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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23 aprile 2009, n. 2148
APPALTI - Avvalimento - Art. 49, c. 2, lett.a) d.lgs. n. 163/2006 - Controllo 
sul possesso dei requisiti di partecipazione - Specificazione dettagliata di 
tutti i requisiti di cui l’impresa ausiliata intende avvalersi - Necessità. 
L’art. 49, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere interpretato 
coerentemente con la ratio, sottesa alla normativa in tema di controllo 
sul possesso dei requisiti di partecipazione (art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006), 
della agevole verificazione, da parte della stazione appaltante, di quanto 
dichiarato in sede di gara, soprattutto quando i requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo risultino distribuiti tra 
impresa concorrente ed impresa ausiliaria. Ne discende che la specificazione dei 
requisiti, contenuta nella dichiarazione di avvalimento, non può essere resa per 
il tramite di un generico rinvio a tutti i requisiti “economico finanziari e 
tecnico organizzativi necessari per la partecipazione alla gara”, ma deve 
indicare, in maniera dettagliata, i singoli requisiti (fatturato globale, 
fatturato specifico, risorse organizzative ed umane) di cui l’impresa ausiliata 
intende avvalersi; ciò al fine di consentire un efficace controllo incrociato 
sul possesso dei requisiti nei confronti sia della ditta concorrente sia di 
quella ausiliaria (cfr. in tal senso TAR Piemonte, Sez. II, 17 marzo 2008 n. 
430).Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - L.S. soc. coop. (avv. Labriola) c. Comune 
di Melito di Napoli (avv. Ronga). 
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2148
 
APPALTI - Atti prodotti dai partecipanti - Istituto della regolarizzazione postuma - Applicabilità - Limiti. Il rimedio della regolarizzazione postuma degli atti prodotti dai partecipanti alla gara è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta, risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. III, 17 maggio 2007 n. 846; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390 e TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2006 n. 127). Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - L.S. soc. coop. (avv. Labriola) c. Comune di Melito di Napoli (avv. Ronga). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2148
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02148/2009 REG.SEN.
N. 04596/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4596 del 2008, proposto da:
Società Cooperativa LAU SERVICE, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato 
Labriola, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Depretis 
n. 78 presso lo studio dell’Avv. Landolfi;
 
contro
 
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, 
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ronga, con il quale è elettivamente 
domiciliato in Napoli alla Via Calata S. Marco n. 13 presso lo studio legale 
Iorio - Ronga;
 
nei confronti di
 
PETS BOARDING HOUSE Centro pensione 
e addestramento cani S.a.s., non costituita;
Lanziello Anna, non costituita;
 
per l'annullamento
 
della nota prot. n. 0017072 dell’8 
luglio 2008, recante la comunicazione di esclusione dalla gara per l’affidamento 
del servizio di custodia e mantenimento cani randagi, dei verbali di gara nn. 1, 
2, 3 e 4, nonché di ogni altro atto ad essi collegato, connesso, preordinato e 
conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melito di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Carlo Dell'Olio e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
Con il gravame in trattazione, la 
società ricorrente espone di aver partecipato, insieme con la concorrente Pets 
Boarding House S.a.s., alla gara a procedura aperta, indetta dal Comune di 
Melito di Napoli, finalizzata all’affidamento del servizio di custodia e 
mantenimento dei cani randagi.
Con provvedimento della commissione di gara, comunicato con nota del predetto 
Comune prot. n. 17072 dell’8 luglio 2008, la ricorrente veniva esclusa dalla 
procedura selettiva per irregolarità nella presentazione della rispettiva 
offerta.
La ricorrente impugna il menzionato provvedimento, unitamente a tutti i verbali 
di gara, deducendo motivi attinenti alla violazione e falsa applicazione di 
legge (artt. 3 e 97 della Costituzione; Direttive comunitarie n. 2004/17/CE e n. 
2004/18/CE; artt. 46 e 49 del D.Lgs. n. 163/2006; art. 3 della Legge n. 
241/1990; principi del favor partecipationis e della par condicio 
fra i concorrenti), nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
Si è costituito il Comune di Melito di Napoli, concludendo nella sua memoria 
difensiva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha prodotto ulteriore memoria a sostegno delle sue ragioni.
Gli altri soggetti intimati, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono 
costituiti.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 
5 novembre 2008.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Opportuna appare la preliminare ricostruzione del punto nodale della vicenda 
contenziosa.
Con verbale n. 4 dell’8 luglio 2008, la commissione giudicatrice, facendo 
proprie le valutazioni espresse in apposito parere legale, statuiva di escludere 
la ricorrente dalla gara; i motivi dell’esclusione, ripetuti nella nota di 
comunicazione avente pari data, consistevano nelle seguenti circostanze: “perché 
(la società cooperativa Lau Service, ndr.) non ha indicato, né nella 
dichiarazione di avvalimento né nel contratto tra la società concorrente e 
l’impresa ausiliaria, di quali requisiti dell’impresa ausiliaria si sarebbe 
specificamente avvalsa, ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163 
del 2006 - e di cui al punto 5 del parere stesso (perché nella busta 1 non 
risulta inserita la documentazione di cui all’art. 6 punto 2, richiesta a pena 
di esclusione, né la concorrente ha dichiarato di non avere i predetti requisiti 
e di sopperire a tale mancanza attraverso l’avvalimento al fine di giustificare 
la mancata allegazione e non incorrere nella relativa causa di esclusione). Per 
quanto riguarda, poi, la successiva integrazione fornita dalla società LAU 
Service relativa alle referenze bancarie, essa risulta inammissibile per 
violazione dell’art. 46 del D.Lgs. 163 del 2006 poiché si è in presenza di una 
dichiarazione postuma a termini scaduti, non avendo la suddetta ditta dichiarato 
in sede di presentazione dell’offerta di essere in possesso di referenze 
bancarie idonee, e non potendo dunque integrare successivamente una 
dichiarazione che non aveva precedentemente presentata.”
Ciò premesso, la ricorrente rivolge nei confronti di tale esclusione tre 
articolate censure, tese ad evidenziare l’erroneità della valutazione compiuta 
dalla commissione giudicatrice in ordine, rispettivamente, ai tre distinti 
presupposti su cui poggia il provvedimento di esclusione, ossia incompletezza 
della dichiarazione di avvalimento, mancanza della documentazione richiesta 
dall’art. 6, punto 2, del bando (dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria) ed inammissibilità 
dell’integrazione documentale relativa alle referenze bancarie.
Con la prima di tali doglianze, la medesima sostiene essenzialmente di avere 
allegato alla propria domanda di partecipazione una dichiarazione di avvalimento 
conforme ai dettami dell’art. 49, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 6, punto 8, del bando, nella quale la specificazione dei requisiti era 
effettuata con riferimento a quelli “economico finanziari e tecnico 
organizzativi necessari per la partecipazione alla gara”, come parimenti 
ribadito anche nell’oggetto del contratto di avvalimento.
L’argomento non convince.
Il Collegio osserva che la citata disposizione legislativa e la corrispondente 
clausola del bando devono essere interpretate coerentemente con la ratio, 
sottesa alla normativa in tema di controllo sul possesso dei requisiti di 
partecipazione (art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006), della agevole verificazione, da 
parte della stazione appaltante, di quanto dichiarato in sede di gara, 
soprattutto quando i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo risultino distribuiti tra impresa concorrente ed impresa 
ausiliaria. Ne discende che la specificazione dei requisiti, contenuta nella 
dichiarazione di avvalimento, non può essere resa, come nel caso di specie, per 
il tramite di un generico rinvio a tutti i requisiti “economico finanziari e 
tecnico organizzativi necessari per la partecipazione alla gara”, ma deve 
indicare, in maniera dettagliata, i singoli requisiti (fatturato globale, 
fatturato specifico, risorse organizzative ed umane) di cui l’impresa ausiliata 
intende avvalersi; ciò al fine di consentire un efficace controllo incrociato 
sul possesso dei requisiti nei confronti sia della ditta concorrente sia di 
quella ausiliaria (cfr. in tal senso TAR Piemonte, Sez. II, 17 marzo 2008 n. 
430).
Pertanto, la dichiarazione di avvalimento prodotta dalla ricorrente, attesa la 
sua portata generica e non individualizzante, non poteva essere ritenuta 
conforme all’art. 49 cit. e alle prescrizioni della lex specialis, 
rendendo così doverosa per la stazione appaltante l’adozione del provvedimento 
di esclusione, in diretta applicazione dell’apposita clausola contemplata 
all’art. 6, punto 8, del bando.
Inoltre, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non può imputarsi alla 
commissione giudicatrice alcun comportamento contraddittorio e/o illogico nel 
recepire il parere del legale di fiducia, il quale non si sarebbe attenuto 
all’oggetto dei quesiti sottoposti alla sua attenzione; infatti, correttamente 
il predetto legale, chiamato ad esprimersi sull’idoneità dell’impresa 
ausiliaria, ha esteso la sua indagine sui presupposti di validità dell’avvalimento 
stesso, la cui evidente carenza ha reso superflua ogni ulteriore disamina delle 
caratteristiche proprie della ditta chiamata in ausilio.
Né, come invocato in gravame, l’incompletezza della dichiarazione di avvalimento 
avrebbe potuto essere sanata mediante l’acquisizione di chiarimenti integrativi 
ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si osserva che il rimedio della regolarizzazione postuma degli atti prodotti dai 
partecipanti alla gara è attivabile, per giurisprudenza costante, solo nelle 
ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio 
contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia 
in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta (come 
nella presente fattispecie), risolvendosi in caso contrario in una palese 
violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che 
abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex 
specialis (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. III, 17 maggio 2007 n. 846; TAR 
Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390 e TAR Calabria Catanzaro, 
Sez. II, 7 febbraio 2006 n. 127).
La rilevata insufficienza della dichiarazione di avvalimento in questione è 
idonea di per sé a supportare l’intero impianto motivazionale del provvedimento 
di esclusione. Ciò rende ininfluenti le rimanenti doglianze della ricorrente 
dirette a contestare altri profili, dal momento che non riescono a scalfire la 
legittimità di tale atto; infatti, quando un provvedimento sia fondato su una 
pluralità di ragioni, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte 
dispositiva, l’eventuale illegittimità di uno dei motivi presi in considerazione 
dall’amministrazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (cfr.
ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 
6301);
In conclusione, resistendo il provvedimento di esclusione (unitamente ai 
presupposti verbali di gara) a tutte le censure prospettate dalla ricorrente, 
l’odierno gravame deve essere respinto per infondatezza.
Sussistono giusti motivi, attesa la novità delle questioni trattate, per 
disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di 
giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Campania, Sede di Napoli - Sezione Prima, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 05/11/2008 e 
17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Fabio Donadono, Consigliere
Paolo Corciulo, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE 
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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