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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR TOSCANA, Sez. II - 17 settembre 2009, n. 1448
 
INQUINAMENTO - Area contaminata - 
Artt. 244, 253 e 250 del d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario dell’area contaminata 
- Onere di bonifica - Vincolo reale sul fondo e privilegio speciale in favore 
dell’amministrazione - Notifica dell’ordine di bonifica al proprietario 
incolpevole. Dal combinato disposto degli artt. 244, 253 e 250 del d.lgs. n. 
152/2006, si ricava che il proprietario dell’area contaminata, ove non sia a sua 
volta responsabile dell’inquinamento, non ha alcun obbligo di provvedere 
direttamente alla verifica del livello di contaminazione ed alla bonifica, ma ha 
l’onere di farlo se intende evitare la costituzione del vincolo reale sul fondo 
e la nascita del privilegio speciale in favore dell’amministrazione; ne discende 
che l'ordine di eseguire quelle attività ben può essere notificato anche al 
proprietario incolpevole, ma al solo fine di metterlo in condizione di assolvere 
a tale onere e mantenere così l’area libera da vincoli (cfr. Cons. Stato, sez. 
VI, 5 settembre 2005, n. 4525). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - I .s.r.l. (avv.ti 
Camero e Del Seppia) c. Comune di Lucca (avv.ti Picone e Papanicolau) - TAR 
TOSCANA, Sez. II - 17 settembre 2009, n. 1448
INQUINAMENTO - Sito inquinato - Pendenza di sequestro giudiziario - Effetti 
sull’ordine di bonifica - Art. 247 d.lgs. n. 152/2006. La pendenza del 
sequestro giudiziario di un sito inquinato incide, sulla eseguibilità 
dell’ordine di bonifica (e dell’eventuale esecuzione in danno ad opera 
dell’amministrazione), e non anche sulla sua legittimità. L’art. 247 del d.lgs. 
n. 152/2006 prevede infatti espressamente che, laddove il sito inquinato sia 
sottoposto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può comunque 
autorizzarvi l'accesso per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, 
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire 
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della 
situazione ambientale. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - I .s.r.l. (avv.ti Camero e 
Del Seppia) c. Comune di Lucca (avv.ti Picone e Papanicolau) - TAR TOSCANA, 
Sez. II - 17 settembre 2009, n. 1448
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono di rifiuti - Art. 14 d.lgs. n. 22/97 e 
art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario dell’area - Imputabilità 
dell’abbandono a titolo di dolo o colpa. In tema di abbandono di rifiuti, la 
giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura prevista 
dall'art. 14 del D.Lgs. n. 22/97, riteneva che il proprietario dell'area fosse 
tenuto a provvedere allo smaltimento, ma solo a condizione che ne fosse 
dimostrata la corresponsabilità almeno a titolo di colpa con gli autori 
dell'illecito, ed aveva conseguentemente escluso che la norma configurasse 
un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva, affermando l'illegittimità degli 
ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di 
un fondo in mancanza di adeguata dimostrazione, da parte dell'amministrazione 
procedente, dell’imputabilità soggettiva della condotta, sulla base di 
un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione. I medesimi principi si 
traggono oggi dalla previsione di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/06, che non 
soltanto riproduce il tenore dell'art. 14 cit. circa la necessaria imputabilità 
dell’abbandono a titolo di dolo o colpa, ma integra il precedente precetto, 
precisando che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base 
agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai 
soggetti preposti al controllo” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 
4061). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - I .s.r.l. (avv.ti Camero e Del Seppia) c. 
Comune di Lucca (avv.ti Picone e Papanicolau) - TAR TOSCANA, Sez. II - 17 
settembre 2009, n. 1448
 
N. 01448/2009 REG.SEN.
N. 00983/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 983 del 2007, proposto da:
Immobiliare S. Quirico S.r.l., in persona del legale rappresentante "pro 
tempore", rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Camero e Giovanni Del 
Seppia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, 
via Ricasoli 40;
contro
Comune di Lucca, in persona del Sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso 
dagli avv.ti Savio Picone e Nicoletta Papanicolau, con domicilio eletto presso 
la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
Dirigente del Settore Ambiente - Comune di Lucca;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Comune di Lucca – Dirigente del Settore 
Dipartimentale 7 Tutela Ambiente U.O. Problematiche Ambientali, prot. 22262 del 
30 marzo 2007, notificato il successivo 17 aprile 2007 alla Immobiliare S. 
Quirico S.r.l. in qualità di proprietaria di un lotto di terreno posto in loc. 
Monte S.Quirico - Lucca, e con il quale veniva ordinato, entro 60 giorni dalla 
notifica e munito della necessaria autorizzazione per l’accesso all’area 
sottoposta a sequestro penale: 1) la rimozione, l’avvio allo smaltimento e 
ripristino dello stato dei luoghi, in conformità alla normativa vigente, delle 
terre e rocce di varia natura e dei rifiuti costituiti da materiali provenienti 
da demolizioni edilizie(quali laterizi di vario genere e pezzatura, calcestruzzo 
anche armato, lastre di asfalto, interi pezzi di muri) rinvenuti sul terreno di 
proprietà della Immobiliare S:Quirico S.r.l.; 2) la verifica, per l’area di 
sedime, di eventuali superamenti della (Concentrazione soglia di contaminazione 
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica 
destinazione d’uso dei siti) di cui all’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 
152/06, tali da necessitare operazioni di bonifica, nonché di ogni altro atto 
presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 15 e depositato il 19 giugno 2007, la Immobiliare S. 
Quirico S.r.l., proprietaria di un lotto di terreno interessato da attività 
edilizia (costruzione di unità residenziali) nella località Monte S. Quirico del 
Comune di Lucca, impugnava l’atto in epigrafe, mediante il quale le era stata 
ordinato di procedere alla rimozione ed allo smaltimento delle terre e rocce e 
dei materiali di risulta provenienti da demolizione rinvenuti sul terreno 
predetto a seguito di sopralluogo della Polizia Provinciale, nonché di 
provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, e di verificare il superamento 
– nell’area di sedime – della concentrazione soglia di contaminazione del suolo, 
del sottosuolo e delle acque, ai fini dell’eventuale avvio delle necessarie 
operazioni di bonifica. La società ricorrente articolava le proprie doglianze in 
sette motivi in diritto, e concludeva per l’annullamento del provvedimento 
impugnato, previa sospensiva.
Costituitosi in giudizio il Comune di Lucca, che resisteva alle domande 
avversarie, con ordinanza del 12 – 13 luglio 2007 il collegio accordava alla 
ricorrente la misura cautelare richiesta.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella 
pubblica udienza del 4 giugno 2009, preceduta dal deposito di documenti e 
memorie difensive.
DIRITTO
1. La controversia ha per oggetto il provvedimento dirigenziale in epigrafe, in 
forza del quale il Comune di Lucca – verificato che i lavori di costruzione di 
alcune unità immobiliari, in corso su tre distinti lotti di terreno presso la 
frazione di Monte S. Quirico, avevano alterato l’originaria morfologia dell’area 
mediante l’apporto di terre, rocce e materiali di risulta di varia natura, a 
formare una ripida scarpata – ha ordinato alla odierna ricorrente, proprietaria 
di uno dei lotti interessati dai lavori, di procedere al ripristino dello stato 
dei luoghi, previa rimozione e smaltimento dei materiali estranei, nonché di 
verificare il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) 
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
2. Con il primo motivo di gravame, l’illegittimità del provvedimento impugnato è 
dedotta sotto il profilo dell’incompetenza, sostenendosi che si tratti 
dell’esercizio di poteri espressamente riservati al Sindaco dall’art. 192 D.Lgs. 
n. 152/06. La censura deve tuttavia considerarsi superata in virtù del 
sopravvenuto provvedimento sindacale in data 19 giugno 2007, adottato ai sensi 
dell’art. 6 della legge n. 249/68, la cui efficacia sanante opera 
retroattivamente e, notoriamente, non è preclusa dalla pendenza dell’impugnativa 
giurisdizionale dell’atto viziato da incompetenza (fra le molte, cfr. Cons. 
Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2894).
2.1. Con il secondo motivo, si fa poi valere un ulteriore profilo di 
incompetenza relativamente all’ordine, contenuto nell’atto impugnato, di 
verificare l’eventuale superamento delle CSC: ad avviso della società 
ricorrente, detta verifica, in quanto funzionale ad un successivo ordine di 
messa in sicurezza e bonifica, ricadrebbe infatti nell’ambito delle competenze 
della Provincia ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. n. 152/06. Il motivo è infondato, 
sia pure con le precisazioni che seguono.
L’art. 244 D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che la Provincia, ricevuta dagli enti 
preposti al controllo la comunicazione dell’avvenuta individuazione di siti, i 
cui livelli di contaminazione siano superiori ai valori di CSC, dopo aver svolto 
le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di 
superamento, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile 
della potenziale contaminazione a provvedere alle prescritte operazioni di messa 
in sicurezza e bonifica; l'ordinanza è altresì notificata al proprietario del 
sito nei cui confronti gli interventi di bonifica, qualora effettuati d’ufficio 
per l’ipotesi di mancata identificazione del responsabile dell’inquinamento, 
costituiscono onere reale e privilegio speciale per il recupero delle spese 
anticipate dall’amministrazione, come previsto dal successivo art. 253. Dal 
combinato disposto delle norme dianzi richiamate – cui va aggiunto l’art. 250, 
che individua nel Comune l’autorità competente in prima battuta all’esecuzione 
in danno degli interventi di bonifica – si ricava che il proprietario dell’area 
contaminata, ove non sia a sua volta responsabile dell’inquinamento, non ha 
alcun obbligo di provvedere direttamente alla verifica del livello di 
contaminazione ed alla bonifica, ma ha l’onere di farlo se intende evitare la 
costituzione del vincolo reale sul fondo e la nascita del privilegio speciale in 
favore dell’amministrazione; ne discende che l'ordine di eseguire quelle 
attività ben può essere notificato anche al proprietario incolpevole, ma al solo 
fine di metterlo in condizione di assolvere a tale onere e mantenere così l’area 
libera da vincoli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525). Ciò 
posto, si osserva innanzitutto come, nella specie, l’ordine di verifica delle 
CSC impartito dal Comune alla società ricorrente non corrisponda alla previsione 
astratta di cui all’art. 244 cit., presupponendo quest’ultima una situazione già 
accertata di inquinamento e l’individuazione del responsabile (in questo caso, 
sussisterebbe peraltro la dedotta incompetenza, vertendosi in tema di 
attribuzioni della Provincia); esso deve allora essere inteso come atto non 
cogente, ma volto a coinvolgere il proprietario del suolo nella procedura di 
accertamento della potenziale contaminazione, in modo da sollecitare 
l’esecuzione diretta, da parte di costui, delle verifiche e dei rimedi 
eventualmente necessari, onde evitare l’intervento sostitutivo del Comune.
2.2. Con il terzo motivo, la società ricorrente afferma poi che il provvedimento 
impugnato sarebbe stato assunto pur in mancanza dell’indispensabile presupposto 
della disponibilità dell’area, sottoposta dalla Procura della Repubblica di 
Lucca a sequestro preventivo e, pertanto, non suscettibile di essere sottoposta 
alle attività di ripristino volute dal Comune. In contrario, è sufficiente 
osservare come la legge preveda espressamente che, laddove il sito inquinato sia 
sottoposto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può comunque 
autorizzarvi l'accesso per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, 
bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire 
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della 
situazione ambientale (art. 247 D.Lgs. n. 152/06). La pendenza del sequestro 
incide, dunque, sulla eseguibilità dell’ordine di bonifica (e dell’eventuale 
esecuzione in danno ad opera dell’amministrazione), e non anche sulla sua 
legittimità, di talché la doglianza è infondata, a maggior ragione se si 
considera che le esigenze probatorie rivendicate come funzionali al pieno 
esercizio del diritto di difesa nell’ambito del giudizio penale non assumono, in 
realtà, alcun rilievo, stante la natura preventiva del sequestro in questione.
3. Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta che il provvedimento 
impugnato non conterrebbe alcun accertamento di responsabilità a suo carico, e 
che il Comune si sarebbe limitato ad emanare l’ordine di smaltimento dei rifiuti 
e ripristino dei luoghi sulla scorta dell’unico presupposto della proprietà 
dell’area, senza effettuare indagini dirette ad individuare il soggetto 
responsabile dell’abbandono dei rifiuti. Con il quinto motivo, da esaminarsi 
congiuntamente per ragioni di connessione, è quindi denunciata la violazione 
dell’art. 192 co. 3 D.Lgs. n. 152/06, per non essere stati gli accertamenti del 
Comune svolti in contraddittorio con l’interessata Immobiliare S. Quirico S.r.l..
3.1. Tali censure sono fondate.
In tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con 
riferimento alla misura prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 22/97, riteneva che 
il proprietario dell'area fosse tenuto a provvedere allo smaltimento, ma solo a 
condizione che ne fosse dimostrata la corresponsabilità almeno a titolo di colpa 
con gli autori dell'illecito, ed aveva conseguentemente escluso che la norma 
configurasse un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva, affermando 
l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente 
rivolti al proprietario di un fondo in mancanza di adeguata dimostrazione, da 
parte dell'amministrazione procedente, dell’imputabilità soggettiva della 
condotta, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione.
I medesimi principi si traggono oggi dalla previsione di cui all'art. 192 del 
D.Lgs. n. 152/06, che non soltanto riproduce il tenore dell'art. 14 cit. circa 
la necessaria imputabilità dell’abbandono a titolo di dolo o colpa, ma integra 
il precedente precetto, precisando che l'ordine di rimozione può essere adottato 
esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i 
soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo” (cfr. Cons. Stato, 
sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061). Tanto premesso, la motivazione dell’ordinanza 
di cui è causa non contiene alcun elemento dal quale inferire concreti profili 
di responsabilità della società ricorrente in ordine alla commissione delle 
condotte sanzionate con l’ordine di ripristino, posto che dalla semplice 
titolarità del diritto dominicale sull’area interessata non può farsi 
discendere, lo si è detto, alcuna legittima presunzione in tal senso; né, per 
altro verso, risulta dagli atti che la stessa ricorrente sia stata in qualche 
modo coinvolta nell’effettuazione dei controlli e delle indagini culminate 
nell’adozione dell’ordine di ripristino, dovendosi quindi concludere che, anche 
per gli aspetti appena esaminati, l’atto impugnato incorre nei vizi allegati.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, possono ritenersi assorbite le 
censure svolte dalla ricorrente con il sesto ed il settimo motivo di ricorso, 
inerenti, rispettivamente, alla incompletezza della comunicazione di avvio del 
procedimento relativa all’ordine di demolizione, ed all’assenza di alcuna 
comunicazione di avvio riferibile all’ordine di effettuare le verifiche delle 
CSC. La riconosciuta, fondatezza dell’impugnativa, ancorché parziale, conduce 
all’accoglimento del ricorso, salve le ulteriori determinazioni che il Comune 
resistente riterrà di adottare.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla il 
provvedimento impugnato.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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