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TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 8 maggio 2009, n. 899
APPALTI - D.U.R.C. - Centralizzazione della banca dati - Competenza 
territoriale della Cassa edile - Rilevanza - Esclusione. In ragione del 
carattere anche normativamente unico del documento di regolarità contributiva 
ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da 
cui ciascuna Cassa edile deve attingere i contenuti della propria attestazione 
certificativi - non è richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna 
specifica competenza territoriale: occorre invece la mera verifica di 
completezza dell’attestazione contenuta nel documento. In breve, quel che rileva 
non è l’ubicazione territoriale della Cassa edile che abbia rilasciato il D.U.R.C. prodotto per partecipare a una gara, bensì la completezza delle 
attestazioni in esso contenute. Pres. Zingales, Est. Savasta - S. s.r.l. (avv. Aliotta) c. I.A.C.P. di Ragusa (avv. Guirdanella).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 08/05/2009, 
n. 899
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00899/2009 REG.SEN.
N. 01939/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2008, proposto da:
Sa.Ma. Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Aliotta, con 
domicilio eletto presso avv. Alessandro Carrubba in Catania, via Umberto, 303;
contro
I.A.C.P. di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Giurdanella, con 
domicilio eletto presso avv. Carmelo Giurdanella in Catania, via Trieste, 36;
nei confronti di
Di Raimondo Costruzioni Srl, Electra di Poidomani Rosario, rappresentati e 
difesi dall'avv. Vincenzo Rizza, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe 
Finelli in Catania, via Aosta, 30;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale di gara del 26.06.2008 - 30.6.2008 con il quale sono stati 
aggiudicati all’A.T.I. controinteressata il lavori di “costruzione di una chiesa 
parrocchiale ed annesse strutture di Ministero Pastorale centro sociale sito nel 
Comune di Ragusa in Contrada Cisternazzi - Stralcio funzionale salone e aule 
catechismo . . .”:
dei provvedimenti (non conosciuti) adottati dall’Amministrazione appaltante di 
approvazione definitiva del verbale di gara;
per il riconoscimento
ex art. 7 L. T.A.R. del diritto dell’impresa ricorrente al risarcimento dei 
danni mediante reintegrazione in forma specifica ovvero ed in subordine per 
equivalente mediante refusione dei danni ingiusti subiti e subendi a causa dei 
provvedimenti impugnati con la condanna al pagamento delle relative somme che 
verranno quantificate in corso di causa o di quelle di cui si chiede la 
liquidazione in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.A.C.P. di Ragusa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Di Raimondo Costruzioni Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Electra di Poidomani Rosario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Pancrazio Maria 
Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
1. La ricorrente ha partecipato alla 
selezione ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei lavori indicati in 
epigrafe, classificandosi, di seguito a sorteggio conclusivo della procedura, al 
secondo posto dopo la prima estratta, SA.MA. Costruzioni s.r.l..
Con ricorso passato per la notifica il 13.8.2008 e depositato il 21.8.2008, si è 
doluta della conseguente aggiudicazione a favore della controinteressata, 
ritenendo che la stessa sarebbe stata ammessa illegittimamente, sicché, in 
quanto graduata in posizione subito deteriore, le sarebbe spettata, in 
sostituzione, l’assegnazione dell’appalto in questione.
A tal fine, si è affidata alle seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara e 
dell’art. 19 della l.n. 109/1994.
La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa poiché la società capogruppo 
(Di Raimondo Costruzione s.r.l.) avrebbe prodotto una dichiarazione sostituiva 
del D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa Edile Palermitana e non da quella competente 
per territorio, vale a dire quella di Ragusa, nella cui provincia la detta 
società ha la sede legale.
Il R.T.I. controinteressato, inoltre, avrebbe dovuto essere escluso poiché 
l’impresa mandataria (Electra di Poidomani Rosario) avrebbe prodotto una 
dichiarazione sostitutiva di D.U.R.C. incompleta, non risultando indicata la 
Cassa Edile competente alla quale l’impresa è iscritta essendo in possesso della 
categoria OG1 class. 1.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, L.n. 109/1994 e 
dell’art. 9 lett. b) del bando di gara.
La garanzia fideiussoria prestata dall’ATI controinteressata in sede di gara non 
potrebbe produrre gli effetti propri, posto che ivi risulta indicato un soggetto 
diverso (Poidomani Rosa) dal titolare dell’impresa individuale “Electra” (Poidomani 
Rosario).
Inoltre, diversamente da quanto stabilito dalla calendata prescrizione del 
bando, non sarebbe presente la sottoscrizione della garanzia fideiussoria da 
parte di tutti i contraenti, essendo mancante quella dell’impresa Poidomani 
Rosario.
Costituitosi, l’I.A.C.P. intimato ha concluso per l’infondatezza del gravame.
Ad analoghe conclusione si è affidata la controinteressata.
Con Ordinanza Collegiale n° 1324 del 7.10.2008, questo Tribunale - Sezione Prima 
- ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti 
impugnati.
Con Ordinanza Collegiale n° 984/08 dell’1.12.2008, il C.G.A. per la Sicilia, 
dopo aver premesso che “allo stato, la tesi della parte appellante appare 
condivisibile”, ha disposto, ai sensi dell’art. 23 bis della l. 1034/1971, la 
fissazione del merito della causa a cura di questo Tribunale.
A tanto si è disposto con Ordinanza n. 91/09 di questa stessa Sezione.
Alla pubblica Udienza del 23.4.2009, la causa è stata trattenuta per la 
decisione.
2.a.) Infondata è la prima censura contenuta nel primo motivo di gravame, con la 
quale è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 del 
disciplinare di gara e dell’art. 19 della l.n. 109/1994.
Asserisce parte ricorrente che l’ATI controinteressata avrebbe dovuto essere 
esclusa in quanto, per quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata 
all’offerta, ha presentato un D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa Edile Palermitana 
e non da quella competente per territorio, vale a dire quella di Ragusa, nella 
cui provincia la detta società ha la sede legale.
L’art. 19, comma 12 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come vigente 
in Sicilia per effetto dell’art. 1, comma 12, della L.R. 29.11.2005 n. 16, 
stabilisce che “relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla 
soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione 
prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la 
produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa 
edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla 
partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. 
Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per 
quattro mesi dal rilascio”.
Con Dec. Ass. 24.2.2006, art. 2, così come modificato dall’art. 1 del Dec.Ass. 
15 gennaio 2008, è stato stabilito che “la regolarità contributiva è 
certificabile e/o attestabile anche attraverso la produzione del DURC (documento 
unico di regolarità contributiva). Ai fini di cui all'art. 19, comma 12-bis, 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non sono valide le attestazioni rilasciate 
dalle casse edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le casse attestare 
la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti. Non sono 
considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati 
D.U.R.C. rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica 
di autocertificazione. All'atto della presentazione del documento unico di 
regolarità contributiva al medesimo deve essere allegata copia del codice 
identificativo pratica (C.I.P.) da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso 
è stato richiesto”.
Sulla questione agitata in ricorso, circa la necessità che il D.U.R.C. venga 
rilasciato dalla Cassa edile competente per territorio, il Giudice di seconde 
cure (cfr. C.G.A. per la Sicilia 21.7.2008, n. 662), proprio opinando 
diversamente dalla decisione di primo grado che sosteneva detta tesi, con 
condivisibile arresto si è così espresso:
<<Il Collegio non condivide la sentenza, laddove questa assume che, “poiché le 
casse edili … hanno ciascuna una propria competenza territoriale, resta da 
determinare quale sia quella legittimata al rilascio del D.U.R.C.; se la Cassa 
di ubicazione del cantiere o dei cantieri attivi … o quella in cui ha sede 
legale l’impresa”.
Fermo restando che - secondo quanto ribadito anche dall’art. 2 del D.Ass. 24 
febbraio 2006 (recante “modalità attuative della disposizione di cui al comma 
12-bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109”) - “ai fini di cui 
all'art. 19, comma 12-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non sono valide 
le attestazioni rilasciate dalle casse edili se riferite a uno o più cantieri, 
dovendo le casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a 
singoli appalti”, ed altresì che, come affermato dal giudice di prime cure, “il 
D.U.R.C. utile ai fini dell’ammissione alle gara d’appalto deve essere tale da 
"fotografare" la situazione globale dell’impresa, indipendentemente dal luogo o 
dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri”, tanto che “la 
Cassa Edile è tenuta (in sede di D.U.R.C.) a certificare la regolarità 
dell’impresa senza limitarsi a considerare "uno o più cantieri" o "singoli 
appalti" rientranti, ovviamente, nella propria ridotta competenza territoriale”, 
il Collegio nondimeno ritiene che da ciò non derivi il corollario che “il DURC 
richiesto dal art. 2 del D.A. 24.2.2006 . . . non [possa] che ascriversi alla 
competenza della Cassa Edile del luogo dove ha sede l’impresa”.
Non si dubita, ovviamente, che il D.U.R.C. debba rilasciarsi, come si dice in 
sentenza, “con riguardo a tutti i cantieri dell’impresa, anche a quelli che 
ricadano in nel territorio di altra Cassa edile”.
Si ritiene, invece, che proprio questo sia il contenuto necessario e sufficiente 
per la validità del D.U.R.C. ai fini della partecipazione alle pubbliche gare; 
nel senso che non abbia alcun autonomo rilievo il fatto che tale documento sia 
stato rilasciato dalla Cassa edile di uno o di altro luogo (quello in cui abbia 
sede l’impresa o, come nella specie, quello ove si trovino tutti i suoi 
cantieri, ovvero, in ipotesi, anche solo alcuni di essi), bensì che occorra che 
l’attestazione sia appunto riferita a tutti i cantieri dell’impresa, ovunque 
questi siano ubicati.
Stima, in altri termini, il Collegio, che - in ragione del carattere anche 
normativamente unico del documento di regolarità contributiva ma, soprattutto, 
in considerazione della centralizzazione della banca dati da cui ciascuna Cassa 
edile deve attingere i contenuti della propria attestazione certificativi - non 
sia richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna specifica competenza 
territoriale, ma che occorra invece la mera verifica di completezza 
dell’attestazione contenuta nel documento, ai fini che qui vengono in rilievo.
Diversamente dal DURC da esibire in occasione degli S.A.L., si è già visto, 
infatti, che ai fini del cit. art. 19, comma 12-bis, “non sono valide le 
attestazioni rilasciate dalle casse edili se riferite a uno o più cantieri, 
dovendo le casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a 
singoli appalti”: sembra dunque proprio questa la ragione per cui il cit. art. 2 
del D. Ass. 24 febbraio 2006, a seguito dell’integrazione operata dall’art. 1 
del D. Ass. 15 gennaio 2008, ora preveda espressamente che “all’atto della 
presentazione del documento unico di regolarità contributiva al medesimo deve 
essere allegata copia del codice identificativo pratica (C.I.P.) da cui si 
evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto”.
In breve, quel che rileva non è l’ubicazione territoriale della Cassa edile che 
abbia rilasciato il D.U.R.C. prodotto per partecipare a una gara, bensì la 
completezza delle attestazioni in esso contenute.
Grazie al sistema informatico centralizzato cui ciascuna Cassa edile ha 
normativamente accesso, l’attestazione che sia stata rilasciata per la 
partecipazione alla gara può (e, dunque, deve) essere riferita all’insieme di 
tutte le posizioni aperte dall’impresa, ovunque ubicate.
Alla stregua di siffatte premesse, risulta erroneo l’accoglimento del ricorso 
incidentale basato sul mero rilievo che l’odierna appellante avesse partecipato 
alla gara producendo un D.U.R.C. che le era stato rilasciato da una Cassa edile 
diversa da quella della sede dell’impresa>>.
Del resto, conclusivamente, anche la prescrizione contenuta nel disciplinare di 
gara, punto 3), richiede l’estensione della attestazione a tutti i canteri, 
senza nulla specificare in ordine ad una necessaria localizzazione della Cassa 
edile competente.
2.b.) Asserisce, inoltre, la ricorrente che il R.T.I. controinteressato avrebbe 
dovuto essere escluso poiché l’impresa mandataria (Electra di Poidomani Rosario) 
avrebbe prodotto una dichiarazione sostitutiva di D.U.R.C. incompleta, non 
risultando indicata la Cassa Edile competente alla quale l’impresa è iscritta 
essendo in possesso della categoria OG1 class. 1.
Controdeduce la controinteressata di aver reso una dichiarazione negativa 
(formalizzata mediante la semplice sbarratura della sezione della dichiarazione 
dedicata alla Cassa Edile), in quanto, avendo operato negli ultimi anni in 
settori diversi dall’edilizia (metalmeccanici ed elettrici), non sarebbe stata 
iscritta, non avendone l’obbligo, alla medesima Cassa Edile.
Ciò premesso, in disparte la proponibilità di una dichiarazione sostitutiva in 
luogo del D.U.R.C. non oggetto del gravame, il Giudice di seconde cure (cfr. 
Cons. Stato, V, 25.8.2008, n. 4035), dopo aver dubitato della legittimità della 
autocertificazione in detta materia, ha condivisibilmente precisato che <<il 
“durc” o documento unico di regolarità contributiva è il certificato unitario . 
. . finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e 
aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali 
all’imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve 
richiedere. La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa 
i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL 
e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in 
edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l’uso obbligatorio di un 
tale documento si contrasta l’evasione contributiva previdenziale perché si pone 
a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione 
ufficiale della regolarità contributiva.
Avuto riguardo alla sua utilità, si tratta di uno strumento al tempo stesso di 
certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale, la cui valenza è 
duplice, perché orientata a soddisfare un interesse strumentale pubblico come un 
interesse privato. Da un lato infatti il “durc” consente, grazie alla sua 
obbligatorietà, di assicurare che gli appalti pubblici siano affidati soltanto 
ad imprese che risultino in regola quanto a contribuzione previdenziale, e 
dunque garantisce un miglior contrasto dell’evasione in quel settore, 
rispondendo al principio generale di buona amministrazione; da un altro lato 
permette, in virtù della sua unitarietà (realizzata sulla base di doverose 
convenzioni tra i soggetti previdenziali), l’agevolazione delle esigenze di 
speditezza documentativa vuoi dell’appaltatore che, per riflesso, 
dell’appaltante, riducendone le incombenze>>.
Sicché, conclude il Collegio, la sua funzione non è quella di accertare 
requisiti soggettivi dell’impresa (affidata alle attestazioni di qualità), ma la 
sua diversa affidabilità sotto il profilo della correntezza contributiva.
Ne consegue che la mancata iscrizione alla Cassa Edile, per mancanza di vigenti 
rapporti di lavoro che obbligano l’impresa in tal senso, non può precludere il 
rilascio del D.U.R.C., sia pure limitato alle situazioni contributive INPS ed 
INAIL.
Come recentissimamente ribadito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, con nota prot. n.. 25/I/0018605 del 23.12.2008 inviata alla 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa “le 
Casse edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel 
settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri 
settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità 
contributiva sono l’INPS e l’INAIL.
Ciò vale a sottolineare che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili, peraltro 
chiarito da questo Ministero con la circolare n. 5/2008 proprio in relazione al 
rilascio del DURC, ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o 
inquadrabili nel settore dell’edilizia, con la esclusione pertanto delle imprese 
rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti 
nelle realtà di cantiere. Sono altresì da considerarsi escluse dal predetto 
obbligo, peraltro, le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore 
dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da 
denunciare alla Casse edili ma esclusivamente personale amministrativo o 
tecnico.
In conclusione va dunque confermato l’orientamento secondo il quale l’istituto 
della Cassa edile, in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione del 
settore, opera con riferimento alle sole imprese edili e non con riferimento 
alle altre imprese che, in virtù delle attività svolte, applicano un diverso 
contratto collettivo.
Da ciò consegue che, nell’ambito delle procedure di appalto, non costituisce 
elemento di irregolarità contributiva l’assenza dei versamenti alle Casse edili 
per le aziende non rientranti nello specifico settore e applicano pertanto un 
contratto collettivo diverso da quello dell’edilizia”.
Inoltre, le istruzioni per la richiesta del DURC prevedono che “per le ditte che 
non applicano il contratto dell’edilizia va selezionato:
- negli altri dati del QUADRO B, CCNL applicato: “altro non edile”
- nella sezione ENTI PREVIDENZIALI, Cassa Edile:
“barrare la casella per confermare la non iscrizione obbligatoria alla Cassa 
Edile”.
Il Durc non verrà rilasciato dalla Cassa Edile, ma dall’INPS o dall’INAIL”.
Ciò premesso, la dichiarazione sostitutiva contestata con il motivo di ricorso, 
pur non dichiarando quanto poi trasfuso nel controricorso circa la mancanza di 
obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, coerentemente con le dette istruzioni, 
in riferimento al “contratto collettivo nazionale di lavoro applicato”, 
contiene, tra le varie alternative previste dal modello di dichiarazione, il 
crocesegno sulla dicitura “altro non edile”, confermando, così, la non 
obbligatorietà all’iscrizione alla Cassa Edile e la correttezza, quindi, 
dell’assenza di alcuna dichiarazione in tal senso.
Del resto, la certificazione esibita in corso di causa, rilasciata dall’INPS di 
Ragusa, conferma sia l’applicazione all’Impresa in questione del CCNL settore 
Metalmeccanici, sia la correntezza contributiva presso l’INPS e l’INAIL.
Per mera completezza espositiva, il Collegio precisa che quanto argomentato 
riguarda la fase preliminare all’aggiudicazione.
E’ del tutto evidente che ove l’impresa dovesse conseguire l’appalto di lavoro 
pubblico dovrà necessariamente iscriversi alla Cassa Edile ai fini della 
consegna lavori e dei pagamenti dei singoli stati di avanzamento.
Tanto basta per ritenere infondata anche la seconda censura contenuta nel primo 
motivo di gravame.
2.c.) Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente ha sostenuto 
l’illegittimità dell’ammissione alla gara della controinteressata per violazione 
e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, L.n. 109/1994 e dell’art. 9 lett. b) 
del bando di gara.
Asserisce, in buona sostanza, che la garanzia fideiussoria prestata dall’ATI 
controinteressata in sede di gara sarebbe irrimediabilmente incompleta, posto 
che ivi, quale cointestatario, risulta indicato un soggetto diverso (Poidomani 
Rosa) dal titolare dell’impresa individuale “Electra” (Poidomani Rosario).
Il Collegio ritiene, confermando quanto già espresso in occasione dell’Ordinanza 
resa nella fase cautelare, che la circostanza dedotta, pur essendo fondata in 
punto di fatto, non consenta di ritenere insufficiente la garanzia fideiussoria, 
stante l’evidente errore materiale nella trascrizione del nome dell’impresa (con 
la sostituzione del mero nome del titolare), posto che la stessa risulta 
individuata sia con l’esatta indicazione della sede, ma, soprattutto, della 
partita I.V.A., corrispondente a quella della Electra, per come è possibile 
evincere, tra l’altro, proprio dalla dichiarazione DURC dalla stessa presentata 
in sede di gara.
2.d.) Infine, diversamente da quanto prescritto nel bando di gara, non sarebbe 
presente la sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte di tutti i 
contraenti, essendo mancante quella dell’impresa Poidomani Rosario.
Anche rispetto a questa censura il Collegio conferma quanto asserito in sede di 
decisione cautelare.
E’, intanto, da rilevare che il bando si riferisce genericamente, in tal senso, 
ai “contraenti”.
Da questo riferimento non sembra potersi concludere nel senso prospettato in 
ricorso, secondo il quale questi sarebbero necessariamente tutti gli associati 
del costituendo RTI.
Ciò chiarito, è pacifico che la garanzia, per effetto dell’allegato, ritenuto 
con espressa dicitura parte integrante della polizza sottoscritta dalla Di 
Raimondo Costruzioni s.r.l., si estenda anche alla Electra Poidomani Rosario 
(stante la ritenuta irrilevanza dell’indicazione “Poidomani Rosa”).
Ciò posto, ritiene il Collegio di non doversi discostare da quanto stabilito dal 
Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. per la Sicilia, 18.2.2008, n. 114), secondo 
il quale “la sottoscrizione del garantito non costituisce, in relazione al tipo 
negoziale della fideiussione per quale strutturato dall’art. 1936, II comma, c.c., 
un elemento essenziale di detto contratto di garanzia; per la medesima ragione - 
cioè in quanto la fideiussione è un contratto che si conclude, anche ex art. 
1333 c.c., tra il garante e il creditore - restano del tutto marginali rispetto 
ad essa altresì i rapporti del garante con il debitore garantito (C.d.S, A.P., 4 
ottobre 2005, n. 8)”.
In altri termini, così come sostenuto da altro arresto giurisprudenziale (cfr. 
T.A.R. Lazio Roma, III quater, 27.8.2008, n. 7922), “nel caso in esame non trova 
applicazione la . . . decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 
8 del 4 ottobre 2005 che prevede la necessità di una polizza fideiussoria 
sottoscritta da tutte le imprese che hanno manifestato la loro intenzione di 
riunirsi in raggruppamento, atteso che . . . nella fattispecie in esame non si è 
in presenza di una polizza fideiussoria rilasciata in favore della sola impresa 
capogruppo ma di una polizza che si estende attraverso l’atto di coobligazione . 
. . e facente parte integrante della polizza medesima, . . . all’altra impresa 
della costituenda ATI con ciò riguardando tutte le imprese che si sono obbligate 
a riunirsi in raggruppamento temporaneo”.
Tanto basta per ritenere infondato anche il secondo motivo di gravame.
Conclusivamente, sia il ricorso che la conseguente domanda di risarcimento del 
danno vanno rigettati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da 
dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, respinge il 
ricorso indicato in epigrafe e la conseguente domanda di risarcimento del danno.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle 
spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro tremila/00, oltre I.V.A., 
C.P.A. ed importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE 
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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