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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 17 dicembre 2009, n. 838
RIFIUTI - Regione Friuli Venezia 
Giulia - Autorizzazione - Art. 17 L.R. 30/87 - Inosservanza di prescrizioni - 
Diffida - Indicazione del termine entro cui eliminare le irregolarità - 
Necessità. La chiara ed inequivocabile locuzione legislativa di cui all’art. 
17 della L. R. Friuli Venezia Giulia n. 30 del 7 settembre 1987 (legge ad 
oggetto: “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”), nel testo 
risultante dalle modifiche introdotte dalle leggi regionali n. 65 del 1988 e 22 
del 1996, non dà adito a dubbi sul fatto che la diffida (nella specie: ad 
allontanare il percolato da una discarica) deve prevedere necessariamente un 
termine per la eliminazione delle irregolarità. Pres. Corasaniti, Est. Farina - 
E. s.r.l. (avv. Persello) c. Provincia di Udine (avv. Aita) - TAR FRIULI 
VENEZIA GIULIA, Sez.I - 17 dicembre 2009, n. 838
 
N. 00838/2009 REG.SEN.
N. 00508/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 508 del 2007, proposto da:
Ecoplan S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Persello, con domicilio 
eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Provincia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Aita, con 
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' 
D'Italia 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 2007/4392 dd. 19.7.2007, contentente 
diffida ad allontanare il percolato presente nella discarica di San Giovanni al 
Natisone..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Vincenzo 
Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Oggetto dell’attuale gravame è la determinazione dirigenziale della Provincia di 
Udine n. 2007/4392 del 19.07.2007 a firma del dirigente dell’Area Ambiente, 
recante la diffida alla ricorrente società Ecoplan S.r.l. ad allontanare il 
percolato presente nella discarica di San Giovanni al Natisone (UD).
La società in parola premette di essere proprietaria di una discarica di 2° 
categoria, tipo B, sita in Comune di San Giovanni al Natisone.
Il decreto n.1968390 del 23.051990, che ha autorizzato la costruzione della 
discarica – prosegue l’istante - prevede la realizzazione di: “un sistema per 
consentire la raccolta ed il controllo del percolato, che potrà essere smaltito 
nella stessa massa di rifiuti o avviato alla depurazione secondo la vigente 
normativa” (art. 4, lett. e);
“una rete drenante del percolato con tubi microfessurati di idoneo diametro” 
(art. 4, lett. i); l’art. 9 del medesimo decreto prevede che “la chiusura della 
discarica comporterà il versamento presso la predetta Tesoreria Comunale di 
un‘altra garanzia finanziaria di Lire 177.000,000 (centosettantasette milioni) 
per il mantenimento dei sistemi di drenaggio e captazione dei percolato a carico 
della ditta per un periodo di anni cinque”.
Con determina n. 41 del 17.022000 la Provincia di Udine diffidava la Ecoplan 
S.r.l. ad allontanare il percolato entro 60 giorni.
La diffida anzidetta è stata annullata dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia con 
la sentenza n.199/2004.
Nelle more – continua la deducente - con determina n. 310/2000 del 05.07.2000, 
la Provincia di Udine, preso atto che la Ecoplan S.r.l. aveva presentato un 
progetto di variante della discarica, che prevedeva la realizzazione di una 
condotta necessaria per il trasferimento del percolato dalla discarica stessa ad 
un impianto di depurazione e che tale progetto aveva ottenuto il parere 
favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, fissava un nuovo termine di quattro 
mesi per l’inizio delle operazioni di allontanamento del percolato, rimandando 
ad un successivo provvedimento la definizione dei modi e tempi di completamento 
di tale operazione.
Con deliberazione n. 240 del 09.08.2000, la Giunta Provinciale di Udine 
approvava il progetto di variante non sostanziale presentato dalla Ecoplan 
S.r.l. per la realizzazione di una condotta per il trasferimento del percolato – 
per la successiva depurazione - in un depuratore che la Ecoplan S.r.l. aveva 
progettato di realizzare in un’area attigua alla discarica; con la medesima 
deliberazione la Provincia di Udine stabiliva che “il termine entro il quale il 
percolato presente in discarica deve venire allontanato tramite la condotta di 
cui alla variante che si approva con il presente atto sarà stabilito con 
successivo e separato provvedimento dirigenziale”.
Con successiva determina n.80/2001 dd. 30.01.2001, la Provincia di Udine 
prorogava fino al 30 giugno 2001 il termine per la “realizzazione della condotta 
per il trasferimento del percolato a una successiva depurazione”.
La Ecoplan S.r.l. – ricorda l’istante - ha realizzato all’interno della 
discarica di San Giovanni al Natisone un impianto di trattamento chimico fisico 
del percolato, ha realizzato la condotta di cui alla deliberazione n. 240 del 
09.08.2000 della Giunta Provinciale di Udine ed ha pure realizzato, sulla base 
dell’autorizzazione n. A2000/423 del 07.02.2001, rilasciata dal Comune di San 
Giovanni al Natisone, un impianto per la fitodepurazione del percolato 
proveniente dalla discarica attraverso la condotta autorizzata dalla Provincia 
di Udine: quest’ultimo impianto è stato autorizzato allo scarico in fognatura 
con autorizzazione n. 2000/441 del 05.03.2001 del Comune di San Giovanni al 
Natisone.
La Ecoplan S.r.l., con lettera dd. 27.09.2003, ha comunicato alla Provincia di 
Udine la cessazione del conferimento dei rifiuti nella discarica in questione e 
l’inizio delle procedure di chiusura della discarica.
Con lettera dd. 08.102003, la Ecoplan Srl. ha comunicato l‘inizio della fase di 
fitodepurazione del percolato; con provvedimento dd. 23.12.2003, notificato in 
data 08.01.2004, il G.I.P. del Tribunale di Udine ha disposto il sequestro 
prevenfivo dell’impianto chimico fisico per il trattamento del percolato 
proveniente dalla discarica, nonché quello dell’impianto di fito-depurazione 
sull’assunto che sarebbero stati realizzati in assenza di autorizzazione, 
dovendo essere considerati come varianti sostanziali dell’originaria discarica e 
quindi non autorizzabili con la procedura seguita dalla Provincia di Udine.
Il sequestro veniva annullato dal Tribunale del riesame di Udine con 
provvedimento in data 27.01.2004, ma sul presupposto dell’insussistenza del 
fumus commissi delicti, non essendo gli impianti in questione stati messi in 
funzione.
Con lettera dd. 21.09.2004, la Ecoplan S.r.l. comunicava l’avvenuta esecuzione 
dei lavori di sistemazione finale dell’area; il collaudatore nominato dalla 
Provincia di Udine, Ing. Adriano Lualdi, ha trasmesso, in data 30.12.2004, alla 
Provincia di Udine il certificato di collaudo relativo alla chiusura della 
discarica ed alla sistemazione finale dell’area.
Con provvedimento n. 2007/39454 del 06.06.2007, la Provincia di Udine ha 
comunicato “l’avvio del procedimento diretto all’adozione di un provvedimento di 
diffida nei confronti della soc. Ecoplan SRL, ai sensi dell’art. 17 c. 2 della 
L.R. 30/87, con fissazione di un termine, per garantire la gestione ordinaria 
della discarica, ed, in particolare, l’allontanamento del percolato”.
Con il provvedimento impugnato, la Provincia di Udine ha diffidato a. società 
ricorrente “a provvedere all’allontanamento del percolato presente nel corpo 
della discarica”.
A giudizio della società ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe 
illegittimo per i seguenti motivi:
A Violazione di legge. Art.17 legge regionale n. 30 del 1987.
Il provvedimento impugnato – ricorda l’istante - è stato adottato ai sensi 
dell’art.17 della legge regionale n.30/1987, che prevede la possibilità per la 
Provincia, nell’ipotesi di rilevata inosservanza delle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione, di diffidare il soggetto autorizzato ad eliminare le 
difformità entro un termine stabilito.
Nè con il provvedimento impugnato, nè con la comunicazione di avvio del 
procedimento – si duole l’istante - la Provincia di Udine ha contestato alla 
società ricorrente alcuna violazione del provvedimento autorizzativo.
B. Violazione di legge. Art. 17 legge regionale n. 30 del 1987,
L’art.17, secondo comma, della legge regionale n. 30/1987, prevede che il 
provvedimento di diffida debba essere accompagnato dalla fissazione di un 
termine entro il quale il trasgressore deve eliminare le irregolarità,
Il provvedimento impugnato – denuncia la ricorrente - non contiene la fissazione 
di tale termine dilatorio ed è perciò illegittimo.
C. Violazione di legge. Artt. 7 e 8 legge n.241/1990. Eccesso di potere per 
falso presupposto. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere 
qualificato come avente contenuto diverso da quello della diffida ex art. 17 
della legge regionale n. 30/987, sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla 
comunicazione di avvio del procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento faceva chiaro riferimento 
all’adozione di una diffida ex art.17, comma 2, della legge regionale n. 
30/1987: un provvedimento di diverso contenuto doveva essere preceduto da una 
comunicazione di avvio del procedimento che precisasse il provvedimento cui era 
propedeutico il procedimento avviato, consentendo così alla parte interessata di 
proporre tempestive osservazioni al riguardo.
L’art. 7 della legge n. 241/1990 prevede, infatti, che l’avvio del procedimento 
debba essere comunicato con un atto avente il contenuto di cui al successivo 
art. 8, che prevede espressamente l’indicazione nella comunicazione di avvio del 
procedimento dell’”oggetto del procedimento promosso”: non basta, quindi, 
trasmettere una comunicazione avente un oggetto qualsiasi, ma la comunicazione 
di avvio deve avere per oggetto un procedimento pertinente con il provvedimento 
finale adottato.
D. Eccesso di potere per falso presupposto. Eccesso d potere per difetto di 
motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per 
violazione del principio del giusto procedimento e per contraddittorietà con 
precedenti provvedimenti.
Il provvedimento impugnato, qualificato come diffida ex art. 17 della legge n. 
30/1987, avrebbe, in realtà, il contenuto un provvedimento di modifica 
dell’autorizzazione alla realizzazione della discarica n. 19683190 dd. 
23.05.1990 e successive integrazioni: il provvedimento impugnato manifesta 
l’opinione che le modalità di smaltimento del percolato approvate in precedenza 
dalla Provincia siano inadeguate (“Ritenuto che la depurazione del percolato di 
una discarica debba avvenire in impianto tecnicamente idoneo di trattamento di 
rifiuti..”) e conseguentemente dispone l’allontanamento del percolato che, 
invece, la Provincia aveva in precedenza autorizzato a trattare in loco 
attraverso l’impianto chimico-fisico realizzato all’interno della discarica e, 
quindi, mediante convogliamento del refluo così ottenuto all’impianto di 
fitodepurazione realizzato accanto alla discarica ed autorizzato, anche allo 
scarico in fognatura, dal Comune di San Giovanni al Natisone. La modifica delle 
prescrizioni autorizzative in tal modo disposta – prosegue la deducente - è 
tuttavia illegittima perché non preceduta né dalla comunicazione di avvio del 
relativo procedimento, né dallo svolgimento del procedimento attraverso il quale 
possono essere modificate le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, che 
comprende, tra l’altro, l’acquisizione del parere del Comitato Tecnico 
Scientifico della Provincia. Il provvedimento – si duole il ricorrente - è stato 
adottato senza adeguata istruttoria e senza adeguata motivazione, in particolare 
riguardo alla scelta di non consentire più la depurazione del percolato in loco.
E. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti. Eccesso 
di potere per difetto di motivazione.
La Provincia di Udine - settore ambientale – rammenta l’istante - è stata in 
passato oggetto di pressanti attenzioni da parte della Procura della Repubblica 
di Udine e del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri che, a più riprese, 
hanno posto in discussione la legittimità dei provvedimenti amministrativi 
adottati dalla Provincia stessa, giungendo ad indagare dirigenti e funzionari: 
ciò avrebbe generato un diffuso, ed umanamente comprensibile timore ad 
affrontare e risolvere i problemi ed una tendenza a privilegiare comunque le 
soluzioni più restrittive, più sicure (per chi deve esporsi), più comode.
La Provincia, con il concorso del Comune di San Giovanni al Natisone, ha 
approvato un sistema di depurazione del percolato presente in discarica che 
prevede un primo trattamento del percolato in un impianto chimico-fisico 
realizzato all’interno della discarica, il successivo trasferimento del prodotto 
di tale prima depurazione, attraverso una condotta autorizzata, ad un impianto 
di fitodepurazione situato nei pressi della discarica e lo scarico in fognatura, 
ovviamente nel rispetto dei limiti di legge, del refluo derivante da tale 
ulteriore depurazione: un sistema praticamente perfetto.
Senonché – puntualizza la deducente - i NOE di Udine e la Procura della 
Repubblica hanno contestato non tanto la bontà del sistema di depurazione del 
percolato così congegnato, ma gli aspetti formali della procedura autorizzatoria, 
ritenendo che le modifiche approvate dalla Provincia avessero carattere 
sostanziale ed abbisognassero, pertanto, di un diverso modello procedimentale 
per essere approvate.
Le sollecitazioni della società ricorrente a risolvere il problema attraverso 
l’indizione di una conferenza tecnica e/o di una conferenza di servizi non hanno 
sortito esito alcuno in una Provincia impaurita e non disposta a rischiare 
alcunché: di qui una diffida che – a detta dell’istante - non tiene minimamente 
conto dei provvedimenti in precedenza adottati dalla Provincia per la 
realizzazione del sistema di depurazione più sopra descritto. La diffida ignora 
tali provvedimenti e non si confronta con essi se non indirettamente: tali 
provvedimenti, tuttavia, sono in vigore e legittimano la Ecoplan S.r.l. a 
smaltire il percolato della discarica attraverso il sistema di depurazione già 
realizzato con considerevoli investimenti economici.
L’avere ignorato tali provvedimenti – sottolinea la deducente - determina 
l’illegittimità del provvedimento impugnato per immotivata contraddittorietà con 
essi e/o per difetto di motivazione.
E. Violazione di legge. Eccesso di potere per falso presupposto.
Il provvedimento impugnato – a giudizio della ricorrente - si fonda sul falso 
presupposto che il percolato esistente in discarica debba necessariamente essere 
allontanato e non possa, invece, permanere nella discarica.
Le norme non prevedono l’obbligo d’allontanare il percolato, bensì quello di 
monitorare anche dopo l’esaurimento dell’attività di discarica.
Il provvedimento si fonderebbe, altresì, sul falso presupposto che il percolato 
presente in discarica costituisca un pericolo per l’ambiente e per la salute.
Tali presupposti sono assolutamente insussistenti: la Ecoplan S.r.l. ha 
recentemente incaricato dei professionisti di provata esperienza e serietà di 
monitorare la tenuta della discarica di San Giovanni al Natisone; i risultati 
sono riassunti nelle note dd. 05.07.2007 e dd. 30.07.2007 e dimostrano che la 
tenuta della discarica è perfetta: le tecniche costruttive della discarica ne 
garantiscono la perfetta tenuta anche perché la discarica è dotata di tre strati 
di impermeabilizzazione, tanto sul fondo, che lungo le pareti; la discarica, 
inoltre, è dotata di due reti di raccolta del percolato: una prima rete situata 
sul fondo della discarica stessa ed una seconda rete situata tra la seconda e la 
terza impermeabilizzazione servita da specifici pozzi spia di raccolta: tale 
secondo rete di raccolta è sempre e costantemente asciutta a dimostrazione che 
la discarica è a perfetta tenuta.
La ricorrente, infine, lamenta che la Provincia di Udine o il Comune di San 
Giovanni al Natisone non si siano ancora attivati in alcun modo per verificare 
se, come sembra assodato, le anomalie rilevate dall’ARPA siano compatibili ad 
attribuibili agli allevamenti di polli ed alla discarica di rifiuti urbani 
presenti a monte della discarica della società ricorrente; in particolare, sono 
significativi da un lato i valori alterati presenti a monte della discarica, e 
quindi non attribuibili alla discarica; dall’altro i valori dello zinco rilevati 
dall’ARPA in alcuni pozzi, laddove Io zinco è presente in percentuali (3 mg/l e 
1,5 mg/l) infinitamente superiori a quelle del percolato della discarica (0,12 
mg/l).
Si è costituita in giudizio l’intimata Provincia, chiedendo il rigetto del 
gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella 
pubblica udienza del 7.10. 2009.
Il Collegio osserva, in via prioritaria ed assorbente, che coglie nel segno la 
censura incentrata sulla mancata fissazione di un termine entro il quale la 
ricorrente avrebbe dovuto eliminate le irregolarita’ indicate dalla Provincia di 
Udine.
Al riguardo, la legge regionale n. 30 del 7 settembre 1987 (legge ad oggetto: 
“Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”), all’art. 17 (Diffida, 
sospensione e revoca dell’autorizzazione), nel testo risultante dalle modifiche 
introdotte dalle leggi regionali n. 65 del 1988 e 22 del 1996, così recita:
“Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione puo’ essere modificato in 
qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare 
ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo o per aggiornare le 
garanzie finanziarie.
2. Qualora venga rilevata, anche per iniziativa delle Amministrazioni comunali e 
delle Aziende per i servizi sanitari, l’inosservanza delle eventuali 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in 
materia, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti per I’ applicazione 
delle sanzioni amministrative, secondo la gravità dei fatti, i soggetti 
competenti ai rilascio delle autorizzazioni, ciascuno nell’ambito delle 
rispettive competenze, provvedono:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le 
irregolarita’; b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo 
determinato;
c) alla revoca dell’ autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle 
prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica 
o per la tutela dell’ambiente.
3. Ciascuno dei provvedimenti previsti dal presente articolo viene comunicato 
agli enti interessati, I prowedimeriti di sospensione e revoca sono inoltre 
pubblicati per estratto sul BUR”.
Inutile dire che non ha pregio il referto difensivo della Provincia, la quale, 
pur dando atto della mancanza di un termine, asserisce che ciò non 
determinerebbe la “nullità” del provvedimento impugnato, atteso “il pericolo 
incombente per l’ambiente o di condotta protraentesi da tempo”, che imporrebbe 
“l’immediata eliminazione dell’irregolarità”.
Ed invero, la chiara ed inequivocabile locuzione legislativa (“stabilendo un 
termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita’”) non dà adito a 
dubbi sul fatto che la diffida avrebbe dovuto prevedere necessariamente un 
termine per la eliminazione delle irregolarità (in relazione, per l’appunto, 
alla specifica situazione presa in esame).
Questo vizio inficia nella sua interezza il provvedimento impugnato, eppertanto 
il Collegio può esimersi dall’esaminare le altre censure, che restano assorbite.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va 
accolto e l’impugnato provvedimento va caducato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in 
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, 
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria 
istanza ed eccezione, lo
accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, meglio 
specificato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze 
giudiziali nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2500 
(duemilacinquecento), oltre agli accessori di legge.
Condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione del contributo unificato 
alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 
2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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