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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-536/07
  
	
	APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Contratto tra un ente pubblico e 
	un’impresa privata vertente sulla locazione, al primo, di sale di 
	esposizione fieristica che la seconda dovrà erigere - Retribuzione 
	dell’impresa privata tramite il versamento di un canone di locazione mensile 
	per 30 anni - Inadempimento di uno Stato (Repubblica federale di Germania) - 
	Direttiva 93/37/CEE. Nei casi in cui venga conclusa l'aggiudicazione con 
	una società, denominata in seguito con altro nome, senza applicare la 
	procedura di aggiudicazione di appalto di cui alle disposizioni degli artt. 
	7, n. 4, e 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che 
	coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, lo 
	Stato che non applichi tali disposizioni viene meno agli obblighi ad essa 
	incombenti. (Nella specie, Repubblica federale di Germania). Pres. Lenaerts 
	- Juhász (Relatore) - Commissione delle Comunità europee c. Repubblica 
	federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, 
	Sentenza C-536/07
	
	DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - APPALTI - Scadenza del termine - Ricorso 
	per inadempimento su un contratto che abbia già esaurito tutti i suoi 
	effetti - Irricevibilità. In materia di appalti pubblici, un ricorso per 
	inadempimento è irricevibile se, alla data di scadenza del termine fissato 
	nel parere motivato, il contratto in questione aveva esaurito già tutti i 
	suoi effetti (v., C.G.E. sentenze 2/06/2005, causa C-394/02, 
	Commissione/Grecia; nonché 11/10/2007, causa C-237/05, Commissione/Grecia). 
	Pres. Lenaerts - Juhász (Relatore) - Commissione delle Comunità europee c. 
	Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 
	29/10/2009, Sentenza C-536/07
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
		
		29 ottobre 2009 (*)
		
		«Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 
		93/37/CEE - Contratto tra un ente pubblico e un’impresa privata vertente 
		sulla locazione, al primo, di sale di esposizione fieristica che la 
		seconda dovrà erigere - Retribuzione dell’impresa privata tramite il 
		versamento di un canone di locazione mensile per 30 anni»
		
		
		Nella causa C-536/07,
		
		avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 
		CE, proposto il 30 novembre 2007,
		
		Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Kukovec e 
		R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
		
		ricorrente,
		
		contro
		
		Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma e J. 
		Möller, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. H.-J. Prieß, 
		Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
		
		convenuta,
		
		LA CORTE (Quarta Sezione),
		
		composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente 
		funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de 
		Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský, 
		giudici,
		
		avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
		
		cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 
		marzo 2009,
		
		sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza 
		del 4 giugno 2009,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 Col presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla 
		Corte di dichiarare che, avendo il Comune di Colonia concluso il 6 
		agosto 2004 con la società immobiliare Köln Messe 15 bis 18 GbR, 
		divenuta società immobiliare Köln Messe 8-11 GbR (in prosieguo: la «GKM-GbR»), 
		un contratto intitolato «contratto di affitto avente ad oggetto la 
		locazione di un terreno con quattro sale di esposizione fieristica» 
		senza aver indetto un bando di gara a livello europeo come previsto 
		dalle disposizioni dell’art. 7 della direttiva del Consiglio 14 giugno 
		1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
		appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), nel combinato disposto 
		con l’art. 11 di quest’ultima, la Repubblica federale di Germania è 
		venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali 
		disposizioni.
		
		La normativa comunitaria
		
		2 L’art. 1 della direttiva 93/37 così dispone:
		
		«Ai fini della presente direttiva:
		
		a) gli “appalti pubblici di lavori” sono contratti a titolo oneroso, 
		conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione 
		aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l’esecuzione 
		o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad 
		una delle attività di cui all’allegato II o di un’opera di cui alla 
		lettera c) oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera 
		rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione 
		aggiudicatrice;
		
		b) si considerano “amministrazioni aggiudicatrici” (…), gli enti 
		pubblici territoriali (…)
		
		(…)
		
		c) s’intende per “opera” il risultato di un insieme di lavori edilizi o 
		di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
		
		(…)».
		
		3 L’art. 6 della stessa direttiva prevede quanto segue:
		
		«1. La presente direttiva si applica:
		
		a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto 
		dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al 
		controvalore in ECU di 5 000 000 di DSP;
		
		(…)».
		
		4 Il successivo art. 7, nn. 2 e 3, elenca i casi in cui le 
		amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori 
		mediante la procedura negoziata. In tal senso, in forza del n. 3, lett. 
		b), di tale articolo, le amministrazioni aggiudicatici possono ricorrere 
		alla detta procedura «per i lavori la cui esecuzione, per motivi 
		tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d’esclusiva, può 
		essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato».
		
		5 Ai sensi del n. 4 di detto art. 7:
		
		«In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici 
		attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la 
		procedura ristretta».
		
		6 L’art. 11 della direttiva 93/37 enuncia gli obblighi di pubblicità cui 
		sono soggette, in particolare, le amministrazioni aggiudicatrici che 
		devono ricorrere alla procedura aperta o alla procedura ristretta al 
		fine di attribuire gli appalti di lavori.
		
		7 Infine, l’art. 1 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 
		92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), così dispone:
		
		«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
		
		a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo oneroso stipulati 
		in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione 
		aggiudicatrice, ad esclusione:
		
		(…)
		
		iii) dei contratti aventi per oggetto l’acquisizione o la locazione, 
		qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici 
		esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a 
		tali beni immobiliari; tuttavia, i contratti di servizi finanziari 
		conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto 
		di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma, rientrano nel 
		campo di applicazione della presente direttiva;
		
		(…)».
		
		L’operazione controversa e la fase precontenziosa
		
		8 La KölnMesse GmbH (in prosieguo: la «KölnMesse») è una società privata 
		detenuta al 79,02% dal Comune di Colonia e al 20% dal Land 
		Nordrhein-Westfalen (Renania settentrionale-Vestfalia), ove il restante 
		0,98% è ripartito tra diverse camere e associazioni. Il suo oggetto 
		consiste nell’organizzazione di fiere ed esposizioni intese alla 
		promozione dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
		
		9 Il 18 dicembre 2003 la KölnMesse vendeva alla GKM-GbR, società di 
		investimenti privata, un terreno per la costruzione di quattro sale di 
		esposizione fieristica per un importo pari a EUR 67,4 milioni. Al 
		contratto di vendita di tale terreno veniva integrato un piano 
		urbanistico.
		
		10 Il 6 agosto 2004 il Comune di Colonia e la GKM-GbR concludevano un 
		contratto intitolato «contratto di affitto avente ad oggetto la 
		locazione di un terreno con quattro sale di esposizione fieristica», con 
		il quale la seconda concedeva al primo, per una durata di 30 anni, il 
		godimento di detto terreno nonché degli erigendi edifici a fronte di un 
		canone mensile pari a EUR 1,725 milioni; i primi tredici mesi erano 
		esenti dal canone. Le parti convengono nel designare detto contratto 
		come il «contratto principale». In base a quest’ultimo, la GKM-GbR si è 
		impegnata ad attuare opere di qualità quantomeno media e a cederle al 
		Comune di Colonia, conformemente alle prescrizioni ivi specificate 
		relative alle loro dimensioni, alla loro natura e al loro allestimento. 
		Quest’ultimo era definito negli atti della licenza edilizia del Comune 
		di Colonia. In base alle stime della KölnMesse e non contestate dalla 
		Commissione, le spese di costruzione di tali opere sono ammontate a 
		circa EUR 235 milioni.
		
		11 Con contratto 11 agosto 2004, intitolato «contratto di sublocazione 
		di un terreno con quattro sale di esposizione fieristica», i cui termini 
		sono in larga misura identici a quelli del contratto principale, il 
		Comune di Colonia concedeva alla KölnMesse il godimento degli erigendi 
		edifici descritti nel contratto principale. L’11 e il 16 agosto 2004, i 
		detti due enti stipulavano un accordo definito «di esecuzione del 
		contratto di sublocazione», con il quale il Comune di Colonia conferiva 
		alla KölnMesse ogni potere per l’esercizio di tutti i suoi diritti e 
		l’adempimento di tutti i suoi obblighi nei confronti della GKM-GbR. La 
		KölnMesse doveva altresì garantire l’integrale esecuzione del contratto 
		principale da parte della GKM-GbR in diretta collaborazione con la 
		KölnMesse.
		
		12 Le parti convengono nel valutare il corrispettivo dovuto dal Comune 
		di Colonia alla GKM-GbR in base al contratto principale, vale a dire i 
		canoni mensili da versare per il periodo di 30 anni del contratto, 
		nell’importo totale di circa EUR 600 milioni.
		
		13 Conformemente a quanto affermato dalla Repubblica federale di 
		Germania, le sale di esposizione fieristica venivano ultimate e 
		consegnate al Comune di Colonia quale locatario principale il 1° 
		dicembre 2005.
		
		14 Il 7 settembre 2005 alla Commissione perveniva una denuncia secondo 
		la quale l’operazione descritta supra avrebbe costituito un appalto 
		pubblico di lavori attribuito senza rispettare le norme comunitarie 
		applicabili.
		
		15 Con lettera 19 dicembre 2005 la Commissione intimava alla Repubblica 
		federale di Germania di presentare osservazioni al riguardo.
		
		16 Con lettera 15 febbraio 2006 la Repubblica federale di Germania 
		faceva valere che la KölnMesse non è un’amministrazione aggiudicatrice 
		ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 93/37, ragion per cui 
		l’operazione di cui trattasi non rientrerebbe nel diritto comunitario 
		degli appalti pubblici. A tale lettera era allegata una copia dello 
		statuto della KölnMesse.
		
		17 Il 4 luglio 2006 la Commissione inviava alla Repubblica federale di 
		Germania una lettera di diffida complementare con la quale essa 
		richiedeva la trasmissione dei contratti conclusi nell’ambito 
		dell’operazione controversa nonché qualunque altro documento e 
		informazione pertinente.
		
		18 Con lettera 8 settembre 2006 la Repubblica federale di Germania 
		insisteva sulla propria posizione secondo la quale l’operazione 
		controversa non rientrerebbe nel diritto comunitario degli appalti 
		pubblici e trasmetteva alla Commissione, senza gli allegati, i contratti 
		menzionati supra ai punti 10 e 11.
		
		19 Con lettera 18 ottobre 2006 la Commissione inviava alla Repubblica 
		federale di Germania un parere motivato con il quale essa intimava a 
		quest’ultima di conformarsi agli obblighi derivanti dalle norme 
		comunitarie in materia di appalti pubblici nel termine di due mesi a 
		decorrere dal ricevimento del parere medesimo.
		
		20 Con lettera 12 dicembre 2006 la Repubblica federale di Germania 
		contestava nuovamente l’esistenza di un’infrazione al diritto 
		comunitario degli appalti pubblici, sostenendo inoltre che, in ogni 
		caso, il ricorso per inadempimento non fosse ricevibile, atteso che il 
		1° dicembre 2005, vale a dire già prima dell’invio della lettera di 
		diffida, la costruzione delle sale di esposizione fieristica era stata 
		ultimata e queste ultime erano state consegnate al Comune di Colonia.
		
		21 A seguito di tale presa di posizione, la Commissione ha deciso di 
		proporre il presente ricorso.
		
		Sul ricorso
		
		Sulla ricevibilità
		
		22 La Repubblica federale di Germania solleva un’eccezione d’irricevibilità 
		basata sul fatto che alla scadenza del termine fissato nel parere 
		motivato, ossia il 18 dicembre 2006, il contratto di cui trattasi 
		avrebbe cessato di produrre effetti giuridici, in quanto la costruzione 
		delle opere previste dal ricorso si era conclusa già da lungo tempo. A 
		tale riguardo, la Repubblica federale di Germania rimanda ad un verbale 
		di consegna («Übernahmeprotokoll») concluso, dopo tre giorni di 
		trattative, il 30 novembre 2005, vale a dire, quindi, ancor prima 
		dell’emanazione della lettera di diffida, tra il Comune di Colonia e la 
		GKM-GbR, il che dimostrerebbe che le opere di cui trattasi sono state 
		validamente cedute dalla seconda e accettate dal primo in tale data. 
		Tali opere, d’altronde, sarebbero state utilizzate secondo la loro 
		destinazione a decorrere dal mese di gennaio 2006. Il 16 gennaio 2006, 
		infatti, nei locali interessati, si sarebbe tenuta l’inaugurazione 
		ufficiale della fiera internazionale del mobile.
		
		23 Al riguardo occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza 
		costante della Corte in materia di appalti pubblici, un ricorso per 
		inadempimento è irricevibile se, alla data di scadenza del termine 
		fissato nel parere motivato, il contratto in questione aveva esaurito 
		già tutti i suoi effetti (v., tra l’altro, sentenze 2 giugno 2005, causa 
		C-394/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4713, punto 18, e la 
		giurisprudenza ivi citata, nonché 11 ottobre 2007, causa C-237/05, 
		Commissione/Grecia, Racc. pag. I-8203, punto 29).
		
		24 Nella specie, si deve pertanto verificare se, alla data di scadenza 
		del termine fissato nel parere motivato, ossia il 18 dicembre 2006, il 
		contratto di cui trattasi fosse, quantomeno in parte, in fase di 
		esecuzione o se, invece, esso fosse già stato interamente eseguito in 
		modo da aver esaurito i suoi effetti.
		
		25 Con i termini «contratto in questione» o, conformemente ad un’altra 
		formulazione utilizzata nella giurisprudenza, «appalto controverso» (v., 
		per esempio, sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, 
		Commissione/Germania, Racc. pag. I-3609, punto 33, e la giurisprudenza 
		ivi citata), la Corte considera l’operazione di cui trattasi nel suo 
		insieme, inserita nel suo contesto generale e in funzione delle sue 
		caratteristiche di fondo.
		
		26 Nella fattispecie, è pacifico che l’operazione che lega il Comune di 
		Colonia alla GKM-GbR e alla KölnMesse avesse quale obiettivo finale 
		quello di mettere a disposizione di quest’ultima società, controllata in 
		misura largamente maggioritaria dal Comune di Colonia, per un lungo 
		periodo, le sale di esposizione che sarebbero state costruite dalla 
		GKM-GbR. Allo stesso tempo, il Comune di Colonia s’impegnava nei 
		confronti della GKM-GbR, tramite un contratto di locazione, a versare 
		mensilmente a quest’ultima una certa somma di denaro a titolo di canone, 
		ove tale trasferimento di fondi era in realtà destinato al finanziamento 
		della costruzione delle opere di cui trattasi, come, del resto, ammette 
		la Repubblica federale di Germania.
		
		27 Lo scopo e le modalità di esecuzione di tale operazione risultano, in 
		particolare, dal contratto di locazione cosiddetto «principale», 
		concluso il 6 agosto 2004, con il quale la GKM-GbR si è impegnata a 
		costruire le opere conformemente alle prescrizioni dettagliate del 
		Comune di Colonia, ai fini della loro locazione, nonché dal contratto di 
		sublocazione e dall’«accordo di esecuzione del contratto di 
		sublocazione», con i quali il Comune di Colonia ha concesso alla 
		KölnMesse il godimento delle opere erigende.
		
		28 L’operazione in esame comporta pertanto una componente «costruzione» 
		e una componente «locazione» o «finanziamento». A tale riguardo, 
		indipendentemente dal fatto di accertare quale sia l’elemento 
		preponderante o l’obiettivo principale di tale operazione e se il Comune 
		di Colonia abbia agito semplicemente come garante nei confronti della 
		GKM-GbR, cosa il cui esame riguarda il merito della causa, si deve 
		rilevare che tali diversi componenti dell’operazione costituiscono un 
		insieme indissociabile. Infatti, la costruzione delle opere, come 
		concepita ed eseguita, non avrebbe avuto senso in mancanza del contratto 
		di locazione, e quest’ultimo non avrebbe potuto avere esistenza autonoma 
		senza la futura realizzazione delle opere, come prevista in detto 
		contratto. Di conseguenza, non può essere accolta la tesi della 
		Repubblica federale di Germania secondo la quale il contratto principale 
		conterrebbe parti rilevanti e parti non rilevanti o neutre in relazione 
		al presente ricorso.
		
		29 Pertanto, ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, 
		l’operazione di cui trattasi deve essere considerata nel suo insieme e 
		in funzione di tutti i suoi parametri e componenti.
		
		30 In tal senso, il contratto in oggetto, vale a dire l’operazione 
		controversa considerata nel suo insieme, non aveva esaurito tutti i suoi 
		effetti alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato 
		per il fatto che la costruzione delle opere di cui trattasi era 
		conclusa. Infatti, in tale data, l’elemento «locazione» dell’operazione 
		continuava a produrre i suoi effetti.
		
		31 Alla luce delle suesposte considerazioni si deve ritenere che il 
		ricorso della Commissione sia ricevibile.
		
		Nel merito
		
		Argomenti delle parti
		
		32 La Commissione fa valere che tra la KölnMesse e la GKM-GbR non esiste 
		alcun rapporto contrattuale, né diritti od obblighi. Secondo la 
		Commissione, l’ente da prendere in considerazione nella specie quale 
		parte contraente della GKM-GbR è solo il Comune di Colonia. Infatti, in 
		forza del contratto principale, sarebbe unicamente quest’ultimo ad aver 
		assunto veri e propri impegni nei confronti della GKM-GbR. Peraltro, la 
		KölnMesse non avrebbe potuto realizzare un siffatto progetto di 
		costruzione senza l’intervento del Comune di Colonia e la GKM-GbR non 
		avrebbe accettato la realizzazione di detto progetto senza la copertura 
		finanziaria di quest’ultima. Inoltre, la KölnMesse non sarebbe divenuta 
		debitrice della GKM-GbR.
		
		33 Per quanto riguarda la natura giuridica dell’operazione di cui 
		trattasi, la Commissione sostiene che quest’ultima costituisce un 
		appalto pubblico di lavori. Essa, infatti, rileva, in primo luogo, che 
		il Comune di Colonia, amministrazione aggiudicatrice in quanto ente 
		territoriale, ha concluso per iscritto un contratto a titolo oneroso con 
		la GKM-GbR, che ha agito in qualità d’imprenditore, per la realizzazione 
		da parte di quest’ultima di opere di un valore ampiamente superiore alla 
		soglia prevista dalle norme comunitarie, opere che dovevano essere messe 
		a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. In secondo luogo, 
		riguardo all’oggetto dell’operazione, la realizzazione delle opere in 
		esame, le quali erano destinate esclusivamente all’organizzazione di 
		fiere, non risulterebbe dall’iniziativa propria della GKM-GbR. Dal 
		contratto principale emergerebbe altresì che tali opere sono state 
		eseguite conformemente alle dettagliate prescrizioni imposte dal Comune 
		di Colonia, non costituendo queste ultime una mera descrizione 
		dell’allestimento nell’ambito di un contratto di locazione. Di 
		conseguenza, si tratterebbe, nella specie, della realizzazione di opere 
		rispondenti alle esigenze specificate dall’amministrazione 
		aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1, lett. a), ultima parte del 
		periodo, della direttiva 93/37.
		
		34 La Commissione deduce che questa conclusione non può essere inficiata 
		dal fatto che il contratto principale comprende altresì elementi propri 
		di un contratto di locazione, vale a dire la cessione del godimento 
		delle opere a fronte di versamenti rateizzati che costituirebbero la 
		remunerazione della costruzione di tali opere. Infatti, non si potrebbe 
		distinguere tra una parte «lavori» del contratto e una parte «locazione» 
		o «finanziamento» del medesimo, nel senso che la prima parte ricadrebbe 
		nella direttiva 93/37 e la seconda, in quanto prestazione di servizi, 
		nella direttiva 92/50. In ogni caso, ricorda la Commissione, 
		conformemente alla giurisprudenza della Corte, è l’oggetto principale 
		del contratto a determinare la sua qualificazione e tale oggetto 
		principale è, nella specie, la realizzazione di un’opera.
		
		35 La Commissione, in ultimo luogo, rileva che, in base alla 
		giurisprudenza della Corte, la questione se il Comune di Colonia stesso 
		avesse l’intenzione di utilizzare esso stesso l’erigenda opera ovvero se 
		esso intendesse metterla a disposizione di un terzo è irrilevante ai 
		fini della qualificazione dell’operazione di cui trattasi come appalto 
		pubblico di lavori, al pari della questione se il detto comune sarà 
		proprietario del terreno e delle sale di esposizione alla scadenza del 
		contratto principale. La Commissione conclude che il Comune di Colonia, 
		pertanto, avrebbe dovuto avviare una procedura di aggiudicazione 
		dell’appalto di cui trattasi conformemente alle disposizioni degli artt. 
		7, n. 4, e 11 della direttiva 93/37.
		
		36 La Repubblica federale di Germania replica che l’unico ente che, nel 
		caso di specie, viene in considerazione quale parte contraente della 
		GKM-GbR è la KölnMesse, considerato che, in realtà, sono queste due 
		società ad essere legate dal rapporto contrattuale principale. Infatti, 
		nel contesto di una valutazione funzionale della situazione complessiva, 
		solo la KölnMesse sarebbe il conduttore e la GKM-GbR il locatore, 
		attraverso il contratto di sublocazione, il quale sarebbe stato previsto 
		e concluso contemporaneamente al contratto principale e formulato in 
		modo sostanzialmente identico a quest’ultimo, e con il quale tutti i 
		diritti e gli obblighi risultanti dal contratto principale sarebbero 
		stati trasferiti alla KölnMesse.
		
		37 Inoltre, sarebbe la KölnMesse che, allo scopo di prendere in 
		locazione le sale di esposizione erigende su un terreno di sua 
		proprietà, avrebbe previsto e realizzato l’operazione di cui trattasi, e 
		sarebbe in definitiva essa che avrebbe il godimento delle opere in 
		questione e che, a tale titolo, verserebbe la remunerazione convenuta. 
		L’assenza di legami contrattuali diretti tra la KölnMesse e la GKM-GbR 
		risulta dall’operazione triangolare per la quale si è optato da un punto 
		di vista funzionale, ove il Comune di Colonia sarebbe stato integrato 
		nei rapporti contrattuali tra i due primi enti in quanto garante e non 
		come debitore in solido.
		
		38 La Repubblica federale di Germania, di conseguenza, ritiene che solo 
		la KölnMesse, in quanto reale parte contraente della GKM-GbR, e non il 
		Comune di Colonia avrebbe dovuto essere valutata sotto il profilo dei 
		criteri in funzione dei quali viene accertato se un ente rientri nella 
		nozione di «amministrazione aggiudicatrice», ai fini dell’eventuale 
		applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici. Il 
		ricorso della Commissione, poiché riguarda unicamente il detto comune, 
		dovrebbe essere pertanto respinto.
		
		39 Per quanto riguarda la natura giuridica dell’operazione in oggetto, 
		la Repubblica federale di Germania sostiene che il contratto concluso 
		tra il Comune di Colonia e la GKM-GbR non costituisce un appalto di 
		lavori bensì solo una garanzia finanziaria, vale a dire una convenzione 
		accessoria alla convenzione principale conclusa tra la GKM-GbR e la 
		KölnMesse.
		
		40 Ai fini della qualificazione giuridica di un appalto composto da più 
		elementi atti a rientrare in differenti norme comunitarie in materia di 
		appalti pubblici, occorrerebbe tener conto, conformemente alla 
		giurisprudenza della Corte, dell’oggetto principale del contratto di cui 
		trattasi, e, per poter ritenere che si tratti di un appalto pubblico di 
		lavori, sarebbe necessario che tale oggetto consista nella realizzazione 
		di un’opera. Tale Stato membro, al riguardo, si riferisce alla sentenza 
		19 aprile 1994, causa C-331/92, Gestión Hotelera Internacional (Racc. 
		pag. I-1329). Orbene, nella fattispecie, secondo la Repubblica federale 
		di Germania, la realizzazione di un’opera non avrebbe costituito 
		l’oggetto principale dei contratti. Infatti, sia il contratto principale 
		sia il contratto di sublocazione non sarebbero in alcun modo «contratti 
		di costruzione» ma, formalmente e sostanzialmente, «contratti di 
		locazione», nell’ambito dei quali la parte contraente otterrebbe a 
		titolo oneroso soltanto il diritto di godimento sugli edifici 
		interessati. Da un punto di vista funzionale, la costruzione 
		contrattuale in oggetto, con l’intervento del Comune di Colonia, sarebbe 
		diretta a finanziare il progetto concepito dalla KölnMesse.
		
		41 Il fatto che l’oggetto principale del contratto di cui trattasi 
		consista nella locazione degli edifici in esame sarebbe dimostrato 
		altresì, da un lato, dal confronto tra il costo della locazione per una 
		durata di 30 anni, ossia circa EUR 600 milioni, e il costo della 
		costruzione di questi edifici che ammonterebbe solo a circa EUR 235 
		milioni, e, dall’altro, dalla mancanza della clausola contrattuale 
		relativa ad un’opzione di acquisto o ad un obbligo di riscatto 
		riguardante gli edifici medesimi da parte del Comune di Colonia o della 
		KölnMesse alla scadenza della locazione. Di conseguenza, la GKM-GbR 
		sopporterebbe in definitiva il rischio economico dell’operazione in 
		esame.
		
		42 Pertanto, secondo la Repubblica federale di Germania, a prescindere 
		dalla questione se l’oggetto fondamentale del contratto principale sia 
		un servizio di locazione o un servizio di finanziamento, si tratterebbe 
		di due situazioni che rientrerebbero nell’ambito di applicazione della 
		direttiva 92/50, la cui eventuale violazione non costituirebbe oggetto 
		del presente procedimento.
		
		Giudizio della Corte
		
		43 Per determinare, in primo luogo, l’ente che deve essere considerato 
		quale parte contraente della GKM-GbR e che, in tal modo, deve essere 
		valutato in base ai criteri che definiscono la nozione di 
		amministrazione aggiudicatrice, si deve rilevare che il ricorso della 
		Commissione riguarda il contratto di locazione cosiddetto «principale», 
		concluso il 6 agosto 2004 tra il Comune di Colonia e la GKM-GbR.
		
		44 Nonostante tale elemento, la Repubblica federale di Germania deduce 
		che, sotto il profilo di una valutazione funzionale dell’operazione 
		complessiva, la KölnMesse costituirebbe la parte contraente effettiva 
		della GKM-GbR ed il vero conduttore per effetto del contratto di 
		sublocazione. È la KölnMesse, infatti, che avrebbe previsto e realizzato 
		l’operazione di cui trattasi, ha, in definitiva, il godimento delle 
		opere in esame e versa come corrispettivo la remunerazione convenuta.
		
		45 Tuttavia, è pacifico che il contratto principale del 6 agosto 2004 è 
		stato concluso tra la GKM-GbR e il Comune di Colonia senza alcuna 
		menzione della KölnMesse. Va altresì rilevato che le trattative per la 
		conclusione di detto contratto sono state condotte dal Comune di 
		Colonia, in nome e per conto propri. Inoltre, le dettagliate 
		prescrizioni relative alla realizzazione delle opere in questione sono 
		state incluse in tale contratto dal Comune di Colonia ed è solo nei 
		confronti di quest’ultimo che la GKM-GbR ha assunto i propri impegni. 
		Parimenti, le trattative che hanno condotto alla stesura del verbale di 
		consegna delle opere in oggetto del 30 novembre 2005 sono state condotte 
		dal Comune di Colonia e tale verbale è stato firmato da quest’ultimo e 
		dalla GKM-GbR, senza alcuna menzione della KölnMesse.
		
		46 Pertanto, la KölnMesse non appare e non interviene affatto nei 
		rapporti contrattuali tra la GKM-GbR e il Comune di Colonia.
		
		47 La constatazione che non esiste alcun rapporto contrattuale tra la 
		KölnMesse e la GKM-GbR non è messa in discussione dal contratto di 
		vendita, da parte della prima alla seconda, del terreno su cui sono 
		state edificate le opere in esame. Tale contratto, infatti, non è 
		pertinente nell’ambito dell’operazione controversa, consistendo 
		quest’ultima nella costruzione e nella locazione di dette opere.
		
		48 Del pari, il contratto di sublocazione dell’11 agosto 2004 e 
		l’accordo di esecuzione di detto contratto, recante la stessa data, non 
		possono inficiare la precedente constatazione, considerato che essi 
		riguardano unicamente i rapporti tra la KölnMesse e il Comune di 
		Colonia, e restano privi di qualsivoglia rilevanza sul piano dei 
		rapporti contrattuali tra quest’ultimo e la GKM-GbR né su quello degli 
		impegni reciproci da essi assunti.
		
		49 Né è tantomeno rilevante il fatto che, eventualmente, l’operazione di 
		cui trattasi sia stata inizialmente ideata dalla KölnMesse, considerato 
		che quest’ultima non è affatto considerata nel contratto principale 
		concluso con la GKM-GbR.
		
		50 Parimenti, è irrilevante la considerazione che le opere in questione 
		sarebbero destinate ad essere utilizzate per le attività della KölnMesse, 
		la quale avrebbe, in definitiva, il godimento delle medesime e che, a 
		tal titolo, verserebbe un corrispettivo mensile (v., in tal senso, 
		sentenza 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Auroux e a., Racc. pag. I-385, 
		punti 33, 35 e 42). In tale contesto si deve rilevare, d’altronde, che 
		dai documenti intitolati «lettera d’intenti» dell’8 dicembre 2003 e del 
		14 luglio 2004, non contestati dalla Repubblica federale di Germania, 
		risulta che il Comune di Colonia si è impegnato ad assumere l’onere 
		finanziario dell’operazione in esame nel caso in cui, successivamente al 
		2012, la KölnMesse non riuscisse a far fronte ai costi dei canoni.
		
		51 Di conseguenza, un’interpretazione funzionale dell’operazione 
		controversa, come suggerita dalla Repubblica federale di Germania, non 
		può mettere in discussione la constatazione secondo la quale, in base al 
		contratto principale, il Comune di Colonia è l’unica parte contraente 
		della GKM-GbR, considerato e accettato in quanto tale da quest’ultima, 
		né può condurre a sostituire la KölnMesse al Comune di Colonia 
		nell’esecuzione degli impegni contrattuali di quest’ultimo.
		
		52 Pertanto, si deve concludere che, nel contesto dell’operazione in 
		oggetto, l’unica parte contraente della GKM-GbR è il Comune di Colonia. 
		Quest’ultimo, in quanto ente territoriale, costituisce 
		un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), della 
		direttiva 93/37.
		
		53 In secondo luogo, occorre esaminare la questione della qualificazione 
		giuridica dell’operazione di cui trattasi al fine di verificare se 
		quest’ultima costituisca un appalto pubblico di lavori ai sensi della 
		normativa comunitaria.
		
		54 A tale riguardo, va ricordato anzitutto che, conformemente alla 
		giurisprudenza della Corte, tale qualificazione giuridica rientra 
		nell’ambito del diritto comunitario e che la qualificazione data nel 
		diritto nazionale non è pertinente a tal fine (v., in tal senso, citata 
		sentenza Auroux e a., punto 40, e la giurisprudenza ivi citata). 
		Parimenti, nemmeno la qualificazione di un contratto fornita dalle parti 
		contraenti è determinante.
		
		55 Va poi sottolineato che la definizione della nozione di «appalto 
		pubblico di lavori» contenuta nell’art. 1, lett. a), della direttiva 
		93/37 include tutte le operazioni nelle quali un contratto a titolo 
		oneroso, indipendentemente dalla sua qualifica formale, è concluso tra 
		un’amministrazione aggiudicatrice e un imprenditore, e ha ad oggetto la 
		realizzazione, da parte di quest’ultimo, di un’«opera» ai sensi 
		dell’art. 1, lett. c), della stessa direttiva. Il criterio essenziale, a 
		tale riguardo, è che tale opera sia realizzata conformemente alle 
		esigenze precisate dall’amministrazione aggiudicatrice, essendo 
		indifferenti i mezzi utilizzati ai fini della realizzazione.
		
		56 Riguardo all’oggetto dell’operazione in esame, va rilevato che il 
		contratto principale concluso il 6 agosto 2004 tra il Comune di Colonia 
		e la GKM-GbR, viene formalmente qualificato come «contratto di 
		locazione» e che, effettivamente, esso contiene elementi rientranti in 
		un contratto di locazione. Tuttavia, è giocoforza constatare che, in 
		tale data, la costruzione delle opere di cui trattasi non era stata 
		nemmeno avviata. Pertanto, tale contratto non poteva avere come 
		obiettivo immediato la locazione d’immobili la cui costruzione non era 
		ancora iniziata. In tal senso, l’obiettivo primario di tale contratto 
		poteva logicamente essere solo la costruzione di dette opere che 
		dovevano successivamente essere messe a disposizione del Comune di 
		Colonia tramite un rapporto contrattuale qualificato come «contratto di 
		locazione».
		
		57 Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualora un 
		contratto contenga sia elementi riguardanti un appalto pubblico di 
		lavori sia elementi riguardanti un altro tipo di appalto, è l’oggetto 
		principale del contratto a determinare le norme comunitarie applicabili.
		
		58 Si deve rilevare, inoltre, che le opere di cui trattasi sono state 
		realizzate conformemente alle prescrizioni ben dettagliate indicate dal 
		Comune di Colonia nel contratto principale. Da tale contratto e dai suoi 
		allegati risulta che dette prescrizioni, le quali si riferiscono ad una 
		descrizione precisa degli erigendi edifici, della loro qualità e delle 
		loro attrezzature, eccedono ampiamente le consuete esigenze di un 
		locatario in relazione ad un immobile di nuova costruzione di una certa 
		portata.
		
		59 Di conseguenza, è giocoforza concludere che l’obiettivo primario del 
		contratto principale era la costruzione delle sale di esposizione in 
		questione conformemente alle esigenze precisate dal Comune di Colonia. 
		Inoltre, dette sale costituiscono un’«opera» ai sensi dell’art. 1, lett. 
		c), della direttiva 93/37, considerato che esse sono di per sè destinate 
		a soddisfare una funzione economica, ed il loro valore è di gran lunga 
		superiore alla soglia prevista all’art. 6 della stessa direttiva. 
		Inoltre, tale contratto è stato concluso a titolo oneroso, avendo la 
		GKM-GbR agito, nella specie, come imprenditore, indipendentemente dalla 
		circostanza che essa abbia fatto realizzare quest’opera in subappalto 
		(v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2001, causa C-399/98, Ordine degli 
		Architetti e a., Racc. pag. I-5409, punto 90), e il Comune di Colonia è 
		un’amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, detto contratto deve essere 
		qualificato come appalto pubblico di lavori ai sensi dell’art. 1, lett. 
		a), della direttiva 93/37.
		
		60 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della 
		Repubblica federale di Germania relativo al fatto che l’importo totale 
		che deve essere versato alla GKM-GbR a titolo di canoni, il quale, in 
		definitiva, ammonterà a circa EUR 600 milioni, è assai superiore al 
		costo della costruzione delle opere, che è pari a circa EUR 235 milioni, 
		il che dimostrerebbe la prevalenza dell’elemento «servizi» 
		dell’operazione in oggetto.
		
		61 Infatti, l’elemento determinante ai fini della qualificazione di un 
		appalto come quello di cui trattasi è costituito dall’oggetto principale 
		di quest’ultimo e non dall’importo del corrispettivo dell’imprenditore o 
		le modalità di pagamento di quest’ultimo. Inoltre, un raffronto diretto 
		tra i due summenzionati importi, considerati in cifre assolute, non è 
		possibile, poiché l’importo approssimativo di EUR 600 milioni verrà 
		pagato tramite versamenti mensili rateizzati per quasi 30 anni, mentre 
		l’importo di EUR 235 milioni corrisponde al valore del costo dei lavori 
		alla loro ultimazione alla fine dell’anno 2005. In realtà, l’importo di 
		EUR 600 milioni, considerato in valore attualizzato nel momento di 
		conclusione dei lavori, si avvicina notevolmente all’importo di EUR 235 
		milioni. In ogni caso, anche se una parte di detto importo di EUR 600 
		milioni dovesse rappresentare il corrispettivo di un elemento specifico 
		della locazione, tale parte sarebbe necessariamente di scarsa importanza 
		e non potrebbe influire sulla qualificazione dell’appalto in esame.
		
		62 Parimenti, non è rilevante ai fini della qualificazione dell’appalto 
		in oggetto il fatto che il contratto principale non preveda 
		eventualmente un’opzione o un obbligo di riscatto da parte del Comune di 
		Colonia o della KölnMesse riguardante gli edifici costruiti (v., in tal 
		senso, citata sentenza Auroux, punto 47).
		
		63 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere 
		che il contratto principale del 6 agosto 2004, considerato nel contesto 
		generale dell’operazione di cui trattasi, costituisce un appalto 
		pubblico di lavori ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 
		93/37, il quale avrebbe dovuto essere aggiudicato conformemente alle 
		norme degli artt. 7, n. 4, e 11 della direttiva stessa. Il ricorso della 
		Commissione dev’essere quindi accolto.
		
		64 Pertanto, si deve rilevare che, avendo il Comune di Colonia concluso 
		con la GKM-GbR il contratto del 6 agosto 2004 senza applicare la 
		procedura di aggiudicazione di appalto di cui alle disposizioni degli 
		artt. 7, n. 4, e 11 della direttiva 93/37, la Repubblica federale di 
		Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali 
		disposizioni.
		
		Sulle spese
		
		65 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte 
		soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché 
		la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di 
		Germania, che è risultata soccombente, quest’ultima va condannata alle 
		spese.
		
		Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
		
		1) Avendo il Comune di Colonia concluso con la società immobiliare Köln 
		Messe 15 bis 18 GbR, divenuta società immobiliare Köln Messe 8-11 GbR, 
		il contratto del 6 agosto 2004 senza applicare la procedura di 
		aggiudicazione di appalto di cui alle disposizioni degli artt. 7, n. 4, 
		e 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che 
		coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
		lavori, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi 
		ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.
		
		2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
		
		Firme
		
		
 
		
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