AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 14 aprile 2009, n. 719
APPALTI - Art. 115 d.lgs. n. 163/2006 - Contratti ad esecuzione periodica o 
continuativa - Clausola di revisione periodica dei prezzi - Norma imperativa - 
Mancata o difforme previsione - Inserzione automatica. L’art. 115 
(“adeguamento dei prezzi”) del D. Lgs. n. 163/2006, che riproduce peraltro il 
contenuto di identiche disposizioni precedenti, prescrive tassativamente 
l'obbligo di inserimento della clausola di revisione periodica dei prezzi in 
tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa; pertanto, la natura 
cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che nei casi in cui la 
clausola citata non sia stata inserita, operi il meccanismo di cui all'art. 1339 
c.c., con conseguente inserzione automatica della clausola (cfr. T.A.R. 
Lombardia, Milano, sez. III, 14 febbraio 2002 n. 567; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. 
II, 23 maggio 2006 n. 2958; vedi anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 
giugno 2007 n. 1092, per la precisazione che tale norma imperativa si impone 
sulle pattuizioni delle parti, modificandone ed integrandone la volontà 
contrastante con la stessa; ne consegue che le clausole difformi contenute nei 
contratti della tipologia presa in considerazione sono nulle per contrasto con 
norma imperativa, e la nullità non investe l'intero contratto, in applicazione 
del principio utile per inutile non vitiatur di cui all'art. 1419 c.c., 
ma colpisce la clausola contrastante con la norma considerata). Pres. f.f. 
Salamone, Est. Trebastoni - I. s.r.l. (avv.ti Bonura e Altobello) c. Comune di 
Comiso e altro (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 14/04/2009, 
n. 719
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00719/2009 REG.SEN.
N. 00483/2009 REG.RIC.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 483 del 2009, proposto da:
Impresa Ecologia di Busso Sebastiano srl, rappresentata e difesa dagli avv. 
Harald Bonura e Dorotea Altobello, con domicilio eletto presso Harald Bonura, a 
Catania, viale XX Settembre 70;
 
contro
 
Comune di Comiso e ATO Ragusa 
Ambiente spa, non costituiti,
 
per l'accertamento
 
dell’illegittimità del silenzio 
mantenuto dal Comune sull’istanza di revisione prezzi presentata dalla 
ricorrente in data 22.08.2008, in relazione all’appalto del servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 il dott. Dauno 
Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
L’impresa ricorrente è affidataria del servizio integrato di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e similari nel territorio del Comune di 
Comiso (determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 73 del 
16.04.2007).
Il servizio - il cui costo a base d’asta era previsto in € 4.585.686,26, e su 
cui la ditta ha praticato il ribasso del 12,60% - è stato aggiudicato per 
l’importo netto finale di € 3.985.165,79, come da contratto del 03.10.2007.
Il contratto, come pure il capitolato speciale di appalto, non contiene alcuna 
clausola di revisione dei prezzi, e la durata del servizio è stata fissata in 
due anni.
In data 22 agosto 2008, e quindi in costanza di espletamento del servizio, 
l’impresa ricorrente ha inviato al Comune apposita istanza di revisione prezzi.
In particolare, la ricorrente ha chiesto, “ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, art. 
115, che l’appalto in oggetto venga aggiornato, a seguito del rinnovo 
contrattuale sottoscritto in data 5 aprile 2008 per i lavoratori dell’Igiene 
Ambientale pubblica/privata e sulla base degli incrementi retributivi previsti 
per il biennio 2007/2008, dell’aumento mensile del costo del personale…”.
Trascorsi oltre cinque mesi dall’inoltro dell’istanza, senza che il Comune abbia 
neppure fornito alcuna risposta, il 31.01.2009 la ricorrente ha notificato il 
ricorso in esame, depositato il successivo 13.02, chiedendo una pronuncia 
dichiarativa dell’illegittimità del silenzio del Comune, con il conseguente 
ordine di pronunciarsi.
Il Comune non si è costituito, come pure l’ATO, anch’essa intimata in giudizio.
Infatti, in data 07.03.2005, tra l’ATO Ambiente spa di Ragusa - ormai deputata 
alla gestione del servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 05.02.97 n. 22, ora 
abrogato dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale” - 
ed il Comune di Comiso è stato stipulato un contratto di servizio, con il quale 
è stata affidata all’ATO la gestione integrata dei rifiuti.
Con nota n. 23633 del 20.07.2006 l’ATO Ambiente ha comunicato al Comune 
l’impossibilità di effettuare il bando unico per la gestione integrata dei 
rifiuti in ambito provinciale, ed ha autorizzato il Comune di Comiso ad esperire 
gara per l’affidamento di tale servizio.
Quest’ultimo ha quindi espletato la relativa procedura di gara, all’esito della 
quale, in data 3 ottobre 2007, tra la ricorrente e la citata ATO Ambiente è 
stato stipulato il relativo contratto di appalto.
Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2009 la causa è stata posta in decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso è fondato, e quindi da 
accogliere.
Il giudizio camerale previsto dall’art. 21-bis della L. 1034/71, introdotto 
dall’art. 2 della L. 205/2000, finalizzato alla decisione dei ricorsi “avverso 
il silenzio dell'amministrazione”, è legato alla previsione dell’art. 2, comma 
1, della L. n. 241/90, ovvero dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 10/91, il 
quale ha sancito l’obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il 
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere 
iniziato d'ufficio, di concluderlo “mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso”.
Vale a dire che, nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad 
accertare la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione a provvedere 
sull’istanza dell’interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a 
chiedere un certo provvedimento.
Inoltre, secondo quanto previsto dal citato art. 2 della L. 241/90, come 
modificato dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 
maggio 2005 n. 80, “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza 
dell'istanza”.
Sebbene non possa ritenersi che la citata disposizione abbia introdotto un vero 
e proprio giudizio di merito, che consenta quindi al giudice di verificare la 
fondatezza della pretesa sostanziale anche nei casi di attività amministrativa 
discrezionale pura, tuttavia è da ritenere che tale sindacato sia possibile, 
quanto meno nelle ipotesi in cui si tratti di attività vincolata (nel senso 
della giurisdizione di merito, e quindi del riconoscimento di ampi poteri al 
giudice amministrativo, cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Giurisdiz., 4 
novembre 2005 n. 726).
Nel caso in esame, il Collegio ritiene non soltanto che sussista l’obbligo per 
l’Amministrazione di pronunciarsi, ma anche di farlo nel senso richiesto dalla 
ricorrente.
Infatti, in generale, la ricorrente vanta un preciso interesse, giuridicamente 
rilevante, ad ottenere una pronuncia con la quale l’Amministrazione, esercitando 
il potere attribuitole dalla legge, conceda oppure neghi il richiesto beneficio. 
Mantenendo il silenzio su tale richiesta, quindi, l’Amministrazione è venuta 
meno ad un proprio preciso dovere giuridico, legato comunque all’obbligo di 
concludere il procedimento “mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
Ma anche per quanto riguarda il merito della questione, le pretese della 
ricorrente sono fondate.
Infatti, alla fattispecie in esame trova applicazione la norma del D.Lgs. n. 
163/2006 (“codice dei contratti pubblici”) contenuta nell’art. 115 (“adeguamenti 
dei prezzi”), ai sensi del quale “tutti i contratti ad esecuzione periodica o 
continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di 
revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una 
istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e 
servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 
5”.
La norma citata, che riproduce peraltro il contenuto di identiche disposizioni 
precedenti, prescrive tassativamente l'obbligo di inserimento della clausola di 
revisione periodica dei prezzi in tutti i contratti ad esecuzione periodica e 
continuativa; pertanto, la natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa 
sì che nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita, operi il 
meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con conseguente inserzione automatica 
della clausola (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 14 febbraio 2002 n. 
567; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 23 maggio 2006 n. 2958; vedi anche T.A.R. 
Sicilia, Catania, sez. III, 22 giugno 2007 n. 1092, per la precisazione che tale 
norma imperativa si impone sulle pattuizioni delle parti, modificandone ed 
integrandone la volontà contrastante con la stessa; ne consegue che le clausole 
difformi contenute nei contratti della tipologia presa in considerazione sono 
nulle per contrasto con norma imperativa, e la nullità non investe l'intero 
contratto, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur 
di cui all'art. 1419 c.c., ma colpisce la clausola contrastante con la norma 
considerata).
Mantenendosi inerte sul descritto obbligo, quindi, l’Amministrazione è venuta 
meno ad un proprio preciso dovere giuridico, legato sia all’obbligo di 
concludere il procedimento “mediante l'adozione di un provvedimento espresso”, 
che a quello di aggiornare i prezzi contrattualmente stabiliti.
Nei termini precisati, il ricorso può pertanto ritenersi fondato, e meritevole 
di accoglimento, per cui va dichiarato l’obbligo del Comune e dell’ATO Ragusa 
Ambiente spa, ognuno per le rispettive competenze, di provvedere sull’istanza 
della ricorrente, nel senso previsto dalla norma di legge citata, entro il 
termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza ad opera di 
parte, o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà in via 
sostitutiva un commissario ad acta, individuato nella persona dell’arch. 
Sebastiano Alesci, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Aidone (En).
Alla scadenza di tale termine, il Commissario provvederà, sotto la sua personale 
responsabilità, entro il successivo termine di giorni 60, adottando tutti gli 
atti ritenuti necessari.
I provvedimenti di liquidazione legati agli impegni di spesa necessari, ed i 
conseguenti mandati di pagamento - che il commissario potrà emettere egli 
stesso, e trasmettere direttamente all’istituto tesoriere, presso il quale avrà 
nel frattempo depositato la propria firma - dovranno trovare esecuzione con 
priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti del Comune.
Una volta espletate tutte le operazioni, il commissario invierà a questa Sezione 
una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del 
mandato ricevuto.
Il Collegio ritiene inoltre opportuno precisare che:
l’Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la 
propria firma;
nel caso di mancanza di liquidità (cassa), l’Istituto tesoriere dovrà trattenere 
i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che 
dovessero pervenire incassi a favore del Comune, fino al totale soddisfo;
dal punto di vista degli obblighi gravanti sull’Istituto tesoriere, agli effetti 
penali il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da 
considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che 
gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di 
pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. - 
“rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”), con la conseguenza che essi sono tenuti 
a consentire al commissario ad acta - nominato dal TAR per l’ottemperanza 
ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il 
servizio viene svolto - di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza 
frapporre inerzia o ostacoli di sorta;
nei casi più gravi di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione, come da 
parte dell’Istituto tesoriere, all’obbligo di rendere possibile l’attività del 
commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l’intervento della forza 
pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 2399/1995.
Le spese seguono la soccombenza, e liquidate in dispositivo, mentre il compenso 
del commissario, da calcolare ai sensi dell’art. 12 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 
49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa 
presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota 
specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari 
spettanti.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione III, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini 
di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio tenuto 
dal Comune di Comiso sull’istanza della ricorrente, ed ordina al Comune ed all’ATO 
Ragusa Ambiente spa, ognuno per le rispettive competenze, di provvedere sulla 
stessa, nei termini indicati in premessa.
Delega, in caso di ulteriore inadempienza, l’arch. Sebastiano Alesci, 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Aidone (En), quale commissario
ad acta, affinché provveda, entro ulteriori giorni 60 dalla scadenza del 
termine assegnato, ad eseguire la sentenza.
Condanna Comune ed ATO, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio 
nei confronti della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, di 
cui € 300,00 di spese, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali 
del 12,50%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente FF
Giovanni Milana, Consigliere
Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE 
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
  AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it