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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
  
	
	APPALTI - Appalti pubblici di forniture e di servizi - Casse pubbliche di 
	assicurazione malattia - Art. 1, n. 9, 2° c., lett. c), Dir. 2004/18/CE. 
	L’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva 
	del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa 
	al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
	lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che 
	sussiste finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività 
	di casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via 
	principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti, calcolati 
	e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle oggetto della 
	causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia devono essere 
	considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, amministrazioni 
	aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme di tale direttiva. Hans 
	& Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg.
	CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
	
	APPALTI - Appalto pubblico misto (prodotti e servizi) - Organismi di 
	diritto pubblico - Amministrazioni aggiudicatrici - Bando di gara - 
	Confezione e fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente 
	alle esigenze dei pazienti - Consulenze dettagliate offerte ai pazienti - 
	Direttiva 2004/18/CE. Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia 
	prodotti che servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in 
	questione debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di 
	servizi è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi 
	oggetto di tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che 
	sono fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di 
	ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere una 
	consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere 
	collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del calcolo 
	del valore di ciascuna delle componenti di esso. Hans & Christophorus 
	Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg. CORTE 
	DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07 
	
	APPALTI - Appalto pubblico misto - Prestazione di servizi - Accordo 
	quadro - Remunerazioni delle diverse forme di assistenza offerte - Art. 1, 
	n. 5, Direttiva 2004/18/CE. Qualora nell’appalto pubblico misto la 
	prestazione di servizi risulti preponderante rispetto alla fornitura di 
	prodotti, dovrà essere considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1, 
	n. 5, della direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa 
	principale, concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un 
	operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle diverse 
	forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata di 
	applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad 
	adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la suddetta 
	cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della remunerazione 
	degli interventi di tale stesso operatore. Hans & Christophorus Oymanns GbR, 
	Orthopädie Schuhtechnik, contro AOK Rheinland/Hamburg. CORTE DI GIUSTIZIA 
	CE, Sez. IV, 11/06/2009, Sentenza C-300/07
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
		
		11 giugno 2009 (*)
		
		«Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di forniture e di servizi - 
		Casse pubbliche di assicurazione malattia - Organismi di diritto 
		pubblico - Amministrazioni aggiudicatrici - Bando di gara - Confezione e 
		fornitura di calzature ortopediche adattate individualmente alle 
		esigenze dei pazienti - Consulenze dettagliate offerte ai pazienti»
		
		
		Nel procedimento C-300/07,
		
		avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
		Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf 
		(Germania), con decisione 23 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 27 
		giugno 2007, nella causa
		
		Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik,
		
		contro
		
		AOK Rheinland/Hamburg,
		
		LA CORTE (Quarta Sezione),
		
		composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von 
		Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, nonché dai sigg. E. Juhász 
		(relatore) e G. Arestis, giudici,
		
		avvocato generale: sig. J. Mazák
		
		cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 
		giugno 2008,
		
		considerate le osservazioni presentate:
		
		- per la Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, 
		dagli avv.ti H. Glahs e U. Karpenstein, Rechtsanwälte;
		
		- per la AOK Rheinland/Hamburg, dall’avv. A. Neun, Rechtsanwalt;
		
		- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Wilms e D. 
		Kukovec, in qualità di agenti,
		
		sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza 
		del 16 dicembre 2008,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione 
		dell’art. 1, nn. 2, lett. c) e d), 4, 5 e 9, secondo comma, lett. c), 
		prima e seconda alternativa, della direttiva del Parlamento europeo e 
		del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle 
		procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
		forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
		
		2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la 
		Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, e la AOK 
		Rheinland/Hamburg in ordine alla questione se, in primo luogo, le casse 
		di assicurazione malattia tedesche costituiscano amministrazioni 
		aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme della direttiva 
		2004/18, in secondo luogo, se la messa a disposizione da parte di 
		tecnici specializzati, in seguito ad un accordo concluso con la cassa 
		pubblica di assicurazione malattia, di calzature ortopediche 
		confezionate ed adattate individualmente alle esigenze dei pazienti, in 
		combinazione con consulenze dettagliate offerte a questi ultimi prima e 
		dopo tale messa a disposizione, debba essere considerata un appalto di 
		forniture o un appalto di servizi e, in terzo luogo, qualora la suddetta 
		messa a disposizione di calzature ortopediche dovesse essere considerata 
		una prestazione di servizi, se nel caso di specie si tratti di una 
		«concessione di servizi» o di un «accordo quadro» ai sensi delle 
		disposizioni della direttiva 2004/18.
		
		Contesto normativo
		
		La normativa comunitaria
		
		3 L’art. 1 della direttiva 2004/18, intitolato «Definizioni», stabilisce 
		quanto segue:
		
		«(...)
		
		2. a) Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati 
		per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più 
		amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di 
		lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi 
		della presente direttiva.
		
		(…)
		
		c) Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici diversi da 
		quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l’acquisto, la 
		locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza 
		opzione per l’acquisto, di prodotti.
		
		(…)
		
		d) Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli 
		appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la 
		prestazione dei servizi di cui all’allegato II.
		
		Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei 
		servizi di cui all’allegato II è considerato un “appalto pubblico di 
		servizi” quando il valore dei servizi in questione supera quello dei 
		prodotti oggetto dell’appalto.
		
		Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all’allegato 
		II e che preveda attività ai sensi dell’allegato I solo a titolo 
		accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un 
		appalto pubblico di servizi.
		
		(...)
		
		4. La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse 
		caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del 
		fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste 
		unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto 
		accompagnato da un prezzo.
		
		5. Un “accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più 
		amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui 
		scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da 
		aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda 
		i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
		
		(…)».
		
		4 L’art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18 così dispone:
		
		«Si considerano “amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, gli enti 
		pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le 
		associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali 
		o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.
		
		Per “organismo di diritto pubblico” s’intende qualsiasi organismo:
		
		a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 
		generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
		
		b) dotato di personalità giuridica, e
		
		c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
		dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto 
		pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi 
		ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di 
		vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata 
		dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di 
		diritto pubblico.
		
		Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di 
		organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo 
		comma, lettere a), b), e c), figurano nell’allegato III. Gli Stati 
		membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni 
		intervenute nei loro elenchi».
		
		5 Nell’allegato III di tale direttiva, al capo III rubricato «Germania», 
		n. 1 «Categorie», punto 1.1. «Enti», quarto trattino, vengono menzionate 
		le «Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und 
		Rentenversicherungsträger) (assicurazioni sociali: casse malattia, enti 
		di assicurazione infortuni e pensioni)».
		
		6 L’art. 21 della direttiva citata prevede quanto segue:
		
		«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati 
		nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e 
		dall’articolo 35, paragrafo 4».
		
		7 Nell’allegato II B, categoria 25, della stessa direttiva vengono 
		menzionati i «Servizi sanitari e sociali».
		
		8 In conformità all’art. 22 della direttiva 2004/18:
		
		«Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A 
		sia servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati secondo gli 
		articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati 
		nell’allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati 
		nell’allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente 
		all’articolo 23 e all’articolo 35, paragrafo 4».
		
		9 A termini dell’art. 32, n. 2, di tale direttiva:
		
		«Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni 
		aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente 
		direttiva (…)».
		
		10 L’art. 79 della suddetta direttiva, sotto il titolo «Modificazioni», 
		così dispone:
		
		«La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all’articolo 
		77, paragrafo 2, quanto segue:
		
		(…)
		
		d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto 
		pubblico di cui all’allegato III, allorché ciò si renda necessario in 
		base a quanto notificato dagli Stati membri;
		
		(…)».
		
		11 Da ultimo, l’art. 1, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e 
		del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della 
		vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), 
		prevede quanto segue:
		
		«Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di vendita 
		anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o 
		produrre».
		
		La normativa nazionale
		
		12 L’esposizione in sintesi della normativa nazionale pertinente offerta 
		dappresso si fonda sugli elementi contenuti negli atti di causa 
		depositati presso la cancelleria della Corte e, segnatamente, sulla 
		decisione di rinvio.
		
		13 Il sistema sanitario pubblico in Germania nonché l’organizzazione e 
		il finanziamento delle casse pubbliche di assicurazione malattia sono 
		disciplinati dal Codice della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch), 
		libri IV e V (in prosieguo, rispettivamente, il «SGB IV» e il «SGB V»). 
		Il compito assegnato dal legislatore alle casse pubbliche di 
		assicurazione malattia viene definito come segue dall’art. 1, n. 1, del 
		SGB V:
		
		«L’assicurazione malattia, in quanto ente collettivo fondato sul 
		principio di solidarietà, ha il compito di tutelare, ristabilire o 
		migliorare lo stato di salute degli assicurati».
		
		14 Dall’art. 4, n. 1, del SGB V risulta che le casse pubbliche di 
		assicurazione malattia sono enti di diritto pubblico dotati della 
		personalità giuridica e che dispongono del diritto di autoamministrarsi. 
		Esse sono state istituite sulla scorta degli artt. 1 e 3 del SGB V. 
		Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la stragrande 
		maggioranza della popolazione tedesca (circa il 90%) è assicurata 
		obbligatoriamente, in forza della legge, presso una cassa pubblica di 
		assicurazione malattia. Le persone soggette al sistema di assicurazione 
		obbligatoria possono scegliere la cassa malattia presso la quale 
		desiderano essere iscritte, ma non possono optare tra una cassa malattia 
		pubblica ed una cassa malattia privata.
		
		15 La normativa sul finanziamento delle casse pubbliche di assicurazione 
		malattia è contenuta negli artt. 20-28 del SGB IV nonché negli artt. 3, 
		220 e segg. del SGB V. Tale finanziamento è garantito per mezzo dei 
		contributi obbligatori a carico degli affiliati, di versamenti diretti 
		dello Stato federale e di pagamenti compensativi risultanti dal sistema 
		di compensazione finanziaria tra casse malattia pubbliche e dalla 
		perequazione dei rischi tra esse.
		
		16 Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, i contributi 
		obbligatori degli assicurati, nonché la quota di essi a carico dei loro 
		datori di lavoro, configurano la forma di finanziamento di gran lunga 
		prevalente delle casse pubbliche di assicurazione malattia. L’entità dei 
		contributi si fonda unicamente sul reddito dell’assicurato, ossia sulla 
		sua capacità contributiva. Altri elementi, quali l’età dell’assicurato, 
		il suo stato di salute o il numero di persone assicurate a suo carico 
		non rilevano a tal fine. In pratica, il datore di lavoro trattiene la 
		parte dei contributi a carico dell’assicurato dal suo stipendio e la 
		versa - insieme alla parte dei contributi a proprio carico - alla cassa 
		pubblica di assicurazione malattia. Si tratta di obblighi di diritto 
		pubblico e la riscossione dei contributi avviene in modo cogente, sulla 
		base di norme di diritto pubblico.
		
		17 Il tasso di contribuzione non è stabilito dallo Stato, ma dalle casse 
		pubbliche di assicurazione malattia. Queste, secondo quanto previsto 
		dalla normativa pertinente, devono calcolare i contributi in modo tale 
		che essi, cumulati con le altre risorse, coprano le spese previste per 
		legge e garantiscano la disponibilità degli strumenti di intervento e 
		delle riserve legali. La determinazione del tasso di contribuzione 
		necessita dell’autorizzazione dell’autorità pubblica di sorveglianza di 
		ciascuna cassa malattia. In base alla domanda di pronuncia 
		pregiudiziale, l’importo dei contributi è, entro certi limiti, imposto, 
		dal momento che deve essere determinato in modo tale che le entrate che 
		ne risultano non siano né inferiori né superiori alle spese. Dato che, 
		in base al sistema tedesco di pubblica sanità, i servizi da prestare 
		sono determinati in misura prevalente dalla legge, in pratica la cassa 
		pubblica di assicurazione malattia interessata non può direttamente 
		influire sull’entità della propria spesa.
		
		18 Al fine di mantenere i tassi di contribuzione degli assicurati allo 
		stesso livello, gli artt. 266-268 del SGB V prevedono, su base annua, 
		versamenti compensativi tra tutte le casse pubbliche di assicurazione 
		malattia risultanti dalla perequazione dei rischi. Secondo quanto 
		osservato dal giudice del rinvio, al riguardo sussiste un obbligo di 
		solidarietà reciproca tra tali casse malattia, poiché ciascuna di esse 
		ha un diritto o un obbligo di compensazione a concorrenza di un 
		determinato importo.
		
		19 Le casse pubbliche di assicurazione malattia che, ai sensi dell’art. 
		4, n. 1, del SGB V, dispongono del diritto di autoamministrarsi, sono 
		soggette ad un controllo statale. Secondo la domanda di pronuncia 
		pregiudiziale, tale controllo non si limita ad un mero controllo di 
		legalità a posteriori.
		
		20 Come risulta dagli artt. 195, n. 1, 220, n. 2, e 241 del SGB V, 
		determinate misure adottate dalle casse pubbliche di assicurazione 
		malattia, quali la modifica del loro statuto e la determinazione del 
		tasso di contribuzione, le operazioni di edificazione o di acquisto di 
		terreni e l’acquisto di software, necessitano dell’autorizzazione delle 
		autorità di sorveglianza. Le autorità di sorveglianza sono tenute a 
		verificare, con cadenza almeno quinquennale, la gestione commerciale, 
		contabile e operativa delle casse pubbliche di assicurazione malattia 
		sottoposte al loro controllo. Tale controllo, che si estende tra l’altro 
		alla redditività dell’attività della cassa malattia interessata, può 
		essere più frequente (artt. 69, n. 2, e 88, n. 1, del SGB IV nonché 274, 
		n. 1, del SGB V). Nell’ambito dei suddetti controlli, l’art. 88, n. 2, 
		del SGB IV prevede che tali casse malattia abbiano l’obbligo di 
		trasmettere all’autorità di sorveglianza tutti i documenti e tutte le 
		informazioni necessarie. Inoltre, in base agli artt. 37 e 89, n. 3, del 
		SGB IV, qualora gli organi di autogestione di dette casse malattia 
		rifiutino di garantire l’esecuzione dei compiti ad essi incombenti, tali 
		compiti sono assunti dalla stessa autorità di sorveglianza.
		
		21 Infine, il bilancio di previsione di ciascuna cassa pubblica di 
		assicurazione malattia deve essere sottoposto entro un termine 
		prestabilito all’autorità di sorveglianza competente (art. 70, n. 5, del 
		SGB IV) e quest’ultima può procedere alla fusione delle casse malattia 
		in difficoltà con altre, ovvero decidere la loro chiusura (artt. 146a, 
		153, prima frase, punto 3, 156, 163, prima frase, punto 3, 167, seconda 
		frase, e 170 del SGB V).
		
		22 Dal momento che, nell’ambito del sistema di cui trattasi, 
		l’assicurato ha, nei confronti della cassa pubblica di assicurazione 
		malattia cui appartiene, non già un diritto al rimborso delle spese, 
		bensì un diritto all’accesso gratuito ai servizi corrispondenti (art. 2, 
		n. 2, del SGB V), in base al principio dei servizi in natura, le casse 
		pubbliche di assicurazione malattia sono incoraggiate a concludere con i 
		diversi fornitori contratti di assistenza multisettoriale o 
		interdisciplinare degli assicurati. Siffatti «contratti di assistenza 
		integrata», di cui agli artt. 140a-140e del SGB V, vengono stipulati tra 
		le casse di assicurazione malattia e i diversi prestatori autorizzati a 
		fornire trattamenti agli assicurati. Essi stabiliscono le remunerazioni 
		per le varie formule di assistenza integrata che si ritiene siano atte a 
		retribuire tutti i servizi cui ricorrono gli assicurati nell’ambito 
		dell’assistenza. La cassa pubblica di assicurazione malattia è parte del 
		contratto di assistenza integrata e debitrice della remunerazione al 
		fornitore. La partecipazione degli assicurati alle diverse formule di 
		assistenza integrata è facoltativa ma, una volta che l’assicurato opti 
		per una simile formula, egli è obbligato a richiedere i servizi ai 
		fornitori con i quali la competente cassa pubblica di assicurazione 
		malattia ha stipulato siffatto contratto.
		
		23 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte sono state altresì 
		menzionate due sentenze del Bundesverfassungsgericht (Corte 
		costituzionale federale) relative alla missione delle casse di 
		assicurazione malattia in Germania.
		
		24 Nella sentenza 9 giugno 2004 (2 BvR 1248/03 e 1249/03) il 
		Bundesverfassungsgericht ha dichiarato quanto segue:
		
		«Il diritto sociale è uno degli strumenti più importanti di politica 
		sociale dello Stato. Nell’ordinamento dello Stato sociale stabilito 
		dalla Legge fondamentale (Grundgesetz), la tutela in caso di malattia è 
		uno dei compiti fondamentali dello Stato. Il legislatore se ne è fatto 
		carico assicurando la tutela della maggior parte della popolazione 
		mediante l’introduzione del sistema legale di assicurazione malattia, 
		assicurazione obbligatoria di diritto pubblico, e disciplinando le 
		modalità di tale tutela. Il compito principale delle casse di 
		assicurazione malattia del sistema legale consiste nell’attuazione di 
		una normativa sociale dettagliata creata per la realizzazione di tale 
		compito fondamentale dello Stato».
		
		25 Infine, nella sua sentenza 31 gennaio 2008 (1 BvR 2156/02), il 
		Bundesverfassungsgericht ha dichiarato che le casse di assicurazione 
		malattia sono organismi di diritto pubblico integrati nello Stato e che 
		di fatto svolgono, indirettamente, compiti di amministrazione dello 
		Stato.
		
		Causa principale e questioni pregiudiziali
		
		26 L’AOK Rheinland/Hamburg, una cassa pubblica di assicurazione 
		malattia, mediante comunicato pubblicato su una rivista specializzata 
		nel giugno 2006, ha invitato i tecnici ortopedisti a presentare offerte 
		relative alla confezione e alla fornitura di calzature, nell’ambito del 
		regime di assistenza integrata ai sensi degli artt. 140a e segg. del SGB 
		V, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2006. I servizi da 
		prestare erano classificati in funzione della loro importanza in diverse 
		categorie tariffarie, per le quali gli offerenti dovevano indicare i 
		propri prezzi.
		
		27 Il numero di calzature da consegnare non era prestabilito. Era 
		previsto che i pazienti affetti dalla cosiddetta sindrome del «piede 
		diabetico», muniti di carta di assicurazione malattia e di prescrizione 
		medica, si sarebbero dovuti rivolgere direttamente al tecnico 
		ortopedista. Il compito di quest’ultimo sarebbe consistito nel 
		confezionare e nel controllare calzature ortopediche adattate 
		individualmente alle esigenze dei pazienti, dovendo fornire una 
		consulenza dettagliata prima e dopo la consegna delle calzature. Il 
		pagamento sarebbe stato effettuato dalla cassa pubblica di assicurazione 
		malattia, fatta eccezione per i contributi supplementari dovuti dai 
		pazienti.
		
		28 La Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, 
		un’impresa di articoli ortopedici, ha presentato un’offerta e, due 
		giorni più tardi, ha lamentato violazioni delle disposizioni comunitarie 
		e nazionali in materia di aggiudicazione di pubblici appalti. Tali 
		censure sono state respinte dalla cassa pubblica di assicurazione 
		malattia per il motivo che le disposizioni del diritto dei pubblici 
		appalti non erano applicabili nella fattispecie. Poiché il ricorso 
		dell’impresa di articoli ortopedici avverso tale decisione in primo 
		grado ha avuto esito negativo, essa ha adito la Sezione per gli appelli 
		in materia di appalti dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello 
		di Düsseldorf).
		
		29 Tale giudice, in primo luogo, osserva che in Germania la dottrina e 
		la giurisprudenza sono divise sulla questione se le casse pubbliche di 
		assicurazione malattia, benché menzionate nell’allegato III della 
		direttiva 2004/18, debbano essere considerate organismi di diritto 
		pubblico e, quindi, autorità aggiudicatrici ai sensi di detta direttiva. 
		Per questo, esso illustra le questioni che si pongono in relazione ai 
		diversi requisiti stabiliti al riguardo dall’art. 1, n. 9, secondo 
		comma, della suddetta direttiva.
		
		30 Per ciò che riguarda i requisiti previsti da tale disposizione, lett. 
		a) e b), il giudice del rinvio ritiene che essi siano soddisfatti, dato 
		che le casse pubbliche di assicurazione malattia sono persone giuridiche 
		di diritto pubblico, istituite per soddisfare specificamente esigenze di 
		tutela, di ripristino o di miglioramento dello stato di salute degli 
		assicurati, cioè esigenze di interesse generale. Inoltre, tali esigenze 
		non hanno carattere industriale o commerciale, atteso che le casse 
		pubbliche di assicurazione malattia non svolgono un’attività commerciale 
		e prestano i loro servizi senza scopo di lucro.
		
		31 La disamina dovrà dunque vertere sui requisiti indicati dall’art. 1, 
		n. 9, secondo comma, lett. c), della direttiva 2004/18.
		
		32 Quanto al primo di tali requisiti, ossia il finanziamento 
		maggioritario da parte dello Stato, il giudice del rinvio fa riferimento 
		alle caratteristiche del sistema nazionale in esame, quali risultano dai 
		punti 13-18 della presente sentenza.
		
		33 Per quanto attiene al requisito relativo al controllo della gestione 
		da parte dei poteri pubblici, il giudice del rinvio fa riferimento agli 
		elementi pertinenti del sistema quali risultano dai punti 19 e 20 della 
		presente sentenza.
		
		34 Qualora si debba concludere che le casse pubbliche di assicurazione 
		malattia sono amministrazioni aggiudicatrici, si porrebbe, in secondo 
		luogo, la questione se l’appalto di cui trattasi nella causa principale 
		vada qualificato come appalto di forniture ovvero come appalto di 
		servizi. Il giudice del rinvio osserva a questo proposito che l’art. 1, 
		n. 2, lett. d), secondo comma, della direttiva 2004/18 pone come 
		criterio di siffatta valutazione il valore dei servizi e dei prodotti in 
		questione. In base a tale criterio è essenziale chiarire, ad avviso del 
		giudice del rinvio, quale ruolo rivesta la confezione delle calzature 
		oggetto della causa principale nel complesso della prestazione che 
		comprende l’acquisto dei materiali, la confezione, la consulenza e 
		l’informazione dei clienti.
		
		35 Ove si debba ritenere che la confezione individualizzata delle 
		calzature di cui alla causa principale faccia parte della fornitura di 
		prodotti, il giudice del rinvio stima che il valore della fornitura di 
		dette calzature sia superiore a quello dei servizi. Ove invece il valore 
		della fornitura consista unicamente nei materiali di base, il valore dei 
		servizi sarebbe superiore a quello della fornitura. Esso osserva che a 
		favore della prima impostazione sembra deporre l’art. 1, n. 4, della 
		direttiva 1999/44, il quale assimila i «contratti di fornitura di beni 
		di consumo da fabbricare o produrre» a contratti di vendita, 
		indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti standardizzati o 
		di prodotti adattati individualmente all’ordine, vale a dire prodotti 
		non sostituibili. Dalla giurisprudenza della Corte potrebbe tuttavia 
		evincersi che in tale contesto vengano in rilievo anche gli aspetti 
		qualitativi (v. sentenza 18 gennaio 2007, causa C-220/05, Auroux e a., 
		Racc. pag. I-385, punto 46). In questa ottica si dovrebbe tener conto 
		della considerazione che la consulenza fornita ai pazienti non si limiti 
		alla scelta e all’utilizzo del prodotto.
		
		36 Il giudice del rinvio sottolinea l’importanza di tale delimitazione, 
		giacché la classificazione dell’appalto di cui trattasi nella causa 
		principale come appalto di forniture comporterebbe la piena 
		applicabilità delle disposizioni della direttiva 2004/18.
		
		37 Qualora l’appalto di cui trattasi nella causa principale non debba 
		essere qualificato come appalto di forniture, il giudice del rinvio si 
		chiede, in terzo luogo, se tale appalto vada considerato un appalto di 
		servizi o una concessione di servizi. In quest’ultimo caso, come emerge 
		dal suo art. 17, la direttiva 2004/18 non sarebbe applicabile. Ad avviso 
		del giudice adito in primo grado, di primo acchito l’ultima ipotesi 
		dovrebbe escludersi per il fatto che è la cassa pubblica di 
		assicurazione malattia, e non il paziente, a dover versare la 
		retribuzione al fornitore. Tuttavia, il giudice del rinvio è del parere 
		che occorra altresì tener conto del criterio relativo all’attribuzione 
		del rischio finanziario. Al riguardo va considerato, da un lato, che il 
		rischio connesso alla riscossione dei crediti e all’insolvibilità dei 
		debitori non grava sul fornitore, posto che è la cassa pubblica di 
		assicurazione malattia e non il paziente a dover remunerare lo stesso. 
		Ma, dall’altro, il fornitore sopporta il rischio che i suoi prodotti ed 
		i suoi servizi non siano richiesti dai pazienti. Questo sarebbe del 
		resto l’elemento che distingue il caso di specie dalla situazione di un 
		normale accordo quadro. Secondo il giudice del rinvio, il fattore 
		decisivo ai fini della qualifica dell’appalto di cui trattasi nella 
		causa principale come concessione di servizi è rappresentato dal fatto 
		che il fornitore non ha previamente affrontato operazioni costose, quali 
		l’edificazione di locali ovvero le spese di personale o di 
		apparecchiature che debbano essere ammortizzate, in seguito, mediante 
		«il diritto di sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria 
		prestazione» (sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Telaustria e 
		Telefonadress, Racc. pag. I-10745, punto 30).
		
		38 In ultimo luogo, il giudice del rinvio rileva che se l’appalto in 
		questione nella causa principale dovesse essere considerato un appalto 
		di servizi, ciò comporterebbe, a motivo della sua natura di servizio 
		sanitario, in forza dell’art. 21 e dell’allegato II B, categoria 25, 
		della direttiva 2004/18, soltanto l’applicabilità degli artt. 23 e 35, 
		n. 4, di questa e che nella fattispecie sarebbe esclusa subito una 
		violazione di queste disposizioni. Nondimeno, siffatta qualifica 
		comporterebbe l’applicabilità di talune disposizioni del diritto 
		nazionale, che si avvale della stessa nozione di «appalto di servizi», 
		in virtù delle quali la ricorrente nella causa principale otterrebbe un 
		parziale accoglimento della sua domanda.
		
		39 Alla luce di tali considerazioni, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha 
		deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le 
		seguenti questioni pregiudiziali:
		
		«1) a) Se il requisito del “finanziamento statale”, previsto dall’art. 
		1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della direttiva 
		[2004/18] vada interpretato nel senso che comprende una situazione in 
		cui lo Stato impone l’affiliazione ad un regime di assicurazione 
		malattia, nonché l’obbligo di versare i contributi - il cui ammontare 
		dipende dal reddito - alle rispettive casse di assicurazione malattia, 
		le quali fissano il tasso di contribuzione, ma sono tra loro collegate 
		da un sistema di finanziamento su base solidaristica, descritto in 
		maggiore dettaglio nella motivazione, e l’esecuzione degli obblighi di 
		ciascuna di esse è garantito;
		
		b) Se il requisito previsto dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), 
		seconda alternativa, della direttiva [2004/18], che prevede che “la 
		gestione [dell’organismo] sia soggetta al controllo di questi ultimi”, 
		vada interpretata nel senso che una sorveglianza statale relativa a 
		negozi ancora in corso o a venire - eventualmente accompagnata da altri 
		strumenti di intervento statale descritti nella motivazione - sia 
		sufficiente a soddisfare tale requisito;
		
		2) Nel caso in cui la prima questione pregiudiziale - sub a) o sub b) - 
		sia risolta affermativamente, se le lett. c) e d) dell’art. 1, n. 2, 
		della direttiva [2004/18] vadano interpretate nel senso che la messa a 
		disposizione di beni prodotti ed adeguati individualmente in termini di 
		forma, secondo le esigenze dei rispettivi clienti, e sul cui uso gli 
		stessi clienti devono essere individualmente consigliati, debba essere 
		qualificata come “appalto di forniture” o “appalto di servizi”. Se a tal 
		fine debba essere preso in considerazione solo il valore delle 
		rispettive prestazioni;
		
		3) Qualora la messa a disposizione di cui alla seconda questione debba o 
		possa essere considerata una “prestazione di servizi”, se l’art. 1, n. 
		4, della direttiva [2004/18] - a differenza di un “accordo quadro” ai 
		sensi dell’art. 1, n. 5, della [detta] direttiva - vada interpretato nel 
		senso che per “concessione di servizi” debba intendersi anche il 
		conferimento di un appalto in cui
		
		- la decisione sul se e in quali casi l’appaltatore riceva incarichi 
		specifici non viene presa dall’appaltante, bensì da terzi,
		
		- il pagamento dell’appaltatore è effettuato dall’autorità appaltante, 
		in quanto solo quest’ultima, secondo la legge, è debitrice della 
		remunerazione ed è obbligata all’esecuzione della prestazione di servizi 
		nei confronti dei terzi, e
		
		- l’appaltatore, prima di ricevere la richiesta di terzi, non è tenuto a 
		prestare, né offrire, alcun servizio».
		
		Sulle questioni pregiudiziali
		
		Sulla prima questione
		
		40 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, 
		se casse pubbliche di assicurazione malattia come quelle oggetto della 
		causa principale, tenuto conto delle loro caratteristiche descritte 
		nella decisione di rinvio, debbano essere considerate amministrazioni 
		aggiudicatrici ai fini dell’applicabilità delle norme della direttiva 
		2004/18.
		
		41 Per risolvere tale questione va innanzitutto affrontata la questione 
		preliminare latente che emerge dalla motivazione della domanda di 
		pronuncia pregiudiziale e dalla problematica ivi illustrata dal giudice 
		del rinvio, cioè se la circostanza che le casse pubbliche di 
		assicurazione malattia oggetto della causa principale siano 
		espressamente menzionate nell’allegato III della direttiva 2004/18 
		costituisca un elemento sufficiente affinché esse siano, solo per 
		questo, considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, 
		amministrazioni aggiudicatrici.
		
		42 La ricorrente nella causa principale nonché la Commissione delle 
		Comunità europee adducono in proposito che il semplice fatto che 
		un’entità sia menzionata nell’annesso III della direttiva 2004/18 è 
		requisito sufficiente ai fini della qualifica di tale entità come 
		organismo di diritto pubblico. Una simile menzione costituirebbe una 
		presunzione inoppugnabile di detta qualifica, che renderebbe superfluo 
		ogni esame supplementare della natura e delle caratteristiche 
		dell’entità di cui trattasi.
		
		43 Tale impostazione non può essere condivisa.
		
		44 Infatti, dall’art. 234, primo comma, lett. b), CE risulta che un 
		giudice nazionale può, in qualsiasi momento, interrogare la Corte sulla 
		validità di un atto compiuto dalle istituzioni della Comunità europea, 
		qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione 
		della Corte su questo punto.
		
		45 Al riguardo occorre sottolineare che la normativa comunitaria in 
		questione, ossia la direttiva 2004/18, contiene sia norme sostanziali, 
		come l’art. 1, n. 9, secondo comma, che enuncia i requisiti ai quali un 
		organismo deve rispondere per essere considerato un’amministrazione 
		aggiudicatrice ai sensi di tale direttiva, sia misure di attuazione 
		delle predette norme sostanziali, come la previsione, nell’allegato III, 
		di un elenco non esaustivo di organismi pubblici che si suppone 
		soddisfino detti requisiti. In tale contesto spetta al giudice 
		comunitario, allorché è investito di una domanda motivata in tal senso 
		da parte di un giudice nazionale, assicurarsi che l’atto comunitario di 
		cui trattasi sia dotato di coerenza interna, verificando se il fatto che 
		un dato organismo figura in tale elenco rappresenti una corretta 
		applicazione dei criteri sostanziali definiti nella disposizione 
		succitata. Questo intervento da parte della Corte è necessario ai fini 
		della certezza del diritto, che costituisce un principio generale del 
		diritto comunitario.
		
		46 Nel caso di specie, il giudice del rinvio solleva, ancorché in modo 
		non esplicito, una questione di validità dell’inclusione delle casse 
		pubbliche di assicurazione malattia oggetto della causa principale 
		nell’allegato III della direttiva 2004/18. Esso espone le divergenze che 
		esistono in Germania nella giurisprudenza e nella dottrina in merito 
		alla questione se tale inclusione configuri un requisito sufficiente ed 
		esclusivo ai fini della qualifica delle predette casse malattia quali 
		organismi di diritto pubblico e lascia altresì chiaramente intendere i 
		propri dubbi al riguardo. Per questi motivi detto giudice formula la sua 
		prima questione sotto il profilo dei requisiti sostanziali previsti 
		dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), della direttiva 2004/18.
		
		47 Di conseguenza, il giudice del rinvio intende interrogare la Corte 
		sulla validità dell’inclusione dell’organismo di cui alla causa 
		principale nell’allegato III della direttiva 2004/18, sulla base dei 
		requisiti sostanziali enunciati nella suddetta disposizione.
		
		48 Al fine di risolvere tale questione occorre rammentare che, in 
		ossequio alla costante giurisprudenza della Corte, i tre requisiti posti 
		dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. a), b) e c), della direttiva 
		2004/18, che devono essere soddisfatti affinché un’entità sia 
		qualificata come organismo di diritto pubblico, hanno carattere 
		cumulativo (sentenza 10 aprile 2008, causa C-393/06, Ing. Aigner, Racc. 
		pag. I-2339, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
		
		49 Come emerge dalla decisione di rinvio, nel caso in esame i requisiti 
		stabiliti dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. a) e b), della 
		direttiva 2004/18 sono soddisfatti. Infatti, le casse pubbliche di 
		assicurazione malattia di cui trattasi sono persone giuridiche di 
		diritto pubblico, sono state istituite per legge al fine di soddisfare 
		specificamente esigenze collegate alla salute pubblica, che sono 
		esigenze di interesse generale, e tali esigenze hanno un carattere non 
		industriale o commerciale, dato che i servizi sono prestati dalle 
		predette casse malattia senza scopo di lucro. Resta quindi da esaminare 
		se nel caso di specie sia soddisfatto almeno uno dei requisiti 
		alternativi previsti dalle tre ipotesi indicate dall’art. 1, n. 9, 
		secondo comma, lett. c), di tale direttiva e, in primo luogo, quello 
		relativo al finanziamento maggioritario da parte dello Stato.
		
		50 Per quanto attiene a tale requisito, va anzitutto rammentato che, 
		come risulta dal sistema nazionale di cui si discute nonché dalle 
		sentenze del Bundesverfassungsgericht citate ai punti 24 e 25 della 
		presente sentenza, la tutela della salute pubblica è un compito 
		fondamentale dello Stato e le casse pubbliche di assicurazione malattia 
		sono integrate nello Stato e svolgono di fatto, indirettamente, compiti 
		di amministrazione dello Stato.
		
		51 Occorre poi osservare che, in conformità alla giurisprudenza della 
		Corte, il testo dell’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima 
		alternativa, della direttiva 2004/18 non contiene alcuna precisazione 
		per quanto attiene alle modalità in base alle quali il finanziamento di 
		cui trattasi in detta norma debba avere luogo. In particolare, quindi, 
		affinché il requisito in esame sia soddisfatto tale norma non richiede 
		che l’attività degli organismi considerati sia finanziata direttamente 
		dallo Stato o da un altro ente pubblico. Pertanto è sufficiente a tal 
		fine un metodo di finanziamento indiretto (v., in tal senso, sentenza 13 
		dicembre 2007, causa C-337/06, Bayerischer Rundfunk e a., Racc. pag. 
		I-11173, punti 34 e 49).
		
		52 Si deve rilevare, in primo luogo, che il finanziamento delle casse 
		pubbliche di assicurazione malattia di cui trattasi nella causa 
		principale è garantito, conformemente alla normativa nazionale 
		pertinente, mediante i contributi degli affiliati, versamenti diretti 
		delle autorità federali e pagamenti compensativi tra dette casse 
		malattia, conseguenti al sistema di perequazione dei rischi tra esse. I 
		contributi obbligatori degli assicurati rappresentano il finanziamento 
		di gran lunga maggioritario delle predette casse malattia.
		
		53 In secondo luogo, dalla decisione di rinvio risulta altresì che i 
		contributi degli affiliati sono versati in assenza di specifica 
		controprestazione, ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., in tal 
		senso, sentenza 3 ottobre 2000, causa C-380/98, University of Cambridge, 
		Racc. pag. I-8035, punti 23-25). Infatti, a tali versamenti non è 
		collegata alcuna concreta controprestazione contrattuale, dal momento 
		che né l’obbligo di contribuzione, né il relativo importo costituiscono 
		il risultato di un accordo tra le casse pubbliche di assicurazione 
		malattia e i loro affiliati, posto che questi ultimi sono obbligati per 
		legge a versare i contributi solamente in conseguenza della loro 
		affiliazione, del pari imposta per legge (v., in tal senso, sentenza 
		Bayerischer Rundfunk e a., cit., punto 45). Inoltre, l’importo dei 
		contributi dipende unicamente dalla capacità contributiva di ciascun 
		assicurato, mentre altri elementi, come la sua età, il suo stato di 
		salute o il numero di persone assicurate a carico dello stesso, non sono 
		pertinenti a tal fine.
		
		54 In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che nel caso di specie 
		il tasso di contribuzione, a differenza del canone di cui alla causa 
		all’origine della citata sentenza Bayerischer Rundfunk e a., non è 
		fissato dalle autorità pubbliche, ma dalle stesse casse pubbliche di 
		assicurazione malattia. Esso tuttavia evidenzia, a giusto titolo, che il 
		margine di discrezionalità delle casse malattia è estremamente limitato 
		al riguardo, dato che esse hanno il compito di garantire i servizi 
		previsti dalla normativa sul sistema previdenziale. Quindi, dal momento 
		che i servizi e le spese ad essi relative sono imposti per legge e che 
		le casse malattia esercitano le proprie funzioni senza scopo di lucro, 
		il tasso di contribuzione deve essere fissato in modo tale che gli 
		introiti che ne derivano non siano né inferiori né superiori alle spese.
		
		55 In quarto luogo, occorre sottolineare che la fissazione del tasso di 
		contribuzione da parte delle casse pubbliche di assicurazione malattia 
		necessita, in ogni caso, dell’autorizzazione dell’autorità pubblica di 
		sorveglianza di ciascuna di esse. Pertanto il suddetto tasso, secondo la 
		formulazione impiegata dal giudice del rinvio, è entro certi limiti 
		giuridicamente imposto. Infine, per quanto attiene alle altre fonti di 
		introiti delle casse malattia, i versamenti diretti delle autorità 
		federali, benché di per sé di minore importanza, costituiscono senza 
		dubbio un finanziamento diretto da parte dello Stato.
		
		56 Per quanto concerne, da ultimo, le modalità di riscossione dei 
		contributi, dalla decisione di rinvio emerge che, in pratica, la quota 
		degli stessi a carico dell’assicurato viene trattenuta dalla sua busta 
		paga dal datore di lavoro e viene versata alla cassa pubblica di 
		assicurazione malattia competente insieme alla parte dei contributi a 
		carico di quest’ultimo. La riscossione dei contributi, quindi, ha luogo 
		senza alcuna possibilità di intervento ad opera dell’assicurato. Il 
		giudice del rinvio rileva a tal riguardo che la riscossione dei 
		contributi è effettuata in modo obbligatorio, in base a norme di diritto 
		pubblico.
		
		57 Pertanto, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuta la Corte nel 
		punto 48 della citata sentenza Bayerischer Rundfunk e a., si deve 
		dichiarare che un finanziamento come quello di cui alla causa principale 
		di un sistema pubblico di assicurazione malattia, avente la sua fonte in 
		atti dello Stato, garantito in pratica dai pubblici poteri ed assicurato 
		per mezzo di un sistema di riscossione dei relativi contributi 
		disciplinato da norme di diritto pubblico, soddisfa il requisito 
		relativo al finanziamento maggioritario da parte dello Stato ai fini 
		dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione 
		di appalti pubblici.
		
		58 Alla luce di tale conclusione e considerato il carattere alternativo 
		dei requisiti posti dall’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), della 
		direttiva 2004/18, non occorre esaminare se nella fattispecie in esame 
		sia soddisfatto il requisito attinente al controllo della gestione delle 
		casse pubbliche di assicurazione malattia da parte dei pubblici poteri.
		
		59 Si deve pertanto risolvere la prima questione sollevata dichiarando 
		che l’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della 
		direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che sussiste 
		finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività di 
		casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via 
		principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti, 
		calcolati e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle 
		oggetto della causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia 
		devono essere considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, 
		amministrazioni aggiudicatrici ai fini dell’applicazione delle norme di 
		tale direttiva.
		
		Sulla seconda questione
		
		60 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale 
		criterio debba applicarsi per stabilire se un appalto pubblico misto, 
		avente ad oggetto tanto la fornitura di prodotti quanto la prestazione 
		di servizi, debba essere considerato un appalto di forniture o un 
		appalto di servizi e se il criterio applicabile a tal fine sia 
		unicamente il valore dei diversi elementi di cui si compone l’appalto 
		misto in questione. Dalla decisione di rinvio tuttavia risulta che il 
		giudice nazionale chiede altresì se, nel caso di messa a disposizione di 
		prodotti fabbricati e adattati individualmente in funzione delle 
		esigenze di ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente 
		deve ricevere una consulenza individuale, la confezione di detti 
		prodotti debba essere collocata nella parte «forniture» ovvero nella 
		parte «servizi» di tale appalto, ai fini del calcolo del valore di 
		ciascuna delle componenti di quest’ultimo.
		
		61 Per risolvere tale questione occorre innanzi tutto rilevare che, 
		allorché un appalto ha ad oggetto tanto la fornitura di prodotti quanto 
		la prestazione di servizi, la direttiva 2004/18 contempla una specifica 
		regola all’art. 1, n. 2, lett. d), secondo comma, che stabilisce un 
		criterio di delimitazione affinché l’appalto in questione possa essere 
		considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi, vale a dire 
		il valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di tale appalto. 
		Questo criterio ha carattere quantitativo, atteso che rimanda 
		concretamente al valore del corrispettivo dovuto quale remunerazione 
		della componente «prodotti» e della componente «servizi» oggetto 
		dell’appalto in questione.
		
		62 Viceversa, nel caso di un appalto pubblico riguardante la prestazione 
		di servizi e l’esecuzione di lavori, l’art. 1, n. 2, lett. d), terzo 
		comma, della direttiva 2004/18 adotta un altro criterio di 
		delimitazione, quello dell’oggetto principale dell’appalto in questione. 
		Tale criterio è stato applicato nella citata sentenza Auroux e a. (punti 
		37 e 46), nella quale per l’appunto si trattava di un appalto avente ad 
		oggetto lavori e servizi.
		
		63 Non risulta né dalla normativa comunitaria applicabile né dalla 
		giurisprudenza pertinente della Corte che tale criterio debba essere 
		preso in considerazione anche nel caso di un appalto misto avente ad 
		oggetto forniture e servizi.
		
		64 Va poi osservato che, conformemente alla definizione della nozione di 
		«appalti pubblici di forniture», di cui all’art. 1, n. 2, lett. c), 
		primo comma, della direttiva 2004/18, questa nozione riguarda operazioni 
		quali, ad esempio, l’acquisto o la locazione, relative a «prodotti», 
		senza che al riguardo sia fornita alcuna specificazione e senza che sia 
		operata una distinzione a seconda che il prodotto di cui trattasi sia 
		stato fabbricato in modo standardizzato ovvero in modo individualizzato, 
		ossia in base alle preferenze e alle esigenze concrete del cliente. Di 
		conseguenza la nozione di «prodotto», cui fa genericamente riferimento 
		detta disposizione, comprende anche il processo della confezione, 
		indipendentemente dal fatto che il prodotto considerato venga messo a 
		disposizione dei consumatori già pronto o dopo essere stato fabbricato 
		in funzione delle loro esigenze.
		
		65 Tale lettura è corroborata dall’art. 1, n. 4, della direttiva 
		1999/44, che definisce «contratti di vendita», genericamente e senza 
		distinzione, i «contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare 
		o produrre».
		
		66 Si deve pertanto risolvere la seconda questione sollevata dichiarando 
		che, quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia prodotti che 
		servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in questione 
		debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi 
		è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di 
		tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che sono 
		fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di 
		ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere 
		una consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere 
		collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del 
		calcolo del valore di ciascuna delle componenti di esso.
		
		Sulla terza questione
		
		67 La terza questione va intesa come sostanzialmente volta a chiarire 
		se, qualora nell’appalto oggetto della causa principale la prestazione 
		di servizi avesse un ruolo preponderante rispetto alla fornitura di 
		prodotti, occorra, tenuto conto delle caratteristiche illustrate nella 
		decisione di rinvio, qualificare l’aggiudicazione di appalto tra una 
		cassa pubblica di assicurazione malattia e un tecnico ortopedista come 
		«concessione di servizi», a norma dell’art. 1, n. 4, della direttiva 
		2004/18, ovvero come «accordo quadro», a norma dell’art. 1, n. 5, della 
		stessa direttiva.
		
		68 In base alla definizione fornita dall’art. 1, n. 4, della direttiva 
		2004/18, la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse 
		caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del 
		fatto che il corrispettivo della prestazione dei servizi consiste 
		unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto 
		accompagnato da un prezzo.
		
		69 A sua volta, l’accordo quadro viene definito dall’art. 1, n. 5, della 
		direttiva 2004/18 come un accordo tra una o più amministrazioni 
		aggiudicatrici ed uno o più operatori economici il cui scopo è quello di 
		stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un 
		dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del 
		caso, le quantità previste.
		
		70 Da queste definizioni emerge che le nozioni considerate presentano 
		notevoli analogie e che quindi non è agevole operare una netta 
		distinzione a priori. La classificazione giuridica di un contratto 
		dipende pertanto dai concreti elementi che connotano la fattispecie in 
		esame.
		
		71 In ogni caso, dalla summenzionata definizione della concessione di 
		servizi discende che questa è caratterizzata da una situazione in cui un 
		diritto di gestire un servizio determinato viene trasferito da 
		un’autorità aggiudicatrice ad un concessionario e che questi dispone, 
		nell’ambito del contratto concluso, di una certa libertà economica per 
		determinare le condizioni di gestione di tale diritto restando così, 
		parallelamente, in larga misura esposto ai rischi connessi a detta 
		gestione. L’accordo quadro invece è caratterizzato da una situazione in 
		cui l’attività dell’operatore economico parte dell’accordo risulta 
		inquadrata, nella misura in cui tutti gli appalti da aggiudicare a tale 
		operatore nel corso di un dato periodo devono rispettare i requisiti 
		prescritti da tale accordo.
		
		72 Tale elemento di distinzione è confermato dalla giurisprudenza della 
		Corte, ai sensi della quale si è in presenza di una concessione di 
		servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel 
		diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano 
		che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in 
		questione (sentenza 18 luglio 2007, causa C-382/05, Commissione/Italia, 
		Racc. pag. I-6657, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
		
		73 Nel caso in esame, l’appalto oggetto della causa principale è un 
		cosiddetto contratto «di assistenza integrata», previsto dagli artt. 
		140a-140e del SGB V, stipulato tra una cassa pubblica di assicurazione 
		malattia ed un operatore economico. A termini di tale contratto, 
		l’operatore economico assume l’obbligo di servire gli assicurati che gli 
		si rivolgeranno. Al contempo, nel suddetto contratto sono definiti i 
		prezzi per le diverse formule di servizi nonché la sua durata. Le 
		quantità relative ai diversi servizi non sono fissate, ma una simile 
		previsione non è richiesta dalla nozione di concessione di servizi. La 
		cassa pubblica di assicurazione malattia è l’unica debitrice della 
		remunerazione del fornitore. È evidente dunque che i requisiti di 
		esercizio dell’attività dell’operatore economico sono definiti nel 
		contratto di cui trattasi nella causa principale, di modo che 
		l’operatore economico non dispone del margine di libertà economica che 
		caratterizza la situazione di concessione di servizi né è esposto ad un 
		notevole rischio connesso alla gestione delle sue prestazioni.
		
		74 Potrà invero osservarsi che nel caso in esame l’operatore economico è 
		esposto ad un certo rischio, dal momento che i suoi prodotti e servizi 
		potrebbero non essere richiesti dagli assicurati. Tale rischio tuttavia 
		è limitato. L’operatore economico è, infatti, liberato dal rischio 
		legato alla riscossione della propria remunerazione ed all’insolvibilità 
		della propria controparte contrattuale individuale, dato che la cassa 
		pubblica di assicurazione malattia è legalmente il solo debitore della 
		sua retribuzione. Inoltre, pur dovendo essere dotato dei mezzi 
		sufficienti per poter prestare i propri servizi, esso non deve 
		previamente esporsi a spese rilevanti prima di concludere un contratto 
		individuale con un assicurato. Infine, il numero di assicurati che 
		soffrono della sindrome denominata del «piede diabetico», i quali 
		potrebbero far ricorso ai servizi di tale operatore economico, è noto in 
		anticipo, di modo che questi può operare una previsione ragionevole in 
		ordine alla richiesta dei suoi servizi.
		
		75 Di conseguenza, nel caso in esame, non grava sull’operatore economico 
		il principale rischio legato alla gestione delle attività di cui 
		trattasi, elemento che caratterizza la situazione di un concessionario 
		nell’ambito di una concessione di servizi.
		
		76 Si deve pertanto risolvere la terza questione sollevata dichiarando 
		che, qualora nell’appalto considerato la prestazione di servizi risulti 
		preponderante rispetto alla fornitura di prodotti, dovrà essere 
		considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1, n. 5, della 
		direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa principale, 
		concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un 
		operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle 
		diverse forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata 
		di applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad 
		adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la 
		suddetta cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della 
		remunerazione degli interventi di tale stesso operatore.
		
		Sulle spese
		
		77 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
		procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice 
		nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
		altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
		luogo a rifusione.
		
		Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
		
		1) L’art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), prima alternativa, della 
		direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 
		2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
		degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere 
		interpretato nel senso che sussiste finanziamento maggioritario da parte 
		dello Stato quando le attività di casse pubbliche di assicurazione 
		malattia sono finanziate in via principale mediante contributi, a carico 
		degli affiliati, imposti, calcolati e riscossi in base a norme di 
		diritto pubblico come quelle oggetto della causa principale. Siffatte 
		casse di assicurazione malattia devono essere considerate organismi di 
		diritto pubblico e, quindi, amministrazioni aggiudicatrici ai fini 
		dell’applicazione delle norme di tale direttiva.
		
		2) Quando un appalto pubblico misto ha ad oggetto sia prodotti che 
		servizi, il criterio applicabile per stabilire se l’appalto in questione 
		debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi 
		è costituito dal valore rispettivo dei prodotti e dei servizi oggetto di 
		tale appalto. In caso di messa a disposizione di prodotti che sono 
		fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di 
		ciascun cliente, e sull’utilizzo dei quali ciascun cliente deve ricevere 
		una consulenza individuale, la confezione di detti prodotti deve essere 
		collocata nella parte «forniture» del predetto appalto, ai fini del 
		calcolo del valore di ciascuna delle componenti di esso.
		
		3) Qualora nell’appalto considerato la prestazione di servizi risulti 
		preponderante rispetto alla fornitura di prodotti, dovrà essere 
		considerato un «accordo quadro» ai sensi dell’art. 1, n. 5, della 
		direttiva 2004/18 un accordo come quello oggetto della causa principale, 
		concluso tra una cassa pubblica di assicurazione malattia ed un 
		operatore economico, nel quale siano definite le remunerazioni delle 
		diverse forme di assistenza offerte da tale operatore nonché la durata 
		di applicazione dell’accordo, e ove il suddetto operatore si obblighi ad 
		adoprarsi in favore degli assicurati che ne facciano richiesta e la 
		suddetta cassa malattia, dal canto suo, sia l’unica debitrice della 
		remunerazione degli interventi di tale stesso operatore.
		
		Firme
		
		
 
		
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