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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-305/08
  
	
	
	APPALTI - Appalti pubblici di servizi - Nozioni di “imprenditore”, 
	“fornitore” e “prestatore di servizi” - Nozione di “operatore economico” - 
	Università e istituti di ricerca - Raggruppamento (“consorzio”) costituito 
	da università e amministrazioni pubbliche - Preminente finalità statutaria 
	non lucrativa - Ammissione alla partecipazione ad una procedura di 
	aggiudicazione di un appalto pubblico - Direttiva 2004/18. Le 
	disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 
	2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di 
	aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
	ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e 
	secondo comma, che si riferiscono alla nozione di «operatore economico», 
	devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non 
	perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura 
	organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul 
	mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i 
	raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di 
	partecipare ad un appalto pubblico di servizi. Nella specie, la direttiva 
	2004/18 dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’interpretazione 
	di una normativa nazionale che vieti a soggetti che, come le università e 
	gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di 
	partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché 
	siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul 
	mercato i servizi oggetto dell’appalto considerato. Lenaerts (Pres.) Juhász 
	(Rel.) - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) 
	c. Regione Marche. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza 
	C-305/08
	
	APPALTI - Appalti pubblici - Università e istituti di ricerca - Principio 
	della concorrenza - Violazione - Nozione di “operatore economico” - 
	Direttiva 2004/18. L’ammissione delle università, degli istituti di 
	ricerca e dei loro raggruppamenti alla partecipazione ad appalti pubblici 
	potrebbe violare il principio della concorrenza sotto un duplice profilo. Da 
	un lato, essa rischierebbe di sottrarre al libero mercato quote di appalti 
	pubblici ai quali un numero non irrilevante di imprese ordinarie avrebbe, di 
	fatto, difficoltà di accesso. Dall’altro, essa collocherebbe ingiustamente 
	l’affidatario in una posizione di privilegio che gli garantirebbe una 
	sicurezza economica attraverso finanziamenti pubblici costanti e prevedibili 
	di cui gli altri operatori economici non possono beneficiare. Tuttavia, 
	un’interpretazione restrittiva della nozione di «operatore economico» che 
	fosse legata alla collocazione stabile di quest’ultimo «sul mercato» e che 
	impedisse quindi alle università, agli istituti di ricerca e ai loro 
	raggruppamenti di partecipare a gare d’appalto sarebbe gravemente 
	pregiudizievole per la collaborazione tra entità pubbliche e private, nonché 
	tra attività di ricerca e attività d’impresa, e, in definitiva, 
	rappresenterebbe una restrizione della concorrenza. Lenaerts (Pres.) Juhász 
	(Rel.) - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) 
	c. Regione Marche. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza 
	C-305/08
	
	DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Ricorso straordinario - Parere del 
	Consiglio di Stato - Giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE. Il 
	Consiglio di Stato, quando emette un parere nell’ambito di un ricorso 
	straordinario, costituisce una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE 
	(sentenza 16/10/1997, cause riunite da C-69/96 a C-79/96, Garofalo e a.). 
	Lenaerts (Pres.) Juhász (Rel.) - Consorzio Nazionale Interuniversitario per 
	le Scienze del Mare (CoNISMa) c. Regione Marche. CORTE DI GIUSTIZIA CE, 
	Sez. IV, 23/12/2009, Sentenza C-305/08
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
		
		23 dicembre 2009
		
		«Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18 - Nozioni di 
		“imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” - Nozione di 
		“operatore economico” - Università e istituti di ricerca - 
		Raggruppamento (“consorzio”) costituito da università e amministrazioni 
		pubbliche - Preminente finalità statutaria non lucrativa - Ammissione 
		alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto 
		pubblico»
		
		
		Nel procedimento C-305/08,
		
		avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
		Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisione 
		23 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2008, nella causa
		
		Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)
		
		contro
		
		Regione Marche,
		
		LA CORTE (Quarta Sezione),
		
		composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente 
		funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de 
		Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský, 
		giudici,
		
		avvocato generale: sig. J. Mazák
		
		cancelliere: sig. R. Grass
		
		considerate le osservazioni presentate:
		
		- per il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 
		(CoNISMa), dall’avv. I. Deluigi;
		
		- per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
		
		- per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;
		
		- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. C. Zadra e dalla 
		sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,
		
		sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza 
		del 3 settembre 2009,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione 
		del’art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, della direttiva 
		del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, 
		relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 
		appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 
		114).
		
		2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che 
		oppone il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 
		(raggruppamento interuniversitario per le scienze del mare, in 
		prosieguo: il «CoNISMa») alla Regione Marche in merito alla decisione di 
		quest’ultima di non ammettere detto Consorzio a partecipare ad una 
		procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.
		
		Contesto normativo
		
		La normativa comunitaria
		
		3 Il quarto ‘considerando’ della direttiva 2004/18 enuncia quanto segue:
		
		«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un 
		offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di 
		aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della 
		concorrenza nei confronti di offerenti privati».
		
		4 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), della medesima direttiva:
		
		«Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati per 
		iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni 
		aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura 
		di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente 
		direttiva».
		
		5 L’art. 1, n. 8, della suddetta direttiva così dispone:
		
		«I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” 
		designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un 
		raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, 
		rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o 
		servizi.
		
		Il termine “operatore economico” comprende l’imprenditore, il fornitore 
		e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il 
		testo.
		
		(…)».
		
		6 L’art. 1, n. 9, della direttiva stessa è formulato nei seguenti 
		termini:
		
		«Si considerano “amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, gli enti 
		pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le 
		associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali 
		o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
		
		Per “organismo di diritto pubblico” s’intende qualsiasi organismo:
		
		a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 
		generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
		
		b) dotato di personalità giuridica, e
		
		c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
		dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto 
		pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi 
		ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di 
		vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata 
		dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di 
		diritto pubblico.
		
		(…)».
		
		7 L’art. 4 della direttiva 2004/18, intitolato «Operatori economici», 
		così prevede:
		
		«1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato 
		membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 
		prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il 
		fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è 
		aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o 
		persone giuridiche.
		
		(…)
		
		2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare 
		offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un’offerta o di 
		una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non 
		possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una 
		forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può 
		essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che 
		gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale 
		trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto».
		
		8 L’art. 44 della direttiva, intitolato «Accertamento dell’idoneità e 
		scelta dei partecipanti, aggiudicazione», così dispone al suo n. 1:
		
		«L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli 
		articoli 53 e 55, tenuto conto dell’articolo 24, previo accertamento 
		dell’idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli 
		articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici 
		conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, 
		alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli 
		articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non 
		discriminatori di cui al paragrafo 3».
		
		9 L’art. 55 della direttiva 2004/18, intitolato «Offerte anormalmente 
		basse», enuncia quanto segue:
		
		«1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente 
		basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima 
		di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni 
		ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in 
		questione.
		
		Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
		
		a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di 
		fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
		
		b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente 
		favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire 
		i prodotti o per prestare i servizi;
		
		c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti 
		dall’offerente;
		
		d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle 
		condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la 
		prestazione;
		
		e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
		
		2. L’amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l’offerente, 
		detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.
		
		3. L’amministrazione aggiudicatrice che accerta che un’offerta è 
		anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato 
		può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se 
		consulta l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, 
		entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione 
		aggiudicatrice, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. 
		Quando l’amministrazione aggiudicatrice respinge un’offerta in tali 
		circostanze, provvede a informarne la Commissione».
		
		La normativa nazionale
		
		10 A norma dell’art. 3, commi 19 e 22, del decreto legislativo 12 aprile 
		2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
		servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
		2004/18/CE (Supplemento ordinario alla GURI n. 100 del 2 maggio 2006; in 
		prosieguo: il «decreto legislativo n. 163/2006»):
		
		«19. I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” 
		designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza 
		personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse 
		economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 
		1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione 
		di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
		
		(…)
		
		22. Il termine “operatore economico” comprende l’imprenditore, il 
		fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di 
		essi».
		
		11 L’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, intitolato «Soggetti a 
		cui possono essere affidati i contratti pubblici (artt. 4 e 5 direttiva 
		2004/18)», prevede quanto segue:
		
		«1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei 
		contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente 
		indicati:
		
		a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società 
		commerciali, le società cooperative;
		
		b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (...) e i 
		consorzi tra imprese artigiane (...);
		
		c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili 
		ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 
		individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
		di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36;
		
		d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti 
		di cui alle lettere a), b) e c) (…);
		
		e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del 
		codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 
		del presente comma, anche in forma di società (…);
		
		f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
		interesse economico (GEIE) (…);
		
		(…)».
		
		12 In epoca successiva ai fatti della causa principale, il decreto 
		legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (GURI n. 231 del 2 ottobre 2008), 
		ha aggiunto all’elenco di cui sopra il seguente punto:
		
		«f bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, 
		stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
		legislazione vigente nei rispettivi Paesi».
		
		13 Infine, ai sensi dell’art. 2082 del codice civile italiano, 
		l’«imprenditore» è il soggetto che esercita professionalmente 
		un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 
		scambio di beni o di servizi.
		
		Causa principale e questioni pregiudiziali
		
		14 Dalla decisione di rinvio risulta che la Regione Marche ha indetto 
		una procedura di gara per l’affidamento di un appalto di servizi avente 
		ad oggetto l’acquisizione di rilievi marini sismostratigrafici, 
		l’esecuzione di carotaggi e il prelievo di campioni in mare nella fascia 
		costiera compresa tra Pesaro e Civitanova Marche.
		
		15 Il CoNISMa si è candidato per tale gara. Dopo aver formulato alcune 
		riserve in ordine all’ammissibilità del CoNISMa alla procedura di 
		aggiudicazione dell’appalto in questione, l’amministrazione 
		aggiudicatrice ha deciso di escluderla mediante decisioni in data 4, 18 
		e 23 aprile 2007.
		
		16 Il CoNISMa ha impugnato detta esclusione con ricorso straordinario al 
		Presidente della Repubblica (procedimento specifico previsto 
		dall’ordinamento giuridico italiano) sostenendo che interpretare l’art. 
		34 del decreto legislativo n. 163/2006 come recante un elenco tassativo 
		che non include le università e gli istituti di ricerca, con la 
		conseguente non ammissione di questi ultimi a partecipare ad una 
		procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non sarebbe 
		compatibile con le disposizioni della direttiva 2004/18. Nell’ambito del 
		procedimento di ricorso straordinario, il Ministero dell’Ambiente e 
		della Tutela del Territorio ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, 
		come previsto dalla normativa nazionale pertinente.
		
		17 Il giudice del rinvio osserva che, al fine di rendere il proprio 
		parere, deve stabilire se un raggruppamento interuniversitario quale il 
		CoNISMa possa essere considerato come un «operatore economico» ai sensi 
		della direttiva 2004/18 e se, pertanto, sia ammesso a partecipare ad una 
		procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi come 
		quella oggetto della causa principale. Il giudice del rinvio esprime in 
		proposito alcune riserve, fondate sulle seguenti considerazioni.
		
		18 In via preliminare, il Consiglio di Stato rileva che il CoNISMa è un 
		raggruppamento («consorzio») costituito da ventiquattro università 
		italiane e da tre ministeri. In base al suo statuto, esso non 
		perseguirebbe scopo di lucro e si proporrebbe di promuovere nonché di 
		coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative 
		nel settore delle scienze del mare tra le università aderenti al 
		raggruppamento. Esso potrebbe partecipare a procedure di gara e ad altre 
		procedure di evidenza pubblica indette dalle amministrazioni pubbliche e 
		dalle società operanti nel settore pubblico e in quello privato. Le sue 
		attività sarebbero finanziate principalmente attraverso fondi concessi 
		dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da altre amministrazioni 
		pubbliche, nonché da enti pubblici o privati, italiani o stranieri.
		
		19 In primo luogo, il Consiglio di Stato richiama l’art. 1, lett. c), 
		della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le 
		procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, 
		pag. 1), alla quale è succeduta la direttiva 2004/18, a norma del quale 
		s’intendono per «“prestatori di servizi” le persone fisiche o 
		giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi», e osserva 
		che tale formulazione sembra rivelare l’intenzione di riservare la 
		possibilità di contrattare con le amministrazioni aggiudicatrici ai 
		soggetti che svolgono «istituzionalmente» l’attività corrispondente alla 
		prestazione che dovrà essere fornita nell’ambito dell’appalto di cui 
		trattasi. Stando a tale tesi, potrebbero partecipare a gare d’appalto, 
		oltre agli operatori economici privati, soltanto gli organismi pubblici 
		che forniscono a titolo lucrativo le prestazioni oggetto di tale 
		appalto, conformemente alla missione loro conferita nell’ambito 
		dell’ordinamento giuridico, con esclusione quindi degli organismi 
		universitari. Questa tesi parrebbe esser confermata dalla sentenza della 
		Corte 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Auroux e a. (Racc. pag. I-385, 
		punto 44), secondo cui la normativa comunitaria in materia di appalti 
		pubblici si applica all’interessato «in quanto operatore economico 
		attivo sul mercato». La stessa tesi sembrerebbe inoltre essere 
		avvalorata dall’art. 3, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, 
		ai sensi del quale il prestatore di servizi è un operatore economico 
		«che offr[e]» servizi «sul mercato».
		
		20 In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che la posizione 
		della giurisprudenza italiana non è univoca al riguardo. Taluni giudici 
		riterrebbero che siano ammesse a partecipare ad un appalto pubblico le 
		persone fisiche o giuriche che esercitino un’attività d’impresa, nonché 
		gli organismi pubblici che offrano, secondo la loro organizzazione 
		istituzionale, servizi analoghi a quelli oggetto del bando di gara. In 
		tale ottica, le università non potrebbero rientrare nelle categorie di 
		imprenditori privati e pubblici, in quanto istituzionalmente preposte 
		allo svolgimento di attività di didattica e di ricerca. Stando a 
		un’altra tesi, le università pubbliche, nonché i loro raggruppamenti, 
		sarebbero ammessi a partecipare ad appalti pubblici di servizi, sempre 
		che la prestazione di servizi di volta in volta considerata sia 
		compatibile con i loro fini istituzionali e le loro previsioni 
		statutarie.
		
		21 In terzo luogo, il Consiglio di Stato fa riferimento alla posizione 
		dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
		e forniture, la quale opera una distinzione tra gli operatori economici 
		e i soggetti, come gli enti pubblici non economici, le università e i 
		dipartimenti universitari, che non rientrano nella prima categoria in 
		quanto perseguono finalità diverse dall’esercizio di un’attività 
		economica, rivolta alla produzione di ricchezza. Di conseguenza, tali 
		enti non sarebbero ammessi a partecipare ad appalti pubblici, salvo che 
		gli stessi costituiscano apposite società in base all’autonomia 
		riconosciuta alle università dalla normativa nazionale. Siffatta tesi 
		sarebbe confermata dall’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, che 
		conterrebbe un elenco tassativo dei soggetti ammessi a partecipare alle 
		procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.
		
		22 Da ultimo, per motivare le proprie riserve, il Consiglio di Stato 
		richiama la giurisprudenza della Corte secondo cui le disposizioni 
		comunitarie in tema di appalti pubblici devono essere interpretate alla 
		luce di un criterio funzionale che consenta di evitare l’elusione del 
		principio fondamentale della concorrenza effettiva (sentenza 13 dicembre 
		2007, causa C-337/06, Bayerischer Rundfunk e a., Racc. pag. I-11173). 
		Per quanto riguarda più in particolare gli appalti pubblici di servizi, 
		la Corte avrebbe evidenziato l’obiettivo principale delle norme 
		comunitarie in tale materia, vale a dire la libera circolazione dei 
		servizi e l’apertura ad una concorrenza non falsata e più ampia 
		possibile in tutti gli Stati membri (sentenza 11 gennaio 2005, causa 
		C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. pag. I-1, punti 44 e 47).
		
		23 Alla luce di tale giurisprudenza, il Consiglio di Stato rileva che 
		l’ammissione delle università, degli istituti di ricerca e dei loro 
		raggruppamenti alla partecipazione ad appalti pubblici potrebbe violare 
		il principio della concorrenza sotto un duplice profilo. Infatti, da un 
		lato, essa rischierebbe di sottrarre al libero mercato quote di appalti 
		pubblici ai quali un numero non irrilevante di imprese ordinarie 
		avrebbe, di fatto, difficoltà di accesso. Dall’altro, essa collocherebbe 
		ingiustamente l’affidatario in una posizione di privilegio che gli 
		garantirebbe una sicurezza economica attraverso finanziamenti pubblici 
		costanti e prevedibili di cui gli altri operatori economici non possono 
		beneficiare. Tuttavia, come rileva il Consiglio di Stato, 
		un’interpretazione restrittiva della nozione di «operatore economico» 
		che fosse legata alla collocazione stabile di quest’ultimo «sul mercato» 
		e che impedisse quindi alle università, agli istituti di ricerca e ai 
		loro raggruppamenti di partecipare a gare d’appalto sarebbe gravemente 
		pregiudizievole per la collaborazione tra entità pubbliche e private, 
		nonché tra attività di ricerca e attività d’impresa, e, in definitiva, 
		rappresenterebbe una restrizione della concorrenza.
		
		24 Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha deciso di 
		sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti 
		questioni pregiudiziali:
		
		«1) Se le disposizioni della direttiva 2004/18 (...) debbano essere 
		interpretat[e] nel senso che vietano la partecipazione ad un appalto di 
		servizi come quello di acquisizione di rilievi geofisici e campionatura 
		a mare ad un consorzio costituito esclusivamente da università italiane 
		e amministrazioni statali (...).
		
		2) Se le disposizioni dell’ordinamento italiano di cui all’art. 3, commi 
		22 e 19, e all’art. 34 del (...) decreto legislativo n. 163/2006 - 
		secondo i quali, rispettivamente “il termine ‘operatore economico’ 
		comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un 
		raggruppamento o consorzio di essi” e “i termini ‘imprenditore’, 
		‘fornitore’ e ‘prestatore di servizi’ designano una persona fisica, o 
		una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi 
		compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (...), che 
		‘offra sul mercato’, rispettivamente, la realizzazione di lavori o 
		opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi” - si 
		ponga[no] in contrasto con la direttiva 2004/18 (...), se interpretat[e] 
		nel senso di limitare la partecipazione ai prestatari professionali di 
		tali attività con esclusione di enti che abbiano preminenti finalità 
		diverse da quelle di lucro, quali la ricerca».
		
		Sulle questioni pregiudiziali
		
		25 Occorre preliminarmente ricordare, sulla scorta della giurisprudenza 
		della Corte, che il Consiglio di Stato, quando emette un parere 
		nell’ambito di un ricorso straordinario, costituisce una giurisdizione 
		ai sensi dell’art. 234 CE (sentenza 16 ottobre 1997, cause riunite da 
		C-69/96 a C-79/96, Garofalo e a., Racc. pag. I-5603, punto 27).
		
		Sulla prima questione
		
		26 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le 
		disposizioni della direttiva 2004/18 debbano essere interpretate nel 
		senso che ostano alla partecipazione ad un appalto pubblico di servizi 
		di un raggruppamento costituito esclusivamente da università e 
		amministrazioni pubbliche.
		
		27 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le disposizioni 
		della direttiva 2004/18 considerate dal giudice nazionale sono in 
		particolare l’art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, 
		poiché fanno riferimento alla nozione di «operatore economico». Inoltre, 
		stando a tale domanda, il raggruppamento di cui trattasi non persegue un 
		preminente scopo di lucro, non dispone di una struttura organizzativa 
		d’impresa e non assicura una presenza regolare sul mercato.
		
		28 Per rispondere alla suddetta questione, si deve anzitutto rilevare 
		che le disposizioni della direttiva 2004/18, da un lato, non contengono 
		una definizione della nozione di «operatore economico» e, dall’altro, 
		non operano distinzioni tra gli offerenti a seconda che essi perseguano 
		o meno un preminente scopo di lucro, e tantomeno prevedono in modo 
		esplicito l’esclusione di enti come quello oggetto della causa 
		principale. Nondimeno, tali disposizioni, considerate alla luce della 
		giurisprudenza della Corte, contengono elementi sufficienti a fornire 
		una risposta utile al giudice del rinvio.
		
		29 Così, il quarto ‘considerando’ della direttiva 2004/18 evoca la 
		possibilità, per un «organismo di diritto pubblico», di partecipare in 
		qualità di offerente ad una procedura di aggiudicazione di un appalto 
		pubblico.
		
		30 Allo stesso modo, l’art. 1, n. 8, primo e secondo comma, di tale 
		direttiva riconosce la qualità di «operatore economico» non soltanto a 
		ogni persona fisica o giuridica, ma anche, in modo esplicito, a ogni 
		«ente pubblico», nonché ai raggruppamenti costituiti da tali enti, che 
		offrono servizi sul mercato. Orbene, la nozione di «ente pubblico» può 
		includere anche organismi che non perseguono un preminente scopo di 
		lucro, che non hanno una struttura d’impresa e che non assicurano una 
		presenza continua sul mercato.
		
		31 Inoltre, l’art. 4 della medesima direttiva, intitolato «Operatori 
		economici», al suo n. 1 vieta agli Stati membri di prevedere che i 
		candidati o gli offerenti i quali, in base alla normativa dello Stato 
		membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 
		prestazione che costituisce l’oggetto di un bando di gara siano respinti 
		soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro in 
		cui è aggiudicato l’appalto, essi dovrebbero essere o persone fisiche o 
		persone giuridiche. Tale disposizione non stabilisce neppure una 
		distinzione tra i candidati o gli offerenti a seconda del fatto che essi 
		abbiano uno status di diritto pubblico oppure di diritto privato.
		
		32 In ordine alla questione, sollevata dal giudice del rinvio, di una 
		possibile distorsione della concorrenza a motivo della partecipazione ad 
		un appalto pubblico di enti che, come il ricorrente nella causa 
		principale, vanterebbero una posizione privilegiata rispetto a quella 
		degli operatori privati grazie a finanziamenti pubblici che vengono loro 
		erogati, si deve sottolineare che il quarto ‘considerando’ della 
		direttiva 2004/18 enuncia l’obbligo per gli Stati membri di provvedere 
		affinché una distorsione di questo tipo non si produca per il fatto 
		della partecipazione di un organismo di diritto pubblico a un appalto 
		pubblico. Detto obbligo si impone anche con riguardo ad entità come il 
		suddetto ricorrente.
		
		33 Si devono altresì ricordare, al riguardo, gli obblighi e le facoltà 
		di cui dispone un’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 55, 
		n. 3, della direttiva 2004/18, in caso di offerte anormalmente basse 
		dovute alla circostanza che l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato. 
		Peraltro, la Corte ha riconosciuto che, in talune circostanze 
		particolari, l’amministrazione aggiudicatrice ha l’obbligo, o quanto 
		meno la facoltà, di prendere in considerazione l’esistenza di 
		sovvenzioni, ed in particolare di aiuti non compatibili con il Trattato, 
		al fine eventualmente di escludere gli offerenti che ne beneficiano (v., 
		in tal senso, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-94/99, ARGE, Racc. pag. 
		I-11037, punto 29).
		
		34 Tuttavia, l’eventualità di una posizione privilegiata di un operatore 
		economico in ragione di finanziamenti pubblici o aiuti di Stato non può 
		giustificare l’esclusione a priori e senza ulteriori analisi di enti, 
		quali il ricorrente nella causa principale, dalla partecipazione a un 
		appalto pubblico.
		
		35 Dalle considerazioni che precedono risulta che il legislatore 
		comunitario non ha inteso restringere la nozione di «operatore economico 
		che offre servizi sul mercato» unicamente agli operatori che siano 
		dotati di un’organizzazione d’impresa, né introdurre condizioni 
		particolari atte a porre una limitazione a monte dell’accesso alle 
		procedure di gara in base alla forma giuridica e all’organizzazione 
		interna degli operatori economici.
		
		36 Questa interpretazione è suffragata dalla giurisprudenza della Corte.
		
		37 La Corte ha, infatti, dichiarato che uno degli obiettivi della 
		normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è costituito 
		dall’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile (v. in 
		particolare, in tal senso, sentenza Bayerischer Rundfunk e a., cit., 
		punto 39) e che è nell’interesse del diritto comunitario che venga 
		garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti ad una gara 
		d’appalto (sentenza 19 maggio 2009, causa C-538/07, Assitur, non ancora 
		pubblicata nella Raccolta, punto 26). Occorre aggiungere, in proposito, 
		che siffatta apertura alla concorrenza più ampia possibile è prevista 
		non soltanto con riguardo all’interesse comunitario alla libera 
		circolazione dei prodotti e dei servizi, bensì anche nell’interesse 
		stesso dell’amministrazione aggiudicatrice considerata, la quale 
		disporrà così di un’ampia scelta circa l’offerta più vantaggiosa e più 
		rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata (v., in 
		tal senso, in tema di offerte anormalmente basse, sentenza 15 maggio 
		2008, cause riunite C-147/06 e C-148/06, SECAP e Santorso, Racc. pag. 
		I-3565, punto 29).
		
		38 In tale ottica di apertura degli appalti pubblici alla concorrenza 
		nella misura più ampia possibile, la Corte ha altresì statuito che la 
		normativa comunitaria in materia è applicabile qualora il soggetto con 
		cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a 
		titolo oneroso sia a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice (v., in 
		tal senso, sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 47 e 
		giurisprudenza ivi citata). Orbene, ai sensi dell’art. 1, n. 9, della 
		direttiva 2004/18, un’amministrazione aggiudicatrice è un ente che 
		soddisfa una funzione di interesse generale, avente carattere non 
		industriale o commerciale. Un organismo di questo tipo non esercita, a 
		titolo principale, un’attività lucrativa sul mercato.
		
		39 Analogamente, la Corte ha dichiarato che la normativa comunitaria 
		osta a qualsiasi normativa nazionale che escluda dall’aggiudicazione di 
		appalti pubblici di servizi il cui valore superi la soglia di 
		applicazione delle direttive candidati od offerenti autorizzati, in base 
		alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, ad erogare 
		il servizio in questione per il solo motivo che tali candidati od 
		offerenti non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata 
		categoria di persone giuridiche (v., in tal senso, sentenza 18 dicembre 
		2007, causa C-357/06, Frigerio Luigi & C., Racc. pag. I-12311, punto 
		22).
		
		40 Si deve inoltre ricordare, sulla scorta della giurisprudenza della 
		Corte, da un lato, che il principio della parità di trattamento non è 
		violato per il solo motivo che le amministrazioni aggiudicatrici 
		ammettono la partecipazione ad un procedimento di aggiudicazione di un 
		appalto pubblico di organismi che beneficiano di sovvenzioni che 
		consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a 
		quelli degli offerenti concorrenti non sovvenzionati e, dall’altro, che, 
		se il legislatore comunitario avesse avuto l’intenzione di obbligare le 
		amministrazioni aggiudicatrici ad escludere tali offerenti, l’avrebbe 
		espressamente indicato (sentenza ARGE, cit., punti 25-26).
		
		41 Infine, sempre in base alla giurisprudenza della Corte, la normativa 
		comunitaria non richiede che il soggetto che stipula un contratto con 
		un’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare 
		direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita perché il medesimo 
		possa essere qualificato come imprenditore, ossia come operatore 
		economico; è sufficiente che tale soggetto abbia la possibilità di fare 
		eseguire la prestazione di cui trattasi, fornendo le garanzie necessarie 
		a tal fine (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2001, causa C-399/98, 
		Ordine degli Architetti e a., Racc. pag. I-5409, punto 90).
		
		42 Di conseguenza, sia dalla normativa comunitaria sia dalla 
		giurisprudenza della Corte risulta che è ammesso a presentare un’offerta 
		o a candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti 
		indicati in un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l’esecuzione 
		di detto appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, 
		indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o 
		di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in modo sistematico 
		oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di essere 
		sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno. L’effettiva capacità di 
		detto ente di soddisfare i requisiti posti dal bando di gara, come fa 
		giustamente osservare il governo ceco, è valutata durante una fase 
		ulteriore della procedura, in applicazione dei criteri previsti agli 
		artt. 44-52 della direttiva 2004/18.
		
		43 Occorre aggiungere che un’interpretazione restrittiva della nozione 
		di «operatore economico» avrebbe come conseguenza che i contratti 
		conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e organismi che non agiscono 
		in base a un preminente scopo di lucro non sarebbero considerati come 
		«appalti pubblici», potrebbero essere aggiudicati in modo informale e, 
		in tal modo, sarebbero sottratti alla norme comunitarie in materia di 
		parità di trattamento e di trasparenza, in contrasto con la finalità 
		delle medesime norme.
		
		44 Per di più, come sottolinea il giudice del rinvio, un’interpretazione 
		di questo tipo sarebbe gravemente pregiudizievole per la collaborazione 
		tra attività di ricerca e attività d’impresa e rappresenterebbe una 
		restrizione della concorrenza.
		
		45 In considerazione di quanto precede, si deve risolvere la prima 
		questione nel senso che le disposizioni della direttiva 2004/18, ed in 
		particolare quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e 
		secondo comma, che si riferiscono alla nozione di «operatore economico», 
		devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non 
		perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura 
		organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul 
		mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i 
		raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di 
		partecipare ad un appalto pubblico di servizi.
		
		Sulla seconda questione
		
		46 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le 
		disposizioni della direttiva 2004/18, ed in particolare quelle di cui al 
		suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, ostino a una 
		normativa nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno, 
		qualora detta normativa sia interpretata nel senso che essa riserva la 
		partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici ai 
		soli prestatori che offrano servizi sul mercato in modo sistematico e a 
		titolo professionale, con esclusione dei soggetti che, come le 
		università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo 
		di lucro.
		
		47 Occorre in proposito ricordare che, come risulta dalla formulazione 
		dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2004/18, gli Stati membri hanno il 
		potere di autorizzare o meno talune categorie di operatori a fornire 
		certi tipi di prestazioni.
		
		48 Così, come correttamente osserva la Commissione, gli Stati membri 
		possono disciplinare le attività di soggetti, quali le università e gli 
		istituti di ricerca, non aventi finalità di lucro, ma volte 
		principalmente alla didattica e alla ricerca. In particolare, gli Stati 
		membri possono autorizzare o non autorizzare tali soggetti ad operare 
		sul mercato in funzione della circostanza che l’attività in questione 
		sia compatibile, o meno, con i loro fini istituzionali e statutari.
		
		49 Tuttavia, se, e nei limiti in cui, siffatti soggetti siano 
		autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, la normativa nazionale 
		che recepisce la direttiva 2004/18 nel diritto interno non può vietare a 
		questi ultimi di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti 
		pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi. Un 
		simile divieto contrasterebbe infatti con le disposizioni della 
		direttiva 2004/18, come interpretate nell’ambito dell’esame della prima 
		questione pregiudiziale.
		
		50 In tale ipotesi, spetta al giudice del rinvio interpretare il proprio 
		diritto interno quanto più possibile alla luce del testo e della 
		finalità della direttiva 2004/18, allo scopo di raggiungere i risultati 
		perseguiti da quest’ultima, privilegiando l’interpretazione delle 
		disposizioni nazionali che sia maggiormente conforme a tale finalità per 
		giungere quindi ad una soluzione compatibile con le disposizioni della 
		medesima direttiva e, all’occorrenza, disapplicando ogni contraria 
		disposizione di legge nazionale (v. sentenza 22 dicembre 2008, causa 
		C-414/07, Magoora, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).
		
		51 Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione affermando che 
		la direttiva 2004/18 dev’essere interpretata nel senso che essa osta 
		all’interpretazione di una normativa nazionale come quella di cui 
		trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le 
		università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo 
		di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto 
		pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto 
		nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell’appalto 
		considerato.
		
		Sulle spese
		
		52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
		procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice 
		nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
		altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
		luogo a rifusione.
		
		Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
		
		1) Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del 
		Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle 
		procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
		forniture e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, 
		nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla 
		nozione di «operatore economico», devono essere interpretate nel senso 
		che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di 
		lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non 
		assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli 
		istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e 
		amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di 
		servizi.
		
		2) La direttiva 2004/18 dev’essere interpretata nel senso che essa osta 
		all’interpretazione di una normativa nazionale come quella di cui 
		trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le 
		università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo 
		di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto 
		pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto 
		nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell’appalto 
		considerato.
		
		Firme
		
		
 
		
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