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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR SICILIA, Catania, Sez. III- 26 maggio 2009, n. 963
RIFIUTI - Tarsu - Regolamento di determinazione - Impugnazione - Termine - 
Decorrenza - Pubblicazione. Il termine per impugnare i regolamenti di 
determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi 
locali (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) 
decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di 
atti per i quali non è richiesta la notifica individuale; tanto nel presupposto 
della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente 
autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e 
riscossione dei corrispettivi. Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli 
atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, 
non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per 
impugnare (Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2971). Pres. Ferlisi, 
Est. Salamone - A. soc. cons. r.l. (avv. Massimino) c. Comune di Acireale (avv. 
Senfett).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 26/05/2009, 
n. 963
N. 00963/2009 REG.SEN.
N. 00804/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 804 del 2006, proposto da:
Associazione Acireale Hotels Societa' Consortile A R.L., rappresentato e difeso 
dall'avv. Lorenzo Massimino, con domicilio eletto presso Lorenzo Massimino in 
Acireale, e pertanto per legge domiciliato presso la Segreteria del Tribunale 
adito;
contro
Comune di Acireale (Ct), rappresentato e difeso dall'avv. Agata Senfett, con 
domicilio eletto presso Agata Senfett in Acireale, Segreteria e pertanto per 
legge domiciliato presso la Segreteria del Tribunale adito;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Acireale n. 53 de 31 
maggio 2005, avente come oggetto la rideterminazione delle tariffe della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, atto di indirizzo, modificativa 
del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 
del 19 aprile 1995;
della determina sindacale n. 116, di pari data, avente il medesimo oggetto;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acireale (Ct);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/03/2009 il dott. Vincenzo Salamone 
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con il ricorso si chiede 
l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di 
Acireale n. 53 de 31 maggio 2005, avente come oggetto la rideterminazione delle 
tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, atto di 
indirizzo, modificativa del regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 1995 e della determina sindacale n. 116, 
di pari data, avente il medesimo oggetto.
Agli atti impugnati vengono mosse le seguenti censure:
1 - Violazione di legge. Incompetenza (art. 32, comma 2 lett. 2 L. 8/6/ 1990, n.142) 
in quanto la competenza in ordine alla disciplina generale delle tariffe 
spetterebbe al Consiglio Comunale;
2 - Violazione dell'art. 68 del D.Lvo. 15/11/1993, n.507, in quanto i 
provvedimenti impugnati illegittimamente hanno previsto che le tariffe da 
applicare agli esercizi commerciali siano determinate in misura superiore al 
tributo posto a carico delle abitazioni private.
Il Comune di Acireale si è costituito in giudizio ed ha, in via preliminare, 
eccepito la irricevibilità ed inammissibilità del ricorso ed, in subordine, ne 
ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2009 la causa è passata in decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso va dichiarato 
irricevibile per tardività.
Con il ricorso si chiede l’annullamento della deliberazione di G.M. n. 53 del 31 
maggio 2005, avente come oggetto: "Rideterminazione delle tariffe della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi Urbani - Atto di indirizzo". Tale 
delibera, è stata pubblicata ininterrottamente all'albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 2/6/2005 al 17/6/2005. Avverso tale atto deliberativo, per come 
si legge dalla certificazione apposta in calce alla medesima e controfirmata dal 
Dirigente capo settore preposto "non è stata presentata, in merito, nessuna 
opposizione."
Il ricorso è stato notificato in data 15 febbraio 2006 e, quindi, oltre il 
termine di impugnazione previsto dalla legge (art. 21 L. n. 1034/1971).
Va rilevato a tal riguardo che, per costante giurisprudenza, il termine per 
impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per 
la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la 
pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica 
individuale; tanto nel presupposto della immediata lesività dei regolamenti in 
questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi 
provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi.
Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa 
secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati 
personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare (Consiglio 
Stato , sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2971).
Il ricorso di cui in epigrafe va, pertanto, dichiarato, irricevibile.
Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti 
spese ed onorari del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo 
regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione int. 3^, 
definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso di cui in 
epigrafe.
Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24/03/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Vincenzo Salamone, Consigliere, Estensore
Dauno Trebastoni, Primo Referendario
IL PRESIDENTE 
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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