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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 17 luglio 2009, ord. n. 730
DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA - CACCIA - Regione Siciliana - Calendario venatorio 2009/2010 
- Sospensione - 
Mancata previsione del divieto di caccia lungo le rotte di migrazione (Z.P.S.). 
Va accolta, sussistendo il danno grave ed irreparabile, la domanda di 
sospensione del calendario venatorio 2009-2010 approvato con D.A. 15 aprile 2009 
dell’assessore Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, atteso che in esso 
non è espressamente previsto il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione 
dell’avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come individuate dalle 
disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli artt 1 co.5 e 21 co.2 L.157/92. Pres. f.f. Maisano, 
Est. Valenti - Legambiente- Comitato 
regionale siciliano onlus e altri (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della 
Regione Siciliana e altro (Avv. Stato) e Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti 
Gazzè, Lino e Mistretta).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 17/07/2009, ord. n. 
730
N. 00730/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01214/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2009, proposto da:
Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Antivivisezione 
Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, in persona dei rispettivi 
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. 
Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in 
Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;
contro
-la Presidenza Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore;
-l’ Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, in persona 
dell’Assessore pro tempore
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, 
presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
-Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. 
Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto 
presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-A.S.C.N. Assosciazione Siciliana Caccia e Natura e Consorti, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. 
Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via 
G. Pacini 12;
-Partito Politico Caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio 
eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e 
relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), 
avente ad oggetto "Calendario venatario 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 
del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e 
Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):
a) autorizza l'attività venatoria "dal 3" settembre 2009" alle specie Coniglio 
selvatico (Oryctolagus cuniculus}. Tortora (Streptopelia turtui), 
Merlo (Turdus menila) e Colombaccio (Columba palumbus),
b) autorizza la caccia alla Lepre italica (Lepus corsicanus) su tutto il 
territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche 
minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente 
previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA), già INFS;
e) autorizza la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) per tre mesi 
consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la 
previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;
d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla 
selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008. in contrasto con i periodi di 
caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;
e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, 
in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;
f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Vantazione di Incidenza (V.l.), 
nonché a Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S) ;
2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase 
provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e 
della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva 
Vantazione di Incidenza (V.l.) e Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti 
sopra indicati..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza Regione Siciliana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Agricoltura e Foreste 
Regione Siciliana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Siciliana della Caccia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/07/2009 il dott. Roberto 
Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che ai sensi dell’art.18 co.2 L157/1992 le Regioni, previo parere dell’ISPRA 
(già INFS) possono modificare -in relazione alle situazioni ambientali delle 
diverse realtà territoriali- i termini del prelievo venatorio previsto dal 
precedente comma 1 art.18 cit., che vanno comunque contenuti tra il 1° settembre 
ed il 31 gennaio dell'anno e nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato 
allo stesso comma;
Visto il provvedimento impugnato;
Visto il parere dell’ISPRA del 1/4/2009;
Considerato che rispetto alla Tortora (Treptopelia turtur), Merlo (Turdus 
Merula), Colombaccio (Columba palumbus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus 
cuniculus) l’ISPRA ha espresso parere favorevole all’anticipato prelievo 
limitatamente a sole 4-5 mezze giornate e che sul punto appaiono plausibili le 
considerazioni dell’Amministrazione sulla obiettiva impossibilità di controllo 
nei termini indicati dal parere cit.;
Considerato quanto controdedotto dalle parti resistenti in ordine al prelievo 
della Lepre italica (Lepus corsicanus), siccome il periodo di prelievo 
-rispetto a quanto già previsto con i CC.VV. degli anni precedenti- risulta oggi 
ridotto in termini temporali e territoriali (essendo esclusi alcuni comuni della 
provincia di Siracusa);
Considerato inoltre che, per quanto attiene alla Beccaccia (Scolopax 
rusticola), i periodo di prelievo previsto dall’art.18 co.1 lett. b) và 
dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
Ritenuto altresì che il provvedimento impugnato non prevede espressamente il 
divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte 
corrispondenti a Z.P.S., come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai 
sensi del combinato disposto degli artt 1 co.5 e 21 co.2 L.157/92, per cui in 
parte qua, nei limiti anzidetti, sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile 
e va quindi accolta la domanda di sospensione del primo provvedimento impugnati 
con il ricorso in epigrafe;
Considerato altresì che non sussistono i presupposti per giustificare la 
proposizione di questioni di legittimità costituzionale già in fase cautelare, 
impregiudicata ogni valutazione propria nel giudizio di merito, anche in ordine 
alle eccezioni delle parti resistenti;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione 
dell’esecuzione del primo provvedimento impugnato con il ricorso descritto in 
epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso 
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17/07/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
IL PRESIDENTE 
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2009
IL SEGRETARIO
		
		
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