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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1633
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Impugnazione di provvedimenti lesivi dell’ambiente 
- Associazioni protezionistiche - Legittimazione - Poteri del giudice - Art. 13 
L. n. 349/1986. In materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi 
lesivi dell’ambiente da parte delle associazioni protezionistiche, il giudice 
amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione delle 
associazioni locali, avendo l'art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349 creato un 
ulteriore criterio di legittimazione, che si è aggiunto e non sostituito a 
quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità dei c.d. 
"interessi diffusi" in materia ambientale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 
V, 14 giugno 2007, n. 3192). Pres. f.f. Maisano, Est. Lento - W.W.F. (avv.ti 
Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione siciliana e altro (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1633
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Articolazioni 
territoriali - Legittimazione ad agire in giudizio - Esclusione - Carattere 
nazionale dell’associazione - Presupposto e limite - Previsioni statutarie di 
conferimento della legittimazione alle articolazioni locali - Irrilevanza. 
Le articolazioni territoriali di associazioni ambientaliste riconosciute ai 
sensi dell'art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, che ripetono il loro titolo 
legittimante da quello conferito all'Associazione nazionale di cui fanno parte, 
non sono dotate di autonoma legittimazione ad agire in giudizio nemmeno per 
l'impugnazione di provvedimenti ad efficacia territoriale circoscritta. Il 
carattere nazionale (o, comunque, ultraregionale) dell'Associazione costituisce 
infatti, al contempo, presupposto del riconoscimento e limite della 
legittimazione speciale, che ha, pertanto, carattere ontologicamente unitario. 
Solo l'Associazione nazionale in quanto tale è, pertanto, da considerare 
titolare ex lege, in virtù delle caratteristiche fondanti il riconoscimento, 
della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte anche nei giudizi 
aventi ad oggetto provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti. Irrilevanti 
appaiono, conseguentemente, eventuali specifiche previsioni statutarie di 
conferimento della legittimazione processuale ai rappresentanti delle 
articolazioni territoriali, avendo le stesse capacità di produrre effetti solo 
relativamente all'Ente e senza che ciò comporti una distribuzione della 
titolarità della situazione legittimante (in tal senso, ex multis, Consiglio di 
Stato, VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; 3 ottobre 2007, n. 5111; IV, 14 aprile 
2006, n. 2151; V, 17 luglio 2004, n. 5136; IV, 11 luglio 2001, n. 3878; TAR 
Liguria, II, 17 marzo 2009, n. 323; TAR Lombardia Milano, IV, 15 dicembre 2008, 
n. 5786). Pres. f.f. Maisano, Est. Lento - W.W.F. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. 
Presidenza della Regione siciliana e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, 
Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1633
AREE PROTETTE - DIRITTO VENATORIO - ZPS - Inclusione tra le aree naturali 
protette - Fondamento - Direttiva 92/43/CEE - Caccia all’interno di ZPS - 
Condotta penalmente sanzionata - Calendario venatorio della Regione 
siciliana2007/2008 - Illegittimità nella parte in cui non vieta espressamente la 
caccia nelle ZPS. Le ZPS sono classificabili tra le aree naturali protette, 
in quanto l’efficacia del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio del 25 marzo 2005, con il quale era stata annullata la deliberazione 
del 2 dicembre 1996, è stata sospesa con ordinanza del TAR Lazio Roma, sez. II 
bis, 24 novembre 2005, n. 6856, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato, 
sez. VI, n. 783 del 14 febbraio 2006. Va, peraltro, rilevato che tale 
classificazione è avvenuta sulla base della direttiva 79/409/CEE, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, la quale fa espressamente riferimento 
alla esigenza di tutela delle ZPS, che, insieme alle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC), di cui alla direttiva 92/43/CEE, costituisce la rete 
ecologica europea Natura 2000. Alla conclusione della sussistenza del divieto di 
caccia nelle ZPS si potrebbe, pertanto, pervenire anche sulla base della 
succitata direttiva (in tal senso T.A.R. Lombardia Milano, IV, 23 gennaio 2008, 
n. 105, TAR Lazio, I, 14 settembre 2006; per una questione connessa, TAR 
Sicilia, Palermo, n. 302/2009). Non vietandola, si autorizzata una condotta 
penalmente sanzionata. Invero, l’art. 11, comma 3, lettera f., della l. 6 
dicembre 1991, n. 394/1991, vieta l’introduzione di armi all’interno dei parchi, 
ai quali devono essere equiparate, in forza della delibera del 2 dicembre 1996 
suindicata, le ZPS. Ne deriva che la caccia all’interno delle ZPS è una condotta 
penalmente sanzionata e che il calendario venatorio della Regione Siciliana 
2007/2008 è illegittimo, nella parte in cui non la vieta espressamente. Pres. 
f.f. Maisano, Est. Lento - W.W.F. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della 
Regione siciliana e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 
ottobre 2009, n. 1633
DIRITTO VENATORIO - Regione siciliana - Statuto regionale - Caccia - Potestà 
legislativa esclusiva - L.R. n. 33/97 - Art. 19, c. 1 bis - Modifica dei termini 
del prelievo venatorio - Differenza con la disciplina nazionale ex art. 18, c. 2 
L. n. 157/92. La Regione Siciliana, nell’esercizio della potestà legislativa 
esclusiva, che a norma dell’art. 14, comma 1, lettera l), dello statuto 
regionale, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, 
ricomprende la caccia, ha approvato la l.r. n. 33/1997, contenente “norme per la 
protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la 
regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e 
forestale”. L’art. 19, comma 1 bis, di tale legge prevede che i termini del 
prelievo venatorio possano essere modificati, per determinate specie ed in 
relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle 
diverse realtà territoriali. Tali modifiche devono essere autorizzate 
dall’Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere 
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La differenza tra tale 
disposizione e quella di cui all’art. 18, comma 2, della l. 11 febbraio 1992, n. 
157 è data, principalmente, dal mancato condizionamento della anticipazione alla 
predisposizione di adeguati piani faunistico - venatori. Pres. f.f. Maisano, 
Est. Lento - W.W.F. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione 
siciliana e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 
2009, n. 1633
DIRITTO VENATORIO - Regione siciliana - Anticipazione del prelievo venatorio 
- Art. 19, c. 1 bis L.r. n. 33/97 - Presupposti - Parere dell’INFS - Carattere 
obbligatorio non vincolante - Calendario venatorio - Amministrazione regionale - 
Provvedimento difforme - Motivazione. L’art. 19, comma 1 bis, della l.r. n. 
33/1997, subordina l’anticipazione del prelievo venatorio essenzialmente a: 1) 
riferimento a determinate specie, nonché alle situazioni ambientali, biologiche, 
climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali; 2) acquisizione 
del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il parere dell’INFS, 
ha indubbio carattere obbligatorio, ma non vincolante. L’art. 7, comma 1, della 
l. n. 157/1992, qualifica, infatti, tale istituto come “organo scientifico e 
tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui 
funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle 
Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma 
quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, 
applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale 
ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il 
parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso 
dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle 
osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le 
valutazioni, che l'abbiano portata a disattendere il parere (in tal senso TAR 
Marche, I, 24 ottobre 2007, n. 1778). Pres. f.f. Maisano, Est. Lento - W.W.F. 
(avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione siciliana e altro (Avv. 
Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1633
DIRITTO VENATORIO - Accordo dell’Aja sulla conservazione degli uccelli 
acquatici migratori - L. 66/2006 - Eliminazione dell’uso della graniglia di 
piombo da caccia - Disposizione programmatica. La l. 6 febbraio 2006, n. 66, 
con la quale la Repubblica Italiana ha aderito all'Accordo sulla conservazione 
degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, fatto a L'Aja il 15 
agosto 1996, prevede, all’allegato 3, punto 4.1.4. che venga fatto “il possibile 
per eliminare l'uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide per 
l'anno 2000”. Trattasi di una disposizione programmatica, non immediatamente 
cogente, cosicchè la mancata previsione del divieto in questione non configura 
un profilo di illegittimità del calendario venatorio. Pres. f.f. Maisano, Est. 
Lento - W.W.F. (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza della Regione siciliana 
e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 
1633
 
N. 01633/2009 REG.SEN.
N. 01779/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. N. 1779/2007 proposto da “Legambiente – Comitato Regionale 
Siciliano” ed “Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF)”, 
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e 
difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Antonella Bonanno e 
Nicola Giudice, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in 
Palermo, via Massimo D’Azeglio, n. 27/c;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore;
- l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, in persona 
dell’Assessore pro tempore;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, 
presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per 
legge;
nei confronti di
- Associazione Venatoria “A.R.C.I. Caccia”, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di 
costituzione, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. prof. Giovanni 
Pitruzzella e dagli avvocati Carlo Comandè e Daniela Ferrara, presso il cui 
studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- associazione “Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.)”, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a 
margine dell’atto di intervento, dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola 
Giudice, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, 
via Massimo D’Azeglio, n.27/c;
ad opponendum:
- “Associazione Siciliana Caccia e Natura” e “Consiglio Siciliano Caccia, Pesca, 
Ambiente, Cinofilia e Sport”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti 
pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Russo, elettivamente 
domiciliati, presso lo studio dell’avv. G. Brischetto, in Palermo, via Cavour n. 
73;
- “Federazione Siciliana della Caccia”, “Federazione Italiana della Caccia”, 
“Unione Nazionale Enalcaccia p.t. – delegazione regionale”, in persona dei 
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, giusta 
procura a margine dell’atto di intervento, sia congiuntamente che 
disgiuntamente, dall’avv. prof. Giovanni Pitruzzella e dagli avvocati Carlo 
Comandè e Daniela Ferrara, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello, 
n. 40, sono elettivamente domiciliati;
PER L’ANNULLAMENTO
1) del decreto dell'Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste del 14 
giugno 2007, avente ad oggetto "calendario venatorio 2007/2008" (nonché dei 
relativi allegati "A" e "B"), pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 
2007, nelle parti in cui:
A) non prevede l'adeguamento del calendario venatorio ai divieti previsti 
dall’art 30 della l. n. 157/92 e dall’art. 30 della l. n. 394/91, derivanti dal 
coordinamento delle disposizioni contenute nel D.P.R. 357/1977, come modificato 
dal DPR 120/2003, e dalla deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato 
Nazionale per le Aree Naturali Protette, la quale ultima dispone che alle Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) si applica anche la tutela dell'art. 6 della L. 394 
/1991 per le aree naturali protette in ottemperanza di puntuali obblighi 
comunitari;
B) autorizza la caccia "dal 1° settembre 2007" alle specie: coniglio selvatico (oryctolagus 
cuniculus); tortora (streptopelia turtur); merlo (turdus merula); colombaccio (columba 
palumbus), e "dal 9 settembre 2007" alla specie quaglia (coturnix coturnix) 
(allegato "A", art. 1, comma 1, lettere a), b) ed f));
C) autorizza la caccia alla lepre italica (leprus corsicanus) su tutto il 
territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche 
minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come previsto anche 
dal parere dell’ INFS;
D) consente il prelievo degli uccelli acquatici senza l'osservanza dei divieti e 
delle prescrizioni di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Accordo uccelli 
acquatici -AEWA";
E) non prevede limitazioni alla caccia delle specie acquatiche necessarie per la 
conservazione dell'anatra marmorizzata (marmaronetta angustirostris) e della 
moretta tabaccata (aythya nyroca), come prevede il parere dell' INFS;
F) autorizza la caccia alla beccaccia (scolopax rusticola) (all. A, art. 1, 
comma 1, lett. e)) dal 16 settembre 2007 al 24 gennaio 2008 incluso, non 
prevedendo la chiusura anticipata al 31 dicembre 2007, come indica il parere 
dell' INFS;
G) autorizza la caccia alla selvaggina migratoria su tutto il territorio 
regionale indipendentemente dall'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) di 
appartenenza;
H) autorizza la caccia in forma vagante senza prevederne la chiusura anticipata 
ai 31 dicembre 2007, come indica il parere dell' INFS;
2) del piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, approvato in fase 
provvisoria con deliberazioni della Giunta Regionale n. 253 del 18 maggio 2006 e 
n. 287 del 21 luglio 2006, la cui clausola dell'inibitoria dell'attività 
venatoria all'interno delle Zone di Protezione Speciale individuate dalla 
Regione Sicilia con D.A. T.A. n. 46 del 21/2/2005, è stata sospesa;
3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello 
Stato per le Amministrazioni intimate;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della Associazione 
Venatoria “A.R.C.I. Caccia”;
Visti l’atto di intervento ad opponendum e la memoria della “Associazione 
Siciliana Caccia e Natura” e del “Consiglio Siciliano Caccia, Pesca, Ambiente, 
Cinofilia e Sport”;
Visti l’atto di intervento ad opponendum e la memoria della “Federazione 
Siciliana della Caccia”, della “Federazione Italiana della Caccia” e della 
“Unione Nazionale Enalcaccia p.t. – delegazione regionale”;
Visti l’atto di intervento ad adiuvandum e la memoria della associazione “Lega 
Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.)”;
Vista la memoria delle ricorrenti;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1589 del 7 settembre 2007;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 163 del 20 dicembre 2007, 
eseguita il 21 febbraio 2008;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 luglio 2009, i difensori delle parti come da 
verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso, notificato il 20 agosto 2007 e depositato il giorno 23 successivo, 
le associazioni “Legambiente – Comitato Regionale Siciliano” ed “Associazione 
Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF)”, hanno impugnato il decreto 
dell'Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste del 14 giugno 2007, 
pubblicato sulla GURS n. 31 del 13 luglio 2007, con il quale è stato approvato 
il calendario venatorio siciliano 2007/2008.
Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, 
di tale decreto relativamente alle parti indicate in epigrafe, nonché del piano 
regionale faunistico venatorio 2006/2011, approvato in via provvisoria con 
deliberazioni della Giunta Regionale n. 253 del 18 maggio 2006 e n. 287 del 21 
luglio 2006.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 2, comma 5, della l. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge 
quadro sulle aree protette), in riferimento alla delibera del comitato sulle 
aree protette del 2 dicembre 1996, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 139 del 17 
giugno 1997. Violazione dell’art. 3 della Cost. e degli artt. 14 e 17 dello 
statuto siciliano. Violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.
2) Violazione dell’art. 3, comma 4, della l. 6 dicembre 1991, n. 394 (legge 
quadro sulle aree protette). Eccesso di potere per sviamento. Violazione degli 
artt. 11 e 30 della l. 6 dicembre 1991, n. 394. Violazione art. 25 della Cost.. 
Violazione dell’art. 30 della l. n. 157/1992.
La mancata previsione del divieto di caccia nelle ZPS, classificate quali aree 
naturali protette dalla deliberazione calendata, comportando l’applicazione 
delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, 
n. 394, autorizzerebbe di fatto una condotta penalmente sanzionata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 11 e 30 di tale legge e, pertanto, violerebbe: le 
norme costituzionali in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni; il 
divieto di interferenza in materia penale di cui all’art. 117 della Cost. ed 
all’art. 14 dello statuto siciliano; il principio costituzionale di eguaglianza.
3) Violazione dell’art. 19 bis della l. 11 febbraio 1992, n. 157. Violazione 
dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto 
di istruttoria e motivazione inesistente.
La preapertura della caccia, in quanto comportante un prelievo venatorio in 
deroga alle previsioni di cui all’art. 9 della direttiva calendata, avrebbe 
dovuto essere (al contrario di quanto verificatosi) adeguatamente motivato, come 
espressamente disposto dall’art. 19 bis calendato, non potendosi, allo scopo, 
ritenere sufficiente il riferimento generico fatto ad un piano regionale 
faunistico venatorio provvisorio.
Si sarebbe, inoltre, disatteso immotivamente il parere (obbligatorio) dell’INFS, 
non solo relativamente alla preapertura della caccia, ma anche per i seguenti 
ulteriori aspetti: mancata chiusura anticipata al 31 dicembre 2007 del prelievo 
della beccaccia (scolopax rusticola); autorizzazione della caccia alla 
selvaggina migratoria su tutto il territorio regionale indipendentemente 
dall'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) di appartenenza; autorizzazione 
della caccia in forma vagante senza previsione della chiusura anticipata al 31 
dicembre 2007.
4) Violazione: degli artt. 1, commi 3 e 4, nonché dell’art. 18, comma 2, della 
l. 11 febbraio 1992, n. 157; dell’art. 19 della l.r. 1° settembre 1997, n. 33; 
dell’art. 7 della direttiva 79/409/CEE; della l. n. 812/1978 e della l. n. 
503/1981. Eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria, 
insufficiente motivazione; erroneità e difetto dei presupposti di fatto e di 
diritto, manifesta illogicità ed irragionevolezza.
La preapertura della caccia, in quanto disposta in assenza delle condizioni 
normativamente previste per la deroga ai prelievi venatori e poiché coinvolgente 
animali in riproduzione, violerebbe le norme calendate, essendo stata disposta 
senza preventivo adeguato studio scientifico.
Non sarebbe state rispettate le garanzie procedimentali previste in materia, 
stante: il mancato adeguamento (senza adeguata giustificazione) al parere dell’I.N.F.S.; 
la mancata preventiva predisposizione di un adeguato piano faunistico – 
venatorio come previsto dall’art. 18, comma 2, della l. n. 157/1992; la mancata 
attuazione di diversificazioni territoriali; la assenza di adeguata motivazione 
sulle peculiarità ambientali.
5) Violazione, sotto altro profilo, delle norme sopracalendate. Eccesso di 
potere per difetto o insufficienza di istruttoria, inadeguata ed insufficiente 
motivazione, difetto di presupposti, manifesta illogicità illogicità ed 
irragionevolezza.
Sarebbe stato disatteso senza adeguata motivazione il parere reso dall’INFS con 
riferimento alla necessità della limitazione del prelievo venatorio per la 
conservazione dell’anatra marmorizzata (marmaronetta angustirostis) e della 
moretta tabaccata (aythya nyroca), stante: la mancata apposizione di divieti di 
caccia in corrispondenza del lago trinità presso Castelvetrano e dei pantani di 
contrada Pozzillo in territorio di Salemi; la inclusione nell’elenco delle 
specie cacciabili della moretta, malgrado il rischio elevato di confusione con 
la moretta tabaccata, costituente specie a rischio di estinzione.
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, commi 3 e 4 ed 1, commi 1 e 2 
della l. 11 febbraio 1992, n. 157 e del D.P.C.M. del 7 maggio 2003. Eccesso di 
potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Il prelievo venatorio della lepre italica sarebbe stato autorizzato, in 
contrasto con il parere dell’INFS, senza diversificazione territoriale ed in 
assenza di misure di pianificazione e selettività del prelievo.
7) Violazione della l. 6 febbraio 2006, n. 66 “Accordo uccelli acquatici – AEWA”. 
Violazione degli artt. 117, commi 1 e 2, e 5 della Cost.
In violazione della legge calendata non sarebbe stato previsto il divieto di uso 
delle cartucce con pallini di piombo per la caccia nelle zone umide.
8) Violazione dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito 
dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, concernente l’attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica e 79/409. difetto 
assoluto di motivazione. Violazione della direttiva 42/2001/CEE concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 
Invalidità derivata dalla illegittimità del piano regionale faunistico venatorio 
approvato in fase provvisoria con deliberazione della Giunta regionale n. 253 
del 18 maggio 2006.
Il piano regionale faunistico venatorio avrebbe dovuto essere preventivamente 
sottoposto alla valutazione di incidenza di cui all’art. 6 del DPR 12 marzo 
2003, n. 120 ed alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 
42/2001/CEE.
Le ricorrenti hanno, inoltre, avanzato istanza di misure cautelari provvisorie, 
che è stata accolta con decreto presidenziale n. 1528 del 27 agosto 2007.
Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello 
Stato.
Sono intervenute ad opponendum l’”associazione siciliana caccia e natura” ed il 
“consiglio siciliano caccia, pesca, ambiente, cinofilia e sport”, che hanno 
presentato una memoria, con la quale hanno chiesto il rigetto del ricorso, vinte 
le spese, poiché infondato.
Hanno, in particolare rappresentato che:
- il divieto di caccia nelle ZPS sarebbe operativo in virtù della normativa 
nazionale, senza necessità di una sua espressa previsione; le direttive 
comunitarie in materia di tutela di tali aree non vieterebbero aprioristicamente 
qualsivoglia attività umana (ivi compresa la caccia), ma imporrebbero l’adozione 
di particolari metodi e strumenti di gestione (primo e secondo motivo);
- il parere dell’INFS non sarebbe stato disatteso per l’anticipazione del 
calendario venatorio, né in generale, né con riferimento alle specie: della 
tortora (per la quale è stato comunque fissato il limite massimo giornaliero di 
10 capi); del colombaccio, del merlo, della quaglia (per la quale è stato 
comunque fissato il limite massimo giornaliero di 4 capi e quello annuale di 40 
capi); del coniglio selvatico (terzo e quarto motivo);
- il calendario venatorio non avrebbe previsto tra le specie cacciabili la 
moretta tabaccata (aythya nyroca), ma la moretta (aythya fuligula); l’anatra 
marmorizzata sarebbe presente solo in due zone del territorio siciliano, 
cosicchè non si giustificherebbe un divieto generalizzato di prelievo (quinto 
motivo);
- in ossequio al parere dell’INFS sarebbe stato previsto un periodo molto 
limitato per il prelievo della lepre italica, nonché un limite massimo 
giornaliero di un capo ed annuale di due capi (sesto motivo);
- essendo ancora oggetto di studio la valutazione dell’impatto delle cartucce 
contenenti sostanze diverse dal piombo, il divieto di uso delle stesse nelle 
zone umide potrebbe essere previsto solo in calendari venatori successivi 
(settimo motivo).
Ha, altresì, eccepito l’inammissibilità della impugnazione del piano regionale 
faunistico venatorio 2006/2011, in quanto approvato, ma non ancora pubblicato e 
non comportante, comunque, alcuna refluenza sulla legittimità del calendario 
venatorio.
Si è costituita in giudizio l’associazione venatoria “A.R.C.I. caccia”, la quale 
ha depositato una memoria, con la quale ha preliminarmente precisato in fatto 
che il calendario venatorio 2007/2008 era stato adottato previa acquisizione del 
parere (favorevole) del comitato regionale faunistico venatorio e di quello 
(sostanzialmente favorevole) dell’I.N.F.S., nonché sulla base delle motivazioni 
scientifiche contenute nel piano regionale faunistico venatorio.
Fatta tale premessa, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, nella parte in 
cui impugna il piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, approvato con 
deliberazioni della giunta regionale n. 253 del 18 maggio 2006 e n. 287 del 21 
luglio 2006. Ha conseguentemente rilevato l’inammissibilità delle censure 
relative alla mancata esclusione del prelievo venatorio nelle ZPS, in quanto 
derivante dalla succitata deliberazione n. 287/2006.
Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese, poiché infondato, 
stante che:
- la deliberazione del comitato per le aree protette del 2 dicembre 1996, oltre 
ad essere stata ritirata con D.M. 25 marzo 2005, non comporterebbe il divieto 
assoluto di caccia nelle Z.P.S., come risultante dall’art. 11 della l. n. 
394/1991 (motivi 1 e 2);
- l’anticipazione del prelievo venatorio sarebbe avvenuta: in conformità al 
disposto dell’art. 19 della l.r. n. 33/1997; sulla base delle determinazioni di 
cui al piano regionale faunistico venatorio; nel sostanziale rispetto del parere 
dell’INF.S.; con riferimento ad un numero limitato di specie (motivi 3 e 4);
- l’inserimento tra le specie cacciabili della lepre italica sarebbe avvenuto in 
conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. del 7 maggio 2003 (motivi 5, 6, 7 ed 
8).
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha 
preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva delle associazioni 
ricorrenti, facendo riferimento alla mancata partecipazione, malgrado esplicito 
invito, alla istruttoria del procedimento conclusosi con l’adozione 
dell’impugnato calendario venatorio.
Relativamente al comitato regionale di Legambiente ha, altresì, fatto 
riferimento all’orientamento giurisprudenziale in materia di assenza di capacità 
autonoma delle articolazioni regionali degli organi nazionali.
Ha, comunque, chiesto che il ricorso, vinte le spese, fosse rigettato, poiché 
infondato, stante: l’anticipazione sia della apertura che della chiusura della 
stagione venatoria, con conseguente assenza di variazione in ordine al numero 
complessivo delle giornate; il fondamento della anticipazione del prelievo 
venatorio su precise ragioni tecniche prevalentemente risultanti dal piano 
regionale faunistico venatorio.
Le associazioni ricorrenti hanno depositato brevi note, con le quali hanno 
replicato alle deduzioni avversarie, rappresentando, in particolare:
- in merito alla eccezione di inammissibilità: avendo il piano regionale 
faunistico venatorio 2006 – 2011 carattere provvisorio, l’atto direttamente 
lesivo sarebbe il calendario venatorio, tempestivamente impugnato;
- le Z.P.S. sarebbero state equiparate alle aree naturali protette in relazione 
al divieto assoluto di caccia, come risultante dal disposto dell’art. 11 della 
l. n. 394/1991.
Hanno, conclusivamente, insistito nelle domande ed argomentazioni formulate con 
il ricorso.
L’associazione venatoria “Arcicaccia” ha depositato una memoria, con la quale ha 
insistito per il rigetto del ricorso, sviluppando argomentazioni difensive 
sostanzialmente analoghe, seppure maggiormente dettagliate, rispetto a quelle 
dei precedenti scritti difensivi.
Si sono costituite in giudizio, quali intervenienti ad opponendum, la 
“Federazione siciliana della caccia”; la “Federazione italiana della caccia” e 
l’”Unione nazionale Enalcaccia p.t. – delegazione regionale”, che hanno 
depositato una memoria, con la quale, eccepita preliminarmente l’irricevibilità 
della impugnazione del piano faunistico venatorio, hanno chiesto il rigetto del 
ricorso, poiché infondato, vinte le spese, sviluppando argomentazioni difensive 
analoghe a quelle dell’Arcicaccia.
E’ intervenuta ad adiuvandum la “Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.)”, 
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, vinte le spese.
Con ordinanza n. 1589 del 7 settembre 2007 l’istanza cautelare è stata accolta 
“ai fini di una motivata valutazione da parte dell’Amministrazione intimata in 
ordine al regime di tutela applicabile con riferimento alla caccia nelle aree 
ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS, di cui ai DD. AA. Territorio ed 
Ambiente n. 46 del 21 febbraio 2005 e n. 120 del 5 maggio 2006, nonché all’uso 
dei pallini di piombo nella caccia in zone umide”.
Con ordinanza presidenziale n. 163 del 20 dicembre 2007 sono stati chiesti alle 
Amministrazioni resistenti documentati chiarimenti relativamente al possesso di 
dati scientifici attuali sulla consistenza numerica delle seguenti specie di 
fauna selvatica: tortora (streptopelia turtur); merlo (turdus merula); 
colombaccio (columba palumbus); quaglia (coturnix coturnix); coniglio selvatico 
(oryctolagus cuniculus); lepre italica (leprus corsicanus); beccaccia (scolopax 
rusticola).
Tale ordinanza è stata eseguita dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e 
delle Foreste con articolata relazione depositata il 21 febbraio 2008, nella 
quale è stato rappresentato che il calendario venatorio 2007/2008 era fondato 
su: documentazione proveniente dall’attività istituzionale della 
Amministrazione; notizie acquisite da docenti universitari di comprovata 
esperienza sulla fauna selvatica in Sicilia; consultazione di pubblicazioni 
scientifiche sull’argomento.
Sono stati, inoltre, forniti dati scientifici precisi sulle specie indicate 
nella ordinanza.
In vista della udienza l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con 
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, facendo, in 
particolare, riferimento alle risultanze delle istruttoria.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2009, su conforme richiesta dei difensori 
delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il calendario venatorio siciliano 2007/2008, 
nelle parti in cui: non prevede il divieto di caccia nelle zone di protezione 
speciale (ZPS); anticipa il prelievo venatorio per alcune specie selvatiche; 
autorizza la caccia alla lepre italica (leprus corsicanus) su tutto il 
territorio regionale; consente il prelievo degli uccelli acquatici senza 
l'osservanza della legge 6 febbraio 2006, n. 66; non prevede limiti alla caccia 
dell'anatra marmorizzata (marmaronetta angustirostris) e della moretta tabaccata 
(aythya nyroca); non anticipa al 31 dicembre 2007 la chiusura della caccia della 
beccaccia (scolopax rusticola), nonché della caccia in forma vagante; autorizza 
la caccia alla selvaggina migratoria su tutto il territorio regionale.
2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva 
delle associazioni ricorrenti sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
Orbene, in materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi lesivi 
dell’ambiente da parte delle associazioni protezionistiche, è minoritario 
l’orientamento, secondo il quale la stessa può essere riconosciuta solo a quelle 
espressamente individuate con decreto ministeriale, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 13 e 18 della l. n. 349 del 1986, al fine di evitare il 
configurarsi di un'azione popolare (per tutte Consiglio di Stato, V, 23 aprile 
2007, n. 1380).
Si ritiene, infatti, prevalentemente, che il giudice amministrativo possa 
riconoscere, caso per caso, la legittimazione delle associazioni locali, avendo 
l'art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349 creato un ulteriore criterio di 
legittimazione, che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza 
elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità dei c.d. "interessi diffusi" 
in materia ambientale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, V, 14 giugno 2007, 
n. 3192).
2.1 Fatta tale premessa di ordine generale, la legittimazione alla proposizione 
del gravame in esame va sicuramente riconosciuta all’“Associazione Italiana per 
il World Wide Fund For Nature (WWF)”, stante la ricomprensione tra le 
associazioni di protezione ambientale individuate, ai sensi dell’art. 13 succ., 
dall’art. 1 del D.M. 20 febbraio 1987.
Trattandosi di associazione a carattere nazionale riconosciuta, è, infatti, 
incontestabile la legittimazione a ricorrere nelle controversie che (come quella 
in questione) hanno ad oggetto l'interesse alla tutela dell'ambiente (vedi, tra 
le tante, Consiglio di Stato, VI, 20 maggio 2005, n. 2534).
2.1 Più complessa è la questione della sussistenza della legittimazione in capo 
all’altra associazione ricorrente (i.e. Lega Ambiente), stante che il gravame è 
stato proposto non dalla associazione nazionale (sicuramente legittimata, poiché 
ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. 20 febbraio 1987), ma da una 
sua articolazione territoriale (i.e. comitato regionale siciliano).
In merito a tale problematica si registrano nella giurisprudenza amministrativa 
due orientamenti: uno di segno favorevole, di recente seguito da questa Sezione 
con la sentenza n. 302 del 4 febbraio 2009 (in tal senso anche Consiglio di 
Stato, VI, 17 marzo 2000, 1414; TAR Umbria, I, 3 febbraio 2009, n. 33; TAR 
Puglia Bari, III, 19 aprile 2004, n. 1860) ed uno di segno negativo.
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene di seguire l’orientamento 
negativo, secondo il quale le articolazioni territoriali di associazioni 
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, che 
ripetono il loro titolo legittimante da quello conferito all'Associazione 
nazionale di cui fanno parte, non sono dotate di autonoma legittimazione ad 
agire in giudizio nemmeno per l'impugnazione di provvedimenti ad efficacia 
territoriale circoscritta.
A tale conclusione si è giunti in considerazione della circostanza che il 
carattere nazionale (o, comunque, ultraregionale) dell'Associazione costituisce, 
al contempo, presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione 
speciale, che ha, pertanto, carattere ontologicamente unitario. Solo 
l'Associazione nazionale in quanto tale è, pertanto, da considerare titolare ex 
lege, in virtù delle caratteristiche fondanti il riconoscimento, della 
legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte anche nei giudizi aventi 
ad oggetto provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti. Irrilevanti 
appaiono, conseguentemente, eventuali specifiche previsioni statutarie di 
conferimento della legittimazione processuale ai rappresentanti delle 
articolazioni territoriali, avendo le stesse capacità di produrre effetti solo 
relativamente all'Ente e senza che ciò comporti una distribuzione della 
titolarità della situazione legittimante (in tal senso, ex multis, Consiglio di 
Stato, VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; 3 ottobre 2007, n. 5111; IV, 14 aprile 
2006, n. 2151; V, 17 luglio 2004, n. 5136; IV, 11 luglio 2001, n. 3878; TAR 
Liguria, II, 17 marzo 2009, n. 323; TAR Lombardia Milano, IV, 15 dicembre 2008, 
n. 5786).
2.2 La legittimazione processuale va, per la stessa ragione, esclusa 
relativamente alla associazione “Unione Nazionale Enalcaccia p.t. – delegazione 
regionale”, interveniente ad opponendum, trattandosi, anche in questo caso, 
della articolazione territoriale di una associazione nazionale.
3. Sempre in via preliminare, va esaminata la eccezione di irricevibilità del 
ricorso relativamente alla impugnazione del piano regionale faunistico venatorio 
2006/2011, approvato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 253 del 18 
maggio 2006 e n. 287 del 21 luglio 2006, che il Collegio ritiene infondata, alla 
luce della circostanza, risultante dagli stessi provvedimenti, che trattasi di 
atto provvisorio, al quale non può essere riconosciuta autonoma capacità lesiva.
4. Tutto ciò premesso, può procedersi all’esame del merito del ricorso, che è 
parzialmente fondato, secondo quanto di seguito specificato.
5. Con i primi due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati 
congiuntamente, si censura la illegittimità della mancata previsione del divieto 
di caccia nelle ZPS (zone di protezione speciale).
Si deduce, in particolare, che, essendo tali zone state classificate quali aree 
naturali protette dalla deliberazione del competente comitato del 2 dicembre 
1996, va applicata la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che, con il combinato 
disposto degli artt. 11 e 30, prevede sanzioni penali per la caccia all’interno 
delle stesse.
Si avrebbe, conseguentemente, anche la violazione: delle norme costituzionali in 
materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni; del divieto di 
interferenza in materia penale di cui all’art. 117 della Cost. ed all’art. 14 
dello statuto siciliano, nonché del principio costituzionale di eguaglianza.
5.1 Orbene, preliminarmente va rilevato che, a tutt’oggi, le ZPS sono 
classificabili tra le aree naturali protette, in quanto l’efficacia del decreto 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, con 
il quale era stata annullata la succitata deliberazione del 2 dicembre 1996, è 
stata sospesa con ordinanza del TAR Lazio Roma, sez. II bis, 24 novembre 2005, 
n. 6856, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 783 del 14 
febbraio 2006.
Per completezza va, peraltro, rilevato che tale classificazione è avvenuta sulla 
base della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, la quale fa espressamente riferimento alla esigenza di tutela delle 
ZPS, le quali, insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla 
direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, costituisce la rete 
ecologica europea Natura 2000, di cui all'art. 3 della citata direttiva 
92/43/CEE.
Alla conclusione della sussistenza del divieto di caccia nelle ZPS si potrebbe, 
pertanto, pervenire anche sulla base della succitata direttiva (in tal senso 
T.A.R. Lombardia Milano, IV, 23 gennaio 2008, n. 105, nel senso della 
sussistenza di tale divieto anche TAR Lazio, I, 14 settembre 2006).
Di una questione connessa si è, peraltro, di recente occupata questa sezione, 
che, con la sentenza n. 302 del 4 febbraio 2009, ha annullato il decreto 
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente del 22 ottobre 2007, 
così come modificato dal decreto 28 ottobre 2007, nella parte in cui prevedeva 
la non operatività, nell'ambito della Regione Siciliana, della delibera del 
Comitato delle Aree Protette del 2 dicembre 1996, facendo riferimento in 
motivazione alla esigenza di tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) e 
delle zone speciali di conservazione (ZSC), nonché alla circostanza che 
l’Amministrazione Regionale non poteva sottrarsi di fatto al sistema 
sanzionatorio, anche penale, stabilito in materia, violando le previsioni 
costituzionali e statutarie sulla competenza statale in materia penale.
5.2 Ciò posto, va ritenuta fondata l’assorbente censura, secondo la quale, non 
vietandola, si sarebbe autorizzata una condotta penalmente sanzionata (i.e. 
caccia nelle aree naturali protette).
Invero, l’art. 11, comma 3, lettera f., della l. 6 dicembre 1991, n. 394/1991, 
vieta l’introduzione di armi all’interno dei parchi, ai quali devono essere 
equiparati, in forza della delibera del 2 dicembre 1996 suindicata, le ZPS.
Il successivo art. 30 prevede, al comma 1, che chiunque violi le disposizioni di 
cui al comma 3 dell’art. 11, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con 
l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni.
Ne deriva che la caccia all’interno delle ZPS è una condotta penalmente 
sanzionata e che il calendario 2007/2008 è illegittimo, nella parte in cui non 
la vieta espressamente.
5.3 A diversa conclusione non può giungersi sulla base del rilievo, fatto negli 
scritti difensivi, secondo il quale, venendo in considerazione un divieto 
previsto da norma primaria, sarebbe superflua la sua ripetizione all’interno del 
calendario venatorio.
Valga, a tal proposito, osservare che il decreto assessoriale di approvazione 
del calendario venatorio 2007/2008 contiene, in allegato, un elenco, suddiviso 
per province, delle zone, nelle quali è precluso l’esercizio della attività 
venatoria, che va, pertanto, ritenuta autorizzata relativamente alle altre parti 
del territorio regionale, ivi comprese le ZPS.
5.4 A diversa conclusione non può nemmeno addivenirsi sulla base del comma 4 
dell’art. 11 della l. 6 dicembre 1991, n. 394/1991 (richiamato dalla difesa 
dell’Arcicaccia), in quanto tale norma, nel prevedere la possibilità di 
eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, oltre a finalizzarli 
alla necessità di ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, li 
sottopone a particolare condizioni, prevedendo che: “Prelievi e abbattimenti 
devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza 
dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone 
all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso”.
Trattasi, all’evidenza, di norma, la quale non può essere interpretata nel senso 
di autorizzazione tout court della caccia all’interno delle aree protette.
6. Con il terzo ed il quarto motivo, che per la loro connessione possono essere 
esaminati congiuntamente, si deduce che l’anticipazione del prelievo venatorio 
sarebbe avvenuto senza adeguata motivazione ed istruttoria, stante, in 
particolare: il mancato rispetto del parere dell’INFS e l’assenza di un adeguato 
piano faunistico – venatorio.
Il parere dell’INFS sarebbe stato disatteso immotivatamente anche relativamente 
ai seguenti ulteriori profili: mancata chiusura anticipata al 31 dicembre 2007 
del prelievo della beccaccia (scolopax rusticola); autorizzazione della caccia 
alla selvaggina migratoria su tutto il territorio regionale indipendentemente 
dall'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) di appartenenza; autorizzazione 
della caccia in forma vagante senza previsione della chiusura anticipata al 31 
dicembre 2007.
La doglianza è parzialmente fondata, secondo quanto di seguito specificato.
7. Preliminarmente va individuata la norma applicabile alla anticipazione del 
prelievo venatorio, che non è, come sostenuto nel ricorso, l’art. 18 della l. 11 
febbraio 1992, n. 157, ma l’art. 19 comma 1 bis della l.r. 1° settembre 1997, n. 
33.
La Regione Siciliana, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva, che a 
norma dell’art. 14, comma 1, lettera l), dello statuto regionale, approvato con 
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ricomprende la caccia, ha, 
infatti, approvato la l.r. n. 33/1997, contenente “norme per la protezione, la 
tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del 
prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”.
L’art. 19, comma 1 bis, di tale legge prevede che i termini del prelievo 
venatorio possano essere modificati, per determinate specie ed in relazione a 
situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse 
realtà territoriali. Tali modifiche devono essere autorizzate dall’Assessore 
regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere dell'Istituto nazionale 
per la fauna selvatica.
La differenza tra tale disposizione e quella di cui all’art. 18, comma 2, della 
l. 11 febbraio 1992, n. 157 è data, principalmente, dal mancato condizionamento 
della anticipazione alla predisposizione di adeguati piani faunistico – 
venatori.
Va, pertanto, ritenuta infondata la censura relativa alla assenza di tale 
adempimento.
Per completezza va, peraltro, rilevato che la Giunta Regionale Siciliana ha 
approvato, con le deliberazioni n. 253 del 18 maggio 2006 e n. 287 del 21 luglio 
2006, il piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, che, pur avendo 
carattere provvisorio, rappresenta uno strumento di programmazione, al quale il 
calendario venatorio ha fatto riferimento al fine di individuare le ragioni 
giustificatrici delle proprie determinazioni, mediante una motivazione per 
relationem.
Sempre in via preliminare, va rilevata la non condivisibilità della 
prospettazione della difesa erariale, secondo la quale non si configurerebbe una 
deroga ai periodi di caccia, stante l’anticipazione della apertura e della 
chiusura, con conseguente non variazione del numero complessivo delle giornate 
di caccia.
Il problema non è, infatti, solo quello del numero delle giornate, ma anche e 
soprattutto quello della loro collocazione temporale, in relazione alle 
caratteristiche ed alle abitudini delle singole specie.
8. Ciò premesso, va rilevato come l’art. 19, comma 1 bis, della l.r. n. 33/1997, 
subordini l’anticipazione del prelievo venatorio essenzialmente a: 1) 
riferimento a determinate specie, nonché alle situazioni ambientali, biologiche, 
climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali; 2) acquisizione 
del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
9. Per quanto riguarda il primo aspetto, che si sostanzia nella necessaria 
specificità dell’anticipazione, va evidenziato che l’approvazione del calendario 
venatorio è stata preceduta da una istruttoria articolata, in quanto: si è 
fondata sulle analitiche indicazioni contenute nel piano regionale faunistico 
venatorio; ha coinvolto le ripartizioni faunistico venatorie; ha fatto 
intervenire il comitato regionale faunistico venatorio, che ha espresso il 
proprio parere.
In tali atti istruttori è stato puntualmente esaminato il problema della 
anticipazione del prelievo venatorio, facendo riferimento alle caratteristiche 
delle singole specie con specifico riguardo alla realtà delle varie parti del 
territorio siciliano.
Infondata si appalesa, pertanto, la censura del difetto di istruttoria e della 
genericità delle previsioni in questione, dovendosi al contrario ritenere che, 
nell’anticipare il prelievo venatorio, con riferimento – è bene precisarlo - ad 
un numero limitato di specie, siano state valutate le specifiche realtà 
territoriali, nonché la situazione delle diverse specie.
10. In merito al parere dell’INFS, occorre fare un ragionamento più articolato, 
che deve prendere le mosse dal suo indubbio carattere obbligatorio, ma non 
vincolante.
L’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica, infatti, tale istituto come 
“organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e 
le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di 
sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia 
di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico.
Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’istituto abbia carattere 
nazionale, cosicchè può verificarsi la necessità di valutare le specifiche 
realtà regionali.
Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra 
provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non 
di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio poteva 
essere disatteso dalla Amministrazione regionale, la quale aveva, però, l'onere 
di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di 
esprimere le valutazioni, che l'avevano portata a disattendere il parere (in tal 
senso condivisibilmente TAR Marche, I, 24 ottobre 2007, n. 1778).
11. Orbene, il prelievo venatorio è stato anticipato, come di seguito indicato: 
1° settembre 2007 – 12 dicembre 2007: coniglio selvatico (oryctolagus 
cuniculus); tortora (streptopelia turtur); merlo (turdus merula); 1° settembre 
2007 – 12 gennaio 2008: colombaccio (columba palumbus); 9 settembre 2007 – 11 
novembre 2007: quaglia (coturnix coturnix).
L’I.N.F.S., nel parere del 5 giugno 2007, si era espressa negativamente solo per 
la quaglia (coturnix coturnix), mentre per il coniglio selvatico (oryctolagus 
cuniculus) aveva ritenuto possibile un’anticipazione al 2 settembre “nelle 
stesse giornate previste per l’anticipazione alla migratoria” (i.e. 4 – 5 mezze 
giornate), suggerendo di non prevederne l’anticipazione nelle aree 
particolarmente importanti per la conservazione della lepre italica (lepus 
corsicanus) e della coturnice siciliana (alectoris graeca whitakeri). Per la 
tortora (streptopelia turtur), il merlo (turdus merula) ed il colombaccio 
(columba palumbus) aveva suggerito la limitazione a 4 – 5 mezze giornate.
Nel provvedimento impugnato, l’anticipazione della caccia è stata motivata per 
relationem, facendo riferimento alla circostanza che la stessa “è stata prevista 
per quelle specie e con le modalità contenute nel piano regionale faunistico 
venatorio”, quale strumento di pianificazione di ogni intervento per la tutela 
della fauna selvatica.
Deve, pertanto, verificarsi se tale motivazione risulti adeguata oppure no, 
anche in relazione alle risultanze della istruttoria disposta da questo TAR.
11.1 Per quanto riguarda il coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus), l’INFS 
ha ritenuto possibile l’anticipazione con la limitazione a 4 – 5 mezze giornate.
Ha, inoltre, suggerito di escludere le aree particolarmente importanti per la 
conservazione della lepre italica (lepus corsicanus) e della coturnice siciliana 
(alectoris graeca whitakeri), stante l’impatto indiretto della caccia al 
coniglio selvatico su tali specie.
Nel provvedimento impugnato è stata disposta l’anticipazione al 1° settembre 
senza alcuna limitazione.
Orbene, per quanto riguarda la estensione della caccia a tutte le 11 giornate 
potenzialmente fruibili, piuttosto che a 4 – 5 mezze giornate, la determinazione 
appare adeguatamente motivata, tenuto conto delle seguenti circostanze: dal 
piano faunistico venatorio risulta che non si pone un problema di sopravvivenza 
della specie; è stato, comunque, previsto un limite massimo giornaliero 
cacciabile di 3 capi.
Diversa è, invece, la conclusione, alla quale deve addivenirsi relativamente 
alla mancata esclusione delle aree particolarmente importanti per la 
conservazione della lepre italica (lepus corsicanus) e della coturnice siciliana 
(alectoris graeca whitakeri), stante che il parere dell’INFS è stato disatteso 
senza specifica motivazione.
Tale carenza motivazionale non è stata colmata nemmeno con la esecuzione della 
istruttoria disposta da questo Tribunale, dalla quale non sono emersi dato 
scientifici a sostegno di tale determinazione.
Il provvedimento impugnato si appalesa, pertanto, illegittimo, stante, che, la 
estensione della anticipazione a tutto il territorio regionale si sarebbe dovuta 
accompagnare alla indicazione delle ragioni, per le quali non si riteneva che si 
ponesse un problema di incidenza sulla sopravvivenza delle altre due specie 
suindicate.
11.2 In merito al colombaccio (columba palumbus), al merlo (turdus merula) ed 
alla tortora (streptopelia turtus), il mancato rispetto del parere dell’INFS, 
che aveva suggerito la limitazione della anticipazione a 4 – 5 mezze giornate, è 
stato, ad avviso del Collegio, adeguatamente motivato mediante il riferimento 
alla situazione specifica riscontrabile nel territorio siciliano, quale 
risultante dal piano faunistico, nel quale si fa riferimento ad una buona 
copertura di tali specie in Sicilia.
L’istruttoria ha, peraltro, chiarito che trattavasi di dati ricavati da uno 
studio del 2007 della Università degli Studi di Palermo (Massa B., La Mantia T., 
“Forestry, pasture, agricolture and fauna correlated to recent changes in 
Sicily).
11.3 A diversa conclusione deve giungersi relativamente alla quaglia (coturnix 
coturnix), per la quale l’INFS non aveva ritenuto possibile l’anticipazione del 
prelievo, trattandosi di specie caratterizzata da uno stato di conservazione 
sfavorevole a livello europeo, ormai da anni in forte regresso.
L’anticipazione è stata, invece, disposta, malgrado il piano regionale facesse 
riferimento alla circostanza che tale specie “è in forte declino in tutta 
Europa, ancora piuttosto stabile, seppure con popolazioni nidificanti 
numericamente limitate, in Italia meridionale, Sardegna e Sicilia”, nonché a 
quella che la diffusione di bracconaggio è causa di una concentrazione di 
individui migratori in aree ristrette e di una conseguente eccessiva mortalità 
per la pressione venatoria.
Nessuna specifica ragione giustificatrice è stata indicata a sostegno di tale 
determinazione, che non appare adeguatamente motivata, anche in considerazione 
del fatto che, in sede di esecuzione della istruttoria, l’amministrazione 
regionale ha ammesso di non avere dati scientifici recenti sullo status di 
questa specie, limitandosi ad un generico riferimento alla circostanza che 
“dalle notizie fornite dal prof. Bruno Massa dell’Università degli studi di 
Palermo sembra che lo status della popolazione in Sicilia sia più o meno 
stabile”.
12. Deve, ora, procedersi all’esame delle restanti parti del calendario 
venatorio, oggetto di impugnazione, per le quali non è stato rispettato il 
parere dell’INFS.
12.1 Per quanto riguarda la caccia alla beccaccia (scolopax rusticola) si 
censura la mancata anticipazione della chiusura al 31 dicembre 2007.
Invero, una esigenza di tutela della specie emergeva anche dal piano regionale 
faunistico venatorio, che aveva rappresentato l’opportunità di una indagine, con 
adeguata metodologia, sui carnieri di beccacce in Sicilia per programmare i 
futuri prelievi anche sulla base del rapporto adulti/giovani.
Nel calendario venatorio non si è tenuto conto, né del parere dell’INFS, né del 
suggerimento contenuto nel piano, in quanto non è stata anticipata la chiusura 
della caccia e non è stata (almeno per quanto risulta dagli atti di causa) 
effettuato alcuna indagine conoscitiva.
Nessuna ragione giustificatrice specifica è stata addotta a sostegno di tale 
determinazione dalla Amministrazione Regionale, la quale, nella relazione 
depositata in esecuzione della istruttoria disposta da questo Tribunale, ha 
rappresentato che, rispetto al precedente calendario venatorio, era stata 
anticipata di sette giorni la chiusura senza contestuale anticipazione della 
chiusura con conseguente riduzione delle giornate utili di prelievo “come in 
qualche modo consigliato dall’INFS”.
Trattasi di argomentazione, ad avviso del Collegio, poco convincente, stante che 
il problema non è solo il numero dei giorni di prelievo, ma anche la loro 
collocazione temporale, in considerazione dell’affermazione – non contestata – 
dell’INFS di una maggiore vulnerabilità della specie de qua nella seconda metà 
dell’inverno.
La determinazione censurata è, pertanto, illegittima, in quanto non 
adeguatamente motivata.
A diversa conclusione non può giungersi sulla base della affermazione fatta dal 
rappresentante della Federazione Siciliana della Caccia, nel contesto della 
riunione del comitato Regionale Faunistico Venatorio tenutasi il 12 giugno 2007, 
secondo la quale “la chiusura al 31 dicembre della attività venatoria alla 
beccaccia non consentirebbe il prelievo in quanto questa specie giunge nella 
nostra Regione per ragioni climatologiche solo a fine dicembre”.
Trattasi, infatti, della dichiarazione di una associazione espressione di un 
interesse parziale (i.e. quello dei cacciatori), che, in assenza di adeguati 
riscontri scientifici, non può rappresentare adeguata ragione giustificatrice 
per il superamento dei rilievi dell’INFS.
12.2 In merito alla autorizzazione della caccia alla selvaggina migratoria su 
tutto il territorio regionale, indipendentemente dall'Ambito Territoriale di 
Caccia (A.T.C.) di appartenenza, va rilevato che l’INFS, nel suo parere, aveva 
evidenziato come la scelta di consentire un’ampia mobilità dei cacciatori 
contrastasse con l’esigenza di realizzare un saldo legame con il territorio, 
anche al fine di un coinvolgimento nella gestione dell’ambiente e del patrimonio 
faunistico.
Orbene, l’art. 2, lettera a), del calendario venatorio, prevede espressamente 
che “il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia 
nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei 
quali è stato ammesso. Il cacciatore, inoltre, può esercitare la caccia alla 
sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua 
scelta” (su 23 individuati) “con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica)”.
A ben vedere, si è avuta una limitata estensione della mobilità, essendosi fatto 
riferimento solo ad ulteriori 4 ambiti sui 23 individuati, con la conseguenza 
che va esclusa la fondatezza della censura.
12.3 Per quanto riguarda la mancata previsione della chiusura anticipata al 31 
dicembre 2007 della caccia in forma vagante, va evidenziato come l'INFS avesse 
formulato tale suggerimento, soprattutto in considerazione degli effetti 
negativi del protrarsi di tale forma di prelievo venatorio su tutto il 
territorio per il mese di gennaio, identificati in: eccessivo disturbo; maggiore 
prelievo; difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.
Orbene, tale suggerimento è stato, ad avviso del Collegio, sostanzialmente 
recepito nel provvedimento impugnato, che, all’art. 3, comma 1, 3° capoverso, ha 
previsto che: “Dal 2 gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 incluso, l'esercizio 
venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli 
uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti 
artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con 
l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la 
quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita”.
Ne deriva l’infondatezza della censura dedotta.
13. Va ora esaminato il quinto motivo, con il quale si deduce che è stato 
disatteso, senza adeguata motivazione, il parere reso dall’INFS circa la 
necessità della limitazione del prelievo venatorio per la conservazione 
dell’anatra marmorizzata (marmaronetta angustirostis) e della moretta tabaccata 
(aythya nyroca).
Si deduce, in particolare, che: non sono stati apposti divieti di caccia in 
corrispondenza del lago Trinità presso Castelvetrano e dei pantani di contrada 
Pozzillo in territorio di Salemi; non è stata esclusa dall’elenco delle specie 
cacciabili la moretta, malgrado il rischio elevato di confusione con la moretta 
tabaccata, costituente specie a rischio di estinzione.
13. 1 La censura è infondata per quanto riguarda la moretta tabaccata (aythya 
nyroca), la quale non costituisce oggetto di prelievo venatorio, stante che nel 
provvedimento impugnato si fa riferimento alla diversa specie della moretta 
(aythya fuligula).
13.2 Per quanto riguarda, invece, l’anatra marmorizzata, nei propri scritti 
difensivi l’Amministrazione regionale ha rappresentato che la presenza di 
qualche coppia di tale specie è stata riscontratata in isolate zone umide del 
trapanese e del siracusano, estranee all’attività venatoria, in quanto soggette 
a tutela ambientale specifica.
Allo scopo di preservare questi esemplari, così come suggerito dall’NFS, la 
caccia è stata posticipata per tutti gli anatidi al 1° novembre, essendo 
scientificamente provata la migrazione a sud, a tale data, delle anatre 
marmorizzate, con conseguente venire meno della possibilità del rischio di 
abbattimento dovuto alla somiglianza tra specie.
La determinazione, ad avviso del Collegio, è stata adeguatamente motivata ed è, 
pertanto, legittima, stante che il riferimento alla specificità della situazione 
siciliana costituisce adeguata ragione giustificatrice del mancato adeguamento 
al parere dell’INFS.
14. Con il sesto motivo si deduce la illegittimità del calendario venatorio, 
nella parte in cui il prelievo della lepre italica è stato autorizzato, senza 
alcuna limitazione territoriale e senza alcuna forma di pianificazione e 
selettività del prelievo, come suggerito dall’INFS al fine di salvaguardare una 
specie, che, per cinque anni, non era stata cacciabile.
La doglianza è fondata, in quanto le argomentazioni addotte dall’Amministrazione 
al fine di giustificare il mancato recepimento di tali suggerimenti non appaiono 
adeguate, stante che, nella relazione versata in atti in esecuzione della 
istruttoria, ci si limita ad affermare che lo status della popolazione è 
soddisfacente (come, peraltro, riconosciuto dall’INFS).
Nessun riferimento viene fatto alle ragioni, che hanno indotto l’Amministrazione 
a non pianificare alcuna forma di selettività, al fine di scongiurare che la 
specie si trovi nuovamente in pericolo, cosicchè, per tale parte, il 
provvedimento va ritenuto illegittimo.
15. Con il settimo motivo si deduce che, in violazione della l. 6 febbraio 2006, 
n. 66 “Accordo uccelli acquatici – AEWA”, non è stato previsto il divieto di uso 
delle cartucce con pallini di piombo per la caccia nelle zone umide.
La doglianza è infondata.
La l. 6 febbraio 2006, n. 66, con la quale la Repubblica Italiana ha aderito 
all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - 
EURASIA, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996, prevede, all’allegato 3, punto 4.1.4. 
che venga fatto “il possibile per eliminare l'uso della graniglia di piombo da 
caccia nelle zone umide per l'anno 2000”.
Trattasi, a ben vedere, di una disposizione programmatica, non immediatamente 
cogente, cosicchè la mancata previsione del divieto in questione non configura 
un profilo di illegittimità del provvedimento impugnato.
In tal senso si era, peraltro, espresso l’INFS, che, nel più volte citato 
parere, aveva fatto affermato che gli obiettivi di cui al succitato accordo 
avrebbero potuto essere perseguiti più efficacemente prevedendo opportune 
disposizioni nei “prossimi” calendari venatori.
16. L’ultimo motivo, con il quale si deducono censure relative al piano 
regionale faunistico venatorio è inammissibile, considerata la natura 
provvisoria dello stesso.
Concludendo, in forza di quanto esposto, estromesse dal giudizio le associazioni 
“Legambiente – Comitato Regionale Siciliano” ed “Unione Nazionale Enalcaccia 
p.t. – delegazione regionale”, il ricorso va accolto parzialmente, secondo 
quanto sopra specificato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, avuto riguardo alla complessità della 
controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione 
Prima, estromette dal giudizio le associazioni “Legambiente – Comitato Regionale 
Siciliano” e “Unione Nazionale Enalcaccia p.t. – delegazione regionale” ed 
accoglie in parte, secondo quanto indicato in motivazione, il ricorso in 
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17/07/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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