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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 6 marzo 2009, n. 836
APPALTI - Art. 38, lett. i) d.lgs. n. 163/2006 - Requisiti di regolarità 
contributiva - Violazioni di carattere meramente formale - Soglia della gravità. 
La disciplina generale in materia di pubblici appalti non permette di addivenire 
a rilievi di carattere puramente formale in ordine ai requisiti di regolarità 
contributiva, in quanto l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice Appalti richiede 
che le violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali raggiungano la soglia della gravità, che non consente di 
attribuire carica ostativa alla partecipazione alla gara alle violazioni di 
carattere meramente formale, laddove sussistenti. Pres. f.f. Guadagno, Est. 
Sabbato - A. s.r.l. (avv.ti Abenavoli e Rossi) c. Comune di Salerno (avv.ti Mea, 
Piscitelli e Rinaldi). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 6 marzo 2009, n. 
836
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00836/2009 REG.SEN.
N. 00610/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 610 del 2007, proposto da: 
Soc.A.Effe.S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abenavoli, Fabio 
Rossi, con domicilio eletto presso Giuseppe Abenavoli Avv. in Salerno, via 
Conforti,1 c/o Esposito; 
contro
Comune di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mea, Antonio 
Piscitelli, Luigi Rinaldi, con domicilio eletto presso Antonio Piscitelli Avv. 
in Salerno, C/Palazzo di Citta' via Roma; 
nei confronti di
Costruire Srl di Fasano Gaetano, Fasano - Ruocco S.n.c.; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Ricorso introduttivo
1) del verbale n. 3 del 12.0.2.2007 della commissione di Gara per l’affidamento 
della realizzazione dell’isola ecologica Arechi nel Comune di Salerno, 
comunicato il successivo 14.02.2007 con fax a firma del Funzionario del Servizio 
Appalti, Contratti ed Assicurazioni del Comune di Salerno, con il quale 
l’offerta della ricorrente è stata esclusa dalla predetta gara, “in quanto dal 
D.U.R.C. rilasciato in data 2.2.2007 sono risultate irregolarità relative alla 
posizione INPS (sede di Napoli Soccavo) dell’Impresa” e con il quale la medesima 
gara è stata aggiudicata provvisoriamente all’ATI Fasano Ruocco snc – Costruire 
di Fasano Gaetano;
2) di qualsiasi atto conseguente e/o connesso al verbale n. 3 del 12.02.2007, 
con particolare riferimento all’aggiudicazione definitiva della gara, laddove 
intervenuta, e del relativo contratto d’appalto se sottoscritto;
Motivi aggiunti del 9 luglio 2007
3) determina dirigenziale n. 1009 dell’8.3.2007, conosciuta in data 8 maggio 
2007;
4) nota prot. 89704 del 29.05.2007 (datata 22.5.07) del Comune di Salerno – 
Settore Avvocatura Servizio Appalti, Contratti ed Assicurazioni.
Motivi aggiunti del 18 settembre 2007
5) Processo Verbale di consegna lavori in via d’urgenza ex art. 129, co. 1, DPR 
554/99 del 22.03.2007, conosciuto in data 24.07.2007 data in cui è stato 
depositato agli atti del Giudizio Rg. 610/2007 (Tar Campania – Salerno) dalla 
difesa del Comune di Salerno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Giovanni Sabbato e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 12 aprile 2007 e ritualmente depositato il 
successivo 20 aprile, la Soc. A.Effe srl, in persona del legale rappresentante 
p.t., ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.
Ha premesso che, dopo aver conseguito l’aggiudicazione provvisoria della gara di 
appalto indetta dal Comune di Salerno e relativa ai lavori di realizzazione 
dell’isola ecologica “Arechi”, dell’importo complessivo di € 838.806,00, veniva 
esclusa dalla selezione in quanto “risulta…non regolare la posizione INPS 
rilevata dal D.U.R.C. emesso in data 02.02.2007”. Avverso tale determinazione ha 
quindi sollevato le seguenti censure :
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 86, COMMA 10, DEL 
D.LGS. 10/09/2003, N. 276 ED ALL’ART. 2 DEL D.L. 25/09/2002 N. 210 CONVERTITO 
DALLA L. 22/11/2002 N. 266 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA’ – 
CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEL 
PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST – 
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, in quanto la posizione contributiva nella 
quale versa l’impresa ricorrente è perfettamente regolare, essendo l’annotazione 
riportata sul DURC in ordine a presunti “insoluti INPS”, senza riportarne 
l’importo, frutto di mero errore materiale (come documentato dal DURC estratto, 
a cura della stessa ricorrente, in data 02.02.2007).
Si è concluso, invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti 
impugnati.
Il Comune di Salerno si è costituito, resistendo.
Non si è invece costituita, ancorché ritualmente intimata, l’ATI 
controinteressata.
Con motivi aggiunti, notificati lite pendente il 4 luglio 2007 e depositati il 
successivo 6 luglio, la Soc. A.EFFE ha impugnato il provvedimento di 
aggiudicazione della gara e la nota, di cui in epigrafe, con la quale 
l’Amministrazione ha chiesto l’escussione della polizza fideiussoria prodotta 
dalla ricorrente, lamentando i medesimi vizi di cui al ricorso introduttivo.
Sia il Comune di Salerno che la controinteressata, ancorché ritualmente 
intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 25 luglio 2007 la domanda di sospensiva è stata 
accolta con decisione però riformata in sede di appello (ord. C.Stato, V, n. 
5262 del 9 ottobre 2007).
Con motivi aggiunti, notificati lite pendente il 18 settembre 2007 e depositati 
in pari data, la Soc. A.EFFE ha impugnato questa volta il Processo Verbale di 
Consegna dei lavori in oggetto, lamentando i medesimi vizi di cui al ricorso 
introduttivo.
Sia il Comune di Salerno che la controinteressata, ancorché ritualmente 
intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla Pubblica Udienza del 22 gennaio 2009 il ricorso, sulla base delle 
conclusioni delle parti costituite, è trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità degli atti della 
gara indetta dal Comune di Salerno per l’appalto dei lavori relativi all’isola 
ecologica “Arechi”.
II. Va liminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso 
introduttivo sollevata dal comune resistente, il quale a tal fine osserva che 
controparte non avrebbe offerto adeguata prova di resistenza al di dimostrare 
l'utilità che trarrebbe nell'ipotesi di una decisione del giudizio di esito 
favorevole. Più esattamente sostiene che, anche in caso di accoglimento del 
gravame, la Società A.EFFE Srl non conseguirebbe la sospirata aggiudicazione, in 
quanto le operazioni di calcolo della nuova soglia di anomalia dovrebbero tenere 
conto anche della esclusione della offerta della Costruzione P.A. Srl, risultata 
anch’essa priva dei requisiti di partecipazione.
L’eccezione non convince il Collegio, in considerazione dell’esito che la gara 
ha avuto prima dell’adozione dell’atto di esclusione nei riguardi della 
ricorrente e della esatta sintassi procedimentale scolpita dalla lex specialis. 
Per il primo aspetto si segnala che la Soc. A. EFFE Srl, prima di essere esclusa 
dalla gara, era risultata aggiudicataria provvisoria, mentre la Costruzione P.A. 
era stata sottoposta al previsto controllo delle autodichiarazioni rilasciate 
dalla stessa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione in quanto tra 
le imprese a tal uopo sorteggiate in “un numero pari al 10 per cento del numero 
delle offerte ammesse” (cfr. Disciplinare di gara, “PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE”, lett. g). Orbene, la sequenza procedimentale descritta dalla 
Stazione Appaltante specificamente prevede che il ricalcolo della soglia di 
anomalia vada effettuato soltanto quando l’aggiudicatario provvisorio e il 
secondo in graduatoria risultino privi dei requisiti di partecipazione e non 
anche quando tale accertamento sopravvenuto riguardi una delle imprese 
sorteggiate. La procedura di gara assegna infatti particolare rilievo al 
fatidico momento in cui ha luogo l’apertura delle buste B, contenenti le offerte 
economiche, evidentemente in considerazione della discovery che esso comporta 
degli impegni assunti da ciascuna impresa ai fini dell’aggiudicazione, tanto è 
vero che in tal caso la rideterminazione della soglia di anomalia è descritta 
dal Disciplinare di gara come una mera facoltà e non un obbligo della stazione 
appaltante. Da tanto consegue che parte ricorrente mostra di avere pieno 
interesse alla decisione del gravame, in quanto, in caso di suo accoglimento, 
vedrebbe esattamente ripristinata la posizione in graduatoria che aveva 
conseguito prima dell’adozione dell’atto impugnato e cioè di aggiudicatario 
provvisorio.
In conclusione, l’eccezione di inammissibilità del ricorso è da respingere.
III. Il ricorso è fondato.
Con una unica articolata censura, la ricorrente lamenta che la stazione 
appaltante, a fronte di un DURC dal contenuto quantomeno equivoco, in quanto in 
esso si dichiara che la ricorrente è irregolare rispetto alla posizione INPS ma 
senza specificare l’importo dei relativi insoluti, avrebbe dovuto operare degli 
approfondimenti istruttori prima di assumere ogni determinazione in ordine alla 
partecipazione dell’impresa alla gara.
La disamina della doglianza impone innanzitutto di porre mente al tenore della 
disciplina generale in materia di pubblici appalti, la quale non consente di 
addivenire a rilievi di carattere puramente formale in ordine ai requisiti di 
regolarità contributiva, in quanto l’art. 38, comma 1, lett. i) del Codice 
Appalti richiede che le violazioni alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali raggiungano la soglia della gravità, che, a parere 
del Collegio, non consente di attribuire carica ostativa alla partecipazione 
alla gara alle violazioni di carattere meramente formale, laddove sussistenti. 
Orbene, assume rilievo dirimente al fine di risolvere la questione agitata in 
ricorso la circostanza che il DURC relativo alla posizione contributiva della 
ricorrente non riporta alcuna indicazione nella casella relativa agli importi 
degli insoluti INPS e da ciò deriva che la Stazione Appaltante, in base alle 
stesse risultanze di tale documento, non era nelle condizioni di valutare la 
gravità della violazione perpetrata.
Non può indurre a differenti conclusioni il noto orientamento giurisprudenziale 
(di recente, C. Stato, V, 17 ottobre 2008, n. 5069), richiamato a più riprese 
dalla difesa resistente, secondo il quale la Stazione Appaltante non può 
sindacare le risultanze del D.U.R.C., in quanto tali riflessioni pretorie 
risolvono la diversa questione della eventuale spettanza in capo alle stazioni 
appaltanti di poteri istruttori il cui esercizio conduca a risultati diversi da 
quelli che si possano trarre dal semplice esame delle certificazioni acquisite 
da parte degli organi competenti. Nel caso di specie, come condivisibilmente 
osservato da parte attorea, non si tratta di trascurare il ruolo fondamentale 
svolto dalla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti 
previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 
2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, 
n. 266 e dell'art. 3 , comma 8, lett. b-bis) d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, 
lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 quanto, 
al contrario, di prendere giustamente atto delle sue risultanze, che appunto non 
consentono, per la loro incompletezza, di comprendere l’entità della violazione 
degli obblighi contributivi perpetrata da parte dell’impresa e quindi la 
dimensione della loro gravità. Anche in sede pretoria si è avvertito che “il 
semplice documento Durc attestante la irregolarità contributiva non può essere 
ritenuto sufficiente a cagionare l'esclusione dell'impresa dalla selezione ad 
evidenza pubblica, essendo invece indispensabile che l'infrazione stessa sia « 
grave » e « debitamente accertata », tanto più ove in corso di gara siano emersi 
elementi contrastanti con tale dichiarazione o comunque che facciano dubitare 
della gravità della violazione contributiva” (cfr. T.A.R Sicilia Catania, sez. 
I, 15 giugno 2007, n. 1024). Tale è la situazione nella quale versava la impresa 
ricorrente, proprio in considerazione della evidenziata incompletezza della 
certificazione acquisita e che lasciava in ombra se non proprio la reale 
sussistenza (peraltro contraddetta dalla documentazione successivamente 
acquisita ad iniziativa della stessa ricorrente) della violazione, quantomeno la 
effettiva portata della sua gravità.
In conclusione, il motivo all’esame va accolto siccome fondato e, atteso il suo 
carattere assorbente rispetto ad ogni altra censura, il ricorso va accolto, con 
conseguente annullamento degli atti impugnati.
IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Campania - Sez. I di Salerno - 
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 610/07 e successivi motivi aggiunti, 
proposti da Soc. A. EFFE Srl, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti 
impugnati.
Condanna il Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in 
favore della ricorrente delle spese ed onorari di lite, complessivamente 
liquidate nell’importo di € 2.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente FF
Ferdinando Minichini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE                                  
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
		
		
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