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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528
CACCIA - Attività di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) 
L. n.157/92 e s.m.. In materia di caccia, sussiste l'attività di 
uccellagione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e 
punita ex art. 30 lett. e) - allorquando lo strumento utilizzato presenta una 
particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in 
massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la 
cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione 
della specie [conf.: Cass. Sez. III Sent. n, 17272, ric. Del Pesce; Cass. Sez. 
III Sent. n. 6334; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso; 
Cass. Sez. III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 
9607 del 27/07/99]. Pres. Lupo, Est. Gentile, Ric. Locatelli. CORTE DI 
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528 
 
      
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UDIENZA  03.02.2009
SENTENZA N. 273
REG. GENERALE n. 34972/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Ernesto LUPO                            Presidente
Dott. Agostino CORDOVA                   Consigliere
Dott. Mario GENTILE                          Consigliere
Dott. Margherita MARMO                    Consigliere
Dott. Guicla I. MULLIRI                        Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Locatelli Ciriano, nato l' 08/08/1926 
Avverso la Sentenza
Tribunale di Bergamo, emessa il 27/05/08
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Guglielmo Passacantando che ha 
concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Lorenzo Contucci, quale sostituto processuale dell' avv. 
Alberto Riva, difensore di fiducia del ricorrente Locatelli Ciriano.
 
Svolgimento del processo
 
Il Tribunale di Bergamo, con 
sentenza emessa il 27/05/08 dichiarava Locatelli Ciriano colpevole dei reati 
ascrittigli, di cui agli artt. 30 lett. E), H), L), 157/92 [capo a) della 
rubrica], 651 c.p. [capo b)] e lo condannava alla pena di € 700,00 di ammenda; 
pena interamente condonata.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 
606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che non ricorrevano gli 
elementi costitutivi del reato di cui all'art. 30, lett. E) L. 157/92 
(uccellagione). Si trattava di rete (quella utilizzata dal Locatelli) non idonea 
alla cattura indiscriminata di uccelli, per cui la stessa costituiva 
semplicemente un mezzo vietato per la cattura degli uccelli.
La condotta dell'imputato pertanto realizzava la fattispecie di cui all'art. 30 
lett. H), di minore gravità punita con la sola pena dell'ammenda.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/02/09, ha chiesto 
l'inammissibilità del ricorso.
 
Motivi della decisione
 
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Bergamo ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali 
della decisione.
In particolare, per quanto attiene al reato di cui al capo a) in relazione alla 
contravvenzione di cui all'art. 30 lett E) L. 157/92, risulta accertato che 
Locatelli Ciriano nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti 
aveva installato una rete a tramaglio, nella quale era rimasto catturato un 
merlo, la cui caccia nel periodo in esame (Marzo 2005) non era consentita.
La rete in questione era una grande struttura verticale idonea a catturare un 
numero indiscriminato di volatili.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di esercizio 
dell'uccellagione di cui all'art. 30 lett. E) L. 157/92.
Al riguardo va ribadito ed affermato che sussiste l'attività di uccellagione - 
vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 
30 lett. E) citata legge -  allorquando lo strumento utilizzato presenta 
una particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia 
in massa /o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata 
la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione 
della specie [Giurisprudenza di legittimità, consolidata: Cass. Sez. III Sent. 
n, 17272, ric. Del Pesce rv 236497; Cass. Sez. III Sent. n. 6334, rv 205462; 
Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso, rv 207635; Cass. Sez. 
III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 9607 del 
27/07/99].
Per contro le censure dedotte nel ricorso sul punto in esame sono infondate ed 
errate in diritto.
Dette doglianze, invero, sono inerenti alle valutazioni operate dal giudice di 
merito in ordine alla idoneità della rete in esame alla cattura indiscriminata 
di volatili.
Trattasi di censura in punto di fatto, non consentita in sede di legittimità 
perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp [Giurisprudenza 
consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. 
Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 
06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n, 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. 
Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
Non risultano dedotte censure sia in ordine alla sussistenza della 
responsabilità penale del ricorrente in riferimento alle residue imputazioni di 
cui agli artt. 30 lett. H) L. 157/92 e 651 cp [capi A) e B) della rubrica], sia 
in ordine al trattamento sanzionatorio.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Locatelli Ciriano 
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione 
pecuniaria che si determina in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle 
Ammende.
Così deciso in Roma il 03/02/09
Deposito in Cancelleria il 10/03/2009
		
 
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