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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23 aprile 2009, n. 2147
APPALTI - Art. 17 L. n. 68/99 - Rispetto della normativa a tutela dei 
disabili - Dichiarazione - Imprese esonerate dal rispetto della quota di riserva 
- Trasmissione alla stazione appaltante della dichiarazione di inapplicabilità 
della normativa a tutela dei disabili. Il rispetto della normativa a tutela 
dei disabili deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione alla gara; le imprese concorrenti non tenute alla relativa 
osservanza - in quanto occupanti meno di 15 dipendenti - , lungi dall’essere 
esonerate dal comunicare all’Amministrazione la propria posizione nei riguardi 
della disciplina in parola, sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse al 
momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti 
l’inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata (cfr. Cons. Stato, 
Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3148; Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3733). 
Ciò in quanto lo scopo della disposizione in esame non è solo quello di 
garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un’impresa che 
osserva la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quello di 
assicurare e di perseguire il rispetto di quest’ultima; finalità che si 
raggiungono, in forza di quanto disposto dall’art. 17 della l. n. 68/1999, 
imponendo comunque di dichiarare “di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”, anche se l’impresa non rientra 
nei casi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/1999. (Consiglio di Stato, Sez. V, 
24 gennaio 2007 n. 256; TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 marzo 2005 n. 1717). 
Pres. Donadono, Est. Dell’Olio - B.H. sas (avv. Lima) c. Comune di Melito di 
Napoli (avv. Pennacchio). 
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 23/04/2009, n. 2147
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02147/2009 REG.SEN.
N. 03857/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3857 del 2008, proposto da:
BOARDING HOUSE S.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Lima, con il 
quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 31 
presso lo studio dell’Avv. Ettore Cappuccio;
 
contro
 
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, 
rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Pennacchio, con il quale è 
elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 19 presso lo studio 
dell’Avv. Stefania Terracciano;
 
nei confronti di
 
Società Cooperativa LAU SERVICE, 
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Labriola, con il quale è elettivamente 
domiciliata in Napoli alla Via Depretis n. 78 presso lo studio dell’Avv. 
Landolfi;
Diana Adolfo, non costituito;
 
per l'annullamento
 
della nota del Comune di Melito prot. 
n. 11477 del 5 maggio 2008, con la quale si comunica alla società ricorrente 
l’esclusione dalla gara di affidamento del servizio di custodia e mantenimento 
dei cani randagi, nonché del bando di gara e di ogni altro atto presupposto, 
connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti proposti in corso di causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melito di Napoli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Cooperativa LAU SERVICE;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Carlo Dell'Olio e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
Con il gravame in trattazione, come 
integrato dai motivi aggiunti, la società ricorrente espone di aver partecipato, 
insieme con la concorrente società cooperativa Lau Service, alla gara a 
procedura aperta, indetta dal Comune di Melito di Napoli, finalizzata 
all’affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi.
Con provvedimento della commissione di gara, comunicato con nota del predetto 
Comune prot. n. 11477 del 5 maggio 2008, la ricorrente veniva esclusa dalla 
procedura selettiva per mancata osservanza di alcune prescrizioni del bando.
Successivamente, l’amministrazione comunale, con determina n. 73 del 15 luglio 
2008, sulla base del rilievo che entrambe le società concorrenti erano state 
escluse dalla gara per irregolarità nella presentazione delle rispettive 
offerte, disponeva “di dichiarare la chiusura del procedimento senza 
aggiudicazione”.
La ricorrente impugna i menzionati provvedimenti, unitamente al bando di gara 
nella parte relativa alle cause di esclusione applicate nella fattispecie, 
deducendo motivi attinenti alla violazione e falsa applicazione di legge, nonché 
all’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di 
motivazione.
Si è costituito con memoria il Comune di Melito di Napoli, concludendo per 
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Si è altresì costituita la controinteressata società cooperativa Lau Service, 
formulando analoghe conclusioni nella propria memoria di costituzione.
L’istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza cautelare n. 2071 del 23 
luglio 2008.
Parte ricorrente e parte resistente hanno prodotto ulteriori memorie difensive a 
sostegno delle rispettive ragioni.
L’altro soggetto intimato, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è 
costituito.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 
5 novembre 2008.
Il Collegio prescinde dal vaglio delle eccezioni di rito formulate dalle difese 
dell’amministrazione comunale e della società controinteressata, giacché esse 
sono superate dall’infondatezza dell’impianto argomentativo su cui poggia il 
gravame.
Opportuna appare la preliminare ricostruzione dei punti salienti della vicenda 
contenziosa.
Con verbale n. 1 del 1° aprile 2008, la commissione giudicatrice rilevava le 
seguenti anomalie nella presentazione dell’offerta della ricorrente: “1. il 
plico contiene al suo interno un solo plico sigillato (Offerta Economica), 
mentre la documentazione amministrativa non è inserita in un distinto plico come 
previsto dall’art. 3 del Bando di Gara; (…) 4. manca la certificazione ai sensi 
dell’art. 17 della L. 68/99, il concorrente ha dichiarato in altra 
autocertificazione che ha un numero di dipendenti uguale a tre.”
Con verbale n. 2 del 2 maggio 2008, la commissione, facendo proprie le 
valutazioni espresse in apposito parere legale, statuiva di escludere la 
ricorrente dalla gara; i motivi dell’esclusione, riportati nella nota di 
comunicazione del 5 maggio 2008, consistevano nelle seguenti circostanze: “a) 
mancanza della certificazione ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999; b) 
mancato inserimento nel plico recante l’offerta della società di due distinte 
buste contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica;”.
Ciò premesso, la ricorrente rivolge nei confronti di tale esclusione due 
censure, con cui denuncia, da un lato, la violazione dell’art. 17 della Legge n. 
68/1999 e, dall’altro, la violazione dell’art. 3 del bando e dei principi di 
imparzialità e di favor partecipationis.
Con la prima di tali doglianze, la medesima sostiene essenzialmente che gli 
obblighi certificativi, imposti in occasione della partecipazione a gare 
pubbliche dall’art. 17 cit., non riguarderebbero le aziende, come la sua, con 
meno di 15 dipendenti, sottratte alla disciplina sul mantenimento delle quote di 
riserva per l’assunzione dei disabili.
L’argomento non convince.
Il Collegio osserva che se è vero che, in base all’art. 3 della Legge n. 
68/1999, i datori di lavoro aventi meno di 15 dipendenti sono esonerati dal 
rispetto delle predette quote di riserva, è altrettanto vero che l’art. 17 deve 
ricevere una generale applicazione da parte delle imprese che intendono 
concorrere per l’affidamento degli appalti pubblici, a prescindere dal numero di 
dipendenti occupati nello specifico.
Soccorre, al riguardo, il seguente indirizzo giurisprudenziale, pienamente 
condiviso da questo giudicante: “(…) va precisato che l’orientamento consolidato 
della Sezione è nel senso che il rispetto della normativa a tutela dei disabili 
deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara e che le imprese concorrenti non tenute alla relativa 
osservanza, lungi dall’essere esonerate dal comunicare all’Amministrazione la 
propria posizione nei riguardi della disciplina in parola, sono comunque tenute 
a trasmettere, anch’esse al momento della presentazione della domanda, la 
dichiarazione che attesti l’inapplicabilità alla loro impresa della normativa 
citata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3148; Cons. Stato, Sez. V, 
6 luglio 2002, n. 3733). Ciò in quanto lo scopo della disposizione in esame non 
è solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con 
un’impresa che osserva la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche 
quello di assicurare e di perseguire il rispetto di quest’ultima; finalità che 
si raggiungono, in forza di quanto disposto dall’art. 17 della l. n. 68/1999, 
imponendo comunque di dichiarare “di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”, anche se l’impresa non rientra 
nei casi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/1999. Sul punto è stato osservato 
da questo Consiglio (cfr. Sez. VI, 21 luglio 2003, n. 4202), che, diversamente 
opinando, si dovrebbe richiedere all’amministrazione di andare a verificare, in 
mancanza della dichiarazione, se l’impresa occupi un numero di lavoratori tali 
da esentarla dall’assunzione dei disabili; il che, non solo non è conforme alla 
lettera dell’art. 17 della l. n. 68/1999, ma è anche contrario a principi di 
economicità ed efficacia dell’attività amministrativa di cui agli artt. 97, 
comma 1, della Costituzione e 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241.” (così Consiglio 
di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2007 n. 256; nello stesso senso TAR Campania 
Napoli, Sez. I, 10 marzo 2005 n. 1717).
Né, come addotto in gravame, la riscontrata mancanza della certificazione in 
parola può essere sanata dal fatto che l’art. 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 
ammette la generale surrogabilità dei certificati da esibire in sede di gara con 
la dichiarazione sostitutiva dell’interessato, dal momento che nella procedura 
selettiva in esame la ricorrente non risulta aver prodotto nemmeno tale 
dichiarazione.
Né, infine, si può aderire all’ulteriore rilievo di parte ricorrente, teso a 
dimostrare che la dichiarazione ex art. 17 della Legge n. 68/1999 potrebbe 
essere desunta dalla dichiarazione, allegata alla domanda di partecipazione, 
nella quale si attesta che il numero medio annuo dei dipendenti è pari a tre. 
Infatti, si osserva che, in disparte la notazione che tale ultima dichiarazione 
è richiesta dal bando ai fini della (diversa) dimostrazione dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale, la dichiarazione in tema di assunzioni 
obbligatorie dei disabili non si presta, in virtù del contenuto specifico e 
tipizzato imposto dalla norma che la prevede, ad essere assorbita da una diversa 
dichiarazione che non faccia riferimento espresso alla disciplina contemplata 
dall’art. 17 cit., pena, in caso contrario, la frustrazione della ratio 
protezionistica di peculiari interessi pubblici propria di tale disposizione (cfr. 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2007 n. 1319).
Anche la rimanente censura, inerente alle modalità di presentazione 
dell’offerta, non è meritevole di condivisione, essendo incontestato che la 
ricorrente abbia prodotto la documentazione amministrativa senza racchiuderla in 
apposita busta, ma ponendola all’interno dell’unico plico in cui era contenuta 
la busta recante l’offerta economica.
La ricorrente erra nel ritenere che tale anomalia sia trascurabile alla luce dei 
fondamentali principi del favor partecipationis e della sanabilità delle 
irregolarità meramente formali, nonché in virtù del dato che nel caso specifico 
“le due buste, l’una contenente l’altra, erano prive di qualsiasi riferimento 
che consentisse di risalire alla società ricorrente”, con conseguente salvezza 
delle esigenze di imparzialità; infatti, l’art. 3 del bando di gara prevede 
espressamente che, a pena di esclusione, sia la documentazione amministrativa 
sia l’offerta economica dovevano essere racchiuse in due buste separate, “a loro 
volta sigillate con carta gommata e controfirmate o siglate sui lembi di 
chiusura”, e conservate all’interno dell’unico plico di trasmissione.
Tanto basta, in ragione dell’espressa menzione della causa di esclusione, a 
qualificare non ammissibile la domanda di partecipazione della ricorrente. Si 
osserva al riguardo che, in occasione dell’espletamento dei procedimenti di 
evidenza pubblica, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo 
incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai 
requisiti di partecipazione ovvero alle clausole di esclusione, atteso che il 
formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per 
un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla 
necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di 
condizioni tra i concorrenti; ne discende che alla stazione appaltante non 
residua alcuno spazio per valutazioni di carattere discrezionale sulla 
ricorrenza dei presupposti di carattere soggettivo od oggettivo come 
predeterminati dal bando, essendo quelli, e non altri, funzionali alla 
realizzazione dell’interesse pubblico che deve essere perseguito attraverso la 
procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2007 n. 4644; 
TAR Lazio Roma, Sez. I, 4 luglio 2007 n. 5989).
Inoltre, proprio il rispetto dei principi di imparzialità e di par condicio 
impone alla stazione appaltante di attenersi rigidamente al criterio 
formale-letterale nella interpretazione delle clausole escludenti della lex 
specialis, risolvendosi ogni esegesi di tipo sostanzialistico in un 
implicito attentato ai suddetti principi; al limite, è possibile ammettere 
un’interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti solo in 
presenza di una equivoca formulazione del bando, ma non è questo il caso di 
specie.
Né il bando, nel contemplare la causa di esclusione in parola, può essere 
ritenuto in contrasto con i principi del favor partecipationis e della 
sanabilità delle irregolarità meramente formali, in quanto la prescrizione sulle 
modalità di presentazione della documentazione amministrativa da un lato non 
assume rilievo meramente formale, incidendo sulla regolarità delle operazioni di 
gara e sulla necessità di tenere distinta l’offerta economica dagli altri 
documenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003 n. 6530), dall’altro 
è preordinata a tutelare la par condicio tra i concorrenti, assicurando 
l’autenticità della chiusura originaria ad opera del mittente ed evitando la 
manomissione del contenuto del plico (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 
ottobre 2007 n. 9675).
Le suesposte considerazioni militano nel senso dell’infondatezza delle censure 
rivolte dalla ricorrente avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, 
determinando il rigetto della relativa domanda di annullamento.
La reiezione della predetta impugnativa si riverbera sull’interesse a contestare 
la determina comunale con cui si è disposta la chiusura della procedura 
selettiva senza aggiudicazione.
La ricorrente non gode di alcun interesse ad impugnare l’esito infruttuoso della 
gara a fronte della sua avvenuta esclusione, essendo il risultato della 
procedura normalmente indifferente al soggetto (ormai) estraneo alla stessa. 
Invero, l’esclusione legittima conclude per l’aspirante l’iter di gara e la sua 
posizione, rispetto al bene della vita riguardato dal procedimento selettivo, 
non assume altra configurazione che quella di interesse di mero fatto, del tutto 
privo di rilevanza e tutela giuridica, a meno che (ma non è questo il caso di 
specie) vengano dedotte censure dirette ad infirmare l’intero procedimento, con 
conseguente emersione dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara (cfr. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2006 n. 4657).
Ne discende che l’impugnativa della determina comunale in questione deve essere 
dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
In conclusione, l’odierno ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, in parte 
deve essere respinto ed in parte deve essere dichiarato inammissibile, nei 
termini sopra indicati.
Sussistono giusti motivi, attesa l’evoluzione della vicenda contenziosa, per 
disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di 
giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Campania, Sede di Napoli - Sezione Prima, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, unitamente ai motivi aggiunti, in parte lo 
respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei termini indicati in 
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 05/11/2008 e 
17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Fabio Donadono, Consigliere
Paolo Corciulo, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE 
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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