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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9489
RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti - Campionamento e analisi - Inosservanza da 
parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche - Nullità 
delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi - Esclusione. Anche in 
tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da 
analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia 
amministrativa volta a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle 
prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità 
procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle 
operazioni compiute e degli esiti delle analisi. Pres. Onorato, Est. Teresi, 
Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 
29/01/2009), Sentenza n. 9489
RIFIUTI - Ispezione dello stabilimento industriale - Prelievo e 
campionamento, analisi dei campioni - Attività amministrative - Garanzie - 
Preavviso - Art. 223 disp. att. c.p.p.. L'ispezione dello stabilimento 
industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, 
configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme 
del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli 
imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia 
richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 
disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e 
del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (Cass. Sez. III, 
n.15170/2003, Piropan). Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni 
costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per 
le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari 
formalità. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE 
PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9489
RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Delega - Identificazione dell'oggetto e 
del contenuto - Responsabilità - Fattispecie. In materia di smaltimento dei 
rifiuti l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, 
in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, 
difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi 
dismesso dal delegante (Cass. Sez. III, n. 4003/1999, Tilocca]. Nella specie 
l'imputato ha addotto che il vice presidente del consiglio d'amministrazione, 
"di poteri analoghi a quelli spettanti al presidente", era legittimato a 
compiere in piena autonomia qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, ma 
ciò non equivale a rilascio di delega che deve riferirsi all'esecuzione di atti 
specifici rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la competenza ma la 
legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del 
delegante. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE 
PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9489
RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Attività ispettive di vigilanza - 
Indizi soggettivi di reati - Operazioni di prelievo disposte dal magistrato - 
Garanzie difensive. In materia di attività ispettive di vigilanza, soltanto 
se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato 
o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, 
trovano applicazione le garanzie difensive previste dal c.p.p. Pres. Onorato, 
Est. Teresi, Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 
(Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9489
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Attenuanti generiche - Funzione - Concessione o 
il diniego - Potere discrezionale del giudice di merito. Le attenuanti 
generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole al reo in 
considerazione di particolari circostanze o situazioni che effettivamente 
incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere, 
sicché le stesse possono essere riconosciute quando siano provati elementi 
favorevoli all'imputato. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche 
rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve 
essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero 
dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità 
effettiva del reato e alla personalità del reo. Il giudice, pur non dovendo 
trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un'analitica valutazione 
di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, 
valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli 
ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo 
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri. Pres. Onorato, Est. Teresi, 
Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 
29/01/2009), Sentenza n. 9489
      
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UDIENZA  29.01.2009
SENTENZA N. 231
REG. GENERALE n.25301/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO                     Presidente
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI            Consigliere
Dott. Guicla Immacolata MULLIRI        Consigliere
Dott. Luigi MARINI                              Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Nizzetto Gianpaolo, nato a Castegnero il 27.11.1950, 
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza in data 24.09.2007 che lo ha 
condannato alla pena di €.15.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 51, 
comma 1, decreto legislativo n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il 
rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 24.09.2007 il Tribunale di Vicenza condannava Nizzetto Gianpaolo 
alla pena di €.15.000 d'ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale 
titolare della s.c.ar.l. Berica, smaltito senza la prescritta autorizzazione 
rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
dell'impianto produttivo [CER 0202011].
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione degli art. 
220 disp. att. e 178 lett. c) c.p.p. per il rigetto della richiesta di 
dichiarare nulli i verbali di prelevamento dei campioni e i risultati delle 
analisi.
La prima ispezione era stata preceduta dalla richiesta del sindaco di Montegalda 
sollecitato da un esposto dei cittadini residenti che avevano segnalato un 
irregolare gestione di rifiuti da parte della ditta.
Successivamente gli agenti ARPAV avevano ispezionato un pozzetto dopo avere 
raccolto elementi che consentivano di ipotizzare che la ditta trasferisse 
abusivamente in fognatura rifiuti liquidi.
Seri elementi indiziari erano in possesso degli accertatori in occasione del 
prelievo di cui al verbale del 27.10.2004, sicché essi non avevano svolto 
un'attività amministrativa, ma avevano agito, pur essendo emersi indizi di 
reato, senza attivare le necessarie garanzie difensive.
Deduceva, altresì, violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della 
motivazione
- sulla configurabilità del reato di smaltimento abusivo di rifiuti dovendosi, 
nella specie, ravvisare quello d'immissione diretta in fognatura del refluo 
industriale, sicché doveva essere applicata la disciplina transitoria di cui 
all'art. 62 comma 11 del d.lgs. n. 152/1999, successivamente prorogata, che 
prevedeva una deroga temporanea per gli scarichi esistenti ancorché non 
autorizzati;
- sull'affermazione di responsabilità per avere egli delegato il vice presidente 
del consiglio d'amministrazione, di poteri analoghi a quelli spettanti al 
presidente, a compiere in piena autonomia qualsiasi atto di straordinaria 
amministrazione, come confermato dai testi addotti dalla difesa;
- sul diniego delle attenuanti generiche, essendo egli gravato da un solo 
precedente specifico, mentre gli altri precedenti risalivano nel tempo.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Infondata è l'eccezione di nullità o d'inutilizzabilità prelevamenti di campioni 
e delle analisi che sarebbero stati eseguiti in violazione degli art. 220 e 
segg. c.p.p. e cioè quando erano già sorti indizi di reato a carico 
dell'indagato.
Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da 
analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia 
amministrativa volta a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle 
prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità 
procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle 
operazioni compiute e degli esiti delle analisi.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ispezione dello stabilimento 
industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, 
configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme 
del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli 
imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia 
richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 
disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e 
del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione 
III, n.15170/2003, Piropan, RV. 224456].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico 
requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è 
possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità.
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del 
magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di 
reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal c.p.p.
Quindi, in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, 
il presupposto dell'emersione d'indizi di reato, cui segue l'obbligo di 
osservare le disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti 
necessari all'assicurazione delle fonti di prova e alla raccolta degli elementi 
informativi necessari per l'applicazione della legge penale, si sostanzia nella 
possibilità di attribuire, comunque, rilevanza penale al fatto che emerge 
dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge.
Nella specie, il ricorrente ha contestato che i campionamenti siano stati 
effettuati nel corso di un'attività di polizia amministrativa, ma infondatamente 
stante che, al momento dei prelievi nessun indizio era insorto a carico del 
Nizzetto, essendo irrilevante, a tal fine, che l'ispezione conseguisse da un 
esposto che lamentava odori molesti provenienti dalla ditta in questione e che 
gli ispettori dell'ARPAV, ispezionando un pozzetto, li avessero direttamente 
avvertiti.
Deve, quindi, escludersi che si sia trattato di attività svolte dalla polizia 
giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare perché soltanto quando 
l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da 
quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento del 
difensore.
E' pure manifestamente infondato il motivo sulla configurabilità del reato di 
smaltimento abusivo di rifiuti correttamente ritenuta dal tribunale essendo 
stato accertato che l'azienda in questione era dotata di vasche di contenimento, 
dove confluivano i residui di lavorazione poi smaltiti come rifiuti liquidi 
[reflui di lavaggio dell'attrezzatura industriale, tra cui le cassette di 
raccolta delle uova] e che tali sostanze erano direttamente pompate nella 
pubblica fognatura e ancora che, per una perdita nella condotta che convogliava 
i reflui nelle due vasche di raccolta, i reflui s'infiltravano nello scavo 
destinato alle acque meteoriche.
Conseguentemente non era applicabile la normativa sulla tutela delle acque di 
cui al d.lgs. n.152/1999.
Anche l'ultimo motivo non è puntuale perché, alla stregua delle enunciazioni 
difensive, non è possibile ritenere che il ricorrente, tenuto all'osservanza 
della normativa sulla gestione dei rifiuti, abbia delegato altri per tale 
incombente.
Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, anche in materia di smaltimento 
dei rifiuti l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve 
essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche 
determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata 
non può ritenersi dismesso dal delegante [Cassazione Sezione III n. 4003/1999, 
Tilocca, RV.213271].
Nella specie l'imputato ha addotto che il vice presidente del consiglio 
d'amministrazione, "di poteri analoghi a quelli spettanti al presidente", era 
legittimato a compiere in piena autonomia qualsiasi atto di straordinaria 
amministrazione, ma ciò non equivale a rilascio di delega che deve riferirsi 
all'esecuzione di atti specifici rispetto ai quali viene al delegato trasferita 
non la competenza ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti 
nella competenza del delegante.
E' generica la censura sul diniego delle attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole 
al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che 
effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della 
capacità a delinquere, sicché le stesse possono essere riconosciute quando siano 
provati elementi favorevoli all'imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle 
attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, 
il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere 
sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena 
concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto 
a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, 
dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente 
che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del 
diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.
Nella specie, il Tribunale, in mancanza di elementi positivi, correttamente ha 
dedotto prevalenti significazioni negative dai numerosi e specifici precedenti 
penali.
L'inammissibilità del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del 
procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma 
che si liquida equitativamente in €.1.000.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 
delle spese del procedimento e al versamento della somma di €.1.000 in favore 
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.01.2009.
Deposito in Cancelleria il 03/03/2009
		
 
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