AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08
  
	
	APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedure di aggiudicazione - 
	Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e 
	prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa - 
	Disciplina applicabile. La direttiva del Parlamento europeo e del 
	Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle 
	procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
	di servizi, non è applicabile nei confronti di una decisione adottata da 
	un’amministrazione aggiudicatrice, nel corso di un’aggiudicazione di un 
	appalto pubblico di lavori, prima della scadenza del termine per la 
	trasposizione di tale direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief 
	AG c. Közbeszerzések Tanácsa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, 
	Sentenza C-138/08
	
	APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedure di aggiudicazione - 
	Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara - Obbligo di 
	ammettere un numero minimo di candidati idonei - Modalità - Direttiva 
	93/37/CEE e s.m. Dir. 97/52/CE. L’art. 22, n. 3, della direttiva del 
	Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di 
	aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla 
	direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, 
	deve essere interpretato nel senso che quando un appalto è attribuito 
	mediante procedura negoziata e il numero dei candidati idonei non raggiunge 
	il limite minimo fissato per la procedura di cui trattasi, l’amministrazione 
	aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura invitando il candidato 
	idoneo o i candidati idonei a negoziare le condizioni dell’appalto in 
	parola. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief AG c. Közbeszerzések 
	Tanácsa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08
	
	APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Procedura negoziata - Obbligo di 
	assicurare una concorrenza reale - Direttiva 93/37/CEE e s.m. Dir. 97/52/CE.
	La direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, deve essere 
	interpretata nel senso che l’obbligo di far sì che vi sia una concorrenza 
	reale è adempiuto allorché l’amministrazione aggiudicatrice adotta la 
	procedura negoziata nelle condizioni di cui all’art. 7, n. 2, della medesima 
	direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief AG c. Közbeszerzések 
	Tanácsa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08
	
	DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Decisione in via pregiudiziale - 
	Valutazione esclusiva del giudice nazionale - Cooperazione tra la Corte e i 
	giudici nazionali - Art. 234 CE. Nell’ambito della cooperazione tra la 
	Corte e i giudici nazionali quale prevista dall’art. 234 CE, spetta 
	unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e 
	deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, 
	valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, 
	sia la necessità di una decisione in via pregiudiziale ai fini della 
	pronuncia della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso 
	propone alla Corte (v, sentenze 7/01/2003, causa C-306/99, BIAO; 14/12/2006, 
	causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de 
	Servicio, nonché 2/04/2009, causa C-260/07, Pedro IV Servicios). Sicché, la 
	facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte è riservata al 
	giudice nazionale e le parti non possono modificarne il tenore (v. sentenze 
	9/12/1965, causa 44/65, Singer; 17/09/1998, causa C-412/96, Kainuun Liikenne 
	e Pohjolan Liikenne, nonché 6/07/2000, causa C-402/98, ATB e a.). Inoltre, 
	una modifica delle questioni pregiudiziali sotto il profilo sostanziale o 
	una risposta alle questioni complementari citate dalle ricorrenti nella 
	causa principale nelle loro osservazioni sarebbe incompatibile con il ruolo 
	assegnato alla Corte dall’art. 234 CE e con l’obbligo della Corte di dare ai 
	governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di 
	presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 del suo Statuto, tenuto conto 
	del fatto che, in base alla suddetta disposizione, alle parti interessate 
	vengono notificate solo le decisioni di rinvio. Nella specie, poiché il 
	giudice del rinvio non ha riconosciuto né la necessità né la pertinenza di 
	una questione vertente sui motivi o sulle circostanze dell’esclusione delle 
	ricorrenti nella causa principale dalla procedura di aggiudicazione 
	dell’appalto pubblico, la Corte non può dedicarsi ad un’analisi a tal 
	proposito. Pres. Lenaerts - Rel. Lapuerta - Hochtief AG c. Közbeszerzések 
	Tanácsa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 15/10/2009, Sentenza C-138/08
  
      
www.AmbienteDiritto.it
CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
		
		15 ottobre 2009 (*)
		
		«Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - 
		Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e 
		prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa - 
		Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara - Obbligo di 
		ammettere un numero minimo di candidati idonei - Obbligo di assicurare 
		una concorrenza reale»
		
		
		Nel procedimento C-138/08,
		
		avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla 
		Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Fovárosi Ítélotábla (Ungheria), 
		con decisione 13 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 
		2008, nella causa
		
		Hochtief AG,
		
		Linde-Kca-Dresden GmbH
		
		contro
		
		Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntobizottság,
		
		con l’intervento di:
		
		Budapest Fováros Önkormányzata,
		
		
		LA CORTE (Quarta Sezione),
		
		composta dai sigg. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, 
		facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. 
		Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, e T. von 
		Danwitz, giudici,
		
		avvocato generale: sig. P. Mengozzi
		
		cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 
		marzo 2009,
		
		considerate le osservazioni presentate:
		
		- per la Hochtief AG e la Linde-Kca-Dresden GmbH, dagli avv.ti A. László 
		e E. Kiss, ügyvédek;
		
		- per il Budapest Fováros Önkormányzata, dagli avv.ti J. Molnár e G. 
		Birkás, ügyvédek;
		
		- per il governo ungherese, dalle sig.re J. Fazekas, R. Somssich, K. 
		Borvölgyi e K. Mocsári-Gál, in qualità di agenti;
		
		- per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
		
		- per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, 
		assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
		
		- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Kukovec, A. 
		Sipos, B. Simon e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,
		
		vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di 
		giudicare la causa senza conclusioni,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		
		1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione 
		dell’art. 22 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, 
		che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
		lavori (GU L 199, pag. 54), come modificata dalla direttiva del 
		Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, 
		pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 93/37»), nonché sulle relazioni 
		giuridiche intercorrenti a titolo transitorio fra la citata direttiva e 
		la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 
		2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
		degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, 
		pag. 114).
		
		2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia 
		pendente tra la Hochtief AG e la Linde-Kca-Dresden GmbH, da una parte, e 
		la Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntobizottság (Commissione 
		decisoria in materia di aggiudicazione di pubblici appalti del Consiglio 
		per i pubblici appalti; in prosieguo: la «KTKD») dall’altra, 
		relativamente ad una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto 
		pubblico con pubblicazione di un bando di gara.
		
		Contesto normativo
		
		Il diritto comunitario
		
		3 L’art. 1 della direttiva 93/37 stabilisce che:
		
		«Ai fini della presente direttiva:
		
		(…)
		
		g) le “procedure negoziate” sono le procedure nazionali in cui le 
		amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria 
		scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
		
		h) “offerente” è l’imprenditore che ha presentato un’offerta e 
		“candidato” è chi chiede un invito a partecipare a una procedura 
		ristretta o a una procedura negoziata».
		
		4 Ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 93/37:
		
		«Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di 
		lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di 
		gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti 
		nei casi seguenti:
		
		a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o 
		ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle 
		disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, 
		purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente 
		modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di 
		gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che 
		soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella 
		procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte 
		conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione 
		dell’appalto;
		
		b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, 
		sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o 
		il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;
		
		c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i 
		cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei 
		prezzi».
		
		5 L’art. 18, n. 1, della direttiva 93/37 è così formulato:
		
		«L’aggiudicazione dell’appalto è fatta in base ai criteri previsti nel 
		capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni 
		dell’articolo 19 dopo accertamento dell’idoneità degli imprenditori non 
		esclusi dalla gara in applicazione dell’articolo 24. Tale accertamento è 
		effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri 
		di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 26 
		a 29».
		
		6 L’art. 22 della menzionata direttiva prevede quanto segue:
		
		«1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le 
		amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni 
		riguardanti la situazione personale dell’imprenditore e delle 
		informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni 
		minime di carattere economico e tecnico che questi ultimi devono 
		soddisfare, i candidati che esse inviteranno a presentare un’offerta o a 
		negoziare, fra quelli che posseggono le qualifiche richieste dagli 
		articoli da 24 a 29.
		
		2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto 
		mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcella all’interno 
		della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono 
		invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La 
		forcella è stabilita in funzione della natura dell’opera da realizzare. 
		La cifra meno elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque. 
		La cifra superiore della forcella può essere fissata a venti.
		
		In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve 
		essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale.
		
		3. [Quando le] amministrazioni aggiudicatrici (...) attribuiscono un 
		appalto mediante procedura negoziata, nei casi previsti all’articolo 7, 
		paragrafo 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può essere 
		inferiore a tre, a condizione che vi sia un numero sufficiente di 
		candidati idonei.
		
		4. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici 
		facciano appello, senza discriminazione, agli imprenditori degli altri 
		Stati membri aventi le qualifiche prescritte e che ciò avvenga a 
		condizioni uguali a quelle applicabili agli imprenditori nazionali».
		
		7 L’art. 80, n. 1, della direttiva 2004/18 così dispone:
		
		«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, 
		regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente 
		direttiva entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la 
		Commissione.
		
		(...)».
		
		8 L’art. 82 della direttiva in parola, intitolato «[a]brogazioni», 
		stabilisce che:
		
		«La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell’articolo 41, e le direttive 
		93/36/CEE e 93/37(...) sono abrogate, a decorrere dalla data di cui 
		all’articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai 
		termini di recepimento e di attuazione di cui all’allegato XI.
		
		I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti alla presente 
		direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui 
		all’allegato XII».
		
		9 La direttiva 2004/18 è entrata in vigore il 30 aprile 2004.
		
		Il diritto nazionale
		
		10 La direttiva 93/37 è stata trasposta nel diritto ungherese dalla 
		legge CXXIX del 2003 in materia di appalti pubblici (a közbeszerzésekrol 
		szóló 2003 évi CXXIX. törvény, Magyar Közlöny 2003/157; in prosieguo: la 
		«Kbt»).
		
		11 L’art. 130, nn. 1, 2 e 7, della Kbt, applicabile alle procedure 
		negoziate con pubblicazione di un bando di gara, è così formulato:
		
		«1) In tale procedura l’amministrazione aggiudicatrice può sia fissare 
		un numero sia i limiti inferiore e superiore di candidati che potranno 
		presentare offerte, così che il totale dei candidati idonei che inoltre 
		abbiano presentato una candidatura valida e che saranno invitati a 
		presentare offerte potrà raggiungere detto limite superiore o, quanto 
		meno, un numero sufficiente di tali candidati.
		
		2) Il numero minimo di partecipanti o il citato limite inferiore non può 
		essere inferiore a tre. Detto numero o detti limiti inferiore e 
		superiore devono essere appropriati alla natura dell’oggetto 
		dell’appalto e, in ogni caso, devono assicurare una concorrenza reale.
		
		(…)
		
		7) L’amministrazione aggiudicatrice inviterà individualmente, 
		direttamente e per iscritto tutti i candidati selezionati, il cui 
		insieme corrisponde, se il numero dei candidati selezionati lo consente, 
		al numero o ai limiti inferiore e superiore fissati - in base alla loro 
		capacità economica e finanziaria e al soddisfacimento dei requisiti 
		tecnici e professionali - affinché presentino le loro offerte. Qualora 
		l’amministrazione aggiudicatrice non avesse specificato detto numero o 
		detti limiti inferiore e superiore, essa inviterà a presentare offerte 
		tutti i candidati idonei. I candidati invitati non possono presentare 
		offerte collettive».
		
		12 Alla data dei fatti della causa principale, la direttiva 2004/18 non 
		era ancora stata trasposta nel diritto ungherese.
		
		Causa principale e questioni pregiudiziali
		
		13 La causa principale concerne una procedura negoziata di 
		aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per un importo che 
		supera la soglia comunitaria e vede contrapposte due società commerciali 
		con sede in Germania, la Hochtief AG e la Linde-Kca-Dresden GmbH, alla 
		KTKD. L’amministrazione aggiudicatrice di tale appalto, ossia il 
		Budapest Fováros Önkormányzata (Comune di Budapest), è intervenuta, 
		nella causa, a sostegno della KTKD.
		
		14 Il 5 febbraio 2005 il Budapest Fováros Önkormányzata ha fatto 
		pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito a 
		manifestare interesse per la procedura di aggiudicazione di appalto di 
		cui alla causa principale. Il limite minimo e quello massimo di 
		candidati che potevano essere invitati a presentare un’offerta erano, 
		rispettivamente, di tre e cinque.
		
		15 Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature si erano 
		manifestati cinque candidati, fra cui il consorzio creato dalle 
		ricorrenti nella causa principale. Considerate le candidature così 
		ricevute, il Budapest Fováros Önkormányzata, da un lato, ha escluso la 
		candidatura di detto consorzio in quanto irricevibile per 
		«incompatibilità» e, dall’altro, ha deciso di proseguire la procedura 
		con i due candidati qualificati «idonei», trasmettendo loro un bando di 
		gara.
		
		16 Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto un ricorso 
		avverso la decisione del Budapest Fováros Önkormányzata dinanzi alla 
		KTKD, facendo valere in particolare che, conformemente all’art. 130 
		della Kbt, siccome il numero di candidati idonei non raggiungeva il 
		limite minimo previsto, la procedura non poteva proseguire. La KTKD ha 
		respinto tale ricorso.
		
		17 Successivamente le ricorrenti nella causa principale hanno intentato 
		un’azione contro la decisione della KTKD basandosi segnatamente 
		sull’art. 22, nn. 2 e 3, della direttiva 93/37. Dal momento che il 
		giudice adito in primo grado aveva a sua volta respinto il loro ricorso, 
		le ricorrenti nella causa principale hanno interposto appello dinanzi al 
		giudice del rinvio.
		
		18 È in tale contesto che il Fovárosi Ítélotábla ha quindi deciso di 
		sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti 
		questioni pregiudiziali:
		
		«1) Se sia applicabile il regime di cui all’art. 44, n. 3, della 
		direttiva 2004/18(...), che ha sostituito l’art. 22 della direttiva 
		(...) 93/77(...), qualora l’inizio della procedura di appalto si sia 
		verificato in un lasso di tempo in cui la direttiva 2004/18(...) era già 
		entrata in vigore, ma non era ancora scaduto il periodo concesso agli 
		Stati membri per l’attuazione della direttiva in parola, così che 
		quest’ultima non era ancora stata recepita nel diritto interno.
		
		2) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, si 
		chiede altresì alla Corte di giustizia se, in caso di procedure 
		negoziate con pubblicazione di un bando di gara, considerato che l’art. 
		44, n. 3 della direttiva 2004/18(...) stabilisce che “[i]n ogni caso il 
		numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare 
		un’effettiva concorrenza”, si debba interpretare la limitazione del 
		numero di candidati idonei nel senso che nella seconda fase - quella 
		relativa all’aggiudicazione dell’appalto - debba esserci invariabilmente 
		un numero minimo di candidati (pari a tre).
		
		3) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, si chiede 
		altresì alla Corte di giustizia se il requisito che “vi sia un numero 
		sufficiente di candidati idonei”, di cui all’art. 22, n. 3, della 
		direttiva (...) 93/37(...), si debba interpretare nel senso che, quando 
		non si raggiunga il numero minimo (tre) di candidati idonei invitati a 
		partecipare, l’iter della procedura non possa proseguire con l’invito a 
		presentare offerte.
		
		4) Qualora la Corte di giustizia risolva la terza questione in senso 
		negativo, si chiede altresì se l’art. 22, n. 2, secondo comma, della 
		direttiva 93/37(...), collocato fra le disposizioni relative alle 
		procedure ristrette, in base al quale “[i]n ogni caso, il numero dei 
		candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad 
		assicurare una concorrenza reale”, si applichi alle procedure negoziate 
		in due fasi disciplinate al n. 3».
		
		Sulle questioni pregiudiziali
		
		Osservazioni preliminari
		
		19 Secondo le ricorrenti nella causa principale, alle questioni 
		sottoposte alla Corte il giudice del rinvio avrebbe dovuto aggiungerne 
		una ulteriore, concernente il mancato rispetto, da parte della normativa 
		ungherese, dei principi di parità di trattamento e di non 
		discriminazione e anche di proporzionalità, poiché detta normativa 
		escluderebbe automaticamente dalla procedura di aggiudicazione degli 
		appalti pubblici le persone o le imprese che abbiano partecipato ai 
		lavori preparatori di un appalto senza concedere loro la possibilità di 
		dimostrare che la concorrenza non viene falsata. A parere delle 
		ricorrenti, misure analoghe presenti nelle normative nazionali di altri 
		Stati membri sarebbero state considerate incompatibili con il diritto 
		comunitario dalle sentenze 3 marzo 2005, cause riunite C-21/03 e 
		C-34/03, Fabricom (Racc. pag. I-1559), nonché 16 dicembre 2008, causa 
		C-213/07, Michaniki (non ancora pubblicata nella Raccolta).
		
		20 A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione 
		tra la Corte e i giudici nazionali quale prevista dall’art. 234 CE, 
		spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della 
		controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia 
		giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa 
		dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione in via 
		pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza sia la 
		rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte (v., in 
		particolare, sentenze 7 gennaio 2003, causa C-306/99, BIAO, Racc. pag. 
		I-1, punto 88; 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española 
		de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I-11987, punto 16, 
		nonché 2 aprile 2009, causa C-260/07, Pedro IV Servicios, non ancora 
		pubblicata nella Raccolta, punto 28).
		
		21 La facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte è 
		quindi riservata al giudice nazionale e le parti non possono modificarne 
		il tenore (v., in particolare, sentenze 9 dicembre 1965, causa 44/65, 
		Singer, Racc. pag. 951, in particolare pag. 959; 17 settembre 1998, 
		causa C-412/96, Kainuun Liikenne e Pohjolan Liikenne, Racc. pag. I-5141, 
		punto 23, nonché 6 luglio 2000, causa C-402/98, ATB e a., Racc. pag. 
		I-5501, punto 29).
		
		22 Peraltro, una modifica delle questioni pregiudiziali sotto il profilo 
		sostanziale o una risposta alle questioni complementari citate dalle 
		ricorrenti nella causa principale nelle loro osservazioni sarebbe 
		incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall’art. 234 CE e con 
		l’obbligo della Corte di dare ai governi degli Stati membri e alle parti 
		interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 
		23 del suo Statuto, tenuto conto del fatto che, in base alla suddetta 
		disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le 
		decisioni di rinvio (v., in tal senso, in particolare, sentenze 1° 
		aprile 1982, cause riunite 141/81-143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, 
		punto 6; 30 gennaio 1997, causa C-178/95, Wiljo, Racc. pag. I-585, punto 
		30; 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International, Racc. pag. 
		I-1729, punto 14, nonché Kainuun Liikenne e Pohjolan Liikenne, cit., 
		punto 24).
		
		23 Nella fattispecie in esame, poiché il giudice del rinvio non ha 
		riconosciuto né la necessità né la pertinenza di una questione vertente 
		sui motivi o sulle circostanze dell’esclusione delle ricorrenti nella 
		causa principale dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico 
		di cui trattasi, la Corte non può dedicarsi ad un’analisi a tal 
		proposito.
		
		Sulla prima questione
		
		24 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se 
		la direttiva 2004/18 sia applicabile ad una procedura di gara d’appalto 
		avviata dopo l’entrata in vigore della menzionata direttiva, ma prima 
		della scadenza del termine di trasposizione della stessa, così che 
		quest’ultima non era ancora stata recepita nel diritto interno.
		
		25 Si deve innanzitutto ricordare che, prima della scadenza del termine 
		di trasposizione di una direttiva, non si può contestare agli Stati 
		membri di non aver ancora adottato i provvedimenti di recepimento di 
		quest’ultima nel loro ordinamento giuridico (v. sentenze 18 dicembre 
		1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, 
		punto 43, nonché 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. 
		pag. I-6057, punto 114).
		
		26 Nella causa principale al momento dell’inizio della procedura di 
		aggiudicazione dell’appalto pubblico, la direttiva 2004/18 non era stata 
		trasposta nell’ordinamento giuridico ungherese, in quanto il termine 
		all’uopo previsto non era ancora scaduto, e pertanto la direttiva 93/37 
		risultava applicabile in tale fase della procedura.
		
		27 Poiché la procedura di cui alla controversia principale era ancora in 
		corso alla data di scadenza del termine per la trasposizione della 
		direttiva 2004/18, si pone altresì la questione dell’eventuale 
		applicabilità di detta direttiva alla causa principale.
		
		28 In proposito, dalle indicazioni fornite dal governo ungherese durante 
		l’udienza risulta che la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice 
		di rifiutare la proposta del consorzio formato dalle ricorrenti nella 
		causa principale e di proseguire la procedura con i due candidati 
		ritenuti idonei è stata adottata prima della data in cui scadeva il 
		termine per la trasposizione della direttiva 2004/18.
		
		29 In siffatte circostanze sarebbe in contrasto col principio della 
		certezza del diritto determinare il diritto applicabile alla causa 
		principale con riferimento alla data di assegnazione dell’appalto, in 
		quanto la decisione cui si addebita nella fattispecie una violazione del 
		diritto comunitario è stata adottata prima della data menzionata al 
		punto precedente della presente sentenza (v., per analogia, sentenza 5 
		ottobre 2000, causa C-337/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8377, 
		punto 40).
		
		30 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che la 
		direttiva 2004/18 non è applicabile nei confronti di una decisione 
		adottata da un’amministrazione aggiudicatrice, nel corso di 
		un’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, prima della scadenza 
		del termine per la trasposizione di tale direttiva.
		
		Sulla seconda questione
		
		31 Alla luce della soluzione fornita alla precedente questione, non è 
		necessario risolvere la seconda questione.
		
		Sulla terza questione
		
		32 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se 
		l’art. 22, n. 3, della direttiva 93/37 debba essere interpretato nel 
		senso che una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto 
		pubblico non possa proseguire qualora non vi sia un numero sufficiente 
		di candidati tale da raggiungere il limite minimo di tre candidati 
		fissato dalla disposizione in parola.
		
		33 A tale riguardo occorre ricordare che la direttiva 93/37 contiene, 
		fra le sue disposizioni, norme relative allo svolgimento della 
		procedura.
		
		34 Relativamente allo svolgimento della procedura di aggiudicazione di 
		un appalto pubblico di lavori, l’art. 18 della direttiva 93/37 prevede 
		almeno due diverse fasi, ossia, da un lato, l’eventuale esclusione degli 
		offerenti o dei candidati in base all’art. 24 di tale direttiva, nonché 
		l’accertamento, conformemente ai criteri di idoneità economica, 
		finanziaria e tecnica di cui agli artt. 26-29 della medesima direttiva e 
		fissati per la procedura di cui si tratti, dell’idoneità degli offerenti 
		o dei candidati non esclusi, e, dall’altro, l’aggiudicazione 
		dell’appalto sulla base dei criteri stabiliti per detta procedura fra 
		quelli previsti nel capitolo 3 del titolo IV, della citata direttiva, 
		tenuto conto delle disposizioni dell’art. 19 della stessa.
		
		35 Nella procedura negoziata, fra la prima succitata fase e la fase di 
		aggiudicazione dell’appalto si svolge la fase di negoziazione fra 
		l’amministrazione aggiudicatrice ed i candidati ammessi a negoziare.
		
		36 Ai sensi dell’art. 22, n. 3, della direttiva 93/37, quando un appalto 
		è attribuito mediante procedura negoziata, il numero dei candidati 
		ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, a condizione che vi 
		sia un numero sufficiente di candidati idonei.
		
		37 Dal tenore letterale della citata disposizione risulta quindi che le 
		amministrazioni aggiudicatrici sono, per lo meno, tenute a rispettare, 
		relativamente al numero di candidati ammessi a negoziare, il limite 
		minimo fissato dalla stessa, purché il numero dei candidati idonei lo 
		consenta.
		
		38 A tale riguardo, è considerato «candidato idoneo», ai sensi dell’art. 
		22, n. 3, della direttiva 93/37, ogni imprenditore che abbia chiesto un 
		invito a partecipare alla procedura di cui si tratti e che, fra quelli 
		che posseggono le qualifiche richieste dagli artt. 24-29 di detta 
		direttiva, soddisfi le condizioni economiche e tecniche fissate per la 
		procedura in parola.
		
		39 Da un lato, infatti, l’art. 1, lett. h), della direttiva 93/37 
		definisce quale «candidato» l’imprenditore che chiede un invito a 
		partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.
		
		40 Dall’altro, conformemente all’art. 22, n. 1, della direttiva 93/37, 
		nelle procedure negoziate le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, 
		sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale 
		dell’imprenditore e delle informazioni e formalità necessarie per la 
		valutazione delle condizioni di carattere economico e tecnico che 
		quest’ultimo deve soddisfare, i candidati che esse inviteranno a 
		presentare un’offerta o a negoziare fra quelli che posseggono le 
		qualifiche richieste agli artt. 24-29 della medesima direttiva.
		
		41 Ne deriva che l’art. 22, n. 3, della direttiva 93/37 deve essere 
		interpretato nel senso che, quando un appalto è attribuito mediante 
		procedura negoziata, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può 
		essere inferiore a tre, a condizione che vi sia un numero sufficiente di 
		imprenditori che abbiano chiesto un invito a partecipare alla procedura 
		di cui si tratti i quali, fra quelli che posseggono le qualifiche 
		richieste agli artt. 24-29 di detta direttiva, soddisfano le condizioni 
		economiche e tecniche fissate per la procedura in parola.
		
		42 Pertanto, quando un appalto è attribuito mediante procedura negoziata 
		e il numero dei candidati idonei non raggiunge il limite minimo fissato 
		per la procedura di cui trattasi, che non può essere inferiore a tre, 
		l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura 
		invitando il candidato o i candidati idonei a negoziare le condizioni 
		dell’appalto.
		
		43 Come correttamente rilevato dalla Commissione, qualora così non 
		fosse, l’esigenza sociale constatata e definita dall’amministrazione 
		aggiudicatrice, cui quest’ultima contava di rispondere con 
		l’attribuzione dell’appalto in questione, non potrebbe essere 
		soddisfatta, ma non a causa della mancanza di candidati idonei, bensì in 
		quanto il loro numero sarebbe inferiore al menzionato limite minimo.
		
		44 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la terza questione 
		dichiarando che l’art. 22, n. 3, della direttiva 93/37 deve essere 
		interpretato nel senso che quando un appalto è attribuito mediante 
		procedura negoziata e il numero dei candidati idonei non raggiunge il 
		limite minimo fissato per la procedura di cui trattasi, 
		l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura 
		invitando il candidato idoneo o i candidati idonei a negoziare le 
		condizioni dell’appalto in parola.
		
		Sulla quarta questione
		
		45 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 22, n. 
		2, secondo comma, della direttiva 93/37 sia applicabile alla procedura 
		negoziata di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.
		
		46 A tal proposito va constatato che dall’economia dell’art. 22 della 
		direttiva 93/37 emerge che il n. 2, secondo comma, di detto articolo si 
		riferisce unicamente agli appalti aggiudicati mediante procedura 
		ristretta.
		
		47 Occorre, tuttavia, ricordare che, come risulta dal decimo 
		‘considerando’ della direttiva 93/37, quest’ultima mira a garantire lo 
		sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di 
		lavori pubblici (v. sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso 
		e Leitschutz, Racc. pag. I-5697, punto 26; 27 novembre 2001, cause 
		riunite C-285/99 e C-286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I-9233, 
		punto 34; 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. 
		pag. I-11617, punto 89, nonché 7 ottobre 2004, causa C-247/02, Sintesi, 
		Racc. pag. I-9215, punto 35).
		
		48 Così, nel perseguire l’obiettivo di sviluppo di una concorrenza 
		effettiva, la direttiva 93/37 mira ad organizzare l’attribuzione degli 
		appalti in modo tale che l’amministrazione aggiudicatrice sia in grado 
		di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a 
		criteri obiettivi (v. citate sentenze Fracasso e Leitschutz, punto 31, e 
		Sintesi, punto 37).
		
		49 Di conseguenza, se è vero che l’art. 22, n. 2, secondo comma, della 
		direttiva 93/37 dispone che, quando le amministrazioni aggiudicatici 
		attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, il numero di 
		candidati ammessi a presentare offerte dev’essere, in ogni caso, 
		sufficiente ad assicurare una concorrenza reale, questa disposizione non 
		fa che menzionare espressamente uno degli obiettivi della direttiva 
		medesima (v., in tal senso, sentenza Sintesi, cit., punto 36).
		
		50 Da ciò discende che, anche se la direttiva 93/37 non contiene 
		disposizioni analoghe al suo art. 22, n. 2, secondo comma, per quanto 
		riguarda le procedure negoziate, l’amministrazione aggiudicatrice che 
		ricorre ad una procedura del genere nei casi contemplati dall’art. 7, n. 
		2, della direttiva in parola deve nondimeno premurarsi di garantire una 
		concorrenza reale.
		
		51 A tale proposito occorre innanzitutto sottolineare che, in casi del 
		genere, il ricorso alla procedura negoziata richiede la previa 
		pubblicazione di un bando di gara, diretto a sollecitare le candidature. 
		Come indicato al punto 14 della presente sentenza, siffatto requisito è 
		stato osservato nella causa principale.
		
		52 Inoltre, relativamente alla fase di negoziazione dell’appalto, l’art. 
		22, n. 3, della direttiva 93/37 impone all’amministrazione 
		aggiudicatrice d’invitare a partecipare a detta fase un numero 
		sufficiente di candidati. La sufficienza o meno del numero in parola ai 
		fini di garantire una concorrenza reale va determinata in funzione delle 
		caratteristiche e dell’oggetto dell’appalto interessato.
		
		53 Infine, se, in una procedura del genere, il numero dei candidati 
		idonei non raggiunge il limite minimo fissato per la procedura di cui si 
		tratti, che, conformemente alla direttiva 93/37, non può essere 
		inferiore a tre, si deve riconoscere che, nella misura in cui le 
		condizioni di carattere economico e tecnico specifiche di detta 
		procedura siano state correttamente stabilite e applicate, una 
		concorrenza reale è stata ciò nondimeno garantita dall’amministrazione 
		aggiudicatrice.
		
		54 Da tutto quanto premesso risulta che occorre risolvere la quarta 
		questione dichiarando che la direttiva 93/37 deve essere interpretata 
		nel senso che l’obbligo di far sì che vi sia una concorrenza reale è 
		adempiuto allorché l’amministrazione aggiudicatrice adotta la procedura 
		negoziata nelle condizioni di cui all’art. 7, n. 2, della medesima 
		direttiva.
		
		Sulle spese
		
		55 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
		procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice 
		nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
		altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
		luogo a rifusione.
		
		Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
		
		1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 
		2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
		degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non è 
		applicabile nei confronti di una decisione adottata da 
		un’amministrazione aggiudicatrice, nel corso di un’aggiudicazione di un 
		appalto pubblico di lavori, prima della scadenza del termine per la 
		trasposizione di tale direttiva.
		
		2) L’art. 22, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 
		93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento 
		europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere 
		interpretato nel senso che quando un appalto è attribuito mediante 
		procedura negoziata e il numero dei candidati idonei non raggiunge il 
		limite minimo fissato per la procedura di cui trattasi, 
		l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura 
		invitando il candidato idoneo o i candidati idonei a negoziare le 
		condizioni dell’appalto in parola.
		
		3) La direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, deve 
		essere interpretata nel senso che l’obbligo di far sì che vi sia una 
		concorrenza reale è adempiuto allorché l’amministrazione aggiudicatrice 
		adotta la procedura negoziata nelle condizioni di cui all’art. 7, n. 2, 
		della medesima direttiva.
		
		Firme
		
		
 
		
 Vedi 
altre: 
		SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562