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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.III - 13 marzo 2009, n. 1912
PUBBLICO IMPIEGO - Personale militare - Trasferimenti d’autorità - 
Inquadramento nel genus degli ordini - Disciplina generale ex L. n. 
241/1990 - Inapplicabilità. I trasferimenti d’autorità del personale 
militare si inquadrano nel genus degli ordini, costituendo espressione di 
esigenze ineludibili di organizzazione, coesione interna e massima operatività 
delle Forze Armate. Come tali, essi sono sottratti alla disciplina generale 
della l. n. 241/1990 e pertanto, oltre a non abbisognare di una specifica 
motivazione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del 
procedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 15 
luglio 2008, n. 8821). Ciò non toglie che, qualora il suddetto trasferimento 
rechi comunque la propria motivazione, questa possa essere sindacata sotto i 
profili della completezza, coerenza, logicità, non contraddittorietà, 
ragionevolezza. Pres. Giordano, Est. De Berardinis - B.V. (avv. De Pauli) c. 
Ministero della Difesa (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.III - 13 
marzo 2009, n. 1912
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1912/09 Reg. Sent..
N. 2512/2008 Reg. Ric.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso r.g. n. 2512/2008, proposto dal sig. Biagio Volta, rappresentato e 
difeso dall’avv. Luca De Pauli e con domicilio eletto presso lo studio legale 
Ponti, in Milano, via Manin 3
contro 
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e 
difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e 
domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia 1
nonché contro
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
e comunque nei confronti
del Comando Carabinieri – Tutela della Salute
e nei confronti
del Terzo Battaglione Carabinieri Lombardia
per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – 
SM – Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, del 24 giugno 2008, 
n. 191588/T-9-2 di prot., notificato al ricorrente il 6 ottobre 2008, con il 
quale si dispone il suo trasferimento d’autorità dal Comando Carabinieri per la 
Tutela della Salute, Gruppo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, al 3° 
Battaglione Carabinieri “Lombardia”, per l’impiego presso la Compagnia Comando e 
Servizi;
- della nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Ufficio 
Comando – Sezione Personale,del 28 aprile 2008, n. 45/34 di prot., contenente la 
proposta di trasferimento del ricorrente;
- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, ivi 
compresi gli atti istruttori e di accertamento, se ed in quanto esistenti.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
VISTI l’istanza di misure cautelati provvisorie ed urgenti inaudita altera 
parte, e il decreto presidenziale n. 1721/2008, con cui l’istanza è stata 
respinta;
VISTA la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, proposta in via 
incidentale dal ricorrente;
PRESO ATTO della rinuncia alla suddetta domanda di sospensione;
VISTE l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 174/08 del 25 novembre 2008, e la 
documentazione trasmessa in ottemperanza ad essa;
VISTE le memorie ed i documenti depositati dalle parti;
VISTI tutti gli atti della causa; 
NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, il dr. Pietro De 
Berardinis ed udito lo stesso;
UDITI, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Il ricorrente, sig. Biagio Volta, espone di essere Appuntato Scelto e di aver 
operato nell’Arma dei Carabinieri a far tempo dal 9 luglio 1980, prestando 
ultimamente servizio presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
In questo contesto lavorativo, l’esponente subiva un procedimento disciplinare 
in relazione alla dichiarazione fornita circa le ore di missione sostenute in 
occasione di alcuni servizi effettuati con il Comandante del Gruppo.
Nel corso del procedimento disciplinare – originato da alcune discrepanze tra le 
dichiarazioni predisposte dall’esponente e quelle predisposte dal Comandante del 
Gruppo – l’esponente inviava all’Ufficio Comando una relazione a propria difesa, 
segnalando, tra l’altro, taluni presunti utilizzi indebiti dell’autovettura di 
servizio da parte del Comandante stesso. Il procedimento disciplinare si 
concludeva in data 27 febbraio 2008 con “richiamo orale” a carico del sig. 
Volta.
Con nota prot. n. 45/34 del 28 aprile 2008 l’Ufficio Comando – Sezione Personale 
avanzava proposta di trasferimento dell’esponente ad altro reparto della 
medesima sede, per essersi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia 
tra il sig. Volta ed il Comandante del Gruppo e valutando l’inopportunità della 
permanenza dello stesso sig. Volta presso il reparto dove prestava servizio.
In accoglimento di detta proposta, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
– I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, in 
data 24 giugno 2008 adottava il provvedimento prot. n. 191588/T-9-2, disponendo 
il trasferimento “d’autorità” dell’esponente dal Comando Carabinieri per la 
Tutela della Salute – Gruppo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, al Terzo 
Battaglione Carabinieri “Lombardia”, per l’impiego presso la Compagnia Comando e 
Servizi, con movimento da effettuare il 30 giugno 2008.
Peraltro, anche a causa delle ripetute assenze dal servizio del sig. Volta nel 
periodo estivo per motivi di salute, il trasferimento (rimasto privo di 
materiale esecuzione) gli veniva notificato solo il 6 ottobre 2008. 
Immediatamente egli avanzava istanza di revoca, ma tale istanza non sortiva 
alcun effetto.
Avverso il suddetto provvedimento di trasferimento è pertanto insorto 
l’esponente, impugnandolo con il ricorso specificato in epigrafe e chiedendone 
l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.m. 16 
settembre 1993, n. 603, nonché del principio del giusto procedimento, eccesso di 
potere, ingiustizia grave e manifesta, in quanto sarebbe mancata un’adeguata 
partecipazione, essendo stata omessa la previa comunicazione di avvio del 
procedimento;
- violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.m. 16 
settembre 1993, n. 603, nonché del principio del giusto procedimento, eccesso di 
potere, ingiustizia grave e manifesta, illegittimità derivata, per le stesse 
ragioni già indicate nel punto precedente, in relazione alla nota recante la 
proposta di trasferimento;
- violazione dell’art. 17 della l. n. 382/1978, nonché eccesso di potere, 
sviamento, arbitrarietà, sproporzione, violazione del principio di 
proporzionalità e del minimo mezzo, difetto di istruttoria, omessa comparazione 
di tutti gli interessi in gioco, in quanto il trasferimento sarebbe in realtà 
misura punitiva nei riguardi del ricorrente e per giunta del tutto 
sproporzionata;
- eccesso di potere, istruttoria insufficiente e carente, errore di fatto, 
travisamento, violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 297/2000 e dell’art. 7 della 
l. n. 25/1997, difetto dei presupposti, giacché sia l’affermazione della 
notorietà del fatto, sia l’assunto della compromissione irrimediabile dei 
rapporti con il Comandante di Gruppo non corrisponderebbero a verità, né 
sussisterebbero i motivi ambientali, tanto più che il suddetto Comandante 
risulterebbe trasferito ad altro incarico.
Il ricorrente ha formulato, altresì, istanza di misure cautelari inaudita altera 
parte, respinta con decreto presidenziale n. 1721/2008 del 25 novembre 2008.
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 174/08, di pari data, è stato 
ordinato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di depositare i pareri 
favorevoli al trasferimento n. 63/6-13 2007 del 6 maggio 2008, del Comando 
Divisione Unità Specializzate Carabinieri e n. 73/25-2 del 21 maggio 2008 del 
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”, nonché le circolari 
n. 349/466-1979 del 12 marzo 2003 e n. 243754-1/Cont-6-2 P.S.A.C. del 18 marzo 
1993.
Il Comando ha ottemperato con deposito del 2 dicembre 2008.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando una memoria 
difensiva e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2008 il ricorrente, previa rinuncia 
alla istanza di sospensione, ha chiesto la fissazione a breve del merito. La 
causa è stata rinviata all’udienza del 22 gennaio 2009.
In vista dell’udienza di merito la difesa erariale ha depositato documentazione 
sui fatti di causa, mentre il ricorrente ha depositato una breve memoria.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in 
decisione.
DIRITTO
Il ricorrente, sig. Biagio Volta, impugna il provvedimento con il quale il 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il suo trasferimento 
“d’autorità” dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Gruppo 
Antisofisticazioni e Sanità di Milano, al 3° Battaglione Carabinieri 
“Lombardia”, per l’impiego presso la Compagnia Comando e Servizi.
Con il primo motivo lamenta la violazione delle norme in tema di partecipazione 
procedimentale, in particolare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento 
sfociato nel trasferimento d’autorità.
La doglianza viene poi riproposta nel secondo motivo di ricorso, con 
riferimento, stavolta, alla nota del 28 aprile 2008 recante la proposta di 
trasferimento (la quale è a propria volta impugnata), atteso che con detta nota 
si è disposto, tra l’altro, di non procedere alla comunicazione di avvio del 
procedimento.
La censura non può essere condivisa, in quanto, secondo un consolidato indirizzo 
giurisprudenziale, i trasferimenti d’autorità del personale militare (come nel 
caso di specie) si inquadrano nel genus degli ordini, costituendo 
espressione di esigenze ineludibili di organizzazione, coesione interna e 
massima operatività delle Forze Armate. Come tali, essi sono sottratti alla 
disciplina generale della l. n. 241/1990 e pertanto, oltre a non abbisognare di 
una specifica motivazione, non devono essere preceduti dalla comunicazione di 
avvio del procedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 
VI, 15 luglio 2008, n. 8821).
Si è in particolar modo evidenziato che l’inapplicabilità delle regole 
partecipative discende proprio dall’inclusione del provvedimento di 
trasferimento d’autorità nel genus degli ordini militari: orbene, 
l’inapplicabilità discende dal dovere di pronta esecuzione dell’ordine 
incombente sul militare e dal correlato dovere di una chiara formulazione dello 
stesso, gravante sul soggetto che lo impartisce, affinché venga eseguito senza 
dubbi od esitazioni (cfr., rispettivamente, gli artt. 25 e 23 del d.P.R. n. 
545/1986): doveri, la cui inosservanza è sanzionata anche dalle norme speciali 
del codice penale militare (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 14 gennaio 2005, 
n. 83).
Ne deriva che sono infondati e devono perciò essere respinti sia il primo motivo 
di ricorso, sia il secondo: quest’ultimo risulta, peraltro, anche inammissibile, 
giacché rivolto contro un atto (la proposta di trasferimento) a carattere 
endoprocedimentale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 aprile 2008, n. 2815).
Venendo all’esame del terzo motivo di ricorso, con esso viene dedotto il 
carattere arbitrario e vessatorio del trasferimento disposto, che avrebbe in 
realtà fini punitivi nei confronti del ricorrente. Questi sottolinea, altresì, 
il carattere sproporzionato e abnorme del provvedimento, a fronte di un 
procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione, nei suoi confronti, di 
una sanzione minima (il richiamo orale) e vista la normalizzazione dei suoi 
rapporti con il Comandante di Gruppo.
Per ragioni di ordine logico, la doglianza va trattata unitamente al quarto 
motivo di ricorso, con cui si contestano le motivazioni addotte a fondamento 
dell’impugnato trasferimento, evidenziandosi in particolare:
- la non veridicità dell’affermazione per cui la condotta del ricorrente sarebbe 
nota nel contesto lavorativo, avendo l’interessato sempre mantenuto un estremo 
riservo sulla vicenda (i cui risvolti disciplinari avrebbero, peraltro, scarso 
rilievo);
- l’assenza di qualsiasi nocumento al regolare svolgimento della vita del 
reparto di appartenenza, tenuto conto, altresì, del carattere apodittico ed 
indimostrato di una simile asserzione;
- l’infondatezza dell’assunto per cui vi sarebbe stata compromissione 
irrimediabile dei rapporti tra il ricorrente ed il Comandante di Gruppo, atteso 
che tali rapporti si sarebbero in realtà normalizzati;
- l’infondatezza, infine, dell’asserita oggettiva incompatibilità della 
permanenza del ricorrente nell’attuale reparto di impiego per motivi ambientali 
funzionalmente correlati al particolare servizio, anche considerato 
l’intervenuto trasferimento, dal 30 settembre 2008, del Comandante del Gruppo.
Le doglianze debbono essere condivise.
Al riguardo va premesso che, benché la giurisprudenza più sopra richiamata abbia 
escluso i trasferimenti d’autorità del personale dei Corpi di polizia ad 
ordinamento militare, in quanto ordini, dall’ambito di applicabilità della l. n. 
241/1990 e quindi, tra l’altro, dall’assoggettamento all’obbligo di motivazione 
ex art. 3 della l. n. 241 cit. (T.A.R. Campania, Napoli, n. 8821/2008 cit.), ciò 
non toglie che, qualora il suddetto trasferimento rechi comunque la propria 
motivazione (com’è nel caso in esame), questa possa essere sindacata sotto i 
profili della completezza, coerenza, logicità, non contraddittorietà, 
ragionevolezza.
Orbene, nel caso di specie la motivazione contenuta nel provvedimento, ad avviso 
del Collegio, è affetta da incoerenza, illogicità e contraddittorietà.
Al riguardo, risulta decisiva la nota del Comando Carabinieri per la Tutela 
della Salute del 28 aprile 2008, n. 45/34, recante la proposta di trasferimento. 
In tale nota, infatti, viene evidenziato che, a seguito del procedimento 
disciplinare instaurato nei suoi confronti, l’odierno ricorrente inviava una 
relazione contenente elementi a proprio discarico, nonché addebiti a carico del 
Comandante del Gruppo e che in proposito venivano svolti dal Comando 
accertamenti, dai quali emergeva la non manifesta infondatezza di quanto 
riferito dal ricorrente.
Orbene, senza esprimere alcun giudizio sulla veridicità degli elementi riferiti 
dal sig. Volta, risulta nondimeno palesemente illogico e contraddittorio che, 
dopo aver considerato fondati tali elementi – al punto da depositare a tal 
proposito presso la Procura della Repubblica un’informativa di reato – 
l’Amministrazione finisca poi per disporre il trasferimento del medesimo sig. 
Volta.
In altre parole, è chiaramente viziato da incongruenza, illogicità e 
contraddittorietà l’atteggiamento dell’Amministrazione che, da un lato, dà 
credito alla versione dei fatti esposta dall’odierno ricorrente e tuttavia, 
dall’altro lato, emette un giudizio di inopportunità dell’ulteriore permanenza 
del medesimo nel reparto di appartenenza: giudizio che non ha altro fondamento 
che quegli stessi fatti, in relazione ai quali la versione del sig. Volta è 
stata ritenuta credibile. 
Per quanto ora esposto, la proposta di trasferimento reca quindi in sé 
un’intrinseca illegittimità, finendo per suggerire l’illazione di un’impropria 
funzione punitiva del trasferimento stesso: donde l’illegittimità del 
provvedimento impugnato, che a tale proposta si è pienamente conformato. 
Invero, nell’apparato motivazionale del provvedimento si rileva, anzitutto, 
l’uso di formule stereotipe ed apodittiche (e cioè la notorietà della vicenda 
nel contesto lavorativo, che avrebbe “prodotto nocumento al regolare svolgimento 
della vita di Reparto di appartenenza”, ed il giudizio di incompatibilità “per 
motivi ambientali funzionalmente correlati al particolare servizio”), le quali 
non danno conto degli elementi concreti sulla cui base si è pervenuti al 
giudizio di incompatibilità e, per l’effetto, al trasferimento. In realtà, 
l’unico elemento concreto che viene addotto è quello della compromissione 
irrimediabile del rapporto di fiducia tra il ricorrente e il Comandante del 
Gruppo: ma questo è proprio il profilo sul quale – si ribadisce – 
l’Amministrazione emette nel contempo (e contraddittoriamente) un giudizio di 
non infondatezza di quanto segnalato del ricorrente.
In definitiva, quindi, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza del terzo e 
del quarto motivo, e, come tale, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Terza, 
così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento di spese ed onorari di causa, 
che liquida in via forfettaria in complessivi € 1.000 (mille/00), più I.V.A. e 
C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009, con 
l’intervento dei signori magistrati: 
DOMENICO GIORDANO Presidente 
PIETRO DE BERARDINIS Giudice, estensore
DARIO SIMEOLI Giudice
		
		
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