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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 24 aprile 2009, n. 543
ACQUA - RIFIUTI - Servizio idrico integrato e di gestione RSU - Gestione 
diretta in economia - Esclusione - Quadro normativo. L’inequivocità del 
quadro normativo statale e regionale di riferimento (artt. 8 e 9 legge “Galli” 
del 1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113 comma 5 T.U. Enti locali 
del 2000, art. 148 D. Lgs. n. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. Emilia Romagna n. 
25/1999), esclude qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia 
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione RSU. Pres. Piscitello, 
Est. Calderoni - Comune di Montese (avv. Graziosi) c. Agenzia d'ambito per i 
Servizi pubblici di Modena (avv. Vaccari), M. s.p.a. (avv.ti Aicardi e Caia) e 
altro (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, 
Bologna, Sez. I - 
24/04/2009, n. 543
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00543/2009 REG.SEN.
N. 00808/2005 REG.RIC.
N. 00391/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
SENTENZA
* sul ricorso numero di registro generale 808 del 2005, proposto da:
Comune di Montese, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi, con 
domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, via dei Mille 7/2;
 
contro
 
° Agenzia d'ambito per i Servizi 
pubblici di Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Vaccari, con 
domicilio eletto presso l’avv. Stefano Tirapani in Bologna, via Murri 9;
° Meta S.P.A, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Aicardi e Giuseppe Caia, 
con domicilio eletto presso l’avv. Maria Chiara Lista in Bologna, p.zza 
Aldrovandi 3;
° Comune di Castelfranco Emilia, n.c.;
 
e con l'intervento di
 
Regione Emilia Romagna (ad 
opponendum), rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Lista e Franco 
Mastragostino, con domicilio eletto presso il secondo in Bologna, p.zza 
Aldrovandi 3; ad opponendum:
* e sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, proposto da:
Comune Montese, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Della Fontana, con 
domicilio presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
 
contro
 
- Regione Emilia Romagna, 
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con 
domicilio eletto presso il secondo in Bologna, p.zza Aldrovandi 3;
- Hera Spa-Bologna, Hera Modena S.r.l., Agenzia d'Ambito per i Servizi pubblici 
di Modena;
 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
 
* quanto al ricorso n. 808 del 2005:
della deliberazione dell'Assemblea consorziale dell'Agenzia d'ambito per i 
servizi pubblici di Modena prot. n. 1054/2004, portante rigetto della richiesta 
di affidamento “in house” del servizio idrico integrato e del servizio di 
gestione RSU, a favore della società Montese Multiservizi Srl, e conferma 
dell'assegnazione del Comune di Montese al sottoambito Meta SpA;
* quanto al ricorso n. 391 del 2008:
della determinazione n. 968 del 6.2.2008 del Direttore Generale Ambiente difesa 
del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna, con la quale è stata 
disposta, ai sensi dell'art. 25 bis della L.R. n. 25/99 e s. m., l'esclusione 
del Comune di Montese dai finanziamenti regionali di settore (relativi al ciclo 
idrico integrato ed al ciclo integrato dei rifiuti);
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia d'Ambito per i Servizi 
pubblici di Modena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Meta S.P.A;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Giorgio Calderoni 
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
I. Il primo ricorso n. 808/2005 
costituisce trasposizione, in questa sede giurisdizionale, del ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Montese e 
nel quale il Comune:
- espone in fatto di aver promosso, nel dicembre 2003, la costituzione, di una 
Società a capitale interamente comunale, denominata Montese Multiservizi S.r.l., 
tra i cui scopi statutari era prevista anche la gestione del servizio idrico 
integrato e di raccolta e smaltimento rifiuti;
- impugna la deliberazione 20 dicembre 2004, prot. n. 1054, con cui l’Assemblea 
consorziale dell’Agenzia d’ambito n. 4 di Modena ha rigettato la richiesta del 
medesimo Comune di affidamento <in house> di detti servizi alla predetta Società 
(così recependo la valutazione negativa del piano industriale espressa dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 30 del 2 dicembre 2004) e ha 
confermato l’inserimento del Comune nel sottoambito Meta S.p.a..
L’impugnativa è sorretta dalle seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 113 D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 
8 ter L.R. n. 25/1999, sostenendosi che:
a) la Montese Multiservizi, in quanto partecipata dal solo Comune di Montese che 
su di essa esercita il c.d. “controllo analogo”, sarebbe titolata a beneficiare 
di un affidamento diretto della gestione di servizi pubblici a rilevanza 
economica;
b) l’Agenzia d’ambito avrebbe attribuito alla nozione di industrialità contenuti 
diversi da quelli esplicitati nell’art. 8 ter, comma 4 L.R. n. 25/1999;
2) eccesso di potere per violazione della delibera Giunta regionale n. 1550/2003 
e del legittimo affidamento; difetto di motivazione e istruttoria; 
irragionevolezza, travisamento, perplessità, falso presupposto di fatto e 
diritto, nell’assunto che:
- gli indirizzi della direttiva regionale di cui alla menzionata delibera G.R. 
n. 1550/2003, sarebbero espressamente riferiti al solo servizio idrico integrato 
e, pertanto, sarebbero stati erroneamente applicati a entrambi i servizi di cui 
si tratta;
- in ogni caso, nessuno dei parametri indicati dalla predetta direttiva sarebbe 
violato dal piano di Montese Multiservizi S.r.l., stante che la medesima 
direttiva consentirebbe il conseguimento di detti parametri entro un anno di 
tempo;
- precisi affidamenti in tal senso erano venuti nel corso della fase 
istruttoria;
- infine, erronea sarebbe la critica di fondo mossa dall’Agenzia al piano 
(“sostanziale permanenza di una gestione in economia”), in quanto la gestione 
<in house> altro non sarebbe che una moderna forma di erogazione del servizio in 
economia;
3) violazione dei principi generali in materia di formazione delle delibere 
collegiali, poiché la deliberazione impugnata non recherebbe traccia 
dell’intervento del rappresentante del Comune di Montese, che aveva 
espressamente richiesto l’inserimento a verbale di un documento contenente le 
argomentazioni contrarie alla determinazione poi assunta.
II. Resistono al ricorso le intimate Agenzia d’ambito e Meta S.p.a.
Ha, altresì, dispiegato intervento <ad opponendum> la Regione 
Emilia-Romagna.
III. Con Ordinanza 7.7.2005, n. 644, la Sezione II di questo TAR respingeva, in 
punto di danno, la domanda cautelare proposta dal Comune ricorrente.
IV. Dopodiché, il ricorso veniva chiamato in discussione all’odierna pubblica 
udienza, in vista della quale:
- Comune ricorrente, Agenzia d’ambito e Regione dimettevano documentazione;
- Comune ricorrente e Regione producevano, altresì, memorie conclusive, nelle 
quali, rispettivamente, il Comune eccepiva l’inammissibilità, per difetto di 
interesse, dell’intervento <ad opponendum> della Regione e replicava alle 
difese avversarie; la Regione si richiamava alle sopravvenienze nel frattempo 
insorte, tanto in fatto (intervenuto scioglimento e liquidazione della Soc. 
Montese Multiservice srl); quanto in diritto (entrata in vigore della L.R. n. 
10/2008, di modifica alla L.R. n. 25/99).
V. All’odierna udienza era, altresì, chiamato il successivo ricorso n. 391/2008, 
con cui il Comune di Montese chiede l’annullamento della determinazione 
dirigenziale regionale 6.2.2008, n. 968, di esclusione, ai sensi dell'art. 25 
bis della L.R. n. 25/99 e s. m., dai finanziamenti regionali di settore 
(relativi al ciclo idrico integrato ed al ciclo integrato dei rifiuti).
Tale nuova impugnativa è affidata alle seguenti censure:
1) illegittimità derivata dalla illegittimità del provvedimento impugnato con il 
ricorso n. 808/2005;
2) violazione sotto altro profilo dell’art. 25 bis L.R. n. 25/1999; eccesso di 
potere per travisamento, nell’assunto fondamentale che il Comune non si sarebbe 
posto in contrasto con la normativa vigente, essendo la società “in house” - 
come già sostenuto nel ricorso n. 808/2005 - una forma di erogazione del 
servizio in economia;
3) ulteriore violazione dell’art. 25 bis L.R. n. 25/1999, erroneità dei 
presupposti, in quanto la proroga <sine die> dell’affidamento diretta ad 
Hera S.p.A., quotata in borsa, dei servizi di cui si tratta, rappresenterebbe 
una macroscopica violazione della normativa comunitaria.
In questo giudizio, si è costituita la sola Regione Emilia-Romagna, sollevando 
numerosi profili di inammissibilità del gravame avversario; la Regione ha, 
inoltre, dimesso memoria conclusiva.
VI. Indi, previa discussione orale dei difensori delle parti, entrambi i ricorsi 
sono passati in decisione.
VII.1. Di essi, il Collegio deve, preliminarmente, disporre la riunione, per 
evidenti ragioni di connessione oggettiva e, in parte, soggettiva.
VII.2. Quanto al primo ricorso n. 808/2005, il Collegio deve, sempre in via 
preliminare, disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’intervento <ad 
opponendum> della Regione Emilia-Romagna, sollevata dal Comune ricorrente; e 
ciò per le seguenti ragioni:
i) l’impugnata deliberazione dell'Assemblea consorziale d'ambito prende atto 
della precedente deliberazione 2 dicembre 2004, n. 30 del Consiglio 
d’Amministrazione, il quale aveva espressamente ritenuto che il Piano 
industriale <de quo> non fosse rispettoso degli standard previsti dalla 
deliberazione G.R. n. 1550/2003 per l’affidamento <in house>;
ii) del resto, che nella presente controversia si faccia questione (anche) 
dell’applicazione di tali direttive regionali risulta incontrovertibilmente dal 
tenore delle stesse censure svolte da parte ricorrente, tra le quali rientra 
proprio (secondo motivo) quella di violazione delle direttive di cui alla 
predetta deliberazione della Giunta regionale;
iii) ciò basta a far ravvisare in capo alla Regione Emilia-Romagna la 
sussistenza di un interesse sufficiente ad intervenire “ad opponendum” 
nel presente giudizio, poiché detta tipologia d’intervento è generalmente 
ammessa dalla giurisprudenza in misura più larga rispetto all’intervento “ad 
adiuvandum” e, precisamente, nei confronti di chi abbia un interesse mediato 
e riflesso, anche di mero fatto, al mantenimento dell’atto impugnato;
iv) la Regione ha, dunque, un evidente interesse a intervenire <ad opponendum> 
nella presente contestazione, al fine di difendere la legittimità di 
provvedimenti, adottati in espressa applicazione di direttive dalla stessa 
Regione impartite.
VII.3. Carattere logicamente preliminare riveste, altresì, la disamina del vizio 
- qualificato di natura formale dallo stesso Comune ricorrente - dedotto con il 
terzo motivo e, tuttavia, significativamente non più ripreso all’interno della 
corposa memoria conclusiva depositata dal Comune: la censura è, invero, priva di 
consistenza fattuale, poiché il documento di cui si tratta (del Consiglio 
Comunale di Montese) risulta allegato al distinto verbale della seduta 
20.12.2004 dell’Assemblea dell’Agenzia d’ambito (doc. 19 della produzione 
dell’Agenzia), verbale cui l’impugnata deliberazione prot. n. 1054 in pari data 
fa espresso rinvio, cosicché nessuna omissione è, al riguardo, in essa 
rinvenibile.
VII.4. Parimenti da disattendere è il primo profilo del primo mezzo di 
impugnazione (e, di conserva, il parallelo ultimo profilo del secondo mezzo), 
alla stregua del pertinente e condivisibile rilievo, convergentemente svolto 
dalle difese dell’Agenzia e di Meta, secondo cui nella deliberazione controversa 
non si mette affatto in dubbio il possesso, da parte di Montese Multiservizi 
s.r.l., dei requisiti per poter essere individuata quale affidataria “in house” 
dei servizi di cui si tratta (profilo, questo, sul quale continua, tuttavia, a 
diffondersi buona parte della memoria conclusiva del Comune).
La contestazione vera mossa con tale deliberazione è, infatti, quella della 
insufficienza del piano industriale presentato dalla Società: e, non per caso, 
tale questione occupa anche il nucleo essenziale delle residue censure dedotte 
dal Comune (secondo profilo del primo mezzo, quasi totalità del secondo motivo).
Pertanto, è di tale questione che occorre, ora, occuparsi.
VII.5. In primo luogo, il Piano <de quo> è stato fatto oggetto di più 
osservazioni e incontri (si vedano le note 17.6.2004 e 25 novembre 2004 
dell’Agenzia d’ambito e relativi allegati: cfr. docc. 10 e 13 dalla stessa 
prodotti, l’ultimo dei quali redatto - secondo incontestata affermazione 
contenuta nell’atto di costituzione dell’Agenzia - anche con la consulenza di 
una società esterna specializzata); sinché (dicembre 2004: successivo doc. 15) 
il Direttore dell’Agenzia ha redatto, sull’argomento, ampia relazione tecnica, 
denominata “Istruttoria inerente il piano industriale della Montese Multiservizi 
s.r.l. - Analisi degli aspetti tecnico-economici, patrimoniali e finanziari”, 
consistente di 16 pagine e riproducente, in buona sostanza, il contenuto 
fondamentale delle precedenti osservazioni in data 25 novembre 2004.
A fronte di ciò, due considerazioni si impongono con immediatezza:
- la prima, è che l’attività dell’Agenzia non può di certo ritenersi inficiata 
dai vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché di violazione del 
principio dell’affidamento pure espressamente dedotti, tra gli altri, con il 
secondo motivo;
- la seconda, è che il Comune non ha provveduto a depositare, in corso di causa, 
analoga e contrapposta relazione tecnica di parte, a supporto della “bontà” del 
piano industriale, presentato dalla propria società controllata.
Ne consegue che le ulteriori censure di irragionevolezza, travisamento, 
perplessità, falso presupposto di fatto e di diritto - ancor prima che 
sconfinare eventualmente nel merito della discrezionalità tecnica (problematica 
che pure la difesa del Comune si pone per prima ed in via per c.d. “preventiva”, 
durante lo svolgimento del secondo motivo) - sono sfornite del necessario 
principio di prova e devono, pertanto e a loro volta, essere disattese.
VII.6. Restano da esaminare i due ulteriori argomenti messi in campo dal Comune, 
e cioè:
- che le linee guida di cui alla citata delibera G.R. n. 1150/2003 
riguarderebbero unicamente il servizio idrico integrato;
- che, in ogni caso, tali direttive concederebbero un anno di tempo per la 
verifica, da parte dell’Agenzia d’ambito, del rispetto dei parametri 
inizialmente non garantiti.
Il primo argomento è - come replicato da Agenzia e Meta - infondato in punto di 
fatto, giacché la deliberazione <de qua> approva contestualmente e 
partitamente sia l’aggiornamento dei precedenti indirizzi e linee guida per 
l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato; sia i “Primi 
elementi di indirizzo e linee guida per l’organizzazione e la gestione del 
servizio gestione rifiuti solidi urbani”.
Il secondo argomento è infondato in diritto, perché le anzidette direttive 
subordinano l’affidamento diretto di entrambi i servizi - ai sensi dell’art. 8 
ter comma 4 L.R. n. 25/1999, invocato dal Comune - alla positiva valutazione del 
piano industriale e dispongono che sia la convenzione di affidamento a prevedere 
la verifica, entro il primo anno di gestione, dell’effettivo raggiungimento di 
determinati valori e parametri: ma tale verifica differita presuppone, per 
l’appunto, che il piano industriale abbia conseguito la valutazione positiva da 
parte dell’Agenzia d’ambito e quest’ultima abbia sottoscritto la convenzione di 
affidamento.
Il che, nella fattispecie, non si è verificato: circostanza, questa, che 
consente anche di prescindere dalle ulteriori sopravvenienze in fatto e in 
diritto, esposte dalla Regione in sede di memoria conclusiva.
VII.7. Conclusivamente - e previamente disattese le eccezioni sollevate dal 
Comune ricorrente in ordine all’intervento della Regione Emilia-Romagna - il 
ricorso n. 808/2005 deve essere respinto, siccome infondato.
VII.8. Ne consegue l’infondatezza della censura di illegittimità derivata, 
dedotta dal Comune al primo motivo del successivo ricorso n. 391/2008.
VII.9. Anche il secondo motivo di tale gravame si rivela infondato alla stregua 
delle considerazioni già svolte dal Collegio a proposito del precedente ricorso 
n. 808/2005: invero, neppure il provvedimento regionale di cui qui si 
controverte mette in dubbio l’astratta affidabilità ad una società “in house” 
dei servizi di cui si tratta (tema su cui, invece, insiste e si esaurisce il 
suddetto secondo motivo), bensì - così come il provvedimento impugnato con il 
ric. n. 808/2005 si fondava su una precisa contestazione di sostanza 
(insufficienza del piano industriale presentato dalla Società Montese 
Multiservizi), non adeguatamente contrastata dal Comune - su di una analoga 
contestazione di sostanza, non contrastata dal Comune (permanere della sua 
illegittima gestione in economia) si fonda anche la determinazione dirigenziale 
oggetto della presente impugnativa.
Il ricorso, tuttavia, non spende una parola sul punto: né potrebbe essere 
diversamente, stante l’inequivocità del quadro normativo statale e regionale di 
riferimento (riassunto dalle difese della Regione: artt. 8 e 9 legge “Galli” del 
1994, art. 23 Decreto “Ronchi” del 1997, art. 113 comma 5 T.U. Enti locali del 
2000, art. 148 D. Lgs. 152/2006, artt. 10 e 16 L.R. n. 25/1999), che esclude 
qualsiasi attuale possibilità di gestione diretta in economia dei servizi di cui 
si tratta.
Donde l’ineccepibile motivazione (attuale situazione di illegittimità nella 
quale viene svolto il servizio idrico integrato) che regge l’impugnata 
determinazione di escludere, ai sensi dell’art. 25 bis L.R. n. 25/99 e s.m.i., 
il Comune di Montese dall’erogazione dei finanziamenti regionali di settore.
VII.10. Il che priva, all’evidenza, lo stesso Comune di qualsivoglia interesse a 
dedurre (terzo motivo) pretese illegittimità dell’affidamento del servizio ad 
Hera, affidamento, oltretutto, completamento estraneo alla natura (“lato 
sensu” sanzionatoria) e all’ambito oggettivo della determinazione 
dirigenziale impugnata: sotto più profili (denunciati nella memoria di 
costituzione della Regione), la censura in parola si rivela, pertanto, 
inammissibile.
VII.11. Anche il ricorso n. 391/2008 deve, in conclusione, essere rigettato, 
siccome in parte inammissibile e, per la restante parte, infondato.
VII.12. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, la sua particolare genesi 
(che risale alla questione della adeguatezza o meno del piano industriale di 
Montese Multiservizi s.r.l.) induce il Collegio a disporne la compensazione tra 
tutte le parti presenti nei due ricorsi riuniti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, 
Sezione I, così decide in ordine ai ricorsi in premessa:
1) li riunisce;
2) respinge l’eccezione, proposta dal Comune di Montese, di inammissibilità 
dell’intervento <ad opponendum> della Regione Emilia-Romagna nel ric. n. 
808/2005;
3) respinge entrambi i ricorsi, per le ragioni rispettivamente addotte in 
motivazione;
4) compensa, tra tutte le rispettive parti, le spese di lite relative ad 
entrambi i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
IL PRESIDENTE 
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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