, non sottace che all’epoca dei fatti di 
causa era vigente l’originario testo dell’art. 83, comma 4, del D.L.vo 163 del 
2006, in forza del quale – e segnatamente dell’ultimo periodo del comma stesso – 
“la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le 
offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per 
attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il 
minimo e il massimo prestabiliti dal bando”.
La disposizione testè riportata è stata ora abrogata per effetto dell’art. 1, 
comma 1, lett. u) del D.L.vo 11 settembre 2008 n. 152 anche – e soprattutto – in 
accoglimento di vari rilievi comunitari che ne avevano denunciato la sostanziale 
sua difformità dal testo dell’art. 53 della direttiva 2004/18/CE, il quale 
ultimo non reca – invero – la previsione di tale potere per l’organo giudicante 
della gara.
Il Collegio non sottace l’esistenza di pronunce giudiziali che, per quanto 
segnatamente attiene all’epoca antecedente all’entrata in vigore della testè 
riferita novella del settembre del 2008, affermano “la cogenza dell’obbligo in 
capo alla Commissione di predisporre i divisati criteri motivazionali”, e ciò 
sulla base del “chiaro disposto” normativo a quel momento vigente (cfr., ad es., 
T.A.R. Piemomte, Sez. I, 14 gennaio 2009 n. 82), ma reputa di aderire 
all’orientamento opposto, in forza del quale già secondo l’originario testo 
dell'art. 83, comma 4, del codice del contratti la lex specialis di gara doveva 
indicare eventuali sottocriteri di valutazione, essendo devoluta a quel tempo 
alla competenza della Commissione di gara un’attività meramente interpretativa 
al riguardo (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2188 e, 
quanto mai puntualmente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 dicembre 2008 n. 10913).
5.3. Con il secondo ordine di censure la ricorrente ha dedotto, in buona 
sostanza, eccesso di potere per illogicità della condotta della Commissione 
giudicatrice dell’offerta tecnica in considerazione della circostanza che la 
stessa non avrebbe operato allo stesso modo nella valutazione delle 
apparecchiature proposte dalle imprese concorrenti, ed in particolare avrebbe 
visionato gli apparecchi offerti da Siemens e da GE in un ambito ospedaliero, 
nel mentre l’apparecchio offerto da Technologic Hologic sarebbe stato visionato 
presso uno stand fieristico, con conseguente vizio della valutazione determinato 
dall’impossibilità di verificare ivi la piena funzionalità dell’apparecchio 
medesimo.
L’esame degli atti di causa induce, peraltro, ad una ricostruzione di quanto 
avvenuto in termini sensibilmente diversi rispetto all’esposizione della 
ricorrente.
Nel verbale n. 1 dd. 14 gennaio 2008 la Commissione preposta alla valutazione 
dell’offerta tecnica si è determinata nel senso di chiedere alle imprese 
concorrenti “un elenco dei siti di installazione delle apparecchiature proposte, 
possibilmente vicini alla provincia di Padova, al fine di programmare quanto 
prima eventuali visite per visionare le apparecchiature in esercizio clinico” 
(cfr. doc. 10 di parte ricorrente).
In conseguenza di ciò, con nota Prot.n. 7138 dd. 23 gennaio 2008 l’Azienda 
U.L.S.S. n. 15 ha inoltrato a tutte le imprese partecipanti alla gara, ivi 
segnatamente compresa Technologic Hologic, la richiesta di segnalare al riguardo 
i siti presso i quali gli apparecchi rispettivamente offerti erano disponibili 
per essere visitati (cfr. doc. 5 di parte resistente).
In pari data Technologic Hologic ha riscontrato tale nota, comunicando il 
seguente “elenco delle installazioni site nella zona: Ospedale di Castelfranco 
Veneto presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia e tavolo da biopsia 
Multicare Platinum; C.R.O. – Centro Riferimento Oncologico” (presumibilmente ad 
Aviano, prov. di Pordenone) presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia e 
tavolo da biopsia Multicare Platinum; Ospedale di san Vito al Tagliamento (PN) 
presso servizio di Radiologia, mammografo Selenia predisposto per Stereloc II. 
La visita dimostrativa sarà a completo carico della nostra Società e sarà 
possibile assistere a misure di parametri tecnico/fisici e ad esami clinici per 
valutare sul campo l’effettiva funzionalità del sistema …” (cfr. ibidem, doc. 
6).
La Commissione ha programmato, come da proprio verbale n. 3 dd. 13 febbraio 2008 
(cfr. doc. 7 di parte controinteressata) le visite da eseguire, e in data 10 
aprile 2008 essa si è quindi recata presso l’Ospedale di Castelfranco veneto al 
fine di esaminare l’apparecchio offerto da Technologic Hologic.
Per quanto qui segnatamente interessa, nel relativo verbale n. 6 di pari data 
(cfr. ibidem, doc. 10), si legge che la Commissione stessa ha visionato “in 
funzione la stessa apparecchiatura proposta… con tubo al tungsteno e detettore 
al selenio con conversione diretta, in esercizio da alcuni anni. Nel corso della 
visita sono stati effettuati alcuni esami mammografici dei quali la Commissione 
ha potuto valutare lo svolgimento e l’esito”; peraltro, la Commissione ha pure 
rilevato che “l’apparecchiatura” ivi esaminata “dispone di monitor tradizionali 
anziché LCD” e ha dato atto che “non è stato possibile visionare il sistema di 
stereotassi integrata”, specificamente offerto da Technologic Hologic ma, come 
si è visto innanzi, non completamente integrato con il restante sistema, in 
quanto “non disponibile presso la struttura, che ha scelto di adottare un 
diverso sistema con lettino e tubo indipendenti dall’attrezzatura mammografica” 
.
Da quanto sin qui esposto risulta, quindi, che - a differenza di quanto 
affermato nel ricorso - un apparecchio prodotto dalla ricorrente è stato 
regolarmente visionato dalla Commissione in un sito ospedaliero, che tale visita 
è avvenuta su segnalazione della medesima ricorrente.
Peraltro, la visita stessa ha riguardato un apparecchio differente rispetto a 
quello offerto in gara da Technologic Hologic: e ciò non tanto perché 
l’apparecchio non era munito di monitor LCD, ma in quanto era privo del sistema 
di stereotassi integrata: sistema che, per l’appunto, in tale occasione la 
Commissione non ha potuto verificare nel suo materiale funzionamento.
La spiegazione di tale circostanza va ricercata nello stesso documento di 
referenze predisposto per la gara da Tehnologic Hologic, laddove si afferma che 
“per quanto riguarda la funzionalità Stereotassi la soluzione preferita da molti 
utenti è il sistema autonomo ed indipendente tavolo Multicare Latinum, mentre il 
sistema installabile sul mammografo mod. Stereoloc II” – ossia, giova ribadire, 
quello concretamente offerto nella gara per cui qui è causa – “è di nuovissima 
generazione (inizio 2007) ed al momento in Italia solo l’installazione di San 
Vito al Tagliamento è predisposta per ricevere lo Stereoloc II” (cfr. doc. 18 di 
parte contro interessata).
Si deve dunque concludere nel senso che all’atto dell’effettuazione delle visite 
da parte della Commissione, Technologic Hologic non disponeva di apparecchi 
funzionanti in Italia aventi le caratteristiche del prodotto offerto in gara, 
ossia quello Stereoloc II dotato di stereotassi integrata, posto che anche nello 
stabilimento ospedaliero di San Vito al Tagliamento l’apparecchio ivi 
funzionante non era a quel momento dotato dell’attrezzatura supplementare, ma 
soltanto “predisposto” per riceverla.
In tale contesto, quindi, l’ulteriore visita eseguita dalla Commissione presso 
lo stand di Hologic a Vienna non va considerata – come sostiene la ricorrente – 
quale prova di un trattamento deteriore nei suoi confronti, bensì come tangibile 
prova di scrupolo della Commissione medesima, la quale ha comunque profittato di 
un’ulteriore occasione (la sola materialmente possibile) per verificare 
direttamente il funzionamento dello Stereoloc II offerto in gara.
Nello stesso verbale n. 6 dd. 10 aprile 2008 redatto dalla Commissione è stato 
dato puntualmente atto di ciò, posto che ivi si legge, dopo la descrizione della 
visita di Castelfranco Veneto, che “il sistema di stereotassi è stato visionato 
da alcuni Componenti presso lo stand della ditta Technologic alla mostra tecnica 
del Congresso Europeo di Radiologia (Vienna 7-11 marzo 2008). La dimostrazione è 
stata effettuata da personale italiano presente allo stand. La stereotassi 
integrata è composta da una struttura meccanica che viene applicata al 
mammografo e da una stazione accessoria collegata al tavolo di comando, per la 
gestione computerizzata della centratura per il prelievo. La stereotassi viene 
effettuata con il medesimo piatto diagnostico della macchina, con finestra 50x54 
mm. ed angolatura + 15°. Peraltro, la struttura meccanica da installare nei 
supporti è risultata pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti, 
difficilmente inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione. 
La stazione computerizzata accessoria, dotata di monitor e tastiera per il 
centraggio virtuale, deve essere posizionata accanto al mammografo, nella stessa 
stanza diagnostica, con riduzione degli spazi operativi. Dal computer le 
coordinate vengono trasmesse al piccolo display collegato alla parte meccanica 
della stereotassi, ottenendo il posizionamento automatico del porta ago con 
esclusione dell’asse “Z”, che viene ottenuto manualmente”.
Ogni prospettazione di disparità di trattamento da parte della ricorrente va 
pertanto respinta; e risulta, allo stesso tempo, del tutto contraddittoria con 
la stessa impostazione difensiva di Technologic Hologic l’affermazione che, per 
quanto riguarda l’aggiudicazione del lotto 1 della stessa gara, l’offerta di 
Siemens era stata esclusa in quanto non era stato possibile per la Commissione 
visionare l’oggetto della proposta fornitura: qui, infatti, la visita è stata 
fatta e ripetuta, addirittura in un Paese straniero e offrendo addirittura una 
“chance” in più alla concorrente che si pretenderebbe “discriminata”.
5.4. Con il terzo ordine di censure la ricorrente ha censurato l’erroneità della 
valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica in 
esito all’anzidetta visita fatta a Vienna in occasione del Congresso Europeo di 
Radiologia, secondo la quale l’apparecchiatura proposta da Technologic Hologic 
sarebbe “pesante, ingombrante, complessa da installare nei supporti, 
difficilmente inseribile da una sola persona e, quindi, di difficile gestione”.
Premesso che, come è ben noto, il giudizio espresso dalla Commissione 
giudicatrice di una gara pubblica è per sua natura atto contraddistinto da una 
discrezionalità anche – e soprattutto – di indole tecnica e, in quanto tale, 
giudizialmente sindacabile soltanto se viziato da manifesta illogicità, 
irragionevolezza, arbitrarietà travisamento dei fatti (cfr. sul punto, ex multis, 
Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005 n. 4406), risulta altrettanto evidente che 
nel giudizio finale espresso dalla medesima Commissione nel proprio verbale dd. 
20 maggio 2008, riportato per ampia parte al precedente § 5.2. della presente 
sentenza, il giudizio espresso dalla Commissione stessa sulla “funzionalità 
clinica e gestionale” dell’apparecchio proposto da Technologic Hologic non è 
tanto incentrato sul peso e sull’ingombro dell’apparecchio ove fornito con la 
dotazione supplementare della stereotassi, quanto sulla mancata completezza 
dell’integrazione del dispositivo di quest’ultima rispetto al sistema: 
circostanza, questa, che è stata quindi apprezzata “ex se” dalla Commissione, 
anche a prescindere da ogni estrinseca valutazione in termini di spazio occupato 
e di sforzi fisici richiesti agli operatori.
Del resto, e come si è parimenti visto innanzi, l’obiettiva circostanza della 
mancata completezza dell’integrazione tra stereotassi e funzioni di base del 
mammografo non solo non è smentita, ma è anzi pienamente confermata dalla stessa 
ricorrente: ed essa, anziché essere considerata in senso positivo, è stata nella 
specie determinante per un apprezzamento finale da parte della Commissione in 
senso sfavorevole all’offerta di Technologic Hologic.
5.5. Con il quarto ordine di censure la ricorrente afferma che la Commissione 
non avrebbe correttamente valutato l’elemento del numero delle “installazioni in 
ambito comunitario” nei riguardi delle imprese concorrenti, omettendo in 
particolare di considerare le oltre 300 apparecchiature installate in Europa dal 
gruppo Technologic Hologic.
A ben vedere, tuttavia, la ricorrente non ha prodotto in sede di gara l’elenco 
di tali installazioni, limitandosi soltanto ad affermare che “il numero di 
installazioni in Europa, ad esclusione dell’Italia, al momento della stesura di 
questo documento, è di oltre 300 installazioni”, senza peraltro produrre alcun 
elenco delle stesse.
Inoltre, per quanto attiene alle installazioni avvenute in Italia, la ricorrente 
ha prodotto un documento recante l’elencazione dell’avvenuta installazione di 
due diverse tipologie di apparecchiature, ossia alcune in effetti riguardanti il 
Modello Selenia proposto in gara, ed altre riguardanti i sistemi stereotassici 
Tyco Stereoguide, Multicare e Multicare Platinum, in effetti parimenti prodotti 
dal gruppo Technologic Hologic ma nella specie non formanti oggetto di offerta.
Il complesso delle installazioni considerabili quale titolo per Technologic 
Hologic e da essa nella specie documentate assomma, quindi, a 16 apparecchi 
funzionanti in altrettanti siti (cfr. doc. 18 di parte controinteressata): 
numero, questo, nettamente inferiore a quello documentato da Siemens (cfr. 
ibidem, doc. 19).
Tale considerazione di fondo consente pertanto di acclarare che correttamente la 
Commissione ha riconosciuto in Siemens il soggetto che ha prodotto il maggior 
numero di referenze.
5.6. Da ultimo, con il quinto ordine di censure la ricorrente deduce 
l’illegittimità dell’avvenuta aggiudicazione dell’offerta nei riguardi di 
Siemens, in quanto disposta nei confronti del concorrente che non aveva 
presentato l’offerta più bassa.
A prescindere dalla circostanza che l’asserzione della ricorrente secondo la 
quale la propria offerta economica sarebbe più bassa di quella di Siemens non 
può essere comprovata proprio perché Technologic Hologic è stata esclusa dal 
relativo esame non avendo raggiunto il prescritto minimo di punteggio 
riguardante l’offerta tecnica e la relativa busta non è stata quindi aperta, 
risulta ben evidente – e del tutto assorbente – la ben nota circostanza che nel 
sistema di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa la gara può 
essere vinta anche dal concorrente che non ha offerto il prezzo più basso, posto 
che l’esito del procedimento di scelta del contraente è determinato sulla base 
della sommatoria dei punteggi ottenuti dai concorrenti in relazione sia 
all’offerta economica che all’offerta tecnica.
6. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati 
tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente 
pronunziando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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