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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 7 luglio 2009, n. 1245
RIFIUTI - TIA - Approvazione delle proiezioni tariffarie - Art. 238 d.lgs. n. 
152/2006 - Competenza - Fattispecie. La competenza all’approvazione delle 
proiezioni tariffarie TIA, nelle more della attuazione dell’art. 238 D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, va affidata ai Comuni. L’eventuale inerzia, ove questa 
debba ritenersi configurabile, può essere oggetto di intervento sostitutivo, ai 
sensi dell’art. 24 L.R. 3.12.1991 n. 44, da parte dell’Assessore regionale agli 
enti locali, cui compete il compito di nominare un commissario ad acta, che, in 
sostituzione dell’amministrazione, possa adottare gli atti obbligatori per legge 
(cfr. Ordinanza di questa stessa Sezione 17.10.2008, n. 1447) (fattispecie 
relativa alla deliberazione del commissario ad acta, e all’illegittimo 
conferimento di potere da parte dell’ARRA - Agenzia Regionale per i Rifiuti e le 
Acque). Pres. Zingales, Est. Savasta - Adiconsum (avv.ti Giarrusso e Minacapilli) 
c. Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Arra e altri (Avv. Stato).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 07/07/2009, 
n. 1245
N. 01245/2009 REG.SEN.
N. 01195/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2009, proposto da: 
Adiconsum Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente, Nunziata 
Cavallaro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Michele Giarrusso e Lia 
Minacapilli, con domicilio eletto presso avv. Mario Michele Giarrusso in 
Catania, via V.Giuffrida,37; 
contro
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Arra, Giunta Regionale Siciliana, 
Assessorato Regionale Alla Famiglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura 
dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
Comune di Belpasso in Persona del Sindaco p.t., 
Societa' Ambito Simeto Ambiente Spa - Ato Ct3; 
nei confronti di
Matteo Scillufo; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del commissario ad acta n. 10 del 27.1.2009, con la 
quale il commissario ad acta nominato dall’ARRA ha approvato la TIA 2008;
dei Decreti dirigenziali dell’ARRA n. 1154 dell’1.12.2008 e n. 7 del 20.1.2009;
della nota n. 1498/s.8 del 5.4.2006 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 497 del 
30.11.2007;
della nota dell’ARRA del 7.11.2008 n. 43123;
della nota dell’ARRA dell’11.11.2008, n. 43850.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e 
le Acque - Arra;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Giunta Regionale Siciliana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Alla 
Famiglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 il dott. Pancrazio 
Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 
1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
Con il ricorso in esame, parte 
ricorrente ha principalmente impugnato un’attività provvedimentale 
(deliberazione del commissario ad acta nominato dall’ARRA di approvazione 
delle proiezioni tariffarie TIA 2008) derivante da un conferimento di poteri 
illegittimo, posto che, come già reiteratamente sostenuto da questa stessa 
Sezione (cfr., ex multis, Ordinanza n. 324/09 del 20.2.2009) “il potere 
sostitutivo dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di cui al comma 5 
dell’art. 7 della L.R. 22.12.2005 n. 19 va riferito ai compiti alla stessa 
attribuiti, trattandosi di questione relativa ai rifiuti, dal comma 4 della 
medesima norma” e che “in detta disposizione non vi è alcuna previsione relativa 
alla concreta applicazione tariffaria, ma alla lettera d), alla mera definizione 
dei parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio 
di gestione dei rifiuti urbani”.
Il Giudice di seconde cure ha avuto modo di chiarire (cfr. C.G.A. per la 
Sicilia, 9.2.2009, n. 48) che «La “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana” - 
ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 (D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152) - “è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e 
riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base 
dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6”; infatti il Ministro 
dell’ambiente - cui il cit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 - “disciplina, con apposito regolamento da 
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del 
presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, 
i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi 
e viene determinata la tariffa”; conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, 
“sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento 
degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le 
discipline regolamentari vigenti”.
È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, 
implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società 
d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via 
provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con 
l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei termini di legge 
per l’emanazione di atti regolamentari.
Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto 
regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal 
cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe 
già determinate dai diversi comuni interessati.
Va pertanto annullata l’impugnata Tariffa, con conseguente reviviscenza delle 
tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni 
ricompresi nell’A.T.O. Enna 1».
Ed ancora, così prosegue la predetta sentenza n. 48/2009 del C.G.A.: «deve 
ritenersi che finché non si verifichino tutte le condizioni normative, sopra 
ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle società 
d’ambito, queste ultime non possano che gestire il servizio sulla scorta del 
regime tariffario stabilito dai singoli comuni ricompresi nell’A.T.O.; sicché è 
solo ciascun Ente locale - per antica dottrina sede propria, diversamente dalle 
società d’ambito, di policentrismo autonomistico; o, come si dice oggi, di 
federalismo - che, fino a quando non sarà operativo il nuovo meccanismo 
tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo 
territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di 
gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle 
amministrazioni competenti in via ordinaria.
Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune 
resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata.
In questo senso depongono:
1) la disciplina primaria espressa dal cit. art. 238;
2) l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente orientata, ossia restrittiva, 
delle ordinanze di protezione civile (vieppiù nella specie, dopo l’annullamento 
giurisdizionale e la reviviscenza disposta ex lege) e delle conseguenti 
attività poste in essere (non più dal Commissario, bensì) dalle amministrazioni 
ordinariamente competenti alla gestione del servizio, che vogliano incidere, 
ex uno latere, nella sfera giuridica, personale e patrimoniale, dei 
cittadini;
3) ulteriormente, il rilievo che il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 
2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) - che demandava in Sicilia 
la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea 
dei soci delle società d’ambito - non è stato promulgato in ragione della sua 
impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. 
19 luglio 2005, n. 293, ha dichiarato cessata la materia del contendere 
sull’impugnativa).
Va, infine, escluso in radice che le società d’ambito - per poter direttamente 
stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse 
comunali in vigore - possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte 
dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione 
legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle 
competenze loro attribuite dalla legge.
Essendosi escluso in radice il potere della società d’ambito di determinare - al 
di fuori del contesto, ancora in itinere, tracciato dal cit. art. 238 - la 
tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, resta assorbita 
l’ulteriore censura volta a contestarne l’applicazione retroattiva all’anno 
2006, in base al principio di irretroattività dell’imposizione tributaria.
Merita comunque evidenziarsi - trattandosi di un corollario, utile quantomeno 
ad colorandum, rispetto al percorso argomentativo che si è sin qui tracciato 
- che il Collegio, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice (pag. 36 
sentenza appellata), reputa di dover ricondurre la Tariffa in discorso al 
genus delle prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli 
amministrati non hanno modo di sottrarsi: si tratta dunque, almeno lato sensu, 
di un (con-)tributo».
Ne consegue, conclusivamente, che la competenza, nelle more della attuazione 
dell’art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, va affidata ai Comuni e che 
l’eventuale inerzia nella determinazione tariffaria, ove questa debba ritenersi 
configurabile, possa essere oggetto di intervento sostitutivo, ai sensi 
dell’art. 24 L.R. 3.12.1991 n. 44, da parte del competente Assessore regionale 
agli enti locali, cui compete il compito di nominare un commissario ad acta, 
che, in sostituzione dell’amministrazione, possa adottare gli atti obbligatori 
per legge (cfr., ex multis, Ordinanza di questa stessa Sezione 
17.10.2008, n. 1447).
Deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, ai sensi dell’art. 26 della 
l.n. 6.12.1971 n. 1034, la rimessione dell'affare all'autorità competente, 
individuata nel Comune intimato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da 
dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Prima accoglie 
il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Ai sensi dell’art. 26 della l.n. 6.12.1971 n. 1034, rimette gli atti al Sindaco 
del Comune intimato.
Condanna in solido le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore dei 
ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 
duemila/00, oltre I.V.A., C.P.A. ed importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Agnese Anna Barone, Primo Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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