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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 15 aprile 2009, n. 696
PESCA - Premio di fermo biologico - Art. 14 L.R. Sicilia n. 26/87 - Requisiti 
del natante - Stato di armamento e condizione di navigabilità - Mancanza di 
valida licenza di pesca - Rigetto dell’istanza di concessione del premio - 
Legittimità. Ai fini della concessione del premio di fermo biologico, di cui 
all’art. art. 14 della l.r. siciliana 27 maggio 1987, n.26 (modificato dall’art. 
5 della l.r. 7 agosto 1990, n. 25), per natante non può che intendersi quello 
che è pronto a navigare ed a svolgere l’attività cui è destinato, per cui 
necessario presupposto per la corresponsione del premio è che il natante sia in 
stato di armamento. Il concetto di armamento non può ritenersi disgiunto dalla 
condizione di navigabilità del natante, che, a sua volta, richiede dotazioni, 
equipaggio e documenti in regola, validi ed efficaci. Ne deriva che 
legittimamente è negato il premio al natante che, per la carenza di valida 
licenza di pesca, non si trovi in pieno esercizio. Del tutto irrilevante è la 
circostanza che nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/1990 non si preveda 
espressamente che il mancato rinnovo nel termine di scadenza della licenza di 
pesca possa comportare la decadenza dal premio in questione. Invero, non può 
richiamarsi nella fattispecie il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi volui, non 
dixit”, per la semplice ragione che la legge reg.le intende compensare 
l’imposizione di una sospensione di attività che comunque avrebbe potuto essere 
regolarmente esercitata, per cui appare consequenziale che, in mancanza di ciò, 
il premio non possa essere concesso, indipendentemente da una espressa 
previsione normativa (cfr. parere CGA n. 217/94). Pres. ed Est. Monteleone - 
G.P. (avv. Ballatore) c. C.C.I.A.A. di Trapani e altro (Avv. Stato).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 15/04/2009, n. 696
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00696/2009 REG.SEN.
N. 01971/1999 REG.RIC.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1971 del 1999, proposto da Giacalone 
Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ballatore, con domicilio eletto 
presso l’avv. Antonino Fileccia in Palermo, via G. Giusti, n.21;
 
contro
 
Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di Trapani, Assessorato Reg.le Cooperazione Commercio Artigianato 
Pesca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliataria per legge in 
Palermo, via A. De Gasperi n. 81,
 
per l'annullamento
 
- del decreto n. 1636/II/ del 4 
agosto 1998, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal 
ricorrente avverso il provvedimento della Camera di Commercio di Trapani n. 68 
del 3 aprile 1998 (di rigetto dell’istanza di concessione del premio di fermo 
biologico per l’anno 1996);
- dei provvedimenti nn. 51/98 e 68/98 della Camera di Commercio di Trapani.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta dall’Avvocatura 
dello stato per le Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2009 il Presidente dott. Nicolo' 
Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con ricorso notificato il 9 giugno 
1999 e depositato il successivo giorno 25, il sig. Giacalone Pietro ha impugnato 
i provvedimenti in epigrafe indicati, concernenti il rigetto dell’istanza di 
concessione per l’anno 1996 del premio di fermo biologico (previsto dalle leggi 
reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990), in base alla considerazione che “l’unità di 
pesca aveva l’attestazione di pesca scaduta durante il 1° periodo di F.B. e 
l’istanza di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza”.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, col favore delle 
spese, deducendo i seguenti motivi:
1) In ordine al decreto assessoriale n. 205/234 del 19 marzo 1999 (che ha 
dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente): 
illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà con precedenti 
manifestazioni, in quanto lo stresso Assessorato aveva in precedenza esaminato 
alcuni ricorsi gerarchici aventi il medesimo oggetto;
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Omessa motivazione dei 
provvedimenti nn. 51/98 e 68/98 della Camera di Commercio di Trapani.
3) Violazione dell’art. 6 del D.M. 26 luglio 1995, in quanto il ricorrente aveva 
richiesto il rinnovo della licenza di pesca entro i sei mesi dalla scadenza.
4) Contraddittorietà con precedente manifestazioni, in quanto negli anni 
precedenti, in situazioni analoghe, era stato regolarmente corrisposto il premio 
in questione.
5) Mancata applicazione delle leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990 - Illogicità 
manifesta.
Dalle disposizioni contenute nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990 
non si evince in alcun modo che il mancato rinnovo nel termine di scadenza 
dell’attestazione provvisoria possa comportare la decadenza dal premio in 
questione.
6) Incompetenza per materia - Irragionevolezza e disparità di trattamento.
Sia l’Assessorato che la Camera di Commercio dovevano limitarsi a verificare 
l’effettivo rispetto del periodo di fermo di 45 giorni e l’effettivo esercizio 
dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nell’anno 1996 e a prendere atto 
dell’autorizzazione rilasciata alla nave, senza esercitare alcun controllo sulla 
regolarità dell’iter di concessione del documento. Peraltro, si è venuta 
a creare una irragionevole disparità di trattamento tra armatori muniti di 
attestazione provvisoria non scaduta durante il periodo di fermo e chi, come il 
ricorrente, ha chiesto il rinnovo del certificato di sicurezza durante tale 
periodo.
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per le Amministrazioni intimate, con 
memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il 
rigetto del ricorso; vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2009, su conforme richiesta dei difensori 
delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso è infondato.
Privo di giuridico pregio è il primo motivo, rivolto avverso il provvedimento n. 
205/234 del 10 marzo 1999, con il quale l’Assessore alla Cooperazione, 
Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana ha dichiarato 
inammissibile il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il 
provvedimento della Camera di Commercio di Trapani n. 68 del 2 aprile 1998 (di 
rigetto dell’istanza di concessione per l’anno 1996 del premio di fermo 
biologico (previsto dalle leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990), in quanto, 
come correttamente affermato dall’Assessore, in effetti, non sussiste alcun 
“rapporto di gerarchia” esterna tra le due Amministrazioni.
L’odierno ricorso, quindi, si appalesa irricevibile per tardività relativamente 
all’impugnativa dei provvedimenti n. 51 del 2 aprile 1998 e n. 68 del 3 aprile 
1998, adottati dalla Camera di Commercio di Trapani (Ente autonomo non 
subordinato gerarchicamente all’Assessorato regionale).
I relativi motivi d’impugnazione sono, comunque, infondati.
All’esame delle censure dedotte occorre premettere la citazione della normativa 
regionale sulla corresponsione del premio per il fermo biologico dei natanti.
L’art. 14 della l.r. 27 maggio 1987, n.26 (modificato dall’art. 5 delle l.r. 7 
agosto 1990, n. 25) dispone quanto segue:
-Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità 
della flotta, a decorrere dall’- 1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di 
fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o 
abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi 
svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti 
iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia “ ( 1° comma ).
“Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 
120 giorni dell'anno civile precedente, il natante abbia esercitato attività di 
pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e 
che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 
45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico 
forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno “ ( 3° comma ).
La ratio della richiamata normativa è evidente: da un canto, non creare 
sproporzioni tra le concrete potenzialità di pesca con le capacità della flotta, 
e dall’altro, concedere un ristoro in favore di quegli armatori i quali, “pur 
trovandosi nella condizione di poter svolgere attività di pesca, non 
l’esercitano per tutto il periodo in cui potrebbero, favorendo così il 
ripopolamento della fauna ittica”.
In questi termini si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione Siciliana nel parere n. 217/94 del 19 aprile 1994, con argomentazioni 
che il Collegio pienamente condivide.
Stante, infatti, la rilevata finalità delle citate disposizioni agevolative, per 
natante non può che intendersi quello che è “pronto a navigare ed a svolgere 
l’attività cui è destinato”, per cui necessario presupposto per la 
corresponsione del premio è che il natante sia in stato di armamento.
Privi di giuridico pregio sono, quindi, il terzo e il quinto dei motivi 
d’impugnazione (che, in ordine logico, vanno esaminati prima degli altri), 
stante che, ai fini che ne occupano, contrariamente a quanto sostenuto dal 
ricorrente, il concetto di armamento non può certamente ritenersi disgiunto 
dalla condizione di navigabilità del natante, che, a sua volta, richiede 
dotazioni, equipaggio e documenti in regola, validi ed efficaci.
Dette condizioni, peraltro, sono tassativamente elencate nel decreto 
assessoriale del 7 marzo 1995, in base al quale, fin dall’inizio del fermo 
supplementare, “l’impresa dovrà ormeggiare il natante completo delle dotazioni e 
delle attrezzature di bordo, depositando i ruoli di equipaggio e le licenze di 
pesca con le annotazioni di pertinenza”, ovviamente in corso di validità per 
l’intero periodo di fermo.
E’ chiaro che soltanto tali condizioni di navigabilità consentono di ritenere 
regolarmente imbarcato l’equipaggio e, quindi, di potere fruire della speciale 
forma di contribuzione; diversamente, sarebbe fin troppo facile per gli armatori 
mantenere fermo il natante e riscuotere il relativo premio anche nel periodo in 
cui il natante stesso, per carenze varie (nel caso di specie, per mancanza di 
valida licenza di pesca) non si trovasse in pieno esercizio, con la sussistenza 
di tutte le prescritte condizioni di sicurezza della nave.
Del tutto irrilevante è, pertanto, la circostanza, evidenziata nel ricorso, che 
nelle citate leggi reg.li n. 26/1987 e n. 25/19990 non si preveda espressamente 
che il mancato rinnovo nel termine di scadenza della licenza di pesca possa 
comportare la decadenza dal premio in questione.
Come ha compitamente osservato, invero, il C.G.A. nel richiamato parere, non può 
richiamarsi nella fattispecie il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi volui, 
non dixit”, per la semplice ragione che la legge reg.le intende compensare 
l’imposizione di una sospensione di attività che comunque avrebbe potuto essere 
regolarmente esercitata, per cui appare consequenziale che, in mancanza di ciò, 
il premio non possa essere concesso, indipendentemente da una espressa 
previsione normativa.
Quanto sopra esposto vale, altresì, a confutare anche gli altri motivi di 
gravame.
Infondato è il secondo motivo, stante che gli atti impugnati (nn. 51/1998 e 
68/1998) sono, seppur sinteticamente, motivati, avendo la Camera di Commercio 
esternato l’iter logico-giuridico seguito, considerando che “l’unità di 
pesca aveva l’attestazione di pesca scaduta durante il 1° periodo di F.B. e 
l’istanza di rinnovo è stata presentata dopo la scadenza”.
In ordine al quarto e sesto motivo, va osservato che i vizi di contraddittorietà 
provvedimentale e disparità di trattamento appaiono configurabili qualora la 
pubblica amministrazione, a fronte di un precedente comportamento legittimo in 
favore di un soggetto, abbia operato una scelta diversa e difforme in favore di 
un successivo richiedente, illegittimamente pregiudicandolo. In tali casi, 
l'azione della pubblica amministrazione si connota di irragionevolezza ed è su 
tali basi censurabile.
Nel caso in esame, invece, non pare emergere l'esistenza né di un precedente 
comportamento legittimo in situazioni analoghe (atteso che, stante la medesima 
normativa da applicare, anche le precedenti richieste si sarebbero trovate nella 
stessa situazione di contrasto con le finalità del premio, come sopra 
individuate) né la illegittimità del provvedimento adottato nel caso concreto.
Ed invero, in assenza dei presupposti richiesti, il precedente comportamento non 
può essere invocato per sostenere l'illegittimità, sotto i profili della 
contraddittorietà e della disparità di trattamento, del successivo corretto 
esercizio del medesimo potere; peraltro, l'Amministrazione non può dirsi 
obbligata a seguire sempre lo stesso indirizzo o dare alla legge sempre la 
stessa interpretazione (in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. II, 12 maggio 2003, 
n. 1538).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto per la sua 
infondatezza.
Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò sussistendo 
giusti motivi, anche in relazione alla natura della controversia.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, respinge 
il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 6 aprile 2009, con 
l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Maria Barbara Cavallo, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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